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Document 52003PC0559

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (versione codificata)

    /* COM/2003/0559 def. - COD 2003/0221 */

    52003PC0559

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (versione codificata) /* COM/2003/0559 def. - COD 2003/0221 */


    Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (versione codificata)

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

    Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

    Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

    2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso [1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.

    [1] COM(87) 868 PV.

    3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità [2], sottolineando l'importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

    [2] V. allegato 3, Parte A, delle conclusioni.

    La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

    Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

    4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione della direttiva 84/647/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1984 relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada [3]. La nuova direttiva sostituisce le varie direttive che essa incorpora [4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione.

    [3] Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

    [4] Allegato I, Parte A, della presente proposta.

    5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in tutte le lingue ufficiali, della direttiva 84/647/CEE e degli strumenti di modifica della stessa, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato II della direttiva codificata.

    84/647/CEE (adattato)

    2003/0221 (COD)

    Progetto di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [5],

    [5] GU C

    visto il parere del Comitato delle regioni [6],

    [6] GU C

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [7],

    [7] GU C

    considerando quanto segue:

    (1) La direttiva 84/647/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1984, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada [8], è stata modificata in modo sostanziale [9]. A fini di razionalità e chiarezza, occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

    [8] GU L 335 del 22.12.1984, pag. 72. Direttiva modificata dalla direttiva 90/398/CEE (GU L 202 del 31.7.1990, pag. 46.

    [9] Vedi allegato I, parte A.

    84/647/CEE Considerando 1

    (2) Dal punto di vista macroeconomico, l'utilizzazione dei veicoli noleggiati consente, in talune situazioni, una ripartizione ottimale delle risorse limitando lo spreco dei fattori di produzione.

    84/647/CEE Considerando 2

    (3) Dal punto di vista microeconomico, tale possibilità introduce un elemento di elasticità nell'organizzazione del trasporto ed incrementa in tal modo la produttività delle imprese.

    (4) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato I, parte B,

    84/647/CEE (adattato)

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Ai sensi della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

    a) "veicoli": veicoli a motore, rimorchi, semirimorchi o un insieme di veicoli, destinati esclusivamente al trasporto di merci;

    b) "veicoli noleggiati": i veicoli che, contro rimunerazione e per un determinato periodo, sono messi a disposizione di un'impresa che effettua trasporti di merci su strada per conto terzi o per conto proprio, previa conclusione di un contratto con l'impresa che fornisce i veicoli.

    Articolo 2

    1. Ogni Stato membro consente l'utilizzazione sul suo territorio, ai fini del traffico tra Stati membri, di veicoli presi a noleggio da imprese stabilite nel territorio di un altro Stato membro, a condizione che:

    a) il veicolo sia immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di quest'ultimo Stato membro;

    b) il contratto preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato ad un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;

    c) il veicolo noleggiato sia esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di noleggio;

    d) il veicolo noleggiato sia guidato dal personale proprio dell'impresa che lo utilizza;

    2. Il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d) è comprovato dai seguenti documenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo:

    a) contratto di noleggio o estratto autenticato del contratto contenente in particolare il nome del noleggiante, il nome del noleggiatore, la data e la durata del contratto e l'identificazione del veicolo;

    b) qualora non sia il conducente a noleggiare il veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del contratto, contenente in particolare il nome del datore di lavoro, il nome del dipendente, la data e la durata del contratto di lavoro, o un foglio paga recente.

    I documenti di cui alle lettere a) e b) possono eventualmente essere sostituiti da un documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro.

    Articolo 3

    1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far sì che, ai fini del trasporto di merci su strada, le imprese nazionali possano utilizzare, alle stesse condizioni dei veicoli di loro appartenenza, veicoli noleggiati, immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro interessato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2 .

    90/398/CEE art.1, punto 1

    2. Gli Stati membri possono escludere dalle disposizioni del paragrafo 1 il trasporto per conto proprio effettuato con veicoli il cui peso totale a pieno carico autorizzato sia superiore a 6tonnellate.

    84/647/CEE (adattato)

    Articolo 4

    La presente direttiva si applica fatta salva la regolamentazione di uno Stato membro che preveda, per l'utilizzazione dei veicoli presi a noleggio, condizioni meno restrittive di quelle previste agli articoli 2 e 3.

    Articolo 5

    Fatti salvi gli articoli 2 e 3, la presente direttiva si applica fatte salve altresì le disposizioni relative:

    a) all'organizzazione di mercato dei trasporti di merci su strada, effettuati per conto terzi e per conto proprio, in particolare all'accesso al mercato e al contingentamento delle capacità di trasporto su strada;

    b) ai prezzi e alle condizioni di trasporto nel settore del trasporto di merci su strada;

    c) alla formazione dei prezzi di noleggio;

    d) all'importazione dei veicoli;

    e) alle condizioni di accesso all'attività o alla professione di noleggiatore di veicoli stradali.

    Articolo 6

    La direttiva 84/647/CEE, come modificata dalla direttiva di cui all'allegato I, parteA, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione di cui all'allegato I, parte B.

    I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

    Articolo 7

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    84/647/CEE art. 9 (adattato)

    Articolo 8

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il [...]

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il Presidente Il Presidente

    [...] [...]

    ALLEGATO I

    Parte A

    Direttiva abrogata e relative modificazioni (di cui all'articolo 6)

    Direttiva 84/647/CE del Consiglio // (GU L 335 del 22.12.1984, pag. 72)

    Direttiva 90/398/CE del Consiglio // (GU L 202 del 31.7.1990, pag. 46)

    Parte B

    Termini d'attuazione in diritto nazionale (di cui all'articolo 6)

    Direttiva // Termine di attuazione

    Direttiva 84/647/CEE // 30 giugno 1986

    Direttiva 90/398/CE // 31 dicembre 1990

    ALLEGATO II

    Tavola di concordanza

    Direttiva 84/647/CEE // Presente regolamento

    Articolo 1, alinea

    Articolo 1, primo trattino // Articolo 1, alinea

    Articolo 1, lettera a)

    Articolo 1, secondo trattino // Articolo 1, lettera b)

    Articolo 2, alinea

    Articolo 2, punti da 1 a 4 // Articolo 2, paragrafo 1, alinea

    Articolo 2, lettere da a) a d)

    Articolo 2, punto 5, primo comma, alinea

    Articolo 2, punto 5, primo comma, lettere a) e b) // Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, alinea

    Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b)

    Articolo 2, punto 5 secondo comma // Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma

    Articolo 3 // Articolo 3

    Articolo 4, paragrafo 1

    Articolo 5, alinea

    Articolo 5, primo trattino // Articolo 4

    Articolo 5, alinea

    Articolo 5, lettera a)

    Articolo 5, secondo trattino // Articolo 5, lettera b)

    Articolo 5, terzo trattino // Articolo 5, lettera c)

    Articolo 5, quarto trattino // Articolo 5, lettera d)

    Articolo 5, quinto trattino // Articolo 5, lettera e)

    Articolo 6 // -

    Articolo 7 // -

    Articolo 8 // -

    - // Articolo 6

    - // Articolo 7

    Articolo 9 // Articolo 8

    - // Allegato I

    - // Allegato II

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