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Document 52004PC0477

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione della fase costitutiva e della fase operativa del programma europeo di radionavigazione via satellite

/* COM/2004/0477 def. - COD 2004/0156 */

52004PC0477

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione della fase costitutiva e della fase operativa del programma europeo di radionavigazione via satellite /* COM/2004/0477 def. - COD 2004/0156 */


Bruxelles, 14.07.2004

COM(2004) 477 definitivo

2004/0156 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'attuazione della fase costitutiva e della fase operativadel programma europeo di radionavigazione via satellite

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1) GALILEO: un programma strategico per l'Unione europea

Il programma GALILEO mira a realizzare la prima infrastruttura mondiale di radionavigazione e posizionamento via satellite concepita in modo specifico a fini civili. Esso presenta al tempo stesso una dimensione tecnologica, politica ed economica. Tutti i settori dell'economia e le componenti della nostra società sono interessati dallo sviluppo della radionavigazione via satellite, le cui prospettive di crescita sono confermate da tutte le previsioni disponibili. I mercati legati a questa tecnologia crescono annualmente del 25% e si prevede che nel 2020 saranno attivi circa tre miliardi di ricevitori. A pieno regime, il solo programma GALILEO dovrebbe comportare la creazione di circa 100 000 posti di lavoro.

L'investimento europeo in GALILEO e nel suo esercizio contribuisce inoltre in modo significativo all'attuazione della politica e del programma spaziale europeo descritti nel Libro bianco sulla futura politica spaziale europea[1] e previsti nel trattato costituzionale europeo[2].

La radionavigazione via satellite si iscrive perfettamente nel quadro della politica dei trasporti presentata nel Libro bianco[3] della Commissione, in particolare per quanto riguarda il trasporto merci, la tariffazione delle infrastrutture e la sicurezza stradale. Essa è già entrata nella vita quotidiana del cittadino europeo, sia nell'automobile e nel telefono cellulare che per Le operazioni bancarie ed i sistemi di protezione civile che vigilano sulla sua sicurezza; ciò conferisce al programma GALILEO un'ulteriore dimensione legata agli usi civili. È inoltre opportuno sottolineare la dimensione europea e il valore aggiunto comunitario di GALILEO: nessuno Stato membro ha infatti inteso sviluppare in modo autonomo un tale progetto.

Il Parlamento europeo ha garantito un sostegno costante a questo programma. Nella risoluzione adottata il 29 gennaio 2004, esso ha sottolineato "l'enorme rilevanza di GALILEO per lo sviluppo nell'Unione europea del settore industriale, dei trasporti, tecnologico e ambientale e pertanto, altresì, per il conseguimento degli obiettivi strategici di Lisbona tesi a fare dell'Unione l'area economica più competitiva e dinamica del mondo".

Da parte sua, fin dal luglio 1999 il Consiglio ha sostenuto che "lo sviluppo di un sistema di navigazione satellitare ad uso civile porta ad una maggiore indipendenza in una delle più importanti tecnologie chiave" e che "lo sviluppo di un sistema di navigazione satellitare ad uso civile offre all'industria europea l'opportunità di incrementare le sue competenze e di partecipare su vasta scala alle possibilità aperte da questa tecnologia futura". Da allora il Consiglio e il Consiglio europeo hanno sottolineato a più riprese l'importanza strategica di questo programma e hanno chiesto alla Commissione di adottare tutte le misure necessarie per la sua attuazione.

Anche il Comitato economico e sociale europeo ha fornito il suo sostegno al programma. Nelle conclusioni del suo rapporto del ... giugno 2004 sullo stato di avanzamento del programma GALILEO, esso ha "ribadito la grande importanza strategica del progetto GALILEO per l'Unione europea e il futuro del suo settore spaziale".

Il progetto rientra tra i grandi progetti d'infrastruttura citati nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 10 febbraio 2004[4], intitolata "Costruire il nostro avvenire comune - Sfide e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013". Il progetto è inoltre ripreso come progetto prioritario nell'iniziativa di crescita proposta dalla Commissione e sostenuta dal Consiglio europeo.

2) Finanziamento delle varie fasi del programma

Il programma comprende le quattro fasi successive elencate qui di seguito:

una fase di definizione che si è svolta dal 1999 al 2001, nel corso della quale è stata elaborata l'architettura del sistema[5] e si sono determinati i servizi offerti;

una fase di sviluppo e convalida tra il 2002 e il 2005 che comprende lo sviluppo dei satelliti e dei componenti terrestri del sistema, nonché la convalida in orbita;

una fase costitutiva che copre il biennio 2006-2007 con la costruzione e la messa in orbita dei satelliti, nonché l'allestimento completo della parte terrestre dell'infrastruttura;

una fase operativa che prenderà il via nel 2008 e che comprende la gestione del sistema nonché la sua manutenzione e il suo costante perfezionamento.

