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Document 52004PC0017

    Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore dell'uguaglianza tra le donne e gli uomini

    /* COM/2004/0017 def. - COD 2003/0109 */

    52004PC0017

    Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore dell'uguaglianza tra le donne e gli uomini /* COM/2004/0017 def. - COD 2003/0109 */


    PROPOSTA MODIFICATA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE UN PROGRAMMA D'AZIONE COMUNITARIO PER LA PROMOZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI ATTIVE A LIVELLO EUROPEO NEL SETTORE DELL'UGUAGLIANZA TRA LE DONNE E GLI UOMINI

    (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

    2003/0109 (COD)

    Proposta modificata di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore dell'uguaglianza tra le donne e gli uomini

    1. Contesto

    La proposta di decisione si prefigge il fine di costituire una base giuridica per la concessione di sovvenzioni alle organizzazioni attive a livello europeo nel settore dell'uguaglianza tra le donne e gli uomini per gli anni 2004 e 2005, resa necessaria dalla nuova struttura che il bilancio della Commissione avrà dal 2004 in virtù del nuovo regolamento finanziario. Di conseguenza, le due linee di bilancio attualmente interessate, A-3037 per la Lobby europea delle donne e A-3046 per le altre organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini, saranno trasformate in linee di bilancio per settore di attività dotate di un atto di base.

    Alla stessa data, 27 maggio 2003, la Commissione ha adottato altre sei proposte di decisione volte a dotare di un atto di base specifico, a decorrere dal 2004, le sovvenzioni attualmente finanziate sulla base di crediti amministrativi iscritti nella parte A per raggrupparli per settori di attività. Una comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio del 27 maggio 2003, COM (2003) 274 definitivo, illustra l'impostazione generale e comune adottata per l'insieme delle proposte di decisione che fanno parte di questa iniziativa.

    In questo contesto, la Commissione ha adottato il 27 maggio 2003 la proposta di decisione che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore dell'uguaglianza tra le donne e gli uomini. La base giuridica specifica è l'articolo 13, paragrafo 2 del trattato CE che prevede la procedura di codecisione.

    Nella sessione plenaria del 20 novembre 2003 il Parlamento europeo ha adottato venti emendamenti che modificano la proposta della Commissione.

    2. Esame degli emendamenti

    La Commissione accetta di recepire nella sua proposta modificata, così come sono stati adottati dal Parlamento, gli emendamenti da 2 a 5, da 12 a 14, da 16 a 18 e 27. La Commissione accoglie in parte l'emendamento numero 22, ma respinge gli emendamenti da 6 a 11, 19 e 20.

    2.1. Emendamenti accolti dalla Commissione

    2.1.1. Emendamento 2

    L'emendamento è puramente formale, in quanto si limita a chiarire che la presente decisione stabilisce un programma d'azione comunitaria per sostenere la Lobby europea delle donne e per promuovere altre organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini. L'emendamento può pertanto essere accolto.

    2.1.2. Emendamento 3

    Questo emendamento ha il solo fine di precisare la proposta della Commissione sottolineando che le attività delle organizzazioni beneficiarie delle sovvenzioni devono rispettare non solo i principi ma anche le disposizioni giuridiche che disciplinano l'azione comunitaria nel settore dell'uguaglianza tra le donne e gli uomini. L'emendamento può pertanto essere accolto.

    2.1.3. Emendamento 4

    L'emendamento sopprime dal testo della decisione il riferimento nominativo alla Lobby europea delle donne in quanto beneficiaria diretta di una sovvenzione di funzionamento nella categoria 1. Il riferimento nominativo compare nell'allegato della decisione. L'emendamento può essere accolto poiché la procedura di identificare i beneficiari con riferimento nominativo nell'allegato è adottata in tutti gli atti di base.

    2.1.4. Emendamenti 5 e 18

    Gli emendamenti sono intesi a precisare che le organizzazioni che beneficiano delle sovvenzioni di funzionamento e delle sovvenzioni per le azioni di cui alle categorie 2 e 3 devono perseguire un obiettivo di interesse generale europeo che si iscrive nel quadro della politica dell'Unione europea nel settore della parità tra donne e uomini. Gli emendamenti possono essere accolti.

    2.1.5. Emendamento 12

    Questo emendamento precisa che tra le azioni della Lobby europea delle donne menzionate nella proposta della Commissione e intese a rafforzare la prospettiva della parità tra donne e uomini nel processo di allargamento va altresì incluso lo sviluppo della cooperazione con le organizzazioni femminili dei nuovi Stati membri. L'emendamento è accettabile nella misura in cui le organizzazioni femminili nei nuovi Stati membri sono attive nel settore della promozione della parità tra donne e uomini.

