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Document 52006PC0016

    Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

    /* COM/2006/0016 def. - COD 2006/0006 */

    52006PC0016




    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 31.1.2006

    COM(2006) 16 definitivo

    2006/0006 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    CONTESTO DELLA PROPOSTA 110 Motivazioni e obiettivi della proposta L'articolo 89 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 prevede che un regolamento ulteriore definirà le modalità di applicazione di detto regolamento. 120 Contesto generale Le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale si iscrivono nel quadro della libera circolazione delle persone e dovrebbero contribuire al miglioramento del tenore di vita e delle condizioni di lavoro dei cittadini europei che si spostano all'interno dell'UE. Attualmente, il coordinamento è assicurato dal regolamento (CEE) n. 1408/71 e dal suo regolamento di applicazione (CEE) n. 574/72. Il regolamento (CE) n. 883/2004 è destinato a sostituire il regolamento (CEE) n. 1408/71. Tuttavia, le nuove norme di coordinamento del regolamento (CE) n. 883/2004 potranno essere applicate soltanto quando sarà stato adottato il corrispondente regolamento di applicazione, che sostituirà il regolamento (CEE) n. 574/72. Nella forma, il dispositivo legislativo proposto corrisponde a quello attualmente in vigore. Nel merito, esso ha come obiettivo la modernizzazione e la semplificazione delle norme esistenti. 130 Disposizioni vigenti nel settore della proposta Regolamento (CEE) n. 574/72, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2005, GU L 117 del 4 maggio 2005. Similarità: come il regolamento (CEE) n. 574/72, la proposta stabilisce le modalità di applicazione del regolamento che coordina i regimi di sicurezza sociale. Differenza: la proposta mira a semplificare e modernizzare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 574/72, in particolare rafforzando la cooperazione tra le istituzioni di sicurezza sociale e migliorando i metodi di scambio dei dati tra le istituzioni di sicurezza sociale. 141 Coerenza con le altre politiche e gli obiettivi dell'Unione Non pertinente. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO Consultazione delle parti interessate Metodi di consultazione utilizzati, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto La proposta di regolamento d'applicazione ha principalmente lo scopo di definire concretamente le procedure necessarie per l'attuazione dei principi del regolamento di base per gli utilizzatori del regolamento, i cittadini e le istituzioni di sicurezza sociale degli Stati membri. Ad esempio, nel settore delle pensioni di vecchiaia, occorre precisare quale procedura deve seguire un assicurato per chiedere la liquidazione della sua pensione, presso quale istituzione deve presentare la sua domanda quando ha lavorato in più Stati membri, in che modo le istituzioni devono scambiarsi informazioni per tenere conto della carriera completa dell'interessato e come calcoleranno, ciascuna per ciò che la riguarda, la pensione da versare. Per elaborare proposte concrete sull'organizzazione più efficace della cooperazione quotidiana tra le istituzioni a vantaggio dei beneficiari del regolamento (CE) n. 883/2004, hanno avuto luogo numerose consultazioni di esperti nel settore della sicurezza sociale negli Stati membri, principalmente al fine di ricercare la competenza al livello più adeguato, in particolare a quello delle istituzioni di sicurezza sociale. A tale scopo, sono stati creati vari gruppi di lavoro corrispondenti ai diversi rischi coperti dai regimi di sicurezza sociale: malattia, infortuni sul lavoro, malattie professionali, invalidità, vecchiaia, disoccupazione, prestazioni familiari. Inoltre, i servizi della Commissione, nell’esercizio delle funzioni di segretariato della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (CASSTM), della Commissione tecnica e della Commissione dei conti in seno alla CASSTM, sono in contatto stretto e permanente con gli esperti designati dagli Stati membri per l'applicazione delle norme del coordinamento. 21Sintesi delle risposte e del modo in cui sono state prese in considerazione Si sono riuniti gruppi di lavoro di esperti. Un gruppo di carattere orizzontale più specificamente incaricato di formulare proposte sulla struttura e sul carattere generale del regolamento d'applicazione ha presentato una relazione di sintesi informale che contiene una serie di orientamenti che sono stati in gran parte seguiti nella proposta. Ricorso al parere di esperti Settori scientifici/di competenza interessati Sicurezza sociale. 22Metodologia applicata Gruppi di lavoro composti da esperti in sicurezza sociale dei vari rami: malattia, infortuni sul lavoro, malattie professionali, invalidità, vecchiaia, disoccupazione, prestazioni familiari. 22Principali organizzazioni/esperti consultati Hanno avuto luogo numerose consultazioni di esperti nel settore della sicurezza sociale negli Stati membri, principalmente al fine di ricercare la competenza al livello più adeguato, in particolare a quello delle istituzioni di sicurezza sociale. A tale scopo, sono stati creati vari gruppi di lavoro corrispondenti ai diversi rischi coperti dai regimi di sicurezza sociale: malattia, infortuni sul lavoro, malattie professionali, invalidità, vecchiaia, disoccupazione, prestazioni familiari. 22Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati L'esistenza di rischi potenzialmente gravi e dalle conseguenze irreversibili non è stata menzionata. Necessità di semplificare le procedure per gli utilizzatori del regolamento, le istituzioni di sicurezza sociale, le autorità competenti, i datori di lavoro e gli assicurati, lavoratori dipendenti e indipendenti, e chiarire i diritti e gli obblighi dei vari attori nel coordinamento dei regimi di sicurezza sociale. 22Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti Tenuto conto della tecnicità della materia e del carattere informale dei pareri espressi dagli esperti, le relazioni non saranno rese pubbliche. 230 Valutazione dell'impatto Il regolamento d'applicazione permetterà ai cittadini di beneficiare dei progressi introdotti dal regolamento (CE) n. 883/2004. Occorrerà attendere che il dispositivo legislativo composto dal regolamento di base e dal suo regolamento d'applicazione sia adottato perché le nuove norme possano produrre i loro effetti in termini di modernizzazione, semplificazione e miglioramento dei diritti dei cittadini. I regolamenti (CEE) nn. 1408/71 e 574/72 attualmente in vigore saranno sostituiti dal regolamento (CE) n. 883/2004 e dal suo regolamento d'applicazione. Questi strumenti non dovrebbero avere particolari ripercussioni negative rispetto alla situazione attuale in termini di onere di lavoro e di costi per le istituzioni di sicurezza sociale e le amministrazioni, i lavoratori o i datori di lavoro. Al contrario, avendo queste nuove norme lo scopo di migliorare il funzionamento del coordinamento dei regimi di sicurezza sociale e di snellire le procedure a vantaggio di tutti gli utilizzatori del regolamento, la loro adozione comporterà per essi un beneficio rispetto alle norme in vigore. È difficile in questa fase misurare gli incrementi di produttività che deriveranno da queste nuove norme per le istituzioni di sicurezza sociale, per i datori di lavoro, in particolare per le PMI, e per gli assicurati, lavoratori subordinati e autonomi. Le misure proposte mirano a migliorare il servizio ai cittadini. In particolare, introducendo disposizioni destinate ad abbreviare i tempi attualmente necessari per il calcolo e il pagamento delle pensioni di persone che hanno lavorato in più Stati membri, la proposta va nel senso di un miglioramento delle condizioni della libera circolazione nell'Unione. Inoltre, queste proposte si iscrivono nel contesto dell’e-government poiché l'uso dei mezzi elettronici per gli scambi di informazioni tra le istituzioni di sicurezza sociale è un aspetto essenziale nello sveltimento delle procedure. L'importanza dell'uso dei mezzi elettronici per gli scambi di dati tra le istituzioni è del resto riconosciuta da tutti gli Stati membri nel contesto del piano d'azione recentemente adottato dalla CASSTM. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA 305 Sintesi delle misure proposte La proposta di regolamento d'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale è destinata a completare la modernizzazione e la semplificazione delle disposizioni attuali, il regolamento (CEE) n. 1408/71 ed il suo regolamento d'applicazione (CEE) n. 574/72. Questo strumento è essenziale per favorire la libera circolazione delle persone nell'Unione. Il regolamento definisce le procedure di applicazione concreta delle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 per tutti gli attori interessati: le persone assicurate, le istituzioni di sicurezza sociale e le autorità competenti degli Stati membri. La proposta completa l’opera di modernizzazione avviata col regolamento (CE) n. 883/2004 e intende migliorare le procedure attuali semplificandole e chiarendo le disposizioni esistenti in numerosi settori. Le procedure previste dalla proposta mirano a evidenziare i diritti e gli obblighi delle varie parti in causa. Questa proposta mira anche a trarre tutte le conseguenze dall'approfondimento della cooperazione tra le varie parti interessate dal regolamento (CE) n. 883/2004. Il fatto che il regolamento (CE) n. 883/2004 riguardi ormai tutti i cittadini europei, dato che si applica anche alle persone non attive, esige la modernizzazione dei modi e delle procedure di cooperazione tra le istituzioni di sicurezza sociale degli Stati membri. Si tratta molto concretamente di facilitare le procedure per le persone assicurate e di accelerare i tempi di risposta e di trattamento delle situazioni transfrontaliere da parte delle istituzioni nei vari settori della sicurezza sociale: malattia, infortuni sul lavoro, malattie professionali, invalidità, pensione, disoccupazione, prestazioni familiari. Questo obiettivo implica che sia data particolare importanza all'uso dei metodi moderni di scambio di informazioni. Lo scambio elettronico di dati tra le istituzioni è indispensabile per facilitare il trasferimento delle informazioni necessarie al funzionamento del coordinamento e in particolare alla determinazione e al calcolo dei diritti degli assicurati. 310 Base giuridica Articoli 42 e 308 del trattato CE. 320 Principio di sussidiarietà Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui la proposta non riguarda un settore che è di competenza esclusiva della Comunità. Gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati adeguatamente dall'azione degli Stati membri per le ragioni seguenti. L'obiettivo perseguito, ossia l'adozione delle modalità d'applicazione miranti a garantire le misure di coordinamento di sicurezza sociale, non può essere realizzato adeguatamente dagli Stati membri, come è stato sottolineato esplicitamente dal regolamento (CE) n. 883/ 20 04 (considerando 45). Infatti, l'articolo 42 del trattato CE prevede che nel settore della sicurezza sociale il Consiglio adotti le misure necessarie per l’instaurazione della libera circolazione dei lavoratori. Queste disposizioni hanno rivestito la forma di un regolamento di coordinamento il cui campo d'applicazione è stato esteso gradualmente ai lavoratori autonomi, agli studenti, ai pensionati, ai pubblici dipendenti e ormai ad ogni persona assicurata. Per sua natura, questo regolamento è destinato a definire soltanto le misure necessarie alle persone assicurate per viaggiare, soggiornare o risiedere in un altro Stato membro senza perdere i loro diritti alla sicurezza sociale. Per garantire il mantenimento dei diritti, il regolamento prevede varie modalità che rispondono alle necessità specifiche nei vari settori della sicurezza sociale. Esso stabilisce altresì alcuni principi generali che permettono al coordinamento di funzionare, tra cui quelli dell’unicità della legislazione d'applicazione, dell'assimilazione dei fatti e della parità di trattamento. Gli Stati membri sono tenuti a rispettare tali principi, ma sono i soli competenti per definire, organizzare e finanziare il loro sistema nazionale di sicurezza sociale. In situazioni di carattere transfrontaliero, nessuno Stato può agire solo. Le convenzioni bilaterali esistenti sono state sostituite dal regolamento di coordinamento che ha permesso una semplificazione e un uguale trattamento delle persone assicurate nel rispetto di ogni legislazione nazionale di sicurezza sociale. Gli obiettivi della proposta possono essere meglio realizzati da un'azione della Comunità per le ragioni seguenti. Il coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale ha senso soltanto a livello della Comunità: esso trova il suo fondamento e la sua giustificazione nella libera circolazione delle persone nell'Unione. Questa regolamentazione riguarda ogni cittadino europeo che si sposta nell'Unione per qualsiasi motivo. Gli Stati membri restano i soli competenti per la determinazione, l'organizzazione e il finanziamento dei loro regimi nazionali di sicurezza sociale. La proposta è quindi conforme al principio di sussidiarietà. Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni seguenti. Gli Stati membri, le autorità competenti e le istituzioni di sicurezza sociale restano i soli competenti per l'organizzazione e il finanziamento del loro regime nazionale di sicurezza sociale. Il miglioramento delle procedure e la chiarificazione dei diritti e degli obblighi delle varie parti possono portare ad una riduzione dei costi amministrativi (rimborso dei crediti tra le istituzioni di sicurezza sociale) e dare una risposta efficace alle necessità dei cittadini (tempi più brevi di rimborso o di pagamento delle prestazioni). Il rafforzamento della cooperazione tra le istituzioni è un fattore importante di lotta contro le frodi e gli abusi. Scelta degli strumenti Strumento proposto: regolamento. 34Altri strumenti non sarebbero stati appropriati per le ragioni seguenti. Modernizzazione dello strumento legislativo esistente, ossia il regolamento (CEE) n. 574/72, regolamento d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, che sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 883/2004. Si ricorda che il regolamento (CEE) n. 1408/71 è un regolamento di coordinamento e non un regolamento d'armonizzazione, essendo gli Stati membri i soli competenti per l'organizzazione e il finanziamento del loro sistema di sicurezza sociale. La scelta di un regolamento di coordinamento per salvaguardare i diritti di sicurezza sociale degli assicurati che esercitano il loro diritto di libera circolazione delle persone garantito dal trattato, è proporzionata all'obiettivo perseguito, come definito dal legislatore nell'articolo 42 del trattato. INCIDENZA SUL BILANCIO 409La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio della Comunità. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI Simulazione, fase pilota e periodo transitorio 507La proposta è stata o sarà oggetto di un periodo transitorio. 5Semplificazione La proposta introduce una semplificazione del quadro legislativo e una semplificazione delle procedure amministrative che si applicano alle autorità pubbliche (nazionali o europee) e alle persone giuridiche e fisiche. Alleggerimento della proposta, soppressione di allegati. Impiego dei metodi elettronici di scambio di informazioni e lavoro sui documenti elettronici per facilitare tali scambi Rafforzamento della cooperazione tra le istituzioni di sicurezza sociale per evitare che l’onere delle procedure gravi principalmente sugli assicurati. Chiarificazione dei ruoli delle varie parti. 560 Spazio economico europeo L'atto proposto riguarda un settore contemplato dall'accordo SEE e deve quindi essere esteso allo Spazio economico europeo. 570 Spiegazione dettagliata della proposta, per capitolo o per articolo La proposta di regolamento d'applicazione è allineata sulla struttura del regolamento (CE) n. 883/2004: titolo I "Disposizioni generali"; titolo II "Determinazione della legislazione applicabile"; titolo III “Disposizioni specifiche riguardanti le varie categorie di prestazioni” (malattia, maternità e paternità assimilate, infortuni sul lavoro e malattie professionali, prestazioni in caso di morte, prestazioni di invalidità, pensioni di vecchiaia e ai superstiti, disoccupazione, prestazioni familiari); titolo IV "Disposizioni finanziarie"; titolo V "Disposizioni transitorie e finali". Il presente regolamento d'applicazione permetterà l’applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004. Tuttavia, tenuto conto della necessità di informare sufficientemente tutte le parti interessate dal regolamento e di non causare difficoltà in particolare per la chiusura dei conti tra le istituzioni, un periodo minimo di sei mesi è previsto per l'applicazione delle nuove disposizioni relative al coordinamento comunitario dei regimi di sicurezza sociale. |

    - 2006/0006 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

    (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308,

    visto il regolamento (CE) n. 883/2004[1] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale[2], in particolare l'articolo 89,

    vista la proposta della Commissione[3],

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[4],

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[5],

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 883/2004 modernizza le norme del coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale degli Stati membri precisando le misure e le procedure d'attuazione necessarie e assicurandone la semplificazione a vantaggio di tutti gli attori interessati. È necessario stabilirne le modalità d'applicazione.

