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Document 52004PC0121

    Proposta di regolamento del Consiglio che vieta le importazioni di tonno rosso dell'Atlantico (Thunnus thynnus) originario della Guinea equatoriale e della Sierra Leone e che abroga il regolamento (CE) n. 2092/2000

    /* COM/2004/0121 def. - ACC 2004/0042 */

    52004PC0121

    Proposta di regolamento del Consiglio che vieta le importazioni di tonno rosso dell'Atlantico (Thunnus thynnus) originario della Guinea equatoriale e della Sierra Leone e che abroga il regolamento (CE) n. 2092/2000 /* COM/2004/0121 def. - ACC 2004/0042 */


    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che vieta le importazioni di tonno rosso dell'Atlantico (Thunnus thynnus) originario della Guinea equatoriale e della Sierra Leone e che abroga il regolamento (CE) n. 2092/2000

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    La conservazione e la gestione degli stock di tonnidi dell'oceano Atlantico e dei mari adiacenti rientra nelle responsabilità della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi e delle specie affini dell'Atlantico (ICCAT). L'ICCAT assicura la buona gestione degli stock di tonnidi adottando sanzioni commerciali contro qualsiasi parte che contravvenga alle misure. Compito della Comunità come parte contraente dell'ICCAT è assicurare che le raccomandazioni dell'ICCAT riguardanti sanzioni commerciali siano trasposte nel diritto comunitario.

    Con il regolamento (CE) n. 2092/2000, adottato il 28 settembre 2000, la Comunità ha trasposto nel diritto comunitario la raccomandazione dell'ICCAT relativa al divieto delle importazioni di tonno rosso originario del Belize, dell'Honduras e della Guinea equatoriale. Da allora l'ICCAT ha adottato diverse raccomandazioni relative alle importazioni di tale prodotto da questi tre e da altri paesi. Occorre pertanto che queste ultime raccomandazioni, descritte di seguito, siano recepite nel diritto comunitario.

    Nella riunione ordinaria del novembre 2001 l'ICCAT ha adottato una raccomandazione che abolisce il divieto per le parti contraenti di importare tonno rosso dell'Atlantico proveniente dall'Honduras e qualsiasi suo prodotto derivato, con effetto a decorrere dal 21 settembre 2002, e questo grazie alla cooperazione instaurata dall'Honduras con l'ICCAT e alla sua adesione a tale organizzazione.

    Nella riunione straordinaria tenutasi nel novembre 2002 l'ICCAT ha adottato una raccomandazione che vieta alle parti contraenti di importare tonno rosso dell'Atlantico proveniente dalla Sierra Leone e qualsiasi suo prodotto derivato, con effetto a decorrere dal 3 giugno 2003. Tale divieto è stato mantenuto nella riunione del novembre 2003.

    Nella riunione del novembre 2003 l'ICCAT ha adottato una raccomandazione che abolisce il divieto per le parti contraenti di importare tonno rosso dell'Atlantico proveniente dal Belize e qualsiasi suo prodotto derivato, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004, a seguito di un programma di riforma avviato dal Belize allo scopo di rispettare rigorosamente le misure di conservazione e di gestione previste da tale organizzazione.

    Nel corso di queste tre riunioni il divieto d'importazione applicabile alla Guinea equatoriale è stato mantenuto.

    La Comunità europea è parte contraente dell'ICCAT dal 14 novembre 1997 e, in virtù della politica commerciale comune, tali divieti d'importazione devono essere imposti a livello comunitario. Come per l'adozione del regolamento (CE) n. 2092/2000 del Consiglio, la Comunità ritiene che tali misure siano pienamente compatibili con gli obblighi assunti nell'ambito dell'OMC ai sensi dell'articolo XX, lettera g), del GATT (1994), che prevede la possibilità di applicare misure commerciali per tutelare le risorse esauribili, nonché dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou (Guinea equatoriale e Sierra Leone).

    Tenuto conto delle diverse raccomandazioni dell'ICCAT, si propone di abrogare il regolamento (CE) n. 2092/2000 del Consiglio e di sostituirlo con la presente proposta.

    2004/0042 (ACC)

    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che vieta le importazioni di tonno rosso dell'Atlantico (Thunnus thynnus) originario della Guinea equatoriale e della Sierra Leone e che abroga il regolamento (CE) n. 2092/2000

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) Le risorse alieutiche, in quanto risorsa naturale esauribile, vanno tutelate tanto per preservare gli equilibri biologici quanto nell'ottica della sicurezza alimentare globale.

