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Document 52005PC0117
Proposal for a Council Regulation establishing Community financial measures for the implementation of the Common Fisheries Policy and in the area of the Law of the Sea {SEC(2005) 426}
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare {SEC(2005) 426}
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare {SEC(2005) 426}
/* COM/2005/0117 def. - CNS 2005/0045 */
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare {SEC(2005) 426} /* COM/2005/0117 def. - CNS 2005/0045 */
Bruxelles, 6.4.2005 COM(2005) 117 definitivo 2005/0045 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (presentata dalla Commissione) {SEC(2005) 426} RELAZIONE Un obiettivo essenziale per l’attuazione della politica comune della pesca (PCP) è quello di rendere più efficaci gli interventi finanziari. Una maggiore complementarità e delle procedure più snelle, uniformi e coordinate, sia all’interno dell’Unione europea che nei rapporti con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, sono indispensabili per garantire la dovuta coerenza e pertinenza degli interventi finanziari. 1. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE (CAPO I) Il presente regolamento istituisce un quadro per gli interventi finanziari della Comunità finalizzati all’attuazione della PCP, a complemento della proposta di regolamento del Consiglio sul Fondo europeo per la pesca. Gli interventi sono programmati, in particolare, nei seguenti settori: controllo ed esecuzione, misure di conservazione, raccolta di dati e miglioramento della consulenza scientifica, gestione politica, relazioni internazionali e diritto del mare. 2. OBIETTIVI (CAPO II) Il presente regolamento contribuisce a migliorare le condizioni di attuazione degli interventi finanziari in ciascuno dei settori summenzionati, fissando obiettivi specifici per ciascuno di essi. Tali obiettivi possono essere riassunti come segue. In materia di controllo e di esecuzione, si tende a migliorare il controllo delle attività di pesca al fine di combattere quelle che nuocciono alla conservazione delle risorse, sia nelle acque comunitarie che al di fuori di esse, aiutando finanziariamente gli Stati membri a colmare le carenze dei loro programmi di controllo della pesca, valutando e sorvegliando l’applicazione delle norme della PCP da parte degli Stati membri e agevolando il coordinamento delle misure di controllo, in particolare l’impiego congiunto dei dispositivi nazionali d’ispezione e di sorveglianza tramite l’Organismo comunitario di controllo della pesca (OCCP). Per quanto riguarda la raccolta di dati e la consulenza scientifica, l’obiettivo è di promuovere la raccolta, l’elaborazione e la gestione dei dati necessari per valutare lo stato delle risorse alieutiche e del settore della pesca, dentro e fuori delle acque comunitarie, aiutando finanziariamente gli Stati membri a creare, su basi scientifiche, serie pluriennali di dati aggregati che contengano informazioni biologiche, ecologiche ed economiche. Nell’ambito della gestione politica, gli interventi sono intesi soprattutto ad informare e a favorire la partecipazione dei soggetti interessati alle varie fasi dell’iter di elaborazione della PCP, fino all’attuazione concreta. Nel campo delle relazioni internazionali, la Comunità intende sostenere finanziariamente la conclusione di accordi di pesca con paesi terzi, compresi accordi di partenariato, nonché la partecipazione ad organizzazioni internazionali operanti nel settore della pesca e del diritto marittimo, contribuendo così ad una migliore sostenibilità delle risorse alieutiche nelle acque dei paesi terzi e in alto mare. 3. MISURE RELATIVE AI FINANZIAMENTI COMUNITARI (CAPO III) Al fine di realizzare gli obiettivi del regolamento, sono previsti interventi specifici nei settori sopra citati, segnatamente: - in materia di controllo e di esecuzione, si prevedono investimenti in attività di controllo, analisi e valutazione dei costi, nonché iniziative volte a favorire il dialogo e una migliore comunicazione tra gli operatori del settore e con il pubblico in generale. Saranno altresì finanziati nel quadro del regolamento i costi delle ispezioni svolte da ispettori della Commissione, nonché le spese amministrative e operative dell’OCCP; - relativamente alla raccolta di dati e al miglioramento della consulenza scientifica, potranno essere finanziati interventi a sostegno di programmi per la raccolta dei dati necessari all’attuazione della PCP e contratti di collaborazione con istituti nazionali di ricerca o contributi ad organismi internazionali competenti. Inoltre, grazie al sostegno finanziario della Comunità, potranno essere presi accordi con gli organi consultivi comunitari per la prestazione di servizi di segreteria al comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e per svolgere attività di analisi preliminare, valutazione e preparazione dei dati; - per quanto riguarda la gestione della PCP, il regolamento prevede interventi finanziari a favore del comitato consultivo per la pesca e l’acquacoltura (CCPA) e dei consigli consultivi regionali (CCR) e per la copertura delle spese di funzionamento dei CCR durante la fase di avviamento, come pure delle spese di traduzione e interpretazione. È altresì previsto il finanziamento dei costi di diffusione delle informazioni sulla PCP ai soggetti interessati; - nell’ambito della cooperazione internazionale, il finanziamento comunitario contribuirà a coprire le spese inerenti agli accordi di pesca con i paesi terzi e i contributi obbligatori o volontari a favore delle organizzazioni internazionali, compresi gli organismi facenti capo all’ONU. L’intervento comunitario potrà comprendere anche contributi finanziari per lavori preparatori alla costituzione di nuove organizzazioni o alla stesura di trattati relativi alla pesca o al diritto del mare, che rivestono particolare interesse per la Comunità. Data la complessità dei vari settori della PCP, l’iter legislativo e l’attuazione della normativa richiedono spesso un alto grado di competenza che può essere assicurato soltanto da esperti. A questo scopo, il regolamento contiene una disposizione che prevede la possibilità di un intervento comunitario a sostegno di iniziative di assistenza tecnica, come il finanziamento di studi, riunioni, consultazione di esperti, informazione, sensibilizzazione, formazione e pubblicazioni, come pure delle spese legate alle tecnologie dell’informazione e alle reti informatiche utilizzate per lo scambio di dati. A questo titolo possono beneficiare di un intervento finanziario anche le spese per l’assunzione di personale avventizio e altre spese amministrative o di assistenza tecnica sostenute dalla Commissione. 4 . TASSI DI COFINANZIAMENTO E PROCEDURE DI FINANZIAMENTO (CAPI IV E V) IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE PROCEDURE PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENUTO DEI PROGRAMMI COMUNITARI E NAZIONALI. TRA I REQUISITI RIGUARDANTI I PROGRAMMI COMUNITARI E NAZIONALI FIGURANO DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI ANNUALI DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI ALLA COMMISSIONE, ALLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTI E ALLA LORO CONCESSIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE, AI TASSI E ALLE CONDIZIONI DI FINANZIAMENTO, NONCHÉ ALL’ADOZIONE E AL CONTENUTO DELLE MODALITÀ DI APPLICAZIONE. Quanto ai programmi presentati dagli Stati membri per la messa in funzione dei sistemi di controllo e monitoraggio, la Commissione intende appoggiare in via prioritaria gli interventi che ritiene più idonei a migliorare l’efficienza in questo settore, tenendo conto tra l’altro del grado di efficacia dimostrato dagli Stati membri nell’attuazione dei programmi precedentemente approvati. 5. DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI (CAPI VI E VII) Gli interventi finanziati a norma del presente regolamento non possono beneficiare di contributi finanziari da parte di altri strumenti comunitari. Per questo motivo, i beneficiari sono tenuti a comunicare alla Commissione tutte le informazioni del caso. Sono previste misure a tutela degli interessi finanziari della Comunità, per garantire che i fondi comunitari siano utilizzati secondo le condizioni stabilite dal regolamento e per prevenire frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illecita. In questo contesto, la Commissione, se necessario, ha facoltà di ridurre, sospendere o recuperare i contributi finanziari erogati. Per garantire il rispetto del regolamento, i funzionari della Commissione e della Corte dei conti sono abilitati ad effettuare controlli in merito agli interventi finanziati a norma del regolamento. Queste misure sono adottate in conformità con la normativa comunitaria applicabile. Per garantire l’impiego efficace dei fondi comunitari, è necessario valutare gli interventi finanziati a norma del regolamento; la Commissione è quindi tenuta a sottoporre i singoli interventi a regolari valutazioni esterne e indipendenti, nonché a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni valutative intermedie ed ex post. Il comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura istituito ai sensi dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio assiste la Commissione nelle sue funzioni in relazione al presente regolamento. 