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Document 52004PC0246

    Proposta di direttiva del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (rifusione)

    /* COM/2004/0246 def. - CNS 2004/0079 */

    52004PC0246

    Proposta di direttiva del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (rifusione) /* COM/2004/0246 def. - CNS 2004/0079 */


    Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (rifusione)

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    1. Introduzione

    Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la normativa comunitaria deve essere chiara ed accessibile al cittadino comune in modo da offrire al medesimo nuove opportunità e la possibilità di far valere i propri diritti.

    Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse. L'individuazione delle norme vigenti, sia nell'atto originario sia negli atti di modifica, richiede un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

    La Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria. Per tale motivo è indispensabile codificare gli atti che hanno subito frequenti modificazioni.

    Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità, sottolineando l'importanza della codificazione ufficiale, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

    Tuttavia, quando la Commissione ha deciso di codificare la sesta direttiva IVA [1] è ben presto emerso che, data la specificità di tale testo, era necessario, per renderlo chiaro e comprensibile, introdurre alcune modificazioni che, seppure non sostanziali, avrebbero superato il limite di una mera codificazione [2].

    [1] Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1); direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/15/CE (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 61).

    [2] Accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 - Metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2).

    Inoltre, a fini di chiarezza, razionalità, leggibilità e semplificazione è opportuno cogliere l'occasione per conformare la direttiva, per quanto possibile, ai principi di buona qualità della legislazione comunitaria oggetto di un accordo tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione [3].

    [3] Accordo interistituzionale, del 22 dicembre 1998, sugli orientamenti comuni realtivi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria (GU C 73 del 17.3.1999, pag. 1) (accordo del 1998). Tale accordo è attuato dalla Guida pratica comune per la redazione dei testi legislativi comunitari (GPC).

    Al fine di introdurre tali modificazioni di carattere essenzialmente formale, la Commissione ha deciso, pertanto, di presentare una proposta di rifusione della sesta direttiva. Tale approccio è completamente in linea con le raccomandazioni in materia segnatamente per quanto riguarda gli atti legislativi oggetto di frequenti modificazioni, dato che la tecnica della rifusione consente di modificare e di codificare gli atti in un unico testo legislativo, conformemente all'accordo intersitituzionale del 2001 [4].

    [4] Accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1).

    2. Antecedenti

    La sesta direttiva, che stabilisce norme dettagliate del sistema comune d'IVA, è stata adottata il 17 maggio 1977 ed il termine di attuazione è stato fissato al 1° gennaio 1978. A decorrere da quest'ultima data, essa è stata oggetto di numerose modificazioni, dovute in gran parte all'instaurazione del mercato interno e alla conseguente soppressione delle frontiere fiscali tra gli Stati membri. Nel 1991 è stato introdotto un regime transitorio di tassazione degli scambi tra Stati membri, senza, peraltro, procedere alla soppressione delle disposizioni esistenti del regime di base. Quest'ultimo avrebbe dovuto essere sostituito, entro un breve termine, da un sistema definitivo di tassazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi nello Stato membro di origine. Si è deciso, pertanto, di creare un apposito titolo separato per le sue disposizioni, per poter facilmente sopprimerlo al momento dell'introduzione del sistema definitivo.

    Il regime transitorio comprende, quindi, disposizioni la cui applicazione sostituisce disposizioni del regime di base, che rimangono, comunque, formalmente in vigore. Se si fosse proceduto ad una codificazione, tale duplice serie di disposizioni avrebbe dovuto essere mantenuta; il che non avrebbe contribuito a semplificare e razionalizzare la legislazione esistente.

    Per fornire un quadro chiaro della legislazione in tale materia, è indispensabile sopprimere le disposizioni che attualmente non sono d'applicazione, e adattare la struttura di conseguenza. Per introdurre dette modificazioni, pur lasciando immutato il maggior numero di disposizioni della sesta direttiva, la Commissione ha decisio di far ricorso alla tecnica della rifusione che consente di modificare e di codificare gli atti in un unico testo legislativo.

    La soppressione delle disposizioni che, pur restando in vigore, non sono attualmente d'applicazione non pregiudica il principio di un sistema definitivo di tassazione, nello Stato membro di origine, delle operazioni che danno luogo ad un consumo nella Comunità. Il sistema definitivo rimane un obiettivo a lungo termine della Comunità [5]. Tuttavia, essendo necessario migliorare il funzionamento del mercato interno nel contesto del regime IVA attuale, è indispensabile elaborare uno strumento efficace, atto ad agevolare il necessario miglioramento del regime esistente.

    [5] Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Strategia volta a migliorare il funzionamento del regime IVA nel mercato interno (COM(2000) 348 def. del 7.6.2000).

    La chiarificazione e gli adattamenti strutturali della sesta direttiva, benché necessari, non devono tuttavia comportare modificazioni sostanziali della legislazione esistente. Tali modificazioni devono invece essere oggetto di specifiche proposte. Per evitare l'involontaria introduzione di siffatte modificazioni, il testo di rifusione è stato sottoposto ad un esame approfondito da parte dei rappresentanti degli Stati membri e ad una consultazione pubblica nell'ambito della quale tutte le parti interessate, tra cui gli operatori e i giuristi, sono state invitate ad esprimere il loro parere.

    3. Rifusione della sesta direttiva

    La Commissione propone di abrogare la sesta direttiva e di sostituirla con un nuovo atto che, ricalcando la direttiva in vigore, integra tutte le modificazioni in essa introdotte dai successivi atti modificativi. Esso include altresì le pertinenti disposizioni attualmente contenute in diversi atti normativi ed esclude quelle che invece appartengono ad altri atti.

    Per migliorare la qualità redazionale del nuovo atto, il testo esistente è stato oggetto di numerose modificazioni. Benché le modificazioni proposte non incidono in modo sostanziale sul suo contenuto, esse daranno comunque luogo ad una modificazione della presentazione attuale, con l'aumento dei 53 articoli esistenti a 402 nuovi articoli. Gran parte delle modificazioni consistono nella correzione di errori grammaticali, di ortografia o di punteggiatura, in adattamenti strutturali del testo (suddivisione e rinumerazione degli articoli, paragrafi, ecc..., con conseguente modificazione dei rinvii interni) e nell'applicazione delle regole di tecnica legislativa meramente formali. Le disposizioni interessate da questo tipo di modificazioni sono pertanto considerate immutate.

    Il termine adattato, a margine del testo di rifusione, indica invece tutte le atre modificazioni di carattere non sostanziale, quali una chiarificazione, una semplificazione o una precisazione redazionale, un miglioramento del testo in applicazione dei principi di tecnica legislativa, un aggiornamento, ecc...

    La proposta comprende anche un indice che presenta la nuova struttura del testo e una tavola di concordanza dettagliata per facilitare il passaggio ad un nuovo atto.

    4. Le principali modificazioni

    Qui di seguito sono illustrate le principali modificazioni del testo. Pur non essendo sostanziali, esse superano comunque il limite di una mera codificazione. Per tale ragione, si è fatto ricorso alla tecnica della rifusione.

    4.1. Inclusione di varie disposizioni

    La legislazione comunitaria in materia IVA è disciplinata innanzitutto dalle disposizioni della sesta direttiva. Tuttavia, alcune disposizioni sono contenute in altri atti . Per fornire un quadro completo della legislazione esistente in materia IVA, il testo di rifusione deve comprendere tali disposizioni, ma soltanto se non sono misure di applicazione. È opportuno che queste ultime siano oggetto di atti separati, intesi ad attuare le disposizioni della sesta direttiva.

    4.1.1. La prima direttiva IVA

    Il sistema comune d'IVA è stato istituito dalla prima direttiva [6], che definisce il principio di tale sistema e le caratteristiche dell'IVA. Le norme dettagliate d'applicazione del sistema comune sono sancite dalla sesta direttiva, che ha sostituito la seconda direttiva [7].

    [6] Prima direttiva 67/227/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (GU P 71 del 14.4.1967, pag. 1301).

    [7] Seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU P 71 del 14.4.1967, pag. 1303).

    Tra questi due atti esiste una correlazione così stretta che si ritiene opportuno includere le disposizioni esistenti della prima direttiva nel testo di rifusione, in modo da creare un unico strumento che consenta una più agevole consultazione della legislazione IVA esistente.

    Gli articoli 1 e 2 della prima direttiva sono stati inclusi nell'articolo 1 del testo di rifusione.

    Gli articoli 3, 4 e 6 della prima direttiva sono obsoleti e non sono stati inclusi nel testo di rifusione.

    4.1.2. Le altre direttive IVA

    Anche altri atti fanno parte della legislazione comunitaria in materia IVA. Trattandosi tuttavia di direttive principalmente intese ad attuare varie disposizioni della sesta direttiva, non si è ritenuto opportuno includerle nella rifusione.

    A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della sesta direttiva, gli Stati membri esentano le importazioni definitive di beni che fruiscono di una franchigia doganale diversa da quella prevista nella tariffa doganale comune. Questa disposizione figura ora nell'articolo 140, lettera b), del testo di rifusione. L'ambito di applicazione dell'esenzione è stabilito dalle direttive 69/169/CEE [8], 78/1035/CEE [9] e 83/181/CEE [10], che non sono state incluse nel testo di rifusione.

    [8] Direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori (GU L 133 del 4.6.1969, pag. 6).

    [9] Direttiva 78/1035/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi (GU L 366 del 28.12.1978, pag. 34).

    [10] Direttiva 83/181/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (GU L 105 del 23.4.1983, pag. 38).

    A norma dell'articolo 17, paragrafo 4, della sesta direttiva, i soggetti passivi non stabiliti hanno diritto ad un rimborso dell'IVA. Nel testo di rifusione, questa disposizione è stata ripresa dall'articolo 165. Le norme dettagliate relative al rimborso sono stabilite dalle direttive 79/1072/CEE [11] e 86/560/CEE [12], che non sono state incluse nel testo di rifusione.

    [11] Direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese (GU L 331 del 27.12.1979, pag. 11).

    [12] Direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità (GU L 326 del 21.11.1986, pag. 40).

