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Document 52005PC0536

    Proposta modificata di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario per l’occupazione e la solidarietà sociale - PROGRESS (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

    /* COM/2005/0536 def. - COD 2004/0158 */

    52005PC0536

    Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario per l’occupazione e la solidarietà sociale - PROGRESS (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2005/0536 def. - COD 2004/0158 */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 21.10.2005

    COM(2005) 536 definitivo

    2004/0158 (COD)

    Proposta modificata di

    DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che istituisce un programma comunitario per l’occupazione e la solidarietà sociale - PROGRESS

    (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

    RELAZIONE

    ANTEFATTI

    1. Il 14 luglio 2004 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Parlamento e del Consiglio che istituisce un programma comunitario per l’occupazione e la solidarietà sociale (PROGRESS)[1]. La proposta è stata inviata al Parlamento europeo e al Consiglio il 15 luglio 2004.

    2. Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il proprio parere il 15 marzo 2005[2].

    3. Il Comitato delle regioni ha espresso il proprio parere il 23 febbraio 2005[3].

    4. Il Parlamento europeo ha formulato il proprio parere in prima lettura il 6 settembre 2005[4].

    OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

    L’obiettivo generale del programma comunitario per l’occupazione e la solidarietà sociale è quello di sostenere finanziariamente l’attuazione degli obiettivi dell’Unione europea in questo settore e, nel contesto della strategia di Lisbona, favorire il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda sociale.

    A questo scopo il programma fornisce un sostegno finanziario al ruolo di iniziativa della Commissione che propone strategie a livello di UE, realizza e segue gli obiettivi dell’Unione e la loro traduzione in politiche nazionali, sostiene e controlla l’attuazione della legislazione UE, promuove meccanismi di cooperazione e coordinamento fra Stati membri e collabora con le organizzazioni che rappresentano la società civile.

    PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI ADOTTATI DAL PARLAMENTO EUROPEO

    Il 6 settembre 2005 il Parlamento europeo ha adottato 72 emendamenti. La Commissione ritiene che gran parte degli emendamenti del Parlamento europeo possa essere accettata integralmente, in linea di principio o parzialmente, in quanto si tratta di modifiche che migliorano la sua proposta mantenendo al tempo stesso gli obiettivi e l’efficienza politica. La Commissione può accettare, integralmente o parzialmente, i seguenti emendamenti:

    - Emendamento n. 1 (Adozione di un programma d’azione comunitaria per la protezione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra uomo e donna): vedasi considerando 2

    - Emendamento n. 2 (Ruolo di primo piano della strategia di Lisbona sull’occupazione): vedasi considerando 3

    - Emendamento n. 3 (Sottolinea il fatto che il Consiglio ha deciso che la cooperazione nel settore della protezione sociale debba fondarsi sul metodo di coordinamento aperto): vedasi considerando 5

    - Emendamento n. 4 (Si richiama l’attenzione sulla situazione specifica dei migranti): vedasi considerando 5 bis (nuovo)

    - Emendamento n. 5 (Sottolinea l’importanza dell’esigenza di conciliare vita professionale e vita familiare): vedasi considerando 6

    - Emendamento n. 6 (Inserimento di un riferimento all’articolo 13 e alle forme di discriminazione che in esso rientrano, nonché alla necessità di basarsi sull’esperienza acquisita. Riferimento al rimborso di spese supplementari sostenute dai disabili “a motivo della loro disabilità”): vedasi considerando 7

    - Emendamento n. 7 (Inserimento di un riferimento alla direttiva sulla parità di trattamento fra uomini e donne): vedasi considerando 8

    - Emendamento n. 8 (Inserimento di un riferimento alla parità di trattamento fra uomini e donne e al principio d’integrazione): vedasi considerando 9

    - Emendamento n. 10 (Inserimento degli obiettivi): vedasi considerando 10

    - Emendamento n. 11 (Riferimento all’Agenda sociale): vedasi articolo 1

    - Emendamento n. 12 (Citazione del ricorso a strumenti e metodi statistici e di indicatori comuni, disaggregati per sesso e fascia d’età): vedasi articolo 2, punto 2

    - Emendamento n. 13 (Valutazione dell’efficacia della legislazione comunitaria e degli obiettivi e delle politiche): vedasi articolo 2, punto 3

    - Emendamento n. 14 (Promozione della creazione di reti, dell’apprendimento reciproco e della diffusione di approcci innovativi): vedasi articolo 2, punto 4

    - Emendamento n. 15 (Inserimento degli obiettivi): vedasi articolo 2, punto 5

    - Emendamento n. 17 (Citazione del principio dell’integrazione della dimensione del genere in tutto il programma): vedasi articolo 2, paragrafo 1a (nuovo)

    - Emendamento n. 18 (Citazione dell’obbligo di diffusione e pubblicazione dei risultati e scambio regolare di opinioni con le parti interessate): vedasi articolo 2, paragrafo 1b (nuovo)

    - Emendamento n. 19 (Occorre elaborare “indicatori comuni”, dal momento che solo questi forniscono la necessaria comparabilità): vedasi articolo 4, punto 1

    - Emendamento n. 20 (Si richiede una maggiore coerenza fra le strategie europee per l’occupazione e la politica economica e sociale generale): vedasi articolo 4, punto 2

