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Document 52004SC1428
Decision of the EU-Morocco Association Council amending Protocol 4 to the Euro-Mediterranean Agreement, concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative co-operation - Draft common position of the Community -
Progetto decisione del Consiglio di associazione UE-Marocco che modifica il protocollo n. 4 dell’accordo euromediterraneo, relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa - Progetto di posizione comune della Comunità
Progetto decisione del Consiglio di associazione UE-Marocco che modifica il protocollo n. 4 dell’accordo euromediterraneo, relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa - Progetto di posizione comune della Comunità
/* SEC/2004/1428 def. */
Progetto decisione del Consiglio di associazione UE-Marocco che modifica il protocollo n. 4 dell’accordo euromediterraneo, relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa - Progetto di posizione comune della Comunità /* SEC/2004/1428 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 29.11.2004 SEC(2004) 1428 definitivo Progetto DECISIONE DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO che modifica il protocollo n. 4 dell’accordo euromediterraneo, relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa - Progetto di posizione comune della Comunità -(presentato dalla Commissione) RELAZIONE 1. Nel 1997 è stato istituito un sistema di cumulo diagonale dell'origine tra Comunità, Bulgaria, Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Slovacchia, Romania, Lituania, Lettonia, Estonia, Slovenia, Islanda, Norvegia e Svizzera (compreso il Liechtenstein) che, nel 1999, è stato esteso alla Turchia. 2. Alla riunione dei ministri del Commercio Euromed svoltasi a Toledo nel marzo 2002 si è deciso di estendere tale sistema paneuropeo di cumulo dell'origine ai partner mediterranei nel quadro del processo di Barcellona, avviato con la dichiarazione di Barcellona adottata il 27 e 28 novembre 1995. 3. Alla riunione dei ministri del commercio Euromed tenutasi a Palermo il 7 luglio 2003, i ministri hanno approvato il nuovo protocollo sulle norme in materia di origine che permette l'estensione del sistema paneuropeo di cumulo dell'origine ai paesi del Mediterraneo. I ministri hanno chiesto ai partner interessati di adottare le misure necessarie per inserire il nuovo protocollo nei rispettivi accordi. 4. In particolare, è necessario riformulare gli articoli sul cumulo e introdurre nuove disposizioni sulla certificazione dell'origine, armonizzare le disposizioni relative al divieto di concedere rimborsi o sospensioni dei dazi doganali, armonizzare i requisiti, contenuti nei protocolli, in materia di trasformazioni necessarie per attribuire il carattere originario a materie non originarie e introdurre modifiche volte a rendere identiche le disposizioni di tutti i protocolli. 5. Tenuto conto dei risultati della riunione del comitato misto Fær Øer/Danimarca del 28 novembre 2003, si propone inoltre di includere le Fær Øer nel sistema paneuromediterraneo di cumulo dell’origine. 6. Dal momento che le tariffe preferenziali concesse alla Turchia non sono più differenti da quelle concesse agli altri partner commerciali europei, si propone che anche i prodotti agricoli originari della Turchia beneficino del sistema paneuromediterraneo di cumulo dell’origine. 7. Pertanto, al fine di introdurre un sistema paneuromediterraneo di cumulo dell'origine, la Comunità deve sostituire i protocolli sulle norme in materia di origine allegati agli accordi di libero scambio con i seguenti paesi: Bulgaria, Romania, Irlanda, Norvegia, Svizzera, Fær Øer, Turchia, Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, nonché il protocollo sulle norme in materia di origine allegato all’accordo sullo Spazio economico europeo. Nel caso della Siria, il protocollo paneuromediterraneo sulle norme in materia di origine viene inserito nell'accordo euromediterraneo in fase di negoziazione. 8. Si chiede pertanto al Consiglio di adottare una posizione comunitaria sull'estensione del sistema di cumulo dell'origine ai partner mediterranei e di presentarla alle istituzioni previste in ciascuno dei rispettivi accordi. 9. Nel caso dell'Algeria, si propone di rimandare la presentazione della posizione comunitaria al consiglio di associazione UE-Algeria fino all'entrata in vigore delle disposizioni commerciali dell'accordo euromediterraneo firmato a Valencia il 22 aprile 2002. 10. Conformemente a quanto dichiarato dall’Unione europea durante il quarto incontro del consiglio di associazione UE-Israele del 17 e 18 novembre 2003, la posizione comunitaria verrà presentata al consiglio di associazione UE-Israele solo dopo avere risolto la questione bilaterale (UE-Israele) relativa alle norme in materia di origine. Progetto DECISIONE DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO che modifica il protocollo n. 4 dell’accordo euromediterraneo, relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE, visto l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra[?], in appresso denominato “l’accordo”, firmato a Bruxelles il 26 febbraio 1996, in particolare l’articolo 39 del protocollo n. 4, considerando quanto segue: (1) Il protocollo attuale dell’accordo prevede il cumulo bilaterale dell’origine tra la Comunità e il Marocco, nonché il cumulo totale dell’origine tra la Comunità, il Marocco, l’Algeria e la Tunisia. (2) È opportuno ampliare il sistema del cumulo per consentire l’uso di materiali originari della Comunità, della Bulgaria, della Romania, dell’Islanda, della Norvegia, della Svizzera (compreso il Liechtenstein), delle Isole Færøer, della Turchia o di qualsiasi altro paese del partenariato euromediterraneo, basato sulla dichiarazione di Barcellona adottata in occasione della conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995, al fine di sviluppare il commercio e di promuovere l’integrazione regionale. (3) Per garantire che il sistema di cumulo ampliato venga applicato solo tra i paesi che soddisfano i necessari requisiti ed evitare l'elusione dei dazi doganali, occorre adottare nuove disposizioni sulla certificazione dell’origine. (4) Per garantire che il sistema di cumulo ampliato venga applicato ed evitare l'elusione dei dazi doganali, è necessario armonizzare le disposizioni sul divieto di restituzione dei, o di esenzione dai, dazi doganali e i requisiti in materia di trasformazione, stabiliti dal protocollo, che i materiali non originari devono soddisfare per poter essere considerati originari. (5) Il sistema di cumulo dell'origine ampliato prevede che si applichino le stesse disposizioni in materia di norme di origine nel contesto degli accordi preferenziali conclusi tra i paesi interessati. (6) Alle merci in transito o in deposito il giorno dell’entrata in vigore della presente decisione devono applicarsi disposizioni transitorie che permettano loro di beneficiare del sistema di cumulo ampliato. (7) Per agevolare gli scambi e semplificare le procedure amministrative, si dovrebbero autorizzare gli operatori commerciali a utilizzare le dichiarazioni dei fornitori a lungo termine. (8) Occorre inserire dichiarazioni comuni sul Principato di Andorra e sulla Repubblica di San Marino, mentre non occorre mantenere le dichiarazioni comuni sugli articoli 1, 19, 33 e 39. (9) Sono necessarie alcune modifiche tecniche per correggere le anomalie presenti nelle diverse versioni linguistiche del testo e le discordanze fra di esse. (10) Per garantire il buon funzionamento dell'accordo, agevolando al tempo stesso il lavoro degli utenti e delle amministrazioni doganali, è quindi opportuno inglobare in un nuovo testo del protocollo tutte le disposizioni in questione, DECIDE: Articolo 1 Il protocollo n. 4 dell’accordo, relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo allegato, con le dichiarazioni comuni pertinenti. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Essa si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di adozione. Fatto a, Per il Consiglio di associazione LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT 1. Legal basis Article 133 of the Treaty 2. Title of the measure Proposal for an amendment to the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative co-operation set out in the protocols to the agreements between the EU and Bulgaria, Romania, Iceland, Norway, Switzerland, the Faroe Islands, Turkey, Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Morocco, Tunisia and Palestinian Authority of the West Bank and Gaza Strip as well as the protocol on rules of origin attached to the European Economic Area Agreement. 3. Objective To extend the system of pan-European cumulation of origin to the Mediterranean partners and to the Faroe Islands. 4. Financial implications As the extension of the system of cumulation of origin to the Mediterranean partners and to the Faroe Islands is without any implication on the tariff concessions granted by the agreements, the proposal does not have any financial implications. PROTOCOLLO N. 4 RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI"PRODOTTI ORIGINARI" EAI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Articolo 1 Definizioni TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI» Articolo 2 Requisiti di carattere generale Articolo 3 Cumulo nella Comunità Articolo 4 Cumulo in Marocco Articolo 5 Prodotti interamente ottenuti Articolo 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati Articolo 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti Articolo 8 Unità da prendere in considerazione Articolo 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Articolo 10 Assortimenti Articolo 11 Elementi neutri TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI Articolo 12 Principio della territorialità Articolo 13 Trasporto diretto Articolo 14 Esposizioni TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE Articolo 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE Articolo 16 Requisiti di carattere generale Articolo 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED Articolo 18 Certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED rilasciati a posteriori Articolo 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED Articolo 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza Articolo 21 Contabilità separata Articolo 22 Condizioni per il rilascio di una dichiarazione su fattura o di una dichiarazione su fattura EUR-MED Articolo 23 Esportatore autorizzato Articolo 24 Validità della prova dell'origine Articolo 25 Presentazione della prova dell'origine Articolo 26 Importazioni con spedizioni scaglionate Articolo 27 Esonero dalla prova dell'origine Articolo 27bis Dichiarazione del fornitore Articolo 28 Documenti giustificativi Articolo 29 Conservazione delle prove dell'origine, delle dichiarazioni dei fornitori e dei documenti giustificativi Articolo 30 Discordanze ed errori formali Articolo 31 Importi espressi in euro TITOLO VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA Articolo 32 Assistenza reciproca Articolo 33 Controllo delle prove dell'origine Articolo 33a Controllo delle dichiarazioni dei fornitori Articolo 34 Composizione delle controversie Articolo 35 Sanzioni Articolo 36 Zone franche TITOLO VII CEUTA E MELILLA Articolo 37 Applicazione del protocollo Articolo 38 Condizioni particolari TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 39 Modifiche del protocollo Articolo 40 Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito Elenco degli allegati Allegato I: Note introduttive all'elenco dell'allegato II Allegato II: Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario Allegato III a: Facsimile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato di circolazione EUR.1 Allegato III b: Facsimile del certificato di circolazione EUR-MED e domanda di certificato di circolazione EUR-MED Allegato IV a: Testo della dichiarazione su fattura Allegato IV b: Testo della dichiarazione su fattura EUR-MED Allegato V: Facsimile delle dichiarazioni dei fornitori Allegato VI: Facsimile delle dichiarazioni dei fornitori a lungo termine Dichiarazioni comuni Dichiarazione comune riguardante il Principato di Andorra Dichiarazione comune riguardante la Repubblica di San Marino TITOLO IDISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo: (a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche; (b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto; (c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione; (d) per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti; (e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana); (f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunità o in Marocco - nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto; (g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Marocco; (h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera g); i) per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originario degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella Comunità o in Marocco; j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA"; k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce; (l) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura; m) il termine "territori" comprende le acque territoriali. TITOLO IIDEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI» Articolo 2 Requisiti di carattere generale 1. Ai fini dell'applicazione dell'accordo, si considerano prodotti originari della Comunità: (a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 5; (b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6; (c) le merci originarie dello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi del protocollo 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo. 2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari del Marocco: (a) i prodotti interamente ottenuti in Marocco ai sensi dell'articolo 5; (b) i prodotti ottenuti in Marocco in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Marocco di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6. 3. L’applicazione del paragrafo 1, lettera c), è subordinata all’esistenza di un accordo di libero scambio tra il Marocco, da una parte, e gli Stati SEE/EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), dall’altra. Articolo 3 Cumulo nella Comunità 1. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Comunità i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Bulgaria, della Svizzera (compreso il Liechtenstein)[?], dell’Islanda, della Norvegia, della Romania, della Turchia o della Comunità, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre lavorazioni o trasformazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all’interno della Comunità. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti. 2. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Comunità i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari delle Isole Faerøer o di un qualsiasi paese del partenariato euromediterraneo in base alla dichiarazione di Barcellona adottata in occasione della conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995, esclusa la Turchia, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all’interno della Comunità. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti. 3. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della Comunità non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Comunità soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione nella Comunità. 4. I prodotti originari di uno dei paesi elencati ai paragrafi 1 e 2 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella Comunità conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi. 4a. Ai fini dell’applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Marocco, Algeria o Tunisia si considerano effettuate nella Comunità se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive nella Comunità. I prodotti originari ottenuti in due o più paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari della Comunità solo se la lavorazione o trasformazione va al di là di quelle contemplate dall'articolo 7. 5. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che: (a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell’articolo XXIV dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi coinvolti nell’acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione; (b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste da questo protocollo; e (c) siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) e in Marocco, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo. Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C). La Comunità fornirà al Marocco, per il tramite della Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi, comprese le date di entrata in vigore, e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi elencati ai paragrafi 1 e 2. Articolo 4 Cumulo in Marocco 1. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari del Marocco i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Bulgaria, della Svizzera (compreso il Liechtenstein)[?], dell’Islanda, della Norvegia, della Romania, della Turchia o della Comunità, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all’interno del Marocco. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti. 2. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari del Marocco i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari delle Isole Faerøer o di un qualsiasi paese del partenariato euromediterraneo in base alla dichiarazione di Barcellona adottata in occasione della conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995, esclusa la Turchia, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all’interno del Marocco. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti. 3. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno del Marocco non vanno oltre le operazioni previste dall'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario del Marocco soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione in Marocco. 4. I prodotti originari di uno dei paesi elencati ai paragrafi 1 e 2 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione in Marocco conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi. 4a. Ai fini dell’applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Marocco, Algeria o Tunisia si considerano effettuate in Marocco se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Marocco. I prodotti originari ottenuti in due o più paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari del Marocco solo se la lavorazione o trasformazione va al di là di quelle contemplate dall'articolo 7. 5. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che: (a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell’articolo XXIV dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi coinvolti nell’acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione; (b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste da questo protocollo; e (c) siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) e in Marocco, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo. Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C). Il Marocco fornisce alla Comunità, per il tramite della Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi, comprese le date di entrata in vigore, e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi elencati ai paragrafi 1 e 2. Articolo 5 Prodotti interamente ottenuti 1. Si considerano "interamente ottenuti" nella Comunità o in Marocco: (a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino; (b) i prodotti del regno vegetale raccolti sul loro territorio; (c) gli animali vivi, nati ed allevati sul loro territorio; (d) i prodotti che provengono da animali vivi allevati sul loro territorio; (e) i prodotti della caccia o della pesca praticate sul loro territorio; (f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità o del Marocco, con le loro navi; (g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f); (h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami; i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; k) le merci ottenute sul loro territorio esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere a)-j). 2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina: (a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Marocco, (b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o del Marocco, (c) che appartengono, in misura non inferiore al 50%, a cittadini di Stati membri della Comunità o del Marocco, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o del Marocco e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati; (d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o del Marocco; e (e) il cui equipaggio è composto, almeno per il 75%, da cittadini di Stati membri della Comunità o del Marocco. Articolo 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati 1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II. Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione. 2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che: (a) il loro valore totale non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto; (b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari. Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato. 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7. Articolo 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti 1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni: (a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio; (b) la scomposizione e composizione di confezioni; (c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti; (d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili; (e) le semplici operazioni di pittura e lucidatura; (f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso; (g) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero; (h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura; i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio; j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli); k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio; (l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui lori imballaggi; m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; (n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti; (o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere a)-n); (p) la macellazione degli animali. 2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Marocco su quel prodotto. Articolo 8 Unità da prendere in considerazione 1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che: (a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione; (b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare le disposizioni del presente protocollo. 2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine. Articolo 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione. Articolo 10 Assortimenti Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento. Articolo 11 Elementi neutri Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione: (a) energia e combustibile; (b) impianti e attrezzature; (c) macchine e utensili; (d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso. TITOLO IIIREQUISITI TERRITORIALI Articolo 12 Principio della territorialità 1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Marocco, fatto salvo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), degli articoli 3 e 4 e del paragrafo 3 del presente articolo. 2. Fatti salvi gli articoli 3 e 4, le merci originarie esportate dalla Comunità o dal Marocco verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunità o in Marocco sono considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente: (a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e (b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione. 3. L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o del Marocco sui materiali esportati dalla Comunità o dal Marocco e successivamente reimportati, purché: (a) i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Comunità o in Marocco o siano stati sottoposti a una lavorazione o trasformazione che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7 prima della loro esportazione; e (b) si possa dimostrare alle autorità doganali che: i) le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati; e ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o del Marocco non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è addotto il carattere originario. 4. Per l'applicazione del paragrafo 3, le condizioni enumerate al titolo II concernenti l'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori della Comunità o del Marocco. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale in questione, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nella parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o del Marocco con l'applicazione del presente articolo non devono superare la percentuale indicata. 5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per “valore aggiunto totale” si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Comunità o del Marocco, compreso il valore dei materiali aggiunti. 6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale dell'articolo 6, paragrafo 2. 7. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli 50-63 del sistema armonizzato. 8. Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della Comunità o del Marocco sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo. Articolo 13 Trasporto diretto 1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati tra la Comunità e il Marocco direttamente o attraverso i territori degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o del Marocco. 2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando: (a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito oppure (b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente: i) un'esatta descrizione dei prodotti; (ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati e (iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta dei prodotti nel paese di transito; oppure (c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento giustificativo. Articolo 14 Esposizioni 1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o in Marocco beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che: (a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dal Marocco nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti; (b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o in Marocco; (c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione, e (d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa. 2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti. 3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana. TITOLO IVRESTITUZIONE O ESENZIONE Articolo 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi 1. (a) I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità, del Marocco o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità o in Marocco, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi. (b) I prodotti di cui al capitolo 3 e alle voci 1604 e 1605 del sistema armonizzato originari della Comunità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o oneri di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Marocco ai materiali utilizzati nella fabbricazione e ai prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b), qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno. 3. L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o gli oneri di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 9 e ai prodotti degli assortimenti definiti a norma dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'accordo. 6. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità o del Marocco senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4. 7. In deroga al paragrafo 1, il Marocco può applicare ai prodotti che non rientrano nei capitoli 1-24 del sistema armonizzato la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per gli oneri di effetto equivalente applicabili ai materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari, in conformità delle seguenti disposizioni: (a) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 5% per i prodotti dei capitoli 25-49 e 64-97 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Marocco; (b) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 10% per i prodotti dei capitoli 50-63 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Marocco. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano fino al 31 dicembre 2009 e possono essere rivedute di comune accordo. TITOLO VPROVA DELL'ORIGINE Articolo 16 Requisiti di carattere generale 1. I prodotti originari della Comunità importati in Marocco e i prodotti originari del Marocco importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione di una delle seguenti prove dell’origine: (a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui facsimile figura nell'allegato III a; (b) di un certificato di circolazione EUR-MED, il cui facsimile figura nell'allegato III b; (c) nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, di una dichiarazione (in appresso denominata "dichiarazione su fattura" o "dichiarazione su fattura EUR-MED"), rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; il testo delle dichiarazioni su fattura è riportato negli allegati IV a e IV b. 2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 27 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra. Articolo 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED 1. Il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato. 2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED e il formulario di domanda, i cui facsimile figurano agli allegati III a e III b. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto l'accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita. 3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo. 4. Fatto salvo il paragrafo 5, le autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o del Marocco rilasciano un certificato di circolazione EUR.1: - se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, del Marocco o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo; - se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, purché nel paese di origine siano stati rilasciati un certificato EUR-MED o una dichiarazione su fattura EUR-MED; - se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o del Marocco, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 3, paragrafo 4a, e 4, paragrafo 4a, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 5. Il certificato di circolazione EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o del Marocco se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, del Marocco o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con i quali si applica il cumulo, soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo e - il cumulo è stato applicato con materiali originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, oppure - i prodotti possono essere utilizzati come materiali nell’ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, oppure - i prodotti possono essere riesportati dal paese di destinazione in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4. 6. Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR-MED deve figurare una delle seguenti dichiarazioni in inglese: - se il carattere originario è stato ottenuto applicando il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui agli articoli 3 e 4: 'CUMULATION APPLIED WITH ……'(nome del paese/dei paesi) - se il carattere originario è stato ottenuto senza applicare il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui agli articoli 3 e 4: 'NO CUMULATION APPLIED' 7. Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. 8. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED dev'essere indicata nella casella 11 del certificato. 9. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata. Articolo 18 Certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED rilasciati a posteriori 1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 9, il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se: (a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari oppure se (b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici. 2. Fatto salvo l’articolo 17, paragrafo 9, un certificato di circolazione EUR-MED può essere rilasciato dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce e per i quali al momento dell’esportazione è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1, purché si possa dimostrare alle autorità doganali che sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 17, paragrafo 5. 3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED nonché i motivi della sua richiesta. 4. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 o EUR-MED solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente. 5. I certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese: "ISSUED RETROSPECTIVELY" I certificati di circolazione EUR-MED rilasciati a posteriori in applicazione del paragrafo 2 devono recare la seguente dicitura in inglese: ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 no ………. [data e luogo del rilascio]' 6. Le diciture di cui al paragrafo 5 devono figurare nella casella 7 del certificato EUR.1 o EUR-MED. Articolo 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED 1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1 o EUR-MED, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso. 2. I duplicati così rilasciati devono recare la seguente dicitura in inglese: "DUPLICATE" 3. La dicitura di cui al paragrafo 2 deve figurare nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED. 4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED originale, è valido a decorrere da tale data. Articolo 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell’origine rilasciata o compilata in precedenza Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Marocco, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR.1 o EUR-MED al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Marocco. I certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti. Articolo 21 Contabilità separata 1. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso della cosiddetta "separazione contabile". 2. Questo metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati "originari" coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una divisione fisica delle scorte. 3. Le autorità doganali possono concedere tale autorizzazione alle condizioni che giudicano appropriate. 4. Il metodo è registrato e applicato conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato. 5. Il beneficiario di questa agevolazione può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per la quantità di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti. 6. Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla in qualsiasi momento, qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente allegato. Articolo 22 Condizioni per il rilascio di una dichiarazione su fattura o di una dichiarazione su fattura EUR-MED 1. Le dichiarazioni su fattura e le dichiarazioni su fattura EUR-MED di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera c) possono essere compilate: (a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23 oppure (b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6.000 EUR. 2. Fatto salvo il paragrafo 3, può essere rilasciata una dichiarazione su fattura nei seguenti casi: - se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o del Marocco, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo; - se i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, purché nel paese di origine siano stati rilasciati un certificato EUR-MED o una dichiarazione su fattura EUR-MED; - se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o del Marocco, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 3, paragrafo 4a, e 4, paragrafo 4a, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 3. La dichiarazione su fattura EUR-MED può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, del Marocco o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo, soddisfano i requisiti del presente protocollo e - il cumulo è stato applicato con materiali originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, oppure - i prodotti possono essere utilizzati come materiali nell’ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, oppure - i prodotti possono essere riesportati dal paese di destinazione in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4. 4. Le dichiarazioni su fattura EUR-MED devono contenere una delle seguenti dichiarazioni in inglese: - se il carattere originario è stato ottenuto applicando il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui agli articoli 3 e 4: 'CUMULATION APPLIED WITH ……'(nome del paese/dei paesi) - se il carattere originario è stato ottenuto senza applicare il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui agli articoli 3 e 4: 'NO CUMULATION APPLIED' 5. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. 6. La dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura negli allegati IV a e IV b, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello. 7. Le dichiarazioni su fattura e le dichiarazioni su fattura EUR-MED recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta. 8. La dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce. Articolo 23 Esportatore autorizzato 1. Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato "esportatore autorizzato", che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi del presente accordo a compilare dichiarazioni su fattura o dichiarazioni su fattura EUR-MED indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo. 2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate. 3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura o sulla dichiarazione su fattura EUR-MED. 4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato. 5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo fanno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione. Articolo 24 Validità della prova dell'origine 1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione. 2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali. 3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine. Articolo 25 Presentazione della prova dell'origine Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'accordo. Articolo 26 Importazioni con spedizioni scaglionate Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale. Articolo 27 Esonero dalla prova dell'origine 1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato. 2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale. 3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 euro se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 euro se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori. Articolo 27 bis Dichiarazione del fornitore 1. Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione su fattura, nella Comunità o in Marocco, per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti dal Marocco, dal Marocco, dalla Tunisia o dalla Comunità, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in questi paesi senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo 2. Le dichiarazioni dei fornitori di cui al paragrafo 1 costituiscono la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in Marocco, in Marocco, in Tunisia o nella Comunità al fine di stabilire se i prodotti nella cui produzione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari della Comunità o del Marocco e soddisfino gli altri requisiti del presente protocollo. 3. Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all'Allegato V, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza particolareggiata da consentirne l'identificazione. 4. Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in Marocco, in Marocco, in Tunisia o nella Comunità rimanga costante per lunghi periodi di tempo, egli può presentare un'unica dichiarazione del fornitore, in appresso denominata “dichiarazione del fornitore a lungo termine”, valida anche per le successive spedizioni. Di regola, la dichiarazione del fornitore a lungo termine può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi. La dichiarazione del fornitore a lungo termine è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell'Allegato VI e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione. Il fornitore informa immediatamente il suo cliente qualora la dichiarazione del fornitore a lungo termine non sia più applicabile alle merci fornite. 5. La dichiarazione del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 è dattiloscritta o stampata in una delle lingue in cui è redatto l'accordo, conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese in cui è compilata, e reca la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere compilata a mano, nel qual caso deve essere scritta con inchiostro e in stampatello. 6. Il fornitore che compila una dichiarazione deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione. Articolo 28 Documenti giustificativi I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, all'articolo 22, paragrafo 5, e all’articolo 27 bis, paragrafo 6, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED, da una dichiarazione su fattura o da una dichiarazione su fattura EUR-MED possono essere considerati prodotti originari della Comunità, del Marocco o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, che soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo e che le informazioni contenute nella dichiarazione del fornitore sono esatte, possono consistere, tra l'altro, in: (a) una prova diretta dei processi eseguiti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna; (b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Marocco, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; (c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Marocco, rilasciati o compilati nella Comunità o in Marocco, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; (d) certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED, dichiarazioni su fattura o dichiarazioni su fattura EUR-MED comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Marocco in conformità del presente protocollo, o in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, secondo norme di origine identiche alle norme del presente protocollo; (e) prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o del Marocco in applicazione dell'articolo 12 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tale articolo; (f) dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nella Comunità, in Tunisia, in Marocco o in Marocco i materiali utilizzati, compilate in uno di questi paesi. Articolo 29 Conservazione delle prove dell'origine, delle dichiarazioni dei fornitori e dei documenti giustificativi 1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3. 2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 22, paragrafo 5. 2a. Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bollette di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione, nonché dei documenti di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 6. Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore a lungo termine deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bollette di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione, nonché dei documenti di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione del fornitore a lungo termine. 3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2. 4. Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e EUR-MED, le dichiarazioni su fattura e le dichiarazioni su fattura EUR-MED loro presentati. Articolo 30 Discordanze ed errori formali 1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati. 2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate. Articolo 31 Importi espressi in euro 1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 27, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale degli Stati membri della Comunità, del Marocco o degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati. 2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b) o dell'articolo 27, paragrafo 3 in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal paese in questione. 3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione delle Comunità europee notifica gli importi a tutti i paesi interessati. 4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5% dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro purché, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, non si traduca in un aumento inferiore al 15% del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso. 5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal Comitato di associazione su richiesta della Comunità o del Marocco. Nel procedere a detta revisione, il Comitato di associazione tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro. TITOLO VIMISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA Articolo 32 Assistenza reciproca 1. Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità e del Marocco si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e EUR-MED e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati, delle dichiarazioni su fattura, delle dichiarazioni su fattura EUR-MED e delle dichiarazioni del fornitore. 2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e il Marocco si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 e EUR-MED, delle dichiarazioni su fattura e delle dichiarazioni su fattura EUR-MED o delle dichiarazioni del fornitore e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti. Articolo 33 Controllo delle prove dell'origine 1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine. 3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. 4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie. 5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto e indicare chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità, del Marocco o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali. Articolo 33 bis Controllo delle dichiarazioni dei fornitori 1. Il controllo a posteriori delle dichiarazioni dei fornitori, comprese le dichiarazioni dei fornitori a lungo termine, può essere effettuato per sondaggio oppure ogni qualvolta le autorità doganali del paese in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione su fattura nutrano ragionevoli dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni ivi riportate. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese suddetto rispediscono la dichiarazione del fornitore, la o le fatture, la o le bollette di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci coperte dalla dichiarazione alle autorità doganali del paese in cui è stata rilasciata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo a posteriori devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore. 3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese dove è stata rilasciata la dichiarazione del fornitore. A tale scopo, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. 4. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicare chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e permettere di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione potesse essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o per compilare una dichiarazione su fattura. Articolo 34 Composizione delle controversie Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui agli articoli 33 e 33 bis che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al Comitato di associazione. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese. Articolo 35 Sanzioni Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni. Articolo 36 Zone franche 1. La Comunità e il Marocco adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o del Marocco importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo. TITOLO VIICEUTA E MELILLA Articolo 37 Applicazione del protocollo 1. L'espressione "la Comunità" utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla. 2. I prodotti originari del Marocco importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee. Il Marocco riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 38. Articolo 38 Condizioni particolari 1. Purché siano stati trasportati direttamente conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, si considerano: (1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:: (a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla; (b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 oppure (ii) che tali prodotti siano originari del Marocco o della Comunità e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 7; (2) prodotti originari del Marocco: (a) i prodotti interamente ottenuti in Marocco; (b) i prodotti ottenuti in Marocco nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione: i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 oppure (ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 7. 2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio. 3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture "Algeria" o "Ceuta e Melilla" nella casella 2 dei certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED, sulla dichiarazioni su fattura o sulle dichiarazioni su fattura EUR-MED. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 dei certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED, sulle dichiarazioni su fattura o sulle dichiarazioni su fattura EUR-MED. 4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla. TITOLO VIIIDISPOSIZIONI FINALI Articolo 39 Modifiche del protocollo Il Consiglio di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo. Articolo 40 Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito Le disposizioni del presente accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore del presente protocollo, si trovano in transito nel territorio della Comunità o del Marocco oppure in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, a condizione che vengano presentati - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1 o EUR-MED, rilasciato a posteriori dalle autorità doganali dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulta che le merci sono state trasportate direttamente ai sensi dell'articolo 13. ALLEGATO I NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II Nota 1: L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del protocollo. Nota 2: 2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da "ex"; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2. 2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1. 2.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4. 2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3. Nota 3: 3.1 Le disposizioni dell'articolo 6 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento in una delle parti contraenti. Ad esempio: Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224. Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario. 3.2. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è. 3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola utilizza l'espressione "Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce", tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa designazione e della stessa voce del prodotto) possono essere utilizzati, fatte comunque salve le limitazioni eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, quando una regola utilizza l'espressione "Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ..." oppure "Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto", significa che si possono utilizzare materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli corrispondenti alla stessa designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco. 3.4. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali. Ad esempio: La regola per i tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre. 3.5. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda i tessili). Ad esempio: La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali. Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente. Ad esempio: Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra. 3.6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono. Nota 4: 4.1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate. 4.2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305. 4.3. Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta. 4.4. Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507. Nota 5: 5.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4). 