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Document 52006PC0116
Proposal for a Council Regulation on glucose and lactose (Codified version)
Proposta di regolamento del Consiglio relativo al glucosio e al lattosio (Versione codificata)
Proposta di regolamento del Consiglio relativo al glucosio e al lattosio (Versione codificata)
/* COM/2006/0116 def. - CNS 2006/0003 */
Proposta di regolamento del Consiglio relativo al glucosio e al lattosio (Versione codificata) /* COM/2006/0116 def. - CNS 2006/0003 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 14.3.2006 COM(2006)116 definitivo 2006/0038(CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo al glucosio e al lattosio (Versione codificata) (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce. Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti. Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente. 2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie. 3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione , poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento. La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario. Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione. 4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione del regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio[3]; il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione. 5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare , in tutte le lingue ufficiali, del regolamento (CEE) n. 2730/75 e degli strumenti di modifica dello stesso, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato II del regolamento codificato. ê 2730/75 (adattato) 2006/0038(CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo al glucosio e al lattosio (Versione codificata) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo Ö 308 Õ, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo[5], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[6], considerando quanto segue, ê (1) Il regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio[7] è stato modificato in modo sostanziale a più riprese[8]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento. ê 2730/75 considerando 1 (adattato) (2) Per evitare difficoltà tecniche di applicazione sul piano doganale, Ö il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune[9] raggruppa Õ nella stessa voce, da un lato, Ö il Õ glucosio, Ö lo Õ sciroppo di glucosio, Ö il Õ lattosio e Ö lo Õ sciroppo di lattosio e, dall'altro, Ö il Õ glucosio e Ö il Õ lattosio chimicamente puri. ê 2730/75 considerando 2 (adattato) (3) Tuttavia il glucosio delle sottovoci Ö 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 della nomenclatura combinata e il lattosio delle sottovoci 1702 19 00 della nomenclatura combinata Õ sono inclusi nell'allegato Ö I Õ del trattato e pertanto soggetti al regime degli scambi con i paesi terzi previsto nel quadro delle organizzazioni comuni dei mercati ai quali appartengono, mentre il glucosio e il lattosio chimicamente puri, non essendo inclusi nell'allegato Ö I Õ del trattato, sono soggetti al regime dei dazi doganali, la cui incidenza economica può essere sensibilmente diversa. ê 2730/75 considerando 3 (adattato) (4) Tale situazione provoca difficoltà tanto maggiori in quanto i prodotti in questione provengono dagli stessi prodotti di base, qualunque sia il loro grado di purezza. Il grado di purezza del 99% costituisce il criterio di classificazione doganale tra i prodotti chimicamente puri e gli altri. Ö Inoltre, Õ i prodotti con un grado di purezza lievemente superiore o inferiore possono avere la stessa utilizzazione economica. L'applicazione di regimi diversi determina pertanto distorsioni di concorrenza particolarmente sensibili a causa di possibili sostituzioni. ê 2730/75 considerando 4 (adattato) (5) L'unica soluzione a tali difficoltà consiste nell’ Ö assoggettare Õ tali prodotti allo stesso regime economico, qualunque sia il loro grado di purezza, oppure, nella misura in cui ciò risulti sufficiente, Ö nell’armonizzare Õ i regimi stabiliti per i due gruppi di prodotti. ê 2730/75 considerando 5 (adattato) (6) Il trattato non ha previsto, in disposizioni specifiche, i poteri di azione richiesti a tal fine. È perciò opportuno prendere le misure necessarie sulla base dell'articolo Ö 308 Õ del trattato. Ö Inoltre, Õ le misure più adeguate consistono nell'estendere al glucosio chimicamente puro il regime stabilito per gli altri glucosi dal regolamento (CE) n. Ö 1784/2003 Õ del Consiglio, Ö del 29 settembre 2003 Õ, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali[10], e al lattosio chimicamente puro il regime previsto per gli altri lattosi dal regolamento (CE) n. Ö 1255/1999 Õ del Consiglio, del Ö 17 maggio 1999 Õ, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari[11], ê 2730/75 HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: ê 222/88 art. 7, punto 1 (adattato) Articolo 1 Il regime previsto per il glucosio e lo sciroppo di glucosio delle sottovoci 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 della nomenclatura combinata, dal regolamento (CE) n. Ö 1784/2003 Õ e dalle relative disposizioni di attuazione è esteso al glucosio e allo sciroppo di glucosio delle sottovoci 1702 30 51 e 1702 30 59 della nomenclatura combinata. ê 222/88 art. 7, punto 2 (adattato) è1 2931/95 art. 2, secondo trattino è2 2931/95 art. 2, primo trattino Articolo 2 Il regime previsto per il lattosio e lo sciroppo di lattosio della sottovoce è1 1702 19 00çdella nomenclatura combinata, dal regolamento (CE) n. Ö 1255/1999 Õ e dalle relative disposizioni di attuazione, è esteso al lattosio e allo scrippo di lattosio della sottovoce è2 1702 11 00ç della nomenclatura combinata. ê 222/88 art. 7, punto 3 (adattato) è1 2931/95 art. 2, secondo trattino è2 2931/95 art. 2, primo trattino Articolo 3 Quando il regime stabilito per il glucosio e lo sciroppo di glucosio o per il lattosio e lo scrippo di lattosio, rispettivamente delle sottovoci 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 e è1 1702 19 00 çdella nomenclatura combinata, è modificato in virtù dell'articolo Ö 37 Õ del trattato o secondo le procedure stabilite in applicazione di detto articolo, le modifiche sono estese, secondo il caso, al glucosio e allo scrippo di glucosio e al lattosio e allo scrippo di lattosio, rispettivamente delle sottovoci 1702 30 51, 1702 30 59 e è2 1702 11 00 ç della nomenclatura combinata, a meno che, secondo le stesse procedure, non vengano adottate altre misure che consentano di armonizzare il regime riservato a tali prodotti con quello stabilito per i prodotti sopra inicati. ê Articolo 4 Il regolamento (CEE) n. 2730/75 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II. ê 2730/75 (adattato) Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il Ö ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Õ. ê 2730/75 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente é ALLEGATO I Regolamento abrogato e sue modificazioni successive Regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell’1.11.1975, pag. 20) | Regolamento (CEE) n. 222/88 della Commissione (GU L 28 dell’1.2.1988, pag. 1) | limitatamente all’articolo 7 | Regolamento (CE) n. 2931/95 della Commissione (GU L 307 del 20.12.1995, pag. 10) | limitatamente all’articolo 2 | _____________ ALLEGATO II Tavola di concordanza Regolamento (CEE) n. 2730/75 | Presente decisione | Articolo 1 | Articolo 1 | Articolo 2 | Articolo 2 | Articolo 3 | Articolo 3 | Articolo 4 | __ | __ | Articolo 4 | Articolo 5 | Articolo 5 | __ | Allegato I | __ | Allegato II | _____________ [1] COM(87) 868 PV. [2] V. allegato 3, Parte A, delle conclusioni. [3] Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo. [4] Allegato I della presente proposta. [5] GU C […] del […], pag. […]. [6] GU C […] del […], pag. […]. [7] GU L 281 dell’1.11.1975, pag. 20; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2931/95 della Commissione (GU L 307 del 20.12.1995, pag. 10). [8] V. allegato I. [9] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2175/2005 (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 9). [10] Ö GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11). Õ [11] Ö GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2). Õ