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Document 52006AP0579

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico "Prevenzione e informazione in materia di droga" nell'ambito del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia" (COM(2006)0230 - C6-0095/2005 - 2005/0037B(COD))

    GU C 317E del 23.12.2006, p. 604–604 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    52006AP0579

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico "Prevenzione e informazione in materia di droga" nell'ambito del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia" (COM(2006)0230 - C6-0095/2005 - 2005/0037B(COD))

    Gazzetta ufficiale n. 317 E del 23/12/2006 pag. 0604 - 0604


    20061223

    P6_TA(2006)0579

    Prevenzione e informazione in materia di droga (2007-2013) ***I

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico "Prevenzione e informazione in materia di droga" nell'ambito del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia" (COM(2006)0230 — C6-0095/2005 — 2005/0037B(COD))

    (Procedura di codecisione: prima lettura)

    Il Parlamento europeo,

    - vista la proposta modificata della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0230) [1],

    - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 152 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0095/2005),

    - visto l'articolo 51 del suo regolamento,

    - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A6-0454/2006),

    1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

    2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

    3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

    [1] Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

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