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Document 52006PC0204
Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 1255/96 temporarily suspending the autonomous common customs tariff duties on certain industrial, agricultural and fishery products
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca
/* COM/2006/0204 def. */
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca /* COM/2006/0204 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 12.5.2006 COM(2006) 204 definitivo Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1) CONTESTO DELLA PROPOSTA | Motivazione e obiettivi della proposta La Commissione, coadiuvata dal gruppo "Economia tariffaria", ha esaminato tutte le richieste di sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune presentatele dagli Stati membri. La proposta acclusa riguarda taluni prodotti industriali e agricoli. Le richieste di sospensione relative ai prodotti di cui sopra sono state esaminate in base ai criteri indicati nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (cfr. GU C 128 del 25.4.1998, pag. 2). In seguito a detto esame, la Commissione ritiene giustificata la sospensione o la riduzione dei dazi per i prodotti indicati nell'allegato I della proposta di regolamento acclusa. Taluni prodotti per i quali la sospensione non è più giustificata dagli interessi economici della Comunità sono stati stralciati. Gli allegati del presente regolamento contengono l'elenco dei prodotti per i quali si propone una sospensione, o la cui designazione deve essere modificata, e l'elenco dei prodotti stralciati dall'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96. La misura ha efficacia dal 1° luglio 2006 al 31 dicembre 2008, in modo da consentire di effettuare l'esame economico delle singole sospensioni durante tale periodo. Le sospensioni che la Commissione e il gruppo "Economia tariffaria" riterranno necessario sopprimere o mantenere saranno soppresse o prorogate dopo la fine di tale periodo. | Contesto generale È nell'interesse della Comunità sospendere parzialmente o totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi che non figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca. | Disposizioni vigenti nel settore della proposta GU L 158 del 29.6.1996, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 300/2006 (GU L 56 del 25.2.2006, pag. 1). | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione La misura è in linea con le politiche in materia di agricoltura, commercio, imprese, sviluppo e relazioni esterne. | 2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | Consultazione delle parti interessate | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto È stato consultato il gruppo “Economia tariffaria”, che rappresenta le industrie di ciascuno Stato membro. Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione Tutte le sospensioni figuranti nell'allegato corrispondono all'accordo raggiunto nelle discussioni all'interno del gruppo. | Ricorso al parere di esperti | Settori scientifici/di competenza interessati Esperti rappresentanti gli Stati membri nel gruppo "Economia tariffaria" Metodologia applicata Consultazione aperta Principali organizzazioni/esperti consultati Esperti designati da ciascuno Stato membro Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati Non è stata indicata l'esistenza di rischi potenzialmente gravi con conseguenze irreversibili. Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti Pubblicazione della proposta | Valutazione dell'impatto Non pertinente Proposta non inclusa nel Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2006 | 3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA | Sintesi delle misure proposte Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca | Base giuridica Articolo 26 | Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. | Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i seguenti motivi. | Le misure proposte sono conformi agli obiettivi del programma d'azione "Dogana 2007". | L’insieme delle misure proposte è in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero e con la comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi. | Scelta dello strumento | Strumento proposto: regolamento. | Altri mezzi non sarebbero adeguati per i seguenti motivi. In virtù dell'articolo 26 del trattato CE le sospensioni e i contingenti tariffari autonomi vengono decisi dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. | 4) INCIDENZA SUL BILANCIO | Mancata riscossione di dazi doganali. | 5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI | Semplificazione | La proposta prevede una semplificazione della legislazione. | Nell'allegato del regolamento proposto sarà pubblicato un elenco differenziale di tutte le sospensioni di dazi. | Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26, vista la proposta della Commissione[1], considerando quanto segue: (1) È nell'interesse della Comunità sospendere parzialmente o totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi che non figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio[2]. (2) Diversi prodotti contemplati dal suddetto regolamento devono essere stralciati dall'elenco figurante nell'allegato del regolamento, sia perché non è più nell'interesse della Comunità mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune, sia perché occorre modificare la designazione dei prodotti per tener conto della loro evoluzione tecnica e delle tendenze economiche del mercato. (3) Di conseguenza, i prodotti la cui descrizione deve essere modificata vanno considerati come prodotti nuovi. (4) La misura deve avere efficacia dal 1° luglio 2006 fino al 31 dicembre 2008, in modo da consentire di effettuare l'esame economico delle singole sospensioni durante tale periodo. Otto anni di esperienza hanno dimostrato che occorre prevedere una data di scadenza delle sospensioni figuranti nell'allegato del presente regolamento, per far sì che si tenga conto dei cambiamenti di carattere tecnologico ed economico. Tale esigenza non deve escludere la cessazione anticipata di talune misure o la loro proroga oltre la scadenza, qualora vengano addotte ragioni economiche, in conformità ai principi stabiliti nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi[3]. (5) Occorre pertanto modificare conformemente il regolamento (CE) n. 1255/96. (6) Poiché il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° luglio 2006, è opportuno che esso entri in vigore immediatamente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è così modificato: 1. è inserito il testo figurante nell'allegato I del presente regolamento; 2. i prodotti i cui codici sono elencati nell'allegato II del presente regolamento sono soppressi. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2006. Tuttavia, per i prodotti di cui ai codici TARIC 5205 31 00 10 e 8414 30 89 20 esso é applicabile a decorrere dal 1°gennaio 2006. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO I Codice NC | TARIC | Designazione delle merci | Aliquota dei dazi autonomi | Scadenza del periodo di validità | ex 2904 90 85 | 40 | 3-Bromo-5-nitro-trifluorometilbenzene | 0 % | 01.07.2006 - 31.12.2008 | ex 2909 19 00 | 40 | Ossido di bis(2-etossietile) | 0 % | 01.07.2006 - 31.12.2008 | ex 2912 29 00 | 20 | p-Fenilbenzaldeide | 0 % | 01.07.2006 - 31.12.2008 | ex 2916 12 90 | 40 | 2,4-Di-tert-pentil-6-[1-(3,5-di-tert-pentil-2-idrossifenil)etil]fenilacrilato | 0 % | 01.07.2006 - 31.12.2008 | ex 2921 42 10 | 35 | 2-Nitroanilina | 0 % | 01.07.2006 - 31.12.2008 | ex 2921 42 10 | 45 | 2,4,5-Tricloroanilina | 0 % | 01.07.2006 - 31.12.2008 | ex 2921 43 00 | 40 | Acido 4-amminotoluen-3-solfonico | 0 % | 01.07.2006 - 31.12.2008 | ex 2921 51 19 | 30 | Solfato di 2-metil-p-fenilendiammina | 0 % | 01.07.2006 - 31.12.2008 | ex 2922 29 00 | 25 | 5-Amino-o-cresolo | 0 % | 01.07.2006 - 31.12.2008 | ex 2922 49 95 | 50 | D-(-)-Diidrofenilglicina | 0 % | 01.07.2006 - 