    4.1.3. Atti di adesione

    I nuovi paesi che aderiscono alla Comunità devono rispettare l'intero acquis comunitario, compresa la sesta direttiva. Tuttavia, in alcuni casi, essi hanno ottenuto delle deroghe. Benché alcune deroghe siano già comprese nella sesta direttiva, la maggior parte di esse si trova nei rispettivi atti di adesione [13]. A fini di chiarezza e trasparenza è importante che tali deroghe siano incluse nel testo di rifusione.

    [13] Atto di adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (GU L 73 del 27.3.1972).

    Il Portogallo può applicare alle operazioni effettuate nelle Azzorre e a Madeira aliquote inferiori rispetto a quelle applicate nel continente. Questa deroga figurava all'articolo 12, paragrafo 6, della sesta direttiva. Ora figura all'articolo 101 del testo di rifusione.

    L'Austria può applicare, nei comuni di Jungholz e Mittelberg, una seconda aliquota normale, purché non sia inferiore al 15%. Questa deroga è inclusa nell'articolo 100 del testo di rifusione.

    La Finlandia e la Svezia possono, a determinate condizioni, continuare ad applicare delle esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente (aliquote zero). Queste deroghe figurano all'articolo 107 del testo di rifusione.

    L'Austria può continuare ad applicare un'aliquota ridotta ai servizi di ristorazione. Inoltre, può applicare un'aliquota ridotta ai vini prodotti in un'azienda agricola direttamente dal produttore agricolo, purché tale aliquota non sia inferiore al 12%. Queste autorizzazioni sono incluse negli articoli 113 e 115 del testo di rifusione.

    La Svezia può consentire la presentazione della dichiarazione IVA tre mesi dopo la scadenza del periodo annuale di imposizione diretta. La base di tale misura di semplificazione figura ora all'articolo 245 del testo di rifusione.

    La Grecia, la Spagna, il Portogallo, l'Austria, la Finlandia e la Svezia possono concedere un'esenzione IVA alle piccole imprese per le quali il volume d'affari è superiore alla soglia prevista dalla sesta direttiva. La facoltà concessa a tali Stati membri figura ora all'articolo 280 del testo di rifusione.

    L'Austria e la Finlandia possono continuare ad assoggettare all'imposta talune operazioni che altrimenti sarebbero esenti a norma della sesta direttiva. Queste deroghe sono state incluse nell'articolo 371, paragrafo 1, e nell'articolo 372, paragrafo 1, del testo di rifusione.

    La Grecia, la Spagna, il Portogallo, l'Austria, la Finlandia e la Svezia possono continuare ad esentare talune operazioni che altrimenti dovrebbero essere assoggettate all'imposta a norma della sesta direttiva. Queste deroghe figurano ora agli articoli 368 e 370, all'articolo 371, paragrafo 2, all'articolo 372, paragrafo 2 e all'articolo 373 del testo di rifusione.

    La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, la cui adesione all'Unione è prevista per il 1° maggio 2004, hanno ottenuto deroghe analoghe, che figurano nell'atto di adesione del 2003 [14]. Nella misura in cui non siano meramente transitorie, tali deroghe devono essere incluse nel testo di rifusione. Il testo deve anche tener conto dei vari adattamenti tecnici effettuati nella sesta direttiva.

    [14] Atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 236 del 23.9.2003).

    In considerazione dello status delle zone di sovranità del Regno Unito a Cipro previsto nel trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro, sono state introdotte specifiche disposizioni relative al trattamento fiscale delle cessioni di beni e prestazioni di servizi e delle importazioni di beni destinate alle forze armate del Regno Unito stanziate a Cipro. Dette disposizioni figurano all'articolo 8, all'articolo 140, lettera i), e all'articolo 147, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del testo di rifusione.

    La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia possono, a titolo provvisorio, applicare o continuare ad applicare aliquote ridotte alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi diverse da quelle elencate nell'allegato H della sesta direttiva. Dette misure figurano agli articoli 119, 120, all'articolo 121, paragrafo 2, all'articolo 123, all'articolo 125, paragrafi 2 e 5 e agli articoli 126 e 127 del testo di rifusione.

    La Polonia può, a titolo provvisorio, applicare aliquote ridotte più basse a talune cessioni di beni e prestazioni di servizi elencate nell'allegato H della sesta direttiva. Dette misure figurano all'articolo 125, paragrafi 3 e 4, del testo di rifusione.

    Cipro, la Lettonia, Malta e la Polonia possono, a determinate condizioni, continuare ad applicare delle esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente (aliquote zero). Queste deroghe figurano all'articolo 121, paragrafo 1, agli articoli 122 e 124 e all'articolo 125, paragrafo 1, del testo di rifusione.

    La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia possono concedere un'esenzione IVA alle piccole imprese il cui volume d'affari è superiore alla soglia prevista dalla sesta direttiva. Al momento dell'adesione, questa facoltà deve essere inclusa nell'articolo 24 bis della sesta direttiva. Essa figura all'articolo 280 del testo di rifusione.

    La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia possono continuare ad esentare talune operazioni che altrimenti dovrebbero essere assoggettate all'imposta a norma della sesta direttiva. Queste deroghe figurano ora agli articoli da 374 a 383 del testo di rifusione.

    L'Ungheria e la Slovacchia possono continuare ad applicare un'aliquota ridotta alle forniture di gas naturale e di energia elettrica. Si tratta, tuttavia, di una misura provvisoria intesa a dare loro il tempo di chiedere un'autorizzazione a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), della sesta direttiva. Questa misura scade, pertanto, un anno dopo l'adesione. Non è quindi opportuno includere tali deroghe nel testo di rifusione.

    Cipro e la Lettonia possono, a titolo provvisorio, continuare ad applicare le procedure semplificate esistenti per un periodo massimo di un anno a decorrere dall'adesione. Questa misura è intesa a dare a Cipro e alla Lettonia il tempo di chiedere l'autorizzazione ad applicare una deroga secondo la procedura di cui all'articolo 27 della sesta direttiva. Includere tale misura nel testo di rifusione non sarebbe opportuno.

    4.2. Soppressione di talune disposizioni

    Nella codificazione degli atti normativi è pratica comune sopprimere le disposizioni divenute obsolete, non essendo più applicate o avendo già esaurito i loro effetti. Tenuto conto della tecnica utilizzata per introdurre il regime transitorio di tassazione, nel 1991, ora devono essere soppresse le disposizioni della sesta direttiva che erano state sostituite, pur restando in vigore.

    4.2.1. Disposizioni obsolete

    Varie disposizioni hanno esaurito il loro effetto e sono pertanto obsolete.

    L'articolo 1 della prima direttiva contiene principalmente disposizioni relative all'applicazione della direttiva. Tali disposizioni non sono più pertinenti.

    L'articolo 3 della prima direttiva stabilisce che il Consiglio adotti, su proposta della Commissione, le modalità di applicazione del sistema comune d'IVA. Ciò è stato fatto con la seconda direttiva, successivamente sostituita dalla sesta direttiva. La disposizione pertanto non è più necessaria.

    L'articolo 4 della prima direttiva riguarda le misure da adottare per sopprimere delle imposizioni all'importazione e la detassazione all'esportazione. La soppressione delle frontiere fiscali che ne è conseguita rende tale disposizione obsoleta.

    L'articolo 6 della prima direttiva è una disposizione finale che non deve essere ripresa nel testo di rifusione.

    L'articolo 1 della sesta direttiva impone agli Stati membri di attuare la direttiva. Tale obbligo permane senza che sia necessario includerlo nel testo di rifusione.

    L'articolo 25, paragrafo 11, della sesta direttiva, relativo al regime comune forfettario per i produttori agricoli, contiene una clausola di revisione secondo la quale, entro cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva, la Commissione presenta nuove proposte per un adeguamento del regime. Non essendo stato necessario introdurre alcuna modificazione, la disposizione si considera obsoleta.

    L'articolo 28, paragrafo 1, della sesta direttiva prevede il passaggio dalla seconda alla sesta direttiva. Trattandosi di una disposizione transitoria, essa è diventata inutile.

    L'articolo 28, paragrafo 1 bis, della sesta direttiva consente al Regno Unito di applicare, fino al 30 giugno 1999, norme speciali per determinare la base imponibile delle importazioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione. Non essendo più applicabile, questa disposizione non è stata inclusa nel testo di rifusione.

    L'articolo 28, paragrafo 2, lettera g), della sesta direttiva prevede che la Commissione presenti, prima del 31 dicembre 1994, una relazione sulle aliquote ridotte che gli Stati membri possono applicare durante il periodo transitorio. Poiché la Commissione ha già presentato tale relazione [15], la disposizione è obsoleta.

    [15] Relazione della Commissione al Consiglio conformemente all'articolo 12, paragrafo 4 ed all'articolo 28, paragrafo 2, lettera g) della sesta direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977 (modificata) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (COM(94) 584 def. del 23.11.1994).

    L'articolo 28 duodecies della sesta direttiva consente agli Stati membri di continuare ad esentare, fino al 30 giugno 1999, le cessioni effettuate nei confronti dei viaggiatori intracomunitari, e l'articolo 16, paragrafo 1, primo comma, punto B, primo comma, lettera e), primo trattino, nella versione di cui all'articolo 28 quater, punto E, punto 1) lascia agli Stati membri la facoltà di prevedere un regime di deposito fiscale per i beni destinati ad essere ceduti ai suddetti viaggiatori intracomunitari. Non essendo più applicabili, queste disposizioni non sono state incluse nel testo di rifusione.

    L'articolo 28 quindecies della sesta direttiva contiene talune misure transitorie introdotte per il mercato interno. L'articolo 28 septdecies ha introdotto misure analoghe per l'adesione dell' Austria, della Finlandia e della Svezia. L'atto di adesione del 2003 estende tali misure alla Repubblica ceca, all'Estonia, a Cipro, alla Lettonia, alla Lituania, all'Ungheria, a Malta, alla Polonia, alla Slovenia e alla Slovacchia. Mentre le disposizioni dell'articolo 28 quindecies sono già obsolete, quelle dell'articolo 28 septdecies lo saranno quando la presente proposta sarà adottata.

