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Document 52004PC0446
Amended proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (presented by the Commission pursuant to Article 250 (2) of the EC Treaty)
Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernente la compatibilità elettromagnetica (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)
Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernente la compatibilità elettromagnetica (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)
/* COM/2004/0446 def. - COD 2002/0306 */
Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernente la compatibilità elettromagnetica (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2004/0446 def. - COD 2002/0306 */
Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernente la compatibilità elettromagnetica (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) 2002/0306 (COD) Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernente la compatibilità elettromagnetica Il 9 marzo 2004, il Parlamento europeo si è pronunciato in prima lettura sugli emendamenti presentati relativi alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernente la compatibilità elettromagnetica. L'articolo 250, paragrafo 2, del Trattato CE, dispone che, finché il Consiglio non ha deliberato, la Commissione può modificare la propria proposta in ogni fase delle procedure che portano all'adozione di un atto comunitario. La Commissione presenta qui di seguito il suo parere sugli emendamenti adottati dal Parlamento europeo. 1. CONTESTO La proposta è stata inviata al Consiglio e al Parlamento europeo (COM(2002) 759 def. - 2002/0306(COD)) il 24 dicembre 2002 Il parere favorevole del Comitato economico e sociale europeo è stato espresso il 18 giugno 2003 Il 10 novembre 2003, in attesa che il Parlamento europeo esprimesse il suo parere in prima lettura, il Consiglio ha adottato all'unanimità, le grandi linee della proposta di direttiva relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernente la compatibilità elettromagnetica. 2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA MODIFICATA DELLA COMMISSIONE La proposta di revisione mantiene gli obiettivi della direttiva CEM esistente, nonché il suo campo d'applicazione. Applica il concetto regolamentare del nuovo approccio e riprende per l'essenziale i concetti che figurano nella direttiva attuale. Si raccomanda che il testo della proposta persegua i seguenti obiettivi: -chiarire il campo d'applicazione della direttiva formulando le definizioni in modo più appropriato, precisando le esclusioni e includendovi i dispositivi di collegamento pronti per l'uso; -definire per gli impianti fissi un quadro normativo più adeguato; -chiarire, precisandoli, i requisiti essenziali; -chiarire la funzione delle norme armonizzate; -semplificare la procedura di valutazione della conformità, riducendola ad una procedura unica per gli apparecchi; -ridurre gli impacci burocratici e accrescere le possibilità di scelta per i fabbricanti eliminando l'intervento obbligatorio di un terzo nei casi in cui non siano state applicate norme armonizzate, ma permettendo in tutti i casi l'intervento volontario degli organismi di valutazione della conformità degli apparecchi; -rendere più efficace la vigilanza del mercato grazie ad una migliore rintracciabilità dei fabbricanti. La struttura e il testo della proposta sono stati attualizzati tramite l'applicazione di altre direttive sul nuovo approccio adottate dal 1989. 3. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI ADOTTATI DAL PARLAMENTO EUROPEO Il 9 marzo 2004, il Relatore, Sig. Luis BERENGER FUSTER (PES, ES), ha presentato una relazione (riferimento PE-337.416) comprendente 38 emendamenti alla proposta della Commissione ed emananti dalla Commissione industria, commercio estero, ricerca ed energia, tra cui un certo numero di emendamenti di compromesso concordati nel corso di contatti informali tra le tre istituzioni. Un ulteriore emendamento di compromesso (n. 39) è stato presentato dal gruppo PES. In applicazione della procedura semplificata dell'articolo 158, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo [1] la relazione è stata presentata all'approvazione del Parlamento senza discussione durante la seduta del 9 marzo, con il seguente risultato: [1] L'articolo 158, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo, stabilisce che, salvo opposizioni di almeno un decimo dei membri della Commissione entro un termine stabilito, la relazione si considera approvata da quest'ultima ed è presentata all'approvazione del Parlamento senza discussione. - gli emendamenti 1-15, 17-26, 30, 32-36 e 38 sono stati adottati in seduta plenaria sulla base di un voto unico; - l'emendamento n. 39 è stato adottato in base a un voto separato; - gli emendamenti 16, 27-29, 31 e 37 sono stati annullati. La Commissione accetta integralmente tutti gli emendamenti adottati dal Parlamento dal momento che essi chiariscono e migliorano la proposta della Commissione e sono pienamente compatibili con l'orientamento generale adottato dal Consiglio concorrenzialità il 10 novembre 2003. 4. SPIEGAZIONE DEI PRINCIPALI EMENDAMENTI 4.1. Volontà rafforzata di proteggere specificamente i servizi di radiocomunicazione L'emendamento 1, attuato nel considerando 2, ribadisce la necessità di proteggere i servizi di radiocomunicazione conformemente al regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT, in particolare la ricezione di trasmissioni di radiodiffusione e il servizio di radioamatori. 