31.12.2008 | ex 2927 00 00 | 60 | Acido 4,4'-diciano-4,4'-azodivalerico | 0 % | 01.07.2006 - 31.12.2008 | ex 2930 90 70 | 76 | Acido 2,2'-ditiodibenzoico | 0 % | 01.07.2006 - 31.12.2008 | ex 2930 90 70 | 77 | 4-[4-(2-Propenilossi)fenilsulfonil]fenolo | 0 % | 01.07.2006 - 31.12.2008 | ex 2931 00 95 | 96 | Acido 3-(idrossifenilfosfinoil)propionico | 0 % | 01.07.2006 - 31.12.2008 | ex 2931 00 95 | 97 | Potassio 4-tolilfosfinato sotto forma di soluzione acquosa | 0 % | 01.07.2006 - 31.12.2008 | ex 2932 29 85 | 80 | Acido gibberellico con purezza minima dell'88 % in peso | 0 % | 01.07.2006 - 31.12.2008 | ex 2933 19 90 | 50 | Fenpiroximate (ISO) | 0 % | 01.07.2006 - 31.12.2008 | ex 2934 99 90 | 85 | Aprepitant (INN) | 0 % | 01.07.2006 - 31.12.2008 | ex 2935 00 90 | 81 | 4-Amino-N-(4-aminofenil)benzenesulfonamide | 0 % | 01.07.2006 - 31.12.2008 | ex 2935 00 90 | 82 | N-(5,7-Dimetossi[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)-2-metossi-4-(trifluorometil)piridina-3-sulfonamide | 0 % | 01.07.2006 - 31.12.2008 | ex 3204 15 00 | 60 | Colorante CI Vat Blue 4 | 0 % | 01.07.2006 - 31.12.2008 | ex 3204 19 00 | 81 | 6,11-Difluoro-3,3-di-(4-metossifenil)-13,13-dimetil-3,13-diidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromene | 0 % | 01.07.2006 - 31.12.2008 | ex 3204 19 00 | 82 | 3-(4-Fluorofenil)-3-(4-piperidinofenil)-13,13-dimetil-3,13-diidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromene | 0 % | 01.07.2006 - 31.12.2008 | ex 3204 19 00 | 83 | 6,7-Dimetossi-11-ciano-3,3-di-(4-metossifenil)-13,13-dimetil-3,13-diidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromene | 0 % | 01.07.2006 - 31.12.2008 | ex 3207 30 00 | 10 | Preparazione contenente: non più dell'85% d'argento in peso, non meno del 2% di palladio in peso, titanato di bario, terpineolo e etilcellulosa, utilizzata per la serigrafia nella produzione di condensatori multistrato in ceramica (1) | 0 % | 01.07.2006 - 31.12.2008 | ex 3402 13 00 | 10 | Tensioattivo a base di un copolimero di vinile in polipropilene glicole | 0 % | 01.07.2006 - 31.12.2008 | ex 3506 91 00 | 30 | Microcapsule di adesivo epossidico a due componenti disperse in solvente | 0 % | 01.07.2006 - 31.12.2008 | ex 3707 10 00 | 30 | Preparazione a base di un polimero fotosensibile acrilico, contenente pigmenti colorati, 2-metossi-1-metiletilacetato e cicloesanone e contenente o meno etil-3-etossipropionato | 0 % | 01.07.2006 - 31.12.2008 | ex 3811 90 00 | 10 | Sale dell’acido dinonilnaftalensolfonico, in forma di soluzione in olio minerale | 0 % | 01.07.2006 - 31.12.2008 | ex 3815 90 90 | 16 | Iniziatore a base di dimetilaminopropilurea per la produzione di sistemi in schiuma di poliuretano (1) | 0 % | 01.07.2006 - 31.12.2008 | ex 3819 00 00 | 20 | Fluido idraulico resistente al fuoco a base di estere fosfato | 0 % | 01.07.2006 - 31.12.2008 | ex 3824 90 99 | 12 | Oligomero di tetrafluoroetilene, con un gruppo terminale iodoetilico | 0 % | 01.07.2006 - 31.12.2008 | ex 3824 90 99 | 27 | Preparazione a base di: 2-pentanone, 4-metil-O,O',O''-(metilsililidin)triossima e 4-metil-2-butanone-O, O',O'' ,O'''-silano tetrail tetraossima | 0 % | 01.07.2006 - 31.12.2008 | ex 3824 90 99 | 34 | Miscela di fitosteroli, in forma di polvere cristallina cerosa, con un contenuto ponderale: uguale o superiore a : 36 %, ma inferiore a 79 % di sitosteroli, uguale o superiore a 15 %, ma inferiore a 34 % di sitostanoli, uguale o superiore a 4 %, ma inferiore a 25 % di campesteroli, uguale o superiore a 0 %, ma inferiore a 14 % di campestanoli | 0 % | 01.07.2006 - 31.12.2008 | ex 3824 90 99 | 90 | Sfere cave di alluminosilicato fuso contenenti alluminosilicato amorfo al 65-80 % con le seguenti caratteristiche: punto di fusione tra i 1600 °C e i 1800 °C, densità di 0,6 – 0,8 g/cm3, utilizzate nella produzione di filtri di particelle per veicoli a motore (1) | 0 % | 01.07.2006 - 31.12.2008 | ex 3904 61 00 | 60 | Miscela di politetrafluoroetilene (PTFE), cloruro di sodio e un