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Document 52005PC0625

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull'istruzione e sull’apprendimento permanente

/* COM/2005/0625 def. - COD 2005/0248 */

52005PC0625

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull'istruzione e sull’apprendimento permanente /* COM/2005/0625 def. - COD 2005/0248 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 6.12.2005

COM(2005) 625 definitivo

2005/0248 (COD)

.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull'istruzione e sull’apprendimento permanente

.

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA |

Motivazioni e obiettivi della proposta Il Consiglio europeo della primavera 2005 ha deciso di rilanciare la strategia di Lisbona ed è giunto alla conclusione che l’Europa deve rinnovare le basi della sua competitività, aumentare il suo potenziale di crescita e la sua produttività e rafforzare la coesione sociale, ponendo in primo piano la conoscenza, l’innovazione e l’ottimizzazione del capitale umano. Al riguardo, il Consiglio europeo ha sottolineato che "il capitale umano è l’attivo più importante per l'Europa". Statistiche e indicatori comparabili sull'istruzione, la formazione e l'apprendimento permanente sono di crescente importanza per sostenere il metodo aperto di coordinamento nel settore dell'istruzione e della formazione e sono anche indispensabili per affrontare le questioni del capitale umano, dell'innovazione, della crescita e della competitività nel quadro dell'occupazione, della ricerca e dell'innovazione e delle politiche economiche. Nel corso dell'ultimo decennio sono state sviluppate statistiche dell'istruzione e della formazione in base all’accordo informale dei paesi di lavorare in questo settore in risposta alla risoluzione del Consiglio del 5 dicembre 1994 sulla promozione delle statistiche in materia d'istruzione nell'Unione europea (94/C 374/02). A seguito del Consiglio europeo di Lisbona la domanda è in aumento e sia i paesi sia la Commissione riconoscono la necessità di precisare e formalizzare la richiesta dandole una base giuridica, in modo da poter pianificare le risorse necessarie per migliorare la qualità delle statistiche e per svolgere, se necessario nuove indagini. |

Contesto generale Come contributo alla realizzazione della strategia di Lisbona, i ministri dell'istruzione hanno adottato, nel 2001 una "relazione sugli obiettivi futuri dei sistemi d'istruzione e di formazione", concordando per la prima volta obiettivi comuni da raggiungere nel 2010. Un anno dopo il Consiglio "Istruzione" e la Commissione hanno approvato un programma di lavoro decennale (noto come programma "Istruzione e formazione 2010") da attuare con il metodo aperto di coordinamento. Il Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 ha ratificato il programma di lavoro, che comprende un elenco indicativo di indicatori da utilizzare per misurare i progressi realizzati nell'attuazione dei tredici obiettivi concreti tramite il metodo aperto di coordinamento, con l’obiettivo di fare dei sistemi d'istruzione e di formazione europei "un riferimento mondiale di qualità entro il 2010". Questi accordi costituiscono il nuovo e coerente quadro strategico comunitario di cooperazione nei settori dell'istruzione e della formazione. Gli indicatori e i livelli di riferimento delle prestazioni europee medie (“benchmarks”) sono tra gli strumenti del metodo aperto di coordinamento. Nel maggio 2003 i ministri dell'istruzione hanno compiuto un passo decisivo con l'adozione di cinque criteri di riferimento europei da raggiungere entro il 2010, sottolineando che questi criteri non definiscono obiettivi nazionali, né impongono decisioni che spettano ai soli governi nazionali[1]. La Commissione ed il Consiglio hanno adottato nel febbraio 2004 una relazione intermedia comune che sottolinea la necessità di migliorare la qualità e la comparabilità degli indicatori esistenti, in particolare nel settore dell’apprendimento permanente. Un documento di lavoro dei servizi della Commissione adottato nel novembre 2004 definisce le strategie da seguire per l'elaborazione di nuovi indicatori in materia d'istruzione e di formazione per soddisfare le necessità espresse dal Consiglio. |

Disposizioni in vigore nel settore della proposta Risoluzione del Consiglio del 5 dicembre 1994 sulla promozione delle statistiche in materia di istruzione e formazione nell'Unione europea (94/C 374/02) Regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese. Si tratta di un regolamento relativo ad un'indagine specifica che copre soltanto una determinata parte della formazione nelle imprese. Poiché il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo, tale regolamento dovrebbe essere pubblicato tra breve. |

Coerenza con altre politiche e altri obiettivi dell'Unione Senza oggetto. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E ANALISI DELL'IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

Non pertinente. |

Ricorso ad esperti |

Settori scientifici/di competenza interessati Gli esperti consultati provenivano dai sistemi statistici nazionali, in rappresentanza degli istituti nazionali di statistica, dei ministeri dell'istruzione e di altri organismi partecipanti alla produzione di statistiche sull'istruzione, la formazione e l'apprendimento permanente. |

Metodologia utilizzata Consultazione scritta e discussioni nel corso di riunioni di gruppi di lavoro. |