    (2) L'organizzazione d’una cooperazione più efficace e più stretta tra le istituzioni di sicurezza sociale è un fattore essenziale per permettere alle persone cui si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 di esercitare i loro diritti nei tempi più brevi e nelle migliori condizioni possibili.

    (3) L'uso dei mezzi elettronici è adatto allo scambio rapido e affidabile di dati tra le istituzioni degli Stati membri. Il trattamento elettronico di questi dati deve contribuire allo sveltimento delle procedure per le persone interessate, le quali devono comunque beneficiare di tutte le garanzie previste dalle disposizioni comunitarie relative alla protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati a carattere personale e alla libera circolazione di tali dati.

    (4) La messa a disposizione delle coordinate, anche elettroniche, delle entità degli Stati membri che possono intervenire nell'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, in una forma che permetta il loro aggiornamento in tempo reale, deve facilitare gli scambi tra le istituzioni degli Stati membri. Questo approccio che privilegia la pertinenza delle informazioni puramente fattuali e la loro disponibilità immediata per i cittadini costituisce una semplificazione importante che deve essere introdotta dal presente regolamento.

    (5) Il rafforzamento di certe procedure deve comportare maggiore sicurezza giuridica e trasparenza per gli utilizzatori del regolamento (CE) n. 883/2004. In particolare, la fissazione di termini comuni per l’espletamento di determinati obblighi o di determinate formalità amministrative deve contribuire a chiarire e strutturare le relazioni tra le persone assicurate e le istituzioni.

    (6) Gli Stati membri, le loro autorità competenti o le istituzioni di sicurezza sociale devono avere la possibilità di concordare tra loro procedure semplificate e disposizioni amministrative giudicate più efficaci e meglio adatte al contesto dei rispettivi sistemi di sicurezza sociale. Tuttavia, tali disposizioni non devono ledere i diritti delle persone cui si applica il regolamento (CE) n. 883/2004.

    (7) La complessità inerente al settore della sicurezza sociale esige che uno sforzo particolare a favore delle persone assicurate sia richiesto a tutte le istituzioni degli Stati membri per non penalizzare le persone interessate che non abbiano trasmesso la loro domanda o talune informazioni all'istituzione abilitata a trattare la domanda secondo le regole e le procedure previste dal regolamento (CE) n. 883/2004 e dal presente regolamento.

    (8) Per la determinazione dell'istituzione competente, cioè quella la cui legislazione è applicabile o alla quale spetta il pagamento di alcune prestazioni, la situazione oggettiva di una persona assicurata e dei suoi familiari deve essere esaminata dalle istituzioni di più Stati membri. Per garantire una protezione della persona interessata per la durata di questi scambi indispensabili tra le istituzioni, occorre prevedere la sua affiliazione provvisoria a una legislazione di sicurezza sociale.

    (9) Numerose misure e procedure previste dal presente regolamento sono dirette ad accrescere la trasparenza circa i criteri che le istituzioni degli Stati membri devono applicare nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2004. Queste precisazioni risultano dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, dalle decisioni della commissione amministrativa e dall'esperienza di oltre trenta anni d'applicazione del coordinamento dei regimi di sicurezza sociale nel quadro delle libertà fondamentali previste dal trattato.

    (10) L'estensione del campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 all'insieme delle persone assicurate, compresi i non attivi, richiede alcune regole e procedure specifiche per queste persone, in particolare per definire la legislazione applicabile per il computo dei periodi dedicati all'educazione dei figli da persone che non hanno mai esercitato un'attività subordinata o autonoma nei vari Stati membri nei quali hanno risieduto.

    (11) Alcune procedure devono anche rispecchiare l'esigenza di una ripartizione equilibrata degli oneri tra gli Stati membri. In particolare nel quadro del ramo malattia, tali procedure devono tenere conto della situazione, da una parte, degli Stati membri che sostengono i costi d'accoglienza delle persone assicurate mettendo a loro disposizione il proprio sistema sanitario e, dall’altra, degli Stati membri le cui istituzioni sostengono l'onere finanziario delle prestazioni in natura di cui fruiscono i loro assicurati in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono.

    (12) Nel quadro specifico del regolamento (CE) n. 883/2004, devono essere chiarite le condizioni di rimborso delle spese legate a prestazioni di malattia in natura nel quadro di "cure programmate", cioè cure a cui una persona assicurata si sottopone in uno Stato membro diverso da quello nel quale è assicurata o risiede. Gli obblighi della persona assicurata relativi alla domanda di un'autorizzazione preventiva sono precisati, come pure gli obblighi dell'istituzione nei confronti del paziente per quanto riguarda le condizioni dell'autorizzazione. Occorre anche precisare le conseguenze per la presa in carico finanziaria delle cure ricevute in un altro Stato membro sulla base di un'autorizzazione.

    (13) Procedure più vincolanti per abbreviare i termini di pagamento dei crediti tra le istituzioni degli Stati membri sembrano essenziali per mantenere la fiducia negli scambi e rispondere all'esigenza di buona gestione che s’impone ai regimi di sicurezza sociale degli Stati membri. Occorre dunque rafforzare le procedure relative al trattamento dei crediti nel contesto delle prestazioni di malattia e di disoccupazione.

    (14) Poiché i regimi di sicurezza sociale cui si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 si basano sulla solidarietà di tutti gli assicurati, occorre prevedere meccanismi per un recupero più efficace dei crediti legati a prestazioni non dovute o a contributi da essi non versati. Le procedure di assistenza reciproca tra le istituzioni devono essere precisate ispirandosi alle disposizioni della direttiva 76/308/CEE[6] del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativa all’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure per proteggere meglio gli interessi finanziari degli Stati membri organizzando la cooperazione, in particolare tra le amministrazioni fiscali.

    (15) L'informazione delle persone assicurate sui loro diritti e i loro obblighi è un elemento essenziale di una relazione di fiducia con le autorità competenti e le istituzioni degli Stati membri.

    (16) Dato che l'obiettivo dell'azione prevista, cioè l'adozione di misure di coordinamento tendenti a garantire l'esercizio effettivo della libera circolazione delle persone, non può essere realizzato in modo sufficiente dagli Stati membri e può quindi, a motivo delle dimensioni e degli effetti di questa azione, essere meglio realizzato a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Nel rispetto del principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per raggiungere l'obiettivo.

    (17) Il presente regolamento deve sostituire il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità[7],

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

    Capitolo I - Definizioni

    Articolo 1 Definizioni

    1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni del regolamento (CE) n. 883/2004.

    2. Oltre alle definizioni di cui al paragrafo 1, si intende per:

    a) "punto d'accesso", l'entità designata dall'autorità competente di uno Stato membro, avente per funzione di inviare e ricevere per via elettronica i dati necessari per l'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del presente regolamento tramite la rete comune nella quale questi dati sono scambiati tra le istituzioni competenti di questo Stato membro da una parte e le istituzioni competenti e/o il punto d'accesso di altri Stati membri dall’altra;

    b) "organismo di collegamento", l'entità designata dall'autorità competente di uno Stato membro, per uno o più settori di sicurezza sociale di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004, abilitata a rispondere alle domande di informazioni e di assistenza delle istituzioni degli Stati membri e alla quale queste possono rivolgersi nel quadro, in particolare, del titolo IV del presente regolamento;

    c) "documento", un insieme di dati, su qualsiasi supporto, identificati dalla commissione amministrativa, che possono essere scambiati per via elettronica e la cui comunicazione è necessaria per il funzionamento del regolamento (CE) n. 883/2004 e del presente regolamento;

    d) "messaggio elettronico standardizzato", ogni documento strutturato secondo il formato definito dalla commissione amministrativa per lo scambio di informazioni tra le istituzioni degli Stati membri;

    e) "trasmissione per via elettronica", la trasmissione mediante apparecchiature elettroniche per l'elaborazione dei dati (compresa la compressione digitale), via filo, radio, procedimenti ottici od ogni altro procedimento elettromagnetico;

    f) "commissione tecnica", la commissione di cui all'articolo 73 del regolamento (CE) n. 883/2004;

    g) "commissione di controllo dei conti", la commissione di cui all'articolo 74 del regolamento (CE) n. 883/2004.

    Capitolo II - Disposizioni relative alla cooperazione e agli scambi di dati

    Articolo 2 Portata e modalità degli scambi tra le istituzioni

    1. Le istituzioni degli Stati membri si comunicano tutti i dati necessari per stabilire e determinare i diritti e gli obblighi delle persone cui si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 e, in particolare, per stabilire l'importo corretto delle prestazioni e dei contributi previdenziali.

    2. Se una persona assicurata ha trasmesso per errore informazioni, documenti o domande a un'istituzione diversa dall'istituzione designata secondo il presente regolamento, tali informazioni, documenti o domande devono essere ritrasmessi senza indugio dalla prima istituzione all'istituzione designata secondo il presente regolamento, indicando la data in cui sono stati trasmessi inizialmente. Questa data vale anche per la seconda istituzione.

    3. La comunicazione dei dati tra le istituzioni degli Stati membri si effettua direttamente o tramite il punto d'accesso o l'organismo di collegamento.

    4. Se la comunicazione dei dati avviene tramite il punto d'accesso o l'organismo di collegamento, il punto d'accesso o l’organismo di collegamento è considerato svolgere il ruolo e la funzione dell'istituzione adita in questo Stato membro per quanto riguarda i termini di risposta alle domande che gli sono fatte.

    Articolo 3 Portata e modalità degli scambi tra i beneficiari e le istituzioni

    1. Ogni persona cui si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 è tenuta a comunicare all'istituzione competente ogni informazione o documento giustificativo necessari per stabilire la sua situazione o quella della sua famiglia, i suoi diritti e i suoi obblighi, per mantenere questi ultimi nonché per determinare la legislazione applicabile e gli obblighi che questa le impone.

    In particolare, quando una disposizione di una legislazione prevede che l'importo delle prestazioni sia stabilito tenendo conto dell'esistenza di familiari diversi dai figli, la persona assicurata è tenuta a presentare un attestato relativo ai suoi familiari residenti nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione incaricata di liquidare le prestazioni per ottenere che tali familiari siano presi in considerazione.

    2. Lo Stato membro che raccoglie dati a norma della propria legislazione o nella situazione di cui all'articolo 52 garantisce alle persone interessate un diritto d'accesso e di rettifica di questi dati, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati a carattere personale e alla libera circolazione di tali dati.

    3. Le istituzioni dello Stato membro competente comunicano le informazioni e rilasciano i documenti necessari alle persone assicurate.

    4. L'istituzione competente di uno Stato membro che invia direttamente un documento contenente una decisione sui diritti di una persona che risiede o dimora nel territorio di un altro Stato membro richiede un avviso di ricevimento, quali che siano il supporto e il modo dell’invio. L’avviso di ricevimento può essere trasmesso su qualsiasi supporto o con qualsiasi mezzo.

    5. In mancanza di una prova dell’invio della decisione di cui al paragrafo 4, i termini relativi alla decadenza o alla prescrizione dei diritti acquisiti in forza del regolamento (CE) n. 883/2004 non sono opponibili ai beneficiari.

    6. Se la data di invio della decisione di cui al paragrafo 4 è debitamente stabilita, la decisione dell'istituzione competente è considerata opponibile all'interessato entro il termine di un mese seguente tale data. Tuttavia, se la legislazione dello Stato membro che ha preso la decisione prevede un termine più lungo, si applica tale termine.

    7. In ogni caso, la persona interessata dispone dei mezzi di ricorso e delle procedure previste dalla legislazione applicata dall'istituzione che ha preso la decisione.

    8. La commissione amministrativa definisce le modalità pratiche di attuazione di questa disposizione qualora la decisione sia inviata alla persona interessata per via elettronica.

    Articolo 4 Formato e modalità degli scambi di dati

    1. La commissione amministrativa stabilisce il contenuto dei documenti e la struttura dei messaggi elettronici standardizzati.

    2. La trasmissione dei dati tra le istituzioni, i punti d'accesso o gli organismi di collegamento avviene per via elettronica, in un quadro sicuro comune in grado di garantire la riservatezza e la protezione degli scambi di dati.

    3. Nelle loro comunicazioni con i beneficiari le istituzioni competenti privilegiano l'impiego delle tecniche elettroniche.

    Articolo 5 Valore giuridico dei documenti e dei giustificativi emessi in un altro Stato membro

    1. I documenti emessi dall'istituzione di uno Stato membro che attestano la situazione di una persona ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del presente regolamento nonché i giustificativi emessi dalle autorità di un altro Stato membro, comprese le autorità fiscali, sono considerati validi dalle istituzioni degli altri Stati membri fintanto che tali documenti o giustificativi non sono ritirati o dichiarati non validi dall'autorità o dall'istituzione competente dello Stato membro in cui sono stati emessi.

    2. In caso di dubbio sulla validità del documento o sull'esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, l'istituzione dello Stato membro che riceve il documento si rivolge all'istituzione emittente per chiederle i chiarimenti necessarie e, se del caso, il ritiro del documento.

    3. In mancanza di un accordo tra le istituzioni interessate entro il mese seguente la data della domanda dell'istituzione che ha ricevuto il documento, la commissione amministrativa può essere adita, ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004, per una conciliazione dei punti di vista entro i sei mesi che seguono.

    Articolo 6 Applicazione provvisoria di una legislazione ed erogazione provvisoria di prestazioni

    1. Quando un'incertezza sull'identificazione della legislazione applicabile richiede contatti tra le istituzioni o le autorità competenti di due o più Stati membri, la persona interessata è soggetta in via provvisoria alla legislazione seguente:

    a) quella dello Stato membro di residenza, quando vi esercita una parte delle sue attività o quando non esercita un'attività subordinata o autonoma;

    b) quella dello Stato membro in cui una domanda d'affiliazione è stata presentata in primo luogo, negli altri casi.

    2. In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o le autorità competenti di due o più Stati membri circa la determinazione dell'istituzione chiamata a erogare le prestazioni, l'interessato che potrebbe avere diritto a prestazioni in assenza di contestazioni fruisce provvisoriamente delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione del luogo di residenza o, se l'interessato non risiede nel territorio di uno degli Stati membri in causa, delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione a cui la domanda è stata presentata in primo luogo.

    3. Quando è stabilito che la legislazione applicabile non è quella dello Stato membro nel quale ha avuto luogo l'affiliazione provvisoria o che l'istituzione che ha erogato le prestazioni in via provvisoria non era l'istituzione competente, l'istituzione identificata come competente è considerata tale a partire dalla data dell'affiliazione provvisoria o della prima erogazione provvisoria delle prestazioni in causa.

