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Document 52004PC0545
Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 2287/2003 as concerns fishing opportunities in Greenland waters
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2287/2003 per quanto concerne le possibilità di pesca nelle acque della Groenlandia
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2287/2003 per quanto concerne le possibilità di pesca nelle acque della Groenlandia
/* COM/2004/0545 def. */
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2287/2003 per quanto concerne le possibilità di pesca nelle acque della Groenlandia /* COM/2004/0545 def. */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 2287/2003 per quanto concerne le possibilità di pesca nelle acque della Groenlandia (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura. Il regolamento in parola dovrebbe essere modificato per tenere conto di accordi internazionali. Il quarto protocollo dell'accordo in materia di pesca tra la Comunità europea e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia viene a scadenza il 31 dicembre 2006. Tuttavia, l'articolo 14 del protocollo prevedeva una revisione intermedia da concludere entro il 30 giugno 2003. Il protocollo modificato riguarda il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006. Benché il contributo finanziario rimanga invariato a 42 820 000 EUR per anno, viene ora istituita una chiara distinzione tra lo stanziamento destinato alla compensazione delle possibilità di pesca (31 760 679 EUR) e quello destinato alla riforma strutturale della politica della pesca (11 059 321 EUR). La compensazione per le possibilità di pesca si basa tra l'altro sui seguenti cambiamenti: - un aumento dei contingenti di 800 tonnellate per l'ippoglosso atlantico, di 4 200 tonnellate per l'ippoglosso nero nelle acque orientali e di 4 000 tonnellate per i gamberi nelle acque occidentali, conformemente ai pareri scientifici; - l'introduzione di un contingente di 1 000 tonnellate di grancevole artiche, conformemente ai pareri scientifici; - l'introduzione di un contingente di 2 000 tonnellate per tutte le catture accessorie. Dovrebbero essere prese le misure necessarie per attuare l'accordo nella legislazione comunitaria. Si chiede al Consiglio di adottare la presente proposta quanto prima per consentire ai pescatori di pianificare le loro attività per la presente campagna di pesca. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 2287/2003 per quanto concerne le possibilità di pesca nelle acque della Groenlandia IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca [1], in particolare l'articolo 20, [1] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1245/2004 del 28 giugno 2004 del Consiglio, relativo alla conclusione del protocollo che modifica il quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro [2], stabilisce le possibilità di pesca per la Comunità nelle acque della Groenlandia. Dovrebbero essere adottate le misure necessarie per attuare i risultati dell'accordo. [2] GU L 237 del 8.7.2004, pag. 1. (2) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni a esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura [3], [3] GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato IC del regolamento (CE) n. 2287/2003 e modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO L'allegato IC del regolamento (CE) n. 2287/2003 e modificato come segue: a) Prima della voce relativa alla specie Granatiere nella zona V e XIV (acque della Groenlandia) viene inserita la voce seguente: >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> b) Dopo la voce relativa alla specie Merluzzo bianco nella zona I, II b viene inserita la voce relativa alla specie Merluzzo bianco nella zona accque della Groenlandia: >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> c) La voce relativa alla specie Ippoglosso atlantico nella zona V, XIV (acque della Groenlandia) è sostituita dalla seguente: >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> d) Dopo la voce relativa alla specie Gamberello boreale nella zona V e XIV (acque della Groenlandia) viene inserita la voce seguente: >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> e) La voce relativa alla specie Ippoglosso nero nella zona V, XIV (acque della Groenlandia) è sostituita dalla seguente: >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> f) Dopo la voce relativa alla specie Pleuronettiformi nella zona Vb (acque delle isole Færøer) viene inserita la voce seguente: >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>