Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006IP0054

    Risoluzione del Parlamento europeo sulla riforma degli aiuti di Stato 2005-2009 (2005/2165(INI))

    GU C 290E del 29.11.2006, p. 97–104 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    52006IP0054

    Risoluzione del Parlamento europeo sulla riforma degli aiuti di Stato 2005-2009 (2005/2165(INI))

    Gazzetta ufficiale n. 290 E del 29/11/2006 pag. 0097 - 0104


    P6_TA(2006)0054

    Riforma degli aiuti di Stato 2005-2009

    Risoluzione del Parlamento europeo sulla riforma degli aiuti di Stato 2005-2009 (2005/2165(INI))

    Il Parlamento europeo,

    - visto il documento di consultazione della Commissione dal titolo "Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerario di riforma degli aiuti di Stato 2005 2009" (COM(2005)0107),

    - vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Documento di consultazione sugli aiuti di Stato all'innovazione" (COM(2005)0436),

    - vista la decisione 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, sull'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessa a talune imprese incaricate di gestire servizi d'interesse economico generale [1],

    - vista la direttiva 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese [2],

    - visto il documento di lavoro della Commissione sul quadro comunitario per gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, nella versione trasmessa per parere al Parlamento l' 8 settembre 2004,

    - visto il progetto di comunicazione della Commissione, del 21 dicembre 2005, relativa agli orientamenti per gli aiuti nazionali regionali 2007-2013,

    - visti gli obiettivi della Strategia di Lisbona,

    - viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 e del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001, e in particolare le disposizioni in base alle quali gli Stati membri hanno convenuto di ridurre il livello degli aiuti di Stato nell'Unione europea, limitandoli agli aspetti di interesse comune,

    - visti gli articoli 2, 5, 16, 73, 86, 87 e 88 del trattato CE,

    - viste le sue precedenti risoluzioni sui servizi di interesse generale, in particolare quelle del 17 dicembre 1997 sulla comunicazione della Commissione relativa ai servizi d'interesse generale in Europa [3], del 18 maggio 2000 concernente un progetto di direttiva che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche [4], del 13 novembre 2001 sulla comunicazione della Commissione dal titolo "Servizi di interesse generale in Europa" [5], del 14 gennaio 2004 sul Libro verde sui servizi d'interesse generale [6] e del 22 febbraio 2005 sugli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico [7],

    - visto il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") [8],

    - visti gli articoli I-3, I-5, II-96, III-122, III-166, III-167 e III-238 del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, quale firmato dagli Stati membri a Roma il 29 ottobre 2004,

    - vista la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa ai servizi d'interesse generale, segnatamente la sentenza della Corte di giustizia del 24 luglio 2003 nella causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg contro Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbhH [9],

    - visto l'articolo 45 del suo regolamento,

    - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0009/2006),

    A. considerando che le disposizioni sugli aiuti di Stato dovrebbero essere semplici, trasparenti ed efficaci,

    B. considerando che l'economia di mercato è il metodo più efficiente per assegnare risorse limitate e che l'aiuto di Stato dovrebbe quindi essere l'ultimo strumento al quale far ricorso,

    C. considerando che gli aiuti di Stato dovrebbero avere sempre obiettivi chiaramente definiti, essere proporzionati e, soprattutto, temporanei,

    D. considerando che gli aiuti di Stato possono essere necessari per perseguire gli obiettivi di competitività o di indipendenza tecnologica dell'Europa nel quadro di progetti d'interesse comune europeo conformemente all'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE,

    E. considerando che, anche in base alle stime più conservatrici, l'importo totale degli aiuti di Stato concessi ogni anno nell'Unione europea equivale a più del 50 % del suo bilancio annuale; che l'importo degli aiuti, espresso in percentuale del PIL, è sostanzialmente diverso da Stato a Stato — e nel 2003 era compreso tra un minimo dello 0,10% ad un massimo dello 2,76%) ed è quindi suscettibile di provocare considerevoli distorsioni sul mercato,

    F. considerando che gli aiuti di Stato sono finanziati dai contribuenti e devono essere quindi spesi responsabilmente, con un buon rapporto costi/benefici,

    G. considerando che la giustificazione per la concessione degli aiuti di Stato dovrebbe essere rivista a intervalli regolari e appropriati; che il compito di monitorare e controllare regolarmente l'impiego degli aiuti di Stato non dovrebbe essere affidato alle corti dei conti nazionali degli Stati membri,