    4. Se necessario, l'istituzione competente regola la situazione finanziaria della persona interessata per quanto riguarda i contributi e le prestazioni secondo le modalità di cui agli articoli 71 e 72 e, se del caso, agli articoli 73 a 82.

    Articolo 7 Obbligo di liquidazione provvisoria

    1. L'istituzione che non dispone di tutti gli elementi che permettono il calcolo definitivo dell'importo di una prestazione o di un contributo procede alla liquidazione provvisoria di tale prestazione o contributo.

    2. Un nuovo calcolo della prestazione o del contributo in causa è effettuato non appena i documenti giustificativi sono forniti all'istituzione interessata.

    Capitolo III - Altre disposizioni generali d'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004

    Articolo 8 Accordi amministrativi tra due o più Stati membri

    1. Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono quelle degli accordi relativi all'applicazione delle convenzioni di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 883/2004, ad eccezione delle disposizioni degli accordi relativi a convenzioni di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 883/2004, purché le disposizioni di tali accordi siano iscritte nell'allegato 1 del presente regolamento.

    2. Gli Stati membri possono concludere tra loro, se necessario, accordi relativi all'applicazione di convenzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, purché tali accordi non ledano i diritti dei beneficiari.

    Articolo 9 Altre procedure tra istituzioni

    1. Due o più Stati membri, o le loro autorità o istituzioni competenti, possono concordare procedure diverse da quelle previste dalle disposizioni dei titoli da II a IV, purché tali procedure non ledano i diritti dei beneficiari.

    2. Gli accordi conclusi a tale scopo sono portati alla conoscenza della commissione amministrativa ed elencati nell'allegato 1 del presente regolamento.

    Articolo 10 Non cumulo di prestazioni

    Quando prestazioni dovute a norma della legislazione di due o più Stati membri sono ridotte, sospese o soppresse reciprocamente, gli importi che non sarebbero pagati in caso d'applicazione rigorosa delle clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione degli Stati membri interessati sono divisi per il numero di prestazioni oggetto di riduzione, sospensione o soppressione.

    Articolo 11 Elementi per la determinazione della residenza

    1. Per risolvere le difficoltà tra le istituzioni di più Stati membri quanto alla determinazione della residenza di una persona cui si applica il regolamento (CE) n. 883/2004, tali istituzioni stabiliscono di comune accordo il centro d'interesse della persona in causa tenendo conto degli elementi di fatto seguenti:

    a) la durata e la continuità del soggiorno;

    b) la situazione familiare, in particolare il luogo in cui sono scolarizzati i figli e i legami familiari;

    c) quando si tratta di un lavoratore, il fatto di disporre di un'occupazione stabile;

    d) la volontà della persona, quale risulta da tutte le circostanze, in particolare le ragioni che la hanno indotta a spostarsi;

    e) lo Stato membro nel quale la persona è soggetta all'imposta sull’insieme dei suoi redditi, quale che ne sia la fonte.

    2. Quando l'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1 non permette alle istituzioni di accordarsi, la volontà espressa dalla persona in causa è considerata determinante per stabilire il suo luogo di residenza.

    Articolo 12 Totalizzazione dei periodi

    1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004, l'istituzione competente si rivolge all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione la persona assicurata è stata soggetta anteriormente per ottenere la comunicazione dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati sotto tale legislazione.

    2. I periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione di uno Stato membro si aggiungono ai periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro, nella misura in cui è necessario farvi ricorso ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, a condizione che questi periodi non si sovrappongano.

    3. Quando un periodo di assicurazione o di residenza maturato a titolo di un'assicurazione obbligatoria sotto la legislazione di uno Stato membro coincide con un periodo di assicurazione maturato a titolo di un'assicurazione volontaria o facoltativa continuata sotto la legislazione di un altro Stato membro, è preso in considerazione solo il periodo maturato a titolo di un’assicurazione obbligatoria.

    4. Quando un periodo di assicurazione o di residenza diverso da un periodo assimilato maturato sotto la legislazione di uno Stato membro coincide con un periodo assimilato in forza della legislazione di un altro Stato membro, è preso in considerazione solo il periodo diverso da un periodo assimilato.

    5. Ogni periodo assimilato in forza delle legislazioni di due o più Stati membri è preso in considerazione soltanto dall'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione l'assicurato è stato soggetto a titolo obbligatorio da ultimo prima di detto periodo. Nel caso in cui l'assicurato non sia stato soggetto a titolo obbligatorio alla legislazione di uno Stato membro prima di detto periodo, quest’ultimo è preso in considerazione dall’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto a titolo obbligatorio per la prima volta dopo detto periodo.

    6. Nel caso in cui non sia possibile determinare in modo preciso l'epoca alla quale taluni periodi di assicurazione sono stati maturati sotto la legislazione di uno Stato membro, si presume che tali periodi non si sovrappongano a periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro e di essi si tiene conto nella misura in cui possono utilmente essere presi in considerazione.

    Articolo 13 Regole di conversione dei periodi di assicurazione

    Quando i periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione di uno Stato membro sono espressi in unità diverse da quelle che sono utilizzate dalla legislazione di un altro Stato membro, la conversione necessaria ai fini della totalizzazione si effettua secondo le regole seguenti:

    a) un giorno è equivalente a otto ore e viceversa;

    b) cinque giorni sono equivalenti a una settimana e viceversa;

    c) ventidue giorni sono equivalenti a un mese e viceversa;

    d) tre mesi o tredici settimane o sessantasei giorni sono equivalenti a un trimestre e viceversa;

    e) per la conversione delle settimane in mese e viceversa, le settimane e i mesi sono convertiti in giorni;

    f) l'applicazione delle lettere da a) a e) non può avere per effetto di determinare, per l’insieme dei periodi di assicurazione maturati nel corso dell'anno civile, un totale superiore a duecentosessantaquattro giorni o cinquantadue settimane o dodici mesi o quattro trimestri.

    Quando i periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione di uno Stato membro sono espressi in mesi, i giorni che corrispondono a una frazione di mese, secondo le regole di conversione di cui al primo comma, sono considerati un mese intero.

    TITOLO II - DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

    Articolo 14Precisazioni relative agli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 883/2004

    1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, il criterio per determinare se l'attività che un lavoratore autonomo si reca a svolgere in un altro Stato membro è "affine" all'attività lavorativa autonoma abitualmente esercitata è quello della natura reale dell'attività e non della qualificazione di attività subordinata o autonoma data eventualmente a tale attività dall'altro Stato membro.

    2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, una "parte sostanziale di un'attività subordinata o autonoma" è esercitata in uno Stato membro quando vi è esercitata una parte quantitativamente rilevante dell'insieme delle attività del lavoratore subordinato o autonomo, senza che si tratti necessariamente della parte principale di tale attività. La parte dell'attività esercitata in uno Stato membro non è in alcun caso sostanziale quando è inferiore al 25% dell'insieme delle attività esercitate dal lavoratore in termini di fatturato, di orario di lavoro o di retribuzione o reddito del lavoro.

    3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 883/2004, il "centro di interessi" delle attività di un lavoratore autonomo è determinato prendendo in considerazione tutti gli elementi che compongono le sue attività professionali, in particolare il luogo in cui si trova la sede fissa e permanente delle attività dell'interessato, il carattere abituale o la durata delle attività esercitate, lo Stato membro nel quale l'interessato è soggetto all'imposta sull’insieme dei suoi redditi, quale che ne sia la fonte, nonché la volontà dell'interessato quale risulta da tutte le circostanze.

    4. Nel caso in cui una persona eserciti la sua attività subordinata in due o più Stati membri per conto di un datore di lavoro stabilito al di fuori del territorio dell'Unione e risieda in uno Stato membro senza esercitarvi un'attività sostanziale, tale persona è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza.

    Articolo 15 Procedura per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 883/2004

    Quando un pubblico dipendente esercita la sua attività in uno Stato membro diverso dallo Stato competente, l'istituzione competente ne informa preventivamente l'istituzione designata dell’altro Stato membro.

    Articolo 16 Procedura per l'applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004

    1. Il datore di lavoro che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004, distacca un lavoratore perché svolga un lavoro per suo conto in un altro Stato membro ne informa preventivamente, quando questo è possibile, l'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione resta applicabile. Tale istituzione informa l'istituzione designata dello Stato membro in cui il lavoratore è distaccato.

    2. Il lavoratore autonomo che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, si reca a svolgere un'attività in un altro Stato membro ne informa preventivamente, quando questo è possibile, l'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione resta applicabile. Tale istituzione informa l'istituzione designata dello Stato membro in cui il lavoratore autonomo si reca a svolgere la sua attività.

    Articolo 17 Procedura per l'applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 883/2004

    1. La persona che esercita attività in due o più Stati membri ne informa l'istituzione designata dello Stato membro in cui risiede. Questa istituzione trasmette l’informazione all'istituzione designata di ogni Stato membro in cui un'attività è esercitata.

    2. Nelle situazioni di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, le istituzioni designate degli Stati membri interessati determinano di comune accordo la legislazione applicabile all'interessato, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 e dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3 del presente regolamento.

    3. La determinazione della legislazione applicabile interviene nel mese che segue la trasmissione dell'informazione all'istituzione designata del luogo di residenza della persona assicurata, conformemente al paragrafo 1. Finché la legislazione applicabile non è stata determinata, la persona interessata è soggetta provvisoriamente alla legislazione determinata conformemente all'articolo 6, paragrafo 1.L'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è dichiarata applicabile al termine della procedura di concertazione tra le istituzioni interessate nel quadro del paragrafo 2 ne informa immediatamente l'interessato.

    Articolo 18 Procedura per l'applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 883/2004

    L'agente ausiliario esercita il diritto d'opzione di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 883/2004 al momento della stipulazione del contratto di assunzione. L'autorità abilitata a stipulare tale contratto informa l'istituzione designata dello Stato membro per la cui legislazione l'agente ausiliario ha optato.

    Articolo 19 Informazione delle persone assicurate

    1. L'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile informa la persona interessata e, se del caso, il suo o i suoi datori di lavoro, degli obblighi derivanti da tale legislazione. Essa fornisce loro l'aiuto necessario all’espletamento delle formalità imposte da tale legislazione.

    2. Su richiesta della persona interessata o del datore di lavoro, l'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile in forza di una disposizione del titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004 attesta che tale legislazione è applicabile e indica, se del caso, fino a quale data e a quali condizioni.

    Articolo 20Cooperazione tra istituzioni

    1. Le istituzioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1 comunicano all'istituzione competente dello Stato membro la cui la legislazione è applicabile a una persona tutte le informazioni necessarie per determinare i contributi che essa e il suo o i suoi datori di lavoro sono tenuti a versare a titolo di tale legislazione.

    2. L'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione diventa applicabile a una persona informa l'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione la persona era soggetta da ultimo indicando la data da cui decorre l'applicazione di tale legislazione.

    Articolo 21Obblighi del datore di lavoro

    1. Il datore di lavoro di un lavoratore è tenuto ad adempiere gli obblighi previsti dalla legislazione applicabile a tale lavoratore, in particolare l'obbligo di versare i contributi previsti da tale legislazione.

    2. Il datore di lavoro non stabilito nello Stato membro la cui legislazione è applicabile, da una parte, e il lavoratore subordinato, dall'altra, possono convenire che quest'ultimo adempia per conto del datore di lavoro gli obblighi che a questi spettano per quanto riguarda il versamento dei contributi. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare tale accordo all'istituzione competente di tale Stato membro.

    Titolo III - Disposizioni specifiche riguardanti le varie categorie di prestazioni

    Capitolo I - Prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate

    Articolo 22Disposizioni generali di applicazione

    1. Le autorità competenti provvedono a che le persone assicurate siano informate delle procedure e delle condizioni di presa in carico delle spese relative alle prestazioni in natura quando queste prestazioni sono ricevute sul territorio di uno Stato membro diverso da quello dell'istituzione competente o del luogo di residenza.

    2. Gli articoli 25 e 26 non influiscono sull'applicazione delle disposizioni nazionali di uno Stato membro che permettono una presa in carico finanziaria più favorevole di quella derivante dal regolamento (CE) n. 883/2004 delle spese relative alle prestazioni in natura nelle situazioni di cui al paragrafo 1.

    3. Due o più Stati membri, o le loro autorità competenti, possono concordare tra loro altre procedure e modalità per l'applicazione degli articoli 25, 26 e 27. Tuttavia, gli accordi conclusi a tale scopo non devono produrre effetti sfavorevoli sulle condizioni e sugli importi di presa in carico finanziaria delle prestazioni in natura delle persone interessate, quali risulterebbero dall'applicazione del presente regolamento. Tali accordi sono portati alla conoscenza della commissione amministrativa

    4. Se la legislazione nazionale subordina il diritto alle prestazioni di cui al presente capitolo alla qualità di pensionato, è tenuto conto esclusivamente della pensione dovuta da un'istituzione di questo Stato membro.

    Articolo 23Regime applicabile in caso di pluralità di regimi nello Stato membro di residenza o di soggiorno

    Se la legislazione del luogo di residenza o di dimora comporta più regimi d'assicurazione malattia, maternità o paternità, le disposizioni applicabili ai sensi dell'articolo 17, dell'articolo 19, paragrafo 1 e degli articoli 20, 22, 24, 26 e 27 del regolamento (CE) n. 883/2004 sono quelle della legislazione relativa al regime generale dei lavoratori subordinati.

    Articolo 24Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente

    1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 883/2004, la persona assicurata o i suoi familiari sono tenuti a farsi iscrivere presso l'istituzione del luogo di residenza trasmettendo un documento che attesti il loro diritto alle prestazioni in natura a carico dello Stato membro competente.Detto documento è rilasciato dall'istituzione competente, se del caso in base alle informazioni fornite dal datore di lavoro. Se la persona assicurata o i suoi familiari non trasmettono tale documento, l'istituzione del luogo di residenza si rivolge all'istituzione competente per ottenere le informazioni necessarie.

    2. L'istituzione del luogo di residenza informa l'istituzione competente di ogni iscrizione alla quale ha proceduto conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.

    3. Il presente articolo si applica mutatis mutandis alle persone di cui agli articoli 22, 24, 25 e 26 del regolamento (CE) n. 883/2004.

    Articolo 25Dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente

    A) Procedura e portata del diritto

    1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 883/2004, prima di lasciare il territorio dello Stato membro in cui risiede, la persona assicurata chiede alla sua istituzione competente di trasmetterle il documento che attesta il suo diritto alle prestazioni in natura.I pensionati o i loro familiari di cui all'articolo 27, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 presentano la loro domanda all'istituzione del luogo di residenza che la trasmette, se del caso, all'istituzione che prende in carico le spese relative alle prestazioni in natura erogate nello Stato membro di residenza al pensionato.

    2. Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004, se prestazioni in natura si rendono necessarie sotto il profilo medico per la persona assicurata nel corso della dimora, questa presenta il documento di cui al paragrafo 1 al prestatore di cure dello Stato membro di dimora, che le applica le disposizioni della legislazione che le sarebbero applicabili se fosse soggetta al regime di cui all'articolo 23 del presente regolamento nello Stato membro di dimora.Se la persona assicurata non dispone di detto documento, l'istituzione del luogo di dimora si rivolge all'istituzione competente per ottenere le informazioni necessarie.

