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Document 52004PC0235
Opinion of the Commission pursuant to Article 251 (2), third subparagraph, point (c) of the EC Treaty, on the European Parliament's amendments to the Council's common position regarding the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning protection against subsidisation and unfair pricing practices in the supply of airline services from countries not members of the European Community amending the proposal of the Commission pursuant to Article 250 (2) of the EC Treaty
Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento Europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che recano pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea recante modificazione della proposta della Commissione a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE
Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento Europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che recano pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea recante modificazione della proposta della Commissione a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE
/* COM/2004/0235 def. - COD 2002/0067 */
Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che recano pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea recante modificazione della proposta della Commissione a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE /* COM/2004/0235 def. - COD 2002/0067 */
PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che recano pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea RECANTE MODIFICAZIONE DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE 2002/0067 (COD) PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di regolamento DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che recano pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea 1. Introduzione L'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE prevede che la Commissione formuli un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. Nel testo che segue figura il parere della Commissione sull'emendamento proposto dal Parlamento. 2. Cronistoria - Data di presentazione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 110 def. - 2002/0067 (COD)): 13 marzo 2002 - Data alla quale il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il proprio parere: 18 settembre 2002. - Data alla quale il Comitato delle regioni ha adottato il proprio parere: nulla - Data alla quale il Parlamento europeo ha formulato il proprio parere in prima lettura: 14 gennaio 2003 - Data alla quale la Commissione ha adottato la proposta modificata (COM(2003) 228 def. - 2002/0067 COD): 7 maggio 2003 - Data alla quale il Consiglio ha adottato la posizione comune: 18 dicembre 2003 - Data alla quale la Commissione ha comunicato il proprio parere sulla posizione comune (COM(2004) 7 def. - 2002/0067 (COD)): 9 gennaio 2004 - Data alla quale la posizione comune è stata ricevuta dal Parlamento europeo: 15 gennaio 2004 L'11 marzo 2004 il Parlamento europeo ha adottato un emendamento in seconda lettura. 3. Oggetto della proposta Si tratta di un progetto di strumento di difesa commerciale per il settore del trasporto aereo, il cui obiettivo consiste nel lottare contro le sovvenzioni concesse da taluni paesi terzi alla(e) propria(e) compagnia(e) aerea(e) che recano pregiudizio all'industria comunitaria. La proposta si ispira a definizioni e standard normalmente utilizzati a livello multilaterale e dalla Comunità per contrastare le distorsioni provocate da talune sovvenzioni nello scambio di beni. Essa non pregiudica i meccanismi di consultazione e risoluzione di conflitti previsti negli accordi bilaterali degli Stati membri ; verrebbe fatto ricorso al regolamento comunitario antisovvenzioni solo quando gli accordi bilaterali non permettono di trovare una soluzione soddisfacente. 4. Parere della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo L'11 marzo 2004 il Parlamento europeo ha adottato un emendamento che costituiva l'unico emendamento proposto. La Commissione può accogliere tale emendamento. Emendamenti accolti dalla Commissione L'emendamento 1 modifica il considerando n. 5 del progetto di regolamento allo scopo di assicurare la coerenza del testo di quest'ultimo con gli articoli 1, paragrafo 2 e 7, paragrafo 2 per quanto riguarda le norme sull'applicazione nel tempo degli strumenti nazionali e comunitari. 5. Conclusioni Ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione modifica la proria proposta secondo il testo che precede.