    H. considerando che sono necessari controlli efficaci e severi sulla concessione degli aiuti di Stato per assicurare una concorrenza equa e la trasparenza, nonché per evitare discriminazioni,

    I. considerando che, nell'applicare i principi di sussidiarietà e proporzionalità, la Commissione dovrebbe concentrarsi sulle infrazioni aventi un impatto significativo sul mercato interno dal momento che, ai sensi dell'articolo 87 del trattato, gli aiuti di Stato sono incompatibili con il mercato comune solo "nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri",

    J. considerando che gli aiuti di stato che non falsano la concorrenza costituiscono uno strumento lecito di incentivazione dello sviluppo economico e possono quindi rappresentare uno strumento per promuovere la strategia di Lisbona per la crescita economica e l'occupazione, insieme ad altri strumenti compresi i finanziamenti comunitari come i fondi strutturali,

    K. considerando che l'efficacia della politica di controllo degli aiuti di Stato dipende da una migliore informazione degli attori interessati sui dettagli,

    L. considerando che i benefici dell'impiego degli aiuti di Stato possono eccedere notevolmente i costi laddove le sovvenzioni statali sono utilizzate razionalmente e sono condotte esaustive analisi costi/ benefici;

    M. considerando che negli Stati membri non esiste alcun meccanismo di monitoraggio comparabile al controllo sugli aiuti attuato a livello comunitario,

    N. considerando che il Parlamento, nelle sue precedenti risoluzioni sugli aiuti di Stato e nell'ambito delle discussioni periodicamente tenute con i rappresentanti della Commissione in seno alla commissione per i problemi economici e monetari, ha ripetutamente insistito sull'introduzione di misure volte a garantire una maggiore trasparenza;

    Aspetti generali

    1. accoglie con favore l'intenzione della Commissione, delineata nell'itinerario di riforma degli aiuti di Stato, di ammodernare le prassi e le procedure relative agli aiuti di Stato, in particolare per mezzo dell'accresciuta certezza giuridica, ritoccando l'approccio economico, aumentando la trasparenza mediante la consultazione delle parti in causa e migliorando la procedura di assegnazione;

    2. conviene con la Commissione sull'effettiva necessità di una riforma globale della politica in materia di aiuti statali;

    3. osserva che la politica degli aiuti di Stato è parte integrante della politica di concorrenza e che il controllo degli aiuti di Stato comporta la necessità di mantenere norme comuni eque per tutte le imprese attive nel mercato unico europeo; sottolinea tuttavia che, ai sensi dell'art. 87 del trattato, gli aiuti di Stato possono altresì contribuire a raggiungere altri obiettivi comunitari, in particolare quelli di cui all'art. 2 del trattato;

    4. ricorda che gli articoli 86 e 87 del trattato autorizzano esplicitamente talune deroghe al divieto generale di concedere aiuti di Stato, qualora i regimi di aiuti proposti abbiano degli effetti benefici chiaramente definiti per la popolazione e l'ambiente e gli aiuti non nuocciano all'attività generale dell'Unione; di conseguenza ritiene essenziale che, al momento di valutare la compatibilità degli aiuti di Stato con il trattato, sia instaurato un giusto equilibrio tra gli effetti negativi degli aiuti sulla concorrenza e i loro effetti positivi in termini di interesse europeo comune;

    5. sottolinea che, per eliminare l'incertezza giuridica, le decisioni della Commissione dovrebbero essere strettamente conformi alle pertinenti sentenze della Corte di giustizia; ritiene che il piano d'Azione nel settore degli aiuti di Stato debba coniugarsi, per quanto necessario, a iniziative legislative dirette a riformarli nel senso auspicato dall'Unione e a migliorarne la certezza giuridica;

    6. propone che la Commissione pubblichi, in modo sempre più sistematico, orientamenti interpretativi delle sentenze emesse dalla Corte di giustizia riguardo alle norme sugli aiuti di Stato, basate sulle disposizioni del trattato o su quelle del diritto derivato;

    7. sottolinea che è necessario trarre le debite conseguenze sia dalle esperienze negative del passato in merito alla concessione di aiuti di Stato che dai casi in cui detti aiuti hanno dimostrato di essere uno strumento efficace per il conseguimento degli obiettivi perseguiti; ribadisce che occorre eliminare gli aiuti che falsano la concorrenza;

    8. auspica che la Commissione pubblichi annualmente una relazione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio sugli aiuti di Stato assegnati negli Stati membri;