    - Emendamento n. 21 (Indicazione dei nuovi approcci e degli approcci innovatori che occorre mettere a punto): vedasi articolo 4, punto 3

    - Emendamento n. 22 (Attuazione dei piani d’azione nazionali): vedasi articolo 4, punto 4

    - Emendamento n. 24 (Inserimento dell’espressione “esclusione sociale” dopo la descrizione dell’attuale programma d’azione e della qualifica di “comuni” per gli indicatori che occorre elaborare, dal momento che solo indicatori comuni forniscono il necessario grado di comparabilità): vedasi articolo 5, punto 1

    - Emendamento n. 25 (Inserimento dell’impatto del metodo di coordinamento aperto a livello nazionale e a livello comunitario): vedasi articolo 5, punto 2

    - Emendamento n. 26 (Indicazione delle nuove prassi e degli approcci innovatori che occorre elaborare): vedasi articolo 5, punto 3

    - Emendamento n. 27 (Il ruolo delle reti europee viene rafforzato data la loro particolare esperienza): vedasi articolo 5, punto 5

    - Emendamento n. 28 (Sottolinea l’importanza della necessità di conciliare vita professionale e vita familiare): vedasi articolo 6, introduzione

    - Emendamento n. 29 (Citazione dell’utilizzazione di statistiche e indicatori ripartiti per sesso e per fascia di età): vedasi articolo 6, punto 1

    - Emendamento n. 30 (Sostegno dell’applicazione del diritto del lavoro dell’UE mediante la realizzazione di seminari specializzati destinati a coloro che lavorano in questo settore): vedasi articolo 6, punto 2

    - Emendamento n. 31 (Evitando sovrapposizioni con l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro): vedasi articolo 6, punto 3

    - Emendamento n. 32 (Sottolinea il ruolo chiave delle parti sociali): vedasi articolo 6, punto 4

    - Emendamento n. 34 (La sezione 4 sostiene l’applicazione efficace del principio della non discriminazione e ne promuove l’integrazione in “tutte” le politiche dell’UE): vedasi articolo 7, introduzione

    - Emendamento n. 35 (Inserimento dell’obbligo di valutare l’efficacia della legislazione in vigore): vedasi articolo 7, punto 1

    - Emendamento n. 36 (Sostenere l’applicazione della legislazione dell’UE in tema di lotta contro la discriminazione mediante la realizzazione di seminari specializzati destinati a coloro che lavorano in questo settore): vedasi articolo 7, punto 2

    - Emendamento n. 37 (Sottolinea il ruolo chiave delle ONG attive contro la discriminazione): articolo 7, punto 3

    - Emendamento n. 39 (La sezione 5 sostiene l’applicazione efficace del principio della parità tra uomini e donne e promuove l’integrazione della dimensione del genere in “tutte” le politiche dell’UE): vedasi articolo 8, introduzione

    - Articolo 8, paragrafo 1: Inserimento del termine “efficace” da parte della Commissione a fini di coerenza

    - Emendamento n. 40 (Sostegno dell’applicazione della legislazione dell’UE in tema di parità fra uomini e donne attraverso la realizzazione di seminari specializzati destinati a coloro che sono attivi in questo settore): vedasi articolo 8, punto 2

    - Emendamento n. 41 (Sottolinea l’importanza di conciliare la vita professionale e quella familiare): vedasi articolo 8, punto 3

    - Emendamento n. 42 (Sottolinea il ruolo chiave delle reti dell’UE nel settore della parità tra uomini e donne): vedasi articolo 8, punto 4

    - Emendamento n. 43 (il programma PROGRESS deve operare anche in un contesto transfrontaliero): vedasi articolo 9, paragrafo 1, introduzione

    - Emendamento n. 44 (Sottolinea l’importanza della pubblicazione di materiale d’informazione e formazione tramite Internet o altri supporti mediatici): vedasi articolo 9, paragrafo 1, lettera a), trattino 5

    - Emendamento n. 45 (PROGRESS deve anche promuovere l’apprendimento reciproco e lo scambio di strategie, buone prassi e approcci innovatori): vedasi articolo 9, paragrafo 1, lettera b), trattino 1

    - Emendamento n. 46 (PROGRESS deve operare anche a livello transnazionale): vedasi articolo 9, paragrafo 1, lettera b), trattino 1

    - Emendamento n. 47 (Inserimento dell’organizzazione di un forum annuale cui partecipano tutti i soggetti interessati al fine di promuovere il dialogo, pubblicizzare i risultati del programma e discutere le priorità future): vedasi articolo 9, paragrafo 1, lettera b), trattino 3a (nuovo)

    - Emendamento n. 48 (Sottolinea l’importanza di prestare maggiore attenzione alle caratteristiche specifiche delle varie realtà nazionali, data la diversità delle situazioni presenti nell’UE): vedasi articolo 9, paragrafo 1, lettera b), trattino 1

    - Emendamento n. 49 (Gli specialisti del settore devono avere accesso alle attività di formazione): vedasi articolo 9, paragrafo 1, lettera c), trattino 3

    - Emendamento n. 52 (Riferimento all’articolo 3): vedasi articolo 9, paragrafo 2a (nuovo)

    - Emendamento n. 53 (Il programma non finanzia alcuna misura di preparazione e d’attuazione degli Anni europei): vedasi articolo 9, paragrafo 2b (nuovo)

    - Emendamento n. 54 (Inserimento del riferimento alle agenzie di collocamento): vedasi articolo 10, paragrafo 1, trattino 2

    - Emendamento n. 58 (Ampliamento dell’elenco delle questioni di cui è responsabile il comitato che assiste la Commissione): vedasi articolo 12

    - Emendamento n. 61 (Obbligo di informare anche gli altri comitati competenti sulle misure adottate nell’ambito delle cinque sezioni del programma): vedasi articolo 14, paragrafo 1a (nuovo)

    - Emendamento n. 62 (Il programma deve essere coerente con la politica regionale e la politica economica generale, nonché con gli altri settori citati, dal momento che possono incidere notevolmente sul raggiungimento degli obiettivi e il successo del programma): vedasi articolo 15, paragrafo 1

    - Emendamento n. 63 (Si evitano i doppioni per quanto riguarda le responsabilità nell’ambito di altre azioni pertinenti dell’Unione e della Comunità): vedasi articolo 15, paragrafo 2

    - Emendamento n. 64 (Garantire la coerenza e la complementarità. È essenziale evitare i doppioni): vedasi articolo 15, paragrafo 2

    - Emendamento n. 65 (Inserimento del riferimento all’Agenda sociale): vedasi articolo 15, paragrafo 4

    - Emendamento n. 68 (Garantisce che la ripartizione degli stanziamenti tra le singole sezioni del programma sia trasparente e autorizzata dall’autorità di bilancio): vedasi articolo 17, paragrafo 4

    - Emendamento n. 69 (Il Parlamento europeo deve garantire il controllo dell’attuazione del programma PROGRESS): vedasi articolo 19, paragrafo 1

    - Emendamento n. 70 (Il Parlamento europeo deve garantire il controllo dell’attuazione del programma PROGRESS): vedasi articolo 19, paragrafo 1

    - Emendamento n. 71 (Il Parlamento deve essere tenuto adeguatamente informato circa l’attuazione del programma): vedasi articolo 19, paragrafo 3

    CONCLUSIONE

    Visto l’articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta come segue.

    2004/0158 (COD)

    Proposta modificata di

    DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che istituisce un programma comunitario per l’occupazione e la solidarietà sociale - PROGRESS

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 13, paragrafo 2, 129, 137, paragrafo 2, lettera a),

    vista la proposta della Commissione[5],

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[6],

    visto il parere del Comitato delle regioni[7],

    deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,

    considerando quanto segue:

    (1) Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha inserito la promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale quale elemento intrinseco della strategia globale dell’Unione volta a raggiungere il suo obiettivo strategico per il prossimo decennio, che è quello di divenire l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica al mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. Esso ha fissato mete e obiettivi ambiziosi affinché l’UE recuperi le condizioni necessarie per una piena occupazione, migliori la qualità e la produttività del lavoro, promuova la coesione sociale e un mercato del lavoro favorevole all'integrazione.

    (2) Conformemente al proposito dichiarato dalla Commissione di consolidare e razionalizzare gli strumenti di finanziamento dell’Unione, la presente decisione dovrebbe istituire un programma unico e razionalizzato destinato a proseguire e a sviluppare le attività avviate sulla base della decisione 2000/750/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che istituisce un programma d’azione comunitaria per combattere le discriminazioni (2001 - 2006)[8], della decisione 2001/51/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000 relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini[9], della decisione 50/2002/CE del Parlamento e del Consiglio, del 7 dicembre 2001, che istituisce un programma d’azione comunitaria inteso ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l’emarginazione sociale[10], della decisione 1145/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, relativa a misure comunitarie di incentivazione nel settore dell’occupazione[11], nonché della decisione 848/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un programma d’azione comunitaria per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini[12] e conformemente alle attività intraprese a livello comunitario per quanto riguarda le condizioni di lavoro.

    (3) Il Consiglio europeo straordinario sull’occupazione tenutosi a Lussemburgo nel 1997 ha varato la strategia europea per l’occupazione, che comprende il coordinamento delle politiche per l’occupazione degli Stati membri in base a raccomandazioni e orientamenti in tema di occupazione concordati a livello comune. Attualmente la strategia europea per l’occupazione è svolge un ruolo di primo piano nella lo strumento più importante per la realizzazione degli obiettivi fissati dalla strategia di Lisbona relativamente all’occupazione e al mercato del lavoro.

    (4) Il Consiglio europeo di Lisbona, ritenendo inaccettabile il numero di persone che nell'Unione vivono al di sotto della soglia di povertà e in condizioni di esclusione sociale, ha reputato necessaria l'adozione di iniziative per imprimere una svolta decisiva alla lotta contro la povertà fissando obiettivi adeguati. Tali obiettivi sono stati concordati dal Consiglio europeo di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000. Il Consiglio ha inoltre stabilito che le politiche volte a combattere l'esclusione sociale devono essere basate su un metodo di coordinamento aperto che combini i piani d'azione nazionali e un'iniziativa della Commissione per favorire la cooperazione.

    (5) I mutamenti demografici costituiscono a lungo termine un’importante sfida per la capacità dei sistemi di protezione sociale di fornire pensioni e assistenza sanitaria di elevata qualità, ad un livello adeguato, e accessibile a tutti e il cui finanziamento sia garantito a lungo termine. è È quindi importante promuovere politiche in grado di garantire un’adeguata protezione sociale e la sostenibilità finanziaria dei sistemi previdenziali. Il Consiglio ha deciso che la cooperazione in questo settore si deve basare sul Questo equilibrio viene realizzato conformemente al metodo di coordinamento aperto.