    L'articolo 28 sexdecies, paragrafo 4, della sesta direttiva consente alla Germania, fino al 30 giugno 1999, di applicare un regime speciale per le cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione effettuate da soggetti passivi rivenditori. Non essendo più applicabile, questa disposizione non è stata inclusa nel testo di rifusione.

    L'articolo 31, paragrafo 1, della sesta direttiva stabilisce che l'unità di conto europea è l'unità di conto utilizzata nella direttiva. Dopo l'introduzione dell'euro, questa disposizione non è più necessaria.

    L'allegato G della sesta direttiva specifica in quali casi gli Stati membri possono concedere ai soggetti passivi il diritto di optare per la tassazione di operazioni che in virtù di una deroga sono esenti. Tali casi sono già contemplati nel corpo della direttiva, in particolare all'articolo 28, paragrafo 3, lettera c), della sesta direttiva. Pertanto, l'allegato G è superfluo.

    4.2.2. Disposizioni doppie

    Anche se non hanno esaurito il loro effetto, talune disposizioni devono essere considerate obsolete. Si tratta delle disposizioni generali della sesta direttiva che, per la durata del regime transitorio, sono state sostituite da disposizioni che riprendono e ampliano il loro contenuto.

    Tali disposizioni generali, pur non essendo attualmente applicate, rimangono in vigore. Di conseguenza, al momento presente, alcune disposizioni figurano due volte. Questa singolare circostanza rende sempre più difficile per il pubblico e per gli operatori economici usare la sesta direttiva. Per mettere a punto uno strumento efficace che presenti in modo chiaro la legislazione vigente, occorre eliminare dal testo di rifusione le disposizioni in vigore ma non applicabili.

    La soppressione di questa duplice serie di disposizioni non incide sulla legislazione IVA vigente, né pregiudica in alcun modo il sistema di tassazione definitivo. Il regime di tassazione degli scambi tra Stati membri rimane transitorio, e sarà infine sostituito da un sistema definitivo basato sulla tassazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi nello Stato membro di origine.

    L'articolo 16, paragrafo 1, della sesta direttiva prevede l'esenzione per il regime di deposito. Questa disposizione è compresa nella versione dell'articolo 16, paragrafo 1, conteuta nell'articolo 28 quater, parte E, punto 1).

    L'articolo 17, paragrafi 2, 3 e 4, della sesta direttiva contiene le norme relative all'origine e alla portata del diritto a detrazione. Queste disposizioni sono comprese nella versione dell'articolo 17, paragrafi 2, 3 e 4, contenuta nell'articolo 28 septies, punto 1).

    L'articolo 18, paragrafo 1, della sesta direttiva disciplina l'esercizio del diritto a detrazione. Questa disposizione è compresa nella versione dell'articolo 18, paragrafo 1, contenuta nell'articolo 28 septies, punto 2).

    L'articolo 21 della sesta direttiva elenca i soggetti che sono debitori dell'IVA verso l'Erario. Questa disposizione è compresa nella versione dell'articolo 21 contenuta nell'articolo 28 octies.

    L'articolo 22 della sesta direttiva definisce gli obblighi dei debitori dell'IVA. Questa disposizione è compresa nella versione dell'articolo 22 contenuta nell'articolo 28 nonies.

    L'articolo 25, paragrafi 5 e 6, della sesta direttiva riguarda il regime comune forfettario per i produttori agricoli. Queste disposizioni sono comprese nella versione dell'articolo 25, paragrafi 5 e 6, contenuta nell'articolo 28 undecies, punto 2).

    4.2.3. Disposizioni che non sono direttamente connesse all'IVA

    La sesta direttiva contiene talune disposizioni che, pur essendo connesse al sistema comune d'IVA, riguardano essenzialmente il sistema delle risorse proprie. Affinché il nuovo atto sia chiaro e coerente, nel testo di rifusione devono essere incluse soltanto disposizioni direttamente attinenti al sistema comune di IVA. Dato che le disposizioni in materia di risorse proprie IVA sono complessivamente contenute nel regolamento relativo alle risorse proprie [16], non sono state incluse nel testo di rifusione.

    [16] Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).

    L'articolo 25, paragrafo 12, della sesta direttiva stabilisce che, qualora applichino il regime comune forfettario per i produttori agricoli, gli Stati membri determinano la base imponibile uniforme dell'IVA ai fini dell'applicazione del regime delle risorse proprie, seguendo il metodo comune di calcolo precisato nell'allegato C. Queste disposizioni sono comprese nell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, che fornisce una base giuridica per la correzione della percentuale forfettaria.

    L'articolo 28, paragrafo 2, lettera a), secondo comma, della sesta direttiva stabilisce che gli Stati membri adottano le misure necessarie per la determinazione delle risorse proprie relative alle operazioni che beneficiano di un'esenzione o di aliquote ridotte. Questa disposizione è riprodotta nell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio.

    4.3. Modificazione della struttura

    La struttura attuale della sesta direttiva è tutt'altro che soddisfacente, non soltanto a causa delle disposizioni introdotte durante il periodo transitorio, ma anche per il fatto che le disposizioni della sesta direttiva sono molto lunghe. Si tratta di difetti strutturali, che nel quadro della rifusione si è provveduto a rimuovere [17].

    [17] V., in particolare, l'orientamento 4 dell'accordo del 1998 e il punto 4 della GPC.

    4.3.1. Disposizioni transitorie

    La collocazione delle disposizioni relative al regime transitorio quasi alla fine della sesta direttiva ha dato luogo ad una struttura frammentata. Per essere facilmente comprensibili da parte del pubblico e degli operatori economici, gli atti legislativi comunitari devono avere una struttura chiara e coerente in cui le disposizioni simili siano raggruppate.

    Benché la struttura di base della sesta direttiva sia di per sé corretta, essa è stata compromessa dalle modificazioni dovute all'introduzione del regime transitorio. Una volta eliminate le disposizioni generali attualmente non applicabili, è difficile mantenere le corrispondenti disposizioni transitorie, che complicherebbero inutilmente la struttura. Esse dovrebbero invece essere collocate al posto delle disposizioni che sostituiscono.

    Il titolo IX del testo di rifusione prevede varie esenzioni. In esso sono incluse le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, nella versione contenuta nell'articolo 28 quater, parte E, punto 1), della sesta direttiva, che sostituisce l'articolo 16. L'esenzione delle operazioni connesse ai regimi di deposito doganale e fiscale e ad altri regimi simili è ora oggetto degli articoli da 150 a 156 e 158.

    Il titolo X del testo di rifusione riguarda le detrazioni. L'origine e la portata del diritto a detrazione sono oggetto dell'articolo 17, paragrafi 2, 3 e 4, nella versione contenuta nell'articolo 28 septies, punto 1), della sesta direttiva, che sostituisce l'articolo 17, paragrafi 2, 3 e 4. Nel titolo X sono incluse anche le disposizioni che disciplinano l'esercizio del diritto a detrazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, nella versione contenuta nell'articolo 28 septies, punto 2), della sesta direttiva. Tali disposizioni sostituiscono quelle dell'articolo 18, paragrafo 1. Queste disposizioni ora figurano tutte negli articoli 163, 164, 165 e 172.

    Il titolo XI del testo di rifusione precisa i vari obblighi fiscali. In esso sono incluse le disposizioni relative ai debitori dell'IVA di cui all'articolo 21 nella versione contenuta nell'articolo 28 octies della sesta direttiva. Tali disposizioni sostituiscono l'articolo 21. Nel titolo XI sono incluse anche le disposizioni relative agli altri obblighi di cui all'articolo 22 nella versione contenuta nell'articolo 28 nonies della sesta direttiva. Tali disposizioni sostituiscono quelle relative ad obblighi simili di cui all'articolo 22. Le suddette disposizioni figurano ora agli articoli da 186 a 190, 192, 193, da 195 a 199, 201, 202, da 204 a 240, da 242 a 244, 246, da 248 a 251 e da 253a 266.

    Il titolo XII del testo di rifusione ha per oggetto vari regimi speciali, compreso il regime comune forfettario per i produttori agricoli. Le disposizioni relative a tale regime contenute nell'articolo 25, paragrafi 5 e 6, della sesta direttiva sono sostituite da quelle dell'articolo 25, paragrafi 5 e 6 nella versione contenuta nell'articolo 28 undecies, punto 2). Tali disposizioni figurano ora agli articoli da 293 a 296.

    A fini di coerenza, non vi è alcun motivo per mantenere le restanti disposizioni del regime transitorio alla fine del testo di rifusione.

    Il titolo I del testo di rifusione fissa l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'imposta. In esso sono incluse le disposizioni dell'articolo 28 bis, paragrafi 1, 1 bis e 2, e dell'articolo 28 sexdecies, paragrafo 1, lettera g), della sesta direttiva che hanno modificato l'ambito di applicazione dell'imposta. Tali disposizioni ora figurano agli articoli 3 e 4.

    Il titolo III del testo di rifusione riguarda i soggetti passivi. Le disposizioni dell'articolo 28 bis, paragrafo 4, primo comma, della sesta direttiva, che ampliano l'elenco dei soggetti passivi, sono state incluse nell'articolo 10, paragrafo 2.

    Il titolo IV del testo di rifusione elenca le varie operazioni imponibili. In esso sono state incluse le disposizioni relative al trasferimento di beni da uno Stato membro ad un altro contenute nell'articolo 28 bis, paragrafo 5, della sesta direttiva, che ora figurano all'articolo 18. Sono state inoltre incluse nel titolo IV le disposizioni relative agli acquisti intracomunitari di beni contenute nell'articolo 28 bis, paragrafi 3, 6 e 7, della sesta direttiva, che ora figurano agli articoli da 21 a 24.

    Il titolo V del testo di rifusione ha per oggetto il luogo delle operazioni imponibili. In esso sono incluse le disposizioni dell'articolo 28 ter, parte B, e quelle dell'articolo 28 sexdecies, paragrafo 1, lettera h), della sesta direttiva che modificano il luogo di cessione dei beni. Tali disposizioni figurano ora agli articoli da 34 a 36. Sono state inoltre incluse nel titolo V le disposizioni relative al luogo degli acquisti intracomunitari di beni nella versione di cui all'articolo 28 ter, parte A, della sesta direttiva, che ora figurano agli articoli da 41 a 43. Infine, sono state incluse le disposizioni relative al luogo di prestazione di vari servizi contenute nell'articolo 28 ter, parti da C a F, della sesta direttiva. Tali disposizioni ora figurano agli articoli 45, da 48 a 51, 53 e 55.