2005/0045 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, vista la proposta della Commissione[1], visto il parere del Parlamento europeo[2], considerando quanto segue: (1) Secondo il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca[3], la politica comune della pesca (PCP) è intesa a garantire uno sfruttamento delle risorse acquatiche vive che sia sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale. (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio e dei relativi regolamenti attuativi, un obiettivo essenziale per l’attuazione della PCP è quello di rendere più efficaci gli interventi finanziari. Una maggiore complementarità e procedure più snelle, uniformi e coordinate, sia all’interno della Comunità europea che nei rapporti con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, sono indispensabili per garantire la dovuta coerenza e pertinenza degli interventi finanziari. (3) Occorre rifarsi agli obiettivi sanciti dalla riforma della PCP del 2002, successivamente integrati da strumenti politici e normativi settoriali. (4) È inoltre necessario adeguare la legislazione comunitaria ai suddetti obiettivi e agli orientamenti del quadro finanziario per il periodo 2007-2013, nel rispetto del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[4] e delle relative modalità di applicazione stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002[5], e ponendo in atto le esigenze di semplificazione e migliore disciplina. (5) Occorre definire chiaramente gli obiettivi, gli ambiti d’intervento e i risultati perseguiti con i finanziamenti comunitari. (6) È necessario fissare delle regole sull’ammissibilità delle spese, sull’entità della partecipazione finanziaria della Comunità e sulle relative condizioni di erogazione. (7) È nell’interesse comune che gli Stati membri siano dotati della necessaria attrezzatura per eseguire controlli della massima efficacia. Affinché gli Stati membri possano adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa della PCP, la Comunità ha il dovere di sostenerne gli investimenti in materia di controllo. (8) Occorre mobilitare le risorse finanziarie necessarie per consentire alla Commissione di sorvegliare l’attuazione della PCP. (9) La Comunità deve anche recare il proprio apporto al bilancio dell’Organismo comunitario di controllo della pesca (OCCP) per l’esecuzione del programma di lavoro annuale di tale organismo, nonchè per far fronte ai costi d’investimento e di esercizio e alle spese che l’OCCP deve sostenere per l’espletamento delle proprie funzioni. (10) La gestione delle attività di pesca riposa sulla disponibilità di dati relativi allo stato biologico delle risorse ittiche e all’operatività delle flotte pescherecce. La raccolta di dati da parte degli Stati membri, indispensabile ai fini dell’attuazione della PCP, e la realizzazione di ulteriori studi e progetti pilota ad opera della Commissione necessitano del contributo finanziario della Comunità. (11) Occorre altresì stanziare risorse finanziarie per poter consultare regolarmente le organizzazioni scientifiche internazionali che coordinano la ricerca alieutica nelle acque in cui operano le flotte della Comunità. (12) La riforma della PCP ha reso necessarie nuove consulenze scientifiche, in particolare con riferimento alla strategia basata sugli ecosistemi e alla gestione delle attività di pesca multispecifiche. Gli esperti qualificati in questi campi o le istituzioni per le quali essi lavorano devono essere remunerati per la prestazione di tali consulenze. (13) Al fine di promuovere il dialogo e la comunicazione con il settore della pesca e con altri gruppi di interesse, è importante che gli operatori ed altri soggetti interessati siano informati sin dall’inizio delle iniziative in progetto e che gli obiettivi e i provvedimenti della PCP siano chiaramente illustrati e spiegati. (14) In considerazione delle funzioni del comitato consultivo per la pesca e l’acquacoltura (CCPA), rinnovato ai sensi della decisione 1999/478/CE della Commissione[6], le organizzazioni professionali europee rappresentate nel CCPA devono poter contare su un appoggio finanziario per la preparazione delle riunioni necessarie a favorire un migliore coordinamento delle organizzazioni nazionali a livello europeo e una maggiore coesione settoriale sui temi d’interesse comunitario. (15) Ai fini di una migliore gestione politica della PCP e per consentire l’effettiva costituzione dei consigli consultivi regionali (CCR), istituiti dalla decisione 2004/585/CE del Consiglio[7], è indispensabile sostenere finanziariamente questi organi nella loro fase di avviamento, finanziandone tra l’altro le spese di traduzione e interpretazione. (16) Per poter coordinare le attività dei CCR con quelle del CCPA, è necessario agevolare la partecipazione di un delegato del CCPA alle riunioni dei CCR. (17) Ai fini della realizzazione degli obiettivi della PCP, la Comunità partecipa attivamente ai lavori delle organizzazioni internazionali e conclude accordi di pesca, compresi accordi di partenariato nel settore della pesca. (18) È necessario che la Comunità partecipi al finanziamento di misure intese a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca in alto mare e nelle acque dei paesi terzi. (19) Le spese inerenti ad attività di preparazione, sorveglianza, monitoraggio, controllo e valutazione necessarie per l’attuazione delle misure che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento e per la realizzazione degli obiettivi di quest’ultimo devono essere coperte a titolo di assistenza tecnica. (20) Per attuare e gestire in modo flessibile i vari settori della PCP, salvaguardando le caratteristiche distintive di ciascuno di essi, si richiedono diverse forme di gestione e d’intervento. (21) Occorre stabilire procedure per la definizione del contenuto dei programmi comunitari e nazionali concernenti le varie misure adottate nei singoli settori della PCP. (22) È opportuno fissare i tassi di partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri. (23) Occorre definire un quadro finanziario per il periodo 2007-2013 in linea con la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo dal titolo “Costruire il nostro avvenire comune – Sfide politiche e mezzi finanziari dell’Unione allargata 2007-2013”[8]. (24) In relazione agli interventi finanziati a norma del presente regolamento, occorre garantire la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante la corretta applicazione della normativa vigente a tutela degli stessi e la debita esecuzione di controlli da parte degli Stati membri e della Commissione. (25) Per garantire l’impiego efficace dei fondi comunitari, occorre valutare regolarmente gli interventi finanziati a norma del presente regolamento. (26) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento devono essere adottate in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[9]. (27) Il regolamento (CE) n. 657/2000 del Consiglio[10], la decisione 2000/439/CE del Consiglio[11] e la decisione 2004/465/CE del Consiglio[12] devono essere abrogati con effetto dal 1º gennaio 2007, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I Oggetto e ambito di applicazione Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento istituisce un quadro per un’azione finanziaria della Comunità finalizzata all’attuazione della politica comune della pesca (in prosieguo “la PCP”) e in materia di diritto del mare. Articolo 2 Ambito di applicazione Il presente regolamento si applica all’azione finanziaria della Comunità nei seguenti settori: a) controllo ed esecuzione delle norme della PCP; b) misure di conservazione, raccolta di dati e miglioramento della consulenza scientifica in materia di gestione sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della PCP; c) gestione politica della PCP; d) relazioni internazionali nell’ambito della PCP e del diritto del mare. CAPO II Obiettivi Articolo 3 Obiettivi generali Gli interventi finanziari della Comunità descritti nel capo III sono preordinati ai seguenti obiettivi generali: a) potenziare la capacità amministrativa e i mezzi di controllo e di esecuzione delle norme della PCP; b) favorire la raccolta di dati necessari per la PCP; c) migliorare la qualità della consulenza scientifica ai fini della PCP; d) migliorare la gestione della flotta da pesca della Comunità ai fini della PCP; e) promuovere la partecipazione del settore della pesca e di altri gruppi di interesse alla PCP e stimolare il dialogo e la comunicazione tra questi e la Commissione; f) promuovere iniziative correlate agli accordi bilaterali e multilaterali ai fini della PCP, in particolare allo scopo di accrescere la sostenibilità delle risorse della pesca nelle acque dei paesi terzi e in alto mare; g) attuare misure nel campo del diritto del mare. Articolo 4 Obiettivi specifici in materia di controllo e di esecuzione Gli interventi finanziari della Comunità di cui all’articolo 8 contribuiscono a realizzare l’obiettivo di un migliore controllo delle attività di pesca, al fine di combattere quelle che nuocciono alla conservazione delle risorse, sia nelle acque comunitarie che al di fuori di esse, mediante il finanziamento delle seguenti azioni: a) iniziative degli Stati membri volte a potenziare la capacità o a colmare le carenze dei loro programmi di controllo della pesca; b) valutazione e controllo, ad opera dei servizi della Commissione, dell’applicazione delle norme della PCP da parte degli Stati membri; c) coordinamento delle misure di controllo, in particolare mediante programmi che prevedano l’impiego congiunto dei dispositivi nazionali d’ispezione e di sorveglianza tramite l’Organismo comunitario di controllo della pesca (OCCP). Articolo 5 Obiettivi specifici in materia di