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Document 52004PC0444
Proposal for a Council Common Position on the negotiations in the Council of Europe relating to the 1990 Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime
Proposta di posizione comune del Consiglio sui negoziati nel Consiglio d'Europa relativi alla convenzione del 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato
Proposta di posizione comune del Consiglio sui negoziati nel Consiglio d'Europa relativi alla convenzione del 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato
/* COM/2004/0444 def. */
Proposta di posizione comune del Consiglio sui negoziati nel Consiglio d'Europa relativi alla convenzione del 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato /* COM/2004/0444 def. */
Proposta di POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO sui negoziati nel Consiglio d'Europa relativi alla convenzione del 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (presentata dalla Commissione) RELAZIONE La presente proposta di posizione comune riguarda la prevenzione e la lotta alla criminalità, organizzata o meno, in particolare il terrorismo, ai quali fa riferimento espressamente l'articolo 29 del trattato sull'Unione europea. In questi settori il Consiglio, fatte salve le competenze della Comunità europea e deliberando all'unanimità su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, può adottare una posizione comune che definisce l'orientamento dell'Unione in merito a una questione specifica, come stabilito all'articolo 34, paragrafo 2, lettera a) del trattato sull'Unione europea. Fatte salve le crescenti competenze della Comunità europea in questo settore, negli ultimi anni l'UE ha sviluppato un'ampia politica per prevenire e combattere il crimine organizzato e il terrorismo. Tale politica è basata su un orientamento multidisciplinare che combina gli elementi di prevenzione, di identificazione e di verifica dell'identità delle persone interessate e delle operazioni sospette, il diritto penale sostanziale e la cooperazione della polizia e a livello giudiziario. L'azione comune del 3 dicembre 1998 sul riciclaggio di denaro e l'individuazione, il rintracciamento, il blocco o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato [1] integra le direttive sul riciclaggio di denaro affrontando il bisogno di una cooperazione efficace tra Stati membri in questo settore. La decisione quadro [2] concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato completa le direttive sul riciclaggio dei capitali, affrontando l'esigenza di una più efficace cooperazione tra gli Stati membri in questo settore. La decisione quadro sul riciclaggio dei capitali, che tratta delle attività di individuazione, rintracciamento, congelamento, sequestro e confisca dei proventi di reato sostituisce in parte l'azione comune summenzionata. Si intende garantire che gli Stati membri prendano le misure necessarie per non avanzare o mantenere riserve riguardo a diversi specifici articoli della convenzione di Strasburgo. Essa impegna gli Stati membri a garantire l'adozione delle necessarie misure per non formulare o accogliere riserve in relazione a una serie di articoli specifici di Strasburgo del 1990 [3] che obbligano gli Stati membri a predisporre misure di confisca e a criminalizzare il riciclaggio dei proventi di gravi illeciti. La decisione quadro impegna inoltre gli Stati membri a garantire che la loro legislazione nazionale consenta la confisca di beni di valore corrispondente ai proventi del crimine. [1] Azione comune 98/699 GAI del 9.12.1998 [2] 2001/500/GAI, GU L 182 del 5.7.2001 La Commissione presenterà una relazione di attuazione su questa decisione quadro prima della fine del 2003 per permettere al Consiglio di valutare il livello di attuazione delle misure necessarie in conformità con la decisione quadro. [3] Convenzione del Consiglio d'Europa del novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato. Un atto del Consiglio del 30 novembre 2000 [4] estende la competenza dell'Europol al riciclaggio di denaro in genere, a prescindere dal tipo di azione illecita dalla quale derivano i proventi del riciclaggio. [4] Atto del Consiglio del 30 novembre 2000, GU C 358 del 13.12.2000, pag. 1. Il Protocollo della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, emanato con atto del Consiglio del 16 ottobre 2001 [5] prevede che le autorità degli Stati membri forniscano i dettagli dei conti e delle operazioni