    Il titolo VI del testo di rifusione determina il momento in cui si verifica il fatto generatore dell'imposta e il momento in cui l'imposta diventa esigibile. In esso sono state incluse le disposizioni relative alle cessioni di beni contenute nell'articolo 28 quinquies, paragrafo 4, della sesta direttiva, che ora figurano all'articolo 67. Sono state inoltre incluse nel titolo VI le disposizioni dell'articolo 28 quinquies, paragrafi 1, 2 e 3, della sesta direttiva. Tali disposizioni, che si applicano agli acquisti intracomunitari di beni, ora figurano agli articoli 68 e 69.

    Il titolo VII del testo di rifusione riguarda la base imponibile. In esso sono incluse le disposizioni relative al trasferimento di beni da uno Stato membro ad un altro attualmente contenute nell'articolo 28 sexies, paragrafo 2, della sesta direttiva, che ora figurano all'articolo 75. Sono inoltre incluse nel titolo VII le disposizioni relative alla base imponibile per gli acquisti intracomunitari di beni contenute nell'articolo 28 sexies, paragrafo 1, della sesta direttiva, che ora figurano agli articoli 80 e 81.

    Il titolo VIII del testo di rifusione contiene le norme in materia di aliquote, comprese le disposizioni dell'articolo 28 sexies, paragrafi 3 e 4, della sesta direttiva che riguardano gli aspetti relativi agli acquisti intracomunitari di beni. Tali disposizioni sono state incluse negli articoli 90 e 91.

    Il titolo IX del testo di rifusione stabilisce varie esenzioni. In esso sono incluse le disposizioni relative alle esenzioni contenute nell'articolo 28 quater, parti A, B, C, D ed E, punto 3), e nell'arti colo 28 sexdecies, paragrafo 1, lettera h), della sesta direttiva, per le operazioni intracomunitarie. Tali disposizioni ora figurano agli articoli da 135 a 140. Sono inoltre incluse nel titolo IX le disposizioni relative alle esenzioni per le operazioni effettuate in regime di deposito doganale o fiscale contenute nell'articolo 16, paragrafi 1 bis e 2, quali inserite dall'articolo 28 quater, parte E, punti 1) e 2), della sesta direttiva. Tali disposizioni ora figurano agli articoli 157, 159 e 160.

    Il titolo X del testo di rifusione riguarda la detrazione. All'articolo 166 figurano le disposizioni contenute nell'articolo 28 bis, paragrafo 4, secondo e terzo comma, della sesta direttiva, secondo le quali una persona considerata come un soggetto passivo in quanto effettua una cessione di un mezzo di trasporto nuovo ha limitatamente diritto alla detrazione dell'IVA sul mezzo di trasporto.

    Il titolo XII del testo di rifusione riguarda vari regimi speciali, tra cui quelli applicabili ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione. Durante il periodo transitorio, gli Stati membri possono, a norma dell'articolo 28 sexdecies, paragrafi 1 e 2, della sesta direttiva, applicare un regime speciale per i mezzi di trasporto d'occasione. Tale regime speciale è stato incluso nel regime applicabile ai beni d'occasione, e le disposizioni pertinenti figurano agli articoli da 318 a 324.

    4.3.2. Disposizioni generali

    Per quanto riguarda le disposizioni generali, la struttura è complessivamente corretta. Vi sono tuttavia alcune eccezioni. Nel quadro della rifusione i casi di incoerenza nella struttura sono stati corretti.

    Il regime speciale per i beni d'occasione e gli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione è oggetto dell'articolo 26 bis della sesta direttiva. Tuttavia, alcune disposizioni di natura tale da non costituire parte integrante del regime sono state incluse tra le disposizioni generali (v. articoli 4, 36 e 136 del testo di rifusione), in linea con l'impostazione già adottata dal testo esistente per disposizioni analoghe relative all'esenzione per le piccole imprese e al regime comune forfettario per i produttori agricoli.

    Durante il periodo transitorio gli Stati membri possono continuare ad applicare un regime speciale per i mezzi di trasporto d'occasione, purché esso sia conforme alle condizioni di cui all'articolo 28 sexdecies, paragrafo 1, della sesta direttiva. Come nel caso del regime speciale per i beni d'occasione e gli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione, alcune disposizioni del suddetto regime sono state incluse tra le disposizioni generali (v. articoli 4, 36 e 136 del testo di rifusione). Inoltre è stato deciso di spostare la definizione dei mezzi di trasporto d'occasione, che ora figura all'articolo 28 sexdecies, paragrafo 1, lettera a) (v. articolo 3, paragrafo 3, del testo di rifusione).

    L'importazione di beni è un'operazione imponibile nello Stato membro di entrata dei beni nella Comunità. Essa è oggetto dell'articolo 7 della sesta direttiva. Nel testo di rifusione, questa disposizione è collocata con gli articoli 5 e 6 della sesta direttiva, che determinano le operazioni imponibili. Tuttavia, ripartendo le disposizioni dell'articolo 7 tra più articoli, si possono integrare le disposizioni relative al luogo di importazione nel titolo pertinente (v. articoli 60 e 61 del titolo V del testo di rifusione).

    L'articolo 19 della sesta direttiva riguarda il calcolo del prorata di detrazione. Tale disposizione è strettamente connessa all'articolo 17, paragrafo 5, secondo il quale i soggetti passivi che effettuano sia operazioni che danno diritto a detrazione sia operazioni che non danno tale diritto possono detrarre soltanto una percentuale dell'imposta; essa pertanto è collocata vicino a quest'ultima disposizione (v. articoli da 167 a 169 del testo di rifusione).

    4.3.3. Disposizioni lunghe e complesse

    Molte delle disposizioni della sesta direttiva sono troppo lunghe, in quanto disciplinano ognuna un'intera parte del sistema IVA armonizzato. Di conseguenza, le disposizioni sono spesso complesse. Ciò non è conforme agli orientamenti per la redazione della legislazione comunitaria, che richiedono di evitare articoli troppo lunghi e complessi [18]. L'interpretazione e la chiarezza del testo normativo non esigono che un determinato tema sia contenuto per intero in un solo articolo.

    [18] V. punto 4 della GPC.

    è più razionale avere un numero elevato di articoli facilmente comprensibili, raggruppati in titoli, capi, sezioni e sottosezioni, anziché un numero inferiore di articoli più lunghi, che di conseguenza risultano confusi e difficili da utilizzare. Nel testo di rifusione, circa 50 lunghi articoli sono diventati oltre 400 articoli molto più brevi, più facili da leggere e da capire.

    L'articolo 26 bis della sesta direttiva prevede un regime speciale applicabile ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione. Tale regime è stato prorogato dalle disposizioni transitorie dell'articolo 28 sexdecies. Le due disposizioni, entrambe alquanto lunghe, sono suddivise in 29 articoli separati (v. articoli da 304 a 333 del testo di rifusione).

    La direttiva 2001/115/CE [19] ha introdotto norme armonizzate sulla fatturazione, che hanno sostituito l'articolo 22, paragrafo 3, nella versione contenuta nell'articolo 28 nonies. Attualmente questa disposizione è suddivisa in lettere, ma non era possibile, nella struttura esistente, numerare i diversi commi. Con ben dieci commi non numerati nell'articolo 22, paragrafo 3, lettera a), è difficile individuare i vari elementi della disposizione. La nuova struttura tuttavia risolve questo problema dividendo tali elementi tra diversi articoli (v. articoli da 209 a 230 e da 236 a 240 del testo di rifusione).

    [19] Direttiva 2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto (GU L 15 del 17.1.2002, pag. 24).

    Gli articoli che attualmente figurano in titoli separati nel testo di rifusione sono presentati in titoli, capi, sezioni e sottosezioni. In tal modo le norme di contenuto omogeneo sono raggruppate e il testo risulta più comprensibile.

    L'articolo 22 nella versione contenuta nell'articolo 28 nonies della sesta direttiva stabilisce gli obblighi dei debitori dell'imposta, in particolare registrazione, fatturazione, contabilità, dichiarazioni ed elenchi. Nel testo di rifusione, l'articolo è stato diviso in oltre 60 articoli (v. articoli 198, 199, 201, 202 e gli articoli da 204 a 266 del testo di rifusione), raggruppati in capi e sezioni. Tale struttura dovrebbe facilitare la consultazione delle varie norme.

    Il testo dei singoli articoli è suddiviso in partizioni facilmente comprensibili, secondo una struttura coerente. Per ottenere tale struttura, si devono duplicare alcune disposizioni.

    A norma dell'articolo 22, paragrafo 7, nella versione contenuta nell'articolo 28 nonies della sesta direttiva, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone che sono considerate debitori dell'imposta in luogo del soggetto passivo non stabilito nel loro territorio assolvano gli obblighi di dichiarazione e di pagamento. Ora, tale disposizione figura tre volte, in relazione alle modalità di pagamento, alle dichiarazioni e agli elenchi riepilogativi (v. articoli 199, 248 e 260 del testo di rifusione).

    4.3.4. Adattamento del testo

    La modificazione della struttura della sesta direttiva può comportare adattamenti del testo esistente.

    Il testo di rifusione include talune disposizioni riprese da atti modificativi. L'integrazione di tali disposizioni nel testo richiede degli adattamenti redazionali.

    Le norme introdotte per i servizi forniti per via elettronica si applicano, a norma dell'articolo 4 della direttiva 2002/38/CE, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° luglio 2003. Il carattere provvisorio di tali norme deve risultare con chiarezza. A tal fine, l'inclusione dell'articolo 4 nel testo richiede un adattamento della formulazione (v. articolo 56, paragrafo 3, articolo 57, paragrafo 2, articolo 59, paragrafo 2, articoli 350 e 396 del testo di rifusione).