    9. chiede alla Commissione, in tale contesto, di applicare norme severe in materia di informazione, che interessino sia gli Stati membri, sia i beneficiari; chiede inoltre alla Commissione di modificare il quadro di valutazione tenendo presente tale aspetto;

    10. ritiene che, nel contesto attuale di un'economia globalizzata, è fondamentale che le norme stabilite a livello comunitario tengano conto delle condizioni della concorrenza internazionale;

    11. invita la Commissione a esaminare se i tassi massimi di aiuto in teoria possibili, pari sino al 50 %, non siano troppo elevati in un'ottica di economia di mercato, dato che un livello di finanziamento così elevato consente di fondare una società senza capitale proprio, il che non corrisponde al principio della responsabilità imprenditoriale dell'economia di mercato;

    12. si compiace della dichiarazione della Commissione, formulata nel Piano d'Azione nel settore degli aiuti di Stato, stando alla quale fra gli obiettivi fondamentali della Comunità rientrano un elevato tasso di occupazione, una crescita sostenibile e la coesione economica e sociale;

    Approccio economico più forte

    13. apprezza l'obiettivo della Commissione di perfezionare il proprio approccio economico in relazione alle procedure per gli aiuti di Stato e di concentrare le proprie risorse su casi suscettibili di creare le distorsioni più gravi della concorrenza e degli scambi commerciali, per quanto riguarda gli obiettivi delle strategie di Lisbona — Göteborg;

    14. chiede che l'approccio economico della Commissione sia rigidamente inquadrato al fine di garantire una migliore certezza giuridica degli attori interessati; ritiene pertanto che l'analisi economica della Commissione dovrà fondarsi su criteri definiti, orientandosi sulle procedure vigenti in altri settori del diritto della concorrenza, garantendo al contempo che le procedure non siano troppo farraginose;

    15. esorta la Commissione a sottoporre entrambi i criteri per la valutazione dell'aiuto illegale indicati all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato (falsare o minaccia di falsare la concorrenza e effetti sugli scambi tra Stati membri), a un'analisi economica per tutte le sue decisioni; chiede alla Commissione di confermare e specificare il suo approccio per entrambi i criteri in orientamenti specifici;

    16. propone che la Commissione elabori una definizione più dettagliata del concetto di "fallimento del mercato", precisando in particolare quando il concetto è applicabile, nonché una metodologia concreta; ribadisce la necessità che il concetto sia attuabile e consenta agli Stati membri e ai beneficiari di applicarlo e di usufruirne nella pratica; sottolinea che il nuovo concetto deve essere sottoposto a uno snellimento delle procedure; chiede alla Commissione di chiarire i limiti del concetto di "fallimento del mercato" e la sua interazione con le prescrizioni costitutive del divieto dell'aiuto di Stato di cui all'articolo 87 del trattato;

    17. prende atto dell'iniziativa di Siim Kallas, Vicepresidente della Commissione, volta a introdurre maggiore trasparenza nella procedura di concessione dei sussidi agricoli, iniziativa che esige dagli Stati membri la pubblicazione su Internet dell'identità di tutti i beneficiari unitamente agli importi concessi, e raccomanda che tale sistema sia esteso a tutte le sovvenzioni statali; raccomanda agli Stati membri di fare obbligo alle imprese di pubblicare i dettagli sulle sovvenzioni ricevute al fine di consentire agli azionisti di meglio valutare le prestazioni reali dell'impresa, soprattutto nel caso in cui gli aiuti di Stato siano successivamente decurtati;

    18. mette in guardia contro l'effetto nocivo che gli aiuti di Stato sia nazionali che a livello europeo potrebbero avere, motivando le imprese potenzialmente beneficiarie alla dislocazione da uno Stato membro in un altro, a seguito del cosiddetto "subsidy shopping" (ossia fare incetta di sovvenzioni), senza che ciò abbia alcun beneficio per gli obiettivi comuni dell'Unione europea;

    Innovazione e R&S

    19. sottolinea l'elevata importanza dell'innovazione nonché di ricerca e sviluppo per la futura competitività dell'Unione europea in un'economia globale;

