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Document 52003PC0790(02)
Proposal for a Council Decision concerning the conclusion of the Memorandum of Understanding between the European Community and the National Tourism Administration of the People's Republic of China on visa and related issues concerning tourist groups from the People's Republic of China (ADS)
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del memorandum d'intesa tra la Comunità europea e l'Amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese (SDA)
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del memorandum d'intesa tra la Comunità europea e l'Amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese (SDA)
/* COM/2003/0790 def. - CNS 2003/0299 */
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del memorandum d'intesa tra la Comunità europea e l'Amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese (SDA) /* COM/2003/0790 def. - CNS 2003/0299 */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del memorandum d'intesa tra la Comunità europea e l'Amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese (SDA) (presentata dalla Commissione) RELAZIONE I. Quadro politico e giuridico Nella dichiarazione stampa congiunta del 5° vertice UE-Cina, i dirigenti hanno sottolineato l'importanza dei contatti a livello della popolazione tra la Cina e l'UE, in particolare attraverso l'aumento del numero di visite da parte di gruppi organizzati di cittadini cinesi in Europa. Secondo l'Organizzazione mondiale del turismo, nei prossimi dieci anni la Cina diventerà una delle principali fonti di turismo a livello mondiale. Si calcola che 100 milioni di cinesi potrebbero viaggiare all'estero entro il 2020 e indubbiamente l'aumento del turismo cinese in Europa sarà fonte di notevoli benefici economici e culturali. Attualmente però sono ancora in vigore restrizioni ai viaggi per i cittadini cinesi. Per legge, i cittadini della Repubblica popolare cinese possono visitare soltanto le località che sono state determinate in accordi turistici bilaterali con gli Stati di destinazione. Soltanto dopo che il Consiglio di Stato cinese ha concesso lo status di destinazione approvata (SDA) a un paese, approvandolo pertanto come destinazione per i cittadini cinesi, può essere stilato un accordo SDA bilaterale per consentire ai gruppi turistici cinesi di recarsi in tale paese. Il 22 aprile 2002 la Commissione aveva adottato una raccomandazione di decisione del Consiglio per essere autorizzata ad avviare negoziati per un accordo SDA tra la Comunità e la Repubblica popolare cinese. Il 16 settembre 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo SDA tra la Comunità e la Cina. Dopo la firma del memorandum d'intesa SDA, i cittadini cinesi dovranno comunque essere in possesso di un visto per entrare nella Comunità (come prevede il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio) ma beneficeranno di procedure agevolate per ottenere i visti turistici, promuovendo così lo sviluppo del turismo cinese in Europa e i contatti fra persone. Tuttavia, la Commissione e gli Stati membri hanno ritenuto indispensabile prevenire gli abusi del meccanismo, in particolare da parte di coloro che si trattengono illegalmente oltre il periodo autorizzato. Pertanto, il mandato di negoziato dato alla Commissione comprendeva il requisito d'inserire nell'accordo una clausola di riammissione giuridicamente vincolante. La Commissione ha avuto una prima tornata di colloqui esplorativi con l'Amministrazione nazionale del turismo cinese (CNTA) a Pechino il 29 ottobre 2002. Un progetto di testo per un futuro accordo è stato inviato alla controparte cinese il 20 gennaio 2003. La prima tornata di negoziati formali per un accordo SDA tra la Comunità e la Cina si è svolta il 12 febbraio 2003 e ha ottenuto buoni progressi. Tuttavia, a causa della SARS e della reticenza cinese a includere nel testo una clausola di riammissione, i progressi sono stati limitati, nonostante lo scambio di diverse proposte e controproposte sul testo. Il 1° luglio 2003 la CNTA ha confermato per iscritto che alla Comunità europea era stato concesso l'SDA. Un passo avanti nei negoziati è stato fatto soltanto dopo forti pressioni politiche dell'UE nei confronti della Cina durante gli incontri della troika dei ministri degli esteri UE-Cina ad Atene, Bali e New York (giugno-settembre 2003). Inoltre, l'UE ha sottolineato l'auspicio di concludere un accordo SDA insieme ad altri accordi durante il vertice UE-Cina. Il 23 settembre 2003 è giunta una controproposta cinese contenente nel testo dell'accordo l'obbligo statale di riammettere coloro che si trattengono oltre il periodo autorizzato. Il 30 