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Document 52004PC0135
Proposal for a Council Decision amending Council Decision 1998/20/EC authorising the Kingdom of the Netherlands to apply a measure derogating from Article 21 of the Sixth Council Directive (77/388/EEC) of 17 May 1977 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes
Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 1998/20/CE che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 21 della Sesta direttiva 77/388/CEE, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari
Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 1998/20/CE che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 21 della Sesta direttiva 77/388/CEE, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari
/* COM/2004/0135 def. */
Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 1998/20/CE che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 21 della Sesta direttiva 77/388/CEE, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari /* COM/2004/0135 def. */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 1998/20/CE che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 21 della Sesta direttiva 77/388/CEE, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Ai sensi dell'articolo 27 della Sesta direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme [1], il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure particolari di deroga alle disposizioni di tale direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali. [1] GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/7/CE (GU L 27 del 30.1.2004, pag. 44). 2. Di norma, questo tipo di autorizzazione viene concessa su base temporanea, in modo che dopo pochi anni sia possibile effettuare una valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia delle misure particolari. 3. La decisione 1998/20/CE del Consiglio [2] ha autorizzato il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della Sesta direttiva. La validità della decisione (31 dicembre 1999) è stata prorogata fino al 31 dicembre 2003 con decisione 2000/435/CE del Consiglio [3]. In particolare, la decisione ha autorizzato i Paesi Bassi ad introdurre nel settore della confezione un sistema per trasferire l'obbligo di versamento dell'IVA alle autorità fiscali dal subappaltatore all'impresa di confezione (imprenditore principale). [2] GU L 8 del 14.1.1998, pag. 16. [3] GU L 172 del 12.7.2000, pag. 24. 4. Con lettera registrata dal Segretariato generale il 26 novembre 2003, il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto di essere autorizzato a prorogare l'applicazione della misura. In base alla domanda, la deroga si è dimostrata particolarmente efficace nella lotta contro le frodi ai danni dell'IVA nel settore. 5. La misura richiesta va considerata innanzitutto e soprattutto un provvedimento in grado di lottare contro alcuni tipi di evasione fiscale nell'industria della confezione, per esempio, il mancato versamento dell'IVA fatturata da parte dei subappaltatori, che poi non sono più rintracciabili. Detta misura serve anche a semplificare il lavoro delle autorità fiscali, che molto spesso incontrano notevoli difficoltà nella riscossione dell'IVA dovuta dai subappaltatori in questo settore. 6. La misura è proporzionata agli obiettivi perseguiti, poiché non è destinata ad essere applicata a tutte le operazioni imponibili nel settore in questione, ma solo a specifiche operazioni che pongono seri problemi di evasione di imposta. 7. La misura non ha ripercussioni negative sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall'IVA, né ha effetti sull'importo dell'imposta dovuta allo stadio del consumo finale. 8. Nella comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 7 giugno 2000, relativa ad una strategia volta a migliorare il funzionamento del regime IVA nel mercato interno [4], la Commissione si è impegnata a procedere ad una razionalizzazione delle numerose deroghe attualmente in vigore. [4] COM(2000) 348 def. 9. La Commissione riconosce che la deroga consente di lottare efficacemente contro la violazione delle regole del sistema IVA, in attesa di procedere a modifiche più durature, e che la situazione di questo settore particolare, che ha giustificato l'applicazione della misura speciale nei Paesi Bassi, non è cambiata. Tenuto conto del suo impegno costante a favore della razionalizzazione delle deroghe concesse ai sensi dell'articolo 27, essa ritiene che la proroga dell'autorizzazione contenuta nella decisione 1998/20/CE chiesta dai Paesi Bassi debba essere accordata fino al 31 dicembre 2006. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 1998/20/CE che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 21 della Sesta direttiva 77/388/CEE, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la Sesta direttiva del Consiglio (77/388/CEE), del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, in particolare l'articolo 27 [5], [5] GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/7/CE (GU L 27 del 30.1.2004, pag. 44). vista la proposta della Commissione, [6] [6] GU C ... considerando quanto segue: (1) Conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, della sesta direttiva IVA, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ciascuno Stato membro ad introdurre o a prorogare misure particolari di deroga alla predetta direttiva, al fine di semplificare la procedura di riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali. (2) Con lettera registrata dal Segretariato generale della Commissione il 26 novembre 2003, il governo dei Paesi Bassi ha chiesto una proroga della decisione 1998/20/CE [7] che lo autorizza ad applicare misure speciali all'industria della confezione. [7] GU L 8 del 14.1.1998, pag. 16. (3) Gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta dei Paesi Bassi il 14 gennaio 2004. (4) La decisione 1998/20/CE ha autorizzato il regno dei Paesi Bassi ad introdurre nell'industria della confezione un sistema per trasferire l'obbligo di versamento dell'IVA alle autorità fiscali dal subappaltatore all'impresa di confezione (imprenditore principale). (5) Queste misure costituiscono un modo efficace per lottare contro le frodi in un settore in cui la riscossione dell'IVA è resa problematica dalla difficoltà di individuare e controllare le attività dei subappaltatori. (6) Il 7 giugno 2000 la Commissione ha pubblicato una comunicazione su una strategia volta a migliorare a breve termine il funzionamento del regime IVA, in cui la Commissione si è impegnata a procedere ad una razionalizzazione delle numerose deroghe attualmente in vigore. In taluni casi, tuttavia, tale razionalizzazione potrebbe consistere nell'estendere a tutti gli Stati membri alcune deroghe che fossero risultate particolarmente efficaci. La comunicazione della Commissione del 20 ottobre 2003 prende nuovamente in considerazione questa soluzione di compromesso. (7) La misura richiesta va considerata innanzitutto e soprattutto un provvedimento in grado di impedire alcuni tipi di evasione fiscale nell'industria della confezione. (8) Il Regno dei Paesi Bassi deve essere autorizzato a prorogare la deroga in questione fino al 31 dicembre 2006. (9) La deroga in questione non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall'IVA, né ha effetti sull'importo dell'imposta dovuta allo stadio del consumo finale, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 All'articolo 1 della decisione 1998/20/CE, la data del "31 dicembre 2003" è sostituita dalla data "31 dicembre 2006". Articolo 2 Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente