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Document 52003PC0769

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità in merito alla decisione n. 3/2003 del comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera, istituito in virtù dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, recante modifica dell'allegato all'accordo

/* COM/2003/0769 def. */

52003PC0769

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità in merito alla decisione n. 3/2003 del comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera, istituito in virtù dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, recante modifica dell'allegato all'accordo /* COM/2003/0769 def. */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione della Comunità in merito alla decisione n. 3/2003 del comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera, istituito in virtù dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, recante modifica dell'allegato all'accordo

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il 1º giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, il cui articolo 21 istituisce il comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera (in appresso "il comitato"), demandato a gestire l'accordo e ad assicurare che esso sia correttamente attuato.

Nuova legislazione comunitaria da inserire nell'allegato all'accordo

L'articolo 1, paragrafo 2 dell'accordo prevede l'applicazione in Svizzera della legislazione comunitaria di cui all'allegato dell'accordo. L'articolo 23, paragrafo 4 dell'accordo dispone che il comitato può proporre una revisione delle norme dell'accordo o adottare una decisione che modifichi l'allegato per recepire, eventualmente in base alla reciprocità, le modifiche apportate alla legislazione considerata.

Dalla firma dell'accordo sono stati adottati atti legislativi che modificano o abrogano alcuni regolamenti e alcune direttive che figurano nell'allegato. Inoltre, sono stati adottati atti legislativi comunitari in nuovi settori. Si impone, pertanto, la modifica dell'allegato per renderlo conforme alla legislazione comunitaria vigente in materia.

In occasione della prima riunione del comitato, tenutasi il 16 dicembre 2002, la Svizzera ha dichiarato che, per recepire la nuova legislazione, chiederà un periodo di transizione per la sua attuazione pari ai periodi stabiliti negli stessi atti legislativi per l'attuazione da parte degli Stati membri. La portata esatta di tale richiesta di principio da parte della Svizzera è stata oggetto di trattative dettagliate tra gli esperti della Commissione e svizzeri. Le discussioni hanno condotto ad un elenco di modifiche dell'allegato all'accordo, per le quali la Svizzera chiede un periodo di attuazione e che formano oggetto della decisione in allegato, e ad un elenco di modifiche all'allegato dell'accordo per le quali la Svizzera non chiede alcun periodo di attuazione (oggetto della decisione n. 2/2003 del comitato).

Posizione della Comunità in merito alla decisione n. 3/2003

L'articolo 3 della decisione del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (2002/309/CE, Euratom) sancisce che la posizione che la Comunità deve adottare per le decisioni del comitato che si limitano ad estendere alla Svizzera atti della legislazione comunitaria (fatti salvi gli adeguamenti tecnici eventualmente necessari) è adottata dalla Commissione. Per le altre decisioni di detto comitato, la posizione della Comunità è adottata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.

Poiché i periodi di transizione da concedere alla Svizzera non costituiscono un semplice adeguamento tecnico, spetta alla Commissione approvare la posizione della Comunità in merito all'adozione della decisione n. 3/2003 del comitato relativa alla modifica dell'allegato all'accordo con l'inserimento della nuova legislazione comunitaria per la quale non sarà concesso alla Svizzera un periodo di transizione di pari durata di quello stabilito per gli Stati membri.

Il Consiglio è invitato ad adottare la decisione proposta.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione della Comunità in merito alla decisione n. 3/2003 del comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera, istituito in virtù dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, recante modifica dell'allegato all'accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo [1], in particolare l'articolo 23,

[1] Decisione del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (2002/309/CE, Euratom), GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

vista la decisione del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (2002/309/CE, Euratom), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione [2],

[2] GU C [...] del [...], pag. [...]

considerando quanto segue:

(1) L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (in appresso "l'accordo") è entrato in vigore il 1º giugno 2002.

(2) L'articolo 21 dell'accordo istituisce un comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera, demandato a gestire l'accordo e ad assicurare che esso sia correttamente attuato.

(3) Dalla firma dell'accordo sono stati adottati nuovi atti legislativi concernenti l'attuazione dell'accordo.

(4) L'articolo 23, paragrafo 4 dell'accordo impone al comitato di adottare decisioni per la revisione dell'allegato all'accordo.

(5) L'articolo 3, paragrafo 3 della decisione del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (2002/309/CE, Euratom) sancisce che la posizione della Comunità per le decisioni del comitato diverse da quelle di cui al paragrafo 2 è adottata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.

DECIDE:

Articolo unico

La posizione della Comunità europea in seno al comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera, istituito dall'articolo 21 dell'accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, in merito alla modifica dell'allegato all'accordo, si basa sull'allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO Progetto di decisione n. 3/2003del comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera, recante modifica dell'allegato all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo

DECISIONE DEL COMITATO PER IL TRASPORTO AEREO COMUNITÀ/SVIZZERA N. 3/2003

del [...] 2003

recante modifica dell'allegato all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo

IL COMITATO PER IL TRASPORTO AEREO COMUNITÀ/SVIZZERA,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (in appresso "l'accordo"), in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

DECIDE:

Articolo 1

1. Al punto 1 (Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione ed altre norme in materia di aviazione civile) dell'allegato all'accordo, dopo il riferimento al regolamento (CEE) n. 2299/98 del Consiglio, è aggiunto il seguente testo:

"2002/30/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità.

(Art. 1-12, 14-18) Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso: La Svizzera applica la direttiva dopo un periodo di transizione di durata pari al periodo di attuazione previsto dalla direttiva per gli Stati membri della Comunità."

2. Al punto 1 (Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione ed altre norme in materia di aviazione civile) dell'allegato all'accordo, dopo il testo inserito di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della presente decisione, è aggiunto il seguente testo:

"2000/79/CE Direttiva del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA). Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso: La Svizzera applica la direttiva dopo un periodo di transizione di durata pari al periodo di attuazione previsto dalla direttiva per gli Stati membri della Comunità."

3. Al punto 1 (Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione ed altre norme in materia di aviazione civile) dell'allegato all'accordo, dopo il testo inserito di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della presente decisione, è aggiunto il seguente testo:

"93/104/CE Direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, modificata dalla direttiva 2000/34/CE del 22 giugno 2000. Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso: La Svizzera applica la direttiva dopo un periodo di transizione di durata pari al periodo di attuazione previsto dalla direttiva per gli Stati membri della Comunità."

Articolo 2

Al punto 2 (Regole di concorrenza) dell'allegato all'accordo, al riferimento al regolamento (CEE) n. 1617/93 della Commissione, è aggiunto il seguente testo:

" e dal regolamento (CE) n. 1105/2002 della Commissione, del 25 giugno 2002.

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

La Svizzera applica il regolamento dopo un periodo di transizione di durata pari al periodo di attuazione previsto dal regolamento per gli Stati membri della Comunità."

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nella Raccolta ufficiale delle leggi federali della Confederazione svizzera. La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, ... 2003.

Per il comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera

Il capo della delegazione comunitaria

Il capo della delegazione svizzera

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