Le fasi di definizione e sviluppo costituiscono la parte del programma consacrata alla ricerca. Per l'attuazione della fase di sviluppo del programma è stata istituita un'impresa comune "GALILEO" con regolamento del Consiglio del 21 maggio 2002[6]. Inoltre, fin dalle sue prime fasi il programma GALILEO è stato finanziato in ampia misura dal bilancio comunitario. La fase di definizione è stata finanziata principalmente dal 5° Programma quadro di ricerca e sviluppo (PQ). La partecipazione finanziaria comunitaria è aumentata con la fase di sviluppo e di convalida, per la quale ammonta a 550 milioni di euro, stanziati dal bilancio delle reti transeuropee. A tale somma si aggiunge un investimento di analoga portata da parte degli Stati membri dell'Agenzia spaziale europea, che sono per la maggior parte anche Stati membri della Comunità europea. Anche il 6° PQ interviene in questa fase per un importo di 100 milioni di euro.

Per garantire il prosieguo del programma, la Commissione deve garantire il finanziamento della fase costitutiva e della fase operativa che comporterà, in particolare, un contributo comunitario.

Il costo della fase operativa è stimato in 2,1 miliardi di euro che dovrebbero essere in gran parte versati dal settore privato. In effetti, a partire dal 2001 e a più riprese, il Consiglio ha sottolineato che il settore privato avrebbe dovuto partecipare in modo consistente al finanziamento del progetto[7]. Più precisamente, nelle conclusioni adottate durante la riunione del 25 e 26 marzo 2002, si è deciso di "adoperarsi per garantire una ripartizione dei costi corrispondenti a un terzo al massimo a carico del bilancio comunitario e almeno due terzi per il settore privato" per il finanziamento della fase costitutiva. Su tale base il settore privato dovrebbe contribuire con almeno 1,4 miliardi di euro, mentre i restanti 700 milioni di euro circa sarebbero finanziati dal settore pubblico. Di conseguenza, tenuto conto dei finanziamenti già previsti dalle attuali prospettive finanziarie, l'importo del finanziamento della fase costitutiva garantito dal bilancio comunitario nell'ambito delle nuove prospettive finanziarie dovrebbe ammontare a [500] milioni di euro.

Il finanziamento della fase operativa, che prenderà il via nel 2008, sarà garantito dal settore privato. Tuttavia, tenuto conto della particolare natura del mercato della radionavigazione via satellite e della commercializzazione dei suoi servizi, nonché della necessità di garantire che i servizi in questione siano messi a disposizione nell'interesse del settore pubblico, sarà necessario stanziare una parte di finanziamenti pubblici eccezionali durante i primi anni della fase operativa. Nelle conclusioni adottate durante la riunione del 25 e 26 marzo 2002 e quella dell'8 e 9 marzo 2004, il Consiglio ha altresì previsto in modo esplicito l'intervento dei fondi comunitari per il finanziamento della fase operativa. L'importo esatto del contributo comunitario sarà reso noto solo al termine dei negoziati sul contratto di concessione[8] che si svolgeranno nel 2005. Tuttavia, alla luce dei risultati dello studio PricewaterhouseCoopers condotto nel 2001 e relativo, in particolare, al rapporto costi/benefici del progetto, è ragionevole prevedere un importo pari a [500] milioni di euro nelle nuove prospettive finanziarie.

3) Lo schema istituzionale della fase costitutiva e della fase operativa

Lo schema istituzionale adottato per la fase costitutiva e la fase operativa differisce in modo significativo da quello della fase di sviluppo. Durante queste due fasi, la costruzione e in seguito la gestione del sistema saranno affidate a un concessionario privato posto sotto il controllo dell'autorità di vigilanza, agenzia comunitaria che svolgerà il ruolo di autorità che rilascia la concessione. La soluzione della concessione appare, in effetti, come quella più appropriata per assicurare il successo del programma nell'ambito di una partnership pubblico-privato.

L'autorità di vigilanza è stata istituita dal regolamento n. 1321/2004 del Consiglio del 20 luglio 2004 sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite e inizierà i propri lavori durante il primo semestre del 2005. L'obiettivo dell'autorità è assicurare la gestione degli interessi pubblici relativi ai programmi europei di radionavigazione via satellite e svolgere il ruolo di autorità concedente nei confronti del futuro concessionario. Tra i suoi compiti va annoverata la gestione dei fondi pubblici destinati ai programmi europei di radionavigazione via satellite, nonché il controllo della gestione finanziaria di tali programmi al fine di ottimizzare l'utilizzo dei fondi pubblici. L'autorità di vigilanza svolgerà inoltre i compiti di bilancio che le saranno affidati dalla Commissione conformemente a quanto disposto dall'articolo 54, paragrafo 2, lettera b) del regolamento finanziario applicabile al bilancio della Comunità europea. La creazione dell'autorità di vigilanza e la gestione da parte di questa autorità dei fondi destinati al programma europeo di radionavigazione via satellite costituiscono una forma di esternalizzazione che si iscrive nella politica di semplificazione delle modalità di gestione adottata dalla Commissione.