5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base. Per materiali tessili di base si intendono i seguenti: - seta; - lana; - peli grossolani di animali; - peli fini di animali; - crine di cavallo; - cotone; - carta e materiali per la fabbricazione della carta; - lino; - canapa; - iuta ed altre fibre tessili liberiane; - sisal ed altre fibre tessili del genere Agave; - cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali; - filamenti sintetici; - filamenti artificiali; - filamenti conduttori eletricci; - fibre sintetiche in fiocco di polipropilene; - fibre sintetiche in fiocco di poliestere; - fibre sintetiche in fiocco di poliammide; - fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile; - fibre sintetiche in fiocco di poliimmide; - fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene; - fibre sintetiche in fiocco di poli(solfuro di fenilene); - fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile); - altre fibre sintetiche in fiocco; - fibre artificiali in fiocco di viscosa; - altre fibre artificiali in fiocco; - filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti; - filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti; - prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica; - altri prodotti di cui alla voce 5605. Ad esempio: Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato. Ad esempio: Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto. Ad esempio: Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti. Ad esempio: Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi. 5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza è del 20 % per tali filati. 5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica", la tolleranza per tale nastro è del 30 %. Nota 6: 6.1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. 6.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili. Ad esempio: Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, né l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili. 6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63. Nota 7: 7.1. I "trattamenti specifici" relativi alle voci ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni: a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto; c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione; i) isomerizzazione. 7.2. I "trattamenti specifici" relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni: a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto; c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione; ij) isomerizzazione; k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T); l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione; m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione); n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86; o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza; p) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dell'ozocerite, della cera di lignite o di torba, della paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata. 7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine. ALLEGATO II ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo. Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | (1) | (2) | (3) | o | (4) | capitolo 1 | Animali vivi | Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti | capitolo 2 | Carni e frattaglie commestibili | Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti | capitolo 3 | Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti | ex capitolo 4 | Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti | 0403 | Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti, - tutti i succhi di frutta (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati sono originari, e - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex capitolo 5 | Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti | ex 0502 | Setole di maiale o di cinghiale, preparate | Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale | capitolo 6 | Piante vive e prodotti della floricoltura | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | capitolo 7 | Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti | (1) | (2) | (3) | o | (4) | capitolo 8 | Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni | Fabbricazione in cui: - tutti i frutti utilizzati sono interamente ottenuti, e - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex capitolo 9 | Caffè, tè, mate e spezie, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti | 0901 | Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce | 0902 | Tè, anche aromatizzato | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce | ex 0910 | Miscugli di spezie | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce | capitolo 10 | Cereali | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti | ex capitolo 11 | Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi | Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati sono interamente ottenuti | ex 1106 | Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati | Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708 | capitolo 12 | Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti | 1301 | Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 1302 | Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: | - mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati | Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati | - altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | capitolo 14 | Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono interamente ottenuti | ex capitolo 15 | Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | 1501 | Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503: | - grassi di ossa o grassi di cascami | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506 | - altri | Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207 | 1502 | Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503: | - grassi di ossa o grassi di cascami | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506 | - altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti | 1504 | Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: | - frazioni solide | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504 | - altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti | ex 1505 | Lanolina raffinata | Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505 | 1506 | Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: | - frazioni solide | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506 | - altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti | da 1507 a 1515 | Oli vegetali e loro frazioni: | - oli di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin), di oleococca e di oiticica, cera di mirica e cera del Giappone, frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | - frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba | Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515 | - altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti | 1516 | Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti e - tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513 | 1517 | Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegatali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati sono interamente ottenuti, e - tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513 | capitolo 16 | Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici | Fabbricazione: - a partire da animali del capitolo 1, e/o - in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamenti ottenuti | ex capitolo 17 | Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | ex 1701 | Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 1702 | Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: | - maltosio o fruttosio chimicamente puri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 | - altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | - altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono originari | ex 1703 | Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 1704 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | capitolo 18 | Cacao e sue preparazioni | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 1901 | Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: | - estratti di malto | Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 | - altri | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessavoce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 1902 | Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: | - contenenti, in peso, 20 % o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi | Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti | - contenenti, in peso, più di 20 % di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi | Fabbricazione in cui: - tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti, e - tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti | 1903 | Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecola, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108 | 1904 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806, - in cui tutti i cereali e la farina (esclusi il frumento duro e del mais Zea indurata e i loro derivati) utilizzati sono interamente ottenuti, e - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 1905 | Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11 | ex capitolo 20 | Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi | Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati sono interamente ottenuti | ex 2001 | Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | ex 2004 e ex 2005 | Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | 2006 | Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 2007 | Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex 2008 | - Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole | Fabbricazione in cui il valore di tutti la frutta a guscio e semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati ecceda il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | - Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | - altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 2009 | Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex capitolo 21 | Preparazioni alimentari diverse, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | 2101 | Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,e - in cui tutta la cicoria utilizzata è interamente ottenuta | 2103 | Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: | - preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate | - farina di senapa e senapa preparata | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce | ex 2104 | Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005 | 2106 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex capitolo 22 | Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi: | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui tutti l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti | 2202 | Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - in cui tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) sono originari | 2207 | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208, e - in cui tutti l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume | 2208 | Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenente alcole di distillazione | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208, e - in cui tutti l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume | ex capitolo 23 | Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | ex 2301 | Farine di balene; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana | Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti | ex 2303 | Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), avente tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso | Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto | ex 2306 | Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 % | Fabbricazione in cui tutti le olive utilizzate sono interamente ottenute | 2309 | Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali | Fabbricazione in cui: - tutti i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati sono originari, e - tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti | ex capitolo 24 | Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati sono interamente ottenuti | 2402 | Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco | Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari | ex 2403 | Tabacco da fumo | Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari | ex capitolo 25 | Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | ex 2504 | Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata | Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia | ex 2515 | Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm | Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm | ex 2516 | Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm | Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm | ex 2518 | Dolomite calcinata | Calcinazione della dolomite non calcinata | ex 2519 | Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato | ex 2520 | Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex 2524 | Fibre di amianto | Fabbricazione a partire da minerale di amianto (concentrato di asbesto) | ex 2525 | Mica in polvere | Triturazione della mica o dei residui di mica | ex 2530 | Terre coloranti, calcinate o polverizzate | Calcinazione o triturazione di terre coloranti | capitolo 26 | Minerali, scorie e ceneri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | ex capitolo 27 | Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | ex 2707 | Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ([?]) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex 2709 | Oli greggi di minerali bituminosi | Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi | 2710 | Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ([?]) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 2711 | Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ([?]) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 2712 | Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ([?]) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 2713 | Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ([?]) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 2714 | Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ([?]) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 2715 | Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs") | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ([?]) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex capitolo 28 | Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex 2805 | "Mischmetall" | Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex 2811 | Triossido di zolfo | Fabbricazione a partire da diossido di zolfo | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex 2833 | Solfato di alluminio | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex 2840 | Perborato di sodio | Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex capitolo 29 | Prodotti chimici organici, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex 2901 | Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ([?]) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex 2902 | Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ([?]) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex 2905 | Alcolati metallici di questa voce e di etanolo | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 2915 | Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex 2932 | - Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | - Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 2933 | Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 2934 | Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex 2939 | Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex capitolo 30 | Prodotti farmaceutici, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 3002 | Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili: | - Prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | - altri: | -- Sangue umano | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | -- Sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | -- Frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | -- Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | -- altri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 3003 e 3004 | Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006): | - ottenuti a partire da amicacina della voce 2941 | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | - altri | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex 3006 | Rifiuti farmaceutici elencati nella nota 4 k) di questo capitolo | ex capitolo 31 | Concimi; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex 3105 | Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti: - nitrato di sodio - calciocianammide - solfato di potassio - solfato di magnesio e di potassio | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex capitolo 32 | Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex 3201 | Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati | Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 3205 | Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo ([?]) | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203, 3204 e 3205. Tuttavia, materiali della voce 3205 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex capitolo 33 | Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 3301 | Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un "gruppo" ([?]) diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex capitolo 34 | Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex 3403 | Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ([?]) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 3404 | Cere artificiali e cere preparate: | - a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | - altri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi: - gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516, - gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823, e - i materiali della voce 3404 Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex capitolo 35 | Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 3505 | Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: | - eteri ed esteri di amidi o di fecole | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | - altri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex 3507 | Enzimi preparati non nominati né compresi altrove | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | capitolo 36 | Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex capitolo 37 | Prodotti per la fotografia o per la cinematografia, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 3701 | Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori: | - pellicole a colori per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo, in caricatori | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3202. Tuttavia, materiali della voce 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica el prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | - altri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702. Tuttavia, materiali delle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 3702 | Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 o 3702 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 3704 | Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 3701 a 3704 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex capitolo 38 | Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex 3801 | - Grafite colloidale in sospensione nell'olio e grafite semicolloidale; pasta di carbonio per elettrodi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | - Grafite in forma di pasta, costituite da una miscela di più del 30 %, in peso, di grafite, e di oli minerali | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex 3803 | Tallol raffinato | Raffinazione di tallol greggio | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex 3805 | Essenza di trementina al solfato, depurata | Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex 3806 | "Gomme-esteri" | Fabbricazione a partire da acidi resinici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex 3807 | Pece nera (pece di catrame vegetale) | Distillazione del catrame di legno | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 3808 | Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 3809 | Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 3810 | Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 3811 | Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali: | - additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | - altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 3812 | Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 3813 | Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 3814 | Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 3818 | Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 3819 | Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 3820 | Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 3822 | Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 3823 | Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: | - acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | - alcoli grassi industriali | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823 | 3824 | Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove: | - i seguenti prodotti della presente voce: -- leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali -- acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | -- sorbitolo diverso da quello della voce 2905 -- solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali -- scambiatori di ioni | -- composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche -- ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas | -- acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante -- acidi solfonaftenici e loro sali insolubili in acqua e loro esteri | -- oli di flemma e di Dippel -- miscele di sali aventi differenti anioni -- paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto | - altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | da 3901 a 3915 | Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912 per i quali la relativa regola è specificata in appresso: | - prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ([?]) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | - altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ([?]) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex 3907 | - Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ([?]) | - Poliestere | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A) | 3912 | Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | da 3916 a 3921 | Semilavorati e lavori di plastica, esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 e ex 3921, per i quali le relative regole sono specificate in appresso: | - prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | - altri: | -- prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ([?]) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | -- altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ([?]) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex 3916 e ex 3917 | Profilati e tubi | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex 3920 | - Fogli e pellicole di ionomeri | Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | - Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex 3921 | Fogli di plastica, metallizzati | Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron ([?]) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | da 3922 a 3926 | Articoli di plastica | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex capitolo 40 | Gomma e lavori di gomma, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | ex 4001 | Lastre "crêpe" di gomma per suole | Laminazione di fogli "crêpe" di gomma naturale | 4005 | Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 4012 | Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori ("flaps"), di gomma: | - pneumatici, gomme piene o semipiene, rigenerate, di gomma | Rigenerazione di pneumatici usati o di gomme piene o semipiene usate | - altri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012 | ex 4017 | Lavori di gomma indurita | Fabbricazione a partire da gomma indurita | ex capitolo 41 | Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | ex 4102 | Pelli gregge di ovini, senza vello | Slanatura di pelli di ovini | da 4104 a 4106 | Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciato o in crosta, anche spaccatti, ma non altrimenti prepararti | Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | 4107, 4112 e 4113 | Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 4104 a 4113 | ex 4114 | Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati | Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4106, 4107, 4112 o 4113 a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | capitolo 42 | Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | ex capitolo 43 | Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | ex 4302 | Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite: | - tavole, croci e manufatti simili | Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate | - altri | Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite | 4303 | Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria | Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302 | ex capitolo 44 | Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | ex 4403 | Legno semplicemente squadrato | Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato | ex 4407 | Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm | Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa | ex 4408 | Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa | Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa | ex 4409 | Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: | - levigato o incollato con giunture di testa | Levigatura o incollatura con giunture di testa | - liste e modanature | Fabbricazione di liste o modanature | da ex 4410 a ex 4413 | Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili | Fabbricazione di liste o modanature | ex 4415 | Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno | Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato | ex 4416 | Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno | Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato | ex 4418 | - Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura ("shingles" e "shakes") di legno | - Liste e modanature | Fabbricazione di liste e modanature | ex 4421 | Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature | Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409 | ex capitolo 45 | Sughero e lavori di sughero, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | 4503 | Lavori in sughero naturale | Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501 | capitolo 46 | Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | capitolo 47 | Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | ex capitolo 48 | Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | ex 4811 | Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati | Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 | 4816 | Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole | Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 | 4817 | Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex 4818 | Carta igienica | Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 | ex 4819 | Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex 4820 | Blocchi di carta da lettere | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex 4823 | Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura | Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 | ex capitolo 49 | Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | 4909 | Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911 | 4910 | Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare: | - calendari del genere "perpetuo", o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | - altri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911 | ex capitolo 50 | Seta, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | ex 5003 | Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati | Cardatura o pettinatura dei cascami di seta | da 5004 a ex 5006 | Filati di seta e filati di cascami di seta | Fabbricazione a partire da ([?]): | - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta | 5007 | Tessuti di seta o di cascami di seta: | - contenenti fili di gomma | Fabbricazione a partire da filati semplici ([?]) | - altri | Fabbricazione a partire da ([?]): - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura - materiali chimici o paste tessili, o - carta o | Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex capitolo 51 | Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | da 5106 a 5110 | Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine | Fabbricazione a partire da ([?]): - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta | da 5111 a 5113 | Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine: | - contenenti fili di gomma | Fabbricazione a partire da filati semplici ([?]) | - altri | Fabbricazione a partire da ([?]): - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili,o - carta o | Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex capitolo 52 | Cotone, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | da 5204 a 5207 | Filati di cotone | Fabbricazione a partire da ([?]): - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta | da 5208 a 5212 | Tessuti di cotone: | - contenenti fili di gomma | Fabbricazione a partire da filati semplici ([?]) | - altri | Fabbricazione a partire da ([?]): - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - carta o | Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex capitolo 53 | Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | da 5306 a 5308 | Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta | Fabbricazione a partire da ([?]): - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta | da 5309 a 5311 | Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: | - contenenti fili di gomma | Fabbricazione a partire da filati semplici ([?]) | - altri | Fabbricazione a partire da ([?]): - filati di cocco, - filati di iuta, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, - carta o | Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | da 5401 a 5406 | Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali | Fabbricazione a partire da ([?]): - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta | 5407 e 5408 | Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali: | - contenenti fili di gomma | Fabbricazione a partire da filati semplici ([?]) | - altri | Fabbricazione a partire da ([?]): - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - carta o | Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | da 5501 a 5507 | Fibre sintetiche o artificiali in fiocco | Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili | da 5508 a 5511 | Filati e filati per cucire | Fabbricazione a partire da ([?]): - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta | da 5512 a 5516 | Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco: | - contenenti fili di gomma | Fabbricazione a partire da filati semplici ([?]) | - altri | Fabbricazione a partire da ([?]): - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - carta o | Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex capitolo 56 | Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi: | Fabbricazione a partire da ([?]): - fibre naturali, - filati di cocco, - materiali chimici o paste tessili, - materiali per la fabbricazione della carta | 5602 | Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: | - feltri all'ago | Fabbricazione a partire da ([?]): - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili Tuttavia: - il filato di polipropilene della voce 5402, - le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o - i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | - altri | Fabbricazione a partire da ([?]): - fibre naturali, - fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o - materiali chimici o paste tessili | 5604 | Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: | - fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili | Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili | - altri | Fabbricazione a partire da ([?]): - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta | 5605 | Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo | Fabbricazione a partire da ([?]): - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta | 5606 | Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti "a catenella" | Fabbricazione a partire da ([?]): - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta | capitolo 57 | Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili: | - di feltro all'ago | Fabbricazione a partire da ([?]): - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili | Tuttavia: - i filati di polipropilene della voce 5402, - le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o - i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto | - di altri feltri | Fabbricazione a partire da ([?]): - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili | - altri | Fabbricazione a partire da ([?]): - filati di cocco o di iuta, - filati di filamenti sintetici o artificiali, - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto | ex capitolo 58 | Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi: | - elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma | Fabbricazione a partire da filati semplici ([?]) | - altri | Fabbricazione a partire da ([?]): - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili o | Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 5805 | Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | 5810 | Ricami in pezza, in strisce o in motivi | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 5901 | Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco e trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria | Fabbricazione a partire da filati | 5902 | Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: | - contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili | Fabbricazione a partire da filati | - altri | Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili | 5903 | Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 | Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 5904 | Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati | Fabbricazione a partire da filati ([?]) | 5905 | Rivestimenti murali di materie tessili: | - impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie | Fabbricazione a partire da filati | - altri | Fabbricazione a partire da ([?]): - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili o | Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 5906 | Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: | - tessuti a maglia | Fabbricazione a partire da ([?]): - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili | - altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili | Fabbricazione a partire da materiali chimici | - altri | Fabbricazione a partire da filati | 5907 | Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili | Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 5908 | Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: | - reticelle ad incandescenza, impregnate | Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia | - altri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | da 5909 a 5911 | Manufatti tessili per usi industriali: | - dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911 | Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310 | - tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911 | Fabbricazione a partire da ([?]): - filati di cocco, - i materiali seguenti: -- filati di politetrafluoroetilene ([?]), -- filati di poliammide, ritorti e spalmati, impregnati o coperti di resina fenolica, -- filati di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di metafenilendiammina e di acido isoftalico, | -- monofilati di politetrafluoroetilene ([?]), -- filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalammide), -- filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici ([?]), | -- monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4- cicloesandietanolo e di acido isoftalico, -- fibre naturali, -- fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o -- materiali chimici o paste tessili | - altri | Fabbricazione a partire da ([?]): - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili | capitolo 60 | Stoffe a maglia | Fabbricazione a partire da ([?]): - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili | capitolo 61 | Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: | - ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta | Fabbricazione a partire da filati ([?])