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Document 52003PC0611

    Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3069/95 che istituisce un programma di osservazione della Comunità europea applicabile ai pescherecci comunitari che operano nella zona di regolamentazione dell'organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO)

    /* COM/2003/0611 def. - CNS 2003/0237 */

    52003PC0611

    Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3069/95 che istituisce un programma di osservazione della Comunità europea applicabile ai pescherecci comunitari che operano nella zona di regolamentazione dell'organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO) /* COM/2003/0611 def. - CNS 2003/0237 */


    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 3069/95 che istituisce un programma di osservazione della Comunità europea applicabile ai pescherecci comunitari che operano nella zona di regolamentazione dell'organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO)

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    Nel 1995, l'organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO) ha istituito un "progetto pilota di osservazione e di localizzazione via satellite", che rientrava in un pacchetto di misure volte a rafforzare le misure di controllo e di applicazione, adottato per risolvere quella che allora fu chiamata la "controversia dell'ippoglosso nero". Tale progetto prevedeva, tra l'altro, la designazione di osservatori su tutte le navi operanti nella zona di regolamentazione della NAFO. Nel 1997, il progetto pilota fu sostituito da un "Programma di osservazione e di localizzazione via satellite" il quale sarà riesaminato nel corso della riunione annuale della NAFO che avrà luogo nel settembre 2003.

    Date le particolari circostanze che diedero origine al programma di osservazione e localizzazione via satellite, nel 1995 la Commissione si impegnò a garantirne l'attuazione da parte dei pescherecci comunitari assumendosi le spese relative agli osservatori. Tale impegno è esplicitato chiaramente nel regolamento (CE) n. 3069/95 che prevede l'attuazione a livello comunitario della parte del programma relativa agli osservatori.

    Il 20 dicembre 2002, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2371/2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca. Tale regolamento costituisce il regolamento quadro per la politica comune della pesca a partire dal 1º gennaio 2003. A norma dell'articolo 23, paragrafo 2 di detto regolamento, spetta attualmente gli Stati membri, tra l'altro, controllare le attività esercitate dai pescherecci battenti la loro bandiera fuori delle acque comunitarie, nonché inviare osservatori su tali pescherecci.

    Con l'adozione del nuovo regolamento quadro della politica comune della pesca, non appare più giustificato porre a carico della Commissione gli oneri amministrativi e finanziari connessi alla parte del programma relativa agli osservatori. È quindi necessario affidare d'ora in avanti agli Stati membri il compito di attuare il programma NAFO relativo agli osservatori. L'intento è quello di affidare agli Stati membri tale responsabilità a partire dal 1º gennaio 2004, il che permetterebbe il ricambio degli osservatori assegnati per il tramite di un'agenzia privata incaricata di attuare il programma per conto della Commissione. Il contratto con la ditta scade il 15 febbraio 2004, ma può essere prorogato per un breve periodo, se necessario ai fini di una transizione armoniosa.

    La Commissione collaborerà strettamente con gli Stati membri per garantire un trasferimento graduale di responsabilità nell'esecuzione di tale programma NAFO. La Commissione valuterà e sorveglierà l'applicazione del programma NAFO da parte degli Stati membri interessati.

    Stando così le cose è necessario modificare in conformità il regolamento (CE) n. 3069/95.

    Occorre anche osservare che più tardi, nel quadro della proposta sulla struttura comune di ispezione, sarà affidato agli Stati membri anche il compito di garantire la presenza di ispettori nella NAFO. Ne consegue che l'attività di una nave di ispezione della Commissione che effettua pattugliamenti nella NAFO non dovrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2005.

    2003/0237 (CNS)

    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 3069/95 che istituisce un programma di osservazione della Comunità europea applicabile ai pescherecci comunitari che operano nella zona di regolamentazione dell'organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

    vista la proposta della Commissione [1],

    [1] GU C [...] [...], pag.[...]

    visto il parere del Parlamento europeo, [2],

    [2] GU C [...] [...], pag.[...]

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 3069/95 [3] prevede misure specifiche per l'attuazione, a livello comunitario, del programma di osservazione convenuto nel quadro dell'organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO) nel 1995 allo scopo di migliorare i controlli e l'attuazione delle misure nella zona di regolamentazione della NAFO.

    [3] GU L 329 del 30.12.1995, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1049/97 (GU L 154 del 12.6.1997, pag.2.).

    (2) In considerazione delle particolari circostanze in cui il programma è stato attuato a livello comunitario nel 1995, il Consiglio aveva incaricato la Commissione di porre osservatori a bordo di tutti pescherecci comunitari, ponendo a carico della Comunità le spese connesse a tale operazione.

    (3) Nel 2002 è stato adottato il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca [4]. In virtù di tale regolamento gli Stati membri hanno il compito di controllare le attività di pesca dei pescherecci battenti la propria bandiera fuori delle acque comunitarie e sono altresì responsabili dell'invio di osservatori su tali pescherecci.

    [4] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

    (4) Vista l'adozione del suddetto regolamento quadro non appare più giustificato porre a carico della Commissione gli oneri amministrativi e finanziari derivanti da tali attività.

    (5) È opportuno che la Commissione e gli Stati membri collaborino strettamente per garantire il mantenimento dell'efficacia dei programmi di osservazione e l'adempimento degli obblighi comunitari in ambito NAFO.

    (6) Occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 3069/95,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 3069/95 è modificato come segue:

    1) All'articolo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

    "Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1956/88, gli Stati membri assegnano osservatori a tutti i loro pescherecci che già esercitano o che eserciteranno attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO. Gli osservatori all'uopo designati devono rimanere a bordo dei pescherecci ai quali sono stati assegnati finché saranno sostituiti da altri osservatori."