surfattante non ionico | 0 % | 01.07.2006 - 31.12.2008 | ex 3907 20 21 | 20 | Copolimero di tetraidrofurano e tetraidro-3-metilfurano con peso molecolare medio di 3500 (± 100) | 0 % | 01.07.2006 - 31.12.2008 | ex 3907 30 00 | 50 | Resina epossidica liquida di 2-propenenitrile/epossido di 1,3-butadiene copolimero, priva di qualsiasi solvente, con: un contenuto di zinco borato idrato non superiore al 40 % in peso, un contenuto di triossido di diantimonio non superiore al 5 % in peso | 0 % | 01.07.2006 - 31.12.2008 | ex 3907 99 19 | 40 | Copolimero di acido isoftalico e acido 5-sodiosulfoisoftalico con cicloesanedimetanolo e dietilene glicole | 0 % | 01.07.2006 - 31.12.2008 | ex 3912 90 10 | 20 | Idrossipropil-metilcellulosa ftalato | 0 % | 01.07.2006 - 31.12.2008 | ex 3917 32 39 | 30 | Guaina termorestringente in polistirene utilizzata nella produzione di batterie zinco-carbonio (1) | 0 % | 01.07.2006 - 31.12.2008 | ex 3919 90 31 | 15 | Pellicola in poli(etilene tereftalato), con uno strato colorato su un lato e uno strato autoadesivo sull'altro, rivestita su entrambi i lati da una pellicola protettiva, con spessore totale di 100 (± 10) µm, in rotoli, per la produzione di filtri ottici (1) | 0 % | 01.07.2006 - 31.12.2008 | ex 3920 62 19 | 77 | Fogli di poli(etilene tereftalato), con: strati termosensibili che producono i colori primari quando riscaldati, strato riflettente, strato protettivo, da utilizzare nelle stampanti termiche a colori (1) | 0 % | 01.07.2006 - 31.12.2008 | ex 3920 99 90 | 10 | Foglio biodegradabile di spessore non superiore a 1 mm contenente in peso: 90 % (± 5 %) di amido, 10 % (± 5 %)di un polimero sintetico, 0,5 % (± 0,5 %) di acido stearico | 0 % | 01.07.2006 - 31.12.2008 | ex 3926 90 98 | 40 | Microsfere cave di un copolimero di isooctilacrilato e acido acrilico, con diametro di 10 µm o superiore ma non superiore a 1000 µm, disperse in acqua | 0 % | 01.07.2006 - 31.12.2008 | ex 5205 31 00 | 10 | Filato ritorto di cotone imbianchito a sei fili, avente un titolo compreso tra 925 dtex e 989 dtex per filo, destinato alla fabbricazione di tamponi. (1) | 0 % | 01.01.2006 - 31.12.2008 | ex 6805 10 00 ex 6805 20 00 ex 6805 30 80 | 10 10 10 | Abrasivo formato da particelle di forma identica su un supporto | 0 % | 01.07.2006 - 31.12.2008 | ex 7019 90 99 | 30 | Corda di vetro ad elevato modulo elastico (di tipo K) impregnata di gomma, ottenuta da filamenti di vetro ritorti ad alto modulo elastico, rivestita da lattice comprendente una resina resorcinolo-formaldeide con o senza vinilpiridina e/o gomma di acrilonitrile butadiene idrogenato (HNBR) | 0 % | 01.07.2006 - 31.12.2008 | ex 8305 20 00 | 10 | Graffe con larghezza di 12 mm (± 1 mm) e profondità di 8 mm (± 1 mm) utilizzate in fotocopiatrici e stampanti (1) | 0 % | 01.07.2006 - 31.12.2008 | ex 8414 30 89 | 20 | Elemento di impianto di condizionamento dell’aria per autoveicoli, consistente in un compressore alternativo ad albero aperto di potenza compresa tra 0,4 kW e 10 kW | 0 % | 01.01.2006 - 31.12.2008 | ex 8414 90 00 | 40 | Parte di trasmissione, destinata ad essere incorporata nei compressori per macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria negli autoveicoli (1) | 0 % | 01.07.2006 - 31.12.2008 | ex 8505 11 00 | 33 | Magneti composti da una lega di neodimio, ferro e boro, a forma di rettangolo arrotondato di dimensioni non superiori a 15 x 10 x 2 mm, oppure a forma di disco con diametro non superiore a 90 mm, con o senza foro al centro | 0 % | 01.07.2006 - 31.12.2008 | ex 8505 20 00 | 20 | Innesto elettromagnetico con molla a spirale di diametro non superiore a 40 mm, destinato alla fabbricazione di copiatrici e stampanti, incluse le copiatrici multifunzionali (1) | 0 % | 01.07.2006 - 31.12.2008 | ex 8505 20 00 | 30 | Innesto elettromagnetico per la fabbricazione di compressori per macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria negli autoveicoli (1) | 0 % | 01.07.2006 - 31.12.2008 | ex 8529 90 81 | 