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Document 52006PC0219

    Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (Versione codificata)

    /* COM/2006/0219 def. - COD 2006/0071 */

    52006PC0219

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (Versione codificata) /* COM/2006/0219 def. - COD 2006/0071 */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 19.5.2006

    COM(2006) 219 definitivo

    2006/0071 (COD)

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (Versione codificata)

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

    Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

    Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

    2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.

    3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione , poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

    La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

    Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

    4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione della direttiva (CEE) n. 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi[3]. La nuova direttiva sostituisce le varie direttive che essa incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione.

    5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare , in tutte le lingue ufficiali, della direttiva (CEE) n. 93/98/CEE e dello strumento di modifica della stessa, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati . Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato II della direttiva codificata.

    ê 93/98/CEE (adattato)

    2006/0071 (COD)

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli Ö 47 Õ, paragrafo 2, Ö 55 Õ e Ö 95 Õ,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5],

    deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato[6],

    considerando quanto segue:

    ê

    (1) La direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi[7], è stata modificata in modo sostanziale[8]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

    ê 93/98/CEE considerando (1) (adattato)

    (2) La convenzione di Berna per la tutela delle opere letterarie e artistiche e la convenzione internazionale per la protezione degli artisti, degli interpreti, degli esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (convenzione di Roma) contemplano soltanto durate di protezione minime, lasciando agli Stati contraenti la facoltà di tutelare i diritti in questione per periodi più lunghi; alcuni Stati membri si sono avvalsi di tale facoltà.

    ê 93/98/CEE considerando (2)

    (3) Di conseguenza tra le legislazioni nazionali che disciplinano la durata della protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi sussistono difformità che possono ostacolare la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi, nonché falsare le condizioni della concorrenza nel mercato comune; è pertanto necessario, nella prospettiva del buon funzionamento del mercato interno, armonizzare le legislazioni degli Stati membri in modo che le durate di protezione siano identiche in tutta la Comunità.

    ê 93/98/CEE considerando (3) (adattato)

    (4) Ö È importante stabilire Õ non soltanto la durata dei periodi di protezione, ma anche talune loro modalità quali il momento a decorrere dal quale ciascuna durata di protezione è calcolata.

    ê 93/98/CEE considerando (4) (adattato)

    (5) Le disposizioni della presente direttiva Ö devono lasciare Õ impregiudicata l'applicazione, da parte degli Stati membri, dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, lettere b), c) e d) e paragrafo 3 della convenzione di Berna.

    ê 93/98/CEE considerando (5)

    (6) Il periodo di protezione minimo di cinquant'anni dopo la morte dell'autore contemplato dalla convenzione di Berna era destinato a proteggere l'autore e le due prime generazioni dei suoi discendenti; in seguito all'allungamento della vita media nella Comunità questa durata non è più sufficiente per coprire due generazioni.

    ê 93/98/CEE considerando (6)

    (7) Alcuni Stati membri hanno disposto proroghe del periodo di protezione oltre il cinquantesimo anno dalla morte dell'autore per compensare gli effetti delle guerre mondiali sull'utilizzazione commerciale delle opere.

    ê 93/98/CEE considerando (7)

    (8) Per quanto attiene alla durata della protezione dei diritti connessi, alcuni Stati membri hanno optato per una tutela di cinquant'anni dalla lecita pubblicazione o dalla lecita comunicazione al pubblico.

    ê 93/98/CEE considerando (8)

    (9) Secondo la posizione adottata dalla Comunità nei negoziati dell'Uruguay Round nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), per i produttori di fonogrammi la durata di protezione dovrebbe essere di cinquant'anni dalla prima pubblicazione.

    ê 93/98/CEE considerando (9) (adattato)

    (10) Il rispetto dei diritti acquisiti è uno dei principi generali del diritto tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario; quindi, la durata dei periodi di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi Ö istituiti dal diritto comunitario Õ non può avere l'effetto di ridurre la tutela di cui Ö fruivano Õ gli aventi diritto nella Comunità Ö prima dell’entrata in vigore della direttiva 93/98/CEE Õ. Allo scopo di limitare al minimo gli effetti dei provvedimenti transitori e consentire l'effettivo funzionamento del mercato interno, è opportuno armonizzare le durate della protezione su periodi lunghi.

