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Document 52005PC0365

    Proposta di regolamento del Consiglio che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone

    /* COM/2005/0365 def. */

    52005PC0365

    Proposta di regolamento del Consiglio che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone /* COM/2005/0365 def. */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 05.08.2005

    COM(2005) 365 definitivo

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    CONTESTO DELLA PROPOSTA |

    Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio, dell'8 marzo 2004 (“il regolamento di base”), ed è destinata ad includere i sistemi di telecamere in un allegato del regolamento 2042/2000. Tale allegato contiene un elenco di sistemi di telecamere che, pur rientrando nella descrizione del prodotto, non possono essere considerati sistemi di telecamere per la telediffusione e devono essere pertanto esclusi dall'applicazione del dazio antidumping. |

    Contesto generale La presente proposta è presentata nel quadro dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità dei requisiti sostanziali e procedurali di cui nel regolamento di base. |

    Disposizioni vigenti nel settore oggetto della proposta Il settore oggetto della proposta non è disciplinato da disposizioni particolari. |

    Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Non pertinente. |

    CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO |

    Consultazione delle parti interessate |

    In conformità delle disposizioni del regolamento di base, le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i loro interessi durante l'inchiesta. |

    Ricorso a pareri di esperti |

    Non è stato necessario consultare esperti esterni. |

    Valutazione d'impatto La presente proposta scaturisce dall'attuazione del regolamento di base. Il regolamento di base non prevede una valutazione d'impatto generale ma contiene una lista esauriente delle condizioni che devono essere valutate. |

    ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

    Sintesi delle misure proposte La Commissione ha ricevuto richieste, da parte di tre produttori esportatori giapponesi di sistemi di telecamere, per l'aggiunta di alcuni modelli di sistemi di telecamere professionali all'allegato del regolamento 2042/2000 del Consiglio e per la conseguente esenzione degli stessi dall'applicazione del dazio. Tutti i modelli in questione sono stati considerati sistemi di telecamere professionali che andrebbero esentati dall’applicazione del dazio. Si propone pertanto di esentare tutti i modelli esportati da Ikegami, Hitachi e Matsushita ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), e dunque di includerli nell'allegato. Si propone pertanto che il Consiglio adotti la proposta di regolamento presentata in allegato. |

    Base giuridica Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio, dell'8 marzo 2004. |

    Principio di sussidiarietà La proposta è di esclusiva competenza della Comunità. Il principio di sussidiarietà non trova pertanto applicazione. |

    Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni seguenti. |

    Il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base sopra indicato e non consente decisioni nazionali. |

    Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico della Comunità, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini. |

    Scelta degli strumenti |

    Strumenti proposti: regolamento. |

    Altri mezzi non sarebbero adeguati per le ragioni seguenti. Il regolamento di base sopra indicato non prevede opzioni alternative. |

    INCIDENZA SUL BILANCIO |

    La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio. |

    1. Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea[1] (di seguito: “il regolamento di base”),

    vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A. FASI ANTECEDENTI DEL PROCEDIMENTO

    2. Il Consiglio, con regolamento (CE) n. 1015/94[2], ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sistemi di telecamere (di seguito denominati "STC") originari del Giappone.

    3. Nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 1015/94, il Consiglio ha esplicitamente escluso dall'applicazione del dazio antidumping i sistemi di telecamere professionali elencati nell'allegato di tale regolamento (di seguito: "l'allegato"), ovvero i sistemi di telecamere professionali di qualità superiore che tecnicamente rientrano nella definizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento (CE) n. 1015/94, ma che non possono essere considerati sistemi di telecamere.

    4. Nell'ottobre 1995 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 2474/95[3], ha modificato il suddetto regolamento (CE) n. 1015/94, in particolare per quanto riguarda la definizione del prodotto simile e determinati modelli di sistemi di telecamere professionali, esplicitamente esclusi dall'applicazione del dazio antidumping definitivo.

    5. Nell'ottobre 1997 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1952/97[4], ha modificato le aliquote del dazio antidumping definitivo per due società interessate, ossia per Sony Corporation e Ikegami Tsushinki Co. Ltd, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea[5] (di seguito: "il regolamento di base"). Il Consiglio ha inoltre esplicitamente escluso dall'applicazione del dazio antidumping alcuni nuovi modelli di sistemi di telecamere professionali, aggiungendoli all'allegato.