Principali organizzazioni/esperti consultati Una prima bozza del testo proposto è stato inviata nel novembre 2004 con richiesta di commenti scrtti ai membri del gruppo di lavoro "Statistiche dell'istruzione e della formazione" - SIF (composto dai coordinatori nazionali per le statistiche dell'istruzione e della formazione), alla task force "Indagine sull’educazione degli adulti" (composta da rappresentanti degli Stati membri partecipanti allla realizzazione di tale indagine) e al sottogruppo UOE (composto da rappresentanti degli Stati membri partecipanti alla raccolta di dati amministrativi sui sistemi d'istruzione). Una seconda versione è stata inviata nel dicembre 2004. Nel gennaio 2005 il progetto di proposta è stato discusso nella riunione annuale del gruppo di lavoro SIF, che ha approvato in linea di massima il progetto di testo ma ha formulato proposte supplementari di miglioramento. Una nuova versione è stata inviata il 2 marzo 2005 ai coordinatori nazionali SIF per raccogliere i loro commenti finali. Una proposta riveduta è stata presentata per parere al comitato del programma statistico nella riunione svoltasi a Copenaghen dal 25 al 27 maggio 2005; i direttori generali degli istituti nazionali di statistica hanno espresso un parere favorevole. |

Sommario dei pareri ricevuti e utilizzati L'esistenza di rischi potenzialmente gravi con conseguenze irreversibili non è stata menzionata. |

La maggior parte dei commenti ricevuti è stata presa in considerazione e ha contribuito a chiarire, precisare e semplificare il testo proposto. |

Mezzi utilizzati per mettere a disposizione del pubblico i pareri degli esperti Una risposta punto per punto alle osservazioni formulate è stata presentata ai gruppi consultati e riportata, ove opportuno, nei verbali delle riunioni corrispondenti. |

Valutazione dell'impatto La principale soluzione alternativa sarebbe di continuare a lavorare in base ad accordi informali per la produzione di statistiche dell'istruzione e dell'apprendimento prermanente. Tuttavia, questa soluzione non permetterebbe di disporre di un sistema stabile di produzione di statistiche e non garantirebbe la disponibilità delle statistiche e degli indicatori necessari per definire una politica a livello di UE e per condurre discussioni efficaci, basate su dati concreti, nel quadro del metodo aperto di coordinamento. La seconda alternativa esaminata era quella di predisporre atti giuridici specifici per ogni attività statistica esistente o in progetto (indagine o raccolta di dati). Si è però ritenuto che per far questo si debba prima trovare un accordo sul modo di delimitare l’ambito d’attività e gli obiettivi delle statistiche comunitarie dell'istruzione e dell'apprendimento permanente. In questo modo, ogni azione specifica sarebbe sviluppata e attuata assicurandosi che la relazione tra ogni singolo obiettivo e l'obiettivo generale sia chiaramente definita nella proposta di regolamento. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

Sommario dell’azione proposta Questo atto giuridico si propone di stabilire il quadro di tutte le attività esistenti e possibili nel campo delle statistiche dell'apprendimento permanente, esclusa la formazione professionale nelle imprese (oggetto dell’indagine specifica), per la quale sta per essere adottato un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio. Le azioni comprendono in particolare lavori metodologici, tenendo presente l'importanza della definizione di un quadro di concetti coerenti e di misure comparabili, la raccolta di dati specifici, in particolare sui sistemi d'istruzione e sull'educazione degli adulti, nonché gli obiettivi generali di miglioramento della qualità e della diffusione dei dati sull'istruzione. L’intento è di creare la base giuridica di un sistema stabile di produzione di dati sull'istruzione a sostegno delle discussioni politiche in vari settori a livello dell’UE. |

Base giuridica L'articolo 285 costituisce la base giuridica delle statistiche comunitarie. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di codecisione, adotta misure per l’elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività della Comunità. Questo articolo precisa che le statistiche della Comunità devono essere elaborate secondo i principi dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica. |

Principio di sussidiarietà Il principio di sussidiarietà si applica in quanto la proposta non riguarda un campo di competenza esclusiva della Comunità. |

Gli obiettivi della proposta non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri per le ragioni seguenti. |

Secondo il principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi dell’azione proposta, ossia la produzione sistematica di statistiche comunitarie comparabili sull'istruzione e l'apprendimento permanente, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono quindi essere realizzati meglio a livello comunitario. Mentre la Commissione è meglio in grado di organizzare la raccolta di statistiche comunitarie, gli Stati membri sono competenti per l’organizzazione e il funzionamento dei sistemi statistici nazionali. La proposta riguarda soltanto le statistiche dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente da fornire alla Commissione ai fine della produzione di statistiche comunitarie. Non ha alcuna conseguenza diretta sulla produzione di statistiche a fini nazionali. Le norme appropriate sono fissate dal regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie. |

L'azione comunitaria permetterà di realizzare meglio gli obiettivi della proposta per le ragioni seguenti. |