    Includere le disposizioni del regime transitorio nella struttura di base senza alcuna modificazione può incidere sulla sostanza. Per evitare che ciò avvenga, può essere necessario modificare la formulazione.

    Sono state introdotte norme speciali per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi tra Stati membri. L'articolo 28 bis, paragrafo 2, della sesta direttiva definisce i "mezzi di trasporto" e precisa in quali condizioni essi non sono considerati nuovi. Ciò si traduce in una definizione dei "mezzi di trasporto nuovi". Tuttavia, anche se questa definizione ora è inclusa nelle disposizioni generali, essa si applica soltanto alle disposizioni che fanno parte del regime transitorio di tassazione degli scambi tra Stati membri. A tal fine la disposizione dell'articolo 28 bis, paragrafo 2, è stata trasformata in una definizione dei mezzi di trasporto nuovi (v. articolo 3, paragrafo 2, del testo di rifusione).

    Quando le disposizioni esistenti sono divise in articoli più brevi, spesso la formulazione deve essere adattata di conseguenza, senza incidere sulla sostanza.

    L'articolo 4 della sesta direttiva determina la figura del soggetto passivo. Si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo un'attività economica. Gli Stati membri possono considerare soggetto passivo anche chiunque effettui a titolo occasionale un'operazione relativa ad attività economiche. Quando queste disposizioni sono poste in articoli separati, la formulazione deve essere adattata in modo che ciascun articolo sia autonomo (v. articoli 10 e 11 del testo di rifusione).

    L'articolo 21 nella versione contenuta nell'articolo 28 octies della sesta direttiva determina i debitori dell'imposta. La disposizione comprende una serie di situazioni, contemplate ora da articoli distinti (v. articoli da 186 a 190, e articoli 192, 193, 195, 196 e 197 del testo di rifusione). Nella maggior parte di tali articoli, la formulazione è completata da elementi ripresi dall'introduzione dell'articolo 21, paragrafo 1.

    Alcuni articoli includono elementi presi da altre disposizioni. La combinazione di varie disposizioni comporta adattamenti della formulazione di una o più di esse.

    Il regime speciale applicabile ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione figura all'articolo 26 bis della sesta direttiva. Quando un bene è stato assoggettato all'IVA secondo tale regime, a norma dell'articolo 26 bis, parte D, lettera b), l'acquisto intracomunitario non è soggetto all'imposta. Anziché mantenere questa disposizione come parte del regime speciale, la si è inclusa nella disposizione pertinente (v. articolo 4 del testo di rifusione), con una formulazione opportunamente adattata.

    4.4. Rispetto delle regole comunitarie di tecnica legislativa

    Come stabilito di comune accordo dalle istituzioni, per garantire la loro qualità redazionale gli atti legislativi comunitari devono essere formulati in modo chiaro, semplice e preciso. Il testo deve essere facilmente comprensibile, conciso e tale da non generare alcun dubbio nel lettore. Il testo di rifusione è stato elaborato secondo tali orientamenti.

    4.4.1. Redazione chiara

    Il testo esistente non è sempre sufficientemente chiaro. Perché il testo di rifusione sia facilmente comprensibile e privo di ambiguità è essenziale che alcuni aspetti del testo esistente siano resi più chiari.

    4.4.1.1. Adattamento della struttura

    La struttura, sia degli articoli sia dell'atto complessivo, deve contribuire alla chiarezza del testo, nonché rispettare il carattere plurilingue della legislazione comunitaria. È stato necessario adattare le disposizioni esistenti della sesta direttiva a tali esigenze [20].

    [20] V. orientamenti 5 e 7 dell'accordo del 1998 e punti 5 e 7 della GPC.

    Le disposizioni che contengono un alinea seguito da un elenco devono essere formulate in modo da rendere chiaro il nesso esistente tra l'alinea e gli elementi dell'elenco ed evitare un artificiale smembramento delle frasi [21].

    [21] V. punto 15.3 della GPC.

    L'articolo 18, paragrafo 1, nella versione contenuta nell'articolo 28 septies, punto 1), della sesta direttiva indica le condizioni che il soggetto passivo deve soddisfare per poter esercitare il diritto a detrazione. L'introduzione è stata modificata in modo da rendere chiaro che, in ciascuno dei casi elencati, per poter detrarre l'imposta subita il soggetto passivo deve soddisfare talune condizioni specifiche (v. articolo 172 del testo di rifusione).

    Se parte di una disposizione che dovrebbe essere collegata a tutti gli elementi di un elenco è situata alla fine, può non essere chiaro se tale parte finale si applichi a tutte le situazioni enumerate nell'elenco. Per eliminare questa ambiguità, e per evitare difficoltà eventuali in talune lingue, l'alinea non dovrebbe essere interrotto.

    A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), della sesta direttiva, si considera luogo di talune prestazioni di servizi quello in cui tali prestazioni sono materialmente eseguite. Per garantire che il senso della disposizione risulti chiaramente, la frase di chiusura è stata inclusa nell'alinea (v. articolo 52 del testo di rifusione).

    A norma dell'articolo 26 ter, parte D, paragrafo 1, della sesta direttiva, un soggetto passivo può detrarre l'imposta dovuta o pagata sull'oro da investimento acquistato o acquisito, o su taluni servizi relativi all'oro. Tuttavia, ha diritto alla detrazione soltanto se la successiva cessione da parte sua di tale oro è esente in virtù del regime applicabile all'oro. Questa condizione si applica a tutti e tre i casi elencati. Includendola nell'alinea della disposizione si rende questo punto più chiaro (v. articolo 347 del testo di rifusione).

    Se una disposizione contiene un elenco di elementi, quest'ultimo non deve includere frasi o commi autonomi, per evitare difficoltà di citazione della disposizione in questione e per consentire una sequenza più logica (elenco degli elementi che costituisce la disposizione generale, connessa all'alinea, seguita da precisazioni o dettagli relativi a taluni di tali elementi) [22].

    [22] V. punto 15.3 della GPC.

    A norma dell'articolo 11, parte A, paragrafo 2, della sesta direttiva, nella base imponibile di una cessione di beni o prestazione di servizi si devono comprendere le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, nonché le spese accessorie. Gli Stati membri possono considerare come spese accessorie le spese soggette ad una convenzione separata. Questa frase autonoma è stata collocata in un comma separato (v. articolo 77, secondo comma, del testo di rifusione).

    L'articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera o), della sesta direttiva prevede l'esenzione di alcune attività di interesse pubblico, tra cui le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da organismi le cui attività sono esenti in occasione di manifestazioni per la raccolta di fondi. Gli Stati membri possono, ad esempio, limitare il numero delle manifestazioni o l'ammontare degli introiti che dà diritto all'esenzione. Questa frase autonoma non deve essere inclusa nell'elenco delle esenzioni. Invece che nell'elenco, è stata posta in un paragrafo separato (v. articolo 129, paragrafo 2, del testo di rifusione).

    I trattini, non essendo immediatamente riconoscibili, causano particolari problemi. Si deve pertanto evitare di usarli e, quando si enumerano vari elementi, questi si devono identificare con un numero o una lettera [23].

    [23] V. orientamento 15 dell'accordo del 1998.

    A norma dell'articolo 28 bis, paragrafo 5, della sesta direttiva, il trasferimento di beni a destinazione di un altro Stato membro è assimilato ad una cessione di beni. Tale disposizione non si applica a tutti i trasferimenti di beni: alcune situazioni ne sono esplicitamente escluse. Mentre prima queste figuravano come trattini, ora sono identificate da lettere (v. articolo 18, paragrafo 2, del testo di rifusione).

    Ai fini dell'IVA, una fattura comprende determinate indicazioni. Esse sono elencate nell'articolo 22, paragrafo 3, lettera b), primo comma, nella versione contenuta nell'articolo 28 nonies della sesta direttiva. Invece dei trattini, per l'enumerazione sono ora usati dei numeri (v. articolo 217 del testo di rifusione).

    Si raccomanda di presentare le regole o i dati tecnici in allegato. Invece, per ragioni di chiarezza, le disposizioni non meramente tecniche dovrebbero figurare nell'articolato [24].

    [24] V. orientamento 22 dell'accordo del 1998 e punto 22 della GPC.

    A norma dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, della sesta direttiva, gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte. Nell'allegato H, è stabilito che per delimitare con precisione le categorie di prodotti assoggettate ad aliquota ridotta si può far ricorso alla nomenclatura combinata. Questa disposizione non deve figurare in un allegato ed è stata integrata nell'articolato (v. articolo 95, paragrafo 3, del testo di rifusione).

    4.4.1.2. Limitazione dell'uso del rinvio

    Il rinvio ad altri articoli o ad altri atti deve essere per quanto possibile evitato [25]. Si è pertanto cercato di ridurre il numero dei rinvii. In parte essi sono stati soppressi; quando non era possibile sopprimerli, sono stati sostituiti dalla riproduzione della disposizione richiamata o accompagnati da elementi atti a renderli più chiari.

    [25] V. orientamento 16 dell'accordo del 1998 e punto 16 della GPC.

    Benché siano utili (la loro soppressione avrebbe come conseguenza atti ancora più lunghi e complessi e comporterebbe rischi connessi alla riproduzione di disposizioni di altri atti), i rinvii ad altri atti devono essere limitati per quanto possibile, a maggior ragione nel caso di un rinvio ad un atto abrogato.

    A norma dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva, gli Stati membri possono continuare ad applicare esenzioni, con diritto a detrazione della tassa pagata nella fase precedente. Tali esenzioni possono essere mantenute soltanto se sono conformi alla legislazione comunitaria e rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 17, ultimo trattino, della seconda direttiva. Invece del rinvio ad un atto abrogato da tempo, sono state integrate nel testo (v. articolo 106 del testo di rifusione) le pertinenti condizioni, ossia che le esenzioni devono essere state adottate per ragioni di interesse sociale ben definite e a favore di consumatori finali.

    A norma dell'articolo 15, punto 2), della sesta direttiva, le cessioni di beni spediti o trasportati, da un acquirente o per suo conto, fuori dalla Comunità sono esenti. Se tali beni sono trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori, l'esenzione si applica soltanto se sono soddisfatte determinate condizioni. Una delle condizioni è che il valore della cessione superi un certo importo, determinato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 69/169/CEE. Invece del rinvio, è stato integrato nel testo il meccanismo cui si fa riferimento (v. articolo 143 del testo di rifusione).