4.2. Nuovi chiarimenti e modifiche del campo d'applicazione In seguito agli emendamenti 2, 14 e 33 del Parlamento europeo, la Commissione esclude dal campo d'applicazione della direttiva i dispositivi di collegamento pronti per l'uso. Di conseguenza, il riferimento ai dispositivi di collegamento pronti per l'uso viene eliminato dal considerando 11. Inoltre, l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) della proposta iniziale contenente la definizione di "dispositivi di collegamento pronti per l'uso" e il paragrafo 2.3 dell'allegato I che poneva i requisiti essenziali per tali dispositivi sono eliminati dalla proposta modificata. Il paragrafo 1 dell'articolo 1 della proposta modificata definisce con precisione le apparecchiature coperte dalla direttiva, secondo la formulazione dell'emendamento 5. Inoltre, la proposta modificata chiarisce la definizione delle apparecchiature escluse dal campo d'applicazione della direttiva: - le apparecchiature aeronautiche cui si fa riferimento all'articolo 1.2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1592/2002, secondo la formulazione dell'emendamento 6; - le apparecchiature utilizzate dai radioamatori attraverso una generale riformulazione dell'articolo 1.2, lettera c), secondo la formulazione dell'emendamento 7; - le apparecchiature poco pericolose, modificando l'articolo 1.3, lettera a), secondo la formulazione dell'emendamento 8; - le attrezzature totalmente o parzialmente coperte da altre direttive, attraverso una riformulazione dell'1.4, secondo la formulazione dell'emendamento 9. 4.3. Miglioramento delle definizioni La proposta modificata introduce nuove definizioni e precisa le definizioni esistenti: - l'articolo 2.1, lettera e) chiarisce la nozione di "perturbazione elettromagnetica", reintroducendo la definizione stabilita dalla direttiva 89/336/CEE, secondo la formulazione dell'emendamento 10; - l'articolo 2, paragrafo 1, lettera f) bis introduce la nozione di "fini di sicurezza", che figura anche all'articolo 4, paragrafo 2, secondo la formulazione dell'emendamento 11; - l'articolo 2, paragrafo 1, lettera g) bis, introduce la nozione di "ambiente elettromagnetico". La definizione utilizzata è direttamente tratta dalla definizione che figura nel vocabolario elettrotecnico internazionale (VEI) (CEC50), capitolo 161: Compatibilità elettromagnetica, 2.1.5), della Commissione elettrotecnica internazionale (CEI), secondo la formulazione dell'emendamento 13; - l'articolo 2, paragrafo 2, punto a) bis introduce la nozione di installazione mobile secondo la formulazione dell'emendamento 15. Le installazioni mobili sono considerate come apparecchiature. 4.4. Chiarimento del ruolo delle norme armonizzate (emendamenti 3, 12, 19, 20, 38) La proposta modificata chiarisce ulteriormente il ruolo delle norme armonizzate ristrutturando il testo. Più precisamente, gli emendamenti apportati sono i seguenti: - il considerando 13 precisa il contenuto delle norme armonizzate e le loro modalità di applicazione, secondo la formulazione dell'emendamento 3 - tutti gli elementi concernenti le norme armonizzate sono fissati all'articolo 6 e l'allegato V è conseguentemente soppresso, secondo gli emendamenti 12,19,20 e 38. 4.5. Chiarimento del campo d'applicazione delle misure speciali che possono essere adottate dagli Stati membri. L'articolo 4, paragrafo 2, è modificato per introdurre l'obbligo per gli Stati membri che adottano tali misure speciali fissate in questo articolo di segnalare tali misure alla Commissione e, dopo la loro accettazione, di pubblicare tali misure sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conformemente al formulazione dell'emendamento 17. 4.6. Presentazione di prodotti privi del marchio CE alle fiere commerciali L'articolo 4, paragrafo 3, è modificato per consentire al fabbricante di presentare apparecchiature non conformi durante le fiere commerciali. La proposta modificata impone inoltre al fabbricante di vigilare affinché non si produca in tali occasioni alcuna perturbazione, conformemente alla formulazione dell'emendamento 18. 4.7. Requisiti in materia di informazione La proposta modificata crea un articolo specifico che stabilisce i requisiti in materia di informazione che sono dunque eliminati dall'elenco dei requisiti essenziali al fine di riprendere la formulazione dell'emendamento 23. 4.8. Chiarimento della procedura di valutazione della conformità La proposta modificata ristruttura le disposizioni della valutazione della conformità, conformemente agli emendamenti 34, 35, 39. Cio' non ha effetti sostanziali sulla proposta della Commissione. L'articolo 7 della proposta modificata offre la possibilità di applicare sia la procedura di valutazione della conformità fissata all'allegato I bis, basata su un'autovalutazione da parte del fabbricante, sia di applicare anche, su base volontaria, la procedura stabilita dall'allegato I ter, che prevede l'intervento di un organismo notificato. 4.9. Altri requisiti essenziali per le installazioni fisse L'allegato I della proposta modificata prevede che la persona responsabile raccolga una documentazione sulle pratiche di ingegneria applicate alle installazioni fisse, per soddisfare i requisiti essenziali della direttiva CEM e che tale documentazione sia messa a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di ispezione se esse ne fanno debitamente richiesta, conformemente alla formulazione dell'emendamento 32. In base alle disposizioni dell'emendamento 30, le apparecchiature di cui è prevista l'incorporazione in un'installazione fissa e che, d'altro canto, non sono disponibili sul mercato, possono essere esentate dalla necessità di conformarsi alle esigenze in materia di protezione e di informazione. Il considerando 20 è chiarito per riprendere la formulazione dell'emendamento 4. 4.10. Chiarimento del ruolo dell'organismo notificato L'articolo 11 della proposta notificata prevede l'obbligo per gli Stati membri di identificare chiaramente l'ambito di competenza degli organismi notificati, indicando se tale ambito di competenza si limita a taluni aspetti o apparecchiature coperti dalla direttiva, secondo la formulazione dell'emendamento 26. L'organismo notificato ha la missione di valutare le schede tecniche fornite dal fabbricante in toto o in parte, a scelta del fabbricante, secondo la formulazione dell'emendamento 35. 4.11. Coerenza generale del testo Gli emendamenti 21, 22, 24, 25 e 36 sono ripresi nella loro integralità per garantire la coerenza generale del testo. 5. Conclusioni Considerando l'articolo 250, paragrafo 2, del Trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta secondo quanto sopra indicato, applicando la totalità degli emendamenti adottati dal Parlamento europeo.