    ê 93/98/CEE considerando (10) (adattato)

    (11) Il livello di protezione Ö del diritto d’autore e dei diritti connessi deve essere Õ elevato, in quanto questi diritti sono indispensabili alla creazione intellettuale. La loro protezione permette di assicurare il mantenimento e lo sviluppo della creatività nell'interesse degli autori, delle industrie culturali, dei consumatori e dell'intera collettività.

    ê 93/98/CEE considerando (11)

    (12) Per istituire un livello di protezione elevato che risponda tanto alle esigenze del mercato interno quanto alla necessità di creare un quadro normativo favorevole allo sviluppo armonioso della creatività letteraria e artistica nella Comunità, è opportuno armonizzare la durata della protezione dei diritti d'autore portandola a settant'anni dalla morte dell'autore o dalla data in cui l'opera è stata lecitamente messa a disposizione del pubblico e, per i diritti connessi, a cinquant'anni dall'evento che fa decorrere la protezione.

    ê 93/98/CEE considerando (12)

    (13) Le raccolte sono protette conformemente all'articolo 2, paragrafo 5 della convenzione di Berna, quando, per la scelta e la disposizione del loro contenuto, costituiscono creazioni intellettuali. Tali opere sono protette in quanto tali, fatti salvi i diritti d'autore su ognuna delle opere che compongono tali raccolte; conseguentemente, durate specifiche di protezione devono poter essere applicate alle opere incluse nelle raccolte.

    ê 93/98/CEE considerando (13)

    (14) In tutti i casi in cui una o più persone fisiche siano identificate come autori, è opportuno che la durata della protezione decorra dalla loro morte; la questione dell'appartenenza in tutto o in parte di un'opera a un autore è una questione di fatto che all'occorrenza deve essere risolta dai giudici nazionali.

    ê 93/98/CEE considerando (14)

    (15) La durata della protezione deve essere calcolata a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha luogo il fatto costitutivo del diritto, come nelle convenzioni di Berna e di Roma.

    ê 93/98/CEE considerando (17) (adattato)

    (16) La protezione delle opere fotografiche negli Stati membri è soggetta a regimi diversi. Ö Onde garantire in modo sufficiente Õ la durata della protezione per le opere fotografiche, in particolare Ö opere Õ che per la loro natura artistica o professionale hanno rilievo nell'ambito del mercato interno, è necessario definire nella presente direttiva il livello di originalità richiesto. Un'opera fotografica ai sensi della convenzione di Berna deve essere considerata originale se è il risultato della creazione intellettuale dell'autore e rispecchia la personalità di quest'ultimo, indipendentemente da qualsiasi altro criterio quale il pregio o lo scopo. È opportuno affidare la protezione delle altre fotografie alla legislazione nazionale.

    ê 93/98/CEE considerando (18)

    (17) Al fine di evitare differenze nella durata di protezione per quanto riguarda i diritti connessi, occorre prevedere uno stesso punto d'inizio per il calcolo della durata in tutta la Comunità; per calcolare la durata della protezione è opportuno prendere in considerazione l'esecuzione, la fissazione, la trasmissione, la pubblicazione lecita e la lecita comunicazione al pubblico; cioè i mezzi che pongono in ogni modo appropriato l'oggetto di un diritto connesso alla portata di chiunque, a prescindere dal paese in cui ha luogo tale esecuzione, fissazione, trasmissione, pubblicazione lecita o lecita comunicazione al pubblico.

    ê 93/98/CEE considerando (19)

    (18) I diritti degli organismi di radiodiffusione nelle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, incluse le emissioni via cavo o via satellite, non devono essere perpetui; è dunque necessario che la durata della protezione cominci a decorrere soltanto dalla prima diffusione di una specifica emissione. Questa disposizione si propone di evitare che un nuovo periodo di protezione decorra per un'emissione identica a una precedente.

    ê 93/98/CEE considerando (20)

    (19) Gli Stati membri dovrebbero conservare la facoltà di mantenere o introdurre altri diritti connessi al diritto d'autore, in particolare in ordine alla protezione delle pubblicazioni critiche e scientifiche. Al fine di garantire la trasparenza a livello comunitario, è tuttavia necessario che gli Stati membri che introducono nuovi diritti connessi ne diano notifica alla Commissione.