È opportuno sottolineare che, al fine di consentire all'autorità di vigilanza di realizzare la propria missione, il suo consiglio di amministrazione, composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione, ha ricevuto ampi poteri per fissare il bilancio, controllarne l'esecuzione, approvare il programma di lavoro, adottare le misure finanziarie adeguate e istituire procedure decisionali trasparenti. Le attività dell'autorità di vigilanza sono peraltro soggette al controllo della Corte dei conti.

Il concessionario privato è designato in seguito a una procedura di appalto condotta dall'impresa comune GALILEO. Il contratto di concessione sarà firmato nel 2005. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento n. ___/2004, il sistema apparterrà all'autorità di vigilanza e la sua proprietà resterà interamente pubblica: solo la costruzione e la gestione saranno affidate ad un concessionario per un periodo di tempo limitato.

4) Le modalità di finanziamento pubblico della fase costitutiva e della fase operativa

Da quanto esposto in precedenza risulta opportuno prevedere a carico del bilancio comunitario una somma di [un miliardo] di euro per il finanziamento della fase costitutiva e della fase operativa di GALILEO durante il periodo 2007-2013. Tale somma sarà versata all'autorità di vigilanza che ne farà un uso conforme alle disposizioni sopra citate del regolamento n. ___/2004. Tale somma non dovrebbe essere imputata alla linea di bilancio della ricerca o a quella delle reti transeuropee di trasporto, ma una linea specifica creata per le suddette fasi del programma GALILEO, in quanto:

- il programma è ormai giunto a maturità ed ha assunto una dimensione che va ben oltre le politiche settoriali perseguite dalla Commissione, in particolare in materia di ricerca e innovazione, trasporti, telecomunicazioni ecc. Esso costituisce inoltre una delle principali realizzazioni del futuro programma spaziale europeo ed è citato nel Libro bianco sulla politica spaziale europea;

- la portata delle azioni prese in considerazione impone obblighi di trasparenza e di rigore di bilancio, nonché un monitoraggio scrupoloso del programma;

- è opportuno che lo schema istituzionale e il quadro finanziario siano chiari, coerenti e privi di equivoci per il concessionario del sistema al quale la Commissione impone da parte sua analoghi requisiti di trasparenza e di solidità.

È opportuno insistere sul fatto che il finanziamento del programma GALILEO da parte del bilancio comunitario sarà limitato nel tempo e che gli introiti commerciali prodotti dall'esercizio del sistema dovranno assicurarne, a termine, l'equilibrio finanziario e dovranno anche essere sufficienti a garantire il perfezionamento e il rinnovo del sistema. A questo proposito, oltre ai fondi provenienti dal bilancio comunitario, il piano di finanziamento della fase costitutiva e della fase operativa comprende altre tre risorse che sono state individuate e descritte dai consorzi candidati alla concessione.

In primo luogo il concessionario del sistema otterrà i propri introiti attraverso la fornitura dei diversi servizi generati dal sistema GALILEO.

In secondo luogo il concessionario beneficerà anche delle licenze e dei diritti di proprietà intellettuale sui componenti del sistema avendone ricevuto l'usufrutto da parte dell'autorità di vigilanza nell'ambito del contratto di concessione.

In terzo luogo, la Banca europea per gli investimenti si è detta favorevole all'erogazione di prestiti. A tale riguardo, è ormai assodata l'importanza di disporre di prestiti a lungo termine uniti ad un periodo di grazia che consenta di rimborsare i prestiti dal momento in cui il sistema comincerà a generare flussi commerciali adeguati.

Trattandosi peraltro di fondi di origine pubblica, è opportuno ricordare che numerosi paesi terzi, in primo luogo Cina, Israele e India, hanno previsto di partecipare finanziariamente al programma nell'ambito di accordi di cooperazione.

5) Conclusioni

Il programma GALILEO ha raggiunto uno stadio di maturità avanzata ed ha ampiamente superato il quadro di un semplice progetto di ricerca. È opportuno basarlo su uno strumento giuridico specifico che sia maggiormente in grado di soddisfarne le esigenze e di garantirne la corretta gestione finanziaria richiesta. È pertanto necessario un regolamento comunitario per consentire l'attuazione della fase costitutiva e della fase operativa del programma in base alle modalità esposte in precedenza.

