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Document 52004AE0103

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla possibilità di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro (COM(2003) 825 def. - 2003/0317 (CNS))

    GU C 108 del 30.4.2004, p. 78–79 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    30.4.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 108/78


    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla possibilità di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro

    (COM(2003) 825 def. - 2003/0317 (CNS))

    (2004/C 108/15)

    Il Consiglio, in data 18 dicembre 2003, ha deciso, conformemente al disposto dell'art. 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di cui sopra.

    Visto il carattere d'urgenza dei lavori, il Comitato ha deciso nel corso della 405a sessione plenaria del 28 e 29 gennaio 2004 (seduta del 28 gennaio) di designare MALOSSE in qualità di relatore generale, ed ha adottato il presente parere con 40 voti favorevoli, nessun voto contrario e 4 astensioni.

    1.   Sintesi della proposta e motivazione

    1.1

    Nell'ambito della «Strategia di Vienna per l'Europa», il Consiglio europeo di Vienna dell'11 e 12 dicembre 1998 aveva raccomandato il principio di consentire agli Stati membri che lo desideravano di sperimentare gli effetti, in termini di nuovi posti di lavoro e di lotta contro l'economia sommersa, di uno sgravio dell'IVA mirato a servizi ad alta intensità di lavoro.

    1.2

    In applicazione di tale raccomandazione il Consiglio aveva adottato, il 22 ottobre 1999, una direttiva ad hoc (1999/85/CE): la possibilità da essa aperta è stata utilizzata da nove Stati membri, vale a dire Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito. Poiché la validità di tale direttiva aveva termine il 31 dicembre 2003, il 23 luglio 2003 la Commissione ha presentato, in base ai rapporti di valutazione sull'impatto delle misure in essa previste, una nuova proposta di direttiva, volta alla semplificazione ed alla razionalizzazione delle aliquote IVA ridotte (1).

    1.3

    A causa delle numerose divergenze emerse al suo interno il Consiglio non ha però a tutt'oggi potuto adottare tale proposta. È opportuno in tale contesto ricordare che nel settore in questione vige il principio dell'unanimità.

    1.4

    Di conseguenza, visto il rischio di insicurezza giuridica per gli Stati membri che applicano le aliquote ridotte, la Commissione ha recentemente proposto, d'accordo con il Consiglio, di prorogare il termine di validità della direttiva del 1999, portandolo al 31 dicembre 2005. La proposta in esame si limita dunque a modificare il termine di validità per l'applicazione della direttiva del 1999, senza apportare alcuna altra modifica. Essa non tiene dunque conto né delle proposte di razionalizzazione e di semplificazione già elaborate dalla Commissione europea né delle richieste degli Stati membri volte a modificare i settori che possono beneficiare delle normativa, o ad ampliarne il numero.

    2.   Il parere del Comitato economico e sociale europeo

    2.1

    Il CESE aveva già preso posizione [parere del 26 maggio 1999 (2)] a favore del principio di applicare aliquote IVA ridotte per i servizi ad alta intensità di lavoro. Tale posizione è poi stata ribadita nel parere, adottato nel corso della sessione plenaria del 30 ottobre 2003 (relatore Adrien BEDOSSA), sulla proposta della Commissione del 23 luglio 2003 volta alla semplificazione e razionalizzazione della direttiva del 1999.

    2.2

    In tale parere il CESE esprimeva un apprezzamento molto più marcato di quello della Commissione europea circa l'impatto delle misure in questione sulla creazione di nuovi posti di lavoro e sulla lotta contro il lavoro nero.

    2.3

    Il CESE formulava inoltre tutta una serie di suggerimenti, volti in particolare ad estendere le riduzioni dell'aliquota a nuovi settori come i servizi di ristorazione, a mantenere tale riduzione per i servizi di parrucchiere ed i piccoli servizi di riparazione e ad aggiungere nella categoria 10 «gli edifici storici, religiosi e quelli appartenenti al patrimonio culturale e architettonico privato, professionale e industriale».

    2.4

    Il CESE appoggia dunque il principio di prorogare sino al 31 dicembre 2005 l'aliquota IVA ridotta, per evitare le gravi conseguenze che deriverebbero da un vuoto giuridico e dalla cessazione brutale di misure le cui ripercussioni favorevoli sono dimostrate.

    2.5

    Il CESE si rammarica, tuttavia, che il Consiglio non abbia potuto trovare un accordo sulla precedente proposta di direttiva della Commissione volta a semplificare e razionalizzare l'intero sistema: esso sottolinea in tale contesto che il principio dell'unanimità in materia fiscale rappresenta un ostacolo oggettivo.

    2.6

    Per evitare di ritrovarsi in tempi brevi in una situazione di vuoto giuridico, e vista la valutazione assai positiva dell'impatto delle misure in questione, il CESE esorta caldamente gli Stati membri a trovare rapidamente un accordo sulla citata proposta di direttiva per la revisione globale delle aliquote IVA ridotte (3) in vista della loro semplificazione e razionalizzazione ed invita il Consiglio ad adottarla senza indugi, integrandovi le attività ricordate al precedente punto 2.3.

    2.7

    Il CESE sottolinea infine la necessità di sensibilizzare adeguatamente gli Stati membri che entreranno nell'Unione il 1o maggio prossimo all'interesse che le aliquote ridotte possono presentare anche per loro. In molti di essi si registrano infatti gravi problemi di disoccupazione e di lavoro nero. Il CESE chiede inoltre alla Commissione europea di procedere ad una valutazione più approfondita delle ripercussioni delle riduzioni delle aliquote, da effettuare assieme agli Stati membri ed agli attori socioeconomici maggiormente in grado di valutare nel modo migliore tale tematica.

    Bruxelles, 28 gennaio 2004.

    Il Presidente

    del Comitato economico e sociale europeo

    Roger BRIESCH


    (1)  Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto del 23 luglio 2003 (COM(2003) 397)

    (2)  GU C 20 del 22.7.1999.

    (3)  Cfr. nota 1.


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