raccolta di dati e consulenza scientifica Gli interventi finanziari della Comunità di cui agli articoli 9, 10 e 11 contribuiscono a realizzare l’obiettivo di una migliore raccolta e gestione dei dati e dei pareri scientifici richiesti per poter valutare lo stato delle risorse, il volume di catture, l’impatto delle attività di pesca sulle risorse e sull’ecosistema marino e l’operatività del settore alieutico, dentro e fuori delle acque comunitarie, aiutando finanziariamente gli Stati membri a creare, su basi scientifiche, serie pluriennali di dati aggregati che contengano informazioni biologiche, tecniche, ecologiche ed economiche. Articolo 6 Obiettivi specifici in materia di gestione politica Gli interventi finanziari della Comunità di cui all’articolo 12 contribuiscono a realizzare l’obiettivo di una maggiore partecipazione dei soggetti interessati a tutte le fasi dell’iter decisionale della PCP, dalla concezione all’attuazione, favorendone l’informazione sugli obiettivi e sulle misure della PCP nonché sul loro eventuale impatto socioeconomico. Articolo 7 Obiettivi specifici in materia di relazioni internazionali 1. Per quanto riguarda la negoziazione e la conclusione di accordi di pesca, compresi accordi di partenariato nel settore della pesca, gli interventi finanziari della Comunità di cui all’articolo 13 contribuiscono a realizzare i seguenti obiettivi: a) sviluppare, attraverso il partenariato, la capacità di gestione delle risorse di pesca e di controllo dei paesi terzi, in modo da garantire una pesca sostenibile e promuovere lo sviluppo economico del settore alieutico in quei paesi, migliorando la valutazione scientifica e tecnica dei vari tipi di pesca, il monitoraggio e il controllo delle attività di pesca, le condizioni sanitarie e l’ambiente imprenditoriale del settore; b) tutelare l’occupazione nelle regioni della Comunità dipendenti dalla pesca; c) garantire la sopravvivenza a lungo termine e la competitività del settore alieutico nella Comunità; d) garantire l’adeguato approvvigionamento del mercato comunitario. 2. Relativamente alla partecipazione della Comunità europea alle organizzazioni internazionali, gli interventi finanziari della Comunità di cui all’articolo 13 contribuiscono alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse di pesca a livello internazionale grazie all’adozione di idonee misure di gestione di tali risorse. CAPO IIIInterventi finanziari della Comunità Articolo 8 Interventi in materia di controllo e di esecuzione Nel campo del controllo e dell’esecuzione delle norme della PCP, sono ammissibili a finanziamento comunitario le seguenti spese: a) spese sostenute dagli Stati membri per la messa in funzione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili alla PCP, in particolare per le seguenti azioni: i) investimenti connessi ad attività di controllo svolte da enti amministrativi o dal settore privato, compresa l’introduzione di nuove tecnologie di monitoraggio e l’acquisto di mezzi di controllo, tra cui il rinnovo della dotazione di mezzi navali e aerei; ii) programmi di formazione e scambio di funzionari competenti per il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza nel settore della pesca; iii) attuazione di progetti pilota in materia di ispezione e osservatori; iv) analisi costi/benefici, valutazione delle spese e audit effettuati dalle autorità competenti nell’ambito delle attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza; v) iniziative varie, tra cui seminari e sussidi mediali, intese a sensibilizzare i pescatori ed altri soggetti, come ispettori, pubblici ministeri e giudici, nonché il pubblico in generale, circa la necessità di opporsi alla pesca irresponsabile e illegale e a incoraggiare l’applicazione della normativa della PCP; b) spese relative ad accordi amministrativi con il Centro comune di ricerca o con altri organi consultivi comunitari, aventi per oggetto l’analisi dell’impiego delle nuove tecnologie; c) tutte le spese operative connesse alla verifica, ad opera di ispettori comunitari, del rispetto della PCP da parte degli Stati membri, in particolare missioni ispettive, attrezzature di sicurezza, formazione degli ispettori, riunioni, nonché noleggio o acquisto di mezzi d’ispezione da parte della Commissione; d) contributo della Comunità al bilancio dell’Organismo comunitario di controllo della pesca (OCCP), a copertura delle spese amministrative e di personale e delle spese operative legate all’esecuzione del programma di lavoro, comprese le spese di comunicazione e quelle connesse alla tecnologia aerospaziale. Articolo 9 Interventi in materia di raccolta di dati di base 1. Nell’ambito della raccolta di dati di base, sono ammissibili a finanziamento comunitario le spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta e la gestione dei dati di base relativi alla pesca, a fini di: i) valutazione dell’attività delle flotte da pesca e dell’evoluzione della potenza di pesca; ii) stesura di compendi sulla base dei dati raccolti nell’ambito di altri atti normativi comunitari concernenti la PCP e raccolta di dati complementari occorrenti per: - definire, ricorrendo eventualmente a campionamenti, programmi per la raccolta di dati complementari agli obblighi prescritti dagli altri atti normativi comunitari o relativi a settori non contemplati da tali obblighi; - specificare i procedimenti che consentono di ottenere dati aggregati; - provvedere affinché i dati utilizzati per ottenere dati aggregati restino disponibili per eventuali nuovi calcoli, ogniqualvolta sia necessario; iii) stima del volume totale di catture per stock e per gruppo di navi, compresi gli eventuali rigetti, e se del caso suddivisione di tali catture per zona geografica e per periodo; iv) stima dell’abbondanza e della distribuzione degli stock, basata su dati provenienti dalla pesca commerciale o su dati ottenuti mediante ricerche scientifiche in mare; v) valutazione dell’impatto delle attività di pesca sull’ambiente; vi) valutazione della situazione socioeconomica del settore; vii) monitoraggio dei prezzi praticati per i vari sbarchi e rappresentativi di tutti gli sbarchi nei porti comunitari ed extracomunitari, nonché delle importazioni; viii) valutazione della situazione economica e sociale del settore sulla base di studi e indagini a campione sufficientemente ampie da garantire l’affidabilità delle stime. 2. Ai fini del disposto del paragrafo 1, punto viii), gli Stati membri raccolgono dati di base del seguente tenore: a) per quanto riguarda le flotte da pesca: i) proventi delle vendite ed altri introiti; ii) costi di produzione; iii) dati che consentano di quantificare e classificare l’occupazione in mare; b) per quanto riguarda l’industria di trasformazione dei prodotti ittici: i) produzione espressa in quantità e valore per categorie di prodotti da determinarsi ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2; ii) numero di imprese e numero di posti di lavoro; iii) evoluzione e struttura dei costi di produzione. Articolo 10 Interventi in materia di raccolta di dati complementari 1. Nell’ambito della raccolta di dati complementari, la Commissione può effettuare studi e progetti pilota. Sono ammissibili a finanziamento comunitario i seguenti campi di attività: a) studi metodologici e progetti miranti ad ottimizzare e standardizzare i metodi di raccolta dei dati di cui all’articolo 9; b) progetti sperimentali di raccolta di dati, segnatamente nei settori dell’acquacoltura, dei rapporti della pesca e dell’acquacoltura con l’ambiente e della capacità dell’industria della pesca e dell’acquacoltura di generare posti di lavoro; c) analisi e simulazioni economiche e bioeconomiche in relazione alle decisioni progettate nell’ambito della PCP e alla valutazione dell’impatto della PCP; d) selettività dei tipi di pesca, compresa la selettività determinata dalla tipologia degli attrezzi da pesca e dalle tecniche di cattura, e analisi dei rapporti tra capacità di cattura, sforzo di pesca e mortalità per ciascun tipo di pesca; e) migliore esecuzione della PCP, soprattutto in termini di rapporto costo-efficacia; f) valutazione e gestione dei nessi tra le attività di pesca e acquacoltura e gli ecosistemi acquatici. 