2004/0156 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) n...../.... DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'attuazione della fase costitutiva e della fase operativadel programma europeo di radionavigazione via satellite

IL PARLAMENTO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156,

vista la proposta della Commissione[9],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[10],

visto il parere del Comitato delle regioni[11],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[12],

considerando quanto segue:

(1) Il programma GALILEO intende realizzare la prima infrastruttura mondiale di radionavigazione e di posizionamento via satellite concepita specificamente a fini civili.

(2) Il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato economico e sociale europeo hanno costantemente garantito il loro appoggio al programma GALILEO.

(3) Il programma GALILEO riguarda una tecnologia destinata a migliorare la vita dei cittadini europei in numerosi settori. In particolare, GALILEO rientra pienamente nel quadro della politica dei trasporti illustrata nel Libro bianco[13] della Commissione, in particolare per quanto riguarda il trasporto merci, la tariffazione delle infrastrutture e la sicurezza stradale.

(4) Il programma costituisce uno dei progetti prioritari individuati nell'ambito dell'iniziativa di crescita proposta dalla Commissione e approvata dal Consiglio europeo. Esso costituisce altresì una delle principali realizzazioni del futuro programma spaziale europeo ed è citato nel Libro bianco sulla politica spaziale europea[14].

(5) Il programma GALILEO comporta una fase di definizione, una fase di sviluppo, una fase costitutiva e una fase operativa.

(6) Le fasi di definizione e di sviluppo, che costituiscono la parte del programma dedicata alla ricerca, sono state finanziate in modo significativo attraverso il bilancio comunitario delle reti transeuropee.

(7) Il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio del 18 settembre 1995 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee[15] ha stabilito le norme che si applicano alla partecipazione finanziaria della Comunità nel caso di progetti comunitari riguardanti i sistemi di posizionamento e di navigazione via satellite.

(8) Per l'attuazione della fase di sviluppo del programma GALILEO, il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio[16] ha costituito l'impresa comune GALILEO.

(9) Al fine di garantire il prosieguo del programma, è opportuno assicurare il finanziamento delle fasi costitutiva e operativa.

(10) Tenuto conto della volontà espressa dal Consiglio di limitare a un terzo la quota di finanziamento pubblico per la fase costitutiva e dei finanziamenti già previsti dalle attuali prospettive finanziarie, l'importo del finanziamento della fase costitutiva sostenuto dal bilancio comunitario nel quadro delle nuove prospettive finanziarie dovrebbe ammontare a [500] milioni di euro.

(11) Data la natura particolare del mercato della radionavigazione via satellite e della commercializzazione dei servizi ad essa correlati, nonché della necessità di garantire che i servizi stessi siano messi a disposizione nell'interesse del settore pubblico, nel corso dei primi anni della fase operativa si dovrà garantire una quota eccezionale di finanziamenti pubblici. Il Consiglio ha previsto esplicitamente il ricorso a fondi comunitari per il finanziamento di questa fase nelle conclusioni adottate, rispettivamente, il 25 e 26 marzo 2002 e l'8 e 9 marzo 2004. L'importo previsto del finanziamento comunitario richiesto è pari a circa [500] milioni di euro.

(12) È quindi opportuno prevedere a carico del bilancio comunitario un importo di [un miliardo] di euro per il finanziamento delle fasi costitutiva ed operativa di GALILEO durante il periodo 2007-2013.

(13) Durante le fasi costitutiva ed operativa, la costruzione e in seguito la gestione del sistema saranno affidati a un concessionario privato posto sotto il controllo dell'autorità di vigilanza istituita dal regolamento del Consiglio (CE) n. ___/2004 del Consiglio del ___ 2004.

(14) Tra i compiti dell'autorità di vigilanza figurano la gestione dei fondi pubblici destinati ai programmi europei di radionavigazione via satellite, nonché il monitoraggio della gestione finanziaria di tali programmi al fine di ottimizzare l'utilizzo dei fondi pubblici. L'autorità di vigilanza svolge inoltre i compiti di bilancio che le saranno affidati dalla Commissione conformemente a quanto disposto dall'articolo 54, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[17].

(15) Visto lo stadio di maturità avanzata raggiunto, che va ben oltre il quadro di un semplice progetto di ricerca, è opportuno basare il programma GALILEO su uno strumento giuridico specifico che sia maggiormente in grado di soddisfarne le esigenze e garantirne la corretta gestione finanziaria richiesta.

(16) Il presente regolamento fissa, per la fase costitutiva e operativa del programma, una dotazione finanziaria che, a norma del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio, costituisce il riferimento privilegiato per l'autorità di bilancio,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento è finalizzato a definire le modalità dell'intervento finanziario della Comunità per l'attuazione delle fasi costitutiva ed operativa del programma europeo di radionavigazione via satellite GALILEO, in seguito denominato "programma".