    6. Nel gennaio 1999 e nel gennaio 2000 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 193/1999[6] e con il regolamento (CE) n. 176/2000[7], ha modificato il regolamento (CE) n. 1015/94 aggiungendo all'allegato taluni modelli successivi di sistemi di telecamere professionali, i quali venivano di conseguenza esclusi dall'applicazione del dazio antidumping definitivo.

    7. Nel settembre 2000 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 2042/2000[8], ha confermato i dazi antidumping definitivi istituiti con il regolamento (CE) n. 1015/94 (e successive modifiche) in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

    8. Nel gennaio e nel maggio 2001 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 198/2001[9] e il regolamento (CE) n. 951/2001[10], ha modificato l'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000, aggiungendovi taluni modelli successivi di sistemi di telecamere professionali ed escludendoli di conseguenza dall'applicazione del dazio antidumping definitivo.

    9. Nel settembre 2001 il Consiglio, a seguito di un riesame intermedio effettuato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, ha confermato, con il regolamento (CE) n. 1900/2001[11], l'aliquota del dazio antidumping definitivo sulle importazioni di STC imposto con il regolamento (CE) n. 2042/2000 nei confronti del produttore esportatore Hitachi Denshi Ltd.

    10. Nel settembre 2002 e nell'aprile 2004 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1696/2002[12] e il regolamento (CE) n. 825/2004[13], ha modificato l'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000, aggiungendovi taluni modelli successivi di sistemi di telecamere professionali ed escludendoli di conseguenza dall'applicazione del dazio antidumping definitivo.

    11. Nel gennaio 2005 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 84/2005[14], ha modificato l'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 aggiungendovi taluni modelli successivi di sistemi di telecamere professionali ed escludendoli di conseguenza dall'applicazione del dazio antidumping definitivo.

    B. INCHIESTA RELATIVA AI NUOVI MODELLI DI SISTEMI DI TELECAMERE PROFESSIONALI

    1. Procedimento

    12. Tre produttori esportatori giapponesi, Ikegami Tsushinki Co. Ltd (di seguito: ‘Ikegami’), Hitachi Denshi (Europa) GmbH (di seguito: ‘Hitachi’) and Matsushita, hanno comunicato alla Commissione l'intenzione di introdurre sul mercato comunitario nuovi modelli di sistemi di telecamere professionali e hanno chiesto che questi nuovi modelli di sistemi di telecamere professionali e i relativi accessori siano aggiunti all'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 del Consiglio e quindi esclusi dall'applicazione dei dazi antidumping.

    13. La Commissione ha informato l'industria comunitaria della richiesta summenzionata e ha avviato un'inchiesta unicamente al fine di determinare se i prodotti in esame rientrassero nel campo di applicazione dei dazi antidumping e se il dispositivo del regolamento (CE) n. 2042/2000 dovesse essere modificato di conseguenza.

    2. Modelli oggetto dell'inchiesta

    14. Le domande di esenzione pervenute riguardano i seguenti modelli di sistemi di telecamere professionali, corredati dalle relative informazioni tecniche:

    i) Ikegami:

    - Corpi camera HC-500 e HC-500W;

    ii) Hitachi:

    - Corpo camera V-35;

    - Unità di controllo RU-Z35;

    - Adattatore CA-Z35;

    - Adattatore EA-Z35;

    iii) Matsushita:

    - Corpo camera AW-E860L.

    Tutti i modelli sopra citati sono stati presentati come modelli successivi di modelli già esclusi dall'applicazione delle misure antidumping in vigore.

