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Document 52004PC0830

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

    /* COM/2004/0830 def. - COD 2004/0284 */

    52004PC0830

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 /* COM/2004/0830 def. - COD 2004/0284 */


    Bruxelles, 23.12.2004

    COM(2004) 830 definitivo

    2004/0284 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    1. INTRODUZIONE

    I regolamenti (CEE) n. 1408/71 e 574/72 sono stati aggiornati tramite il regolamento (CE) n. 118/97[1] e modificati da ultimo tramite il regolamento (CE) No 631/2004[2] del Parlamento europeo e del Consiglio.

    La presente proposta mira ad aggiornare tali regolamenti comunitari per riflettere i cambiamenti introdotti nelle legislazioni nazionali, in particolare nei nuovi Stati membri, dopo il termine dei negoziati di adesione. Inoltre mira a completare la semplificazione delle procedure introdotte dal regolamento (CE) No 631/2004[3] per quanto riguarda il ricorso a trattamenti sanitari all'estero, estendendo alcune di tali modifiche alle medesime procedure attinenti alle prestazioni in caso di incidenti sul lavoro e di malattie professionali.

    2. Commento degli articoli

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento (CEE) n. 1408/71

    Gli allegati I, II, IIa, III, IV e VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono modificati ai sensi dell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Modifiche del regolamento (CEE) n. 574/72

    Soppressione dell’articolo 60 par. 5 e 6

    Si tratta di disposizioni relative a prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali, identiche agli articoli 17 par. 6 e 7 relativi alle prestazioni per malattia in natura, che sono stati abrogati dal regolamento (CE) n. 631/2004. Nella stessa ottica di semplificazione, dovrebbero essere soppresse anche le medesime disposizioni relative alle prestazioni in caso di incidenti sul lavoro e di malattie professionali.

    Il paragrafo 5 dell’articolo 60, che obbliga l'istituzione competente del luogo di residenza a notificare all'istituzione la data d'entrata in ospedale e la probabile durata della degenza, dovrebbe essere soppresso. In effetti questo avviso di ricovero ospedaliero è completamente inutile e del resto è sempre meno utilizzato.

    Sempre allo scopo di semplificare, il paragrafo 7, che obbliga l'organismo del luogo di residenza ad informare l'organismo competente in caso di fornitura di prestazioni in natura dette di grande importanza, può essere soppresso.

    Modifica dell'articolo 62

    Questo emendamento estende la soppressione dell’articolo 20 e dell’emendamento all’articolo 21 relativo alle prestazioni di malattia in natura in virtù del regolamento 631/2004 all’analoga disposizione dell’articolo 62 relativa agli incidenti sul lavoro e malattie professionali: i par. 1 – 5 dell’articolo 62, che si riferiscono esclusivamente ai lavoratori dei trasporti internazionali, non sono più necessari dopo l’introduzione della tessera europea di assicurazione sanitaria e l’allineamento dei diritti a prestazioni sanitarie per tutte le persone assicurate sancito dal regolamento 631/2004. L’articolo 62, par. 1 – 5, prevede che l'interessato presenti all'istituzione o organismo del luogo di soggiorno un attestato che certifichi che ha diritto alle prestazioni in natura. Giacché l’analogo obbligo riferito alle prestazioni sanitarie è stato sostituito dalla possibilità di accedere direttamente alle cure mediche senza obbligo di contattare prima l'istituzione del luogo di soggiorno, lo stesso dovrebbe valere per le prestazioni relative agli incidenti sul lavoro e alle malattie professionali.

    Modifica dell'articolo 63 par. 2

    A seguito della soppressione dei paragrafi 5 e 6 dell’articolo 60 è opportuno modificare l’articolo 63 par. 2.

    Modifica dell'articolo 66 paragrafo 2

    A seguito della soppressione dell’articolo 20 ai sensi del regolamento 631/2004 è opportuno modificare l’articolo 66 par. 1.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    Giacché gli accordi bilaterali elencati nell’allegato III che interessano i nuovi Stati membri sono ancora in vigore e non sono stati sostituiti dal regolamento 1408/71 a decorrere dalla sua applicazione nei nuovi Stati membri, è opportuno che le presenti modifiche siano applicate a decorrere dalla data di adesione, ovvero dal 1° maggio 2004.