settembre 2003 si è svolta a Pechino la seconda tornata di negoziati, durante la quale è stato concordato un testo definitivo. Il memorandum d'intesa, che è giuridicamente vincolante, è stato siglato a Pechino il 30 ottobre 2003 durante il 6° vertice UE-Cina. Il fatto che la Commissione sia riuscita a convincere i cinesi ad accettare una clausola di riammissione rappresenta un grande risultato, che nessuno dei 23 paesi (fra cui Germania e Ungheria) che hanno già un accordo bilaterale era stato in grado di ottenere. L'accettazione senza precedenti da parte di Pechino di una clausola di riammissione nel contesto dell'SDA potrebbe spianare la strada alla Commissione per convincere la Cina ad avviare negoziati su un accordo di riammissione. Gli Stati membri, in particolare attraverso il Gruppo di lavoro Asia Oceania, il comitato strategico sull'immigrazione, le frontiere e l'asilo (SCIFA), il Gruppo di lavoro sui visti e il Gruppo di lavoro ad alto livello per la migrazione, sono stati regolarmente informati e consultati durante tutte le fasi dei negoziati. II. Esito dei negoziati La Commissione ritiene che gli obiettivi fissati dal Consiglio nelle direttive di negoziato siano stati raggiunti e che il progetto di memorandum d'intesa possa essere accettato dalla Comunità. Il contenuto finale del progetto può essere così riassunto: - Il memorandum d'intesa è diviso in 4 sezioni comprendenti in tutto 8 articoli e contiene in allegato un protocollo sui nuovi Stati membri e quattro dichiarazioni congiunte. - Gli articoli 1-3 della sezione I forniscono definizioni e delineano lo scopo e la portata del memorandum d'intesa. - Gli articoli 4 e 5 della sezione II riguardano le procedure relative ai visti e la riammissione. L'articolo 4 descrive le procedure da seguire per concedere i visti Schengen di breve durate che devono contenere il riferimento "SDA". Le procedure si basano sulla decisione del Consiglio del 12 luglio 2002, che ha introdotto nell'Istruzione consolare comune (CCI) norme specifiche e particolareggiate riguardanti le domande di visto trattate da agenzie amministrative private, agenzie di viaggio e operatori turistici di gruppo. Le agenzie di viaggio cinesi designate fungeranno da rappresentanti autorizzati di coloro che chiedono i visti e inoltreranno le domande di visto del gruppo turistico. Potranno essere previste interviste individuali. Le domande di visto saranno trattate conformemente alla normativa vigente. Saranno adottate misure contro le agenzie di viaggio cinesi designate che non rispettano le normative UE e/o cinesi. - L'obbligo di riammissione del governo della Repubblica popolare cinese è previsto chiaramente dall'articolo 5 del memorandum d'intesa. Il paragrafo 1 enuncia l'obbligo delle agenzie di viaggio partecipanti di riferire senza indugio allo Stato membro che ha rilasciato il visto e alla CNTA eventuali turisti SDA mancanti dal gruppo o che non sono tornati in Cina. Il paragrafo 2 afferma che le agenzie di viaggio interessate collaboreranno immediatamente con i servizi competenti delle Parti contraenti in caso di mancato rispetto della scadenza del visto per contribuire al rimpatrio e all'accoglienza del turista, "che sarà riammesso dal governo della Repubblica popolare cinese". Stabilisce inoltre che deve essere fornita una prova documentale per dimostrare la cittadinanza cinese di un turista. Il paragrafo 5 della dichiarazione congiunta sulle disposizioni di attuazione stabilisce che la prova documentale di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del memorandum d'intesa deve includere i passaporti, le domande di visto, i documenti di controllo sull'immigrazione nell'UE, i documenti dell'agenzia di viaggio o le relative fotocopie. - L'articolo 6 della sezione III istituisce il comitato dello status di destinazione approvata per contribuire all'attuazione del memorandum d'intesa. Il comitato deve stabilire il proprio regolamento interno e si riunirà ogniqualvolta sarà necessario su richiesta di una delle Parti contraenti. La Comunità sarà rappresentata dalla Commissione. - Gli articoli 7 e 8 della sezione IV contengono le norme relative all'entrata in vigore, alla durata e alla denuncia del memorandum d'intesa. L'articolo 7 specifica che memorandum d'intesa SDA simili tra uno Stato membro e la Cina non saranno più validi a partire dall'entrata in vigore del presente memorandum d'intesa. L'articolo 8, paragrafo 6 stabilisce che il memorandum d'intesa sarà giuridicamente vincolante nei confronti delle due Parti contraenti ai sensi del diritto internazionale pubblico. - L'allegato contiene un protocollo sui nuovi Stati membri il quale stabilisce che, in deroga all'articolo 