    3. Risultanze

    i) Corpi camera HC-500 e HC-500W

    15. Per quanto riguarda i corpi camera HC-500 e HC-500W, è emerso che essi rientrano nella descrizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2004/2000 del Consiglio. Tuttavia, questi modelli vengono essenzialmente utilizzati a fini professionali. L'industria comunitaria ha dichiarato che, collegate al sistema e/o all'adattatore triax corrispondente, i corpi camera di cui sopra potevano essere utilizzati a fini di telediffusione. Tuttavia, dalle informazioni disponibili è emerso che, come i modelli anteriori, i corpi camera HC-500 e HC-500W non vengono venduti sul mercato comunitario con il sistema o adattatore triax corrispondente. Di conseguenza, sul mercato comunitario, questi modelli non vengono utilizzati come telecamere per la telediffusione ai sensi del regolamento (CE) n. 2042/2000. Conformemente alla prassi consolidata delle istituzioni comunitarie, si è perciò concluso che tali telecamere andassero considerate come sistemi di telecamere professionali che rientrano nella definizione dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 2042/2000 del Consiglio. Di conseguenza tali modelli devono essere esclusi dall'applicazione delle misure antidumping in vigore e aggiunti all'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 del Consiglio.

    16. Conformemente alla prassi consolidata delle istituzioni comunitarie, tali modelli devono essere esentati dal dazio antidumping a partire dalla data in cui i servizi della Commissione ricevono la relativa domanda di esenzione. Pertanto, tutte le importazioni delle seguenti telecamere avvenute a partire dal 28 ottobre 2004 devono essere esentate dal dazio:

    Ikegami – Corpi camera HC-500 e HC-500W.

    ii) Corpo camera V-35, unità di controllo RU-Z35 e adattatori CA-Z35 e EA-Z35

    17. Per quanto riguarda il corpo camera V-35, la stazione di base RU-Z35 e gli adattatori CA-Z35 e EA-Z35, è emerso che essi rientrano nella descrizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2004/2000 del Consiglio. Tuttavia, essi vengono essenzialmente utilizzati a fini professionali e non sono venduti sul mercato comunitario con il sistema o adattatore triax corrispondente. Si è pertanto concluso che essi vadano considerati come un sistema di telecamera professionale che rientra nella definizione dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 2042/2000 del Consiglio. Di conseguenza tale sistema (corpo, stazione di base e adattatori) e i relativi accessori devono essere esclusi dall'applicazione delle misure antidumping in vigore e vanno aggiunti all'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 del Consiglio.

    18. Conformemente alla prassi consolidata delle istituzioni comunitarie, tale sistema di telecamera deve essere esentato dal dazio antidumping a partire dalla data in cui i servizi della Commissione ricevono la relativa domanda di esenzione. Pertanto, tutte le importazioni delle seguenti telecamere e dei relativi accessori avvenute a partire dal 27 gennaio 2005 devono essere esentate dal dazio:

    Hitachi – corpo camera a colori V-35; Unità di controllo RU-Z35; Adattatori CA-Z35 e EA-Z35.

    iii) Corpo camera AW-E860L

    19. Per quanto riguarda il corpo camera AW-E860L, è emerso che esso è quasi identico ai modelli precedenti che già figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2004/2000. Il nuovo modello è solo il frutto di un adeguamento tecnico ai nuovi requisiti ambientali vigenti nella Comunità. Si è pertanto concluso che questo modello debba essere escluso dall'applicazione delle attuali misure antidumping.

    20. Conformemente alla prassi consolidata delle istituzioni comunitarie, tale sistema di telecamera deve essere esentato dal dazio antidumping a partire dalla data in cui i servizi della Commissione ricevono la relativa domanda di esenzione. Pertanto, tutte le importazioni della seguente telecamera avvenute a partire dal 10 maggio 2005 devono essere esentate dal dazio:

    Matsushita – Corpo camera AW-E860L.

    4. Comunicazioni alle parti interessate e conclusioni

    21. La Commissione ha comunicato le risultanze all'industria comunitaria e agli esportatori di STC, offrendo loro l'opportunità di presentare le loro osservazioni. Nessuna parte ha mosso obiezioni alle risultanze della Commissione.