    3. OSSERVAZIONI SULL’ALLEGATO

    1. Modifica dell’allegato I sezione I

    La sezione I dell’allegato I definisce il significato del termine "familiare" nei casi in cui la legislazione nazionale non permette di operare una distinzione tra i familiari e le altre persone.

    Il testo che segue il titolo "V. SLOVACCHIA" dovrebbe essere modificato a seguito dell’adozione della nuova legge n. 600/2003 racc. sugli assegni familiari e alla modifica della legge n. 461/2003 racc. in materia di sicurezza sociale.

    2. Modifica dell’allegato II sezione I

    La sezione I dell’allegato II elenca i regimi speciali per lavoratori autonomi esclusi dal campo di applicazione del regolamento in applicazione dell'articolo 1, lettera j), quarto comma.

    Con le modifiche introdotte nella pertinente legislazione francese l’iniziativa di istituire alcuni dei regimi attualmente elencati alla rubrica "H. FRANCIA" è passata dai gruppi interessati al legislatore nazionale. Di conseguenza essi non adempiono più alle condizioni per l’esclusione dal regolamento 1408/71, in applicazione dell'articolo 1, lettera j), quarto comma, ma rientrano nel normale campo d’applicazione del regolamento stesso. I riferimenti alla rubrica "H. FRANCIA" devono quindi essere modificati di conseguenza.

    3. Modifiche all'allegato II

    La sezione II dell’allegato II elenca gli assegni speciali per la nascita o l’adozione di figli esclusi dal campo di applicazione del regolamento, comprese le norme sull’esportazione delle prestazioni.

    La legge estone prevede la fornitura di una prestazione familiare forfetaria mirante a compensare le spese una tantum sostenute per l’adozione di un bambino. Essa ha la medesima funzione degli assegni per adozioni di cui all’articolo 1 u) i) del regolamento (CEE) No 1408/71, cui fa riferimento anche la sezione II dell’allegato. La menzione alla rubrica "E. ESTONIA" deve quindi essere modificata di conseguenza.

    La legge lettone è stata modificata per introdurre un nuovo assegno per l’adozione di un bambino consistente in un pagamento forfetario per l’adozione di un bambino che, prima dell’adozione, si trovava in un istituto. La menzione alla rubrica "L. LETTONIA" deve quindi essere modificata di conseguenza.

    In seguito alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nel caso Leclere C-43/99, gli assegni per parto lussemburghesi non dovrebbero più essere considerati speciali assegni per parto esclusi dal campo d’applicazione del regolamento, ma come prestazioni familiari esportabili. Di conseguenza essi dovrebbero essere soppressi dal paragrafo intitolato "N. LUSSEMBURGO".

    La legge polacca è stata modificata per introdurvi una prestazione una-tantum supplementare agli assegni familiari, volta a coprire le spese addizionali correlate al parto. La menzione alla rubrica "S. POLONIA" deve quindi essere modificata di conseguenza.

    4. Modifiche all'allegato II a

    L'allegato IIa contiene le prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui beneficiano esclusivamente gli interessati sul territorio dello Stato membro in cui risiedono in applicazione dell'articolo 10bis del regolamento (CEE) n. 1408/71.

    La legislazione tedesca è stata modificata al fine di introdurre un’assicurazione di base per le persone in cerca di lavoro, in sostituzione dell’indennizzo di disoccupazione finora in vigore e (in parte) del sussidio sociale per il sostentamento. Questa "indennità di disoccupazione II" è un’indennità mista che contiene elementi di sicurezza sociale e di assistenza sociale, ed ha carattere non contributivo, essendo finanziata dal governo; in tal modo soddisfa i criteri per non essere considerata una prestazione speciale non-contributiva. Essa deve essere citate alla rubrica "D. GERMANIA". Tuttavia, per le persone che avevano precedentemente ricevuto indennità di disoccupazione contributive, l’indennità di disoccupazione II comprende, per i primi due anni, un supplemento pari a una percentuale della differenza tra la precedente indennità di disoccupazione - contributiva – e l’ indennità di disoccupazione II. Con tale supplemento, l’indennità è - indirettamente – collegata al reddito precedente. Di conseguenza, in caso di ammissibilità a tale supplemento, la menzione alla rubrica "D. GERMANIA" non è riferita all’indennità di disoccupazione II.

    La legislazione lituana è stata modificata per sostituire, a fini di chiarezza, la precedente legge sull’assistenza sociale con la legge sulle prestazioni sociali statali. Non avendo alcun effetto sulla natura delle due prestazioni attualmente elencate nell’allegato IIa, la menzione alla rubrica "L. LITUANIA " deve essere modificata per riflettere tale cambiamento nella base giuridica nazionale.