4, paragrafo 3 del memorandum d'intesa, gli Stati membri che aderiranno all'Unione europea il 1°maggio 2004 rilasceranno visti nazionali limitati al loro territorio fino a quando non entrerà in vigore la decisione del Consiglio di cui all'articolo 3, paragrafo 2 dell'Atto di adesione. - La dichiarazione congiunta sulle disposizioni di attuazione contiene raccomandazioni specifiche riguardanti le agenzie di viaggio, la protezione dei diritti dei turisti, degli accompagnatori e delle guide turistiche cinesi, le esigenze di informazione e le prove documentali. È importante rilevare che gli elenchi di agenzie di viaggio che gli Stati membri devono fornire alla CNTA sono elenchi aperti, che devono essere aggiornati regolarmente. - La situazione specifica della Danimarca, del Regno Unito e dell'Irlanda figura nel 5° e nel 6° considerando e nelle due dichiarazioni allegate al memorandum d'intesa. Analogamente, la stretta associazione della Norvegia e dell'Islanda all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen figura in una dichiarazione congiunta allegata al memorandum d'intesa. III. Progetti di decisioni Le proposte allegate costituiscono lo strumento giuridico per la firma e la conclusione del memorandum d'intesa. La base giuridica per la firma e la conclusione del memorandum d'intesa sono l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iv) e l'articolo 63, paragrafo 3 lettera b) del trattato CE in combinato disposto con l'articolo 300 del trattato CE. Il Consiglio deciderà all'unanimità, ai sensi dell'articolo 300, paragrafo 2, primo comma in combinato disposto con l'articolo 67, paragrafo 1 del trattato CE. Il Parlamento europeo dovrà essere consultato formalmente sulla conclusione del memorandum d'intesa, a norma del primo paragrafo dell'articolo 300, paragrafo 3 del trattato CE. La proposta decisione relativa alla conclusione dell'accordo stabilisce una procedura semplificata per la messa a punto di una posizione comunitaria in seno al comitato SDA istituito dall'articolo 6 dell'accordo. Queste procedure seguono quelle adottate dal Consiglio nella decisione relativa alla conclusione degli accordi di riammissione con Hong Kong. L'attuazione dell'accordo richiederà inoltre la cooperazione tra le autorità consolari degli Stati membri che applicano l'accordo stesso. Fatte salve le eventuali disposizioni contrarie contenute nell'accordo, si applicano le disposizioni dell'istruzione consolare comune, in particolare quelle della parte VIII riguardo alla cooperazione consolare a livello locale [1]. [1] GU C 313 del 16.12.2002, pag. 1. IV. Conclusioni Alla luce dei risultati summenzionati, la Commissione propone al Consiglio di: - decidere di firmare il memorandum d'intesa in nome della Comunità ed autorizzare il presidente del Consiglio a nominare la o le persone debitamente incaricate della firma in nome della Comunità; - approvare, previa consultazione del Parlamento europeo, l'allegato memorandum d'intesa fra la Comunità europea e l'Amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese. 2003/0299 (CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del memorandum d'intesa tra la Comunità europea e l'Amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese (SDA) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iv) e l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b) del trattato CE in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e paragrafo 3, primo comma, vista la proposta della Commissione [2], [2] visto il parere del Parlamento europeo [3], [3] GU C considerando quanto segue: (1) La Commissione ha negoziato in nome della Comunità europea un memorandum d'intesa tra la Comunità europea e l'Amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese (SDA). (2) Il presente accordo è stato firmato, in nome della Comunità europea, il ....... 2003 fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva, conformemente alla decisione ......../....../CE del Consiglio, del [.............]