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Document 52003PC0456

    Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2100/94 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali

    /* COM/2003/0456 def. - CNS 2003/0161 */

    52003PC0456

    Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2100/94 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali /* COM/2003/0456 def. - CNS 2003/0161 */


    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 2100/94 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    L'articolo 29 del regolamento (CE) n. 2100/94 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali è incompatibile con l'articolo 12 della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

    Nel febbraio 1998 il Consiglio ha invitato la Commissione ad esaminare tale incompatibilità e a presentare una proposta appropriata di modifica del regolamento (CE) n. 2100/94.

    Una varietà vegetale può essere protetta da una privativa sui ritrovati vegetali, ma può anche contenere una o più invenzioni biotecnologiche protette da un brevetto, ad esempio componenti genetiche brevettate. I titolari di questi diritti di proprietà intellettuale possono essere persone diverse.

    In caso di disaccordo tra i diversi titolari di diritti di proprietà intellettuale, i due testi normativi prevedono, in casi giustificati, la possibilità di misure obbligatorie (licenze o licenze dipendenti obbligatorie) volte a far sì che la varietà vegetale o il brevetto possa essere sfruttato.

    A norma del regolamento (CE) n. 2100/94 ciò può accadere solo per motivi di "interesse pubblico". Ai sensi della direttiva 98/44/CE, una licenza obbligatoria può essere concessa se la varietà vegetale rappresenta un "progresso tecnico significativo, di notevole interesse economico", non in caso di generico "interesse pubblico".

    La presente modifica del regolamento (CE) n. 2100/94 risolverà tale contraddizione:

    1. essa garantirà la coerenza del regime delle licenze obbligatorie dipendenti di cui al regolamento (CE) n. 2100/94 concernente la privativa comunitaria sui ritrovati vegetali e alla direttiva 98/44/CE concernente le invenzioni biotecnologiche;

    2. Per consentire lo sfruttamento di un'invenzione biotecnologica brevettata, l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali può concedere una licenza obbligatoria al titolare di un brevetto per l'utilizzazione di una varietà vegetale protetta contenente la sua invenzione. Il richiedente di una licenza obbligatoria deve provare:

    - di avere chiesto invano al titolare della privativa sui ritrovati vegetali la concessione di una licenza contrattuale e

    - che l'invenzione biotecnologica costituisce un progresso tecnico significativo di rilevante interesse economico rispetto alla varietà vegetale protetta.

    3. Il titolare del brevetto può ottenere una licenza dipendente per sfruttare la varietà vegetale contenente la sua invenzione biotecnologica se il titolare di una privativa sui ritrovati vegetali ha ottenuto una licenza obbligatoria per l'utilizzazione di tale invenzione brevettata a norma della direttiva 98/44/CE.

    La proposta non ha incidenza finanziaria sul bilancio comunitario.

    La proposta non avrà incidenza sulle piccole e medie imprese.

    2003/0161 (CNS)

    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 2100/94 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

    vista la proposta della Commissione [1],

    [1] GU C .. del .., pag. .

    visto il parere del Parlamento europeo [2],

    [2] GU C .. del .., pag. .

    considerando quanto segue:

    Il regolamento (CE) n. 2100/94 [3] istituisce un regime comunitario per le varietà vegetali, coesistente con i regimi nazionali, che consente la concessione di diritti di proprietà industriale validi in tutta la Comunità ("privativa comunitaria per ritrovati vegetali").

    [3] GU L 227 del 1.9.1994, pag. 1.

    Tale regime è attuato e applicato da un ufficio comunitario con personalità giuridica, denominato Ufficio comunitario delle varietà vegetali (di seguito "l'Ufficio").

    Soltanto l'Ufficio ha la facoltà di concedere una licenza obbligatoria per una varietà vegetale protetta da una privativa comunitaria sui ritrovati vegetali.

    Il quadro giuridico comunitario per la protezione delle invenzioni biotecnologiche, istituito dalla direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche [4], stabilisce all'articolo 12 disposizioni per la concessione di licenze obbligatorie non esclusive nel caso in cui varietà vegetali protette incorporano invenzioni brevettate e viceversa.

    [4] GU L 213 del 30.7.1998, pag. 13.