    (5a) Si attira l’attenzione sulla situazione particolare dei migranti in questo contesto e sull’importanza di intraprendere azioni per trasformare il lavoro non dichiarato in lavoro regolare.

    (6) Garantire norme minime e il miglioramento costante delle condizioni di lavoro nell’Unione rappresenta un elemento centrale della politica sociale europea e corrisponde ad un importante obiettivo globale dell’Unione europea. La Comunità deve svolgere un ruolo determinante per appoggiare e completare le attività realizzate dagli Stati membri nei settori della salute e della sicurezza dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, ivi compresa la necessità di conciliare la vita professionale e la vita familiare, della protezione dei lavoratori alla fine del contratto di lavoro, dell’informazione, della partecipazione e della consultazione dei lavoratori, della rappresentazione e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro.

    (7) La non discriminazione è un principio fondamentale dell’Unione europea. L’articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea dispone che si prendano provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali. La non discriminazione è anche sancita dall’ articolo 21 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. vieta la discriminazione fondata su vari motivi. Occorre considerare le caratteristiche specifiche delle varie forme di discriminazione e definire azioni adeguate in parallelo per prevenire e combattere la discriminazione basata su una o più motivazioni. Nel prendere in considerazione l’accessibilità e i risultati del programma si deve pertanto tenere conto delle particolari necessità dei disabili per quanto riguarda l'accessibilità la garanzia di un pieno accesso, in condizioni di parità, alle attività finanziate dal presente programma e ai risultati e alla valutazione di tali attività, compreso il rimborso di spese supplementari sostenute dai disabili a motivo della loro disabilità. L’esperienza acquisita nell’arco di diversi anni di lotta contro determinate forme di discriminazione, compresa la discriminazione fondata sul sesso, può risultare utile anche per la lotta contro discriminazioni di altra natura.

    8) In base all’articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea, il Consiglio ha adottato le seguenti direttive: direttiva 2000/43 del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica[13], la quale vieta la discriminazione fondata sulla razza o l’origine etnica, segnatamente in tema di occupazione, formazione professionale, istruzione, beni e servizi e protezione sociale, nonché la direttiva 2000/78 del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro[14], la quale vieta la discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro , nonché la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio di parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura [15] .

    (9) La parità di trattamento tra donne e uomini è un principio fondamentale del diritto comunitario, sancito dagli articoli 2 e 3 del trattato che istituisce la Comunità europea e le direttive e gli altri atti adottati in conformità a questo principio hanno svolto svolgono un ruolo importante nel miglioramento della situazione delle donne. L'esperienza nelle azioni a livello comunitario ha dimostrato che la promozione della parità tra uomini e donne nelle politiche dell’Unione e la lotta alla discriminazione richiedono, nella pratica, una combinazione di strumenti, fra cui iniziative legislative, meccanismi di finanziamento e integrazione, progettati in maniera da rafforzarsi vicendevolmente. Conformemente al principio dell’integrazione della dimensione di genere , di parità fra uomini e donne, l’integrazione della dimensione del genere deve essere promossa la parità fra uomini e donne va integrata in tutte le sezioni e attività del programma. Nel quadro del presente programma, la sezione 5, uguaglianza tra i sessi, riguarda in modo particolare la discriminazione basata sul sesso.

    (9a) Diverse organizzazioni non governative, che operano a vari livelli, possono fornire un importante contributo a livello europeo attraverso reti importanti che favoriscono una modifica dell’orientamento politico in linea con gli obiettivi generali del programma.

    (10) Poiché gli obiettivi dell’azione proposta non possono essere sufficientemente realizzati dagli a livello di Stati membri, data la necessità di scambiare informazioni a livello dell’Unione e di diffondere le buone prassi su scala comunitaria e possono dunque dal momento che questi obiettivi possono essere realizzati meglio a livello comunitario per via della dimensione multilaterale delle azioni e delle misure comunitarie, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente decisione non va oltre quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.

    (11) La presente decisione istituisce per tutta la durata del programma un quadro finanziario che costituirà il riferimento privilegiato per l'autorità di bilancio, a norma del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio[16].

    (12) Le misure necessarie all'attuazione della presente decisione devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[17].

    (12a) Dal momento che il programma è suddiviso in cinque sezioni, gli Stati membri dispongono la rotazione dei rispettivi rappresentanti nazionali a seconda dei temi affrontati dai comitati che collaborano con la Commissione.

    DECIDONO

    Articolo 1 Istituzione del programma

    La presente decisione istituisce il programma comunitario per l’occupazione e la solidarietà sociale, denominato PROGRESS, destinato a sostenere finanziariamente la realizzazione degli obiettivi dell’Unione europea nel settore dell’occupazione e degli affari sociali e quindi a contribuire al conseguimento nel contesto degli obiettivi della strategia di Lisbona in questi ambiti contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell’Agenda sociale europea (2006–2010)[18]. Il suo periodo di applicazione inizia il 1° gennaio 2007 e si conclude il 31 dicembre 2013.