. (3) È opportuno approvare il presente accordo. (4) L'accordo istituisce un comitato che può adottare decisioni aventi un effetto giuridico su alcune questioni tecniche. È pertanto opportuno prevedere procedure semplificate per la definizione della posizione comunitaria in tali casi. (5) Conformemente al protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, e al protocollo che integra l'acquis di Schengen nel quadro dell'Unione europea, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione della presente decisione e pertanto non sono vincolati da essa o soggetti alla sua applicazione. (6) Conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e pertanto non è vincolata da essa o soggetta alla sua applicazione. DECIDE: Articolo 1 È approvato in nome della Comunità il memorandum d'intesa tra la Comunità europea e l'Amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese (SDA). Il testo del memorandum d'intesa è allegato alla presente decisione. Articolo 2 Il Presidente del Consiglio comunica la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del memorandum d'intesa [4]. [4] La data di entrata in vigore del memorandum d'intesa sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del Segretariato generale del Consiglio. Articolo 3 La posizione della Comunità in seno al comitato dello status di destinazione approvata per quanto riguarda l'adozione del proprio regolamento interno, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5 del memorandum d'intesa, è adottata dalla Commissione previa consultazione di uno speciale comitato designato dal Consiglio. Per tutte le altre decisioni del comitato dello status di destinazione approvata, la posizione della Comunità viene adottata dal Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione. Articolo 4 La presente decisione è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, addì Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO MEMORANDUM D'INTESA tra l'Amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese e la Comunità europea sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica popolare cinese (SDA) L'AMMINISTRAZIONE NAZIONALE DEL TURISMO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE e LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso designate "le Parti contraenti" Desiderose di agevolare i viaggi organizzati in gruppo dalla Repubblica popolare cinese alla Comunità, Consapevoli che per consentire tali viaggi occorre affrontare il problema dei visti e le questioni affini, Considerando che tali viaggi contribuiranno a rafforzare il settore del turismo sia in Cina che nella Comunità, Determinate a garantire che il presente memorandum d'intesa sia applicato in stretta conformità alla normativa pertinente cinese e alla disciplina del mercato interno comunitario, Considerando che le disposizioni del presente memorandum d'intesa non si applicano al Regno Unito e all'Irlanda, conformemente al protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, e al protocollo che integra l'acquis di Schengen nel quadro dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, Considerando che le disposizioni del presente memorandum d'intesa non si applicano al Regno di Danimarca, conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: sezione i: oggetto e definizioni Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente memorandum d'intesa si intende per: (a) "Stato membro", qualsiasi Stato membro della Comunità europea, ad eccezione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito; (b) "cittadino cinese", qualsiasi persona in possesso di un passaporto della Repubblica popolare cinese; (c) "territorio della Comunità", il territorio al quale si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, ad eccezione del territorio della Danimarca, dell'Irlanda, del Regno Unito e dei dipartimenti francesi d'oltremare; (d) "agenzia di viaggio cinese designata", qualsiasi agenzia di viaggio selezionata e designata dall'Amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese (CNTA); (e) "corriere", la persona abilitata a presentare domande di visto per un gruppo turistico alle ambasciate o agli uffici consolari degli Stati membri in Cina secondo la procedura definita dall'articolo 4, paragrafo 2 del presente memorandum d'intesa; (f) "visto Schengen", il visto uniforme di cui all'articolo 10 della Convenzione di applicazione di Schengen. Articolo 2 Oggetto e campo d'applicazione Il presente memorandum d'intesa si applica ai viaggi dei gruppi turistici di cittadini cinesi effettuati a loro spese dalla Cina al territorio della Comunità. A tal fine, la Comunità gode dello status di destinazione approvata (SDA). Tali viaggi sono organizzati conformemente alle disposizioni e ai requisiti del presente memorandum d'intesa. Articolo 3 Gruppi turistici I componenti dei gruppi turistici cinesi entrano nel territorio della Comunità e vi escono in gruppo. Viaggiano all'interno del territorio della Comunità in gruppo secondo il programma di viaggio stabilito. Il numero minimo di componenti di un gruppo turistico è fissato a cinque. SEZIONE II: Procedura per i visti e riammissione Articolo 4 Procedura per i visti 1. Agenzie di viaggio cinesi designate (a) Le autorità cinesi designano agenzie di viaggio in Cina (in appresso denominate "agenzie di viaggio cinesi designate") che sono state autorizzate dalla CNTA ad organizzare viaggi