Articolo 2

Il contributo comunitario destinato al programma dal presente regolamento è concesso al fine di cofinanziare:

a) attività legate alla fase costitutiva che comprende la costruzione e la messa in orbita dei satelliti, nonché l'allestimento completo dell'infrastruttura terrestre;

b) la prima serie di attività legate all'avvio della fase operativa che comprende la gestione dell'infrastruttura costituita dai satelliti e dalle stazioni terrestri necessarie al suo funzionamento, nonché la manutenzione e il costante perfezionamento del sistema.

Articolo 3

L'importo finanziario necessario per l'attuazione delle azioni previste all'articolo 2 del presente regolamento per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013 è di [1 miliardo di euro].

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro il limite delle prospettive finanziarie.

Articolo 4

L'autorità di vigilanza GALILEO assicura, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e alle disposizioni del regolamento (CE) n. .../2004, la gestione e il controllo dell'utilizzo dei fondi del contributo comunitario destinati al programma europeo di radionavigazione via satellite.

Gli stanziamenti operativi necessari al finanziamento del contributo comunitario sono messi a disposizione dell'autorità di vigilanza GALILEO, per mezzo di una convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, lettera e) del regolamento (CE) n. ___/2004.

L'importo di ciascuna convenzione annuale è determinato sulla base del programma di lavoro dell'autorità di vigilanza approvato dal suo consiglio di amministrazione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. ___/2004.

La convenzione fissa in particolare le condizioni generali della gestione dei fondi affidati all'autorità di vigilanza.

Articolo 5

La Commissione vigila affinché, al momento dell'attuazione delle azioni finanziate dal presente regolamento da parte dell'autorità di vigilanza, gli interessi finanziari della Comunità siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro le frodi, la corruzione e le altre attività illecite, la realizzazione di controlli efficaci e il recupero degli importi indebitamente versati, nonché, qualora siano constatate eventuali irregolarità, con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, conformemente ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio[18], (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio[19] e (CE) n. 1073/1999 del Parlamento e del Consiglio[20].

Per le azioni comunitarie finanziate dal presente regolamento, la nozione d'irregolarità di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 è intesa come qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o di un obbligo contrattuale derivante da un'azione o un'omissione di un soggetto giuridico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale della Comunità europea o ai bilanci da questa gestiti, attraverso una spesa indebita.

I contratti e le convenzioni [nonché gli accordi con i paesi terzi partecipanti] stipulati in virtù del presente regolamento prevedono, in particolare, un monitoraggio e un controllo finanziario da parte dell'autorità di vigilanza e della Commissione o di un rappresentante da esse autorizzato, e audit della Corte dei conti, se necessario in loco.

Articolo 6

La Commissione garantisce l'attuazione del presente regolamento e riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

+++++ TABLE +++++

1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S)

Ligne Budgétaire spécifique au programme Galileo

2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

2.1 Enveloppe totale de l'action (partie B): 1.000 millions d'euros en CE

La décision de l'autorité législative est sans préjudice aux décisions budgétaires prises dans le contexte de la procédure annuelle.

2.2 Période d'application:

2007-2013

2.3 Estimation globale pluriannuelle des dépenses:

a) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (cf. point 6.1.1)

Millions d'euros (à la 3e décimale)

+++++ TABLE +++++

b) Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d'appui (DDA) (cf. point 6.1.2)

Non applicable

c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement(cf. points 7.2 et 7.3)

Non applicable

2.4 Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières

[x] Proposition compatible avec la Communication de la Commission concernant 2007-2013 du 10 février 2004 (COM (2004) 101).

2.5 Incidence financière sur les recettes

[x] Aucune implication financière (concerne des aspects techniques relatifs à la mise en uvre d'une mesure).

3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES

+++++ TABLE +++++

4. BASE JURIDIQUE

Article 156 du traité instituant la Communauté européenne.

5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

5.1 Nécessité d'une intervention communautaire[23]

5.1.1 Objectifs poursuivis

Le programme GALILEO vise à mettre en place la première infrastructure mondiale de radionavigation et de positionnement par satellite spécifiquement conçue à des fins civiles. Il présente une dimension à la fois technologique, politique et économique. Dès aujourd'hui, la radionavigation par satellite est entrée dans la vie quotidienne du citoyen européen ce qui confère au programme GALILEO une dimension « citoyenne » supplémentaire.

Il importe aussi de souligner la dimension européenne et la valeur ajoutée communautaire de GALILEO, aucun Etat membre n'ayant souhaité développer seul un tel projet.