    Articolo 2 Obiettivi generali del programma

    1. Gli obiettivi generali del presente programma sono i seguenti:

    5. migliorare la conoscenza e la comprensione della situazione degli Stati membri (e degli altri paesi partecipanti) mediante l’analisi, la valutazione e l’attento controllo delle politiche;

    6. appoggiare lo sviluppo di strumenti e metodi statistici e di indicatori comuni suddivisi, se possibile, per sesso e gruppo di età, nei settori contemplati dal programma;

    7. sostenere e seguire , se del caso, l’attuazione della legislazione e degli obiettivi delle politiche strategici della Comunità negli Stati membri e valutarne l'efficacia e l’impatto;

    8. promuovere la creazione di reti, l’apprendimento reciproco, l’identificazione e la diffusione di buone prassi e approcci innovatori a livello dell’Unione;

    9. sensibilizzare maggiormente le parti interessate e il grande pubblico alle politiche e agli obiettivi dell’UE attuati nel quadro di ciascuna delle cinque sezioni;

    10. migliorare la capacità delle principali reti dell’UE di promuovere, sostenere e sviluppare ulteriormente le politiche dell’Unione e, se del caso, i suoi obiettivi;

    1a. promuovere l’integrazione della dimensione del genere in tutte le sezioni e le attività nell’ambito del presente programma;

    1b. i risultati ottenuti per le varie sezioni e attività del programma devono essere opportunamente diffusi alle parti interessate e al pubblico. La Commissione procede a uno scambio di vedute con le parti interessate, a seconda dell’opportunità.

    Articolo 3 Struttura del programma

    Il programma è suddiviso nelle seguenti cinque sezioni:

    11. Occupazione

    12. Protezione sociale e integrazione

    13. Condizioni di lavoro

    14. Diversità e lotta contro la discriminazione

    15. Parità fra uomini e donne

    Articolo 4 SEZIONE 1: Occupazione

    La sezione 1 sostiene l’attuazione della strategia europea per l’occupazione (SEO) :

    (1) migliorando la comprensione della situazione relativa all’occupazione e alle prospettive del settore, in particolare mediante analisi e studi e l’elaborazione di statistiche e indicatori comuni nel quadro della SEO ;

    (2) seguendo e valutando l’applicazione delle raccomandazioni e degli orientamenti europei per l’occupazione e il relativo impatto, in particolare attraverso la relazione congiunta sull’occupazione, e analizzando l’interazione fra la strategia europea per l’occupazione, la strategia generale economica e sociale e altri ambiti strategici;

    (3) organizzando scambi sulle politiche, e i processi le buone prassi e gli approcci innovatori e favorendo l’apprendimento reciproco nel quadro della strategia europea per l’occupazione;

    (4) sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle sfide e le politiche nel settore dell’occupazione, e l’attuazione di programmi nazionali di riforma, includendo in particolare fra gli attori regionali e locali, le parti sociali e altri soggetti interessati.

    Articolo 5 SEZIONE 2: Protezione sociale e integrazione

    La sezione 2 sostiene l’applicazione del metodo di coordinamento aperto (OMC) nel settore della protezione sociale e dell’integrazione:

    16. migliorando la comprensione dell’esclusione sociale e delle questioni legate alla povertà, delle politiche in tema di protezione sociale e di integrazione, in particolare mediante analisi e studi e l’elaborazione di statistiche e indicatori comuni, nel contesto del metodo di coordinamento aperto nel settore della protezione sociale e dell’integrazione ;

    17. seguendo e valutando l’applicazione del metodo di coordinamento aperto dell’OMC nel settore della protezione sociale e dell’integrazione, il relativo impatto a livello nazionale e comunitario e analizzando l’interazione fra questo metodo e altri ambiti politici;

    18. organizzando scambi sulle politiche, e i processi le buone prassi e gli approcci innovatori e favorendo l’apprendimento reciproco nel quadro della strategia per la protezione sociale e l’integrazione;

    19. sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle principali sfide e questioni politiche sollevate nell’ambito del processo di coordinamento dell’UE nel settore della protezione sociale e dell’integrazione sociale, in particolare fra organizzazioni non governative, attori regionali e locali, le parti sociali e altri soggetti interessati;

    20. sviluppando la capacità delle principali reti dell’UE di perseguire sostenere e sviluppare ulteriormente gli obiettivi politici dell’Unione e le strategie relative alla protezione sociale e all’integrazione .

    Articolo 6 SEZIONE 3: Condizioni di lavoro

    La sezione 3 sostiene il miglioramento dell’ambiente e delle condizioni di lavoro, comprese la salute e la sicurezza sul lavoro , e la conciliazione della vita professionale e di quella familiare :

    21. migliorando la comprensione della situazione relativa alle condizioni di lavoro, in particolare mediante analisi e studi e, se del caso, l’elaborazione di statistiche e indicatori, e valutando l’efficacia e l’impatto della legislazione, delle politiche e delle pratiche in vigore;

    22. sostenendo l’applicazione del diritto del lavoro dell’UE mediante un rafforzamento del controllo efficace , la formazione dei professionisti , l’organizzazione di seminari per coloro che sono attivi nel settore, l’elaborazione di guide e lo sviluppo di reti fra organismi specializzati , ivi comprese le parti sociali ;

    23. avviando azioni preventive e favorendo la cultura della prevenzione nel campo del la sicurezza e del la salute sul lavoro;

    24. sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle principali sfide e questioni politiche relative alle condizioni di lavoro , anche a livello di parti sociali .