Lo sviluppo di statistiche comunitarie armonizzate sull'istruzione, la formazione e l'apprendimento permanente deve permettere di rispondere alle necessità delle politiche comunitarie e deve tenere conto delle pratiche, attività e classificazioni internazionali e dei problemi pratici posti dall'applicazione delle definizioni nel contesto proprio di ogni Stato membro. La Commissione è meglio in grado di intraprendere le consultazioni e garantire il coordinamento e la pianificazione richiesti a livello europeo. Le statistiche interessate sono in gran parte basate sulla rilevazione annuale di dati sull'istruzione condotta da Eurostat e su una nuova rilevazione di dati individuali sulla partecipazione degli adulti ad attività di apprendimento. È tuttavia prevista la possibilità di utilizzare altre fonti e di sviluppare, se necessario, strumenti statistici supplementari per rispondere a nuovi bisogni d'informazione chiaramente individuati. |

È essenziale disporre di informazioni al livello dell'UE per seguire i progressi nel raggiungimento degli obiettivi di Lisbona e sostenere il metodo aperto di coordinamento nel quadro del programma di lavoro "Istruzione e formazione 2010". |

Questo regolamento è essenziale per migliorare la disponibilità di statistiche comunitarie comparabili su un tema considerato altamente prioritario sia a livello europeo che a quello degli Stati membri. Non adottare questo regolamento e le successive misure d'attuazione potrebbe avere un impatto negativo serio sull'evoluzione e il monitoraggio della politica in questo settore. |

La proposta è quindi conforme al principio di sussidiarietà. |

Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni seguenti. |

Conformemente al principio di proporzionalità, il regolamento si limita al minimo necessario per raggiungere il suo obiettivo e non va oltre quanto è necessario a tale scopo. Identifica i settori d’attività e le azioni necessarie fornendo informazioni utili per delimitare il suo campo d'applicazione; i dati necessari saranno precisati negli atti d'attuazione che dopo la sua adozione saranno predisposti per ciascuna delle operazioni di raccolta per le quali sono necessari. L'obiettivo è di aiutare la Comunità e le amministrazioni nazionali a orientare le loro risorse in base a un quadro stabile, all’interno del quale le diverse attività necessarie potranno essere definite in modo più preciso. A livello nazionale, l'elaborazione delle statistiche dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente è di competenza di vari organismi. È prevedibile che, per alcuni Stati membri, il regolamento comporterà alcuni cambiamenti nelle loro attività esistenti, ad esempio la raccolta di variabili supplementari o la riduzione dei tempi di trasmissione dei dati. Eurostat continuerà a cooperare strettamente con le autorità nazionali e cercherà di ridurre al minimo le possibili difficoltà causate dal regolamento quadro e dalle successive misure d'attuazione che la Commissione adotterà. |

Il regolamento creerà un quadro ben definito per la produzione di statistiche comunitarie dell'istruzione e dell'apprendimento permanente e in tal modo faciliterà la disponibilità, la programmazione l’uso più efficiente delle risorse a livello della Comunità e agli altri livelli interessati (nazionale, regionale, locale). |

Scelta degli strumenti |

Lo strumento proposto è un regolamento. |

Altri mezzi non sarebbero adeguati per le ragioni seguenti. La scelta del tipo appropriato di atto del PE/Consiglio dipende dall'obiettivo legislativo. Data la necessità di informazioni a livello europeo, per le statistiche comunitarie si è fatto abitualmente ricorso a regolamenti piuttosto che a direttive per gli atti di base. Il regolamento è preferibile perché stabilisce la stessa norma in tutta la Comunità, senza lasciare agli Stati membri la facoltà di applicarla in modo incompleto o selettivo; è direttamente applicabile, il che significa che non ha bisogno di essere recepito nella legislazione nazionale. Le direttive, il cui scopo è l'armonizzazione delle legislazioni nazionali, sono invece vincolanti per gli Stati membri quanto ai loro obiettivi ma lasciano alle autorità nazionali la scelta della forma e dei modi per raggiungere gli obiettivi fissati a livello comunitario e devono essere recepite nella legislazione nazionale. |

INCIDENZA DI BILANCIO |

Per il periodo 2007-2012 l'incidenza di bilancio è stimata in 5,4 milioni di euro, destinati principalmente a coprire il cofinanziamento dell'organizzazione della prima indagine sull'educazione degli adulti prevista per il 2011. Sempre per questo periodo, i costi di personale resi necessari dall'applicazione del regolamento sono stimati in 6,8 milioni di euro. Tuttavia, gli stanziamenti necessari saranno coperti dagli importi previsti nella decisione n. 2367/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa al programma statistico comunitario 2003-2007[2] e dal futuro programma statistico comunitario quinquennale. |

ALTRE INFORMAZIONI |

Spazio economico europeo L’atto proposto riguarda una materia d'interesse per lo Spazio economico europeo e dovrà quindi essere esteso ad esso. |

1. 2005/0248 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull'istruzione e sull’apprendimento permanente (Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione[3],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[4],

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

2. La risoluzione del Consiglio del 5 dicembre 1994 sulla promozione delle statistiche in materia di istruzione e formazione nell'Unione europea[5] invitava la Commissione e gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per sviluppare le statistiche in questo settore.