    In Polonia la base giuridica per l’assegnazione della pensione sociale attualmente inserita nell’allegato IIa è stata modificata senza cambiare la natura della prestazione. La menzione alla rubrica "S. POLONIA" deve quindi essere modificata di conseguenza.

    Il legislatore slovacco ha abolito la legge sulla sicurezza sociale, su cui si basava il diritto alle prestazioni speciali a carattere non contributivo elencate nell’allegato IIa e l’ha sostituita con una nuova legge. La nuova legge non crea nuovi diritti, ma per applicare i diritti conferiti già dalla legge precedente, la menzione alla rubrica "V. SLOVACCHIA" deve essere modificata per riflettere tale cambiamento nella base giuridica nazionale.

    5. Modifiche dell'allegato III

    Nell’allegato III sono elencate le disposizioni di accordi bilaterali esistenti che erano in vigore precedentemente all’applicazione del regolamento nello Stato membro interessato. La sezione A elenca le disposizioni degli accordi bilaterali ancora in vigore, malgrado il fatto che in linea generale le disposizioni degli accordi bilaterali sono state sostituite dal regolamento (CEE) 1408/71, e la sezione B elenca le disposizioni degli accordi bilaterali che non sono applicabili a tutte le persone cui è applicabile il regolamento.

    Le modifiche aggiunte all’allegato III, sezione A e B, dal trattato di adesione, le quali indicano che non esistono accordi bilaterali, ovvero che esiste un accordo bilaterale ma che nessuna delle sue disposizioni adempiono alle condizioni da elencare in entrambe le sezioni, devono essere soppresse. Esse non sono necessarie per l'applicazione del regolamento 1408/71 ed ostacolano la lettura dell’allegato III. La soppressione di tali menzioni coincide con le modifiche proposte all’allegato III sezione A e B dalla proposta della Commissione COM (2003) 468 def. in relazione al regolamento 1408/71 precedentemente all’accesso. Tutte le rimanenti menzioni devono essere rinumerate.

    L’inserimento di disposizioni nell’allegato III sezione A può essere giustificato solo in due casi: o dette disposizioni convenzionali producono effetti favorevoli per i beneficiari della convenzione interessata, ipotesi che riflette la giurisprudenza della Corte, oppure le disposizioni convenzionali interessate rispondono a circostanze specifiche eccezionali, il più delle volte d'ordine storico , e i cui sono effetti sono limitati nel tempo dall'esaurimento dei diritti potenziali delle persone interessate alla situazione specifica in causa.

    Gli accordi bilaterali tra la Repubblica ceca e la Germania, tra la Repubblica ceca e Cipro, tra la Repubblica ceca e il Lussemburgo nonché tra la Repubblica ceca e la Slovacchia, così come quelli conclusi tra la Germania e la Slovacchia, il Lussemburgo e la Slovacchia, l’Austria e la Slovacchia contengono disposizioni che adempiono a tali condizioni. Di conseguenza le relative rubriche dovrebbero essere modificate.

    Le iscrizioni all'allegato III, sezione B, dovrebbero essere limitate e corrispondere a situazioni obiettive eccezionali e suscettibili di giustificare una deroga all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento e agli articoli 12, 39 e 42 del Trattato.

    Le disposizioni dell’accordo bilaterale tra la Repubblica ceca e Cipro, nonché di quello tra l’Austria e la Slovacchia adempiono a tali condizioni.

    Giacché dette disposizioni degli accordi bilaterali - in vigore al momento dell’adesione – sono tuttora applicabili, essendo incluse nell’allegato III, l’iscrizione dovrebbe avere effetto retroattivo a partire dalla data dell’adesione.

    6. Modifica dell’ allegato IV

    L'allegato IV, parte A contiene l’elenco delle “legislazioni contemplate all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento, secondo le quali l'importo delle prestazioni di invalidità è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione”:

    Nella Repubblica ceca si applica il cosiddetto regime B: il livello delle pensioni d’invalidità dipende dalla durata di periodi assicurativi, con l’eccezione della pensione di invalidità totale per persone la cui invalidità totale è insorta prima del diciottesimo anno d’età e prive di assicurazione per il periodo richiesto. Questa prestazione è corrisposta nell’ambito del regime di assicurazione pensionistica, ma a differenza di altre pensioni, senza deduzioni assicurative e di conseguenza dovrebbe essere inserita sotto la rubrica "B. REPUBBLICA CECA".