    20. sottolinea che gli aiuti destinati a ricerca & sviluppo devono essere valutati alla luce degli obiettivi di Lisbona e che gli stessi potrebbero consentire agli Stati membri di individuare le carenze del mercato e di elaborare delle misure idonee a stimolare l'industria a investire maggiormente in ricerca e sviluppo; sottolinea tuttavia che gli aiuti destinati a ricerca e sviluppo non devono dar luogo a distorsioni della concorrenza, in particolare favorendo gli operatori aventi una posizione consolidata sul mercato; evidenzia, in tale contesto, l'esigenza di superare le barriere fiscali e regolamentari negli Stati membri che ostacolano lo sviluppo delle imprese innovative e di recente creazione;

    21. rileva che lo sviluppo delle tecnologie ambientali nell'UE, e in particolare nel settore dell'energia, è stato ostacolato dai notevoli aiuti statali per i combustibili fossili e l'energia nucleare; crede profondamente nel principio che i costi esterni debbano essere inseriti nel prezzo dell'energia proveniente da diverse fonti e che questo principio debba essere una base per la revisione degli orientamenti agli aiuti statali;

    22. sostiene con forza la flessibilità degli aiuti di Stato riguardanti la creazione e la promozione di idee innovative negli organismi di ricerca del settore pubblico e nelle università nonché norme chiare e semplici sulle modalità relative al trasferimento di tali idee e conoscenze verso le imprese; sostiene, a tale riguardo, la creazione di ulteriore innovazione attraverso la collaborazione e i partenariati pubblico-privati;

    23. sottolinea il principio secondo cui gli aiuti destinati a ricerca e sviluppo non dovrebbero favorire singole imprese; esorta la Commissione a dirigere gli aiuti R&S verso i "centri dell'innovazione";

    24. sostiene la Commissione nel suo intento di alleggerire il regime degli aiuti di Stato con l'obiettivo di sostenere i processi innovativi in modo proporzionato alla loro "distanza" dal mercato;

    Capitale di rischio

    25. ritiene che, in taluni Stati membri, a causa di carenze regolamentari e regimi fiscali scarsamente incentivanti, la messa a disposizione di capitale di rischio, in particolare per le piccole imprese, non sia ottimale; valuta quindi positivamente la continua revisione da parte della Commissione della propria comunicazione "Aiuti di Stato e capitale di rischio" [10], la cui validità verrà meno nell'agosto 2006;

    26. sottolinea l'esigenza di promuovere lo sviluppo delle PMI innovative appena avviate o di recente creazione mediante, fra l'altro, adeguati incentivi fiscali;

    27. sottolinea l'esigenza di istituire procedure di autorizzazione meno pesanti e più rapide; privilegia, in tale contesto, le esenzioni per categoria per gli aiuti su piccola scala destinati alle PMI;

    Servizi di interesse economico generale

    28. sollecita la Commissione ad assicurare finalmente chiarezza giuridica per quanto riguarda gli aiuti ai servizi di interesse economico generale;

    29. ritiene che l'elemento della sovraccompensazione rappresenti il criterio più essenziale e che, di conseguenza, il finanziamento dei servizi di interesse economico generale costituisca un aiuto di Stato solo nei casi in cui il criterio dell'adeguata compensazione non è, o non si può dimostrare che sia, soddisfatto;

    30. deplora il fatto che persistano notevoli differenze sul modo in cui la Commissione intende interpretare nella pratica i criteri stabiliti dalla Corte di giustizia nella sentenza Altmark; invita la Commissione a presentare una comunicazione interpretativa, chiara e precisa, sul quarto criterio formulato in detta sentenza, che tenga conto della specificità dei diversi settori;

    31. esorta la Commissione, alla luce della crescente importanza dei partenariati tra settore pubblico e settore privato per la creazione di infrastrutture nelle regioni meno sviluppate, a prestare particolare attenzione alla questione della concessione di aiuti di Stato per tali partenariati pubblico-privato fornendo, pertanto, orientamenti giuridici in merito a tutti gli aspetti concernenti l'applicabilità, in tale contesto, delle norme in materia di aiuti di Stato e chiede, in particolare, una regolamentazione appropriata finalizzata a semplificare il ricorso ai partenariati pubblico-privato; chiede che a tale proposito si presti particolare attenzione a garantire il rispetto della trasparenza;

    32. prende atto del fatto che le imprese di servizio pubblico di piccole dimensioni sono esentate dall'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato; si chiede tuttavia se la distinzione tra imprese piccole e grandi, operata ai fini della valutazione della norma sugli aiuti di Stato, sia adeguata; chiede, di conseguenza, che la valutazione della Commissione sia basata sull'impatto degli aiuti di Stato sul mercato interessato, piuttosto che sulle dimensioni dell'impresa di servizio pubblico in questione;