Dans ce contexte, le Conseil a considéré dès juillet 1999 que « la mise en place d'un système de navigation par satellite à usage civil permettra de parvenir à une indépendance accrue dans une des technologies clés les plus importantes » et que « la mise au point d'un système de navigation par satellite à usage civil offre à l'industrie européenne des possibilités d'accroître sa compétence et de tirer profit sur une grande échelle des possibilités qu'ouvre cette technologie d'avenir ». Depuis lors, le Conseil et le Conseil européen ont souligné à maintes reprises l'importance stratégique de ce programme et ont demandé à la Commission de prendre toutes les mesures nécessaires afin de le mettre en uvre.

Les phases de définition et de développement constituent la partie du programme consacrée à la recherche. Aussi, depuis son origine, le programme GALILEO a-t-il été financé de façon significative par le budget communautaire. La participation financière communautaire s'est accrue avec la phase de développement et de validation, pour laquelle elle s'élève à 550 millions d'euros, prélevés sur le budget des réseaux transeuropéens.

Afin d'assurer la poursuite du programme, la Commission doit veiller au financement des phases de déploiement et d'exploitation, qui comprendra notamment une contribution communautaire.

La contribution communautaire allouée au programme Galileo par le présent règlement est octroyée dans le but de co-financer :

- des activités liées à la phase de déploiement, qui comprend la construction et le lancement des satellites ainsi que la mise en place complète de l'infrastructure terrestre;

- la première série des activités liées au lancement de la phase d'exploitation, qui comprend la gestion de l'infrastructure composée des satellites et des stations terrestre associées à son fonctionnement, ainsi que l'entretien et le perfectionnement constant de ce système.

5.1.2 Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante :

Pendant la phase de définition du programme, plusieurs études ont été menées à bien. Elles portaient notamment sur le coût des différentes phases du programme, la viabilité du projet ainsi que sur la contribution financière du secteur public. En outre, faisant suite à une demande du Conseil, la Commission a fait appel à un consultant indépendant, le cabinet PricewaterhouseCoopers, pour effectuer une analyse du projet comportant, entre autres, le calcul du ratio bénéfice/coût et une proposition sur la structure la plus adéquate pour associer le secteur privé. En mars 2002 et en mars 2004, sur la base en particulier de ces différentes études, le Conseil a adopté des conclusions prévoyant explicitement une intervention des fonds communautaires pour financer les phases de déploiement et d'exploitation.

Le coût de la phase de déploiement est estimé à2,1 milliards d'euros. Il devrait être en grande partie supporté par le secteur privé. En effet, à diverses reprises depuis 2001, le Conseil a souligné que le secteur privé devait participer substantiellement au financement du projet. Plus précisément, dans les conclusions qu'il a adoptées lors de sa réunion des 25 et 26 mars 2002, il a convenu, pour le financement de la phase de déploiement, « de s'efforcer de garantir une répartition selon laquelle un tiers au maximum provienne du budget communautaire et deux tiers au minimum du secteur privé ». Sur cette base, le secteur privé devrait prendre en charge au moins 1,4 milliards d'euros et le reste, soit quelque 700 millions d'euros, serait financé par le secteur public. En conséquence, compte tenu des financements déjà prévus par les actuelles perspectives financières, le montant du financement de la phase de déploiement supporté par le budget communautaire dans le cadre des nouvelles perspectives financières devrait s'élever à [500] millions d'euros.

Le financement de la phase d'exploitation, qui débutera en 2008, sera assuré par le secteur privé. Néanmoins, compte tenu de la nature particulière du marché de la radionavigation par satellite et de la commercialisation de ses services ainsi que de la garantie de mise à disposition de ceux-ci dans l'intérêt du secteur public, il sera nécessaire d'apporter une part de financements publics exceptionnels pendant les premières années de la phase d'exploitation. Dans les conclusions qu'il a adoptées lors de sa réunion des 25 et 26 mars 2002 ainsi que lors de sa réunion des 8 et 9 mars 2004, le Conseil a d'ailleurs explicitement prévu l'intervention de fonds communautaires pour le financement de la phase d'exploitation. Le montant exact de la contribution communautaire ne sera connu qu'à l'issue des négociations sur le contrat de concession, qui se poursuivront en 2005. Toutefois, à la lumière des résultats de l'étude PricewaterhouseCoopers(http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/galileo/documents/technical_en.htm) effectuée en 2001 et portant en particulier sur le ratio coûts/bénéfices du projet, il est raisonnable de prévoir à ce titre une somme d'un montant de [500] millions d'euros dans les nouvelles perspectives financières.