    L’allegato IV, sezione C elenca i "casi di cui all’articolo 46 par. 1 lettera b) del regolamento nei quali si può rinunciare al calcolo delle prestazioni ai sensi dell’articolo 46 par. 2 del regolamento" giacché il calcolo doppio della pensione non porterà mai a un risultato più alto.

    In base alla legislazione ceca la prestazione ai superstiti può essere calcolata non solo in base alle pensioni di invalidità o di vecchiaia, di cui la persona deceduta ha effettivamente beneficiato, ma anche in base alla pensione d’invalidità o di vecchiaia cui la persona deceduta avrebbe avuto diritto al momento del decesso. In questo caso, la prestazione “pro rata” calcolata in base all’articolo 46, paragrafo 2, può essere più elevata della “ prestazione nazionale”, e perciò sarà necessario effettuare due calcoli. L’attuale iscrizione sotto la rubrica "B. REPUBBLICA CECA" deve quindi essere modificata.

    In base alla legislazione estone le pensioni basate sui periodi assicurativi acquisiti entro il 31 dicembre 1998 consistono in due parti, una delle quali è rappresentata da un importo forfetario di base. In tali casi, il calcolo nazionale di una pensione comporterà almeno lo stesso importo del calcolo conforme all'articolo 46 par. 2 del regolamento. La rubrica "E. ESTONIA" deve quindi essere modificata di conseguenza.

    L’allegato IV sezione D elenca le prestazioni di cui alle disposizioni speciali dell’articolo 46b par. 2 del regolamento relative al cumulo delle prestazioni della stessa natura in due o più Stati membri.

    Giacché la legislazione slovacca è stata modificata, sopprimendo il concetto di "pensione di invalidità parziale", l’attuale iscrizione all’allegato IV, sezione D, punto 2) g) dovrebbe essere modificata di conseguenza.

    7. Modifiche all'allegato II

    L’allegato VI fissa alcuni metodi particolari per applicare la legislazione di determinati Stati membri.

    Il punto 4 (b) sotto la rubrica "Q. PAESI BASSI" dovrebbe essere modificato per chiarire che il fattore decisivo per determinare se una prestazione debba essere calcolata in base all'assicurazione d’invalidità olandese per lavoratori subordinati o all'assicurazione d’invalidità olandese per lavoratori autonomi, è il tipo di occupazione (lavoratore dipendente o autonomo) svolto dalla persona interessata al momento del verificarsi dell’invalidità.

    L’iscrizione al punto 7 della rubrica "Q. PAESI BASSI", relativo alla determinazione del regime di sicurezza sociale applicabile, dovrebbe essere modificato in considerazione della decisione della Corte suprema dei Paesi Bassi di estendere la qualifica di lavoratori autonomi o dipendenti di determinate persone ad altri gruppi di persone, ovvero a persone che svolgono un’attività nei Paesi Bassi per la quale, in base alla legislazione nazionale, sono iscritti contemporaneamente a un regime per lavoratori autonomi e a un regime per lavoratori subordinati.

    4. APPLICAZIONE NEI PAESI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO E NELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

    La libera circolazione delle persone è uno degli obiettivi e dei principi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) entrato in vigore il 1° gennaio 1994[4]. Nel capo 1 della parte terza, relativa alla libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali, gli articoli 28, 29 e 30 riguardano la libera circolazione dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi. In particolare l'articolo 29 ribadisce i principi espressi dall'articolo 42 del trattato CE, riguardante la sicurezza sociale delle persone che si spostano all'interno della Comunità. La presente proposta di regolamento, se adottata, dovrà pertanto essere applicata agli Stati membri dell'SEE.

    L'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Confederazione svizzera dall'altro, sulla libera circolazione delle persone, che è entrato in vigore il 1° giugno 2002[5], contiene un articolo 8 che riprende i principi dell'articolo 42 del trattato CE, relativi alla sicurezza sociale delle persone che si spostano all'interno della Comunità. La presente proposta di regolamento, se adottata, dovrà pertanto essere applicata alla Confederazione svizzera.