    3. Le prestazioni in natura di cui all'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 sono le prestazioni in natura che devono essere erogate nello Stato membro di dimora, secondo la legislazione di quest'ultimo, affinché la persona assicurata non sia costretta a raggiungere, prima del termine previsto per la sua dimora, il suo luogo di residenza per ricevere il trattamento che il suo stato di salute richiede.

    4. I paragrafi da 1 a 3 si applicano mutatis mutandis ai familiari della persona assicurata.

    B) Procedura e modalità di presa in carico e/o di rimborso delle prestazioni in natura

    5. Se la persona assicurata ha effettivamente sostenuto in tutto o in parte i costi delle prestazioni in natura erogate nel quadro dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 883/2004, inoltra la domanda di rimborso all'istituzione del luogo di dimora. Questa gli rimborsa direttamente l'importo delle spese che corrispondono a tali prestazioni nei limiti e alle condizioni tariffarie della sua legislazione.

    6. Se il rimborso di queste spese non è stato richiesto direttamente presso l'istituzione del luogo di dimora, le spese sostenute sono rimborsate alla persona interessata dall'istituzione competente alle tariffe di rimborso applicate dall'istituzione del luogo di dimora.L'istituzione del luogo di dimora è tenuta a fornire all'istituzione competente che lo richiede le indicazioni necessarie su tali tariffe.Se la legislazione dello Stato membro di dimora non prevede tariffe di rimborso, l'istituzione competente può procedere al rimborso secondo le tariffe che applica, senza che sia necessario l'accordo della persona assicurata.

    7. In deroga al paragrafo 6, primo comma, l'istituzione competente può procedere al rimborso delle spese sostenute alle tariffe di rimborso che applica, a condizione che la persona assicurata abbia dato il suo accordo a che le sia applicata questa disposizione e che la legislazione permetta il rimborso di tali spese.

    8. Nel caso di spese di importo rilevante, l'istituzione competente può versare alla persona assicurata un anticipo appropriato non appena quest’ultima le presenta la domanda di rimborso.

    Articolo 26Cure programmate

    A) Procedura di autorizzazione

    1. Per i pensionati e i loro familiari diversi da quelli di cui all'articolo 27, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004, l'istituzione dello Stato membro che ha in carico le spese relative alle prestazioni in natura erogate nello Stato membro di residenza è considerata l'istituzione competente per la concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004.

    2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 20, paragrafo 1 e 27, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004, se la persona non risiede nel territorio dello Stato membro competente l'autorizzazione di cui all'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 è chiesta dall'istituzione del luogo di residenza all'istituzione competente. L'istituzione del luogo di residenza indica i motivi che la inducono a chiedere tale autorizzazione per la persona in questione, in particolare quelli menzionati all'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004.In mancanza di risposta entro quindici giorni di calendario dalla data di invio, l'autorizzazione è considerata concessa dall'istituzione competente.L'istituzione del luogo di residenza rilascia l'autorizzazione alla persona interessata per conto dell'istituzione competente.In qualsiasi momento, nel corso della procedura di concessione dell'autorizzazione, l'istituzione competente conserva la facoltà di fare controllare la persona interessata da un medico di sua scelta nello Stato membro di dimora o di residenza.

    3. La procedura di cui al paragrafo 2 non è applicabile quando le prestazioni in natura in questione sono cure di carattere vitale. In questo caso, l'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 è concessa dall'istituzione del luogo di residenza per conto dell'istituzione competente, che è informata immediatamente dall'istituzione dello Stato del luogo di residenza.L'istituzione competente è tenuta ad accettare le constatazioni e le opzioni terapeutiche relative alla necessità di cure di carattere vitale stabilite da medici accreditati dall'istituzione del luogo di residenza che rilascia l'autorizzazione.

    4. La persona interessata trasmette l'autorizzazione all'istituzione del luogo di dimora. Questa è tenuta a informare l'istituzione del luogo di residenza della persona assicurata dell'evoluzione dello stato di salute di quest’ultima quando appare necessario sotto il profilo medico completare il trattamento. L'istituzione del luogo di residenza trasmette immediatamente queste informazioni all'istituzione competente.

    B) Presa in carico finanziaria delle prestazioni in natura nel quadro di cure programmate.

    5. Quando un'autorizzazione è concessa, l'istituzione competente rimborsa le spese secondo la tariffa più elevata. Di conseguenza, se per le prestazioni in natura in questione le tariffe dell'istituzione del luogo di dimora sono inferiori a quelle dell'istituzione competente, la persona assicurata può chiedere all'istituzione competente di versarle l’integrazione, nel limite delle sue tariffe.

    C) Presa in carico delle spese di viaggio e di soggiorno nel contesto di cure programmate.

    6. Nei casi in cui l'istituzione competente concede un'autorizzazione, le spese di viaggio e di soggiorno indissociabili del trattamento della persona sono rimborsate secondo la legislazione applicata dall'istituzione competente, per la persona interessata e, se necessario, per una persona che deve accompagnarla.

    D) Familiari

    7. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 6 si applicano mutatis mutandis ai familiari di una persona assicurata.

    Articolo 27Prestazioni in denaro relative ad un'incapacità al lavoro in caso di dimora o di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente

    A) Procedura che deve seguire la persona assicurata

    1. Per fruire delle prestazioni in denaro relative ad un'incapacità al lavoro ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004, la persona assicurata fa compilare il documento destinato ad attestare la sua incapacità al lavoro dal medico dello Stato membro di residenza che ha constatato il suo stato di salute.

    2. La persona assicurata trasmette il documento compilato entro tre giorni lavorativi dalla constatazione medica:

    a) all'istituzione del luogo di residenza se la persona vi esercita un'attività professionale;

    b) all'istituzione competente negli altri casi.

    3. La trasmissione del documento di cui ai paragrafi 1 e 2 non dispensa la persona assicurata dall’adempiere gli obblighi previsti dalla legislazione applicabile, in particolare nei confronti del suo datore di lavoro.

    4. Quando la persona assicurata riprende il lavoro, ne avverte l'istituzione competente, che informa, se del caso, l'istituzione del luogo di residenza.

    B) Procedura che deve seguire l'istituzione dello Stato membro di residenza

    5. Su richiesta dell'istituzione competente o nei casi di cui al paragrafo 2, lettera a), l'istituzione del luogo di residenza fa procedere, se necessario, al controllo medico della persona assicurata come se fosse assicurata presso di essa. I dati del referto del medico che effettua il controllo, indicanti in particolare la durata probabile dell'incapacità al lavoro, sono trasmessi dall'istituzione del luogo di residenza all'istituzione competente entro tre giorni lavorativi dalla data del controllo.

    6. L'istituzione del luogo di residenza procede successivamente, se necessario, al controllo amministrativo o medico della persona assicurata come se fosse assicurata presso di essa. Non appena constata che l'interessato è atto a riprendere il lavoro, ne informa immediatamente l’interessato stesso e l’istituzione competente, indicando la data in cui ha termine l’incapacità al lavoro. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 10, la notifica all'interessato vale decisione presa per conto dell'istituzione competente.

    7. Su richiesta dell'istituzione competente, l'istituzione del luogo di residenza è tenuta a fare controllare la persona interessata da un medico scelto dall'istituzione competente.

    C) Procedura che deve seguire l'istituzione competente

    8. L'istituzione competente versa le prestazioni in denaro direttamente alla persona interessata e ne avverte l'istituzione del luogo di residenza. Tuttavia, se le prestazioni in denaro sono versate dall'istituzione del luogo di residenza per conto dell'istituzione competente, quest’ultima informa l'interessato dei suoi diritti. Essa comunica all'istituzione del luogo di residenza l'importo delle prestazioni in denaro, le date in cui devono essere versate e la durata massima della loro concessione quale è prevista dalla legislazione dello Stato competente.

    9. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004, le indicazioni figuranti nel certificato d'incapacità al lavoro di una persona assicurata rilasciato in un altro Stato membro sulla base delle constatazioni mediche del medico curante sono accettate dall'istituzione competente, salvo nel caso in cui sia accertato un comportamento abusivo.

    10. Se l'istituzione competente decide di rifiutare le prestazioni in denaro perché la persona interessata non si è sottoposta alle formalità prescritte dalla legislazione dello Stato membro di residenza o se fa constatare da un medico di sua scelta che la persona assicurata è atta a riprendere il lavoro, le notifica la sua decisione e ne informa simultaneamente l'istituzione del luogo di residenza.

    D) Procedura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente.

    11. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 10 si applicano mutatis mutandis se la persona assicurata dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente.

    Articolo 28 Applicazione dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 883/2004

    1. L'articolo 28, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 si applica anche ai titolari di una pensione d'invalidità. Per "prosecuzione di cure" occorre intendere il seguito dato alle cure fino al termine della malattia.

    2. Il termine "cure" si riferisce a ogni prestazione medica diretta a proteggere, mantenere o ristabilire la salute delle persone.

    3. L'articolo 28, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 si applica mutatis mutandis al lavoratore frontaliero in disoccupazione completa e ai suoi familiari se lo Stato membro competente non figura nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 883/2004.

    Articolo 29Contributi del pensionato

    1. Quando l'istituzione di cui all'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 tiene conto, in applicazione dell'articolo 5 di tale regolamento, delle pensioni o rendite acquisite ai sensi della legislazione di uno o più altri Stati membri, considera soltanto gli importi delle pensioni o delle rendite che sono effettivamente versate alla persona interessata per determinare la base di calcolo dei contributi.

    2. In alcun caso l'importo dei contributi prelevati sulle pensioni o rendite in questione può essere superiore all'importo che sarebbe dovuto da una persona avente gli stessi redditi ottenuti nello Stato membro di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 883/2004.

    Articolo 30Applicazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 883/2004

    1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 883/2004, le prestazioni per l’assistenza di lungo periodo non sono cure quali definite all'articolo 28, paragrafo 2 del presente regolamento, ma cure di mantenimento o di aiuto alla vita quotidiana della persona interessata in funzione del suo grado d'autonomia.

    2. L'istituzione del luogo di residenza informa la persona interessata dell'esistenza di una norma anticumulo e delle condizioni in cui si applica alle prestazioni per l’assistenza di lungo periodo in questione. Tuttavia, l'applicazione di tali norme deve garantire alla persona che non risiede nel territorio dello Stato membro competente un diritto ad un importo di prestazione almeno uguale a quello di cui potrebbe fruire se risiedesse in tale Stato membro.

    3. La commissione amministrativa adotta, se del caso, le disposizioni di applicazione del presente articolo.

    Articolo 31Disposizioni di applicazione particolari

    1. Le disposizioni del titolo III, capitolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 che riguardano prestazioni in natura non si applicano alle persone che hanno diritto a prestazioni in natura esclusivamente in forza di un regime speciale applicabile ai pubblici dipendenti di uno Stato membro menzionato nell'allegato 2 del presente regolamento.

    2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, l'articolo 23 del regolamento (CE) n. 883/2004 si applica ad ogni persona che percepisca sia una pensione in forza di un regime applicabile ai pubblici dipendenti di uno Stato membro menzionato nell'allegato 2, sia una pensione in forza della legislazione di un altro Stato membro.

    3. Le disposizioni di applicazione pratica dei paragrafi 1 e 2 sono adottate dalla commissione amministrativa.

    Capitolo II - Prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali

    Articolo 32 Diritto alle prestazioni in natura e in denaro in caso di residenza o di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente

    Ai fini dell'applicazione dell'articolo 36, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004, si applicano mutatis mutandis le procedure definite agli articoli da 24 a 27 del presente regolamento.

    Articolo 33Cure programmate

    L'autorizzazione di cui all'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 non può essere rifiutata dall'istituzione competente a un lavoratore subordinato o autonomo vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale ammesso a fruire delle prestazioni a carico di questa, se le cure adeguate al suo stato di salute non possono essergli praticate nel territorio dello Stato membro in cui risiede entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico tenuto conto dell’attuale stato di salute dello stesso e della probabile evoluzione della sua malattia.

    Articolo 34Cooperazione tra istituzioni in caso d i infortuni sul lavoro o malattie professionali sopravvenuti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente

    1. Quando l'infortunio sul lavoro si verifica o la malattia professionale è medicalmente constatata per la prima volta nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, la dichiarazione dell'infortunio sul lavoro o della malattia professionale deve essere effettuata conformemente alle disposizioni della legislazione dello Stato competente, senza pregiudizio, se del caso, delle disposizioni di legge in vigore nel territorio dello Stato membro in cui si è verificato l'infortunio sul lavoro o è stata fatta la prima constatazione medica della malattia professionale, e che in tal caso restano applicabili. Detta dichiarazione è inviata all'istituzione competente e una copia è inviata all'istituzione del luogo di residenza o di dimora.

    2. L'istituzione dello Stato membro nel territorio del quale si è verificato l'infortunio sul lavoro o nel quale è stata fatta la prima constatazione medica della malattia professionale trasmette all'istituzione competente i certificati medici rilasciati in tale territorio e, su richiesta di quest’ultima, le comunica ogni informazione pertinente.

    3. Se, in caso di infortunio in itinere sopravvenuto nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, occorre procedere a un'indagine nel territorio del primo Stato membro, un investigatore può essere designato a tal fine dall'istituzione competente, che ne informa le autorità di questo Stato membro. Dette autorità prestano il loro concorso all'investigatore, designando in particolare una persona incaricata di assisterlo per la consultazione dei verbali e di ogni altro documento relativo all'infortunio.

    4. Al termine delle cure, una relazione dettagliata accompagnata da certificati medici riguardanti le conseguenze permanenti dell'infortunio o della malattia, in particolare lo stato attuale della vittima e la guarigione o il consolidamento delle lesioni, è trasmessa all'istituzione competente. I relativi onorari sono pagati dall'istituzione del luogo di residenza o dall'istituzione del luogo di dimora, secondo il caso, alla tariffa applicata da tale istituzione a carico dell'istituzione competente.

    5. L'istituzione competente notifica, secondo il caso, all'istituzione del luogo di residenza o all'istituzione del luogo di dimora, a sua richiesta, la decisione che fissa la data di guarigione o di consolidamento delle lesioni e, se del caso, la decisione relativa alla concessione di una rendita.

    Articolo 35 Contestazione del carattere professionale dell'infortunio o della malattia

    1. Quando l'istituzione competente contesta che, nel quadro dell'articolo 36, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, sia applicabile la legislazione relativa agli infortuni sul lavoro o alle malattie professionali, ne avverte immediatamente l'istituzione del luogo di residenza o l'istituzione del luogo di dimora che ha erogato le prestazioni in natura, che sono allora considerate pertinenti all'assicurazione malattia.