2. L’insieme degli studi e dei progetti pilota di cui al paragrafo 1 può essere finanziato nei limiti del 15% degli stanziamenti annuali autorizzati per gli interventi di cui all’articolo 9 e al presente articolo. Articolo 11 Interventi in materia di consulenza scientifica Nel campo della consulenza scientifica, sono ammissibili a finanziamento comunitario le seguenti spese: a) spese relative a contratti di partenariato con istituti di ricerca nazionali per la prestazione di pareri scientifici; b) spese relative ad accordi amministrativi con il Centro comune di ricerca o con altri organi consultivi comunitari, per la prestazione di servizi di segreteria al comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e per svolgere attività di analisi preliminare e preparazione dei dati utilizzati per valutare la situazione delle risorse alieutiche; c) indennità corrisposte ai membri del CSTEP e/o ad esperti invitati dal CSTEP per la loro partecipazione e il lavoro svolto in seno ai gruppi di lavoro e in sessione plenaria; d) indennità corrisposte ad esperti indipendenti che formulano pareri scientifici a richiesta della Commissione o impartiscono una formazione agli amministratori o ad altri soggetti interessati in merito all’interpretazione dei pareri scientifici; e) contributi ad organismi internazionali incaricati della valutazione degli stock ittici. Articolo 12 Interventi in materia di gestione politica Nel campo della gestione politica, sono ammissibili a finanziamento comunitario le seguenti spese: a) spese di viaggio e alloggio dei membri delle organizzazioni professionali europee che devono spostarsi per preparare le riunioni del comitato consultivo per la pesca e l’acquacoltura (CCPA); b) spese di partecipazione dei delegati del CCPA alle riunioni dei consigli consultivi regionali (CCR); c) spese di funzionamento dei CCR durante la fase di avviamento (cinque anni), nonché spese di traduzione e interpretazione ai sensi della decisione 585/2004/CE del Consiglio; d) spese sostenute per illustrare gli obiettivi e le misure della PCP, e in particolare le proposte della Commissione, nonché per diffondere informazioni utili in materia agli operatori del settore e ad altri gruppi interessati, tra cui le spese relative alle seguenti azioni intraprese su iniziativa della Commissione: i) produzione e diffusione di materiale documentario confacente alle particolari esigenze dei gruppi bersaglio (materiale stampato, audiovisivo ed elettronico); ii) creazione di un accesso il più ampio possibile ai dati e agli elementi esplicativi, in particolare per quanto riguarda le proposte della Commissione, attraverso lo sviluppo del sito della DG Pesca su Internet e la realizzazione di una pubblicazione periodica, nonché organizzazione di seminari di informazione/formazione destinati agli opinionisti. Articolo 13 Interventi in materia di relazioni internazionali 1. Nell’ambito delle relazioni internazionali, sono ammissibili a finanziamento comunitario le seguenti spese: a) spese derivanti da accordi di pesca e da accordi di partenariato nel settore della pesca, negoziati dalla Comunità o in procinto di essere negoziati o rinnovati con paesi terzi; b) contributi obbligatori versati dalla Comunità europea alle organizzazioni internazionali; c) contributi volontari versati dalla Comunità europea, in qualità di membro, all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), sezione pesca, a favore, tra l’altro, del programma Globefish, nonché alle organizzazioni internazionali che si occupano di diritto del mare; d) contributi volontari per lavori preparatori a nuove organizzazioni internazionali o a trattati internazionali che rivestono interesse per la Comunità; e) contributi volontari per programmi o lavori scientifici svolti da organizzazioni internazionali, che rivestono particolare interesse per la Comunità; f) contributi finanziari ad attività (riunioni di lavoro, informali o straordinarie delle parti contraenti) intese a sostenere gli interessi della Comunità in seno alle organizzazioni internazionali e a rafforzare la cooperazione con gli altri membri di tali organizzazioni. In questo contesto, le spese per la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi a negoziati e riunioni presso organizzazioni e consessi internazionali sono ammissibili quando la presenza di tali persone sia necessaria per gli interessi della Comunità. 2. Gli interventi finanziati a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), sono disciplinati rispettivamente dai regolamenti e dalle decisioni relativi alla conclusione di accordi e/o protocolli di pesca tra la Comunità europea e i paesi terzi e da quelli relativi all’adesione della Comunità europea agli accordi istitutivi delle organizzazioni internazionali di pesca. Articolo 14 Assistenza tecnica Gli interventi finanziari comunitari possono comprendere spese inerenti ad attività di preparazione, sorveglianza, monitoraggio, controllo e valutazione necessarie per l’attuazione delle misure che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento e per la realizzazione degli obiettivi di quest’ultimo, come ad esempio studi, riunioni, consultazione di esperti, informazione, sensibilizzazione, formazione e pubblicazioni, nonché spese legate alle tecnologie dell’informazione e alle reti informatiche utilizzate per lo scambio di dati, spese per l’assunzione di personale avventizio ed altre spese amministrative o di assistenza tecnica sostenute dalla Commissione. CAPO IV Tassi di cofinanziamento Articolo 15 Tassi di cofinanziamento per i sistemi di monitoraggio e controllo Per gli interventi di cui all’articolo 8, lettera a), i tassi di cofinanziamento sono limitati al 50% delle spese ammissibili. Tuttavia, per le azioni di cui all’articolo 8, lettera a), punto i), eccetto l’acquisto di mezzi navali e aerei, e punti iii) e v), la Commissione può decidere di applicare un tasso superiore al 50% delle spese ammissibili. Articolo 16 Tassi di cofinanziamento per la raccolta di dati di base Per gli interventi di cui all’articolo 9, il tasso di cofinanziamento è limitato al: a) 50% della spesa pubblica ammissibile sostenuta per l’esecuzione di un programma minimo ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1; b) 35% della spesa pubblica ammissibile supplementare sostenuta per l’esecuzione di un programma esteso ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1. Può essere concesso un contributo finanziario per azioni correlate ad un programma comunitario esteso solo a condizione che lo Stato membro interessato soddisfi interamente ai requisiti prescritti per il programma minimo e gli stanziamenti annuali della Comunità non siano stati esauriti con il finanziamento del programma minimo. Articolo 17 Tassi di cofinanziamento per la raccolta di dati complementari Per gli interventi di cui all’articolo 10, il tasso di cofinanziamento è limitato al 50% delle spese ammissibili se si tratta di azioni commissionate previo bando per la presentazione di proposte. Le università e gli istituti di ricerca pubblici che, secondo l’ordinamento nazionale cui sono sottoposti, sono soggetti ad un’imputazione per costi marginali, possono presentare proposte fino a concorrenza del 100% dei costi marginali sostenuti per il progetto. Articolo 18 Tasso di finanziamento delle spese di viaggio e alloggio dei membri del CCPA 1. Per gli interventi di cui all’articolo 12, lettere a) e b), il tasso di finanziamento è determinato secondo il disposto dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2. A ciascuna organizzazione professionale che fa parte della plenaria del CCPA vengono assegnati, in forza di una convenzione di finanziamento con la Commissione, diritti di prelievo in proporzione ai diritti di cui sono titolari i membri della commissione plenaria del CCPA e in funzione delle risorse finanziarie disponibili. 3. Il numero di trasferte di cui ogni organizzazione può farsi carico per la preparazione delle riunioni dipenderà dai diritti di prelievo assegnati e dal costo medio della trasferta di un rappresentante dell’organizzazione professionale. Il 20% dell’importo del diritto di prelievo verrà trattenuto forfettariamente da ogni organizzazione a titolo di compensazione dei costi logistici e amministrativi connessi all’organizzazione delle riunioni preparatorie. CAPO VProcedura di finanziamento SEZIONE 1 PROCEDURA NEL SETTORE DEI SISTEMI DI CONTROLLO E DI ESECUZIONE Articolo 19 Disposizione introduttiva Il contributo finanziario della Comunità ai programmi nazionali adottati dagli Stati membri per la messa in funzione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili alla PCP viene erogato secondo la procedura esposta nella presente sezione. Articolo 20 Programmazione 1. Gli Stati membri presentano domanda di finanziamento comunitario alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno. La domanda deve essere corredata da un programma annuale di controllo della pesca recante le seguenti indicazioni: a) obiettivi del programma annuale di controllo della pesca; b) risorse umane disponibili; c) risorse finanziarie disponibili; d) numero di mezzi navali e aerei disponibili; e) elenco dei progetti per i quali è richiesta la partecipazione finanziaria della Comunità; f) spesa totale preventivata per la realizzazione dei progetti; g) calendario di esecuzione dei singoli progetti elencati nel programma annuale; h) elenco di indicatori che saranno utilizzati per valutare l’efficacia del programma. 2. Per ciascun progetto, il programma annuale deve specificare una delle azioni di cui all’articolo 8, lettera a), indicandone finalità, descrizione, titolare, ubicazione, costo preventivato, procedura amministrativa da seguire e calendario di esecuzione. 3. Per quanto riguarda i mezzi navali e aerei, il programma deve inoltre specificare: a) in che misura essi saranno utilizzati dalle autorità competenti a fini di controllo (in percentuale rispetto all’attività complessiva di un anno); b) per quante ore o giorni all’anno essi saranno utilizzati a fini di controllo delle attività di pesca; c) in caso di ammodernamento, la loro speranza di vita. Articolo 21 Decisione della Commissione 1. Sulla base dei programmi di controllo della pesca presentati dagli Stati membri, la Commissione adotta ogni anno, secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, decisioni in merito alla partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi nazionali. 2. Nelle decisioni di cui al paragrafo 1 viene data la priorità agli interventi più idonei a migliorare l’efficienza delle attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza, tenendo conto anche del grado di efficacia dimostrato dagli Stati membri nell’attuazione dei programmi precedentemente approvati. 