    ê 93/98/CEE considerando (21) (adattato)

    (20) Ö Va precisato Õ che la presente direttiva non si applica ai diritti morali.

    ê 93/98/CEE considerando (22)

    (21) Per le opere il cui paese di origine ai sensi della convenzione di Berna sia un paese terzo e il cui autore non sia un cittadino della Comunità, occorre applicare il confronto delle durate di protezione, fermo restando che la durata concessa nella Comunità non deve superare quella prevista dalla presente direttiva.

    ê 93/98/CEE considerando (23)

    (22) Qualora un titolare di diritti che non sia cittadino comunitario soddisfi le condizioni per poter beneficiare di una protezione in virtù di un accordo internazionale, è opportuno che la durata di protezione dei diritti connessi sia identica a quella prevista dalla presente direttiva, senza che tale durata possa superare quella stabilita nel paese di cui il titolare ha la nazionalità.

    ê 93/98/CEE considerando (24)

    (23) Il confronto delle durate di protezione non deve comportare, per gli Stati membri, conflitti con i rispettivi obblighi internazionali.

    ê 93/98/CEE considerando (26)

    (24) Gli Stati membri devono conservare la facoltà di adottare disposizioni sull'interpretazione, l'adeguamento e l'ulteriore esecuzione di contratti relativi all'utilizzazione di opere e altri soggetti protetti, conclusi anteriormente all'estensione della durata di protezione risultante dalla presente direttiva.

    ê 93/98/CEE considerando (27)

    (25) I diritti acquisiti e le lecite aspettative dei terzi sono tutelati nell'ambito dell'ordinamento giuridico comunitario. Gli Stati membri devono segnatamente avere la facoltà di prevedere che in determinate circostanze i diritti d'autore e i diritti connessi ripristinati conformemente alla presente direttiva non possano dar luogo a pagamenti da parte di persone che avevano intrapreso in buona fede lo sfruttamento delle opere nel momento in cui dette opere erano di dominio pubblico.

    ê

    (26) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati nell'allegato I, parte B,

    ê 93/98/CEE

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Durata dei diritti d'autore

    1. I diritti d'autore di opere letterarie ed artistiche ai sensi dell'articolo 2 della convenzione di Berna durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte indipendentemente dal momento in cui l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico.

    2. Se il diritto d'autore appartiene congiuntamente ai coautori di un'opera il periodo di cui al paragrafo 1 decorre dalla morte del coautore che muore per ultimo.

    3. Per le opere anonime o pseudonime la durata della protezione termina settant'anni dopo che l'opera sia stata resa lecitamente accessibile al pubblico. Tuttavia, quando lo pseudonimo assunto dall'autore non lascia alcun dubbio sulla sua identità, ovvero se l'autore rivela la propria identità durante il termine indicato nella prima frase, la durata di protezione è quella prevista nel paragrafo 1.

    4. Qualora uno Stato membro preveda disposizioni particolari sul diritto d'autore per quanto riguarda le opere collettive oppure disponga che una persona giuridica sia designata come titolare del diritto, la durata di protezione è calcolata in base alle disposizioni del paragrafo 3, salvo che le persone fisiche che hanno creato l'opera siano identificate in quanto tali nelle versioni dell'opera rese accessibili al pubblico. Il presente paragrafo lascia impregiudicati i diritti degli autori identificati i cui contributi riconoscibili sono stati inseriti in siffatte opere; a tali contributi si applicano i paragrafi 1 o 2.

    5. Per le opere pubblicate in volumi, parti, fascicoli, numeri o episodi, il cui termine di protezione decorre dal momento in cui l'opera è stata lecitamente resa accessibile al pubblico, il termine della protezione decorre separatamente per ogni singolo elemento.

    6. La protezione cessa di essere attribuita alle opere la cui durata di protezione non è calcolata a partire dalla morte dell'autore o degli autori e che non sono state rese lecitamente accessibili al pubblico entro settant'anni dalla loro creazione.

    Articolo 2

    Opere cinematografiche o audiovisive

    1. Si considera come autore o uno degli autori il regista principale di un'opera cinematografica o audiovisiva. Gli Stati membri hanno la facoltà di riconoscere altri coautori.