45 | Unità a circuito integrato con apparecchio ricevente per la televisione, comprendente un chip per decodificatore, un chip per sintonizzatore, un chip per le funzioni di alimentazione, filtri GSM, componenti passivi discreti e incorporati nei circuiti per la ricezione di segnali videodigitali in formato DVB-T e DVB-H | 0 % | 01.07.2006 - 31.12.2008 | (1) | La registrazione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni fissate nelle pertinenti disposizioni comunitarie (articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 71). | ALLEGATO II Codice NC | TARIC | ex 2903 30 80 | 60 | ex 2924 19 00 | 20 | ex 3811 90 00 | 10 | ex 8414 30 89 | 20 | ex 8505 11 00 | 33 | SCHEDA FINANZIARIA PER PROPOSTE DI ATTI AVENTI UN’INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE 1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1255/96 RECANTE SOSPENSIONE TEMPORANEA DEI DAZI AUTONOMI DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE PER TALUNI PRODOTTI INDUSTRIALI, AGRICOLI E DELLA PESCA 2. LINEE DI BILANCIO Capitolo e articolo: Capitolo 12, articolo 120 Importo iscritto in bilancio per gli esercizi 2006, 2007 e 2008: 9,8 mio EUR l’anno 3. INCIDENZA FINANZIARIA ( Proposta senza incidenza finanziaria ( Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente: Mio EUR (al primo decimale) Linea di bilancio | Entrate[4] | Periodo di 6 mesi, con inizio dal gg/mm/aaaa | [Anni 2006, 2007 e 2008] | Articolo 120 | Incidenza sulle risorse proprie | 1/7/2006 – 31/12/2008 | - 9,8 l’anno | 4. MISURE ANTIFRODE Dei controlli sulla destinazione particolare di alcuni dei prodotti di cui al presente regolamento del Consiglio saranno effettuati conformemente agli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d’applicazione del codice doganale comunitario. 5. ALTRE OSSERVAZIONI Al fine di ridurre i problemi economici è stata stabilita una data di scadenza. La presente proposta contiene le modifiche che devono essere apportate all’allegato del regolamento in vigore per tener conto di quanto segue: 1. nuove richieste di sospensione presentate ed accettate; 2. evoluzione tecnica dei prodotti e tendenze economiche del mercato che comportano la soppressione di alcune sospensioni esistenti. Aggiunta L’allegato, oltre alle modifiche risultanti da cambiamenti dei codici NC, contiene 52 nuovi prodotti. La mancata riscossione dei dazi corrispondenti a tali sospensioni, calcolati in base alle importazioni previste nello Stato membro richiedente per il 2006, 2007 e 2008, ammonta a 7,3 mio EUR l’anno. In base alle statistiche esistenti degli anni precedenti, appare, tuttavia, che il suddetto importo deve essere aumentato applicando un fattore medio, stimato a 1,8, per tener conto delle importazioni negli altri Stati membri che utilizzano le stesse sospensioni. Questo comporta una perdita di entrate di circa 13,2 mio EUR l’anno. Stralcio Due prodotti sono stati ritirati dall’allegato, con il ripristino dei dazi doganali. Ciò corrisponde ad un aumento delle risorse di 0,1 mio EUR , calcolato in base alle richieste di sospensione o alle statistiche disponibili (2004). Costo stimato dell’intervento Basandosi sulle statistiche disponibili (2004), l’incidenza sulla perdita di entrate derivante dal presente regolamento può pertanto essere stimata a 13,2 – 0,1 = 13,1 mio EUR (importo lordo, inclusi i costi di riscossione) x 0,75 = 9,8 mio EUR l’anno per il periodo 1.7.2006- 31.12.2008. La diminuzione delle risorse proprie tradizionali dovrà essere finanziata dagli Stati membri attraverso un ricorso supplementare al PNL. [1] GU C [ ] del [ ], pag. [ ]. [2] GU L 158 del 29.6.1996, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 300/2006.(GU L 56 del 25.2.2006, pag. 1). [3] GU C 128 del 25.4.1998, pag. 2. [4] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (diritti agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere importi netti, ossia gli importi lordi al netto del 25% delle spese di riscossione.