3. Le decisioni di cui al paragrafo 1 stabiliscono: a) l’importo globale del contributo finanziario concesso a ciascuno Stato membro per le azioni di cui all’articolo 8, lettera a); b) il tasso di partecipazione finanziaria; c) le eventuali condizioni cui è subordinata la partecipazione finanziaria. SEZIONE 2 PROCEDURA NEL SETTORE DELLA RACCOLTA DI DATI Articolo 22 Disposizione introduttiva Il contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta e la gestione dei dati di base relativi alla pesca, di cui all’articolo 9, viene erogato secondo la procedura esposta nella presente sezione. Articolo 23 Programmazione 1. La Commissione definisce, secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, un programma comunitario minimo e un programma comunitario esteso. Il programma minimo comprende i dati strettamente necessari alle valutazioni scientifiche, mentre il programma esteso comprende, oltre ai dati previsti dal programma minimo, informazioni che consentano di migliorare in modo decisivo le valutazioni scientifiche. 2. Ciascuno Stato membro elabora un programma nazionale per la raccolta e la gestione dei dati. Il programma descrive sia la raccolta di dati dettagliati, sia il procedimento necessario per ottenere dati aggregati in conformità con gli obiettivi enunciati all’articolo 5. 3. Ciascuno Stato membro provvede affinché il suo programma nazionale comprenda, per quanto possibile, gli elementi del programma comunitario minimo di cui al paragrafo 1 che lo riguardano. 4. Gli Stati membri possono chiedere un contributo finanziario comunitario per quegli elementi dei loro programmi nazionali che corrispondono agli elementi del programma comunitario minimo che li riguardano. Gli Stati membri possono chiedere un finanziamento comunitario anche per gli elementi complementari dei loro programmi nazionali che corrispondono al programma comunitario esteso, purché siano rispettate tutte le disposizioni relative al programma minimo. 5. Gli Stati membri provvedono affinché i dati aggregati dei programmi comunitari siano inseriti in banche dati informatizzate. Articolo 24 Modalità di gestione 1. La Commissione affida ad organismi competenti l’esecuzione delle attività previste dai programmi nazionali approvati. 2. Gli organismi di cui al paragrafo 1 devono soddisfare almeno i seguenti requisiti: a) deve trattarsi di enti pubblici nazionali o di enti di diritto privato con attribuzioni di servizio pubblico, purché disciplinati dalla legislazione di uno degli Stati membri; b) devono offrire idonee garanzie finanziarie, prestate preferibilmente da un’autorità pubblica, in particolare al fine del recupero integrale degli importi dovuti alla Commissione; c) devono operare secondo i criteri di una sana gestione finanziaria; d) devono assicurare la trasparenza delle operazioni effettuate ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, lettere da a) ad e), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. 3. Gli enti privati con attribuzioni di servizio pubblico sono riconosciuti dalla Commissione se ottemperano alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2. Inoltre essi vengono valutati in base ai seguenti criteri di selezione: a) capacità tecnica e professionale; b) capacità economica e finanziaria; c) iscrizione comprovata in un albo professionale o in un registro di commercio; d) conformità ai criteri di cui agli articoli 93 e 94 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Articolo 25 Trasmissione dei dati 1. I dati di cui al presente regolamento possono essere trasmessi dagli Stati membri alle organizzazioni internazionali competenti, nel rispetto delle norme specifiche di tali organizzazioni. 2. La Commissione è informata di tali comunicazioni e può, su richiesta, ricevere copia dei dati per via elettronica. 3. Tutti i dati aggregati relativi ai programmi comunitari sono accessibili per via informatica alla Commissione, che può metterli a disposizione del CSTEP. 4. I dati trasmessi o raccolti, in qualsiasi forma, ai sensi del presente regolamento sono coperti dal segreto professionale e beneficiano della stessa protezione prevista per dati analoghi dall’ordinamento nazionale degli Stati membri che li ricevono, nonché dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni comunitarie. CAPO VI Assegnazione di fondi Articolo 26 Risorse di bilancio Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie. Articolo 27 Cumulo di aiuti comunitari Gli interventi finanziati a norma del presente regolamento non possono beneficiare di contributi da parte di altri strumenti finanziari comunitari. I beneficiari del presente regolamento forniscono alla Commissione informazioni su altri eventuali finanziamenti ottenuti e sulle richieste di finanziamento in corso. CAPO VIIControllo e valutazione Articolo 28 Tutela degli interessi finanziari della Comunità 1. In sede di esecuzione degli interventi finanziati a norma del presente regolamento, la Commissione garantisce la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l’applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli efficaci e il recupero degli importi indebitamente corrisposti e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l’applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, secondo il disposto dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 e (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio. 2. Per gli interventi comunitari finanziati a norma del presente regolamento, i regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 e (CE, Euratom) n. 2185/96 si applicano a qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o a qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale stipulato sulla base del programma, derivante da un atto o da un’omissione da parte di un operatore economico, che ha o potrebbe avere l’effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestiti a causa di una spesa indebita. 3. La Commissione può ridurre, sospendere o recuperare l’importo del sostegno finanziario concesso per un’azione qualora accerti l’esistenza di irregolarità, compresa l’inosservanza del presente regolamento o della singola decisione o del contratto o della convenzione con cui è concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere il consenso della Commissione, siano state apportate all’azione modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione della stessa. Articolo 29 Controlli e rettifiche finanziarie 1. Fatti salvi i controlli effettuati dagli Stati membri in ottemperanza alla legislazione nazionale, i funzionari della Commissione e della Corte dei conti, o i loro rappresentanti, possono svolgere controlli in loco delle azioni finanziate a norma del presente regolamento in qualsiasi momento e fino a tre anni dopo il versamento del saldo da parte della Commissione. Se il sostegno finanziario comunitario concesso ai sensi del presente regolamento viene successivamente assegnato a terzi in qualità di beneficiario finale, il beneficiario iniziale, in quanto primo destinatario del sostegno comunitario, è tenuto a comunicare alla Commissione ogni informazione utile circa l’identità del beneficiario finale. A tale fine, i beneficiari tengono a disposizione tutti i documenti pertinenti durante il periodo di cui al primo comma. La Commissione può anche invitare lo Stato membro interessato a svolgere controlli in loco delle azioni finanziate ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente regolamento. A tali controlli possono partecipare funzionari della Commissione e della Corte dei conti o loro rappresentanti. 2. Se la Commissione ha fondati motivi per ritenere che i fondi comunitari non siano stati utilizzati in modo conforme alle condizioni stabilite dal presente regolamento o da qualsiasi altro atto comunitario applicabile, essa ne informa i beneficiari, compreso ogni eventuale beneficiario finale ai sensi del paragrafo 1, i quali dispongono di un mese a decorrere dalla data della notifica per trasmettere alla Commissione le loro osservazioni. Se entro tale termine non perviene alcuna risposta da parte dei beneficiari o se le osservazioni da questi formulate non sono tali da indurre la Commissione a rivedere il proprio parere, quest’ultima revoca il contributo finanziario o ne riduce l’importo o ne sospende l’erogazione. Tutti gli importi indebitamente versati devono essere restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario. 3. La Commissione si assicura dell’esistenza di adeguati dispositivi di controllo e di revisione contabile delle azioni finanziate ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 7, e dell’articolo 165 del regolamento (CE) n. 1605/2002 del Consiglio. 4. Secondo il principio della sovranità nazionale, la Commissione può eseguire o far eseguire unicamente con l’accordo del paese terzo interessato controlli finanziari dei fondi erogati a paesi terzi per interventi finanziati a norma dell’articolo 13, lettera a). Articolo 30 Valutazione e relazioni 1. Le azioni finanziate a norma del presente regolamento sono oggetto di regolare sorveglianza per verificarne la corretta esecuzione. 2. La Commissione sottopone le singole azioni a regolari valutazioni esterne e indipendenti. 