    2. Quando una decisione definitiva è intervenuta a questo riguardo, l'istituzione competente ne avverte immediatamente l'istituzione del luogo di residenza o l'istituzione del luogo di dimora che ha erogato le prestazioni in natura. Questa continua a erogare le prestazioni in natura a titolo dell'assicurazione malattia, se il lavoratore subordinato o autonomo vi ha diritto, nel caso in cui non si tratti di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale. Nel caso contrario, le prestazioni in natura di cui l'interessato ha fruito a titolo dell'assicurazione malattia sono considerate dalla prima constatazione medica dell'infortunio o della malattia come prestazioni in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

    Articolo 36 Procedura in caso di esposizione al rischio di malattia professionale in più Stati membri

    1. Nel caso di cui all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 883/2004, la dichiarazione della malattia professionale è trasmessa o all'istituzione competente in materia di malattie professionali dello Stato sotto la cui legislazione la vittima ha esercitato da ultimo un'attività che può provocare la malattia considerata, o all'istituzione del luogo di residenza, che trasmette la dichiarazione a detta istituzione competente.

    Se quest'ultima istituzione constata che un'attività che può provocare la malattia professionale considerata è stata esercitata da ultimo sotto la legislazione di un altro Stato membro, trasmette la dichiarazione e i documenti ad essa allegati all'istituzione corrispondente di questo Stato membro.

    2. Quando l'istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione la vittima ha esercitato da ultimo un'attività che può provocare la malattia professionale considerata constata che la vittima o i suoi superstiti non soddisfano le condizioni di tale legislazione, detta istituzione trasmette senza indugio all'istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione la vittima ha esercitato precedentemente un'attività che può provocare la malattia professionale considerata la dichiarazione e tutti documenti che vi sono allegati, comprese le constatazioni e relazioni delle perizie mediche a cui la prima istituzione ha proceduto, nonché una copia della decisione di cui al secondo comma.

    Essa notifica simultaneamente la sua decisione all'interessato, indicando in particolare i motivi del rifiuto delle prestazioni, i mezzi e i termini di ricorso, nonché la data in cui il fascicolo è stato trasmesso all'istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione l'interessato ha esercitato precedentemente un'attività che può provocare la malattia professionale considerata.

    3. Se del caso occorre risalire, secondo la stessa procedura, fino all'istituzione corrispondente dello Stato membro sotto la cui legislazione la vittima ha esercitato in primo luogo un'attività che può provocare la malattia professionale considerata.

    Articolo 37 Scambio di informazioni tra istituzioni e versamento di anticipi in caso di ricorso contro una decisione di rifiuto

    1. In caso di ricorso contro una decisione di rifiuto presa dall'istituzione di uno degli Stati membri sotto la cui legislazione la vittima ha esercitato un'attività che può provocare la malattia professionale considerata, detta istituzione è tenuta a informare l'istituzione a cui la dichiarazione è stata trasmessa, secondo la procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2 e ad avvertirla successivamente della decisione definitiva intervenuta.

    2. Se il diritto alle prestazioni sussiste in forza della legislazione applicata dall'istituzione a cui la dichiarazione è stata trasmessa, detta istituzione versa anticipi il cui importo è determinato, se del caso, previa consultazione dell'istituzione contro la cui decisione è stato inoltrato il ricorso. Quest'ultima istituzione rimborsa l'importo degli anticipi versati se, a seguito del ricorso, è tenuta a erogare le prestazioni. Tale importo è allora detratto dall'importo delle prestazioni dovute all'interessato, secondo la procedura di cui all'articolo 71.

    Articolo 38 Aggravamento di una malattia professionale

    Nei casi di cui all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 883/2004, il richiedente è tenuto a fornire all'istituzione dello Stato membro presso la quale fa valere diritti a prestazioni ogni informazione relativa alle prestazioni concesse in precedenza per la malattia professionale considerata. Detta istituzione può rivolgersi a ogni altra istituzione che è stata in precedenza competente per ottenere le informazioni che ritiene necessarie.

    Articolo 39Valutazione del grado di incapacità in caso d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale sopravvenuti anteriormente o posteriormente.

    1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 883/2004, se un'incapacità al lavoro anteriore o posteriore è stata provocata da un infortunio sopravvenuto quando l'interessato era sottoposto alla legislazione di uno Stato membro che non fa distinzione secondo l’origine dell'incapacità al lavoro, l'istituzione competente per l'incapacità al lavoro anteriore o posteriore o l'organismo designato dall'autorità competente dello Stato membro in questione è tenuto, a richiesta dell'istituzione competente di un altro Stato membro, a fornire indicazioni sul grado dell'incapacità al lavoro anteriore o posteriore, nonché, nella misura del possibile, informazioni che permettano di determinare se l'incapacità è la conseguenza di un infortunio sul lavoro ai sensi della legislazione applicata dall'istituzione del secondo Stato membro.

    In questo caso, l'istituzione competente tiene conto, conformemente alle disposizioni della legislazione che applica, per l'apertura del diritto e la determinazione dell'importo delle prestazioni, del grado d'incapacità causato da questi casi anteriori o posteriori.

    Articolo 40 Presentazione e istruzione delle domande di rendite o di indennità supplementari

    1. Per beneficiare di una rendita o di un'indennità supplementare a titolo della legislazione di uno Stato membro, il lavoratore subordinato o autonomo o i suoi superstiti che risiedono nel territorio di un altro Stato membro sono tenuti a presentare una domanda o all'istituzione competente o all'istituzione del luogo di residenza, che la trasmette all'istituzione competente. La domanda deve essere corredata dei documenti giustificativi necessari ed essere formulata secondo le disposizioni della legislazione applicata dall'istituzione competente.

    2. L'istituzione competente notifica la sua decisione al richiedente direttamente o tramite l'organismo di collegamento dello Stato competente; invia copia di tale decisione all'organismo di collegamento dello Stato membro nel cui territorio risiede il richiedente.

    Articolo 41 Disposizioni particolari di applicazione

    Le disposizioni del titolo III, capitolo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 che riguardano prestazioni in natura non si applicano alle persone che hanno diritto a prestazioni in natura esclusivamente in forza di un regime speciale applicabile ai pubblici dipendenti di uno Stato membro menzionato nell'allegato 2 del presente regolamento.

    Capitolo III – Prestazioni in caso di morte

    Articolo 42 Domanda di prestazioni in caso di morte

    Ai fini dell'applicazione degli articoli 42 e 43 del regolamento (CE) n. 883/2004, la domanda di prestazioni in caso di morte deve essere presentata all'istituzione del luogo di residenza del richiedente.

    Capitolo IV – Prestazioni di invalidità e pensioni di vecchiaia e ai superstiti

    Articolo 43 Calcolo della prestazione

    1. Ai fini del calcolo dell'importo teorico e dell'importo effettivo della prestazione ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 883/2004, si applicano le regole di cui all'articolo 12, paragrafi 3, 4 e 5 del presente regolamento.

    2. Quando periodi d'assicurazione volontaria o facoltativa continuata non sono stati presi in considerazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 del presente regolamento, l'istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione sono stati maturati tali periodi calcola l'importo corrispondente a questi periodi secondo le disposizioni della legislazione che applica. L'importo effettivo della prestazione, calcolato in base all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 883/2004, è maggiorato dell'importo corrispondente ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata.

    3. L'istituzione di ogni Stato membro calcola, secondo la legislazione che applica, l'importo dovuto corrispondente ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata che, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CE) n. 883/2004, non è soggetto alle clausole di soppressione, di riduzione o di sospensione di un altro Stato membro.

    Articolo 44Presa in conto dei periodi di educazione dei figli

    Fatta salva la competenza dello Stato membro determinata in base alle disposizioni del titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004, l'istituzione dello Stato membro in cui il pensionato ha risieduto per il periodo più lungo nel corso dei dodici mesi seguenti la nascita del figlio deve prendere in conto i periodi di educazione dei figli in un altro Stato membro, purché la legislazione di un altro Stato membro non diventi applicabile alla persona interessata in ragione dell'esercizio di un'occupazione o di un'attività autonoma.

    Articolo 45 Domanda di prestazioni

    A) Presentazione della domanda di prestazioni ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004

    1. Per fruire di prestazioni ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, il richiedente presenta una domanda all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione era soggetto al sopravvenire dell’incapacità al lavoro seguita da invalidità o dell'aggravamento di tale invalidità.

    2. Se sono state concesse prestazioni di malattia in denaro, la data di scadenza del periodo di concessione di tali prestazioni deve, se del caso, essere considerata come data di presentazione della domanda di pensione.

    3. Nel caso di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 883/2004, l'istituzione a cui l'interessato è stato affiliato da ultimo comunica all'istituzione inizialmente debitrice delle prestazioni l'importo e la data d'effetto delle prestazioni secondo la legislazione che essa applica. A partire da tale data, le prestazioni dovute prima dell'aggravamento dell'invalidità sono soppresse o ridotte a concorrenza dell’integrazione di cui all'articolo 47, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004.

    B) Presentazione delle altre domande di prestazioni

    4. Nelle situazioni diverse da quella di cui all'articolo 44, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, il richiedente presenta una domanda o all'istituzione del proprio luogo di residenza, se l'interessato è stato soggetto ad un dato momento alla legislazione applicata da tale istituzione, o all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione l'interessato è stato soggetto da ultimo negli altri casi.

    5. La data d'presentazione della domanda vale nei riguardi di tutte le istituzioni interessate.

    6. In deroga al paragrafo 5, se nella sua domanda il richiedente non ha indicato tutti i periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione degli altri Stati membri benché sia stato invitato espressamente a farlo, la data in cui il richiedente completa la sua domanda iniziale o presenta una nuova domanda riguardante i periodi mancanti è considerata come la data di presentazione della domanda per l'istituzione che applica la legislazione in questione, fatte salve disposizioni più favorevoli di tale legislazione.

    7. Una domanda di prestazioni presentata all'istituzione di uno Stato membro comporta automaticamente la liquidazione concomitante delle prestazioni a titolo delle legislazioni di tutti gli Stati membri in questione le cui condizioni siano soddisfatte dal richiedente.Tuttavia, la liquidazione concomitante non ha luogo nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004, il richiedente abbia chiesto di differire la liquidazione delle prestazioni acquisite a titolo della legislazione di uno o di più Stati membri.

    Articolo 46Documenti e indicazioni che il richiedente deve allegare alla domanda

    1. La domanda è presentata dal richiedente secondo le disposizioni della legislazione applicata dall'istituzione di cui all'articolo 45, paragrafi 1 e 4 e corredata dei documenti giustificativi richiesti. Il richiedente indica o l'istituzione o le istituzioni di assicurazione invalidità, vecchiaia o decesso (pensioni) di ogni Stato membro a cui la persona assicurata è stata affiliata, o, se si tratta di un lavoratore subordinato, il datore o i datori di lavoro da cui è stato occupato nel territorio di ogni Stato membro e produce i certificati pertinenti in suo possesso.

    2. Se, ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004, il richiedente domanda che sia differita la liquidazione delle pensioni di vecchiaia acquisite a titolo della legislazione di uno o di più Stati membri, deve precisare a titolo di quale legislazione chiede il differimento della liquidazione delle prestazioni.

    Articolo 47Istruzione delle domande da parte delle istituzioni

    A) Istituzione d'istruzione

    1. La domanda di prestazioni è istruita dall'istituzione a cui è stata inviata o ritrasmessa conformemente alle disposizioni dell'articolo 45, paragrafo 1 o 4. Tale istituzione è detta qui di seguito "l'istituzione d'istruzione".

    B) Istruzione delle domande di prestazioni in applicazione dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 883/2004

    2. Nel caso di cui all'articolo 44, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004, l'istituzione d'istruzione trasmette tutti i dati dell'interessato all'istituzione a cui quest'ultimo è stato affiliato in precedenza, che istruisce a sua volta il fascicolo.

    3. Gli articoli da 48 a 52 non sono applicabili all'istruzione delle domande di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 883/2004.

    C) Istruzione delle altre domande di prestazioni

    4. Nelle situazioni diverse da quella di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 883/2004, l'istituzione d'istruzione trasmette immediatamente le domande di prestazioni a tutte le istituzioni in causa affinché possano essere istruite simultaneamente e senza indugio da tutte le istituzioni. Essa comunica loro i periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione che applica, allegando, se del caso, i certificati prodotti dal richiedente.

    5. Ciascuna delle altre istituzioni in causa comunica all'istituzione d'istruzione i periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione che applica. Tranne nel caso di cui all'articolo 46, paragrafo 2 del presente regolamento, ogni istituzione le indica anche l'importo della prestazione autonoma di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 883/2004 se il diritto alle prestazioni sussiste in forza del solo diritto nazionale.

    6. L'istituzione d'istruzione trasmette a tutte le istituzioni in causa tutte le informazioni che ha ottenuto. Su questa base, ogni istituzione in causa procede al calcolo degli importi teorico ed effettivo delle prestazioni secondo le modalità di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 883/2004 e comunica tali importi all'istituzione d'istruzione.

    7. Non appena l'istituzione d'istruzione, sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 5, constata che sono da applicarsi le disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 2 o dell'articolo 57, paragrafo 2 o 3 del regolamento (CE) n. 883/2004, ne avverte le altre istituzioni in causa.

    8. Per permettere al richiedente di esercitare il diritto di differimento previsto dall'articolo 50, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004, l'istituzione d'istruzione gli comunica tutte le informazioni di cui dispone per permettergli di conoscere le conseguenze della liquidazione concomitante delle prestazioni alle quali ha diritto. Il richiedente presenta ogni eventuale domanda di differimento della liquidazione all'istituzione d'istruzione, che la trasmette senza indugio all'istituzione in causa.

    Articolo 48Comunicazione delle decisioni al richiedente

    1. Ogni istituzione notifica al richiedente, secondo le disposizioni che applica, la decisione di liquidazione che ha preso. Ogni decisione precisa i mezzi e i termini di ricorso che le si applicano. Una copia di ogni decisione è trasmessa all'istituzione d'istruzione. Al ricevimento della copia di tutte le decisioni, l'istituzione d'istruzione notifica al richiedente, nella lingua di quest'ultimo e secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 4, una nota riepilogativa di tali decisioni. Essa trasmette inoltre la nota riepilogativa alle altre istituzioni in causa.

    2. La nota riepilogativa che è stata notificata al richiedente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, deve essere considerata come una nuova decisione passibile di ricorso.

    Articolo 49Determinazione del grado di invalidità

    1. Nel caso in cui siano applicabili le disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004, l'istituzione d'istruzione è la sola abilitata a prendere la decisione circa lo stato d'invalidità del richiedente. Essa prende questa decisione non appena è in grado di determinare se le condizioni d'apertura del diritto stabilite dalla legislazione che essa applica sono soddisfatte, tenendo conto, se del caso, delle disposizioni degli articoli 6 e 51 del regolamento (CE) n. 883/2004. Essa notifica senza indugio la decisione alle altre istituzioni in causa.

    Se le condizioni d'apertura del diritto diverse da quelle relative allo stato d'invalidità, stabilite dalla legislazione che essa applica, non sono soddisfatte, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 6 e 51 del regolamento (CE) n. 883/2004, l'istituzione d'istruzione ne avverte immediatamente l'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione il richiedente è stato soggetto da ultimo. Quest'ultima istituzione è abilitata a prendere la decisione relativa allo stato d'invalidità del richiedente se le condizioni d'apertura del diritto stabilite dalla legislazione che essa applica sono soddisfatte; essa notifica senza indugio la decisione alle altre istituzioni in causa.

