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Document 52005PC0002
Proposal for a Council Regulation amending Annex I to Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
/* COM/2005/0002 def. */
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune /* COM/2005/0002 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 12.1.2005 COM(2005) 2 definitivo Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Il convergere dell’informatica, dell’elettronica di consumo, delle telecomunicazioni e delle nuove tecnologie rende più difficile la classificazione dei nuovi prodotti - in particolare quelli di cui ai capitoli 84, 85 e 90 della tariffa doganale comune (TDC) - e il loro trattamento tariffario. 2. Una sfida recente in quest’ambito è costituita dalla classificazione dei videomonitor. La voce 8528 della TDC copre un ambito più vasto dei soli televisori e costituisce la voce principale per la classificazione dei videomonitor. Per poter essere classificati sotto un’altra voce, ad esempio la n. 8471 o la n. 8531, tali prodotti devono soddisfare determinate condizioni, fondate su dati oggettivi e quantificabili. Tenuto conto dell’attuale tendenza dell’industria, sia nel campo informatico che in quello dell’elettronica di consumo, a fabbricare monitor multiuso, sta diventando impossibile determinare la destinazione principale di un determinato monitor facendo riferimento alle sole caratteristiche tecniche. Questa tendenza è riconosciuta dai servizi della Commissione, dalla maggior parte degli Stati membri e dalla federazione europea competente, l’EICTA (Associazione europea delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni). La maggior parte dei videomonitor (diversi da quelli con tubo a raggi catodici) vengono dunque in genere classificati alla voce 8528 sotto uno dei codici a cui è applicato un dazio del 14%, anche nei casi in cui i monitor vengono in realtà importati, o utilizzati dopo l’importazione, in combinazione con personal computer. 3. Gli impegni tariffari assunti dalla Comunità nell’ambito dell’OMC sono legati a voci specifiche della TDC. L’accordo sulle tecnologie dell’informazione (ITA) costituisce in questo senso un’eccezione. Le concessioni tariffarie ITA figurano nelle appendici A e B dell’accordo. L’accordo ITA non doveva inizialmente includere prodotti destinati al grande pubblico; di fatto, i testi delle appendici A e B limitano il campo di applicazione delle concessioni tariffarie accordate. Nell’appendice A non figurano i videomonitor della voce 8528 21 e l’appendice B include soltanto “monitor” con tubo catodico e “ dispositivi di visualizzazione a schermo piatto per i prodotti che rientrano [nell’] accordo”. L’accordo ITA non fornisce pertanto una soluzione dal punto di vista economico. 4. Tenuto conto di questa situazione, del rapido evolversi della tecnologia nel settore dell’elettronica e della volontà di evitare l’adozione di regolamenti di classificazione per ogni singolo modello commercializzato, la Commissione presenta una proposta di regolamento recante sospensione autonoma dei dazi doganali (dazio zero) fino al 31 dicembre 2006 per determinati tipi di videomonitor di cui al codice NC 8528 21 90 della TDC. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26, vista la proposta della Commissione[1], considerando quanto segue: (1) Nella nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio[2], le voci rilevanti per i videomonitor sono la n. 8471, la n. 8528 e la n. 8531. (2) La classificazione dei videomonitor sotto una voce diversa dalla n. 8528 richiede il rispetto di determinate condizioni. Il convergere dell’informatica, dell’elettronica di consumo e delle nuove tecnologie ha creato una situazione in cui sta diventando impossibile determinare, con riferimento alle sole caratteristiche tecniche, la destinazione principale di un determinato monitor nell’ambito della classificazione dei videomonitor. Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee risulta che la classificazione non può essere fondata sull’effettiva destinazione della merce. La corretta classificazione dei singoli prodotti deve basarsi su dati oggettivi e quantificabili. Al momento risulta impossibile adottare criteri oggettivi che soddisfino questa condizione. (3) I dati commerciali indicano che attualmente i videomonitor con schermi al plasma o a cristalli liquidi di dimensioni non superiori a 19 pollici e di formato 4:3 o 5:4 vengono principalmente impiegati come unità di output di macchine automatiche per l'elaborazione dei dati. Tuttavia, tali monitor sono spesso anche in grado di riprodurre immagini video provenienti da fonti diverse dalle macchine automatiche per l’elaborazione dei dati e non soddisfano dunque la condizione di essere unicamente o principalmente destinati all'impiego con questo tipo di macchine. I videomonitor in questione non rientrano pertanto nell’ambito di applicazione dell’accordo sui prodotti delle tecnologie dell’informazione[3], noto come “Accordo sulle tecnologie dell’informazione” (ITA), approvato con decisione 97/539/CE del Consiglio, del 24 marzo 1997, relativa all’abolizione dei dazi doganali sui prodotti delle tecnologie dell’informazione[4]. (4) È nell’interesse della Comunità sospendere totalmente, per un periodo limitato, i dazi autonomi della tariffa doganale comune per i videomonitor con schermi al plasma o a cristalli liquidi di dimensioni non superiori a 19 pollici e di formato 4:3 o 5:4, classificabili con il codice NC 8528 21 90. La scadenza della presente misura deve pertanto essere fissata al 31 dicembre 2006, a meno che il Consiglio non decida di prorogarla. (5) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 deve essere pertanto modificato di conseguenza. (6) Poiché la modifica di cui al presente regolamento deve essere applicata dalla stessa data da cui si applica la nomenclatura combinata per il 2005, di cui al regolamento (CE) n. 1810/2004, il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente e deve essere applicato dall’1 gennaio 2005, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, parte 2, “Tabella dei dazi”, sezione XVI, capitolo 85, il testo della colonna 3 del codice NC 8528 21 90 è sostituito da “14(*). ______________ (*) Dazi doganali sospesi, a titolo autonomo, fino al 31 dicembre 2006, per i videomonitor con uno schermo di dimensioni non superiori a 19 pollici e di formato 4:3 o 5:4 (codice TARIC 8528 21 90 30)”. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’ Unione europea . Esso si applica dall’1 gennaio 2005. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente FINANCIAL STATEMENT | DATE: | 1. | BUDGET HEADING: Chapter 12 Article 120 | 2. | TITLE: Proposal for a Council Regulation amending Annex I to Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff | 3. | LEGAL BASIS: Article 26 of the EC Treaty | 4. | AIMS: Autonomous exemption for a limited period (until 31.12.2006) from duties for certain video monitors products falling within CN code 8528 21 90. | 5. | FINANCIAL IMPLICATIONS: It is very difficult to estimate the loss of own resources involved. Firstly, precise statistics are not available on the imports of this kind of products given than many are currently being misclassified in headings which are subject to a duty free treatment. Nevertheless, judging by the information provided by EICTA, and not taking account of any tariff preferences granted to certain trade partners, the loss of own resources involved may be estimated to be a total of 1 BEURO, of which 800 MEURO relate to those monitors which are actually imported with or used after importation with personal computers. | 6. | FRAUD-PREVENTION MEASURES: Application of the normal measures under the Community Customs Code. | [1] GU C (…( del (…(, pag. (…(. [2] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione (GU L 327 del 30.10.2004, pag. 1). [3] GU L 155 del 12.6.1997, pag. 3. [4] GU L 155 del 12.6.1997, pag. 1.