    2.1.6. Emendamenti 13 e 14

    Questi emendamenti aggiungono esempi supplementari di azioni che possono essere finanziate nel quadro del programma, quali l'integrazione della parità tra donne e uomini in materia di istruzione, sport, sanità e protezione sociale e le azioni che favoriscono la cooperazione con le associazioni femminili dei paesi terzi. Gli emendamenti possono essere accolti.

    2.1.7. Emendamento 16

    Questo emendamento precisa che la Lobby europea delle donne annovera tra i suoi membri, fra l'altro, organizzazioni femminili, poiché il suo statuto prevede la presenza di persone fisiche e di sezioni femminili di organizzazioni non governative. L'emendamento può pertanto essere accolto dalla Commissione.

    2.1.8. Emendamento 17

    Questo emendamento rettifica un errore della proposta di decisione della Commissione precisando che le attività della Lobby europea delle donne sono menzionate nell'allegato al punto 1.1 e non al punto 1.2. L'emendamento può pertanto essere accolto.

    2.1.9. Emendamento 27

    L'emendamento 27 riflette l'attuale situazione del processo di allargamento, precisando che il programma comprende gli Stati in via di adesione che hanno sottoscritto il trattato di adesione nel 2003. L'emendamento può pertanto essere accolto dalla Commissione.

    2.2. Emendamenti che la Commissione accetta in parte

    2.2.1. Emendamento 22

    La Commissione accetta in parte l'emendamento 22 nella misura in cui esso precisa nel considerando 12 che il programma è inteso a sostenere finanziariamente le organizzazioni con sovvenzioni di funzionamento per attività di interesse generale europeo nel settore dell'uguaglianza tra gli uomini e le donne che perseguono un obiettivo che si iscrive nel quadro della politica dell'Unione Europea in questo settore. La Commissione non può invece accettare che si sopprima la menzione della concessione di sovvenzioni di azione in quanto ciò rischia di avere l'effetto di limitare il campo di applicazione del programma che copre non solo la concessione di sovvenzioni di funzionamento, ma anche la concessione di sovvenzioni di azione.

    La Commissione è disposta ad accogliere questo emendamento a condizione che sia mantenuta la menzione delle sovvenzioni di azione.

    2.3. Emendamenti respinti dalla Commissione

    2.3.1. Emendamenti 6 e 7

    Gli emendamenti 6 e 7 prevedono la modifica delle disposizioni relative al cofinanziamento, alla degressività e, in modo indiretto, alla durata del programma proposte dalla Commissione.

    La Commissione non può accettare l'aumento del massimale proposto per il cofinanziamento della Lobby europea delle donne al 90% in luogo del 80%, che riflette la situazione attuale, né il fatto che la regola di degressività delle sovvenzioni concesse alle altre organizzazioni si applicherebbe a partire dal terzo anno, tenuto conto che la durata del programma è di soli due anni.

    2.3.2 Emendamenti 8, 9 e 10

    Gli emendamenti 8, 9 e 10 prevedono la prolungazione della durata del programma fino al 2008 e un aumento del bilancio a 5,5 milioni di euro.

    La Commissione non può accogliere tali emendamenti, che non rispettano la dichiarazione congiunta emersa dall'incontro a tre del 24 novembre 2003.

    2.3.3. Emendamento 11

    L'emendamento 11 prevede una procedura di valutazione del programma più complessa, basata in particolare su una relazione esterna, nonché la presentazione da parte della Commissione di una relazione alla fine del 2007 e non alla fine del 2006.

    La Commissione non può accogliere questo emendamento, che impone un obbligo sproporzionato rispetto alla dotazione finanziaria e alla durata del programma. Inoltre, in considerazione del fatto che il programma si conclude alla fine del 2005, il termine del 2006 per la presentazione della relazione appare più adeguato.

    2.3.4. Emendamento 19

    L'emendamento 19 è inteso a consentire che le sovvenzioni di funzionamento successive agli inviti a presentare proposte nel quadro della categoria 2 siano accordate alle organizzazioni che svolgono tra l'altro azioni di lotta contro la violenza considerata come ostacolo alla parità.

    La Commissione non può accettare questo emendamento che privilegia in modo arbitrario un'attività in luogo di conservare il carattere generale di questa disposizione.

    2.3.5. Emendamento 20

    Questo emendamento prevede che il Parlamento sia informato sulle tematiche e le priorità prima dell'avvio della procedura di invito a presentare proposte. La Commissione non può accettare questo emendamento, che interferisce con il potere di esecuzione che è prerogativa esclusiva della Commissione.

    3. Conclusione

    In forza dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE la Commissione modifica la sua proposta di decisione nel modo sopra indicato.

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