    2004/0284 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308,

    vista la proposta della Commissione[6],

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[7],

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[8],

    considerando quanto segue:

    (1) Con l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], l’accesso alle prestazioni in natura durante un soggiorno temporaneo in un altro Stato membro non richiede più alcuna formalità al di fuori della presentazione di un documento. Tali requisiti supplementari, specificatamente l’obbligo di presentare sistematicamente e anticipatamente all’istituzione del luogo di soggiorno un attestato certificante il diritto alle prestazioni in natura nonché di espletare formalità supplementari all’arrivo nel territorio dell’altro Stato membro, venivano richiesti formalmente, ma non applicati nella prassi. Lo stesso obbligo formale esiste per l’ottenimento di prestazioni attinenti a incidenti sul lavoro e malattie professionali durante la permanenza in uno Stato membro diverso dal proprio; anche questo obbligo appare inutilmente restrittivo e tale da ostacolare la libera circolazione delle persone interessate. È quindi opportuno estendere le procedure semplificate alle disposizioni in materia di prestazioni attinenti agli incidenti sul lavoro ed alle malattie professionali di cui al regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71[10] e al regolamento (CEE) del Consiglio n. 574/72[11].

    (2) Al fine di tenere conto delle modifiche intervenute nella legislazione di determinati Stati membri, segnatamente dei nuovi Stati membri, dopo la fine dei negoziati di adesione, è opportuno adeguare gli allegati al regolamento (CEE) n. 1408/71. Inoltre è necessario introdurre alcune modifiche al regolamento (CEE) n. 574/72.

    (3) È quindi opportuno modificare i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CE) n. 574/72.

    (4) Al fine di garantire la certezza giuridica e di tutelare le legittime aspettative delle persone interessate, è necessario sancire che determinate disposizioni recanti modifica dell’allegato III del regolamento 1408/71 entrino in vigore retroattivamente a partire dal 1° maggio 2004.

    (5) Il trattato non prevede competenze diverse da quelle di cui all'articolo 308 per adottare appropriate disposizioni in materia di sicurezza sociale delle persone diverse dai lavoratori subordinati;

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati I, II, IIa, III, IV e VI del regolamento (CE) n. 1408/71 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue:

    (1) I paragrafi 5 e 6 dell'articolo 60 sono soppressi.

    (2) Il testo dell'articolo 62 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 62

    Prestazioni in natura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

    1. Per ricevere prestazioni in virtù dell’articolo 55 par. 1 a) i) del regolamento, un lavoratore subordinato o autonomo presenta al fornitore di cure un documento emesso dall’istituzione competente che certifica che ha diritto a dette prestazioni in natura. Tale documento è emesso conformemente alle disposizioni dell’articolo 2. Se l’interessato non è in grado di presentare il suddetto documento, deve rivolgersi all’istituzione del luogo in cui si è recato la quale chiede all’istituzione competente un attestato che certifichi che l’interessato ha diritto alle prestazioni in natura.

    Un documento rilasciato dall’istituzione competente per il diritto alle prestazioni in virtù dell’articolo 55 (1) (a) (i) del regolamento, in ciascun dato caso individuale ha, nei riguardi del prestatore di assistenza, lo stesso effetto di un documento nazionale che attesta i diritti delle persone assicurate presso l'istituzione del luogo di soggiorno."

    2. Le disposizioni dell'articolo 60, par. 9 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia.

    (3) All'articolo 63 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    "2. Le disposizioni dell'articolo 60, par. 9 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia.

    (4) All' articolo 66 par. 1 le parole "agli articoli 20 e 21" sono sostituite dalle parole "all’articolo 21" .

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    La sezione 5 lettera a) punti (ii) - (ix) e la sezione 5 lettera b) punti (ii) e (iv) si applicano a partire dal 1° maggio 2004.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles,

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il Presidente Il Presidente

    ALLEGATO

    Gli allegati del regolamento (CE) n. 1408/71 sono modificati come segue.

    All’allegato I, sezione II, la sezione "V. SLOVACCHIA” è sostituita dalla dicitura seguente:

    1. "V. SLOVACCHIA

    Per determinare il diritto alle prestazioni in natura, in conformità delle disposizioni del capitolo 1 del titolo III del regolamento, il termine "familiare" designerà il coniuge e/o i figli a carico nell'accezione della legge sugli assegni familiari".