bancarie delle persone identificate. Gli Stati membri non potranno opporre le norme sul segreto bancario per rifiutare la cooperazione in questo contesto. [5] GU C 326 del 21.11.2001, pag. 1. Il progetto di decisione quadro del Consiglio relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato [6] è stata oggetto di un accordo politico al Consiglio Giustizia e affari interni del 19 dicembre 2002. La proposta si prefigge di assicurare norme efficaci che regolino la confisca dei proventi del crimine, tra cui quella relativa all'onere della prova riguardo alla provenienza dei beni detenuti da una persona condannata per un reato collegato al crimine organizzato. La decisione quadro sull'esecuzione dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio [7] definisce le regole per il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di questo tipo emessi dalle autorità giudiziarie di uno Stato membro nel quadro dei procedimenti penali. Un progetto di decisione quadro stabilisce un approccio simile in rapporto all'esecuzione degli ordini di confisca nell'Unione europea [8]. La convenzione europea del 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato ("la convenzione") è stata approvata dal Comitato dei ministri nel settembre 1990 ed è stata aperta alla firma nel novembre successivo. È entrata in vigore nel settembre 1993 e tutti gli Stati membri dell'Unione europea partecipano a tale convenzione. La convenzione intende stabilire una serie di norme riguardanti le indagini che conducono all'imposizione e all'esecuzione delle sentenze di confisca e che stabiliscono un meccanismo effettivo di cooperazione internazionale per sottrarre ai criminali gli strumenti e i proventi della loro attività. Essa è riconosciuta come uno dei principali strumenti internazionali in questo settore. Tuttavia, a causa dei significativi sviluppi emersi dal 1990 in termini di comprensione della minaccia del riciclaggio del denaro e di soluzione rispetto alla stessa, nel 1998 sono iniziate le discussioni sulle possibili modifiche alla convenzione. [6] GU C 184 del 2.8.2002, pag. 3. [7] 2003/577/GAI del 22 luglio 2003, GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45. [8] 2002/C 184/05, GU C 184 del 2.8.2002, pag. 8. L'Ufficio del comitato europeo sui problemi della criminalità (CDPC) del Consiglio d'Europa nel novembre 2000 ha deciso di creare un gruppo di riflessione sull'opportunità di elaborare un protocollo aggiuntivo alla convenzione. Al gruppo di riflessione è stato richiesto tra l'altro di esplorare le questioni che sorgono dagli sviluppi nella lotta contro il riciclaggio del denaro sin dall'approvazione della convenzione. La relazione finale sull'attività del gruppo di riflessione è stata presentata al CDPC nella riunione plenaria del giugno 2002. Il gruppo di riflessione ha concluso che esistevano fondati motivi per un ampio aggiornamento della convenzione che poteva essere modificata mediante un "protocollo aggiuntivo alla convenzione" ("il protocollo aggiuntivo"). Nella sua relazione finale d'attività il gruppo di riflessione raccomandava che la versione aggiornata della convenzione comprendesse un'ampia serie di misure come l'identificazione,il sequestro e la confisca dei beni criminali e la cooperazione internazionale in materia penale tra i servizi repressivi. In considerazione sia del progetto di protocollo che della normativa comunitaria elaborata negli ultimi anni, nel corso dei negoziati gli Stati membri dell'Unione europea devono seguire una strategia coerente e conforme. Occorre prevenire divergenze, incoerenze e contraddizioni tra il protocollo progettato e i diversi strumenti politici e di legge a livello comunitario. Poiché un acquis comunitario è già stato creato nel settore della lotta contro gli aspetti finanziari del crimine organizzato e del terrorismo, occorre non soltanto che sia attuato negli Stati membri, ma anche che sia considerato come un principio guida per i negoziati a livello internazionale, in particolare in un più ampio contesto europeo. È necessaria una proposta di posizione comune che definisca l'approccio dell'Unione alla particolare materia. Proposta di POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO sui negoziati nel Consiglio d'Europa relativi alla convenzione del 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato IL CONSIGLIO DELL'UNONE EUROPEA: visto il trattato sull'Unione europea, Titolo VI, in particolare l'articolo 34, paragrafo 2, lettera a), vista la proposta della Commissione [9], [9] GU C [...] del [...], pag. [...]