3. Il Consiglio europeo della primavera 2005 ha deciso di rilanciare la strategia di Lisbona ed è giunto alla conclusione che l’Europa deve rinnovare le basi della sua competitività, aumentare il suo potenziale di crescita e la sua produttività e rafforzare la coesione sociale, ponendo in primo piano la conoscenza, l’innovazione e l’ottimizzazione del capitale umano. A questo riguardo, l’occupabilità, l’adattabilità e la mobilità dei cittadini sono vitali per l'Europa.

4. L’apprendimento permanente è un fattore essenziale perché si possa disporre di una manodopera competente, qualificata e adattabile. Come ha sottolineato il Consiglio europeo della primavera 2005, il "capitale umano è l'attivo più importante per l'Europa"[6]. Gli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione, che includono gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione, adottati dal Consiglio il 12 luglio 2005[7], intendono contribuire all'attuazione della strategia di Lisbona e definire strategie globali per l’apprendimento permanente.

5. L'adozione nel febbraio 2001 della relazione del Consiglio "Obiettivi dei sistemi d'istruzione e di formazione" e nel febbraio 2002 del programma di lavoro decennale che fa seguito a questa relazione costituiscono una tappa importante nella realizzazione dell’impegno assunto dagli Stati membri di modernizzare e migliorare la qualità dei loro sistemi d'istruzione e di formazione. Gli indicatori e i livelli di riferimento delle prestazioni medie europee ("criteri di riferimento") sono tra gli strumenti del metodo aperto di coordinamento che hanno un particolare rilievo nel programma di lavoro "Istruzione e formazione 2010"[8]. Nel maggio 2003 i ministri dell'istruzione hanno compiuto un passo decisivo definendo cinque criteri di riferimento europei a cui conformarsi entro il 2010 e hanno sottolineato che questi criteri non definiscono obiettivi nazionali né impongono ai governi nazionali di prendere decisioni[9].

6. Nel giugno 2005 il Consiglio ha adottato le sue conclusioni sui "nuovi indicatori dell'istruzione e della formazione"[10], nelle quali invita la Commissione ha presentargli strategie e proposte per lo sviluppo di nuovi indicatori in nove settori specifici dell'istruzione e della formazione.

7. Il Consiglio ha anche adottato nel novembre 2004 conclusioni sulla cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale e ha convenuto che a livello europeo debba essere considerato prioritario “il miglioramento della portata, precisione e affidabilità delle statistiche in materia di istruzione e formazione professionale onde consentire una valutazione dei progressi compiuti”[11].

8. L'esistenza di informazioni statistiche comparabili a livello comunitario è essenziale per l'elaborazione di strategie in materia d'istruzione e di apprendimento permanente e per il monitoraggio dei progressi realizzati nella loro attuazione. La produzione di statistiche deve basarsi su un quadro di concetti coerenti e di dati comparabili in vista della creazione di un sistema europeo integrato d'informazione statistica in materia di istruzione e di apprendimento permanente.

9. La Commissione (Eurostat) raccoglie dati sulla formazione professionale nelle imprese conformemente al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese"[12]. Tuttavia, un quadro giuridico più ampio è necessario per garantire la produzione e lo sviluppo sostenibili di statistiche sull'istruzione e l’apprendimento permanente che coprano almeno tutte le attività esistenti e in programma in questo settore. La Commissione (Eurostat) raccoglie dati annuali sull'istruzione presso gli Stati membri che cooperano volontariamente nel quadro di un'azione comune con l'OCSE e l'Istituto di statistica dell'UNESCO, nota come "raccolta di dati UOE". La Commissione (Eurostat) raccoglie anche dati sull'istruzione, la formazione e l’apprendimento permanente tramite altre fonti interne, come l'indagine europea sulle forze di lavoro[13] e le statistiche dell'Unione europea sul reddito e le condizioni di vita[14], nonché per mezzo dei loro moduli ad hoc.

10. Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia la definizione di norme statistiche comuni che permettano la produzione di dati armonizzati, possono essere meglio realizzati a livello comunitario che a livello degli Stati membri, la Comunità può adottare misure, in base al principio di sussidiarietà definito all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto è necessario per raggiungere questi obiettivi.

11. La produzione di statistiche comunitarie specifiche è disciplinata dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie[15].

12. La trasmissione di dati coperti dal segreto statistico è disciplinata dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio e dal regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici coperti dal segreto[16].

13. Il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante applicazione del regolamento (CE) n. 322/97 relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati per fini scientifici[17] stabilisce le condizioni nelle quali può essere concesso l'accesso a dati riservati trasmessi all'autorità comunitaria.

14. Il comitato del programma statistico è stato consultato ai sensi dell'articolo 3 della decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, del 19 giugno 1989, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie nel campo dell'istruzione e dell’apprendimento permanente.