    Eliminare i rinvii ad altri atti non è sempre possibile, né opportuno. Se il rinvio riguarda una situazione specifica connessa ad un altro atto, può essere necessario mantenerlo.

    A norma dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera a), primo comma, della sesta direttiva, gli Stati membri che si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 14 della seconda direttiva per introdurre franchigie o riduzioni decrescenti dell'imposta per le piccole imprese possono mantenerle. Il rinvio serve ad identificare gli Stati membri che allora si avvalsero di tale specifica disposizione. Pertanto non può essere eliminato (v. articolo 277 del testo di rifusione).

    Le definizioni devono essere rispettate in tutto l'atto. I termini definiti vanno utilizzati in modo uniforme senza discostarsi dalle definizioni date. Una volta che un termine è stato definito, è superfluo includere un rinvio alla disposizione che contiene la definizione. I rinvii di questo genere sono quindi stati eliminati del testo di rifusione.

    A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della sesta direttiva, si considera prestazione di servizi ogni operazione che non costituisce una cessione di beni ai sensi dell'articolo 5. Poiché il concetto di cessione di beni è già stato definito, il rinvio è superfluo. Esso è stato pertanto eliminato da questa disposizione (v. articolo 25, paragrafo 1, del testo di rifusione).

    Allo stesso modo, è stato eliminato il rinvio al paragrafo 5 o all'articolo 5 che figura all'articolo 28 bis, paragrafo 7, della sesta direttiva. Tale disposizione si riferisce quindi alle cessioni di beni senza includere alcun rinvio (v. articolo 24 del testo di rifusione).

    La situazione è diversa se non si tratta di definizioni generali, ma di definizioni che si applicano soltanto ad un regime speciale. In tal caso occorre includere un rinvio ogni volta che il termine figura altrove nel testo.

    A norma dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera c), primo comma, della sesta direttiva, se gli Stati membri applicano aliquote ridotte possono applicare un'aliquota ridotta anche alle importazioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione. Tale disposizione fa parte delle disposizioni in materia di aliquote (v. articolo 99 del testo di rifusione). In tale contesto, le definizioni del regime speciale per i beni d'occasione e gli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione non sono applicabili. Perché lo siano, occorre includere uno specifico rinvio alla definizione di tali beni e oggetti (v. articolo 304 del testo di rifusione).

    Dove non è stato possibile eliminare i rinvii, si è cercato di sostituirli con un testo.

    A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva, gli Stati membri hanno la facoltà di considerare come unico soggetto passivo determinate persone stabilite all'interno del paese. Tale facoltà è subordinata alla consultazione di cui all'articolo 29 della sesta direttiva, ossia l'articolo che istituisce il comitato IVA. Gli Stati membri pertanto possono avvalersene soltanto previa consultazione del comitato IVA. Poiché questa formulazione è sufficientemente chiara, non vi è motivo di mantenere il rinvio esistente (v. articolo 11, paragrafo 2 del testo di rifusione). Questa modificazione è stata ripetuta in altre disposizioni del testo di rifusione.

    A norma dell'articolo 28 bis, paragrafo 5, lettera b), della sesta direttiva, si considerano trasferiti a destinazione di un altro Stato membro i beni spediti o trasportati fuori dal territorio di cui all'articolo 3 ma all'interno della Comunità. Il territorio cui si fa riferimento è quello di uno Stato membro. Poiché è stato già definito, si è eliminato il rinvio (v. articolo 18 del testo di rifusione) e si è invece precisato che i beni sono trasportati fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trovano, ma nella Comunità.

    I rinvii che non possono essere eliminati dovrebbero essere formulati in modo che l'elemento centrale della norma richiamata possa essere compreso anche senza consultare tale norma. A tal fine alcuni rinvii esistenti vanno resi più chiari.

    A norma dell'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a), primo comma, della sesta direttiva, sono soggetti all'IVA gli acquisti intracomunitari di beni effettuati da un soggetto passivo o da una persona giuridica non soggetto passivo che agisce in quanto tale. Questi soggetti possono tuttavia beneficiare della deroga di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a), secondo comma; in tal caso, a norma dell'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettere b) e c), sono soggetti all'IVA soltanto gli acquisti di mezzi di trasporto nuovi e di prodotti soggetti ad accisa. Si tratta delle situazioni in cui gli altri acquisti effettuati dal soggetto passivo o dalla persona giuridica non soggetto passivo non sono soggetti all'IVA, come è ora specificato (v. ad esempio l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii) del testo di rifusione).

    L'articolo 11, parte A, paragrafo 1, della sesta direttiva determina la base imponibile di talune operazioni. Altre sono contemplate dall'articolo 28 sexies, paragrafo 2. In nessuna delle due disposizioni è specificata la natura delle operazioni. Per poter distinguere tra le diverse situazioni, gli elementi centrali sono stati integrati così da migliorare la comprensibilità del testo (v. articoli da 72 a 76 del testo di rifusione).

    L'inclusione di elementi della disposizione richiamata contribuisce alla chiarezza del testo. Per rendere la formulazione più chiara è sufficiente includere l'elemento centrale della disposizione in questione. Se esso viene incluso correttamente, l'assenza di alcuni elementi secondari non incide sulla portata del rinvio.

    L'articolo 10, paragrafo 2, della sesta direttiva determina il momento in cui si verifica il fatto generatore dell'imposta e il momento in cui l'imposta diventa esigibile. In esso è inclusa una disposizione speciale per le cessioni di beni che comportano successivi versamenti di acconti o pagamenti. Tale disposizione non si applica alle cessioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b), che sono quelle aventi per oggetto la locazione di un bene per un dato periodo o la vendita di un bene a rate. Il fatto che non tutti gli elementi della disposizione richiamata (v. articolo 15, paragrafo 2, lettera b), del testo di rifusione) siano inclusi non limita la portata del rinvio.

    4.4.1.3. Formulazione più chiara e coerente

    Una formulazione chiara e una terminologia coerente sono essenziali per la comprensione e l'interpretazione di un atto legislativo. La coerenza si ottiene utilizzando lo stesso termine per esprimere lo stesso concetto [26].

    [26] V. orientamento 6 dell'accordo del 1998 e punto 6 della GPC.

    Il testo esistente non è completamente coerente. Per ottenere una maggiore coerenza occorre in alcuni casi adattare la formulazione.

    Nel testo esistente, il riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi non è del tutto coerente. Lo è nella versione inglese, ma non in quella francese. A fini di coerenza, si è deciso di seguire la versione inglese. Quindi, nella versione francese (e nelle altre versioni) ora si fa riferimento a "livraison de biens" e "prestation de services" (v. ad esempio gli articoli 15 e 25 del testo di rifusine), in linea con l'uso di "supply of goods" e "supply of services" nella versione inglese.

    Nell'articolo 28 ter, parti C, D, E e F, della sesta direttiva figurano norme speciali che stabiliscono il luogo delle prestazioni di vari servizi fornite da intermediari. Benché tali norme siano essenzialmente uguali, la formulazione presenta delle incoerenze, che ora sono state eliminate (v. articoli 48, 50, 54 e 55 del testo di rifusione).

    L'incoerenza può essere il risultato di modificazioni introdotte nel testo esistente. Quando si effettuano modificazioni, queste possono anche incidere soltanto su parte della sesta direttiva. La mancanza di una visione d'insieme compromette talvolta la coerenza terminologica.

    Nel quadro del regime speciale applicabile all'oro da investimento, a norma dell'articolo 26 ter, parte G, paragrafo 1, della sesta direttiva gli Stati membri possono non applicare l'esenzione per quanto riguarda specifiche operazioni relative all'oro da investimento. Tale facoltà non è estesa alle cessioni intracomunitarie. Questo termine tuttavia non è definito, né comunemente usato. A fini di coerenza con la formulazione usata altrove è più opportuno fare riferimento alle cessioni di beni effettuate alle condizioni di cui all'articolo 28 quarter, parte A (v. articolo 344 del testo di rifusione).

    4.4.1.4. Corrispondenza tra le versioni linguistiche

    Le undici versioni linguistiche non devono differire tra loro. Eventuali discrepanze tra le diverse versioni linguistiche, tutte facenti fede, potrebbero essere fonte di indeterminatezza.

    A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della sesta direttiva, il luogo di talune prestazioni di servizi fornite ad un soggetto passivo in un altro Stato membro è quello in cui è stabilito il destinatario. Tra le prestazioni in questione figurano quelle fornite dagli intermediari quando intervengono nelle prestazioni di servizi di cui alla medesima disposizione. In questo caso, nella versione inglese figura la formulazione "agents who act in the name and for the account of another, when they procure for their principal the services", che non corrisponde a quella usata altrove. Le altre versioni linguistiche sono invece coerenti. Perché lo sia anche quella inglese, la formulazione ora è "intermediaries who act in the name and on behalf of other persons where they take part in the supply of services" (v. articolo 56, paragrafo 1, lettera l), del testo di rifusione)

    L'articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva prevede l'esenzione, quando sono effettuate dai servizi pubblici postali, delle prestazioni di servizi diversi dal trasporto di passeggeri e dai servizi di telecomunicazione. In questo caso la versione tedesca usa il termine "Fernmeldewesen", mentre altrove indica tali servizi come "Telekommunikations dienstleistungen". A fini di coerenza con le altre versioni linguistiche occorre usare lo stesso termine, in particolare il secondo che è più appropriato (v. articolo 129, paragrafo 1, lettera a), del testo di rifusione).

    Nell'allineare le varie versioni, occorre tener conto delle caratteristiche di ciascuna lingua. L'impostazione seguita in una lingua non è necessariamente appropriata per un'altra versione linguistica.