di cittadini cinesi verso gli Stati membri. Le ambasciate e gli uffici consolari degli Stati membri accreditano tali agenzie di viaggio designate a fungere da rappresentanti autorizzati per le domande di visto. La CNTA notifica alla Commissione e alle ambasciate e agli uffici consolari degli Stati membri l'elenco delle agenzie di viaggio cinesi designate, compresi gli indirizzi, i numeri di telefono, i numeri di fax, gli indirizzi e-mail e le persone di contatto. (b) In caso di violazioni delle normative UE e/o cinese da parte di un'agenzia di viaggio cinese designata nell'effettuazione del viaggio all'estero dei cittadini cinesi, vengono prese adeguate misure nei confronti di tale agenzia conformemente alla legislazione in vigore. Le misure comprendono, se del caso, il ritiro della designazione dell'agenzia di viaggio da parte della Cina o del suo accreditamento presso le ambasciate o gli uffici consolari degli Stati membri in Cina. 2. Corrieri (a) Ciascuna agenzia di viaggio cinese designata può nominare fino a due persone che operino in suo nome e per suo conto in qualità di corrieri nel necessario processo di domanda di visto per i gruppi di turisti cinesi che desiderano visitare il territorio della Comunità. I corrieri sono abilitati a presentare le domande di visto di tali gruppi alle ambasciate o agli uffici consolari degli Stati membri in Cina. (b) I corrieri sono autorizzati a entrare nelle ambasciate o negli uffici consolari degli Stati membri con un distintivo rilasciato dalla CNTA nonché con un distintivo recante foto d'identità e un certificato rilasciati dalle ambasciate o dagli uffici consolari degli Stati membri, ai quali la CNTA fornisce informazioni pertinenti sulle persone che fungono da corrieri di ciascuna agenzia di viaggio. I certificato contiene almeno il nome e l'indirizzo dell'agenzia di viaggio e il nome dell'agente che funge da corriere. (c) Nel caso in cui un'agenzia di viaggio designata non sia più accreditata presso un'ambasciata o un ufficio consolare di uno Stato membro, l'agenzia di viaggio interessata è obbligata a restituire i distintivi e i certificati all'ambasciata o all'ufficio consolare dello Stato membro che li ha rilasciati affinché siano invalidati. Inoltre, un'agenzia di viaggio accreditata ha l'obbligo di restituire il distintivo e il certificato all'ambasciata o all'ufficio consolare dello Stato membro che li ha rilasciati se la persona che fungeva da corriere non svolge più tale mansione presso l'agenzia. 3. Domande di visto (a) Nel presentare domande di visto per un gruppo di clienti di un'agenzia di viaggio cinese accreditata presso le ambasciate o gli uffici consolari degli Stati membri, le agenzie di viaggio presentano anche i documenti seguenti: una comunicazione firmata dal rappresentante di detta agenzia contenente informazioni sul circuito previsto, sul pagamento delle spese di viaggio, su un'adeguata assicurazione, sui nomi dei partecipanti al viaggio, insieme al passaporto di ciascun partecipante e a formulari debitamente compilati e firmati da ciascun viaggiatore. Se necessario, le ambasciate o gli uffici consolari degli Stati membri possono richiedere ulteriori documenti e/o informazioni. (b) Le domande di visto vengono trattate secondo la legislazione applicabile. In linea di massima i visti vengono concessi dalle ambasciate o dagli uffici consolari degli Stati membri sul cui territorio si trova la destinazione unica o principale della visita prevista. Qualora sia impossibile determinare la destinazione principale o qualora siano previste visite di pari durata, l'ambasciata o l'ufficio consolare dello Stato membro i cui avviene l'ingresso sul territorio comunitario è responsabile della concessione del visto. Le ambasciate o gli uffici consolari degli Stati membri possono prevedere interviste di persona o telefoniche con i richiedenti. (c) Il visto rilasciato dalle ambasciate o dagli uffici consolari degli Stati membri è un visto Schengen, limitato a un massimo di trenta giorni, rilasciato conformemente alla legislazione applicabile. Si tratta di un visto Schengen individuale recante il riferimento "SDA". (d) Se le ambasciate o gli uffici consolari della Comunità approvano domande di visto presentate da agenzie di viaggio, altre organizzazioni o singoli che non sono agenzie di viaggio designate dalla CNTA, quest'ultima non è responsabile di eventuali problemi sorti durante il viaggio sul territorio della Comunità. Articolo 5 Soggiorno illegale e riammissione 1. Le agenzie di viaggio cinesi designate e le agenzie di viaggio della Comunità partecipanti sono tenute a comunicare, senza indugio, alle rispettive autorità, alla CNTA e alle competenti