    2. Al titolo II, sezione I, la sezione H. FRANCIA è sostituita dalla seguente:

    “H. FRANCIA

    1. I regimi relativi a prestazioni speciali per lavoratori autonomi nel campo del settore artigianale, industriale o commerciale o delle libere professioni, i regimi supplementari di assicurazione vecchiaia per lavoratori autonomi nel campo delle libere professioni, i regimi supplementari di assicurazione invalidità o di assicurazione sulla vita per lavoratori autonomi, nonché i regimi supplementari di assicurazione vecchiaia per medici e ausiliari medici convenzionati, di cui rispettivamente agli articoli L.615-20, L.644-1, L.644-2, L.645-1 e L.723-14 del codice di sicurezza sociale.

    2. I regimi supplementari di assicurazione malattia e maternità per lavoratori autonomi nel settore agricolo, di cui all’articolo L.727-1 del codice rurale.”

    3. L'allegato II, sezione è modificato nel modo seguente:

    (a) La sezione "H. ESTONIA " è sostituita dalla seguente:

    "E. ESTONIA

    (a) Indennità di nascita

    (b) Premio di adozione.

    (b) La sezione "H. LETTONIA" è sostituita dalla seguente:

    "L. LETTONIA

    (a) Assegno di nascita

    (b) Premio di adozione "

    (c) La sezione "C. LUSSEMBURGO " è sostituita dalla seguente:

    "N. LUSSEMBURGO

    Nulla

    (d) La sezione "G. POLONIA " è sostituita dalla seguente:"S. POLONIASupplemento di nascita (legge del 28 novembre 2003 sulle prestazioni familiari)".

    4. L'allegato II è modificato nel modo seguente:

    (a) Sotto la rubrica "D. GERMANIA", la parola "nulla" è sostituita dalla dicitura seguente:"Prestazioni assicurative di base per persone in cerca di lavoro destinate a garantire il loro sostentamento, a meno che, in riferimento a tali prestazioni, non siano esaudite le condizioni di ammissibilità ad un supplemento temporaneo susseguente alla ricezione delle prestazioni di disoccupazione (articolo 24 par. 1 del Volume II del codice sociale)”

    (b) La sezione "H. LETTONIA" è sostituita dalla seguente:

    "L. LETTONIA

    (a) Prestazioni statali di sicurezza sociale (Legge sulle prestazioni sociali statali dell’1° gennaio 2003)

    (b) Assegno per la compensazione delle spese di trasporto per le persone disabili a mobilità ridotta (Legge sulle prestazioni sociali statali del 1° gennaio 2003)"

    c) La sezione "G. POLONIA " è sostituita dalla seguente:

    "S. POLONIA

    Pensione sociale (Legge del 27 giugno 2003 sulla pensione sociale)"

    (d) La sezione "C. SLOVACCHIA" è sostituita dalla seguente:

    "V. SLOVACCHIA

    Adeguamento delle pensioni che costituiscono l'unica fonte di reddito, il cui diritto è garantito dalla legge n. 100/1988 racc."

    5. L'allegato III è così modificato:

    (a) La parte A è così modificata:

    (i) - Sono soppresse le seguenti voci:

    Punti 1, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 70, 76, 77, 78, 81, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 119, 120, 123, 125, 126, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 143, 144, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 160, 161, 166, 167, 168, 170, 171, 174, 176, 177, 181, 182, 183, 185, 186, 189, 192, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 241, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 268, 269, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297.

    (ii) Le seguenti numerazioni sono modificate:

    alla rubrica BELGIO-GERMANIA da '3' a '1',

    alla rubrica BELGIO-FRANCIA da '7' a '2,

    alla rubrica REPUBBLICA CECA-GERMANIA da '26' a '3',

    alla rubrica REPUBBLICA CECA-CIPRO da '33' a '4',

    alla rubrica REPUBBLICA CECA-LUSSEMBURGO da '36' a '5',

    alla rubrica REPUBBLICA CECA-AUSTRIA da '40' a '6',

    alla rubrica REPUBBLICA CECA-SLOVACCHIA da '44' a '7',

    alla rubrica DANIMARCA-FINLANDIA da '67' a '8',

    alla rubrica DANIMARCA-SVEZIA da '68' a '9',

    alla rubrica GERMANIA-GRECIA da '71' a '10',

    alla rubrica GERMANIA-SPAGNA da '72' a '11',

    alla rubrica GERMANIA-FRANCIA da '73' a '12',

    alla rubrica GERMANIA-LUSSEMBURGO da '79' a '13',

    alla rubrica GERMANIA-UNGHERIA da '80' a '14',

    alla rubrica GERMANIA-PAESI BASSI da '82' a '15',

    alla rubrica GERMANIA-AUSTRIA da '83' a '16',

    alla rubrica GERMANIA-POLONIA da '84' a '17',

    alla rubrica GERMANIA-SLOVENIA da '86' a '18',

    alla rubrica GERMANIA-SLOVACCHIA da '87' a '19',

    alla rubrica GERMANIA-SVEZIA da '89' a '20',

    alla rubrica GERMANIA-REGNO UNITO da '90' a '21',

    alla rubrica SPAGNA-PORTOGALLO da '142' a '22',

    alla rubrica FRANCIA-ITALIA da '149' a '23',

    alla rubrica IRELAND-REGNO UNITO da '180' a '24',

    alla rubrica ITALIA-SLOVENIA da '191' a '25',

    alla rubrica LUSSEMBURGO-SLOVACCHIA da '242' a '26',

    alla rubrica UNGHERIA-AUSTRIA da '248' a '27',

    alla rubrica UNGHERIA-SLOVENIA da '251' a '28',

    alla rubrica PAESI BASSI-PORTOGALLO da '267' a '29',

    alla rubrica AUSTRIA-POLONIA da '273' a '30',

    alla rubrica AUSTRIA-SLOVENIA da '275' a '31',

    alla rubrica AUSTRIA-SLOVACCHIA da '276' a '32',

    alla rubrica PORTOGALLO-REGNO UNITO da '290' a '33' e

    alla rubrica FINLANDIA-SVEZIA da '298' a '34'.

    (iii) Alla rubrica "3. REPUBBLICA CECA-GERMANIA", la dicitura "nessuna convenzione" è sostituita dalla seguente:"Articolo 39 par. 1 lettere b) e c) della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 luglio 2001;Punto 14 del protocollo finale della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 luglio 2001"

    (iv) Alla rubrica "4. REPUBBLICA CECA-CIPRO", la parola "nessuno" è sostituita dalla dicitura seguente:Articolo 32, paragrafo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 febbraio 1974.

    (v) Alla rubrica "5. REPUBBLICA CECA-LUSSEMBURGO", la parola "nessuno" è sostituita dalla dicitura seguente:

    Articolo 52 punto 8 della convenzione del 17 novembre 2000.

    (vi) La sezione 7. REPUBBLICA CECA-SLOVACCHIA" è sostituita dalla seguente:"7. REPUBBLICA CECA-SLOVACCHIAArticoli 12, 20 e 33 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 ottobre 1992.

    (vii) Alla rubrica "19. GERMANIA-SLOVACCHIA ", la dicitura "nessuna convenzione" è sostituita dalla dicitura seguente:"Articolo 29 par. 1, punti 2 e 3 della convenzione del 12 settembre 2002Paragrafo 9 del protocollo finale relativo alla convenzione del 12 settembre 2002"

    (viii) Alla rubrica "26. LUSSEMBURGO-SLOVACCHIA" la dicitura "nessuna convenzione" è sostituita dalla seguente:"Articolo 50 paragrafo 5 del trattato sulla sicurezza sociale del 23 maggio 2002"

    (ix) Alla rubrica "32. AUSTRIA-SLOVACCHIA", la dicitura "nessuna convenzione" è sostituita dalla seguente:Articolo 34 paragrafo 3 dell'accordo del 21 dicembre 2001 sulla sicurezza sociale.

    (b) La parte B è modificata come segue:

    (i) - Sono soppresse le seguenti voci:

    Punti 1, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 29, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 70, 76, 77, 78, 81, 84, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 119, 120, 123, 125, 126, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 143, 144, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 160, 161, 166, 167, 168, 170, 171 174, 176, 177, 181, 182, 183, 185, 186, 189, 192, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 241, 242, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 268, 269, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297.

    (ii) Le seguenti numerazioni sono modificate:

    alla rubrica REPUBBLICA CECA-CIPRO da '33' a '1',

    alla rubrica REPUBBLICA CECA-AUSTRIA da '40' a '2',

    alla rubrica GERMANIA-UNGHERIA da '80' a '3',

    alla rubrica GERMANIA-SLOVENIA da '86' a '4',

    alla rubrica ITALIA-SLOVENIA da '191' a '5',

    alla rubrica UNGHERIA-AUSTRIA da '248' a '6',

    alla rubrica UNGHERIA-SLOVENIA da '251' a '7',

    alla rubrica AUSTRIA-POLONIA da '273' a '8',

    alla rubrica AUSTRIA-SLOVENIA da '275' a '9' e

    alla rubrica AUSTRIA-SLOVACCHIA da '276' a '10'.