Artic olo 2

Defini zioni

Ai fini del presente regolamento, s’intende per:

a) ‘ statistiche comunitarie’, le statistiche comunitarie come definite all'articolo 2, primo trattino del regolamento (CE) n. 322/97;

b) ‘produzione di statistiche’, la produzione di statistiche come definita all'articolo 2, secondo trattino del regolamento (CE) n. 322/97;

c) ‘autorità nazionali’ , le autorità nazionali come definite all'articolo 2, terzo trattino del regolamento (CE) n. 322/97;

d) ‘ istruzione’, la comunicazione organizzata e duratura destinata a suscitare un apprendimento[18];

e) ‘apprendimento permanente’, qualsiasi attività di apprendimento intrapresa nelle varie fasi della vita al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale[19].

Articolo 3

Settori

Il presente regolamento si applica alla produzione di statistiche in tre settori:

15. il settore 1 comprende le statistiche relative ai sistemi d'istruzione e di formazione;

16. il settore 2 comprende le statistiche relative alla partecipazione degli adulti all’apprendimento permanente;

17. il settore 3 comprende altre statistiche sull'istruzione e sull’apprendimento permanente, ad esempio le statistiche sul capitale umano o sui benefici sociali ed economici dell'istruzione, non comprese nei settori 1 e 2.

Le statistiche relative a questi settori sono prodotte secondo le modalità specificate nell'allegato.

Artic olo 4

Azioni statistiche

1. Le statistiche comunitarie nel campo dell'istruzione e dell’apprendimento permanente sono prodotte per mezzo delle seguenti azioni statistiche:

- la trasmissione periodica da parte degli Stati membri di statistiche sull'istruzione e l’apprendimento permanente, entro i termini fissati per i settori 1 e 2;

- l’uso di altri sistemi d'informazione statistica e altre indagini per ottenere variabili ed indicatori statistici supplementari sull'istruzione e sull’apprendimento permanente, corrispondenti al settore 3;

- l'elaborazione, il miglioramento e l'attualizzazione di norme e di manuali riguardanti i quadri di riferimento, i concetti e i metodi statistici;

- il miglioramento della qualità dei dati e in particolare della loro comparabilità, precisione e attualità;

- il miglioramento della diffusione, dell'accessibilità e della documentazione delle informazioni statistiche.

La Commissione tiene conto delle capacità di cui gli Stati membri dispongono per la raccolta e l'elaborazione dei dati e per lo sviluppo di concetti e di metodi.

Ove opportuno, particolare considerazione è data alla dimensione regionale e alla ripartizione per sesso dei dati raccolti.

2. Per quanto possibile, la Commissione (Eurostat) coopera con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), l'Istituto di statistica dell'UNESCO (UIS) e altre organizzazioni internazionali per garantire la comparabilità dei dati sul piano internazionale ed evitare duplicazioni, in particolare per quanto riguarda l'elaborazione e il miglioramento dei concetti e dei metodi statistici e la trasmissione delle statistiche da parte degli Stati membri.

3. Qualora emergano nuove rilevanti necessità di dati o sia constatata l’insufficienza della qualità di questi ultimi, la Commissione (Eurostat) organizza, prima di qualsiasi raccolta di dati, studi pilota che gli Stati membri realizzano su base volontaria, destinati a valutare la fattibilità della raccolta dei dati in questione, tenendo conto dei vantaggi offerti dalla disponibilità dei dati in rapporto ai costi della raccolta e all’onere per i rispondenti.

Artic olo 5

Trasmissione di microdati relativi ad individui

Quando è necessario per la produzione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) microdati relativi ad individui conformemente alle disposizioni sulla trasmissione di dati riservati del regolamento (CE) n. 322/97 e del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90. Gli Stati membri assicurano che i dati trasmessi non permettano di identificare direttamente le unità statistiche (persone).

Artic olo 6

Disposizioni di attuazione

18. Le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente regolamento, in particolare per tenere conto dell'evoluzione economica e tecnica per quanto riguarda la raccolta, la trasmissione e l'elaborazione dei dati, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

19. Le disposizioni di attuazione relative alle azioni statistiche di cui all'articolo 4, paragrafo 1, riguardano:

a) la selezione e la definizione, l'adattamento e la modifica dei temi compresi nei settori e delle loro caratteristiche;

b) la ripartizione delle caratteristiche;

c) la frequenza e i termini di trasmissione dei risultati.

20. Nell’adottare tali disposizioni, è tenuto conto in particolare:

a) per il settore 1, degli ultimi accordi conclusi tra UIS, OCSE ed Eurostat sui concetti, le definizioni, il formato di raccolta dei dati e l’elaborazione dei dati;

b) per il settore 2, dei risultati della prima indagine sull'educazione degli adulti svolta nel periodo 2005-2007 e degli sviluppi successivi;

c) per il settore 3, del contesto specifico del ricorso alle fonti utilizzate, dopo avere debitamente esaminato la necessità e la non disponibilità nelle fonti esistenti delle statistiche richieste.

Artic olo 7

Comitato

21. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico.

2. Qualora sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 della medesima.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO

Settori

SETTORE 1: SISTEMI DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

1. Scopo

La raccolta di dati per questo settore ha lo scopo di ottenere dati comparabili su aspetti essenziali dei sistemi di istruzione e di formazione, in particolare sulla partecipazione ai programmi d'istruzione e sul loro completamento nonché sul costo e il tipo di risorse destinate all'istruzione e alla formazione.

