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Document 52005XC0527(02)

    Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (Il presente testo sostituisce quello pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 94 del 19 aprile 2005, pag. 2)

    GU C 130 del 27.5.2005, p. 8–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    27.5.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 130/8


    Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

    (Il presente testo sostituisce quello pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 94 del 19 aprile 2005, pag. 2)

    (2005/C 130/05)

    1.

    La Commissione informa che, se non viene avviato un riesame conformemente al procedimento seguente, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995 (1) del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

    2.   Procedimento

    I produttori comunitari possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, in assenza delle misure, il dumping o il pregiudizio potrebbero continuare o ripetersi.

    Se la Commissione dovesse decidere di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari avranno la possibilità di sviluppare o di confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare le loro osservazioni in merito.

    3.   Termine

    I produttori comunitari possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, Direzione generale del Commercio (divisione B-1), J-79 5/16, B-1049 Bruxelles (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

    4.

    Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio del 22 dicembre 1995.

    Prodotto

    Paese(i) d'origine o d'esportazione

    Misure

    Riferimento

    Data della scadenza

    Coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm

    Repubblica popolare cinese

    Dazio antidumping

    Decisione n. 2730/2000/CECA della Commissione (GU L 316 del 15.12.2000, pag. 30) (sospesa dal regolamento (CE) n. 2117/2004 del Consiglio — GU L 367del 14.12.2004, pag. 3) modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 997/2004 del Consiglio (GU L 183 del 20.5.2004, pag. 1)

    16.12.2005

    Fibre di poliesteri in fiocco

    India

    Dazio antidumping

    Regolamento (CE) n. 2852/2000 del Consiglio (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 17)

    29.12.2005

    India

    Impegno

    Decisione della Commissione n. 2000/818/CE (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 116)

    29.12.2005


    (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

    (2)  Telefax (32-2) 295 65 05.


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