    Articolo 7 SEZIONE 4: Diversità e lotta contro la discriminazione

    La sezione 4 sostiene l’applicazione efficace del principio della non discriminazione e ne promuove l’integrazione nelle in tutte le politiche dell’UE:

    25. migliorando la comprensione della situazione relativa alla discriminazione, in particolare mediante analisi e studi e , se del caso, l’elaborazione di statistiche e indicatori, nonché valutando l'efficacia e l’impatto della legislazione, delle politiche e delle pratiche in vigore;

    26. sostenendo l’applicazione della legislazione dell’UE in tema di lotta contro la discriminazione mediante un rafforzamento del controllo efficace , la formazione di professionisti l’organizzazione di seminari per coloro che sono attivi in questo settore e lo sviluppo di reti fra organismi specializzati nella lotta contro la discriminazione;

    27. sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle principali sfide e questioni politiche relative alla discriminazione e all’integrazione della lotta contro la discriminazione nelle in tutte le politiche dell’UE , inserendo tra le ONG attive nel settore della lotta alla discriminazione, gli attori regionali e locali, le parti sociali e altre parti in causa ;

    28. sviluppando la capacità delle principali reti dell’UE di perseguire promuovere e sviluppare ulteriormente gli obiettivi politici e le strategie dell’Unione.

    Articolo 8 SEZIONE 5: Parità fra uomini e donne

    La sezione 5 sostiene l’applicazione efficace del principio della parità fra uomini e donne e promuove l’integrazione della dimensione di genere nelle in tutte le politiche dell’UE:

    29. migliorando la comprensione della situazione relativa alle questioni di genere e all’integrazione della dimensione di genere, in particolare mediante analisi e studi e l’elaborazione di statistiche e , se del caso, indicatori, nonché valutando l’efficacia e l’impatto della legislazione, delle politiche e delle pratiche in vigore;

    30. sostenendo l’applicazione della legislazione dell’UE in tema di parità fra uomini e donne mediante un rafforzamento del controllo efficace , la formazione di professionisti l’organizzazione di seminari destinati a coloro che sono attivi nel settore e lo sviluppo di reti fra organismi specializzati nelle questioni relative alla parità;

    31. sensibilizzando, diffondendo informazioni e promuovendo il dibattito sulle principali sfide e questioni politiche relative alla parità fra uomini e donne , ivi compresa l’importanza della conciliazione della vita professionale e di quella familiare, e all’integrazione della dimensione di genere;

    32. sviluppando la capacità delle principali reti dell’UE di perseguire sostenere e sviluppare ulteriormente gli obiettivi politici dell’Unione e le strategie in materia di parità fra donne e uomini.

    Articolo 9 Tipi di azioni

    33. Il programma finanzia i seguenti tipi di azioni che, se opportuno, possono essere attuate in un contesto transnazionale :

    34. Attività analitiche:

    35. raccolta, elaborazione e diffusione di dati e statistiche;

    36. elaborazione e diffusione di metodologie e , se del caso, di indicatori/criteri di riferimento comuni;

    37. realizzazione di studi, analisi e indagini e diffusione dei risultati;

    38. realizzazione di valutazioni e analisi dell’impatto e diffusione dei risultati;

    39. elaborazione e pubblicazione di guide , e relazioni e materiale didattico tramite Internet e altri supporti mediatici .

    40. Attività di apprendimento reciproco, sensibilizzazione e diffusione:

    41. identificazione e scambio di buone prassi , approcci ed esperienze innovatori, organizzazione di revisioni tra pari e apprendimento reciproco mediante riunioni/workshop/seminari a livello nazionale , transnazionale o dell’UE , tenendo presenti, se del caso, circostanze specifiche nazionali ;

    42. organizzazione di conferenze/seminari della presidenza;

    43. organizzazione di conferenze/seminari a sostegno dello sviluppo e dell’attuazione della legislazione e degli obiettivi politici della Comunità;

    44. organizzazione di un forum annuale destinato a tutte le parti interessate e relativo alla valutazione dei progressi compiuti nella realizzazione dell'Agenda sociale e nell'attuazione delle varie sezioni del programma, ivi compresa la presentazione di risultati e un dibattito sulle priorità future;

    45. organizzazione di campagne e manifestazioni nei mezzi di comunicazione;

    46. raccolta e pubblicazione di materiali al fine di diffondere informazioni e i risultati del programma.

    47. Appoggio ai principali operatori:

    48. contributo alle spese di funzionamento delle reti dell’UE , le cui attività sono connesse all’attuazione degli obiettivi del programma ;

    49. organizzazione di gruppi di lavoro costituiti da funzionari nazionali per seguire l’applicazione del diritto dell’Unione;

    50. finanziamento di seminari di formazione destinati agli operatori della giustizia , a coloro che sono attivi in questo settore, ai principali funzionari e ad altri operatori pertinenti;

    51. creazione di reti fra organismi specializzati a livello dell’UE;

    52. finanziamento di reti di esperti;

    53. finanziamento di osservatori a livello dell’UE;

    54. scambio di personale fra amministrazioni nazionali;

    55. cooperazione con istituzioni internazionali.