    Se del caso, occorre risalire, nelle stesse condizioni, per l'apertura del diritto, fino all'istituzione competente in materia d'invalidità dello Stato membro alla cui legislazione il richiedente è stato soggetto in primo luogo.

    2. Nel caso in cui le disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 non siano applicabili, per determinare il grado d'invalidità ogni istituzione ha la facoltà di fare esaminare il richiedente da un medico di sua scelta. Tuttavia, l'istituzione di uno Stato membro prende in considerazione i documenti e i referti medici nonché le informazioni d'ordine amministrativo raccolte dall'istituzione di ogni altro Stato membro come se provenissero dallo Stato membro in cui essa ha sede.

    3. Quando l'esame medico ha luogo in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza dell'interessato, le relative spese di trasferimento e di soggiorno sono a carico dell'istituzione che ha fatto procedere all'esame medico.

    Articolo 50Acconti provvisori e anticipi su prestazioni

    1. Nonostante l'articolo 7 del presente regolamento, ogni istituzione che constati, nel corso dell'istruzione di una domanda di prestazioni, che il richiedente ha diritto a una prestazione autonoma a titolo della legislazione che essa applica, conformemente all'articolo 52, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 883/2004, versa immediatamente tale prestazione. Questo pagamento è considerato provvisorio se l'importo concesso può essere modificato dal risultato della procedura d'istruzione della domanda.

    2. Se al richiedente non può essere versata alcuna prestazione a titolo provvisorio in applicazione del paragrafo 1, ma risulta dalle informazioni ricevute che un diritto è aperto a titolo dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 883/2004, l'istituzione d'istruzione gli versa un anticipo ricuperabile il cui importo è il più vicino possibile a quello che sarà probabilmente liquidato in applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 883/2004.

    3. L'istituzione tenuta a versare prestazioni provvisorie in applicazione dei paragrafi 1 o 2 ne informa immediatamente il richiedente segnalando esplicitamente il carattere provvisorio della misura adottata e il fatto che solo la futura decisione di liquidazione sarà passibile di ricorso.

    Articolo 51 Ricalcolo delle prestazioni

    1. In caso di ricalcolo delle prestazioni in applicazione degli articoli 48, paragrafi 3 e 4, 50, paragrafo 4 e 59, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004, si applica mutatis mutandis l'articolo 50 del presente regolamento.

    2. In caso di ricalcolo, di soppressione o di sospensione della prestazione, l'istituzione che ha preso la decisione la notifica senza indugio all'interessato secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafi da 4 a 7 e informa ciascuna delle istituzioni nei riguardi delle quali l'interessato ha un diritto.

    Articolo 52Disposizioni destinate ad accelerare la liquidazione delle prestazioni

    1. Quando la legislazione di uno Stato membro diventa applicabile a una persona, l'organismo designato dall'autorità competente di tale Stato membro trasmette all'organismo designato dello Stato membro di cui questa persona ha la nazionalità tutte le informazioni relative all'identificazione della persona stessa, compreso il numero d'identificazione che le è attribuito dall'istituzione competente in materia di pensione del primo Stato membro, nonché il nome di detta istituzione competente. Esso comunica altresì a questo organismo qualsiasi altra informazione atta a facilitare e ad accelerare la liquidazione ulteriore delle pensioni.

    2. Per l'applicazione del paragrafo 1, gli apolidi, i profughi e le persone che non sono mai state soggette alla legislazione dello Stato membro di cui hanno la nazionalità sono considerati cittadini dello Stato membro alla cui legislazione sono stati soggetti in primo luogo.

    3. Le istituzioni in causa procedono, a richiesta dell'interessato o dell'istituzione a cui egli è affiliato in quel momento, alla ricostruzione della sua carriera, al più tardi a partire dalla data che precede di un anno la data in cui raggiungerà l'età di ammissione alla pensione.

    4. La commissione amministrativa fissa le modalità di applicazione delle disposizioni dei paragrafi precedenti.

    Articolo 53Disposizioni di coordinamento in uno Stato membro

    1. Se la legislazione nazionale comporta norme per determinare l'istituzione responsabile per la liquidazione della pensione, tali norme si applicano tenendo conto soltanto dei periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione di questo Stato membro.

    2. Se la legislazione nazionale comporta norme di coordinamento tra i regimi speciali applicabili ai pubblici dipendenti e il regime generale dei lavoratori subordinati, su di esse non incidono le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del presente regolamento.

    Capitolo V - Prestazioni di disoccupazione

    Articolo 54 Calcolo delle prestazioni

    1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 62, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004, l'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione l’interessato era soggetto nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma comunica all'istituzione del luogo di residenza, a sua richiesta, tutti gli elementi necessari al calcolo delle prestazioni di disoccupazione, in particolare l'importo della retribuzione o del reddito professionale percepiti.

    2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 883/2004, se il lavoratore di cui all'articolo 65, paragrafo 5 di tale regolamento, diverso da un lavoratore frontaliero, non ha mai avuto la qualità di lavoratore subordinato soggetto alla legislazione dello Stato membro di residenza, le prestazioni di disoccupazione sono calcolate sulla base della retribuzione abituale corrispondente, in questo Stato membro, a un'occupazione equivalente o analoga a quella che ha esercitato da ultimo nel territorio di un altro Stato membro.

    3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 883/2004 e nonostante l'articolo 63 di tale regolamento, l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni vari con il numero dei familiari tiene conto anche dei familiari dell'interessato che risiedono in un altro Stato membro, come se risiedessero nello Stato membro competente. Questa disposizione non si applica se, nello Stato membro di residenza dei familiari, un'altra persona ha diritto a prestazioni di disoccupazione per il calcolo delle quali sono presi in considerazione tali familiari.

    Articolo 55Condizioni e limiti del mantenimento del diritto alle prestazioni per il disoccupato che si reca in un altro Stato membro

    1. Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 64 del regolamento (CE) n. 883/2004, il disoccupato che si reca in un altro Stato membro informa l'istituzione competente prima della sua partenza e le chiede di rilasciargli un documento attestante che continua ad avere diritto alle prestazioni alle condizioni di cui all'articolo 64, paragrafo, 1 lettera b) del regolamento (CE) n. 883/2004.

    Detta istituzione lo informa degli obblighi che gli incombono e gli trasmette tale documento, che indica in particolare:

    a) la data in cui il disoccupato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente;

    b) il termine concesso ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 883/2004 per l'iscrizione come richiedente lavoro nello Stato membro in cui il disoccupato si è recato;

    c) il periodo massimo durante il quale il diritto alle prestazioni può essere conservato ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 883/2004;

    d) i fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni.

    2. Il disoccupato si iscrive come richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui si reca conformemente alle disposizioni dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 883/2004 e trasmette all'istituzione di tale Stato membro il documento di cui al paragrafo 1. In caso contrario, l'istituzione del luogo in cui il disoccupato si è recato si rivolge all'istituzione competente per ottenere le informazioni necessarie.

    3. Gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui il disoccupato si è recato per cercare un lavoro informano il disoccupato dei suoi obblighi.

    4. L'istituzione del luogo in cui il disoccupato si è recato informa immediatamente l'istituzione competente della data d'iscrizione del disoccupato presso gli uffici del lavoro e del suo nuovo indirizzo.

    Ogni mese, per il periodo durante il quale il disoccupato ha diritto al mantenimento delle prestazioni, essa trasmette all'istituzione competente le informazioni pertinenti sull’evoluzione della situazione del disoccupato, precisando in particolare se quest'ultimo è sempre iscritto presso gli uffici del lavoro e se si conforma alle procedure di controllo organizzate.

    5. L'istituzione del luogo in cui il disoccupato si è recato procede o fa procedere al controllo come se si trattasse di un disoccupato che beneficia di prestazioni in forza della legislazione che applica. Essa informa immediatamente l'istituzione competente del sopravvenire di fatti di cui al paragrafo 1, lettera d).

    6. Le autorità competenti o le istituzioni competenti di due o più Stati membri possono definire tra loro un insieme di misure dirette ad agevolare la ricerca di lavoro dei disoccupati che si recano in uno di questi Stati membri ai sensi dell'articolo 64 del regolamento (CE) n. 883/2004.

    Articolo 56Disoccupato che risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente

    1. Se il disoccupato decide, conformemente all'articolo 65, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, di iscriversi come richiedente lavoro sia nello Stato membro di residenza, sia nello Stato membro in cui ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma, ne informa in via prioritaria l'istituzione e gli uffici del lavoro del suo luogo di residenza.

    Su richiesta degli uffici del lavoro dello Stato membro in cui ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma, gli uffici del lavoro del luogo di residenza trasmettono le informazioni pertinenti riguardanti l'iscrizione e la ricerca di lavoro del disoccupato.

    2. Se il diritto alle prestazioni è legato all’adempimento da parte del disoccupato di determinati obblighi previsti dalla legislazione dello Stato membro di residenza, gli eventuali impegni del disoccupato presso gli uffici del lavoro dell'altro Stato membro sono presi in conto. Spetta al disoccupato informare l'istituzione del suo luogo di residenza del calendario e della natura di tali impegni.

    3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 65, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 883/2004, l'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore è stato soggetto da ultimo segnala all'istituzione del luogo di residenza, a richiesta di quest’ultima, se il lavoratore ha diritto alle prestazioni ai sensi dell'articolo 64 del regolamento (CE) n. 883/2004.

    Capitolo VI - Prestazioni familiari

    Articolo 57 Regole di priorità in caso di cumulo

    Ai fini dell'applicazione dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), punto i) del regolamento (CE) n. 883/2004, se il luogo di residenza dei figli non permette di determinare l'ordine di priorità, ogni Stato membro interessato calcola l'importo delle prestazioni includendo i figli che non risiedono nel suo territorio. L'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione prevede l'importo di prestazioni più elevato eroga la totalità di tale importo. L'istituzione competente dell'altro Stato membro le rimborsa la metà di detto importo, nel limite dell'importo previsto dalla legislazione di quest'ultimo Stato membro.

    Articolo 58Regole applicabili se la persona è soggetta successivamente alla legislazione di più Stati membri nel corso di uno stesso periodo o parte di periodo

    1. Se una persona è stata soggetta successivamente alla legislazione di due Stati membri nel corso di un mese civile, quali che siano le scadenze per il versamento delle prestazioni familiari previste dalla legislazione di tali Stati membri, l'istituzione che ha versato le prestazioni familiari in applicazione della prima legislazione applicata nel corso del periodo considerato sostiene tale onere fino alla fine del mese in corso.

    2. Essa informa l'istituzione dell'altro Stato membro della scadenza alla quale cessa il versamento delle prestazioni familiari in causa.

    Articolo 59Procedura per l'applicazione degli articoli 67 e 68 del regolamento (CE) n. 883/2004

    1. La domanda di concessione di prestazioni familiari è presentata in linea prioritaria:

    a) all'istituzione dello Stato membro d'occupazione se esiste un diritto alle prestazioni a titolo di un'attività subordinata o autonoma e se il coniuge del richiedente non dispone di un diritto alle prestazioni a titolo di un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato membro;

    b) negli altri casi, all'istituzione del luogo di residenza dei figli o a una di tali istituzioni se i figli risiedono in diversi Stati membri.

    2. L'istituzione a cui è stata presentata la domanda conformemente al paragrafo 1 esamina la domanda sulla base delle informazioni dettagliate fornite dal richiedente e prende, ogni volta che è necessario, una decisione provvisoria sulle regole di priorità applicabili tenendo conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la situazione della famiglia del richiedente.Essa ne informa il richiedente e gli versa a titolo provvisorio le prestazioni previste dalla legislazione che applica.

    3. La decisione provvisoria sulle regole di priorità applicabili nel caso in questione è comunicata a ciascuna delle istituzione dello Stato membro o degli altri Stati membri la cui legislazione apre eventualmente diritti alle prestazioni. Dette istituzioni dispongono di un mese a decorrere dalla data d’invio della decisione provvisoria per contestarla o per chiedere informazioni complementari.

    Trascorso tale termine, la decisione dell'istituzione a cui è stata presentata la domanda conformemente al paragrafo 1 diventa opponibile alle istituzioni interessate. Su questa base, ciascuna di queste istituzioni effettua un computo dell'importo delle prestazioni dovute al beneficiario e lo trasmette al più presto all'istituzione a cui è stata presentata la domanda .

    4. L'istituzione a cui è stata presentata la domanda conformemente al paragrafo 1 comunica al richiedente la decisione relativa all'ordine delle priorità per la concessione delle prestazioni, accompagnata dal computo di queste ultime effettuato dalle istituzioni interessate.

    5. L'istituzione che ha proceduto al versamento di prestazioni a titolo provvisorio per un importo superiore a quello che risulta in definitiva a suo carico si rivolge all'istituzione prioritaria per il recupero delle somme versate in eccedenza secondo la procedura di cui all'articolo 71.

    Articolo 60Procedura per l'applicazione dell'articolo 69 del regolamento (CE) n. 883/2004

    Per l'applicazione dell'articolo 69 del regolamento (CE) n. 883/2004, se l'istituzione competente constata che il diritto non è aperto in forza delle disposizioni della legislazione che applica, trasmette senza indugio la domanda corredata dei documenti e delle informazioni necessari all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione la persona è stata soggetta più a lungo. Occorre risalire, se del caso, nelle stesse condizioni, fino all'istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione l'interessato ha maturato il più breve dei suoi periodi di assicurazione o di residenza.

    Titolo IV - Disposizioni finanziarie

    Capitolo I - Rimborso delle prestazioni in applicazione degli articoli 35, paragrafo 1 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004

    Sezione 1 - Rimborso delle prestazioni sulla base delle spese effettivamente sostenute

    Articolo 61 Principi

    1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 35, paragrafo 1 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004, l'importo effettivo delle prestazioni in natura erogate è rimborsato dall'istituzione competente all'istituzione che le ha erogate, quale risulta dalla contabilità di quest'ultima istituzione, tranne in caso di applicazione dell'articolo 62 del presente regolamento.

    2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'istituzione del luogo di residenza dei familiari che risiedono in un Stato membro diverso da quello della persona assicurata, nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, e l'istituzione del luogo di residenza del pensionato e dei suoi familiari, nei casi di cui all'articolo 27, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004, è considerata l'istituzione competente.

    3. Se l'importo effettivo delle prestazioni di cui al paragrafo 1 non risulta, in tutto o in parte, dalla contabilità dell'istituzione che le ha erogate, l'importo da rimborsare è determinato sulla base di un forfait stabilito partendo da tutti gli elementi appropriati desunti dai dati disponibili. La commissione amministrativa valuta le basi utilizzate per il calcolo dei forfait e ne stabilisce l'importo.

    4. Tariffe superiori a quelle che sono applicabili alle prestazioni in natura erogate alle persone assicurate soggette alla legislazione applicata dall'istituzione che ha erogato le prestazioni di cui al paragrafo 1 non possono essere prese in conto per il rimborso.

    5. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano mutatis mutandis al rimborso delle prestazioni in denaro versate conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 8, seconda frase.