    Esenzioni per categoria

    33. sostiene l'adozione di una regolamentazione generale sulle esenzioni per categoria da parte della Commissione, al fine di semplificare e consolidare le esenzioni esistenti, in particolare sulla formazione, le PMI e l'occupazione, e di integrare una gamma più ampia di esenzioni, segnatamente per quanto riguarda gli aiuti di Stato a sostegno di PMI e R&S, purché qualunque operazione di sovvenzionamento incrociato a partire da piccole imprese verso grandi imprese sia debitamente monitorato e vietato; concorda con l'obiettivo della Commissione volto a concentrare le sue risorse sugli aiuti meno distorsivi; ritiene che le procedure di notifica e i ritardi ad esse inerenti dovrebbero essere proporzionati al rischio di gravi distorsioni della concorrenza derivante dall'aiuto in questione; ritiene che un unico strumento giuridico potrebbe altresì facilitare la futura estensione del concetto di esenzione per categoria, in modo tale che non sia più necessario notificare gli importi meno importanti di ciascun tipo di aiuto;

    34. sottolinea l'esigenza di assicurare una regolamentazione generale sulle esenzioni per categoria porti a una reale semplificazione delle procedure, con disposizioni chiare, dettagliate e inequivocabili, che assolutamente non compromettano l'obiettivo prioritario di una riduzione generalizzata degli aiuti di Stato;

    35. apprezza la proposta di alzare la soglia de minimis; suggerisce che l'importo disponibile venga elevato al doppio, vale a dire a 200000 EUR; chiede alla Commissione, in tale contesto, di affrontare il problema del controllo del cumulo;

    Aiuti regionali

    36. si compiace degli orientamenti della Commissione sugli aiuti regionali nazionali per il periodo 2007-2013 [11]; sottolinea che la politica degli aiuti regionali deve attribuire una maggiore importanza ai criteri territoriali, in modo da operare una distinzione fra aree geografiche dell'Unione europea con una solida economia, aree colpite dalle difficoltà della riconversione industriale e aree con svantaggi naturali permanenti; reputa che le politiche di coesione e quelle degli aiuti di Stato siano complementari perchè queste ultime si sono dimostrate un efficace strumento sulla via verso un'effettiva convergenza dei redditi delle varie regioni dell'Unione europea;

    37. ritiene che la concessione di un aiuto di Stato debba essere permessa solo quando l'aiuto generi un valore aggiunto che non si potrebbe ottenere con alcuna altra misura politica e che vada a beneficio di una regione; sostiene pertanto un approccio più efficiente alla concessione degli aiuti regionali, che si concentri sugli investimenti nelle infrastrutture e sugli aiuti orizzontali nelle regioni svantaggiate o meno sviluppate dell'Unione europea, compresa l'introduzione di condizioni fiscali vantaggiose per periodi transitori non superiori a cinque anni; segnala al riguardo la necessità di mantenere adeguate possibilità di sostegno per le regioni colpite da un effetto statistico;

    38. reputa necessaria una revisione delle riduzioni degli aiuti di Stato alle regioni colpite dall'effetto statistico, che hanno tratto vantaggio da un relativo aumento dei redditi a seguito dell'allargamento, ma non hanno raggiunto una crescita o una convergenza effettiva, e che presentano elevati tassi di disoccupazione;

    39. chiede alla Commissione, alla luce degli obiettivi della costruzione europea e della sua politica di coesione, intesa a raggiungere la convergenza economica e sociale attraverso misure volte a eliminare gli squilibri tra le regioni d'Europa, di vigilare affinché gli aiuti di Stato sia nazionali che europei non diano luogo a distorsioni concorrenziali tra regioni degli Stati membri e non finanzino delocalizzazioni intraeuropee che si traducono in particolare nella soppressione di posti di lavoro in una regione a beneficio di un'altra;

    40. esorta la Commissione, in linea con le strategie di Lisbona e di Göteborg, a valutare in modo più approfondito e dettagliato i vari tipi di aiuti di Stato nonché la loro efficacia per poter indicare se talune forme di aiuto sono più vantaggiose di altre in termini di un eventuale impatto duraturo e positivo sullo sviluppo regionale;

    41. chiede alla Commissione di applicare i principi delineati nell'itinerario di riforma degli aiuti di Stato anche alle norme specifiche applicabili a taluni settori, quali l'agricoltura, la pesca, la produzione e il trasporto di carbone, che sono spesso concentrati in zone aventi diritto di beneficiare dei Fondi strutturali, e di formulare proposte più mirate sulla riforma di tali norme specifiche;