([?]) | - altri | Fabbricazione a partire da ([?]): - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili | ex capitolo 62 | Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi: | Fabbricazione a partire da filati ([?])([?]) | ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 e ex 6211 | Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) ed altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati | Fabbricazione a partire da filati ([?]) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ([?]) | ex 6210 e ex 6216 | Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato | Fabbricazione a partire da filati ([?]) o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ([?]) | 6213 e 6214 | Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: | - ricamati | Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ([?])([?]) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ([?]) | - altri | Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ([?])([?]) o | Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti i merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 6217 | Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 | - ricamati | Fabbricazione a partire da filati ([?]) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ([?]) | - equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato | Fabbricazione a partire da filati ([?]) o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ([?]) | - tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | - altri | Fabbricazione a partire da filati ([?]) | ex capitolo 63 | Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | da 6301 a 6304 | Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento: | - in feltro, non tessuti | Fabbricazione a partire da ([?]): - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili | - altri: | -- ricamati | Fabbricazione da filati semplici, grezzi ([?])([?]) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | -- altri | Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi ([?])([?]) | 6305 | Sacchi e sacchetti da imballaggio | Fabbricazione a partire da ([?]): - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili | 6306 | Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: | - non tessuti | Fabbricazione a partire da([?])([?]): - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili | - altri | Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ([?])([?]) | 6307 | Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 6308 | Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto | Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento | ex capitolo 64 | Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 | 6406 | Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | ex capitolo 65 | Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | 6503 | Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti | Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ([?]) | 6505 | Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite | Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ([?]) | ex capitolo 66 | Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | 6601 | Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | capitolo 67 | Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | ex capitolo 68 | Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | ex 6803 | Lavori di ardesia naturale o agglomerata | Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata | ex 6812 | Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce | ex 6814 | Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali | Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita) | capitolo 69 | Prodotti ceramici | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | ex capitolo 70 | Vetro e lavori di vetro, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | ex 7003, ex 7004 e ex 7005 | Vetro con strati non riflettenti | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 | 7006 | Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie: | - lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII ([?]) | Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006 | - altri | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 | 7007 | Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 | 7008 | Vetri isolanti a pareti multiple | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 | 7009 | Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 | 7010 | Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 7013 | Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex 7019 | Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati | Fabbricazione a partire da: - stoppini greggi, filati accoppiati in parellelo senza torsione (roving), e - lana di vetro | ex capitolo 71 | Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | ex 7101 | Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex 7102, ex 7103 e ex 7104 | Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate | Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate | 7106, 7108 e 7110 | Metalli preziosi: | - greggi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 o 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni | - semilavorati o in polvere | Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi | ex 7107, ex 7109 e ex 7111 | Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati | Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi | 7116 | Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 7117 | Minuterie di fantasia | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex capitolo 72 | Ghisa, ferro e acciaio, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | 7207 | Semiprodotti di ferro o di acciai non legati | Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205 | da 7208 a 7216 | Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206 | 7217 | Fili di ferro o di acciai non legati | Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207 | ex 7218, da 7219 a 7222 | Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218 | 7223 | Fili di acciai inossidabili | Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218 | ex 7224, da 7225 a 7228 | Semiprodotti, prodotti laminati piatti e vergella o bordione, barre e profilati in altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224 | 7229 | Fili di altri acciai legati | Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224 | ex capitolo 73 | Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | ex 7301 | Palancole | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 | 7302 | Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio; rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 | 7304, 7305 e 7306 | Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio | Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224 | ex 7307 | Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti | Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non ecceda il 35 % el prezzo franco fabbrica del prodotto | 7308 | Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati | ex 7315 | Catene antisdrucciolevoli | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex capitolo 74 | Rame e lavori di rame, esclusi: | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessavoce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 7401 | Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame) | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | 7402 | Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | 7403 | Rame raffinato e leghe di rame, greggio: | - rame raffinato | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | - leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi | Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami di rame | 7404 | Cascami ed avanzi di rame | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | 7405 | Leghe madri di rame | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | ex capitolo 75 | Nichel e lavori di nichel, esclusi: | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | da 7501 a 7503 | Metalline di nichel, "sinters" di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | ex capitolo 76 | Alluminio e lavori di alluminio, esclusi: | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 7601 | Alluminio greggio | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio | 7602 | Cascami ed avanzi di alluminio | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | ex 7616 | Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessavoce del prodotto. Tuttavia, le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | capitolo 77 | Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato | ex capitolo 78 | Piombo e lavori di piombo, esclusi: | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 7801 | Piombo greggio: | - piombo raffinato | Fabbricazione a partire da piombo d'opera | - altro | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati | 7802 | Cascami ed avanzi di piombo | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | ex capitolo 79 | Zinco e lavori di zinco, esclusi: | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 7901 | Zinco greggio | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati | 7902 | Cascami ed avanzi di zinco | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | ex capitolo 80 | Stagno e lavori di stagno, esclusi: | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 8001 | Stagno greggio | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati | 8002 e 8007 | Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | capitolo 81 | Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie: | - altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | - altri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | ex capitolo 82 | Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | 8206 | Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli dellevoci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento | 8207 | Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 8208 | Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex 8211 | Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati | 8214 | Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati | 8215 | Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati | ex capitolo 83 | Lavori diversi di metalli comuni esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | ex 8302 | Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex 8306 | Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex capitolo 84 | Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi: | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex 8401 | Elementi combustibili per reattori nucleari | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ([?]) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 8402 | Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata" | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 8403 e ex 8404 | Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 e 8404 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 8406 | Turbine a vapore | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 8407 | Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 8408 | Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semidiesel) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 8409 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 8411 | Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 8412 | Altri motori e macchine motrici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex 8413 | Pompe volumetriche rotative | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex 8414 | Ventilatori e simili, per usi industriali | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 8415 | Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 8418 | Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415 | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex 8419 | Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 8420 | Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 8423 | Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | da 8425 a 8428 | Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 8429 | Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi: | - rulli compressori | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | - altri | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 8430 | Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex 8431 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 8439 | Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 8441 | Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | da 8444 a 8447 | Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex 8448 | Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 8452 | Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire: | - macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non deve eccedere il valore di tutti i materiali originari utilizzati, e - il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono originari | - altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | da 8456 a 8466 | Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | da 8469 a 8472 | Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 8480 | Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 8482 | Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 8484 | Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 8485 | Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex capitolo 85 | Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi: | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 8501 | Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 8502 | Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex 8504 | Unità di alimentazione elettrica del tipo utilizzato con le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex 8518 | Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 8519 | Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 8520 | Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 8521 | Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 8522 | Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccedail 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 8523 | Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 8524 | Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37: | - matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | - altri | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 8525 | Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altri "camescopes"; apparecchi fotografici numerici | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 8526 | Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 8527 | Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 8528 | Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori) | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 8529 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528: | - riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi per la registrazione o la riproduzione videofonici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | - altre | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 8535 e 8536 | Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 8537 | Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex 8541 | Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 8542 | Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici: | - circuiti integrati monolitici | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l’introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non menzionato negli Articoli 3 e 4 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | - altri | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 8544 | Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 8545 | Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 8546 | Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 8547 | Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 8548 | Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex capitolo 86 | Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione, esclusi: | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccedail 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 8608 | Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex capitolo 87 | Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi: | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 8709 | Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 8710 | Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 8711 | Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("side car"): | - con motore a pistone alternativo di cilindrata: | -- inferiore o uguale a 50 cm3 | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | -- superiore a 50 cm3 | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | - altri | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex 8712 | Biciclette senza cuscinetti a sfere | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 8715 | Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 8716 | Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex capitolo 88 | Navigazione aerea o spaziale, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex 8804 | Rotochutes | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 8805 | Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | capitolo 89 | Navigazione marittima o fluviale | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex capitolo 90 | Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi: | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 9001 | Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 9002 | Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 9004 | Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex 9005 | Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex 9006 | Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, esclusi le lampade e tubi a sistema elettrico di accensione | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 9007 | Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 9011 | Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex 9014 | Altri strumenti ed apparecchi di navigazione | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 9015 | Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 9016 | Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 9017 | Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 9018 | Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici: | - poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | - altri | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 9019 | Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 9020 | Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 9024 | Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 9025 | Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 9026 | Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 9027 | Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 9028 | Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura: | - parti ed accessori | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | - altri | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 9029 | Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 9030 | Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 9031 | Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 9032 | Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 9033 | Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex capitolo 91 | Orologeria, esclusi: | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 9105 | Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 9109 | Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 9110 | Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 9111 | Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 9112 | Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessavoce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 9113 | Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: | - di metalli communi, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | - altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | capitolo 92 | Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | capitolo 93 | Armi, munizioni e loro parti ed accessori | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex capitolo 94 | Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex 9401 e ex 9403 | Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m2 | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, a condizione che: - il suo valore non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - tutti gli altri materiali utilizzati sono originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 9405 | Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 9406 | Costruzioni prefabbricate | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex capitolo 95 | Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce prodotto | 9503 | Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex 9506 | Bastoni per golf e parti dei bastoni | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf | ex capitolo 96 | Lavori diversi, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | ex 9601 e ex 9602 | Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio | Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce | ex 9603 | Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 9605 | Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti | Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento | 9606 | Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessavoce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco del prodotto | 9608 | Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609 | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini della stessa voce | 9612 | Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex 9613 | Accenditori ed accendini ad accensione piezoelettrica | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ex 9614 | Pipe, comprese le teste di pipe | Fabbricazione a partire da sbozzi | capitolo 97 | Oggetti d'arte, da collezione o di antichità | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | ALLEGATO III a MODELLI DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1 E DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1 Istruzioni per la stampa 1. Il certificato deve avere un formato di mm 210 x 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. 2. Le autorità pubbliche delle parti contraenti possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni certificato devono figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI 1. Esportatore (nome,indirizzo completo, paese) | EUR.1 N. A 000.000 | Prima di compilare il formulario consultare le note al retro | 2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra ....................................................................................... | 3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) | e ....................................................................................... (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) | 4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari | 5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione | 6. Informazioni riguardanti il transporto (indicazione facoltativa) | 7. Osservazioni | 8. Numero d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli (1), designazione delle merci | 9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.) | 10. Fatture (indicazione facoltativa) | 11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d’esportazione (2) modello ......................................n. del ..........................................................…….... Ufficio doganale: ............................………....... Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato Timbro A .................................., addì ..............…......... (Firma) | 12. DICHIARAZIONE DELL’ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. Fatto a ............……….........................., addì ................………..... .......................................................................... (Firma) | 13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a: | 14. RISULTATO DEL CONTROLLO | Il controllo effetuato ha permesso di constatare che il presente certificato (1) (è stato effettivamente rilasciato dall’ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti. (non risponde alle condizioni di autenticità e di regola- rità richieste (cfr. osservazioni allegate). | È richiesto il controllo dell’autenticità e della regolarità del presente certificato Fatto a..........................................., addì .................................... Timbro ....................................................... (Firma) | Fatto a......................................., addì .............................. Timbro ....................................................... (Firma) _____________ (1) Segnare con una X la menzione applicabile. | NOTE 1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato. 2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d’ordine. Immediatamente dopo l’ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta. 3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l’identificazione. DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCULAZIONE DELLE MERCI 1. Esportatore (nome,indirizzo completo, paese) | EUR.1 N. A 000.000 | Prima di compilare il formulario consultare le note al retro | 2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra ....................................................................................... | 3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) | e ....................................................................................... ndicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) | 4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari | 5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione | 6. Informazioni riguardanti il transporto (indicazione facoltativa) | 7. Osservazioni | 8. Numero d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli (1), designazione delle merci | 9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.) | 10. Fatture (indicazione facoltativa) | DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte, DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato ; PRECISO le circonstanze que hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PRESENTO i seguenti documenti giustificativi ([?]): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………M’IMPEGNO a presentare, su richiesta della autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra; CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci. Fatto a ......................................., addì.................................... (Firma) ALLEGATO III b MODELLI DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR-MED E DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR-MED Istruzioni per la stampa 1. Il certificato deve avere un formato di mm 210 x 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. 2. Le autorità pubbliche delle parti contraenti possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni certificato devono figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI 1. Esportatore(nome,indirizzo completo, paese) | EUR-MED N. A 000.000 | Prima di compilare il formulario consultare le note al retro | 2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra ...................................................................................... | 3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) | e ..................................................................................... (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) | 4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari | 5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione | 6. Informazioni riguardanti il transporto (indicazione facoltativa) | 7. Osservazioni ٱ Cumulation applied with ………………… (nome del paese/dei paesi) ٱ No cumulation applied. (1)Segnare con una X la menzione applicabile. | 8. Numero d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli (1), designazione delle merci | 9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.) | 10. Fatture (indicazione facoltativa) | 11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d’esportazione (2) modello ......................................n. del ..........................................................…….... Ufficio doganale: ............................………....... Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato Timbro A .................................., addì ..............…......... (Firma) | 12. DICHIARAZIONE DELL’ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. Fatto a ............……….........................., addì ................………..... .......................................................................... (Firma) | 13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a: | 14. RISULTATO DEL CONTROLLO | Il controllo effetuato ha permesso di constatare che il presente certificato (1) (è stato effettivamente rilasciato dall’ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti. (non risponde alle condizioni di autenticità e di regola- rità richieste (cfr. osservazioni allegate). | È richiesto il controllo dell’autenticità e della regolarità del presente certificato Fatto a..........................................., addì .................................... Timbro ....................................................... Firma) | Fatto a......................................., addì .............................. Timbro ....................................................... (Firma) _____________ (1)Segnare con una X la menzione applicabile. | NOTE 1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato. 2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d’ordine. Immediatamente dopo l’ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta. 3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l’identificazione. DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCULAZIONE DELLE MERCI 1. Esportatore (nome,indirizzo completo, paese) | EUR-MED N. A 000.000 | Prima di compilare il formulario consultare le note al retro | 2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra ....................................................................................... | 3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) | e ....................................................................................... (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) | 4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari | 5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione | 6. Informazioni riguardanti il transporto (indicazione facoltativa) | 7. Osservazioni ٱ Cumulation applied with ………………… (nome del paese/dei paesi) ٱ No cumulation applied. (1)Segnare con una X la menzione applicabile. | 8. Numero d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli (1), designazione delle merci | 9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.) | 10. Fatture (indicazione facoltativa) | DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte, DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato ; PRECISO le circonstanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. PRESENTO i seguenti documenti giustificativi ([?]): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..M’IMPEGNO a presentare, su richiesta della autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra; CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci. Fatto a ......................................., addì.................................... (Firma) ALLEGATO IVa TESTO DELLA DICHIARAZIONE SU FATTURA La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte. Versione spagnola El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° .. …(1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . …(2). Versione ceca Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2). Versione danese Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2). Versione tedesca Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind. Versione estone Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti. Versione greca Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(2). Versione inglese The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin. Versione francese L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2)). Versione italiana L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2). Versione lettone Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2). Versione lituana Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(2) preferencinès kilmés prekés. Versione ungherese A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) származásúak. Versione maltese L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2). Versione olandese De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2). Versione polacca Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie. Versione portoghese O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2). Versione slovena Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo. Versione slovacca Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2). Versione finnica Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2). Versione svedese Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2). Versione araba [pic]…………………………………………………………….............................................3(Luogo e data) ...