    Sezione 2 - Rimborso delle prestazioni su base forfettaria

    Articolo 62 Identificazione degli Stati membri interessati

    1. Gli Stati membri di cui all'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 le cui strutture giuridiche o amministrative rendono inadeguato il rimborso sulla base delle spese effettivamente sostenute sono menzionati nell'allegato 3 del presente regolamento.

    2. Uno Stato membro può rinunciare a utilizzare il metodo del rimborso forfettario a condizione che tale rinuncia prenda effetto all'inizio di un anno civile. In questo caso, lo Stato membro interessato è tenuto a informare la commissione amministrativa del cambiamento entro il mese di giugno dell'anno che precede quello nel corso del quale il cambiamento deve prendere effetto.

    3. Per gli Stati membri menzionati nell'allegato 3 del presente regolamento, l'importo delle prestazioni in natura erogate ai familiari che non risiedono nello stesso Stato membro della persona assicurata ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 883/2004 e ai pensionati e ai familiari ai sensi degli articoli 22, 24, paragrafo 1, 25 e 26 del regolamento (CE) n. 883/2004 è rimborsato dalle istituzioni competenti alle istituzioni che hanno erogato tali prestazioni sulla base di un forfait stabilito per ogni anno civile. L'importo di tale forfait deve essere il più possibile vicino alle spese reali.

    Articolo 63Metodo di calcolo dei forfait

    1. Per ogni Stato membro debitore, il forfait per un anno civile è uguale alla somma dei prodotti ottenuti moltiplicando il costo annuale medio per persona secondo diverse classi d'età per il numero di persone da prendere in considerazione in ogni classe d'età e applicando al risultato un abbattimento.

    FORFAIT = | [pic] |

    In questa formula, il significato dei simboli è il seguente:

    - L'indice di sommatoria i (valori i = 1, 2 e 3) rappresenta le tre classi d'età considerate per il calcolo del forfait:

    i = 1: persone di meno di 20 anni

    i = 2: persone da 20 a 64 anni

    i = 3: persone di 65 anni e più.

    - Il coefficiente X (numero compreso tra 0 e 1) rappresenta l’abbattimento considerato, quale definito al paragrafo 4.

    - Yi rappresenta il costo medio annuale delle persone della classe d'età i, quale definito al paragrafo 2.

    - Zi rappresenta il numero medio di persone della classe d'età i da prendere in considerazione, quale definito al paragrafo 3.

    2. Il costo medio annuale per persona (Yi) nella classe d'età i è ottenuto dividendo le spese annuali afferenti al totale delle prestazioni in natura erogate dalle istituzioni dello Stato membro creditore a tutte le persone della classe d'età interessata soggette alla sua legislazione e residenti nel suo territorio per il numero medio annuale di persone di questa classe d'età. Sono prese in conto in questo calcolo le spese nel quadro del regime di cui all'articolo 23.

    3. Per ogni Stato membro debitore, il numero medio di persone (Zi) della classe d'età i è uguale al numero di persone soggette alla legislazione di tale Stato membro e ammesse a beneficiare per suo conto delle prestazioni in natura dello Stato membro creditore.

    Il numero di persone da prendere in considerazione è determinato a partire da un inventario tenuto a tal fine dall'istituzione del luogo di residenza, sulla base dei documenti giustificativi dei diritti degli interessati forniti dall'istituzione competente.

    4. L’abbattimento da applicare al forfait è di norma pari al 15% (X = 0,15). È pari al 20% (X = 0,20) se lo Stato membro competente è menzionato nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 883/2004 .

    5. La commissione amministrativa fissa i metodi e le modalità di determinazione degli elementi di calcolo del forfait di cui ai paragrafi precedenti.

    Articolo 64 Notifica dei costi medi annuali

    L'importo del costo medio annuale per persona in ogni classe d'età relativo a un anno determinato è trasmesso alla commissione di controllo dei conti entro il 30 giugno del secondo anno che segue l'anno in questione. In mancanza di trasmissione entro tale termine, sarà preso in considerazione l'importo del costo medio annuale per persona dell'anno precedente.

    I costi medi annuali sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Sezione 3 – Disposizioni comuni

    Articolo 65 Procedura di rimborso tra istituzioni

    I rimborsi di cui agli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004 tra le istituzioni degli Stati membri si effettuano tramite l'organismo di collegamento.

    Articolo 66Termini di presentazione e di pagamento dei crediti

    1. I crediti stabiliti sulla base delle spese effettivamente sostenute devono essere presentati entro i sei mesi seguenti la fine del semestre civile durante il quale le prestazioni sono state erogate.

    2. I crediti stabiliti su base forfettaria per un anno civile devono essere presentati entro i sei mesi seguenti il mese durante il quale i costi medi per l'anno interessato sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    3. I crediti presentati dopo i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono presi in considerazione.

    4. I crediti sono verificati e pagati dall'istituzione debitrice entro i sei mesi seguenti la fine del semestre civile durante il quale sono stati presentati. Se del caso, l'istituzione debitrice comunica all'istituzione creditrice, prima della fine di questo periodo di sei mesi, la sua decisione di respingere alcune spese.

    5. Le contestazioni relative alla natura e all'importo di un credito devono essere risolte entro l’anno seguente la fine del semestre civile durante il quale il credito è stato presentato. Trascorso tale termine, il credito in questione è considerato pagabile.

    Articolo 67Interessi di mora

    1. A decorrere dalla fine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 66, paragrafo 4, i crediti non pagati sono maggiorati di un interesse, calcolato sulla base del tasso di riferimento applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento. Il tasso di riferimento applicabile è quello in vigore il primo giorno del mese in cui il pagamento è esigibile. Tale tasso è aumentato di due punti percentuali a decorrere dalla fine del periodo di un anno di cui all'articolo 66, paragrafo 5.

    2. La commissione amministrativa fissa il metodo e la base di calcolo degli interessi.

    Articolo 68Rendiconti annuali

    1. La commissione amministrativa stabilisce la situazione dei crediti per ogni anno civile, ai sensi dell'articolo 72, lettera g) del regolamento (CE) n. 883/2004, in base alla relazione della commissione di controllo dei conti. A tale scopo, gli organismi di collegamento notificano alla commissione di controllo dei conti, entro i termini e secondo le modalità da essa fissati, l'importo dei crediti presentati, liquidati o contestati (posizione creditrice) da una parte, e l'importo dei crediti ricevuti, liquidati o contestati (posizione debitrice) dall’altra.

    2. La commissione amministrativa può fare procedere ad ogni verifica utile al controllo dei dati statistici e contabili che servono alla determinazione della situazione annuale dei crediti di cui al paragrafo 1, in particolare per accertare la conformità di tali dati alle norme fissate nel presente titolo.

    Capitolo II – Rimborso delle prestazioni di disoccupazione in applicazione dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004

    Articolo 69 Rimborso delle prestazioni di disoccupazione

    In assenza d'accordo di cui all'articolo 65, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 883/2004, l'istituzione del luogo di residenza trasmette all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione il beneficiario è stato soggetto da ultimo la domanda di rimborso di prestazioni di disoccupazione ai sensi dell'articolo 65, paragrafi 6 e 7 del regolamento (CE) n. 883/2004, entro sei mesi dall'ultimo pagamento delle prestazioni di disoccupazione di cui è chiesto il rimborso. La domanda indica l'importo delle prestazioni versate durante i periodi di tre o cinque mesi di cui ai paragrafi 6 o 7 dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004, il periodo per il quale queste prestazioni sono state versate e i dati di identificazione del disoccupato.

    Se gli importi in causa sono oggetto di discussione tra le istituzioni interessate, si applicano mutatis mutandis le disposizioni dell'articolo 66, paragrafi 4 e 5 del presente regolamento.

    Capitolo III - Ripetizione di prestazioni percepite in eccesso, recupero dei versamenti provvisori, compensazione, assistenza in materia di recupero.

    Sezione 1 - Principi

    Articolo 70

    1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 84 del regolamento (CE) n. 883/2004 e nel quadro che esso definisce, ogni volta che è possibile il recupero dei crediti si effettua in via prioritaria per mezzo della compensazione sia tra le istituzioni creditrici, qui di seguito denominate "le entità richiedenti", e le istituzioni debitrici, qui di seguito denominate "le entità adite", sia nei confronti della persona assicurata conformemente agli articoli 71 e 72 del presente regolamento.

    Se non è stato possibile recuperare il credito, in tutto o in parte, per mezzo della compensazione di cui al primo comma, le somme che restano dovute dal beneficiario sono recuperate nei modi di cui agli articoli da 73 a 82.

    2. L'organismo di collegamento è da considerarsi l'entità adita per le domande che gli sono presentate.

    Sezione 2 - Compensazione

    Articolo 71 Prestazioni in denaro indebite o percepite in eccesso

    1. Se l'istituzione di uno Stato membro ha versato a un beneficiario di prestazioni una somma che eccede quella a cui ha diritto, detta istituzione, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione che applica, chiede all'istituzione di ogni altro Stato membro debitrice di prestazioni a favore di tale beneficiario di trattenere l'importo pagato in eccesso dalle somme che questa deve al beneficiario. Quest'ultima istituzione opera la trattenuta alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione dalla legislazione che applica, come se si trattasse di somme versate in eccesso da essa stessa, e trasferisce l'importo trattenuto all'istituzione creditrice.

    2. Nel quadro dell'articolo 6, entro due mesi dal momento in cui è stata determinata la legislazione applicabile o identificata l'istituzione responsabile del versamento delle prestazioni, l'istituzione che ha versato prestazioni in denaro a titolo provvisorio effettua il computo dell'importo che le deve l'istituzione competente. Se contributi sono stati versati a titolo provvisorio dal beneficiario e/o dal suo datore di lavoro, tali somme sono prese in conto per determinare detto importo.

    L'istituzione competente debitrice di prestazioni a favore del beneficiario trattiene l'importo dovuto a titolo del versamento provvisorio sulle somme che deve all'interessato. L'istituzione debitrice opera la trattenuta alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione dalla legislazione che applica e trasferisce al più presto l'importo trattenuto all'organismo creditore.

    3. Se una persona assicurata ha fruito dell'assistenza sociale in uno Stato membro durante un periodo nel corso del quale aveva diritto a prestazioni a titolo della legislazione di un altro Stato membro, l'organismo che ha erogato l'assistenza può, se dispone legalmente del diritto di recupero sulle prestazioni dovute a detta persona, chiedere all'istituzione di ogni altro Stato membro debitrice di prestazioni a favore di questa persona di trattenere l'importo erogato per l'assistenza sulle somme che essa versa a detta persona.

    Questa disposizione si applica mutatis mutandis al familiare di una persona assicurata che ha fruito dell'assistenza nel territorio di uno Stato membro durante un periodo nel corso del quale detta persona aveva diritto a prestazioni, in relazione al familiare interessato, a titolo della legislazione di un altro Stato membro.L'istituzione creditrice trasmette il computo dell'importo che le è dovuto all'istituzione debitrice. Questa opera la trattenuta alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione dalla legislazione che applica e trasferisce al più presto l'importo trattenuto all'organismo creditore.

    4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, l'istituzione competente invia alla persona interessata un prospetto della sua situazione da cui risultano gli importi dovuti o percepiti in eccesso in rapporto alla legislazione che applica.

    Articolo 72Contributi indebiti o percepiti in eccesso

    Nel quadro dell'articolo 6, l'istituzione che ha percepito contributi a titolo provvisorio presso una persona assicurata e/o il suo datore di lavoro procede al rimborso degli importi in questione a favore delle persone che li hanno pagati soltanto dopo avere interrogato l'istituzione competente sulle somme che le sarebbero dovute in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3.

    Sezione 3 - Recupero

    Articolo 73 Domande di informazioni

    1. L'entità adita fornisce all'entità richiedente, su sua richiesta, le informazioni che le sono utili per il recupero di un credito.

    Al fine di ottenere queste informazioni, l'entità adita esercita i poteri previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili per il recupero di crediti analoghi sorti nello Stato membro in cui essa ha sede.

    2. Nella domanda di informazioni sono indicati il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato al quale l'entità richiedente ha normalmente accesso della persona sul conto della quale debbono essere fornite le informazioni, nonché la natura e l'importo del credito al quale la domanda si riferisce.

    3. L'entità adita non è tenuta a trasmettere informazioni che non sarebbe in grado di ottenere per il recupero di crediti analoghi sorti nello Stato membro in cui essa ha sede.

    4. L'entità adita informa l'entità richiedente dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda di informazioni.

    Articolo 74Notifica

    1. Su domanda dell'entità richiedente, l’entità adita provvede, secondo le norme di legge in vigore per la notifica dei corrispondenti atti nello Stato membro in cui ha sede, alla notifica al destinatario di tutti gli atti e le decisioni, ivi compresi quelli giudiziari, concernenti un credito o il suo recupero, emanati dallo Stato membro in cui ha sede l'entità richiedente.

    2. Nella domanda di notifica sono indicati il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato al quale l'entità richiedente ha normalmente accesso del destinatario, la natura e l'oggetto dell'atto o della decisione da notificare e, se del caso, il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato al quale l'autorità richiedente ha normalmente accesso del debitore, il credito cui si riferisce l'atto o la decisione ed ogni altra informazione utile.

    3. L’entità adita informa immediatamente l'entità richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica e, più in particolare, circa la data in cui l'atto o la decisione sono stati trasmessi al destinatario.

    Articolo 75Domanda di recupero

    1. La domanda di recupero di contributi o di ripetizione di prestazioni indebite o versate in eccesso che l'entità richiedente inoltra all’entità adita deve essere accompagnata da un esemplare ufficiale o da una copia certificata conforme del titolo che ne permette l'esecuzione, emesso nello Stato membro dell'entità richiedente e, se del caso, dall'originale o da una copia certificata conforme di altri documenti necessari al recupero.

    2. L'entità richiedente può formulare una domanda di recupero soltanto:

    a) se il credito o il titolo che ne permette l'esecuzione non sono contestati nello Stato membro in cui essa ha sede, tranne nel caso in cui si applica l'articolo 78, paragrafo 2, comma 2;

    b) quando essa ha avviato, nello Stato membro in cui ha sede, le adeguate procedure di recupero che possono essere applicate in base al titolo di cui al paragrafo 1, e quando le misure adottate non porteranno al pagamento integrale del credito.

    3. Nella domanda di recupero è indicato quanto segue:

    a) il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione della persona interessata e/o di terzi che detengono beni patrimoniali;

    b) ogni informazione utile ai fini dell'identificazione dell’entità adita;

    c) il titolo che consente l'esecuzione del recupero, emesso nello Stato membro in cui ha sede l'entità richiedente;

    d) il tipo e l'importo del credito, specificando la somma dovuta in capitale, gli interessi e le eventuali penali, ammende e spese, nelle monete degli Stati membri in cui hanno sede le due entità;

    e) la data di notificazione del titolo all’interessato da parte dell'entità richiedente e/o dell’entità adita;

    f) la data a decorrere dalla quale e il periodo durante il quale è possibile procedere all'esecuzione secondo il diritto in vigore nello Stato membro in cui ha sede l'entità richiedente;

    g) ogni altra informazione utile.

    4. La domanda di recupero contiene inoltre una dichiarazione dell'entità richiedente che conferma l’osservanza delle condizioni di cui al paragrafo 2.