    Aiuti ambientali

    42. ritiene che gli aiuti di Stato nel settore ambientale, quando la loro concessione è equa e trasparente, possano svolgere un ruolo cruciale nel raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile nell'Unione europea, in particolare per incentivare a lungo termine gli investimenti tecnologici e la brevettabilità di tali tecnologie nell'Unione, contestualmente all'obiettivo della stabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra previsto dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

    43. condivide la posizione della Commissione secondo la quale gli attuali orientamenti sugli aiuti di Stato per la protezione ambientale "non si adattano correttamente agli investimenti sempre più sofisticati a favore delle tecnologie ambientali, né alle nuove forme di partnership tra settore pubblico e privato" [12];

    44. invita la Commissione e gli Stati membri ad accelerare l'introduzione di misure volte a ridurre gli aiuti statali dannosi per l'ambiente e quindi a eliminarli completamente; rileva che la portata degli aiuti statali è notevole e invita l'Agenzia europea per l'ambiente ad elaborare un elenco di sussidi che direttamente o indirettamente incidono in modo determinante su produzione e consumo inquinanti, creando in tal modo una concorrenza sleale per le tecnologie più pulite;

    45. si compiace quindi dell'avvio del processo con i soggetti interessati in vista della revisione di tali orientamenti, la cui scadenza è prevista nel 2007;

    Una governance migliore

    46. ritiene che le attuali pratiche e procedure in materia di aiuti di Stato presentino talune carenze e siano troppo burocratiche;

    47. si compiace, pertanto, dell'introduzione di orientamenti sulle migliori pratiche in materia di procedure per gli aiuti di Stato finalizzate alla definizione di procedure di notifica più rapide e più efficienti; a tal riguardo si chiede se, per raggiungere questo obiettivo, non sia più idoneo un regolamento invece dell'elaborazione di orientamenti;

    48. sostiene con forza l'idea di formare una rete più fitta di organi di controllo, per esempio corti dei conti degli Stati membri, in grado di promuovere la coerenza nell'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato;

    49. sottolinea che qualsiasi decentramento di competenze a favore delle autorità nazionali richiede un attento monitoraggio e coordinamento a garanzia di un'applicazione coerente delle norme in tutti gli Stati membri; ritiene che il decentramento possa comportare il rischio di un'applicazione incoerente delle norme sugli aiuti di Stato, in particolare a causa della varietà di strutture, di livelli di esperienza e di perizia delle autorità competenti degli Stati membri; sottolinea l'importanza di una rete funzionale, che raggruppi le autorità competenti negli Stati membri;

    50. esorta la Commissione a stabilire limiti temporali chiari per le procedure inerenti agli aiuti di Stato, ivi compresa la conformità;

    51. lamenta il fatto che le sanzioni per la mancata notifica siano attualmente addossate soltanto ai beneficiari e non agli Stati membri; sostiene pertanto la Commissione nello studio di nuovi meccanismi deterrenti al fine di rimediare all'applicazione scorretta, da parte degli Stati membri, delle norme sugli aiuti di Stato, e la invita a stabilire sanzioni adeguate al riguardo;

    52. sollecita nuovamente l'applicazione della procedura di codecisione a tutte le materie relative alla politica di concorrenza su cui attualmente il Consiglio delibera a maggioranza qualificata;

    *

    * *

    53. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

    [1] GU L 312 del 29.11.2005, pag. 67.

    [2] GU L 312 del 29.11.2005, pag. 47.

    [3] GU C 14 del 19.1.1998, pag. 74.

    [4] GU C 59 del 23.2.2001, pag. 238.

    [5] GU C 140 E del 13.6.2002, pag. 153.

    [6] GU C 92 E del 16.4.2004, pag. 294.

    [7] GU C 304 E dell'1.12.2005, pag. 117.

    [8] GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

    [9] Racc. 2003, pag. I-7747.

    [10] GU C 235 del 21.8.2001, pag. 3.

    [11] Documento non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

    [12] Comunicazione della Commissione "Incentivare le tecnologie per lo sviluppo sostenibile: piano d'azione per le tecnologie ambientali nell'Unione europea" del 28 gennaio 2004 (COM(2004)0038, al paragrafo 4.2.3).

    --------------------------------------------------

    Top