    22. Alla luce di quanto precede è necessario apportare le opportune modifiche al regolamento (CE) n. 2042/2000,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 del Consiglio è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    2. Il presente regolamento si applica alle importazioni dei seguenti modelli fabbricati ed esportati nella Comunità dai seguenti produttori esportatori:

    a) Ikegami Tsushinki Co., Ltd a partire dal 28 ottobre 2004:

    - Corpo camera HC-500;

    - Corpo camera HC-500W.

    b) Hitachi Denshi (Europa) GmbH a partire dal 27 gennaio 2005:

    - Corpo camera V-35;

    - Unità di controllo RU-Z35;

    - Adattatore CA-Z35;

    - Adattatore EA-Z35.

    c) Matsushita a partire dal 10 maggio 2005:

    - Corpo camera AW-E860L.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, […]

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    […]

    ALLEGATO

    Elenco dei sistemi di telecamere professionali non classificati come sistemi di telecamere per la telediffusione ed esclusi dall'applicazione delle misure

    Nome della società | Corpi camera | Mirino | Unità di controllo | Unità di controllo operativa | Unità di controllo principale | Adattatori |

    Sony | DXC-M7PK DXC-M7P DXC-M7PH DXC-M7PK/1 DXC-M7P/1 DXC-M7PH/1 DXC-327PK DXC-327PL DXC-327PH DXC-327APK DXC-327APL DXC-327AH DXC-537PK DXC-537PL DXC-537PH DXC-537APK DXC-537APL DXC-537APH EVW-537PK EVW-327PK DXC-637P DXC-637PK | DXF-3000CE DXF-325CE DXF-501CE DXF-M3CE DXF-M7CE DXF-40CE DXF-40ACE DXF-50CE DXF-601CE DXF-40BCE DXF-50BCE DXF-701CE DXF-WSCE(1) DXF-801CE(1) HDVF-C30W | CCU-M3P CCU-M5P CCU-M7P CUU-M5AP(1) | RM-M7G RM-M7E(1) | __ | CA-325P CA-325AP CA-325B CA-327P CA-537P CA-511 CA-512P CA-513 VCT-U14(1) |

    DXC-637PL DXC-637PH PVW-637PK PVW-637PL DXC-D30PF DXC-D30PK DXC-D30PL DXC-D30PH DSR-130PF DSR-130PK DSR-130PL PVW-D30PF PVW-D30PK PVW-D30PL DXC-327BPF DXC-327BPK DXC-327BPL DXC-327BPH DXC-D30WSP(1) DXC-D35PH(1) DXC-D35PL(1) DXC-D35PK(1) DXC-D35WSPL(1) DSR-135PL(1) |

    Ikegami | HC-340 HC-300 HC-230 HC-240 HC-210 HC-390 LK-33 HDL-30MA HDL-37 HC-400(1) HC-400W(1) HDL-37E HDL-10 HDL-40 HC-500(1) HC-500W(1) | VF15-21/22 VF-4523 VF15-39 VF15-46(1) VF5040(1) VF5040W(1) | MA-200/230 MA-200A(1) MA-400(1) CCU-37 CCU-10 | RCU-240 RCU-390(1) RCU-400(1) RCU-240A | __ | CA-340 CA-300 CA-230 CA-390 CA-400(1) CA-450(1) |

    Hitachi | SK-H5 SK-H501 DK-7700 DK-7700SX HV-C10 HV-C11 HV-C10F Z-ONE (L) Z-ONE (H) Z-ONE Z-ONE A (L) Z-ONE A (H) Z-ONE A (F) Z-ONE A Z-ONE B (L) Z-ONE B (H) Z-ONE B (F) Z-ONE B Z-ONE B (M) Z-ONE B (R) FP-C10 (B) FP-C10 (C) FP-C10 (D) FP-C10 (G) FP-C10 (L) FP-C10 (R) FP- C10 (S) FP-C10 (V) FP-C10 (F) FP-C10 FP-C10 A FP-C10 A (A) FP-C10 A (B) FP-C10 A (C) FP-C10 A (D) FP-C10 A (F) FP-C10 A (G) FP-C10 A (H) FP-C10 A (L) FP-C10 A (R) FP-C10 A (S) FP-C10 A (T) FP-C10 A (V) FP-C10 A (W) Z-ONE C (M) Z-ONE C (R) Z-ONE C (F) Z-ONE C HV-C20 HV-C20M Z-ONE-D Z-ONE-D (A) Z-ONE-D (B) Z-ONE-D (C) Z-ONE.DA(1) V-21(1) V-21W(1) V-35(1) | GM-5 (A) GM-5-R2 (A) GM-5-R2 GM-50 GM-8A(1) GM-9(1) GM-51(1) | RU-C1 (B) RU-C1 (D) RU-C1 RU-C1-S5 RU-C10 (B) RU-C10 (C) RC-C1 RC-C10 RU-C10 RU-Z1 (B) RU-Z1 (C) RU-Z1 RC-C11 RU-Z2 RC-Z1 RC-Z11 RC-Z2 RC-Z21 RC-Z2A(1) RC-Z21A(1) RU-Z3(1) RC-Z3(1) RU-Z35(1) | __ | __ | CA-Z1 CA-Z2 CA-Z1SJ CA-Z1SP CA-Z1M CA-Z1M2 CA-Z1HB CA-C10 CA-C10SP CA-C10SJA CA-C10M CA-C10B CA-Z1A(1) CA-Z31(1) CA-Z32(1) CA-ZD1(1) CA-Z35(1) EA-Z35(1) |