Sur le schéma institutionnel il convient à signaler que pendant ces deux phases la construction, puis la gestion du système seront confiées à un concessionnaire privé placé sous le contrôle de l'Autorité de Surveillance, agence communautaire qui jouera le rôle d'autorité concédante. La solution de la concession est, en effet, apparue comme la plus appropriée pour assurer le succès du programme dans le cadre d'un partenariat public privé.

Pendant les phases de déploiement et d'exploitation, l'Autorité de Surveillance surveillera en particulier les activités du concessionnaire et vérifiera qu'elles correspondent aux spécifications du contrat et du cahier des charges.

GALILEO étant un service public mondial, le nombre de récepteurs en service dans le monde constituera, à moyen et long terme, l'un des principaux indicateurs de la réussite du programme et du bon emploi des fonds communautaires.

5.2 Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire

La contribution communautaire allouée au programme Galileo par le présent règlement est octroyée dans le but de co-financer :

- des activités liées à la phase de déploiement, qui comprend la construction et le lancement des satellites ainsi que la mise en place complète de l'infrastructure terrestre;

- la première série des activités liées au lancement de la phase d'exploitation, qui comprend la gestion de l'infrastructure composée des satellites et des stations terrestre associées à son fonctionnement, ainsi que l'entretien et le perfectionnement constant de ce système.

Il résulte de ce qui précède qu'il convient de prévoir à la charge du budget communautaire une somme d'[un milliard] d'euros pour le financement des phases de déploiement et d'exploitation de GALILEO pendant la période s'étendant de 2007 à 2013. Cette somme sera versée à l'Autorité de Surveillance qui en fera usage conformément aux dispositions précitées du règlement n° ___/2004.

La ligne budgétaire sur laquelle sera imputée cette somme ne saurait être celle du budget de la recherche ou celle des réseaux transeuropéens des transports, mais une ligne particulière créée pour les phases de déploiement et d'exploitation du programme GALILEO, dès lors que :

- le programme est maintenant parvenu à maturité et a pris une dimension qui s'étend bien au-delà des politiques sectorielles poursuivies par la Commission, notamment en matière de recherche et d'innovation, de transports, de télécommunications, etc ;

- la taille des actions couvertes impose des obligations de transparence et de rigueur budgétaire ainsi qu'un suivi scrupuleux du programme ;

- il importe que le schéma institutionnel et le cadre budgétaire apparaissent clairs, cohérents et sans équivoques vis à vis du concessionnaire du système, à qui la Communauté impose de son côté des exigences de transparence et de solidité comparables.

Il convient d'insister sur le fait que le financement du programme GALILEO par le budget communautaire sera limité dans le temps, les revenus commerciaux générés par l'exploitation du système devant à terme en assurer l'équilibre financier. Ils devraient même être suffisants pour assurer le perfectionnement et le renouvellement du système. A cet égard, outre les fonds provenant du budget communautaire, le plan de financement des phases de déploiement et d'exploitation comprend trois autres ressources qui ont été identifiées et décrites par les consortia candidats à la concession.

En premier lieu, le concessionnaire du système se rétribuera par la fourniture des différents services générés par le système GALILEO.

En second lieu, le concessionnaire tirera également partie des licences et des droits de propriété intellectuelle sur les composants du système, dont la jouissance lui aura été gratuitement concédée par l'Autorité de Surveillance.

En troisième lieu, la Banque Européenne d'Investissement s'est déclarée favorable à l'octroi de prêts. A cet égard, l'importance de disposer de prêts à long terme assortis d'une période de grâce permettant un remboursement à partir du moment où le système commencera à générer des flux commerciaux conséquents, n'est plus à démontrer.

Par ailleurs, s'agissant des fonds d'origine publique, il convient de mentionner que plusieurs pays tiers, principalement la Chine, Israël et l'Inde, ont prévu de participer financièrement au programme dans le cadre d'accords de coopération.

Enfin, l'Autorité de Surveillance pourra utiliser les fonds destinés au financement des actions de recherche et de développement technologique dans les domaines associés à la radionavigation par satellite et à ses multiples applications, notamment pour moderniser et améliorer constamment le système.

5.3 Modalités de mise en uvre

La création de l'Autorité de Surveillance et la gestion par cette Autorité des fonds alloués au programme européen de radionavigation par satellite constituent une forme d'externalisation qui va dans le sens de la politique de simplification des modes de gestion que s'est fixée la Commission.

L'Autorité de Surveillance a été créée par le règlement du Conseil n° ___/2004 du ___ 2004 sur les structures de gestion du programme européen de radionavigation par satellite. Elle sera mise en place durant la première moitié de l'année 2005.

Elle a pour objet d'assurer la gestion des intérêts publics relatifs aux programmes européens de radionavigation par satellite et de jouer le rôle d'autorité concédante à l'égard du futur concessionnaire. Parmi ses missions figurent la gestion des fonds publics alloués aux programmes européens de radionavigation par satellite ainsi que le suivi de la gestion financière de ces programmes afin d'optimiser l'utilisation des fonds publics.