    Nella versione francese, si fa una distinzione tra "livraison de biens" e "prestation de services". Detta versione linguistica fa anche una distinzione tra "fournisseur" di beni e "prestataire" di servizi. Il destinatario è detto "acheteur" per le cessioni di beni e "preneur" per le prestazioni di servizi. Nella versione inglese non figurano le stesse distinzioni, né sono necessarie. L'uso dei termini "supply of goods" e "supply of services" è del tutto appropriato. La persona che effettua le operazioni è detta "supplier" e il cliente è detto "customer", anziché "purchaser" e "customer" come in precedenza (v. ad esempio l'articolo 72 del testo di rifusione).

    4.4.2. Semplificazione della formulazione

    Il testo non deve includere elementi superflui o ripetitivi. Si è cercato, a condizione che non ne derivassero modificazioni sostanziali, di semplificare la formulazione delle disposizioni.

    4.4.2.1. Miglioramento della struttura

    La struttura delle disposizioni esistenti non è sempre appropriata. Ciò si nota ancora di più quando le disposizioni sono suddivise in articoli più brevi. È stato pertanto necessario adattare la struttura di talune disposizioni.

    Le disposizioni molto complesse vanno strutturate in modo da essere facilmente leggibili e comprensibili.

    A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della sesta direttiva, gli Stati membri possono esentare talune operazioni effettuate ai fini dell'esportazione di beni. Poiché tale disposizione include molti elementi diversi, può essere difficile da capire. L'adozione di una struttura secondo cui le operazioni in questione sono enumerate separatamente contribuisce a renderla più comprensibile (v. articolo 159 del testo di rifusione).

    Le disposizioni semplici sono, tra le altre, quelle di carattere non ripetitivo. A tal fine, la struttura di alcune disposizioni è stata modificata per evitare talune ripetizioni.

    A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, della sesta direttiva, l'aliquota applicabile alle operazioni imponibili è quella in vigore al momento in cui si verifica il fatto generatore dell'imposta. Tuttavia, in alcune situazioni, l'aliquota applicabile è quella in vigore al momento in cui l'imposta diventa esigibile. Per ottenere una struttura più semplice, l'elemento comune non figura più in ciascuno dei casi contemplati, ma è stato incluso nell'introduzione (v. articolo 90, secondo comma, del testo di rifusione).

    Tutte le esenzioni previste dagli articoli 13, 14 e 15 della sesta direttiva si applicano fatte salve le altre disposizioni comunitarie, e alle condizioni stabilite dagli Stati membri per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni in questione e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso. Quanto sopra si applica anche alle esenzioni di cui all'articolo 28 quater, parti da A a D. Per evitare la ripetizione, questa introduzione figura ora come disposizione generale (v. articolo 128 del testo di rifusione).

    4.4.2.2. Concisione del contenuto

    A fini di concisione, occorre eliminare gli elementi non necessari delle disposizioni.

    A norma dell'articolo 11, parte B, paragrafo 1, della sesta direttiva, la base imponibile delle importazioni di beni è costituita dal loro valore in dogana. Tuttavia, l'importazione non è soltanto l'entrata nella Comunità di beni non immessi in libera pratica, bensì anche l'entrata di beni in libera pratica provenienti da paesi terzi che fanno parte del territorio doganale. La definizione di importazione di beni copre entrambe le situazioni. Pertanto non è necessario menzionare separatamente le importazioni di beni in libera pratica (v. articolo 82 del testo di rifusione).

    Ogni volta che una disposizione deroga ad un'altra, ne viene data esplicita indicazione. In molti casi, includere tale indicazione non è necessario. Un esempio al riguardo è fornito dall'articolo 11, parte B, paragrafo 6, della sesta direttiva. Gli Stati membri che al 1° gennaio 1993 non applicavano un'aliquota ridotta possono prevedere che all'importazione di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione la base imponibile sia pari ad una frazione dell'importo determinato conformemente alle disposizioni normali. Essendo chiaro che questa disposizione disciplina una situazione particolare, non è necessario dire che essa si applica a titolo di deroga (v. articolo 86 del testo di rifusione).

    4.4.2.3. Linguaggio più preciso

    Per evitare indeterminatezze, il testo deve essere preciso, il che spesso equivale a complicato. Tuttavia, l'obiettivo è quello di redigere un testo non troppo difficile da capire.

    Per quanto riguarda la semplicità, in alcuni casi il testo esistente si può migliorare senza diminuirne la precisione. Può trattarsi di semplificazioni applicabili a tutte le versioni, oppure relative ad una sola versione linguistica.

    Nel testo esistente i diversi Stati membri sono indicati con la denominazione ufficiale. Di norma si deve usare la denominazione semplice. Quella ufficiale si usa quando gli atti riguardano i singoli Stati membri, come nel caso delle deroghe accordate a norma dell'articolo 27 della sesta direttiva.

    In tutto il testo esistente è usato il termine 'imposta sul valore aggiunto'. È tuttavia più semplice, e del tutto coerente con l'uso invalso negli ultimi anni, usare l'abbreviazione IVA, anche se in alcune versioni linguistiche come quella tedesca si dovrebbe continuare ad usare il termine "imposta sul valore aggiunto".

    In caso di opzione, nella versione francese spesso si legge che gli Stati membri "ont la faculté". Usare "peuvent" semplifica la formulazione.

    4.4.3. Formulazione più precisa

    Talvolta il testo esistente è impreciso. In tali casi è stato adattato in modo da eliminare ogni indeterminatezza.

    4.4.3.1. Esattezza dei rinvii

    La procedura di rifusione spesso comporta la rinumerazione degli articoli, in particolare quando dei nuovi articoli sono stati inseriti da successivi atti modificativi. Ciò si ripercuote sui rinvii, che vanno modificati di conseguenza.

    Con la nuova struttura del testo, paragrafi o commi degli articoli esistenti sono diventati articoli separati. Tutti i rinvii hanno dovuto essere sostituiti da nuovi rinvii.

    I rinvii esistenti non sempre sono esatti o appropriati. Per assicurare che ciascuno dei nuovi rinvii sia sufficientemente preciso, possono essere necessari degli adattamenti.

    Per garantire la massima precisione possibile, la portata di alcuni rinvii è stata limitata alle parti pertinenti della disposizione richiamata.

    Quando le attività degli enti pubblici sono esenti a norma degli articoli 13 o 28 della sesta direttiva, gli Stati membri possono considerarle come attività che detti enti esercitano in quanto pubbliche autorità. Queste sono precisamente le attività esenti di cui all'articolo 13, parti A e B, e all'articolo 28, paragrafo 3, lettera b). Per tale ragione il rinvio è stato limitato agli articoli 129, 132, 133 e 364 e agli articoli da 367 a 383 (v. articolo 14 del testo di rifusione).

    I rinvii incrociati (rinvio ad un articolo che a sua volta rinvia alla disposizione iniziale) ed i rinvii a catena (rinvii ad una disposizione che a sua volta rinvia ad un'altra) devono essere evitati [27].

    [27] V. orientamento 16 dell'accordo del 1998.

    A norma dell'articolo 11, parte A, paragrafo 4, della sesta direttiva gli Stati membri che al 1° gennaio 1993 non applicavano aliquote ridotte possono optare per una riduzione della base imponibile delle cessioni di oggetti d'arte. Questa disposizione deroga all'articolo 11, parte A, paragrafi 1, 2 e 3, e al tempo stesso stabilisce che la base imponibile sia pari ad una frazione dell'importo determinato conformemente ai medesimi paragrafi. Essendo chiaro che essa deroga all'articolo 11, parte A, paragrafi 1, 2 e 3, un'ulteriore indicazione in tal senso non è necessaria (v. articolo 79 del testo di rifusione).

    Sono state previste misure di semplificazione per le operazioni triangolari. Tali misure incidono sul luogo dell'acquisto intracomunitario dei beni. Questo è determinato dall'articolo 28 ter, parte A, paragrafo 2, terzo comma, della sesta direttiva. Tuttavia, le misure si applicano soltanto se la persona alla quale i beni sono successivamente ceduti è designata come debitore dell'imposta conformemente all'articolo 28 quater, parte E, punto 3). Quest'ultima disposizione a sua volta rinvia all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), nella quale effettivamente figurano le norme relative al pagamento dell'imposta da parte del destinatario. La disposizione richiamata ora è questa, in modo da evitare un rinvio a catena (v. articolo 43 del testo di rifusione).

    4.4.3.2. Precisione della terminologia

    Diversi termini usati nella sesta direttiva non sono sufficientemente precisi. Essi sono stati sostituiti con altri più appropriati.

    A norma dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), primo comma, della sesta direttiva, gli Stati membri possono continuare ad applicare le esenzioni con rimborso dell'IVA pagata nella fase precedente applicabili al 1° gennaio 1993. Si tratta di esenzioni con diritto a detrazione. A fini di precisione, il testo di rifusione ora si riferisce alle esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente (v. articolo 106 del testo di rifusione).

    A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della sesta direttiva, il territorio del paese corrisponde al campo d'applicazione del trattato CE quale è definito, per ciascuno Stato membro, dall'articolo 227. Quando si fa riferimento al territorio del paese non sempre è chiaro che cosa si intenda con tale termine. Per lo più esso si usa in riferimento ad un particolare Stato membro. Tuttavia, nei casi in cui possono essere interessati più Stati membri, tale termine non è sufficientemente preciso. Sono esemplificative al riguardo le norme dell'articolo 21, nella versione contenuta nell'articolo 28 octies, relative ai debitori dell'imposta. A fini di precisione, il termine è stato sostituito da termini più descrittivi quali lo Stato membro di arrivo (v. articolo 18, paragrafo 2, lettera d), del testo di rifusione), lo Stato membro in cui la prestazione di servizi è imponibile (v. articolo 76 del testo di rifusione), il loro territorio (v. articolo 85 del testo di rifusione), Stato membro (v. articolo 91 del testo di rifusione), lo Stato membro in cui è dovuta l'IVA (v. articolo 187 del testo di rifusione), lo Stato membro in cui deve essere presentata la dichiarazione (v. articolo 243, lettera b)) e lo Stato membro in cui è stabilito il destinatario (v. articolo 296, paragrafo 2, lettera b)).

    4.4.4. Aggiornamento del testo

    In seguito alla rifusione la sesta direttiva sarà sostituita da un nuovo atto. Inoltre, in alcuni casi occorre effettuare degli adattamenti per evitare modificazioni sostanziali.