    (iii) Alla rubrica "1. REPUBBLICA CECA-CIPRO", la parola "nessuno" è sostituita dalla dicitura seguente:Articolo 32, paragrafo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 19 gennaio 1999.

    (iv) Alla rubrica "10. AUSTRIA-SLOVACCHIA", la dicitura "Nessuna convenzione" è sostituita dalla dicitura seguente:Articolo 34, paragrafo 3 dell'accordo del 21 dicembre 2001 sulla sicurezza sociale.

    6. L'allegato IV è così modificato:

    (a) Alla sezione A, sotto la rubrica "B. REPUBBLICA CECA", la parola "nessuno" è sostituita dalla dicitura seguente:

    " pensione di invalidità totale per persone la cui invalidità totale è insorta prima del diciottesimo anno d’età e prive di assicurazione per il periodo richiesto (Sezione 42 della legge sulle assicurazioni pensionistiche n. 155/1995 racc.)".

    (b) La sezione C è modificata come segue:

    (i) La sezione "G. REPUBBLICA CECA " è sostituita dalla seguente:"B. REPUBBLICA CECAPensioni di invalidità (totale e parziale) e di reversibilità (ai superstiti: vedove, vedovi, orfani) purché non derivino dalla pensione di vecchiaia cui il deceduto sarebbe autorizzato al momento del suo decesso.”.

    (ii) Alla rubrica "E. ESTONIA", la parola "nessuna" è sostituita dalla dicitura seguente:"Tutte le domande di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti per le quali

    - sono stati compiuti periodi di assicurazione in Estonia fino al 31 dicembre 1998

    - i contributi sociali individuali del richiedente, versati in applicazione della legislazione estone, corrispondono almeno ai contributi sociali medi per l’anno di assicurazione di riferimento".

    (c) Alla sezione D, il punto 2 lettera g) è sostituito dalla dicitura seguente:

    "(g) Pensione di invalidità slovacca e pensione di reversibilità da essa derivante"

    7. L'allegato VI è così modificato:

    (a) Alla rubrica "Q. PAESI BASSI", il punto 4 lettera b) è sostituito dalla dicitura seguente:Se l'interessato, in applicazione di quanto stabilito al punto a), ha diritto ad un sussidio di invalidità dei Paesi Bassi, l'importo di tale sussidio viene stabilito in conformità dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento:

    (i) nel rispetto delle disposizioni e delle condizioni della WAO se l'interessato, prima dell'invalidità, ha svolto attività lavorativa come lavoratore dipendente ai sensi dell'articolo 1, lettera a) del regolamento;nel rispetto delle disposizioni e delle condizioni della legge sull’assicurazione di invalidità per lavoratori autonomi (WAZ) se l'interessato, prima dell'invalidità, ha svolto attività lavorativa in condizioni diverse da quelle del lavoratore dipendente ai sensi dell'articolo 1, lettera a) del regolamento”.

    (b) Alla rubrica "Q. PAESI BASSI", il punto 7) è sostituito dalla dicitura seguente:

    “7. Ai fini dell’applicazione del titolo II del regolamento si ritiene che la persona considerata lavoratore dipendente ai sensi della legge 1964 sull’imposizione salariale, e di conseguenza assicurata tramite il sistema di sicurezza sociale, svolga lavoro dipendente”.

    [1] GU L 28, del 30.1.1997.

    [2] GU L 100 del 6.4.2004.

    [3] GU L 100 del 6.4.2004.

    [4] GU L 1 del 3.1.1994, nella versione modificata dalla decisione del comitato congiunto SEE n. 7/94 del 21.3.1994 (GU L 60 del 28.6.1994)

    [5] GU L 114, del 30.4.2002.

    [6] GU C […] del […], pag. […]

    [7] GU C […] del […], pag. […]

    [8] GU C […] del […], pag. […]

    [9] GU L 100, del 6.4.2004, pag. 1

    [10] GU L 149 del 5.7.1971, regolamento aggiornato dal regolamento (EC) n. 118/97 (GU L 28, 30.1.1997, p. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 100, 6.4.2004) e abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 166, 30.4.2004)

    [11] GU L 74 del 27.3.1972, regolamento aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio (GU L 28 del 30.1.1997, pag. 1) e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 100 del 6.4.2004.

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