3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio: a) entro il 31 marzo 2011, una relazione valutativa intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell’esecuzione delle azioni finanziate a norma del presente regolamento; b) entro il 30 agosto 2012, una comunicazione relativa al proseguimento delle azioni finanziate a norma del presente regolamento; c) entro il 31 dicembre 2014, una relazione di valutazione ex post. CAPO VIIIDisposizioni finali Articolo 31 Comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura istituito ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a 20 giorni lavorativi. Articolo 32 Modalità di applicazione Per gli interventi di cui all’articolo 8, lettera a), e all’articolo 9, le modalità di applicazione del presente regolamento possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2. Articolo 33 Abrogazione di atti obsoleti Il regolamento (CE) n. 657/2000 e le decisioni 2000/439/CE e 2004/465/C E sono abrogati con effetto dal 1º gennaio 2007. Articolo 34 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il [...] Per il Consiglio Il Presidente LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT NAME OF THE PROPOSAL: Proposal for a Council Regulation establishing Community financial measures for the implementation of the Common Fisheries Policy and in the area of the Law of the Sea ABM / ABB FRAMEWORK Policy Area(s) concerned and associated Activity/Activities: 11: Fisheries 11 03: International Fisheries 11 04: Governance of the Common Fisheries Policy 11 07: Fisheries Conservation, Control and Enforcement BUDGET LINES Budget lines (operational lines and related technical and administrative assistance lines (ex- B.A lines)) including headings: Administrative expenditure: 11 01 04 02: Closer dialogue with the fishing industry and those affected by the common fisheries policy — Expenditure on administrative management 11 01 04 03: Support for the management of fish resources (collection of basic data and improvement of scientific advice) — Expenditure on administrative management 11 01 04 04: International fisheries agreements — Expenditure on administrative management 11 01 04 05: Contributions to international organisations — Expenditure on administrative management 11 01 04 06: Inspection and surveillance of fishing activities in Community waters and elsewhere – Expenditure on administrative management International fisheries 11 03 01: International fisheries agreements 11 03 02: Contributions to international organisations 11 03 03: Preparatory work for new international fisheries organisations and other non-compulsory contributions to international organisations 11 03 04: European Community financial contribution to the bodies set up by the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982 Governance of the Common Fisheries Policy 11 04 01: Closer dialogue with the fishing industry and those affected by the common fisheries policy Fisheries Conservations, Control and Enforcement 11 07 01: Support for the management of fishery resources (collection of basic data and improvement of scientific advice) 11 07 02: Financial contribution to the Member States for expenses in the field of control 11 07 03: Inspection and surveillance of fishing activities in Community waters and elsewhere 11 07 04: Community Fisheries Control Agency (CFCA) Duration of the action and of the financial impact: 2007 - 2013 Budgetary characteristics ( add rows if necessary ): Budget line | Type of expenditure | New | EFTA contribution | Contributions from applicant countries | Heading in financial perspective | 11010401 | Non-comp | Non-diff | NO | NO | NO | No 2 | 11010402 | Non-comp | Non-diff | NO | NO | NO | No 3 | 11010403 | Non-comp | Non-diff | NO | NO | NO | No 3 | 11010404 | Comp | Non-diff | NO | NO | NO | No 4 | 11010405 | Comp | Non-diff | NO | NO | NO | No 4 | 11010406 | Non-comp | Non-diff | NO | NO | NO | No 3 | 110301 | Comp | Diff | NO | NO | NO | No 4 | 110302 | Comp | Diff | NO | NO | NO | No 4 | 110303 | Non-comp | Diff | NO | NO | NO | No 4 | 110304 | Comp | Diff | NO | NO | NO | No 4 | 110401 | Non-comp | Diff | NO | NO | NO | No 3 | 110701 | Non-comp | Diff | NO | NO | NO | No 3 | 110702 | Non-comp | Diff | NO | NO | NO | No 3 | 110703 | Non-comp | Diff | NO | NO | NO | No 3 | 110704 | Non-comp | Diff | NO | NO | NO | No 3 | SUMMARY OF RESOURCES Financial Resources Summary of commitment appropriations (CA) and payment appropriations (PA) EUR million (to 3 decimal places) Expenditure type | Section no. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 & 2013 | Total | Operational expenditure[13] | Commitment Appropriations (CA) | 8.1 | a | 368,5 | 368,5 | 368,5 | 368,5 | 368,5 | 737 | 2579,5 | Payment Appropriations (PA) | b | 368,5 | 368,5 | 368,5 | 368,5 | 368,5 | 737 | 2579,5 | Administrative expenditure within reference amount[14] | Technical & administrative assistance (NDA) | 8.2.4 | c | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 13 | 45,5 | TOTAL REFERENCE AMOUNT | Commitment Appropriations | a+c | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 750 | 2625 | Payment Appropriations | b+c | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 750 | 2625 | Administrative expenditure not included in reference amount[15] | Human resources and associated expenditure (NDA) | 8.2.5 | d | Administrative costs, other than human resources and associated costs, not included in reference amount (NDA) | 8.2.6 | e | Total indicative financial cost of intervention TOTAL CA including cost of Human Resources | a+c+d+e | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 750 | 2625 | TOTAL PA including cost of Human Resources | b+c+d+e | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 750 | 2625 | Co-financing details If the proposal involves co-financing by Member States, or other bodies (please specify which), an estimate of the level of this co-financing should be indicated in the table below (additional lines may be added if different bodies are foreseen for the provision of the co-financing): EUR million (to 3 decimal places) Co-financing body | Year n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 and later | Total | …………………… | f | TOTAL CA including co-financing | a+c+d+e+f | Compatibility with Financial Programming ( Proposal is compatible with existing financial programming. The proposal is compatible with the Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Building our common Future - Policy challenges and Budgetary means of the Enlarged Union 2007-2013 (COM (2004) 101 final of 10.02.2004), and in particular with Heading 2 ‘Sustainable management and protection of natural resources: agriculture, fisheries and environment’ ( Proposal will entail reprogramming of the relevant heading in the financial perspective. ( Proposal may require application of the provisions of the Interinstitutional Agreement[16] (i.e. flexibility instrument or revision of the financial perspective). Financial impact on Revenue ( Proposal has no financial implications on revenue ( Proposal has financial impact – the effect on revenue is as follows: EUR million (to one decimal place) Prior to action [Year n-1] | Situation following action | Total number of human resources | CHARACTERISTICS AND OBJECTIVES Need to be met in the short or long term The present proposal will regroup existing legal instruments with a view to make Community financial interventions for the implementation of the CFP more effective, transparent and easier to manage, both for the Commission and for the competent authorities of the Member States and other beneficiaries, in accordance with the principle of sound financial management and the rules laid down in the financial regulation and in line with the requirements of better regulation and simplification of Community legislation. Community financial intervention for the CFP must become more effective, consistent and streamlined through uniform and coordinated procedures wherever that’s possible. Moreover, there is a need to simplify programming through a clearer definition of objectives, areas of action and expected results for Community funding. Objective rules have to be laid down governing the eligibility of expenditure, the level of the Community contribution and the terms on which it will be made available. In preparing this proposal account has been taken of previously established objectives. These are the objectives established in the 2002 CFP reform complemented by sectoral, legal and policy instruments that have been adopted since then[18]. Value-added of Community involvement and coherence of the proposal with other financial instruments and possible synergy The proposals on stepping up controls on fishing activities, data collection, strengthening scientific advice, governance and international relations are an integral part of the common fisheries policy, and are thus included in Heading 2 of the new financial perspective. They are indispensable for implementing an effective policy for the sustainable management of fishery resources under the exclusive authority of the Community. They are the result of the decisions adopted by the Council under the CFP reform of December 2002. A single regulatory framework option has been chosen because it provides for greater transparency of objectives and means as well as for better and simplified procedures, including simplification of programming and improvement of the delivery systems, without overseeing the specific needs and characteristics of each policy domain covered by the proposal. Objectives, expected results and related indicators of the proposal in the context of the ABM framework The proposal does not envisage changes to the objectives, principles and decision-making rules governing the different areas that will be supported by Community financial interventions. These are laid down in the EC Treaty and the rules of the CFP following its reform in December 2002[19]. The reflection on possible policy options was already made within the reform of the