2. Campo d'applicazione

La raccolta di dati copre tutte le attività interne d'istruzione, indipendentemente dalla forma di proprietà o di patrocinio da parte degli istituti interessati (pubblici o privati, nazionali o stranieri) e dai meccanismi di trasmissione dell’istruzione. Di conseguenza, i dati raccolti riguardano tutti i tipi di studenti e tutte le classi d'età.

3. Temi

Sono raccolti dati sugli studenti, il personale e le spese che permettano il calcolo di indicatori riguardanti le risorse impiegate, il processo e i risultati dei sistemi di istruzione e di formazione.

Gli Stati membri comunicano informazioni appropriate (metadati) che descrivono le particolarità dei sistemi nazionali di istruzione e di formazione, la loro corrispondenza con le classificazioni internazionali nonché qualsiasi difformità rispetto alle specificazioni dei dati richiesti e ogni altra informazione indispensabile per l'interpretazione dei dati e la compilazione di indicatori comparabili.

4. Periodicità

Salvo indicazione contraria, i dati e i metadati sono trasmessi ogni anno entro i termini fissati di comune accordo dalla Commissione (Eurostat) e dalle autorità nazionali.

SETTORE 2: PARTECIPAZIONE DEGLI ADULTI ALL'APPRENDIMENTO PERMANENTE

1. Scopo

La raccolta di dati per questo settore ha lo scopo di ottenere dati comparabili sulla partecipazione e la non partecipazione degli adulti all'apprendimento permanente.

2. Campo d'applicazione

L'unità statistica è la persona e i dati si riferiscono almeno alla popolazione di età compresa tra 25 e 64 anni. Quando le informazioni sono raccolte mediante indagine, sono per quanto possibile da evitare le risposte indirette.

3. Temi

Sono comunicati alla Commissione (Eurostat) microdati riguardanti la partecipazione alle attività di apprendimento e le caratteristiche di tali attività. Sono raccolti anche dati sociodemografici, sulle competenze dichiarate e sulla partecipazione ad attività sociali e culturali, principalmente sotto forma di variabili esplicative utili ad un'analisi ulteriore dei profili dei partecipanti e dei non partecipanti.

4. Periodicità

I dati sono trasmessi ogni cinque anni.

SETTORE 3: ALTRE STATISTICHE SULL'ISTRUZIONE E SULL’APPRENDIMENTO PERMANENTE

1. Scopo

La raccolta di dati per questo settore ha lo scopo di ottenere altri dati comparabili sull'istruzione e sull’apprendimento permanente che non rientrano nei settori 1 e 2, a sostegno delle politiche specifiche a livello comunitario.

2. Campo d'applicazione

Le altre statistiche sull'istruzione e sull’apprendimento permanente possono riguardare in particolare gli aspetti seguenti:

a) statistiche sull'istruzione e l'economia, necessarie a livello comunitario per monitorare le politiche relative a istruzione, ricerca, competitività e crescita;

b) statistiche sull'istruzione e il mercato del lavoro, necessarie a livello comunitario per monitorare le politiche dell'occupazione;

c) statistiche sull'istruzione e l'inclusione sociale, necessarie a livello comunitario per monitorare le politiche in materia di povertà e di inclusione sociale.

Per i settori elencati nella presente sezione, i dati necessari saranno principalmente tratti da fonti esistenti di dati statistici o di altri dati (ad esempio, nel settore delle statistiche sociali o economiche).

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull'istruzione e sull’apprendimento permanente.

2. QUADRO ABM / ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)

Politica dell’UE e relative attività oggetto dell’iniziativa:

Istruzione e cultura Istruzione

Occupazione ed affari sociali Occupazione e Fondo sociale europeo

Statistiche Produzione di informazioni statistiche

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa (ex linee B e A) e loro denominazione:

29 02 01 – Politica dell’informazione statistica

3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

La proposta non prevede un termine dell'azione. Riguarda la produzione annuale di statistiche sui sistemi d'istruzione e di formazione e la produzione con periodicità quinquennale, a partire dal 2011, di statistiche sulla partecipazione degli adulti all’apprendimento permanente. Le sovvenzioni agli Stati membri sono limitate alla prima indagine sulla partecipazione degli adulti all’apprendimento permanente.

3.3. Caratteristiche di bilancio:

Linea di bilancio | Natura della spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie |

29.0201 | SNO | SD | NO | SÌ | NON | N. 3 – politiche interne |

29.0101 | SNO | SND | NO | NO | NO | N. 3 – politiche interne |

29.0102 | SNO | SND | NO | NO | NO | N. 3 – politiche interne |

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

Scheda finanziaria indicativa. L'entità delle risorse necessarie è inclusa nel programma statistico quinquennale della Commissione (decisione 2367/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa al programma statistico comunitario 2003-2007, GU L358, pag. 1).