autorità dello Stato membro che ha rilasciato il visto, eventuali turisti SDA che mancano dal gruppo nonché eventuali turisti SDA che non sono tornati in Cina. 2. In caso di superamento illegale della durata del soggiorno di un turista SDA, le agenzie di viaggio interessate delle Parti contraenti collaborano immediatamente con i servizi competenti delle Parti contraenti per contribuire al rimpatrio e all'accoglienza del turista, che sarà riammesso dal governo della Repubblica popolare cinese. Vengono fornite prove documentali per confermare la sua identità di cittadino cinese ai fini della riammissione. Il costo del biglietto aereo è a carico del turista. Se quest'ultimo non dispone di risorse finanziarie sufficienti, i costi relativi al suo rimpatrio devono essere sostenuti dalla competente autorità dello Stato membro interessato, la quale chiede in seguito alla pertinente agenzia di viaggio cinese designata il rimborso del biglietto aereo su presentazione di una ricevuta. In questo caso, l'agenzia di viaggio cinese rimborsa il costo del biglietto aereo alla competente autorità dello Stato membro interessato entro 30 giorni dalla riammissione del turista, dal quale recupera i costi. SEZIONE III: attuazione e scambio di informazioni Articolo 6 Comitato dello status di destinazione approvata 1. Al fine di garantire il corretto funzionamento del presente memorandum d'intesa, le Parti contraenti si scambiano informazioni e dati a tempo debito e collaborano strettamente. Per monitorare la corretta attuazione del memorandum d'intesa, viene istituito un meccanismo consultivo. 2. A tal fine, le Parti contraenti istituiscono un comitato dello status di destinazione approvata (in appresso denominato "il comitato"), che avrà in particolare i seguenti compiti: a) monitorare l'applicazione del presente memorandum d'intesa e redigere ogni anno un rapporto sulla sua applicazione; b) stabilire le disposizioni di attuazione necessarie per la sua esecuzione uniforme; c) scambiare regolarmente informazioni; d) raccomandare alle Parti contraenti modifiche al presente memorandum d'intesa. 3. Il comitato è composto di rappresentanti delle Parti contraenti. La Comunità è rappresentata dalla Commissione europea; la Cina è rappresentata dall'Amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese. 4. Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle Parti contraenti. 5. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno. SEZIONE IV: disposizioni finali Articolo 7 Intese SDA degli Stati membri Eventuali memorandum d'intesa o accordi simili tra la Cina e uno Stato membro non si applicano più a partire dall'entrata in vigore del presente memorandum d'intesa. Articolo 8 Entrata in vigore, durata e denuncia 1. Il presente memorandum d'intesa viene ratificato o approvato dalle Parti contraenti conformemente alle loro rispettive procedure. 2. Il presente memorandum d'intesa entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si notificano a vicenda il completamento delle procedure di cui al primo paragrafo. 3. Il presente memorandum d'intesa rimane in vigore a tempo indeterminato, a meno che non sia denunciato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo. 4. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente memorandum d'intesa mediante comunicazione scritta all'altra Parte contraente. Il presente memorandum d'intesa cessa di essere applicato tre mesi dopo la data di tale notifica. 5. Il presente memorandum d'intesa può essere modificato mediante accordo scritto delle Parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le Parti contraenti si sono notificate il completamento delle procedure interne necessarie a tal fine. 6. Il presente memorandum d'intesa è giuridicamente vincolante nei confronti delle due Parti contraenti. Fatto a ... il ... giorno del mese di ... dell'anno 2003, in duplice copia nelle lingue cinese, danese, olandese, inglese, finlandese, francese, tedesca, greca, italiana, portoghese, spagnola e svedese, ciascuna delle quali fa ugualmente fede. Per la Comunità europea // Per l'Amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese ALLEGATO Protocollo sui nuovi Stati membri Ai sensi dell'Atto di adesione, gli Stati membri che aderiscono all'Unione europea il 1° maggio 2004 (Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria), non rilasciano ancora visti Schengen. Pertanto, in deroga all'articolo 4, paragrafo 3 del memorandum d'intesa, e fino all'entrata in vigore della decisione del Consiglio di cui all'articolo 3, paragrafo 2 dell'Atto di adesione, lo Stato membro interessato rilascia visti nazionali limitati al proprio territorio. Dichiarazione congiunta sulle disposizioni