……………………………………………………………………..............................4 (Firma dell’esportatore; inoltre il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile) ALLEGATO IVb TESTO DELLA DICHIARAZIONE SU FATTURA EUR-MED La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte. Versione spagnola El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° .. …(1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . …(2). - cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)- no cumulation applied (3) Versione ceca Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2). - cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)- no cumulation applied (3) Versione danese Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2). - cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)- no cumulation applied (3) Versione tedesca Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind. - cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)- no cumulation applied (3) Versione estone Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti. - cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)- no cumulation applied (3) Versione greca Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(2). - cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)- no cumulation applied (3) Versione inglese The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin. - cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)- no cumulation applied (3) Versione francese L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2)). - cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)- no cumulation applied (3) Versione italiana L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2). - cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)- no cumulation applied (3) Versione lettone Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2). - cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)- no cumulation applied (3) Versione lituana Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(2) preferencinès kilmés prekés. - cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)- no cumulation applied (3) Versione ungherese A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) származásúak. - cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)- no cumulation applied (3) Versione maltese L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2). - cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)- no cumulation applied (3) Versione olandese De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2). - cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)- no cumulation applied (3) Versione polacca Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie. - cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)- no cumulation applied (3) Versione portoghese O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2). - cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)- no cumulation applied (3) Versione slovena Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo. - cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)- no cumulation applied (3) Versione slovacca Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2). - cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)- no cumulation applied (3) Versione finnica Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2). - cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)- no cumulation applied (3) Versione svedese Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2). - cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)- no cumulation applied (3) Versione araba [pic]- cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)- no cumulation applied (3) …………………………………………………………….............................................4 (Luogo e data) ...……………………………………………………………………..............................5 (Firma dell’esportatore; inoltre il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile) ALLEGATO V Dichiarazione del fornitore La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a pié di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte. DICHIARAZIONE DEL FORNITORE relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nella Comunità, in Algeria, in Tunisia o in Marocco senza ottenere il carattere originario Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che 1. Per produrre queste merci sono stati impiegati nella Comunità, in Algeria, in Tunisia o in Marocco i seguenti materiali non originari della Comunità, dell'Algeria, della Tunisia o del Marocco: Designazione delle merci fornite (1) | Designazione dei materiali non originari impiegati | Voce SA dei materiali non originari impiegati (2) | Valore dei materiali non originari impiegati (2) (3) | ………………………………… | ……………………………………………………………………………………………………… | ……………………………………………………………………………………………………… | ………………………………………………………………………………………………………Totale…..……………………….. | 2. Tutti gli altri materiali impiegati nella Comunità, in Algeria, in Tunisia o in Marocco per produrre queste merci sono originari della Comunità, dell'Algeria, della Tunisia o del Marocco. 3. Il valore aggiunto totale acquisito dalle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni al di fuori della Comunità, dell'Algeria, della Tunisia o del Marocco, conformemente all' articolo 12 del Protocollo 4 o 6 degli accordi tra la Comunità e ciascuno di questi paesi, è il seguente: Designazione delle merci fornite (1) | Valore aggiunto totale acquisito al di fuori del la Comunità, dell'Algeria, della Tunisia o del Marocco(4) | (Luogo e data) (Indirizzo e firma del fornitore, inoltre il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile) | (1) Se la fattura, bolletta di consegna o altro documento commerciale al quale la dichiarazione è allegata si riferisce a merci di diverso tipo o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle. Ad esempio: Il documento si riferisce a diversi modelli di motori elettrici della voce 8501, da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna (1) e le indicazioni dell'altra colonna devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato. (2) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie. Ad esempio: La regola per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Marocco utilizza tessuti importati dalla Comunità ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore comunitario descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come "filati" senza che sia necessario indicare la voce del SA e il valore di detti filati. Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre "barre di acciaio" nella colonna "Designazione dei materiali non originari impiegati". Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma di origine limita ad una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna "Valore dei materiali non originari impiegati" il valore delle barre non originarie. (3) Per "valore dei materiali" s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità, in Algeria, in Tunisia o in Marocco. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna "Designazione delle merci fornite". (4) Per "valore aggiunto totale" s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Comunità, dell'Algeria, della Tunisia o del Marocco, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità, dell'Algeria, della Tunisia o del Marocco deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna "Designazione delle merci fornite". Allegato VI Dichiarazione del fornitore a lungo termine La dichiarazione del fornitore a lungo termine, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a pié di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte. DICHIARAZIONE DEL FORNITORE A LUNGO TERMINE relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nella Comunità, in Algeria, in Tunisia o in Marocco senza ottenere il carattere originario preferenziale Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento che vengono regolarmente fornite a: ................... (1), dichiaro 1. Per produrre queste merci sono stati impiegati nella Comunità, in Algeria, in Tunisia o in Marocco i seguenti materiali non originari della Comunità, dell'Algeria, della Tunisia o del Marocco : Designazione delle merci fornite (2) | Designazione dei materiali non originari impiegati | Voce SA dei materiali non originari impiegati (3) | Valore dei materiali non originari impiegati (3) (4) | Valore totale | 2. Tutti gli altri materiali impiegati nella Comunità, in Algeria, in Tunisia o in Marocco per produrre queste merci sono originari della Comunità, dell'Algeria, della Tunisia o del Marocco. 3. Il valore aggiunto totale acquisito dalle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni al di fuori della Comunità, dell' Algeria, della Tunisia o del Marocco, conformemente all' articolo 12 del Protocollo 4 o 6 degli accordi tra la Comunità e ciascuno di questi paesi, è il seguente: Designazione delle merci fornite | Valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità, dell'Algeria, della Tunisia o del Marocco (5) | La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di dette merci dal .......................................... al ............................................ (6) Mi impegno ad informare immediatamente ..............................................................(1) qualora la dichiarazione non sia più valida. (Luogo e data) (Indirizzo e firma del fornitore; inoltre il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile) (1) Nome e indirizzo del cliente fornitore. (2) Se la dichiarazione si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle. Ad esempio: Il documento si riferisce a motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna "Designazione delle merci fornite" e el indicazioni dell'altra colonna devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato. (3) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie. Ad esempio: La regola per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Marocco utilizza tessuti importati dalla Comunità ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore comunitario descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come "filati" senza che sia necessario indicare la voce del SA e il valore di detti filati. Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre "barre di acciaio" nella colonna "Designazione dei materiali non originari impiegati". Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma di origine limita ad una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna "Valore dei materiali non originari impiegati" il valore delle barre non originarie. (4) Per "valore dei materiali" s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità, in Algeria, in Tunisia o in Marocco. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna "Designazione delle merci fornite". (5) Per "valore aggiunto totale" s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Comunità, dell'Algeria, della Tunisia o del Marocco, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità, dell'Algeria, della Tunisia o del Marocco deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna "Designazione delle merci fornite". (6) Indicare le date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichiarazione del fornitore non dovrebbe superare 12 mesi. DICHIARAZIONE COMUNE relativa al Principato di Andorra 1. Il Marocco accetta come prodotti originari della Comunità entro i limiti del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli del 25 a 97 del sistema armonizzato. 2. Il protocollo 4 si applica, mutatis mutandis , ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati. DICHIARAZIONE COMUNE relativa alla Repubblica di San Marino 1. Il Marocco accetta come prodotti originari della Comunità entro i limiti del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino. 2. Il protocollo 4 si applica, mutatis mutandis , ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati. [1] GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2. [2] Il Principato del Liechtenstein ha un'unione doganale con la Svizzera ed è una delle Parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo. [3] Il Principato del Liechtenstein ha un'unione doganale con la Svizzera ed è una delle Parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo. [4] I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3. [5] I trattamenti specifici sono esposti nella nota introduttiva 7.2. [6] I trattamenti specifici sono esposti nella nota introduttiva 7.2. [7] I trattamenti specifici sono esposti nella nota introduttiva 7.2. [8] I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3. [9] I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3. [10] I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3. [11] I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3. [12] I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3. [13] La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32. [14] Per "gruppo" si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola. [15] I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3. [16] Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto. [17] Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto. [18] Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto. [19] Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto. [20] Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto. [21] Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2 %. [22] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [23] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [24] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [25] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [26] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [27] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [28] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [29] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [30] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [31] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [32] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [33] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [34] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [35] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [36] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [37] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [38] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [39] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [40] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [41] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [42] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [43] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
[44] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
[45] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
[46] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
[47] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
[48] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
[49] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
[50] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
[51] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
[52] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
[53] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
[54] L'uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere.
[55] L'uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere.
[56] L'uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere.
[57] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
[58] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
[59] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
[60] Cfr. la nota introduttiva 6.
[61] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
[62] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
[63] Cfr. la nota introduttiva 6.
[64] Cfr. la nota introduttiva 6.
[65] Cfr. la nota introduttiva 6.
[66] Cfr. la nota introduttiva 6.
[67] Cfr. la nota introduttiva 6.
[68] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
[69] Cfr. la nota introduttiva 6.
[70] Cfr. la nota introduttiva 6.
[71] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
[72] Cfr. la nota introduttiva 6.
[73] Cfr. la nota introduttiva 6.
[74] Cfr. la nota introduttiva 6.
[75] Cfr. la nota introduttiva 6.
[76] Cfr. la nota introduttiva 6.
[77] Cfr. la nota introduttiva 6.
[78] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
[79] Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.
[80] Cfr. la nota introduttiva 6.
[81] Cfr. la nota introduttiva 6.
[82] Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.
[83] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
[84] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
[85] Cfr. la nota introduttiva 6.
[86] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
[87] Cfr. la nota introduttiva 6.
[88] Cfr. la nota introduttiva 6.
[89] Cfr. la nota introduttiva 6.
[90] SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.
[91] Questa regola è applicabile fino al 31.12.2005. (1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare « alla rinfusa » (2) Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d’esportazione lo richiedono (1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare « alla rinfusa »
[92] Ad esempio : documenti d’importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali. (1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare « alla rinfusa » (2) Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d’esportazione lo richiedono (1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare « alla rinfusa »
[93] Ad esempio : documenti d’importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali. 1 Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco. 2 Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM». 3 Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso. 4 Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario. 1 Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco. 2 Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM». 3 Completare e cancellare all'occorrenza. 4 Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso. 5 Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.