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

in milioni di EUR (al terzo decimale)

Tipo di spesa | Sezione n. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Totale |

Spese operative[20] |

Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1 | a | 0,200 | 0,300 | 0,300 | 0,200 | 4,200 | 0,200 | 5,400 |

Stanziamenti di pagamento (SP) | b | 0,100 | 0,250 | 0,300 | 0,250 | 2,125 | 2,375 | 5,400 |

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento[21] |

Assistenza tecnica e amministrativa (SND) | 8.2.4 | c | 0 |

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO |

Stanziamenti di impegno | a+c | 0,200 | 0,300 | 0,300 | 0,200 | 4,200 | 0,200 | 5,400 |

Stanziamenti di pagamento | b+c | 0,100 | 0,250 | 0,300 | 0,250 | 2,125 | 2,375 | 5,400 |

Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento[22] |

Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5 | d | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 6,804 |

Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell’importo di riferimento (SND) | 8.2.6 | e | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,510 |

Totale del costo indicativo dell’intervento

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | a+c+d+e | 1,419 | 1,519 | 1,519 | 1,419 | 5,419 | 1,419 | 12,714 |

TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | b+c+d+e | 1,319 | 1,469 | 1,519 | 1,469 | 3,344 | 3,594 | 12,714 |

Cofinanziamento

Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (precisare quali), indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (aggiungere altre righe se è prevista la partecipazione di diversi organismi):

in milioni di EUR (al terzo decimale)

Organismo di cofinanziamento | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Totale |

Stati membri | F | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 |

Organismo di cofinanziamento | a+c+d+e+f | 1,419 | 1,519 | 1,519 | 1,419 | 9,419 | 1,419 | 16,714 |

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

( La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore e con la prossima programmazione finanziaria (comunicazione della Commissione del febbraio 2004 sulle prospettive finanziarie 2007-2013, doc. COM (2004) 101).

( La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie.

( La proposta può comportare l’applicazione delle disposizioni dell'accordo interistituzionale[23] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie).

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

( Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

( La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

NB: tutte le precisazioni ed osservazioni relative al metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate devono figurare in un allegato alla presente scheda finanziaria .

in milioni di EUR (al primo decimale)

Prima dell'azione (Anno n-1) | Situazione a seguito dell'azione |

Totale risorse umane | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

Il contesto circostanziato della proposta deve essere illustrato nella relazione. Nella presente sezione della scheda finanziaria devono essere fornite le informazioni complementari seguenti:

5.1. Necessità dell’azione a breve e lungo termine

Rispondere alle necessità della Commissione per quanto riguarda la definizione e il monitoraggio della sua azione politica con la produzione di statistiche sull'istruzione e l’apprendimento permanente

5.2. Valore aggiunto dell’intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

Senza l'intervento della Comunità, queste statistiche non sarebbero prodotte

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

1- Produzione annuale di statistiche sui sistemi d'istruzione

2- Produzione con periodicità quinquennale di statistiche sulla formazione degli adulti

3- Produzione di altre statistiche sull'istruzione e l’apprendimento permanente di interesse per le politiche dell'UE

5.4. Modalità di attuazione (indicativa)

Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

L'attuazione del regolamento avverrà secondo la procedura di comitato di cui all'articolo 6.

Per garantire un sistema di controllo efficace, i dati prodotti saranno oggetto periodicamente di relazioni di qualità standardizzate che analizzeranno i dati in relazione ai principali aspetti della qualità: pertinenza, esattezza, attualità e puntualità, accessibilità, chiarezza, comparabilità, coerenza, nonché costi e oneri, un aspetto complementare e indissociabile della qualità.

6.2. Valutazione

6.2.1. Valutazione ex ante

L'obiettivo 2 (produzione di statistiche sull'educazione degli adulti) è stato sottoposto da Eurostat a una valutazione ex ante interna nel 2004. Le principali conclusioni sono che una raccolta di dati sull'educazione degli adulti è auspicabile e attuabile, che un'operazione pilota dovrebbe avere inizio nel 2005-2007 e che una valutazione dovrebbe essere effettuata nel 2008 per preparare la raccolta 2011. Inoltre, la valutazione ex ante ha concluso che a medio termine la raccolta di dati dovrebbe essere oggetto di un regolamento.

Gli altri due obiettivi sono la continuazione di azioni esistenti, condotte attualmente su base volontaria dagli Stati membri al fine di raccogliere dati sui sistemi d'istruzione (obiettivo 1) e realizzate nel quadro di altri regolamenti esistenti (obiettivo 3).

6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell’esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

Senza oggetto

6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

L'operazione pilota decisa per preparare l'obiettivo 2 (produzione di statistiche sull'educazione degli adulti) sarà valutata nel 2008 per preparare la successiva raccolta di dati e analizzerà i dati in relazione ai principali aspetti della qualità: pertinenza, esattezza, attualità e puntualità, accessibilità, chiarezza, comparabilità, coerenza, nonché costi e oneri, un aspetto complementare e indissociabile della qualità.

Come indicato al punto 6.1, i dati prodotti saranno oggetto periodicamente (ogni 4-5 cinque anni), che analizzeranno i dati in relazione ai principali aspetti della qualità: pertinenza, esattezza, attualità e puntualità, accessibilità, chiarezza, comparabilità, coerenza, nonché costi e oneri, un aspetto complementare e indissociabile della qualità.