    Matsushita | WV-F700 WV-F700A WV-F700SHE WV-F700ASHE WV-F700BHE WV-F700ABHE WV-F700MHE WV-F350 WV-F350HE WV-F350E WV-F350AE WV-F350DE WV-F350ADE WV-F500HE (*) WV-F-565HE AW-F575HE AW-E600 AW-E800 AW-E800A AW-E650 AW-E655 AW-E750 AW-E860L | WV-VF65BE WV-VF40E WV-VF39E WV-VF65BE (*) WV-VF40E (*) WV-VF42E WV-VF65B AW-VF80 | WV-RC700/B WV-RC700/G WV-RC700A/B WV-RC700A/G WV-RC36/B WV-RC36/G WV-RC37/B WV-RC37/G WV-CB700E WV-CB700AE WV-CB700E (*) WV-CB700AE (*) WV-RC700/B (*) WV-RC700/G (*) WV-RC700A/B (*) WV-RC700A/G (*) WV-RC550/G WV-RC550/B WV-RC700A WV-CB700A WV-RC550 WV-CB550 AW-RP501 AW-RP505 | __ | __ | WV-AD700SE WV-AD700ASE WV-AD700ME WV-AD250E WV-AD500E (*) AW-AD500AE AW-AD700BSE |

    JVC | KY-35E KY-27ECH KY-19ECH KY-17FITECH KY-17BECH KY-F30FITE KY-F30BE KY-F560E KY-27CECH KH-100U KY-D29ECH KY-D29WECH(1) | VF-P315E VF-P550E VF-P10E VP-P115E VF-P400E VP-P550BE VF-P116E VF-P116WE(1) VF-P550WE(1) | RM-P350EG RM-P200EG RM-P300EG RM-LP80E RM-LP821E RM-LP35U RM-LP37U RM-P270EG RM-P210E | __ | __ | KA-35E KA-B35U KA-M35U KA-P35U KA-27E KA-20E KA-P27U KA-P20U KA-B27E KA-B20E KA-M20E KA-M27E |

    Olympus | MAJ-387N MAJ-387I | OTV-SX 2 OTV-S5 OTV-S6 |

    Camera OTV-SX |

    (*)Detta anche unità di "set-up" principale (MSU) o pannello di controllo principale (MCP). (1) Modelli esenti a condizione che il relativo sistema triax o adattatore triax non sia in vendita sul mercato CE. |

    [1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

    [2] GU L 111 del 30.4.1994, pag. 106. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 176/2000 del Consiglio (GU L 22 del 27.1.2000, pag. 29).

    [3] GU L 255 del 25.10.1995, pag. 11.

    [4] GU L 276 del 9.10.1997, pag. 20.

    [5] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

    [6] GU L 22 del 29.1.1999, pag. 10.

    [7] GU L 22 del 27.1.2000, pag. 29.

    [8] GU L 244 del 29.9.2000, pag. 38. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 84/2005 del Consiglio (GU L 19 del 21.1.2005, pag. 9).

    [9] GU L 30 dell'1.2.2001, pag. 1.

    [10] GU L 134 del 17.5.2001, pag. 18.

    [11] GU L 261 del 29.9.2001, pag. 3.

    [12] GU L 259 del 27.9.2002, pag. 1.

    [13] GU L 127 del 29.4.2004, pag. 12.

    [14] GU L 19 del 21.1.2005, pag. 9.

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