    2. La durata di protezione di un'opera cinematografica o audiovisiva scade decorsi settant'anni dalla morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone, a prescindere dal fatto che esse siano o meno riconosciute quali coautori: il regista principale, l'autore della sceneggiatura, l'autore del dialogo e il compositore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o audiovisiva.

    Articolo 3

    Durata dei diritti connessi

    1. I diritti degli artisti interpreti o esecutori scadono cinquant'anni dopo l'esecuzione. Tuttavia, se una fissazione dell'esecuzione è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono cinquant'anni dopo la data della prima pubblicazione o, se è anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico.

    ê 2001/29/CE art. 11, par. 2

    2. I diritti dei produttori di riproduzioni fonografiche scadono cinquant'anni dopo la fissazione. Tuttavia, se la riproduzione fonografica è lecitamente pubblicata durante tale periodo, i diritti scadono 50 anni dopo la data della prima pubblicazione. Se nel periodo indicato nella prima frase non sono effettuate pubblicazioni lecite e se la riproduzione fonografica è lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono cinquant'anni dopo la data di tale prima comunicazione al pubblico.

    ê 2001/29/CE Art. 11, par. 2 (adattato)

    Tuttavia, se Ö alla data del 22 dicembre 2002 questi diritti non erano più protetti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 93/98/CEE Õ il presente paragrafo non produce l'effetto di Ö proteggerli Õ nuovamente.

    ê 93/98/CEE

    3. I diritti dei produttori della prima fissazione di una pellicola scadono cinquant'anni dopo la fissazione. Tuttavia, se la pellicola è lecitamente pubblicata o comunicata al pubblico durante tale periodo, i diritti scadono cinquant'anni dopo la data della prima pubblicazione o, se è anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico. Il termine «pellicola» designa un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento, sia essa sonora o meno.

    4. I diritti degli organismi di radiodiffusione scadono cinquant'anni dopo la prima diffusione di un'emissione, sia essa trasmessa su filo o via etere, incluse le emissioni via cavo o via satellite.

    Articolo 4

    Protezione di opere non pubblicate anteriormente

    Chiunque, dopo la scadenza della protezione del diritto d'autore, per la prima volta pubblichi lecitamente o comunichi lecitamente al pubblico un'opera non pubblicata anteriormente beneficia di una protezione pari a quella dei diritti patrimoniali dell'autore. La durata di protezione di tali diritti è di venticinque anni a decorrere dal momento in cui l'opera è stata per la prima volta lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico.

    Articolo 5

    Edizioni critiche e scientifiche

    Gli Stati membri possono proteggere le edizioni critiche e scientifiche di opere diventate di dominio pubblico. La durata della protezione di tali diritti sarà di trent'anni al massimo a decorrere dalla data in cui per la prima volta l'opera è stata lecitamente pubblicata.

    Articolo 6

    Protezione di opere fotografiche

    Le fotografie che sono opere originali, ossia sono il risultato della creazione intellettuale dell'autore, fruiscono della protezione prevista dall'articolo 1. Per determinare il diritto alla protezione non sono presi in considerazione altri criteri. Gli Stati membri possono prevedere la protezione di altre fotografie.

    Articolo 7

    Protezione nei confronti dei paesi terzi

    1. La tutela riconosciuta negli Stati membri alle opere il cui paese di origine ai sensi della convenzione di Berna sia un paese terzo e il cui autore non sia un cittadino comunitario cessa al più tardi alla data in cui cessa la protezione nel paese di origine dell'opera e non può comunque superare la durata prevista dall'articolo 1.

    2. Le durate di protezione di cui all'articolo 3 valgono anche per titolari che non siano cittadini comunitari, purché la protezione stessa sia loro riconosciuta dagli Stati membri. Tuttavia, fatti salvi gli obblighi internazionali degli Stati membri, la protezione riconosciuta dagli Stati membri cessa al più tardi alla data in cui cessa la protezione nel paese di cui è cittadino il titolare e la sua durata non può superare la durata prevista dall'articolo 3.

    ê 93/98/CEE (adattato)

    3. Gli Stati membri che Ö, alla data del 29 ottobre 1993, Õ in particolare conformemente ai loro obblighi internazionali, Ö garantivano Õ una durata di protezione più lunga di quella che consegue dai paragrafi 1 e 2 possono mantenere tale protezione sino alla conclusione di accordi internazionali sulla durata di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi.