    (2) La Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), della quale la Comunità europea è parte contraente, ha adottato nel 1994 un piano d'azione volto a garantire l'efficacia del programma di conservazione del tonno rosso dell'Atlantico.

    (3) Gli stock in oggetto possono essere gestiti efficacemente dalle parti contraenti dell'ICCAT, i cui pescatori sono obbligati a ridurre le catture di tonno rosso dell'Atlantico, soltanto se tutte le parti terze che pescano tonno rosso dell'Atlantico coopereranno con l'ICCAT rispettandone le misure di conservazione e gestione.

    (4) L'ICCAT ha stabilito che i metodi impiegati dalle navi della Guinea equatoriale e della Sierra Leone per la pesca del tonno rosso dell'Atlantico sono tali da compromettere l'efficacia delle misure da essa previste per la conservazione della specie in oggetto, corroborando la propria constatazione con dati relativi alla cattura, al commercio e all'osservazione di navi.

    (5) Le importazioni di tonno rosso originario del Belize, dell'Honduras e della Guinea equatoriale da parte della Comunità sono attualmente disciplinate dal regolamento (CE) n. 2092/2000 [1], che vieta le importazioni di tonno rosso da questi tre paesi.

    [1] GU L 249 del 4.10.2000, pag. 1.

    (6) L'ICCAT ha riconosciuto che la cooperazione con l'Honduras per la conservazione del tonno rosso dell'Atlantico si è rafforzata. Nella riunione annuale del 2001 essa ha raccomandato l'abolizione del divieto imposto dalle parti contraenti alle importazioni dall'Honduras di tonno rosso dell'Atlantico e di qualsiasi suo prodotto derivato.

    (7) L'ICCAT ha riconosciuto che la cooperazione con il Belize per la conservazione del tonno rosso dell'Atlantico è migliorata. Nella riunione annuale del 2003 essa ha deciso di abolire, a decorrere dal 1° gennaio 2004, il divieto imposto dalle parti contraenti alle importazioni dal Belize di tonno rosso dell'Atlantico e di qualsiasi suo prodotto derivato.

    (8) Gli sforzi compiuti dall'ICCAT per incoraggiare la Guinea equatoriale e la Sierra Leone a rispettare le misure di conservazione e di gestione del tonno rosso dell'Atlantico si sono rivelati infruttuosi.

    (9) L'ICCAT ha raccomandato alle parti contraenti di adottare le misure opportune per introdurre un divieto d'importazione dalla Sierra Leone di tonno rosso dell'Atlantico e di qualsiasi suo prodotto derivato e per continuare a vietare le importazioni dalla Guinea equatoriale di tonno rosso dell'Atlantico e di qualsiasi suo prodotto derivato. Tali misure saranno abolite quando si sarà stabilito che le attività di pesca di tali paesi sono conformi alle misure dell'ICCAT. Esse devono pertanto essere applicate dalla Comunità europea, unica ad avere competenza in materia.

    (10) A fini di trasparenza occorre abrogare il regolamento (CE) n. 2092/2000 e sostituirlo col presente regolamento.

    (11) Le misure suddette sono compatibili con gli impegni assunti dalla Comunità nell'ambito di altri accordi internazionali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ai fini del presente regolamento per " importazione " si intendono le procedure doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 15, lettere a) e b), e paragrafo 16, lettere da a) a f), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio [2].

    [2] GU L 302 del 19.10.92, pag. 1.

    Articolo 2

    1. È vietata l'importazione nella Comunità di tonno rosso dell'Atlantico (Thunnus thynnus) originario della Guinea equatoriale e della Sierra Leone classificato ai codici NC ex 0301 99 90, 0302 35 00, 0303 45 00, ex 0304 10 38, ex 0304 10 98, ex 0304 20 45, ex 0304 90 97, ex 0305 20 00, ex 0305 30 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 80 e ex 0305 69 80.

    2. È vietata l'importazione di qualsiasi prodotto trasformato a base del tonno rosso di cui al paragrafo 1 classificato ai codici NC ex 1604 14 11, ex 1604 14 16, ex 1604 14 18 e ex 1604 20 70.

    Articolo 3

    Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai quantitativi dei prodotti di cui all'articolo 2, originari della Sierra Leone, quando si possa dimostrare in maniera soddisfacente per le autorità nazionali competenti che essi venivano inoltrati verso il territorio della Comunità alla data dell'entrata in vigore, e purché detti quantitativi vengano importati entro quattordici giorni a decorrere da tale data.

    Articolo 4

    Il regolamento (CE) n. 2092/2000 è abrogato.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

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