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Document 52005PC0376

    Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Lettonia a prorogare l’applicazione di una misura di deroga all’articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEe del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari

    /* COM/2005/0376 def. */

    52005PC0376

    Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Lettonia a prorogare l’applicazione di una misura di deroga all’articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari /* COM/2005/0376 def. */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 18.8.2005

    COM(2005) 376 definitivo

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    che autorizza la Lettonia a prorogare l’applicazione di una misura di deroga all’articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    CONTESTO DELLA PROPOSTA |

    Motivazione e obiettivi della proposta Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure particolari di deroga a tale direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali. Con lettera ricevuta dal Segretariato generale della Commissione il 16 marzo 2005, la Lettonia ha chiesto di essere autorizzata a prorogare l’applicazione di una misura di deroga sulle operazioni relative al legname precedentemente concessa dall’atto di adesione per un periodo limitato. Conformemente all’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, con lettera del 10 maggio 2005, la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lettonia. Con lettera del 31 maggio 2005, la Commissione ha comunicato alla Lettonia che disponeva di tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la richiesta. |

    Contesto generale Il mercato del legname in Lettonia è dominato da piccole imprese locali e da singoli fornitori, che si sono spesso rivelati essere imprese di tipo transitorio. L’amministrazione fiscale riesce difficilmente a controllare questi soggetti, i quali fungono da strumento di evasione fiscale. La forma più diffusa di evasione consiste nella fatturazione seguita dalla scomparsa dell’impresa senza che avvenga il pagamento delle tasse, pur lasciando al cliente una fattura valida ai fini della detrazione fiscale. Per combattere l’evasione fiscale è stata introdotta una disposizione particolare nella legislazione della Lettonia sull’IVA. Tale disposizione stabilisce, in deroga all’articolo 21 della direttiva 77/388/CEE, che per le operazioni relative al legname, il destinatario di beni o servizi è, in determinate circostanze, il soggetto debitore dell’IVA. Questo sistema viene applicato alla fornitura di beni o servizi all’interno del territorio lettone e non ha alcun impatto sulle operazioni transfrontaliere. La Commissione ritiene che questa disposizione abbia consentito alla Lettonia di ridurre il rischio di evasione dell’IVA e semplificare la riscossione di tale imposta nel mercato del legname. La Commissione ritiene pertanto opportuno autorizzare la Lettonia a continuare ad applicare la misura particolare. |

    Disposizioni vigenti nel settore oggetto della proposta Deroga precedentemente concessa nell’atto di adesione, capitolo 7, punto 1, lettera b), dell’allegato VIII. |

    Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione Non pertinente. |

    CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D’IMPATTO |

    Consultazione delle parti interessate |

    Non pertinente. |

    Raccolta e utilizzazione dei pareri degli esperti |

    Non sono state necessarie perizie esterne. |

    Valutazione d’impatto La proposta di decisione mira a combattere la probabile evasione dell’IVA nel mercato del legname in Lettonia ed ha pertanto un potenziale impatto economico positivo. L’impatto sarà comunque ridotto, visto il campo d’applicazione limitato della deroga. |

    ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

    Sintesi delle misure proposte Autorizzare la Lettonia a prorogare l’applicazione di una misura di deroga all’articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’utilizzo di un meccanismo di inversione contabile per le operazioni relative al legname. |

    Base giuridica Articolo 27, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme. |

    Principio di sussidiarietà La proposta rientra tra le materie di competenza esclusiva della Comunità. Non è pertanto applicabile il principio di sussidiarietà. |

    Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni seguenti. |

    La presente decisione riguarda un’autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo. |

    Tenuto conto del campo di applicazione limitato della deroga, la misura particolare è commisurata all’obiettivo perseguito. |

    Scelta degli strumenti |

    Strumenti proposti: altro. |

    Altri strumenti non sarebbero adeguati per le ragioni esposte qui di seguito. Conformemente all’articolo 27 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, l’unico strumento possibile è una decisione del Consiglio. |

    INCIDENZA SUL BILANCIO |

    La proposta non incide sul bilancio comunitario. |

    INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

    Riesame/revisione/clausola di caducità |

    La proposta contiene una clausola di caducità. |

    1. Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    che autorizza la Lettonia a prorogare l’applicazione di una misura di deroga all’articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari

    (Il testo in lingua lettone è il solo facente fede)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari -Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme[1], in particolare l’articolo 27,

    vista la proposta della Commissione[2],

    considerando quanto segue:

    (1) A norma dell’articolo 27, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure particolari di deroga a detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali.

    (2) Con lettera protocollata dal Segretariato generale della Commissione il 16 marzo 2005, la Lettonia ha chiesto di essere autorizzata a prorogare l’applicazione di una misura di deroga sulle operazioni relative al legname.

    (3) Conformemente all’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, con lettera del 10 maggio 2005, la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lettonia. Con lettera del 31 maggio 2005, la Commissione ha comunicato alla Lettonia che disponeva di tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la richiesta.

    (4) Il mercato del legname in Lettonia è dominato da piccole imprese locali e da singoli fornitori. La natura del mercato e delle sue imprese ha dato luogo a frodi fiscali che le autorità fiscali hanno difficoltà a controllare. Per combattere questo abuso è stata introdotta una disposizione particolare nella legislazione della Lettonia sull’IVA che stabilisce che, in determinate circostanze, il soggetto debitore dell’IVA è il soggetto passivo per il quale viene effettuata la fornitura di beni o servizi soggetta a tassazione.

    (5) L’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE, nella versione dell’articolo 28 octies della stessa direttiva, stabilisce che, in regime interno, il soggetto passivo che fornisce beni o servizi è di norma tenuto al pagamento dell’imposta. Tuttavia, l’atto di adesione del 2003[3], in particolare il capitolo 7, punto 1, lettera b), del relativo allegato VIII, autorizzava la Lettonia per un periodo limitato a continuare ad applicare la propria procedura di riscossione dell’IVA alle operazioni relative al legname.

    (6) La Commissione ritiene che questa disposizione abbia consentito alla Lettonia di ridurre il rischio di evasione dell’IVA e semplificare la riscossione di tale imposta nel mercato del legname.

    (7) La misura di deroga non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall’imposta sul valore aggiunto,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo unico

    In deroga all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE, nella versione dell’articolo 28 octies della stessa direttiva, la Lettonia è autorizzata, fino al 31 dicembre 2009, a continuare a designare il destinatario quale debitore dell’IVA nel caso delle operazioni relative al legname.

    La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il [...]

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    [1] GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).

    [2] GU C del , pag. .

    [3] GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

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