    ê 93/98/CEE

    Articolo 8

    Calcolo dei termini

    I termini previsti dalla presente direttiva sono calcolati dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha luogo il fatto costitutivo del diritto.

    Articolo 9

    Diritti morali

    La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni degli Stati membri in materia di diritti morali.

    Articolo 10

    Applicazione nel tempo

    ê 93/98/CEE (adattato)

    1. Qualora in uno Stato membro Ö, alla data del 1° luglio 1995, fosse Õ già in corso un periodo di protezione di durata superiore a quella prevista nella presente direttiva, quest'ultima non ha per effetto di abbreviare la durata della protezione in detto Stato membro.

    2. La durata di protezione di cui alla presente direttiva si applica a qualsiasi opera e soggetto protetti in almeno uno Stato membro alla data di cui Ö al primo Õ paragrafo, ai sensi delle disposizioni nazionali sul diritto d'autore o sui diritti connessi, o che soddisfi ai criteri per la protezione secondo le disposizioni della direttiva (92/100/CEE Ö del Consiglio([9]Õ.

    3. La presente direttiva lascia impregiudicata l'utilizzazione in qualsiasi forma, effettuata anteriormente alla data di cui Ö al primo Õ paragrafo. Gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di proteggere segnatamente i diritti acquisiti dei terzi.

    ê 93/98/CEE

    4. Gli Stati membri non devono necessariamente applicare l'articolo 2, paragrafo 1 alle opere cinematografiche o audiovisive realizzate anteriormente al 1o luglio 1994.

    ê 93/98/CEE art. 12 (adattato)

    Articolo 11

    Notifica e Ö comunicazione Õ

    Ö 1. Õ Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione ogni progetto governativo relativo a nuovi diritti connessi, compresi i motivi fondamentali dell'introduzione e la durata prevista dalla relativa protezione.

    ê 93/98/CEE (adattato)

    Ö 2. Õ Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    ê

    Articolo 12

    Abrogazione

    La direttiva 93/98/CEE, modificata dalla direttiva di cui all'allegato I, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati all'allegato I, parte B.

    I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato II.

    Articolo 13

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

    ê 93/98/CEE (adattato)

    Articolo 14

    Ö Destinatari Õ

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles,

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il Presidente Il Presidente

    é

    ALLEGATO I

    Parte A

    Direttiva abrogata e sua modifica successiva (di cui all'articolo 12)

    Direttiva 93/98/CEE del Consiglio (GU L 290 del 24.11.1993, pag. 9) |

    Direttiva 2001/29/CE del Parlmento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10) | soltanto l’articolo 11, paragrafo 2 |

    Parte B

    El enco dei termini di attuazione e di applicazione in diritto nazionale (di cui all'articolo 12)

    Direttiva | Termine di attuazione | Termine di applicazione |

    93/98/CEE | 1° luglio 1995 (dall’articolo 1 all’articolo 11) | 19 novembre 1993 (articolo 12) 1° luglio 1997 al massimo, con riferimento all’articolo 2, paragrafo 1 (articolo10, paragrafo 5) |

    2001/29/CE | 22 dicembre 2002 |

    _____________

    ALLEGATO II

    Tavola di concordanza

    Direttiva 93/98/CEE | Presente direttiva |

    Articoli 1-9 Articolo 10, paragrafi 1-4 Articolo 10, paragrafo 5 Articolo 11 Articolo 12 Articolo 13, paragrafo 1, primo comma Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma Articolo 13, paragrafo 1, terzo comma Articolo 13, paragrafo 2 - - Articolo 14 - - | Articoli 1-9 Articolo 10, paragrafi 1-4 - - Articolo 11, paragrafo 1 - - Articolo 11, paragrafo 2 - Articolo 12 Articolo 13 Articolo 14 Allegato I Allegato II |

    _____________

    [1] COM(87) 868 PV.

    [2] V. allegato 3, Parte A, delle conclusioni.

    [3] Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

    [4] Allegato I, parte A, della presente proposta.

    [5] GU C […] del […], pag. […].

    [6] GU C […] del […], pag. […].

    [7] GU L 290 del 24.11.1993, pag. 9. Direttiva modificata dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

    [8] V. allegato I, parte A.

    [9] GU L 346 del 27.11.1992, pag. 61.

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