    2) È inserito il seguente articolo:

    "Articolo 1bis

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione un elenco degli osservatori assegnati a norma dell'articolo 1 entro e non oltre il 20 gennaio di ogni anno e, in seguito, immediatamente dopo la designazione di nuovi osservatori."

    3) All'articolo 2, i termini "osservatori comunitari" sono sostituiti dai termini "osservatori all'uopo designati".

    4) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 4

    Sono a carico degli Stati membri le spese sostenute per l'invio degli osservatori a norma del presente regolamento. Gli Stati membri possono imputare tali spese, in tutto o in parte, all'operatore dei pescherecci."

    5) Nell'allegato I, punto 1, i), i termini "la Commissione assegna" sono sostituiti dai termini "gli Stati membri assegnano".

    6) Nell'allegato I, punto 2, lettera m), i termini "e alle competenti autorità dello Stato membro interessato" sono sostituiti dai termini "e alle competenti autorità dello Stato membro che li ha assegnati".

    7) L'allegato II è soppresso.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    SCHEDA FINANZIARIA DELL'ATTO

    Settore: Pesca

    Attività: Conservazione, controllo ed esecuzione nel settore della pesca

    titolo dell'azione: programma della comunità europea relativo All'invio di osservatori sui pescherecci comunitari operanti nella zona di regolamentazione dell'organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO)

    1. LINEA(E) DI BILANCIO + DENOMINAZIONE

    Capitolo B2-90, articolo B2-902

    110703 - Controllo e sorveglianza delle attività di pesca nelle acque marittime comunitarie

    2. DATI GLOBALI IN CIFRE

    2.1. Dotazione totale dell'azione (parte B): -3 milioni di EUR - stanziamenti di impegno

    2.2. Periodo d'applicazione:

    L'intento è quello di affidare agli Stati membri tale responsabilità a partire dal 1º gennaio 2004, il che permetterebbe il ricambio degli osservatori assegnati per il tramite di un'agenzia privata incaricata di attuare il programma per conto della Commissione. Il contratto scade il 15 febbraio 2004, ma può essere necessario prevederne una proroga per un periodo limitato, al fine di assicurare una presenza continua di osservatori durante il periodo transitorio.

    2.3. Stima globale pluriennale delle spese:

    (a) Scadenzario stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (cfr. punto 6.1.1)

    milioni di euro (al terzo decimale)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (b) Assistenza tecnica e amministrativa (ATA) e spese di appoggio (SDA) (cfr. punto 6.1.2)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese di funzionamento (cfr. punti 7.2 e 7.3)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2.4. Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

    [X] La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

    La proposta impone una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie.

    Può essere necessario il ricorso alle disposizioni dell'accordo interistituzionale.

    2.5. Incidenza finanziaria sulle entrate [5]

    [5] Per ulteriori informazioni, cfr. il documento illustrativo distinto.

    Nessuna incidenza finanziaria (si tratta degli aspetti tecnici dell'attuazione di una misura)

    Oppure

    [X] La proposta ha un'incidenza finanziaria

    L'incidenza finanziaria della proposta sarà positiva per il bilancio comunitario.

    Nel bilancio 2004 è stato riservato un importo di 3.000.000 EUR per l'invio di osservatori nella zona di regolamentazione NAFO. Tale importo tiene conto dell'invio di osservatori a bordo dei pescherecci degli Stati membri, ma anche dell'aumento del numero di osservatori che saranno inviati sui pescherecci degli Stati candidati all'adesione operanti nella zona di regolamentazione NAFO. E' necessario prevedere una certa spesa nel 2004 in considerazione del periodo transitorio.

    Nella misura in cui la gestione del programma di osservatori NAFO sarà affidata agli Stati membri, il relativo finanziamento sarà a loro carico.

    (Nota bene: tutte le precisazioni e osservazioni relative al metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate devono essere riportate su un foglio allegato a parte).

    (milioni di euro al primo decimale)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (Specificare ogni linea di bilancio interessata, aggiungendo il numero di righe necessarie alla tabella se vi sono effetti su più di una linea di bilancio).

    3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

    >SPAZIO PER TABELLA>

    4. BASE GIURIDICA

    Articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca.

    5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

    5.1. Necessità dell'intervento comunitario [6]

    [6] Per ulteriori informazioni, cfr. il documento illustrativo distinto.

    5.1.1. Obiettivi perseguiti

    5.1.2. Disposizioni adottate in relazione alla valutazione ex ante

    5.1.3. Disposizioni adottate a seguito della valutazione ex post

    5.2. Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio

    5.3. Modalità d'attuazione

    6. INCIDENZA FINANZIARIA

    6.1. Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per l'intero periodo di programmazione)

    (Il metodo di calcolo degli importi totali indicati nella tabella che segue deve essere esplicitato mediante la ripartizione nella tabella 6.2)

    6.1.1. Intervento finanziario

    SI in milioni di euro (al terzo decimale)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    6.2. Calcolo dei costi per misura prevista nella parte B (per tutto il periodo di programmazione) [7]

    [7] Per ulteriori informazioni, cfr. il documento illustrativo distinto.

    (Qualora si tratti di più azioni, precisare in modo sufficientemente dettagliato le misure specifiche da adottare per ciascuna di esse in modo da consentire una stima del volume e dei costi dei risultati.)

    SI in milioni di euro (al terzo decimale)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Se necessario spiegare il metodo di calcolo

    7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO

    7.1. Incidenza sulle risorse umane

    >SPAZIO PER TABELLA>

    7.2. Incidenza delle spese per risorse umane

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione per 12 mesi.

    7.3. Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione per 12 mesi.

    1 Precisare il tipo di comitato e il gruppo di cui fa parte.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

    8.1. Modalità di controllo

    8.2. Modalità e calendario della valutazione

    9. MISURE ANTIFRODE

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