    5. L'entità richiedente invia all'entità adita, non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la domanda di recupero.

    Articolo 76Titolo che consente l'esecuzione del recupero

    1. Il titolo che consente l'esecuzione del recupero del credito è riconosciuto direttamente e trattato automaticamente come uno strumento che consente l'esecuzione di un credito dell'entità richiesta.

    2. In deroga al paragrafo 1, il titolo esecutivo che consente il recupero del credito può essere, all’occorrenza e secondo le disposizioni in vigore nello Stato membro in cui ha sede l’entità adita, omologato, riconosciuto, completato o sostituito con un titolo che ne autorizzi l'esecuzione nel territorio di detto Stato membro.

    Le autorità competenti si impegnano a ultimare l’omologazione, il riconoscimento, il completamento o la sostituzione del titolo, entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di recupero, eccetto nei casi in cui si applicano le disposizioni del terzo comma. Essi non possono essere rifiutati quando il titolo esecutivo è redatto correttamente. L’entità adita comunica all’entità richiedente i motivi che ostano all’osservanza del termine di tre mesi.

    Nel caso in cui l’espletamento di una di queste formalità dia luogo a una contestazione relativa al credito e/o al titolo esecutivo che consente il recupero emesso dall'entità richiedente, si applica l'articolo 78.

    Articolo 77Modalità e termini di pagamento

    1. Il recupero è effettuato nella moneta dello Stato membro in cui ha sede l’entità adita. L’entità adita trasferisce all'entità richiedente l’intero importo del credito da essa recuperato.

    2. L'entità adita può, se lo consentono le disposizioni legislative, regolamentari o le prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui essa ha sede e previa consultazione dell'entità richiedente, concedere al debitore una dilazione di pagamento o autorizzare un pagamento rateale. Gli interessi riscossi dall'entità adita per tale dilazione di pagamento devono altresì essere trasferiti all’entità richiedente.

    A decorrere dalla data in cui il titolo esecutivo per il recupero del credito è stato direttamente riconosciuto od omologato, riconosciuto, completato o sostituito a norma dell'articolo 76, gli interessi per ritardato pagamento, riscossi ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o delle prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui ha sede l’entità adita sono altresì trasferiti all'entità richiedente.

    Articolo 78Contestazione del credito o del titolo che consente l'esecuzione del recupero

    1. Se nel corso della procedura di recupero un interessato contesta il credito o il titolo che ne permette l'esecuzione, emesso nello Stato membro in cui ha sede l'entità richiedente, egli deve adire l’organo competente dello Stato membro in cui ha sede l’entità richiedente, in conformità delle norme di legge vigenti in quest'ultimo. Quest'azione deve essere notificata dall'entità richiedente all’entità adita. Essa può inoltre essere notificata dall'interessato all’entità adita.

    2. Non appena l’entità adita abbia ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1, da parte dell'entità richiedente o da parte dell'interessato, essa sospende la procedura di esecuzione in attesa della decisione dell'organo competente in materia, salvo domanda contraria formulata dall'entità richiedente ai sensi del secondo comma. Se lo ritiene necessario, essa può ricorrere a provvedimenti cautelari per garantire il recupero, se le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nello Stato membro in cui essa ha sede lo consentono per crediti analoghi.

    In deroga al primo comma, l'entità richiedente può, ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e delle prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui essa ha sede, chiedere all'entità adita di recuperare un credito contestato, se le disposizioni legislative, regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui ha sede l’entità adita lo consentono. Se l'esito della contestazione risulta favorevole al debitore, l'entità richiedente è tenuta alla restituzione di ogni importo recuperato unitamente ad ogni compensazione dovuta, secondo il diritto dello Stato membro in cui ha sede l'entità adita.

    3. Quando la contestazione riguarda i provvedimenti esecutivi adottati nello Stato membro in cui ha sede l’entità adita, l'azione viene intrapresa davanti all’organo competente di questo Stato membro, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari ivi vigenti.

    4. Quando l'organo competente dinanzi al quale è stata intrapresa l'azione, conformemente al paragrafo 1, è un tribunale giudiziario o amministrativo, la decisione di tale tribunale, sempreché sia favorevole all'entità richiedente e permetta il recupero del credito nello Stato membro in cui l'entità richiedente ha sede, costituisce il "titolo che permette l'esecuzione" e il recupero del credito è effettuato sulla base di questa decisione.

    Articolo 79Limiti dell'assistenza

    1. L’entità adita non è tenuta:

    a) ad accordare l'assistenza di cui agli articoli da 73 a 78 se il recupero del credito è di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà d'ordine economico o sociale nello Stato membro in cui essa ha sede, sempreché le disposizioni legislative o regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui ha sede la stessa entità adita consentano una tale azione per crediti nazionali analoghi;

    b) di accordare l'assistenza di cui agli articoli da 73 a 78, se la domanda iniziale ai sensi degli articoli da 73 a 75 si riferisce a crediti di più di cinque anni, a decorrere dalla data in cui viene costituito il titolo esecutivo che consente il recupero ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o delle prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'entità richiedente fino alla data della domanda. Tuttavia, qualora i crediti o i titoli siano oggetto di contestazione, il termine decorre dalla data in cui lo Stato richiedente stabilisce che il credito o il titolo esecutivo per il recupero non possano più essere oggetto di contestazione.

    Articolo 80Provvedimenti cautelari

    Su domanda motivata dell'entità richiedente, l’entità adita adotta provvedimenti cautelari per garantire il recupero di un credito se le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nello Stato membro in cui essa ha sede lo consentono.

    Per l'attuazione del primo comma, si applicano mutatis mutandis le disposizioni e le procedure di cui agli articoli da 73 a 75 e 77.

    Articolo 8 1Spese

    1. Non è chiesta alcuna spesa d'esecuzione se il credito è recuperato con il metodo di compensazione di cui agli articoli 71 e 72.

    2. L’entità adita ricupera altresì dalla persona interessata e trattiene ogni spesa connessa con il recupero nel quadro degli articoli da 73 a 77 e 81, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato membro in cui essa ha sede, che si applicano a crediti analoghi.

    3. Gli Stati membri rinunciano da una parte e dall'altra a qualsiasi rimborso delle spese derivanti dall’assistenza reciproca che essi si prestano in applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 o del presente regolamento.

    4. Qualora il recupero presenti una difficoltà particolare, caratterizzata da un importo delle spese molto elevato, le entità richiedenti e le entità adite possono convenire modalità specifiche di rimborso caso per caso.

    5. L'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l'entità richiedente resta responsabile, nei confronti dell'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l’entità adita, delle spese e delle perdite conseguenti ad azioni riconosciute infondate quanto all’esistenza del credito o alla validità del titolo emesso dall'entità richiedente.

    Titolo V - Disposizioni varie, transitorie e finali

    Articolo 82 Controllo amministrativo e medico

    1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 27, se un beneficiario di prestazioni di cui ai capitoli I, II e IV del titolo III dimora o risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice, il controllo medico è effettuato, su richiesta di quest'istituzione, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario secondo le modalità previste dalla legislazione che quest'ultima istituzione applica. In questo caso, l'istituzione debitrice è vincolata dalle constatazioni fatte dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza.Se l'istituzione del luogo di dimora o di residenza è chiamata, ai sensi dell'articolo 82 del regolamento (CE) n. 883/2004, ad eseguire una perizia medica, procede secondo le modalità previste dalla legislazione che applica. In mancanza di tali modalità, si rivolge all'istituzione debitrice per conoscere le modalità da applicare.L'istituzione debitrice conserva la facoltà di fare in seguito controllare il beneficiario da un medico di sua scelta. Tuttavia, il beneficiario può essere invitato a recarsi nello Stato membro dell'istituzione debitrice soltanto a condizione che possa effettuare lo spostamento senza che ciò nuoccia alla sua salute e che le relative spese di viaggio e di soggiorno siano a carico dell'istituzione debitrice.

    2. Se un beneficiario di prestazioni considerate ai capitoli I, II e IV del titolo III dimora o risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice, il controllo amministrativo è effettuato, su richiesta di quest'istituzione, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario. L'istituzione debitrice comunica all'istituzione del luogo di dimora o di residenza i punti che devono essere oggetto del controllo amministrativo. In caso contrario, l'istituzione del luogo di dimora o di residenza procede al controllo secondo le modalità previste dalla propria legislazione.L'istituzione del luogo di dimora o di residenza è tenuta a trasmettere una relazione all'istituzione debitrice che ha chiesto il controllo.

    Articolo 83Notifiche

    1. Gli Stati membri notificano alla Commissione le coordinate delle entità di cui all'articolo 1, lettere m), q) e r) del regolamento (CE) n. 883/2004 e all'articolo 1, lettere a) e b) del presente regolamento, nonché delle istituzioni designate di cui al titolo II del presente regolamento.

    2. Le entità di cui al paragrafo 1 devono essere dotate di un'identità elettronica sotto forma di un codice di identificazione e di un indirizzo elettronico.

    3. La commissione amministrativa stabilisce le modalità, compreso il formato comune e il modello, delle notifiche delle coordinate di cui al paragrafo 1.

    4. L'allegato 4 del presente regolamento designa la base di dati accessibile al pubblico che raccoglie le informazioni di cui al paragrafo 1.

    5. Gli Stati membri provvedono all'aggiornamento permanente delle informazioni di cui al paragrafo 1.

    Articolo 84Documenti

    1. I modelli, le forme e i formati dei documenti necessari all'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del presente regolamento sono stabiliti dalla commissione amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 4.Le istituzioni competenti li mettono a disposizione delle persone cui si applica il presente regolamento.

    2. Nelle loro relazioni reciproche le autorità competenti o le istituzioni di due o più Stati membri possono concordare documenti semplificati o scambi di dati ridotti. Questi accordi sono portati alla conoscenza della commissione amministrativa.

    Articolo 85Informazione

    1. La commissione amministrativa elabora le informazioni necessarie per fare conoscere agli interessati i loro diritti e le formalità amministrative da espletare per esercitarli. La diffusione delle informazioni avviene principalmente per via elettronica, mediante siti online accessibili al pubblico. La commissione amministrativa provvede al loro aggiornamento regolare.

    2. Il comitato consultivo di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 883/2004 può formulare pareri e raccomandazioni per il miglioramento delle informazioni e della loro diffusione.

    3. Gli Stati membri provvedono a che siano messe a disposizione delle persone cui si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 le informazioni necessarie per segnalare loro i cambiamenti introdotti dal regolamento (CE) n. 883/2004 e dal presente regolamento in modo da permettere loro di esercitare i loro diritti.

    4. Le autorità competenti provvedono a che le loro istituzioni siano informate e applicano tutte le disposizioni comunitarie, legislative o non legislative, comprese le decisioni della commissione amministrativa, nei settori e alle condizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del presente regolamento.

    Articolo 86Conversione delle monete

    Per l'applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del presente regolamento, il tasso di cambio tra due monete è il tasso di cambio di riferimento pubblicato dalla Banca centrale europea.

    Articolo 87Statistiche

    Le autorità competenti compilano le statistiche relative all'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del presente regolamento e le trasmettono al segretariato della commissione amministrativa. Tali dati sono raccolti e organizzati secondo il piano e il metodo definiti dalla commissione amministrativa. La Commissione provvede a diffondere queste informazioni.

    Articolo 88Modifica degli allegati

    Gli allegati 1, 2, 3 e 4 del presente regolamento e gli allegati I, VI, VII, VIII, IX del regolamento (CE) n. 883/2004 possono essere modificati da un regolamento della Commissione su richiesta dello Stato membro o degli Stati membri interessati o delle loro autorità competenti e previo accordo unanime della commissione amministrativa.

    Articolo 89Disposizioni transitorie

    Le disposizioni dell'articolo 87 del regolamento (CE) n. 883/2004 si applicano alle situazioni oggetto del presente regolamento.

    Articolo 90Abrogazione

    1. Il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio è abrogato con effetto dalla data di applicazione del presente regolamento.Tuttavia, il regolamento (CEE) n. 574/72 resta in vigore e i suoi effetti giuridici sono mantenuti ai fini:

    a) del regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità[8], fintanto che detto regolamento non sia abrogato o modificato;

    b) del regolamento (CEE) n. 1661/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985, che fissa gli adeguamenti tecnici della regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti per quanto riguarda la Groenlandia[9], fintanto che detto regolamento non sia abrogato o modificato;

    c) dell'accordo sullo Spazio economico europeo[10], dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone[11] e di altri accordi contenenti un riferimento al regolamento (CEE) n. 574/72, fintanto che detti accordi non siano modificati in funzione del presente regolamento.

    2. Nella direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità[12] i riferimenti al regolamento (CEE) n. 574/72 s’intendono come fatti al presente regolamento.

    Articolo 91Disposizioni finali

    Il presente regolamento entra in vigore sei mesi dopo il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il Presidente Il Presidente

    ALLEGATO 1

    Disposizioni di applicazione di convenzioni bilaterali mantenute in vigore e nuove disposizioni di applicazione di convenzion i bilaterali

    (articoli 8, paragrafo 1 e 9, paragrafo 2)

    ALLEGATO 2

    Regimi speciali applicabili a pubblici dipendenti

    (articoli 31 e 41)

    A. Regimi speciali applicabili a pubblici dipendenti ai quali non si applicano le disposizioni del titolo III, capitolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 riguardanti le prestazioni in natura

    1. Germania

    Versorgungssystem für Beamte (sistema previdenziale dei pubblici dipendenti)

    2. Spagna

    Mutualismo amministrativo (regime speciale applicabile ai pubblici dipendenti, alle forze armate e all'amministrazione della giustizia)

    B. Regimi speciali applicabili a pubblici dipendenti ai quali non si applicano le disposizioni del titolo III, capitolo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 riguardanti le prestazioni in natura

    1. Germania

    Unfallfürsorge für Beamte (Previdenza infortuni per i pubblici dipendenti)

    ALLEGATO 3

    Stati membri che rimborsano i costi delle prestazioni su base forfettaria

    (Articolo 62, paragrafo 1)

    ALLEGATO 4

    Autorità e istituzioni competenti, istituzioni del luogo di residenza e di dimora, punti d'accesso, istituzioni e organismi designati dalle autorità competenti.

    (articolo 84, paragrafo 4 )

    [1] Regolamento del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 166 del 30.4.2004, rettifica GU L 200 del 7.6.2004.

    [2] GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1, rettifica GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1.

    [3] GU C del , pag. .

    [4] GU C del , pag. .

    [5] GU C del , pag. .

    [6] GU L 73 del 19.3.1976 pag. 18; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/44/CE del Consiglio del 15 giugno 2001 (GU L 175 del 28.6.2001 pag. 7).

    [7] GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 647/2005 (GU 28 del 30.1.1997).

    [8] GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1.

    [9] GU L 160 del 20.6.1985, pag. 7.

    [10] GU L 1 del 31.1.1994, pag. 1.

    [11] GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6. Accordo modificato da ultimo con decisione n. 2 del Comitato misto UE-Svizzera (GU L 187 del 26.7.2003, pag. 55).

    [12] GU L 209 del 25.7.1998, p. 46.

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