. considerando quanto segue: (1) L'Unione europea considera la prevenzione e la lotta al riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo come materie di importanza fondamentale per la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. (2) I principi e le norme della legislazione dell'Unione europea fra l'altro in materia di prevenzione e di lotta al riciclaggio del denaro, il blocco dei beni e la lotta al terrorismo nonché le 40 raccomandazioni e 8 raccomandazioni speciali del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) nel campo del finanziamento del terrorismo e altri strumenti di legge come la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, servono come base per gli attuali negoziati su una convenzione europea del 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato ("la convenzione") nel quadro del Consiglio d'Europa. (3) Tali negoziati prenderanno in considerazione le modifiche delle disposizioni in vigore della convenzione. Inoltre, verranno prese in considerazione le misure sulla prevenzione del riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo in seguito alla modifica del mandato che consegue alla 53a sessione plenaria del comitato europeo sui problemi della criminalità. (4) La convenzione è considerata un acquis dell'Unione. (5) È necessario coordinare la posizione dell'Unione nei negoziati in corso, per raggiungere un risultato ottimale nel negoziato per un protocollo aggiuntivo alla convenzione. (6) Nel perseguimento dei suoi obiettivi, l'Unione deve garantire la coerenza con gli impegni specifici assunti per quanto riguarda la comunità internazionale e la politica esterna globale e le decisioni interne. (7) L'Unione intende tutelare i propri interessi ed evitare incompatibilità che non siano necessarie tra gli strumenti europei e internazionali elaborati ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea, HA DEFINITO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE: Articolo 1 Nei negoziati al Consiglio d'Europa sul protocollo aggiuntivo alla convenzione del 1990, il Consiglio ha deciso di sostenere le seguenti posizioni: 1. L'Unione sostiene la proposta di un protocollo aggiuntivo per rivedere la convenzione, attualmente presentata nell'ambito del Consiglio d'Europa, e sostiene la rapida conclusione del protocollo aggiuntivo, in tempo per il vertice dei capi di Stato e di governo del Consiglio d'Europa del maggio 2005. 2. Per quanto riguarda il finanziamento del terrorismo, il protocollo aggiuntivo deve garantire che le disposizioni della convenzione relative all'identificazione, al sequestro e alla confisca di beni di origine criminale e alla cooperazione internazionale in materia penale tra le autorità preposte all'applicazione della legge, si applichino allo stesso modo alla lotta al finanziamento del terrorismo. 3. Il protocollo aggiuntivo deve affrontare la necessità di rafforzare la cooperazione internazionale in materia penale per quanto riguarda la divulgazione di informazioni sui conti bancari detenuti da chiunque sia soggetto a un'indagine penale. Ciò deve estendersi alla divulgazione di informazioni sui particolari di specifici conti bancari e operazioni bancarie, tra cui il monitoraggio delle operazioni bancarie, che rientrino nelle indagini su uno o più reati. Articolo 2 Le disposizioni elaborate nell'ambito del Consiglio d'Europa devono essere compatibili con gli strumenti elaborati in base al Titolo VI del trattato dell'UE. Articolo 3 La presidenza di turno del Consiglio, assistita dalla Commissione, deve coordinare le posizioni degli Stati membri nel corso dei negoziati del Consiglio d'Europa per trovare punti di convergenza su tutte le questioni che rientrano nel titolo VI del trattato UE. Articolo 4 Inoltre, gli Stati membri devono coordinare le loro posizioni con i lavori svolti in altre sedi internazionali e in particolare il GAFI. Articolo 5 La Presidenza del Consiglio invita i paesi associati Romania, Bulgaria e Turchia e i paesi dell'EFTA ad allinearsi con la presente posizione comune. Articolo 6 La presente posizione comune lascia impregiudicata l'autorizzazione della Commissione a negoziare, per conto della Comunità europea, le parti della Convenzione disciplinate dal diritto comunitario. Articolo 7 La presente posizione comune entra in vigore alla data della sua adozione. Fatto a Bruxelles, il [...] Per il Consiglio Il Presidente