    2. I tipi di azioni previsti al paragrafo 1, lettera b) devono presentare una forte dimensione comunitaria, avere una portata tale da garantire un effettivo valore aggiunto a livello dell’Unione ed essere realizzati da autorità nazionali o subnazionali, organismi specializzati previsti dalla legislazione comunitaria o da operatori considerati fondamentali nel settore.

    2a. I tipi di azione devono fornire un contributo nei settori elencati all’articolo 3, destinati al conseguimento degli obiettivi dell’Agenda sociale nel quadro della strategia di Lisbona.

    2b. Il programma non finanzia misure destinate alla preparazione e alla realizzazione degli Anni europei.

    Articolo 10 Accesso al programma

    56. L’accesso al presente programma è aperto a tutti gli organismi pubblici e/o privati, operatori e istituzioni, in particolare:

    57. Stati membri;

    58. servizi pubblici dell’occupazione e agenzie di collocamento ;

    59. enti locali e regionali;

    60. organismi specializzati previsti dalla legislazione dell’Unione;

    61. parti sociali;

    62. organizzazioni non governative , in particolare quelle organizzate a livello dell’Unione;

    63. università istituti d’istruzione superiore e istituti di ricerca;

    64. esperti di valutazione;

    65. istituti statistici nazionali;

    66. mezzi di comunicazione.

    67. La Commissione può accedere direttamente al programma per quanto riguarda le azioni previste all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b).

    Articolo 11 Modalità di richiesta di finanziamento

    I tipi di azioni di cui all’articolo 9 possono essere finanziati mediante:

    - un contratto di servizi aggiudicato tramite gara d'appalto. In caso di cooperazione con gli istituti nazionali di statistica si applicano le procedure di Eurostat;

    - una sovvenzione parziale assegnata tramite un invito a presentare proposte. In questo caso il cofinanziamento dell’UE non può superare, in linea generale, l’80% della spesa totale sostenuta dal beneficiario. Una sovvenzione superiore a questo massimale può essere concessa solo in circostanze eccezionali e dopo attento esame.

    I tipi di azioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b) possono ricevere sovvenzioni in risposta a richieste di finanziamento formulate, ad esempio, dagli Stati membri , conformemente alle disposizioni in materia del regolamento finanziario [19] e del relativo regolamento di attuazione [20] .

    Articolo 12 Disposizioni di attuazione

    68. Le misure necessarie all'attuazione della presente decisione per quanto riguarda le questioni citate nel seguito sono adottate conformemente alla procedura di gestione di cui all’articolo 13, paragrafo 2:

    69. gli orientamenti generali per l’attuazione del programma;

    70. il programma di lavoro annuale per l’attuazione del programma , suddiviso in sezioni ;

    71. il sostegno finanziario che dovrà essere fornito dalla Comunità;

    72. il bilancio annuale;

    73. le modalità di selezione delle azioni sostenute dalla Comunità, nonché il progetto di elenco delle azioni presentato dalla Commissione per un siffatto sostegno;

    74. criteri per la valutazione del programma, ivi compresi criteri connessi al rapporto costi-benefici e norme per la diffusione dei risultati.

    2. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione per quanto riguarda tutte le altre questioni sono adottate conformemente alla procedura consultiva di cui all’articolo 13, paragrafo 3.1.

    Articolo 13 Comitato

    1. La Commissione viene assistita da un comitato.

    2. Ovunque sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE , tenendo presenti le disposizioni dell’articolo 8 .

    Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

    3. Ovunque sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE , tenendo presenti le disposizioni dell’articolo 8 .

    4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 14 Cooperazione con altri comitati

    1. La Commissione stabilisce i necessari collegamenti con il comitato per la protezione sociale e il comitato per l’occupazione per garantire che essi siano regolarmente e debitamente informati circa la realizzazione delle attività di cui alla presente decisione.

    1a. La Commissione informa gli altri comitati interessati circa le azioni intraprese nell’ambito delle cinque sezioni del programma.

    2. Se del caso, la Commissione istituisce una cooperazione regolare e strutturata tra detto comitato e i comitati di controllo istituiti per altri tipi di politiche, strumenti e azioni pertinenti.

    Articolo 15 Coerenza e complementarità

    1. Cooperazione con gli Stati membri, la Commissione garantisce la coerenza globale con le altre politiche, strumenti e azioni della Comunità e dell'Unione, in particolare mediante l'istituzione di meccanismi utili a coordinare le attività del programma con altre attività pertinenti connesse alla ricerca, alla giustizia e agli affari interni, alla cultura, all'istruzione, alla formazione e alla politica per la gioventù e nel campo dell’allargamento e delle relazioni esterne della Comunità , nonché alla politica regionale e alla politica economica generale . Occorre prestare un’attenzione particolare alle possibili sinergie fra il presente programma e i programmi nel settore dell’istruzione e della formazione.

    2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono la coerenza, la complementarità e l’assenza di doppioni fra le iniziative condotte nell’ambito del programma e altre azioni pertinenti dell’Unione e della Comunità, in particolare nell’ambito dei fondi strutturali e segnatamente del Fondo sociale europeo.

    3. La Commissione garantisce che le spese coperte dal programma e imputate a quest’ultimo non siano imputate ad altri strumenti finanziari della Comunità.