di attuazione 1. Agenzie di viaggio La Comunità raccomanda agli Stati membri e ai loro prestatori di servizi turistici di fornire alla CNTA un elenco delle agenzie di viaggio del loro territorio, compresi gli indirizzi, i numeri di telefono e di fax, gli indirizzi e-mail e le persone di contatto. Tali elementi devono essere aggiornati regolarmente e trasmessi alla CNTA. Le Parti contraenti accettano inoltre che le agenzie di viaggio di entrambe siano autorizzate a selezionare i loro partner commerciali dell'altra Parte contraente e a concludere contratti con essi. Dette agenzie di viaggio sono responsabili di tutte le modalità commerciali riguardanti il viaggio, come per esempio i programmi di viaggio, i costi, i servizi e i pagamenti previsti dal contratto di viaggio con i rispettivi partner commerciali. 2. Protezione dei diritti dei turisti cinesi I diritti e gli interessi legittimi dei cittadini cinesi che viaggiano sul territorio della Comunità in gruppi turistici sono protetti dalle pertinenti normative della Comunità, degli Stati membri e della Cina. In caso di violazione, tali regolamenti si applicano alle pertinenti agenzie. La Comunità incoraggia gli Stati membri e i loro prestatori di servizi turistici a creare linee telefoniche che forniscano consulenza e assistenza d'emergenza ai turisti cinesi. 3. Accompagnatori turistici e guide turistiche Le Parti contraenti accettano che le agenzie di viaggio cinesi accreditate nominino uno o più accompagnatori turistici per ciascun gruppo. L'accompagnatore si assicura che i gruppi di turisti cinesi che viaggiano sul territorio della Comunità conformemente al presente memorandum d'intesa entrino nel territorio della Comunità e vi escano in gruppo. L'accompagnatore è tenuto ad avere con sé per tutta la durata del viaggio copie di tutti i biglietti e passaporti. Le Parti contraenti prendono atto che, oltre all'accompagnatore turistico obbligatorio fornito dalle agenzie di viaggio cinesi, le agenzie di viaggio della Comunità possono fornire guide turistiche per ciascun gruppo di turisti cinese per l'intera durata del soggiorno sul territorio della Comunità. Dette guide turistiche possono accompagnare il gruppo dal momento in cui entra nel territorio della Comunità a quello in cui vi esce, alle condizioni previste dalla legge applicabile in ciascuno Stato membro, e si adoperano per risolvere eventuali problemi che possono sorgere in consultazione con l'accompagnatore turistico cinese. 4. Informazioni richieste La Comunità incoraggia gli Stati membri e i loro prestatori di servizi turistici a rendere disponibili le pertinenti informazioni alle agenzie di viaggio cinesi designate, in particolare riguardo alle possibilità di viaggio verso il territorio della Comunità e al suo interno, a importanti servizi di viaggio per i viaggiatori cinesi e ai loro prezzi nonché alle informazioni utili per proteggere i diritti legittimi dei viaggiatori. 5. Prove documentali Le Parti contraenti concordano che le prove documentali di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del presente memorandum d'intesa comprendono i passaporti, le domande di visto, i documenti di controllo sull'immigrazione nell'UE, i documenti dell'agenzia di viaggio o le relative fotocopie. Dichiarazione congiunta relativa alla Danimarca Le Parti contraenti prendono atto che il presente memorandum d'intesa non si applica al territorio del Regno di Danimarca. Pertanto, l'Amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese e le autorità della Danimarca affermano la loro volontà di concludere, senza indugio, un accordo sullo status di destinazione approvata negli stessi termini del presente memorandum d'intesa. Dichiarazione congiunta relativa al Regno Unito e all'Irlanda Le Parti contraenti prendono atto che il presente memorandum d'intesa non si applica al territorio del Regno Unito e dell'Irlanda. Pertanto è auspicabile che l'Amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese e le autorità del Regno Unito e dell'Irlanda concludano un accordo sullo status di destinazione approvata in termini simili a quelli del presente memorandum d'intesa. Dichiarazione congiunta relativa all'Islanda e alla Norvegia Le Parti contraenti prendono atto della stretta relazione tra la Comunità europea e l'Islanda e la Norvegia, in particolare in virtù dell'accordo del 18 maggio 1999 relativo all'associazione di tali paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen. È pertanto opportuno che l'Amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese concluda un accordo sullo status di destinazione approvata con l'Islanda e la Norvegia in termini simili a quelli del presente memorandum d'intesa.