CFP. However, the existing financial interventions need to be extended in several areas in order to ensure the sustainable management of the fisheries resources all over the world as aimed in the CFP Reform. In the area of control and enforcement : - The new Member States (actual and future ones) need to be brought up to speed with the standards required by the CFP and which are in place in the other Member States. This will need an investment in heavy equipment (vessels and aircrafts, …) and networks in those new Member States. The programmes in the new Member States will only be put in place from 2006 on. It has to be noted that a huge investment is necessary in those countries for heavy equipment in order to be up to speed with the other Member States. Moreover, Cyprus and Malta have to cover an extensive protection zone (50 miles from their coast line) which necessitates an increase of their heavy equipment. The forthcoming enlargement with Bulgaria and Romania will extend the Common Fisheries Policy to the Black Sea, including control measures and relating investments in this area. In the coming years it will also be necessary to renew and modernise the present equipment in the other Member States in conformity with new technology used in the area of control and enforcement in the coming years. Moreover, the creation of the Agency and the reinforced cooperation between Member States that will encourage the joint cooperation in the area on control by the Member States in Community waters, the control of the fisheries activities on migratory species between Community waters and adjacent waters (NEAFC area, Mediterranean, …) and our control obligations within the Regional Fisheries Organisations (NAFO, ICCAT, CCAMLR, etc.) will need an increase of the heavy equipment in the Member States to be able to respond to these obligations. In addition, the Commission would like to put an emphasis within the national programs on audits and evaluations carried out by Member States. In order to finance those measures the Commission has foreseen a gradual increase of the Community contribution to the Member States of 35 M€ in 2006 to 40 M€ in 2013. - The introduction of e-recording and e-reporting (e-logbooks) need an update of existing networks and an investment in software on board of more than 12.000 vessels. Moreover, it is intended to extend those measures relating to electronic equipment to all vessels (< 15 m), which means more than 50.000 vessels. An investment is also necessary by the national Fisheries Monitoring Centres of the Member States to be able to analyse the e-data and use it as an effective control tool. Experience has shown that Member States are sometimes reluctant to apply new technologies in the area of control and a financial incentive is necessary to apply those in order to improve the control of the fishing technologies used by the fishermen. A Community contribution of 5M€ is foreseen from 2007 on. - A gradual increase is also foreseen to cover arrangements with the JRC on the development and follow-up of new technologies (2M€ in 2007 – 5 M€ in 2013), in order to preserve the stocks, it will be necessary to improve the control technology by using satellite images in addition to the Vessel Monitoring System. Moreover, the development of systems to identify and control the origin of the catches (traceability) will be necessary. The added value of the use of those satellite images is that they are independent from the data provided by the fishermen themselves and constitute a useful tool of comparison and verification of the reliability of the latter. - In the area of inspection, no increase of the budget is foreseen (5 M€). However, the setting up of the Agency will change the present role of the Commission inspectors. Direct control will be taken over by the Agency (joint-co-operation between Member States) but an emphasis will be necessary on the control of the control. At this end, an investment in training of the Commission inspectors will be necessary as well as communication networks with the Agency. - In order to make the Agency fully operational, it will be necessary to equip it with all the installations necessary to permit the monitoring at long distance in order to be able to analyse the information relative to the fisheries activities at long distance. This will need the set up of a Fisheries Monitoring Centre, secured network lines and extended databases. Moreover, important expenses in the area of telecommunication and satellite images will be necessary. The Agency will probably need to charter inspection means to be able to fulfil its commitments in the area of control and enforcement. A gradual increase of the budget is foreseen (5 to 10 M€) to meet those needs. The increase of the budget is in conformity with the conclusions of the feasibility study on the Agency that pointed out a need to increase the foreseen budget. - An increase is also foreseen to cover additional audits and arrangements with the JRC on the development and follow-up of new technologies. In the area of data-collection the increase of the budget is driven by the need to extend the current programmes with environmental data on the impact of fisheries on the marine ecosystem and to include two new Member States in 2007, and possibly more before the end of the programming period in 2013. With the forthcoming enlargement it will be necessary to apply the CFP in a whole new area, namely the Black Sea. This will require additional effort and support from the Community (an increase of 4 M€ by 2013 has been foreseen). In addition, it is important to increase the collection of environmental and economic data so that the socio-economic impact of management decisions can be taken more fully into account (a gradual increase to cover this expenditure has been foreseen (5M€ in 2007 – 10 M€ in 2013). The move towards an increased integration of environmental concerns and the application of an ecosystem approach will necessitate the collection of new data, such as sampling programmes to estimate by-catches and discards. The latter will demand an increase of very costly sampling programmes with on-board observers (a gradual increase till 5 M€ has been foreseen). The reform of the CFP has put a greater emphasis on a mixed fisheries approach instead of a stock by stock approach. This has created substantial additional demands for fisheries advice . This measure will only be fully implemented from 2007 onwards with the reinforcement of the Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries, consultation of independent experts on specific issues, contracts with national research institutes, … The involvement of all relevant stakeholders in the CFP at all stages is one of the key elements of the reform of the CFP. The need to inform and involve the stakeholders in the decision making process is increasing rapidly. Moreover, there is a already a request of the Member States at this stage to continue Community aid to the RACs after the five years, actually foreseen in Council Decision 585/2004/EC. Without anticipating a decision, it will probably be necessary to continue financing the Regional Advisory Councils. In the area of international relations, already at this stage negotiations are taking place to conclude new partnership fisheries agreements. Moreover, the role of the International Organisations in the sustainable management of the fisheries resources all over the world is increasing steadily with an increase of the obligatory and non-obligatory contributions as a result. Method of Implementation (indicative) Show below the method(s)[20] chosen for the implementation of the action. ( Centralised Management ( Directly by the Commission ( Indirectly by delegation to: ٱ Executive Agencies ٱ Bodies set up by the Communities as referred to in art. 185 of the Financial Regulation ( National public-sector bodies/bodies with public-service mission ٱ Shared or decentralised management ٱ With Member states ٱ With Third countries ( Joint management with international organisations (please specify) Relevant comments: The methods of implementation used to allocate the budget to the actions financed under this Regulation, are pursuant to the financial regulation applicable to the general to the European Communities and its implementing rules. The Commission implements the budget in the following way in the different areas: a) on a centralised direct basis, in particular in the areas of control and enforcement, scientific advice, governance, international relations; b) on a centralised indirect basis with Member States, in particular in the area of data-collection; c) by joint management in particular in the area of some non-obligatory contributions to international organisations. MONITORING AND EVALUATION Monitoring system The actions financed under this Regulation will be monitored regularly. The Commission shall ensure the regular, independent and external evaluation of the actions financed. Evaluation Impact assessment An impact assessment accompanies this proposal, which is part of the new financial perspectives package covering the period 2007-2013. The purpose of the proposal is to provide the legal basis for the continuation of Community financing to support the objectives of the Common Fisheries Policy (hereafter the CFP) beyond 31.12.2006, in the areas of control and enforcement of CFP rules, conservation, data collection, scientific advice, fisheries governance and international fisheries relations, including