    4. La Commissione informa regolarmente il comitato di cui all’articolo 13 circa qualsiasi altra iniziativa comunitaria, che contribuisca alla realizzazione degli obiettivi nell’ambito della strategia di Lisbona, che favorisca il conseguimento degli obiettivi dell’Agenda sociale nel settore dell’occupazione e della politica .

    5. Gli Stati membri si adoperano per garantire la coerenza e la complementarità fra le attività che rientrano nel programma e quelle effettuate a livello nazionale, regionale e locale.

    Articolo 16 Partecipazione di paesi terzi

    Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:

    - I paesi EFTA/SEE in conformità delle condizioni stabilite dall'accordo SEE;

    - i paesi candidati associati all’UE nonché i paesi dei Balcani occidentali che partecipano al processo di stabilizzazione e associazione.

    Articolo 17

    Finanziamenti

    75. La dotazione finanziaria prevista per la realizzazione delle attività comunitarie di cui alla presente decisione per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è pari a 628,8 milioni di euro.

    76. La ripartizione dei finanziamenti fra le diverse sezioni rispetta i seguenti minimali:

    Sezione 1 | Occupazione | 21 % |

    Sezione 2 | Protezione sociale e integrazione | 28 % |

    Sezione 3 | Condizioni di lavoro | 8 % |

    Sezione 4 | Diversità e lotta contro la discriminazione | 23 % |

    Sezione 5 | Parità fra uomini e donne | 8 % |

    77. Un importo massimo pari al 2 % della dotazione finanziaria è destinato alla realizzazione del programma per coprire, ad esempio, le spese relative al funzionamento del comitato di cui all’articolo 13 o le valutazioni da effettuare conformemente all’articolo 19.

    78. Gli stanziamenti annuali e l’assegnazione degli stanziamenti alle singole sezioni del programma sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie. L’assegnazione degli stanziamenti annuali alle singole sezioni viene adeguatamente iscritta nel bilancio.

    79. La Commissione può ricorrere ad assistenza tecnica e/o amministrativa, a reciproco vantaggio della Commissione stessa e dei beneficiari, nonché a spese di sostegno.

    Articolo 18

    Tutela degli interessi finanziari della Comunità

    1. La Commissione garantisce che, in sede di attuazione delle azioni finanziate nell'ambito della presente decisione, vengano tutelati gli interessi finanziari della Comunità mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, tramite controlli efficaci e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, qualora venissero riscontrate delle irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, in conformità dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 e (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio.

    2. Per le azioni comunitarie finanziate nell'ambito della presente decisione il concetto di irregolarità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 comprende qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un atto o da un'omissione da parte di un operatore economico che ha o potrebbe avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci gestiti da queste ultime a causa di una spesa indebita.

    3. I contratti e gli accordi, nonché i contratti con i paesi terzi partecipanti, che risultano dalla presente decisione prevedono in particolare la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione (o da un rappresentante da essa autorizzato) e la realizzazione di verifiche da parte della Corte dei conti, se del caso in loco.

    Articolo 19 Controllo e valutazione

    1. Al fine di garantire un controllo regolare del programma e di permettere i necessari riorientamenti, la Commissione elabora rapporti annuali delle attività relativi ai risultati raggiunti nell’ambito del programma e li trasmette al comitato del programma di cui all’articolo 13 e al Parlamento europeo .

    2. Il programma è inoltre oggetto di una valutazione intermedia delle singole sezioni comprendente anche una panoramica generale del programma al fine di misurare i progressi realizzati per quanto riguarda l’impatto degli obiettivi del programma, l’uso efficiente delle risorse e il suo valore aggiunto a livello dell’Unione. Questa valutazione può essere completata da valutazioni continue realizzate dalla Commissione con l’assistenza di esperti esterni. Una volta disponibili, i risultati sono presentati nei rapporti delle attività di cui al paragrafo 1.

    3. Una valutazione ex-post dell’intero programma viene effettuata , entro il 31 dicembre 2015, dalla Commissione con l’assistenza di esperti esterni un anno dopo la sua conclusione , allo scopo di misurare l’impatto degli obiettivi del programma e il suo valore aggiunto a livello dell’Unione. Tale valutazione viene trasmessa La Commissione trasmette il documento al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

    Articolo 20

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il Presidente Il Presidente

    [1] COM (2004) 488 def.

    [2] GU C […], […], pag. […]

    [3] GU C 164, 5 luglio 2005, pag. 48

    [4] GU C […], […], pag. […]

    [5] GU C , , pag. .

    [6] GU C , , pag. .

    [7] GU C , , pag. .

    [8] GU L 303, 2.12.2000, pag. 23

    [9] GU L 17, 19.11.2001, pag. 22

    [10] GU L 10, 12.1.2002, pag. 1

    [11] GU L 170, 29.6.2002, pag. 1

    [12] GU L 157, 30.4.2004, pag. 18. Rettificata nella GU L 195, 2.6.2004, pag. 7

    [13] GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

    [14] GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

    [15] GU L 373, 21.12.2004, pag. 37

    [16] GU C 172, 18.6.1999, pag. 1

    [17] GU L 184, 17.7.1999, pag. 23

    [18] COM(2005) 33, 9.2.2005

    [19] Cfr. regolamento del Consiglio n. 1605/2002, GU L 248, pag.1, in particolare articolo 110

    [20] Cfr. regolamento della Commissione n. 2342/2002, GU L 357, pag.1, in particolare articolo 168

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