En outre, l'Autorité de Surveillance exécutera les tâches budgétaires qui lui seront confiées par la Commission conformément aux dispositions de l'article 54 (2) (b) du règlement financier applicable au budget de la Communauté européenne.

Il importe de souligner qu'afin de permettre à l'Autorité de Surveillance de mener à bien ses missions, son Conseil d'Administration, composé de représentants des Etats membres et de la Commission, a reçu des pouvoirs étendus pour établir le budget, en contrôler l'exécution, approuver le programme de travail, adopter les mesures financières adéquates et mettre en place des procédures transparentes de prise de décision. Par ailleurs, les activités de l'Autorité de Surveillance sont soumises au contrôle de la Cour des comptes.

6. INCIDENCE FINANCIÈRE

6.1 Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation)

La contribution communautaire affectée au programme européen de radionavigation par satellite sera octroyée à l'Autorité de surveillance Galileo qui assurera la gestion et le contrôle de l'utilisation des fonds. Le financement prendra la forme d'une subvention au budget de l'Autorité de surveillance Galileo, conformément aux dispositions de l'article 2e) du règlement n° ___/2004.

6.1.1 Intervention financière

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

+++++ TABLE +++++

6.1.2 Assistance technique et administrative (ATA), dépenses d'appui (DDA) et dépenses TI (crédits d'engagement)

6.2. Calcul des coûts par mesure envisagée en partie B (pour toute la période de programmation)[25]

Les conventions de financements seront conclues entre la Commission, agissant au nom de la Communauté, et l'Autorité de surveillance Galileo. Le montant de chaque convention annuelle sera déterminé sur la base du programme de travail de l'Autorité de surveillance approuvé par son Conseil d'administration, conformément à la procédure prévue par l'article 6 du règlement XXXX. Les termes de ces conventions stipulent en particulier les conditions générales de la gestion des fonds confiés à l'Autorité de surveillance.

7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

Non applicable

8. SUIVI ET ÉVALUATION

8.1 Système de suivi

Le suivi sera assuré par l'Autorité de Surveillance Galileo. Elle fixera les objectives et les indicateurs au début de chaque année.

(voir point 5.3)

8.2 Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

L'Autorité de Surveillance, selon les modalités prévues par son Règlement, assurera l'évaluation, la gestion et le contrôle de l'utilisation des fonds communautaire. (voir point 5.3)

9. MESURES ANTIFRAUDE

Selon l'article 6 du présent Règlement, les conventions de financement, ainsi que tout contrat ou instrument de mise en uvre qui en découle, prévoient expressément que la Cour des comptes et l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peuvent, au besoin, procéder à un contrôle sur place.

[1] COM(2003) 673 dell'11.11.2003.

[2] Articolo III-150.

[3] COM(2001) 370 def. del 12.9.2001.

[4] COM(2004) 101 def.

[5] Per "sistema GALILEO" si intende l'infrastruttura composta dai satelliti della costellazione e dalle stazioni di terra collegate al suo funzionamento.

[6] Regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio del 21 maggio 2002.

[7] Cfr. il considerando 13 del regolamento (CE) n. 876/2002.

[8] Come previsto all'articolo 2, paragrafo 3 dello Statuto dell'impresa comune GALILEO.

[9] GU C [...] del [...], pag. [...].

[10] GU C [...] del [...], pag. [...].

[11] GU C [...] del [...], pag. [...].

[12] GU C [...] del [...], pag. [...].

[13] COM(2001) 370 def. del 12.9.2001.

[14] COM(2003) 673 def. dell'11.11.2003.

[15] GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 46).

[16] GU L 138 del 28.5.2002, pag. 1.

[17] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

[18] GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

[19] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

[20] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

[21] Compte tenu des financements déjà prévus par les actuelles perspectives financières (130 millions d'euro), le montant du financement de la phase de déploiement supporté par le budget communautaire dans le cadre des nouvelles perspectives financières devrait s'élever à [500] millions d'euros

[22] La ventilation annuelle de la contribution communautaire est indicative et sera conditionnée aux résultats des négociations sur le contrat de concession, qui se poursuivront en 2005

[23] Pour plus d'informations, voir le document d'orientation déparé

[24] Compte tenu des financements déjà prévus par les actuelles perspectives financières (130 million d'euro) pour la première année de la phase de déploiement (2006), le montant du financement, pour la deuxième année de ladite phase, supporté par le budget communautaire dans le cadre des nouvelles perspectives financières devrait s'élever à [500] millions d'euros

[25] Pour plus d'informations, voir le document d'orientation séparé

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