    4.4.4.1. Aggiornamento delle disposizioni

    Alcune disposizioni sono state ormai superate dagli eventi. Poiché il testo deve riflettere la situazione giuridica effettiva, esse devono essere aggiornate.

    L'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), definisce l'importazione di un bene come l'ingresso nella Comunità di un bene non rispondente alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del trattato CEE ovvero, se si tratta di un bene oggetto del trattato CECA, che non è in libera pratica. Il riferimento al trattato CECA è stato soppresso essendo tale trattato scaduto (v. articolo 31 del testo di rifusione).

    4.4.4.2. Mantenimento dello status quo

    Talvolta il testo non si può lasciare immutato. Alcuni adattamenti sono indispensabili per mantenere lo status quo ed evitare modificazioni sostanziali.

    L'articolo 17, paragrafo 6, della sesta direttiva prevede l'adozione di norme comuni relative a restrizioni del diritto a detrazione. Tali norme non sono ancora state adottate. Finché non lo sono, gli Stati membri possono mantenere tutte le esclusioni previste dalla loro legislazione nazionale al momento dell'entrata in vigore della sesta direttiva. La sesta direttiva è entrata in vigore il 1° gennaio 1978. Per impedire un allargamento di tale facoltà, l'indicazione esistente va sostituita con la data esatta di entrata in vigore. Poiché per la maggior parte degli Stati membri questa è stata ritardata di un anno, la soluzione più logica è risultata quella di indicare come data di riferimento il 1° gennaio 1979. Dato che la disposizione si applica anche agli Stati membri che hanno aderito alla Comunità dopo tale data, si specifica che, per loro, la data di riferimento è quella della loro adesione (v. articolo 170 del testo di rifusione).

    Per facilitare il passaggio alla sesta direttiva, l'articolo 28, paragrafo 3, consente a titolo transitorio agli Stati membri di allora di continuare ad applicare talune deroghe. Le deroghe figuranti negli allegati E e F non sono estese agli Stati membri che hanno aderito alla Comunità successivamente. Tali Stati membri devono ottenere deroghe analoghe al momento dell'adesione. Queste ultime deroghe sono integrate nel testo di rifusione accanto a quelle concesse nel quadro della sesta direttiva. Allo stesso tempo, viene introdotta la necessaria distinzione tra le disposizioni di cui possono avvalersi soltanto gli Stati membri che facevano parte della Comunità al 1° gennaio 1978 (v. articoli da 363 a 367 del testo di rifusione) e le altre disposizioni (v. articoli da 368 a 383 del testo di rifusione).

    4.4.5. Revisione delle versioni linguistiche

    Per evitare modificazioni sostanziali, occorre procedere con cautela nella revisione del testo.

    Dato che la qualità delle versioni linguistiche redatte nel contesto dell'adesione di nuovi Stati membri non è sempre soddisfacente, la rifusione offre l'occasione di verificare con attenzione la terminologia dei testi e di correggerla, se necessario.

    Sono interessate soprattutto le versioni svedese e finnica, che sono state oggetto di una revisione terminologica. Alcuni adattamenti sono stati effettuati anche nelle versioni portoghese e spagnola. Si tratta di modificazioni che servono ad adeguare il livello qualitativo di queste versioni a quello delle altre versioni linguistiche, senza incidere sul significato del testo.

    Inoltre, il testo di rifusione deve rispecchiare gli svariati cambiamenti ovviamente intervenuti nella lingua rispetto al 1977.

    La versione tedesca del testo di rifusione riflette la riforma ortografica della quale la lingua tedesca è stata oggetto recentemente.

    Alcuni dei termini usati nella versione danese sono superati. Si è cercato di modernizzare il testo introducendo termini più attuali, ad esempio "varer" al posto di "goder" e "ydelser" al posto di "tjenesteydelser", modificazioni che non incidono in alcun modo sul contenuto del testo.

    5. Modificazioni sostanziali

    La maggior parte delle modificazioni apportate al testo non sono sostanziali. Tuttavia, alcune modificazioni inerenti al lavoro di rifusione modificano leggermente la sostanza del testo.

    L'articolo 33, paragrafo 2, della sesta direttiva determina i prodotti soggetti ad accisa, ossia oli minerali, alcole e bevande alcoliche e tabacchi lavorati. Per rendere tale determinazione dinamica, la formulazione è stata modificata in modo da coprire i prodotti soggetti ad accise armonizzate (v. articolo 2, punto 1), del testo di rifusione). Questi sono i prodotti soggetti ad accisa disciplinati dalla legislazione comunitaria; pertanto, qualsiasi futuro cambiamento in materia di accise si rifletterà sulla legislazione IVA, il che è importante se si vuole mantenere il parallelismo tra norme IVA e norme in materia di accise.

    Le norme in materia di fatturazione disciplinano vari aspetti relativi alla trasmissione e archiviazione delle fatture per via elettronica. Nell'articolo 22, paragrafo 3, lettera e), primo comma, nella versione contenuta nell'articolo 28 nonies della sesta direttiva, si definisce che cosa si intenda con il termine "per via elettronica". La definizione è basata su quelle contenute nella direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. La collocazione della definizione all'inizio del nuovo testo (v. articolo 2, punto 2), del testo di rifusione) è coerente con le indicazioni relative al modo in cui deve essere strutturata la legislazione comunitaria, nel senso che la definizione è estesa alle altre disposizioni della direttiva, in particolare quelle riguardanti i servizi forniti per via elettronica. Anche se questa può sembrare una modificazione sostanziale, difficilmente si potrebbe dare al termine un significato diverso da quello ad esso già attribuito dalla legislazione comunitaria.

    Nelle cessioni di beni a bordo di mezzi di trasporto si considera luogo della cessione, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della sesta direttiva, il luogo di partenza del trasporto. Non vi sono norme comuni sul luogo di tassazione delle cessioni di beni destinati al consumo a bordo. La relazione che la Commissione avrebbe dovuto presentare entro il 30 giugno 1993 non è stata redatta. Nel frattempo, gli Stati membri possono esentare o continuare ad esentare tali cessioni, ma soltanto fino ad una determinata data. Pur essendo connessa alla presunta adozione di norme comuni, questa disposizione non può per ora essere prorogata oltre la data indicata. Tuttavia, in assenza di una proposta della Commissione, gli Stati membri continuano ad avvalersene. Per porre rimedio a tale situazione, si propone di mantenere tale facoltà fino a quando non sarà adottata la nuova normativa (v. articolo 38, paragrafo 3, del testo di rifusione).

    Per i servizi di telecomunicazione prestati da un soggetto passivo stabilito fuori della Comunità ad una persona non soggetto passivo stabilita nella Comunità, gli Stati membri, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, della sesta direttiva, applicano il criterio dell'utilizzazione o dell'impiego effettivi. Tale disposizione è stata provvisoriamente sostituita da una versione relativa sia ai servizi di telecomunicazione che ai servizi radiotelevisivi, che ha ulteriormente precisato la nozione di prestatore non stabilito e quella di persona non soggetto passivo stabilita. Con il ritorno alla disposizione originaria la precisazione verrebbe meno anche se, secondo gli Stati membri, non vi sono intenzioni in tal senso. Per risolvere la questione, la disposizione è stata adattata di conseguenza (v. articolo 59 del testo di rifusione).

    A norma dell'articolo 13, parte B, lettera e), della sesta direttiva, gli Stati membri esentano le cessioni, al valore facciale, di francobolli validi per l'affrancatura all'interno del paese. A fini di conformità alla legislazione comunitaria, devono essere esenti anche i francobolli validi per l'affrancatura in un altro Stato membro. Pertanto non è più specificato in quale Stato membro i francobolli sono validi per l'affrancatura (v. articolo 132, paragrafo 1, lettera h), del testo di rifusione). Questa modificazione, tuttavia, comporterebbe cambiamenti sostanziali soltanto quando i francobolli fossero oggetto di una cessione transfrontaliera.

    A norma dell'articolo 14 paragrafo 1, lettera d), primo comma, della sesta direttiva, le importazioni definitive di beni che fruiscono di una franchigia doganale diversa da quella prevista nella tariffa doganale comune sono esenti. Gli Stati membri possono decidere di non accordare l'esenzione se la sua concessione rischia di compromettere gravemente le condizioni di concorrenza. Tuttavia, successivamente sono stati adottati atti di applicazione, come la direttiva 83/181/CEE, che determinano il campo di applicazione dell'esenzione. Gli Stati membri pertanto non possono più avvalersi della suddetta facoltà, che è stata quindi eliminata dalla disposizione (v. articolo 140, lettera b), del testo di rifusione).

    A norma dell'articolo 28 quaterdecies della sesta direttiva, per la conversione in moneta nazionale degli importi del regime transitorio gli Stati membri utilizzano il tasso di cambio applicabile al 16 dicembre 1991. Tale disposizione è pertinente soltanto per gli Stati membri che non fanno parte della zona euro. Per porre tutti gli Stati membri su un piano di parità, la data di conversione è adattata in funzione della data del passaggio all'euro. Questa data non si applica ai nuovi Stati membri. Per ragioni di ordine pratico, dovrebbe invece continuare ad applicarsi la data introdotta dall'atto di adesione (v. articolo 392 del testo di rifusione).

    A norma dell'articolo 34 della sesta direttiva, previa consultazione degli Stati membri, la Commissione presenta al Consiglio ogni due anni una relazione sull'applicazione del sistema comune d'IVA. Tale relazione è trasmessa dal Consiglio al Parlamento europeo. La frequenza di questo obbligo ne ha tuttavia reso difficile l'adempimento. Il testo di rifusione prevede che la relazione sia presentata ogni quattro anni, sulla base delle informazioni ottenute dagli Stati membri, in linea con disposizioni analoghe contenute in altri atti comunitari (v. articolo 398 del testo di rifusione).

    2004/0079 (CNS)

    Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del [...] relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

    vista la proposta della Commissione [28],

    [28] GU C

    visto il parere del Parlamento europeo [29],

    [29] GU C

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [30],

    [30] GU C

    visto il parere del Comitato delle regioni [31],

    [31] GU C

    considerando quanto segue:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

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