7. MISURE ANTIFRODE

Un sistema riveduto di gestione e di controllo interno è stato realizzato dopo la riforma della gestione finanziaria della Commissione. Questo sistema prevede una capacità di controllo interno rafforzata.

Il monitoraggio annuale dei progressi realizzati nell'attuazione delle norme di controllo interno della Commissione è destinato a garantire l'esistenza e il funzionamento di procedure di prevenzione e individuazione della frode e delle irregolarità.

Nuove norme e procedure sono state adottate per il principale processo di bilancio: gare d'appalto, sovvenzioni, impegni, contratti e pagamenti. Il manuale delle procedure è messo a disposizione di quanti intervengono negli atti finanziari per chiarire le responsabilità, semplificare le sequenze di operazioni e indicare i punti di controllo chiave. È fornita una formazione in materia. I manuali sono oggetto di revisioni e di aggiornamenti regolari.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in milioni di EUR (al terzo decimale)

I posti inclusi in questa tabella esistono e sono attualmente destinati a compiti coperti dal regolamento proposto.

8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

Le mansioni sono quelle tipiche della produzione di statistiche, cioè:

- lavori metodologici destinati a garantire la comparabilità dei concetti;

- studi pilota e di fattibilità;

- elaborazione di questionari e linee guida;

- raccolta di dati presso gli Stati membri;

- verifica e convalida dei dati;

- diffusione e pubblicazione dei dati;

- analisi della qualità

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

(Se sono indicate più origini, specificare il numero di posti per origine)

( Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare

( Posti pre-assegnati nell’ambito dell’esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l’anno n

( Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB

( Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

( Posti necessari per l’anno n ma non previsti nell’esercizio SPA/PPB dell’anno considerato

8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell’importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

milioni di EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione) | Anno n | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5 e segg. | TOTALE |

Altra assistenza tecnica e amministrativa |

- intra muros |

- extra muros |

Totale assistenza tecnica e amministrativa |

8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell’importo di riferimento

milioni di EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |

Funzionari e agenti temporanei (29 01 01) | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 |

Personale finanziato con l’art. 29 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 |

Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell’importo di riferimento) | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 | 1,134 |

Calcolo – Funzionari e agenti temporanei

Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1

Una media di 0,108 milioni di EUR per persona e all'anno

Calcolo - Personale finanziato con l’art. XX 01 02

Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1

Una media di 0,108 milioni di EUR per persona e all'anno

8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento milioni di EUR (al terzo decimale) |

29 01 02 11 02 Riunioni e conferenze | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,360 |

29 01 02 11 03 Comitati[28] |

29 01 02 11 04 Studi e consulenze |

29 01 02 11 05 Sistemi di informazione |

2. Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) |

3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) |

Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell’importo di riferimento) | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,510 |

Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento

[1] Conclusioni del Consiglio del 5 maggio 2003 sui livelli di riferimento delle prestazioni medie europee in materia d'insegnamento e di formazione (criteri di riferimento), GU C 134 del 7.6.1993.

[2] GU L 358 del 31.12.2002.

[3] GU C […] del […], pag. […].

[4] GU C […] del […], pag. […].

[5] GU C 374 del 30.12.1994, pag. 6.

[6] Doc. 7619/05, paragrafo 34.

[7] GU L 205 del 6.8.2005, pag. 21 –27.

[8] Il Consiglio europeo di Bruxelles del marzo 2003 ha sottolineato l'importanza di “una valutazione comparativa per individuare le migliori prassi e assicurare investimenti effettivi ed efficaci in risorse umane".

[9] Conclusioni del Consiglio del 5 maggio 2003 sui livelli di riferimento delle prestazioni medie europee in materia d'insegnamento e di formazione (criteri di riferimento), GU C 134 del 7.6.1993.

[10] GU 141 del 10.06.2005, pag. 7-8.

[11] 13832/04/EDUC 204 SOC 499,p.6

[12] GU L 255, 30.9.2005, p. 1.

[13] Regolamento (CE) n. 2104/2002 della Commissione, GU L 324 del 29.11.2002, pag. 14.

[14] Regolamento (CE) n. 1983/2003 della Commissione, GU L 298 del 17.11.2003, pag. 34.

[15] GU L 52 del 22.2.1997, pag. 61.

[16] GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1; regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 322/97.

[17] GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7.

[18] Secondo la classificazione internazionale tipo dell'istruzione, versione 1997 (CITE 97).

[19] Risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2002 sull'istruzione e l’apprendimento permanente(2002/C 163/01), pag. 1.

[20] Spesa che non rientra nel capitolo xx 01 del titolo xx interessato.

[21] Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04 del titolo xx.

[22] Spesa che rientra nel capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

[23] Punti 19 e 24 dell'accordo interistituzionale.

[24] Il cui costo non è incluso nell'importo di riferimento.

[25] Il cui costo non è incluso nell'importo di riferimento.

[26] Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

[27] Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate.

[28] Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.

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