law of the sea matters. It also aims at providing a transparent, clear and simplified framework for the execution of Community financial interventions. The proposal does not envisage changes to the objectives, principles and decision-making rules governing the different areas that will be supported by Community financial interventions. These are laid down in the EC Treaty and the rules of the CFP following its reform in December 2002[21]. For this reason, the assessment of the impact of the proposed Regulation does not focus on the economic, social and environmental consequences of the actions that must be financed in order to ensure the implementation of the CFP. In other words, the economic, social and environmental impacts of these actions have already been assessed and taken into account at the time of the adoption of the CFP reform. The reflection on possible policy options was already made when this extended impact assessment was undertaken. The Commission had in fact already decided in the course of 2004 to promote the simplification of the legal bases for Community financial interventions in the area of the CFP through, inter-alia, the reduction of the number of legal instruments available for that purpose. Terms and frequency of future evaluation The Commission will submit to the European Parliament and the Council An interim evaluation report on the results obtained and the qualitative and quantitative aspects of the implementation of the actions financed under this Regulation no later than 31 March 2011; A Communication on the continuation of the actions financed under this Regulation no later than 30 August 2012; An ex-post evaluation report no later than 31 December 2014. ANTI-FRAUD MEASURES The Commission shall ensure that, when actions financed under the present Regulation are implemented, the financial interests of the Community are protected by the application of preventive measures against fraud, corruption and any other illegal activities, by effective checks and by the recovery of the amounts unduly paid and, if irregularities are detected, by effective, proportional and dissuasive penalties, in accordance with Council Regulations (EC, Euratom) No 2988/95 and (EC, Euratom) No 2185/96, and with Regulation (EC) No 1073/1999 of the European Parliament and of the Council. For the Community actions financed under this Regulation, the notion or irregularity referred to in Article 1(2) of Regulation (EC, Euratom) No 2988/95 shall mean any infringement of a provision of Community law or any breach of a contractual obligation resulting from an act or omission by an economic operation, which has, or would have, the effect of prejudicing the general budget of the Communities or budgets managed by them, by an unjustified item of expenditure. The Commission shall reduce, suspend or recover the amount of financial assistance granted for an action if it finds irregularities, including non-compliance with the provisions of this Regulation or the individual decision or the contract or agreement granting the financial support in question, or if it transpires that, without Commission approval having being sought, the action has been subjected to change which conflicts with the nature or implementing conditions of the actions financed. Moreover, without prejudice to checks carried out by the Member States in accordance with national laws, regulations and administrative provisions, officials of the Commission and of the Court of Auditors, or their representatives, may carry out on-the-spot checks on actions financed by this Regulation at any time up to three years after the final payment made by the Commission. For this purpose, all documents related have to be kept available by the beneficiaries during that period. The Commission may also require the Member State concerned to carry out on-the-spot checks. Officials of the Commission and of the Court Auditors, or their representatives, may take part in such checks. If the Commission considers that Community funds have not been used in accordance with the conditions laid down in this Regulation or in any other applicable regulation, it shall inform the beneficiary, which will have a month to send its observations to the Commission. If the beneficiary does not reply or if its observations do not lead the Commission to modify its opinion, the Commission shall reduce or cancel the financial contribution granted or suspend payments. Any amount unduly paid shall be repaid to the Commission. Interest shall be added to any sums not repaid in due time under the conditions laid down in the Financial Regulation. The Commission shall ensure that suitable arrangements exist of the control and audit of the actions financed pursuant to Articles 53(7) and 165 of Council Regulation (EC) N° 1605/2002. However, under the principle of national sovereignty, only by agreement with the third country may the Commission carry out, or have carried out, financial audits of funds paid to third countries. DETAILS OF RESOURCES Objectives of the proposal in terms of their financial cost Commitment appropriations in EUR million (to 3 decimal places) (Headings of Objectives, actions and outputs should be provided) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 & 2013 | TOTAL | Description of tasks deriving from the action Sources of human resources (statutory) Posts allocated to the execution of the actions described in this Regulation will be subject to a yearly evaluation in the framework of the APS/PDB exercise ( Posts currently allocated to the management of the programme to be replaced or extended ( Posts pre-allocated within the APS/PDB exercise for year n ( Posts to be requested in the next APS/PDB procedure ( Posts to be redeployed using existing resources within the managing service (internal redeployment) ( Posts required for year n although not foreseen in the APS/PDB exercise of the year in question Other Administrative expenditure included in reference amount (XX 01 04/05 – Expenditure on administrative management) EUR million (to 3 decimal places) Budget line (number and heading) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 1012 & 2013 | TOTAL | Data Collection and Scientific advice | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | Governance | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 3,5 | International relations | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5 | 17,5 | Total Technical and administrative assistance | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 13 | 45,5 | Financial cost of human resources and associated costs not included in the reference amount EUR million (to 3 decimal places) Type of human resources | Year n | Year n+1 | Year n+2 | Year n+3 | Year n+4 | Year n+5 and later | Officials and temporary staff (XX 01 01) | Staff financed by Art XX 01 02 (auxiliary, END, contract staff, etc.) (specify budget line) | Total cost of Human Resources and associated costs (NOT in reference amount) | Calculation– Officials and Temporary agents Reference should be made to Point 8.2.1, if applicable Calculation– Staff financed under art. XX 01 02 Reference should be made to Point 8.2.1, if applicable 8.2.6 Other administrative expenditure not included in reference amount EUR million (to 3 decimal places) | XX 01 02 11 02 – Meetings & Conferences | XX 01 02 11 03 – Committees[25] | XX 01 02 11 04 – Studies & consultations | XX 01 02 11 05 - Information systems | 2 Total Other Management Expenditure (XX 01 02 11) | 3 Other expenditure of an administrative nature (specify including reference to budget line) | Total Administrative expenditure, other than human resources and associated costs (NOT included in reference amount) | Calculation - Other administrative expenditure not included in reference amount
[1] GU C […] del […], pag. […].
[2] GU C […] del […], pag. […].
[3] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
[4] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
[5] GU L 357 del 31.12.2002.
[6] GU L 187 del 20.7.1999, pag. 70.
[7] GU L 256 del 3.8.2004, pag. 17.
[8] COM(2004) 101 def. del 10.2.2004.
[9] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
[10] GU L 80 del 31.3.2000, pag. 7.
[11] GU L 176 del 15.7.2000, pag. 42.
[12] GU L 157 del 30.4.2004, pag. 117.
[13] Expenditure that does not fall under Chapter xx 01 of the Title xx concerned.
[14] Expenditure within article xx 01 04 of Title xx.
[15] Expenditure within chapter xx 01 other than articles xx 01 04 or xx 01 05.
[16] See points 19 and 24 of the Interinstitutional agreement.
[17] Additional columns should be added if necessary i.e. if the duration of the action exceeds 6 years
[18] See in particular, Roadmap on the reform of the CFP - COM(2002) 181, Communication on improving scientific and technical advice for Community fisheries management - COM(2003) 625, Communication on an integrated framework for fisheries partnership agreements with third countries - COM(2002) 637, Communication on compliance with the rules of the CFP - COM(2003) 344.
[19] See in particular Council Regulation (EC) No 2371/2002.
[20] If more than one method is indicated please provide additional details in the "Relevant comments" section of this point.
[21] See in particular Council Regulation (EC) No 2371/2002.
[22] Cost of which is NOT covered by the reference amount.
[23] Cost of which is NOT covered by the reference amount.
[24] Cost of which is included within the reference amount.
[25] Specify the type of committee and the group to which it belongs.