    L'articolo 29 del regolamento (CE) n. 2100/94 prevede in linea di massima la concessione di licenze obbligatorie concernenti le varietà vegetali comunitarie per motivi di pubblico interesse, mentre l'articolo 12 della direttiva 98/44/CE non impone tale requisito per le licenze obbligatorie dipendenti tra un brevetto d'invenzione e una privativa sui ritrovati vegetali.

    Tenuto conto della necessità di garantire la coerenza del regime delle licenze obbligatorie dipendenti nei diversi campi della proprietà industriale e commerciale, occorre allineare le norme previste dal regolamento (CE) n. 2100/94 con quelle previste dalla direttiva 98/44/CE.

    Occorre tener presente l'ambito nazionale della protezione delle invenzioni biotecnologiche a norma della direttiva 98/44/CE e l'esigenza di poter accordare una licenza dipendente al titolare di un brevetto nazionale per una privativa sui ritrovati vegetali soltanto nello Stato membro o negli Stati membri in cui egli può chiedere un brevetto per un'invenzione biotecnologica.

    Per l'adozione del presente regolamento, gli unici poteri previsti dal trattato sono quelli conferiti dall'articolo 308,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 2100/94 è modificato nel seguente modo:

    L'articolo 29 è sostituito dal testo seguente:

    "Articolo 29

    Licenza obbligatoria e licenza obbligatoria dipendente laddove una varietà incorpora un'invenzione protetta da brevetto

    1. L'Ufficio accorda una licenza obbligatoria a una o più persone, a richiesta, unicamente per motivi di interesse pubblico, e previa consultazione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 36.

    2. A richiesta di uno Stato membro, della Commissione o di un organismo istituito a livello comunitario e riconosciuto dalla Commissione, può essere concessa una licenza obbligatoria a una categoria di persone rispondenti a specifici requisiti o a qualsiasi persona per uno o più Stati membri o l'intera Comunità. Tale licenza può essere concessa solo per motivi di interesse pubblico e previa approvazione del consiglio di amministrazione.

    3. All'atto della concessione della licenza obbligatoria di cui ai paragrafi 1, 2 o 5, l'Ufficio stabilisce il tipo di atti contemplati e specifica le condizioni eque da rispettare e i requisiti specifici di cui al paragrafo 2. Le condizioni eque tengono conto degli interessi di eventuali titolari di una privativa per ritrovati vegetali cui la concessione della licenza obbligatoria possa recare pregiudizio. Le condizioni eque possono altresì riguardare eventuali limiti di tempo e l'importo dell'indennità da versare al titolare, e possono imporre a quest'ultimo taluni obblighi il cui adempimento sia necessario per conferire validità alla licenza obbligatoria.

    4. Alla scadenza di ogni periodo annuale a decorrere dalla concessione della licenza obbligatoria di cui ai paragrafi 1, 2 o 5 ed entro l'eventuale limite di tempo di cui sopra, ciascuna delle parti della procedura può chiedere che la decisione relativa alla concessione della licenza obbligatoria sia annullata o modificata. Tale richiesta può essere motivata esclusivamente dal fatto che le circostanze determinanti la decisione precedente abbiano subito nel frattempo modifiche.

    5. A richiesta, la licenza obbligatoria è concessa al titolare di diritti per una varietà essenzialmente derivata qualora siano rispettati i criteri di cui al paragrafo 1. Le condizioni eque di cui al paragrafo 3 comprendono il versamento al titolare di una congrua indennità per la varietà iniziale.

    6. Il regolamento di esecuzione ai sensi dell'articolo 114 può specificare alcuni casi quali esempi di pubblico interesse di cui ai paragrafi 1 e 2 e stabilire inoltre le modalità di attuazione delle disposizioni dei precedenti paragrafi.

    7. La privativa comunitaria per ritrovati vegetali non può essere oggetto di licenze obbligatorie concesse dagli Stati membri.

    8. In deroga al disposto dei paragrafi da 1 a 7, si applicano le seguenti disposizioni:

    a) Qualora il titolare di un brevetto di un'invenzione biotecnologica chieda all'Ufficio una licenza obbligatoria per lo sfruttamento non esclusivo di una varietà vegetale protetta ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 98/44/CE, l'ufficio concede la licenza, subordinandola al pagamento di un canone adeguato, purché il titolare del brevetto dimostri che:

    i) ha chiesto invano al titolare della privativa di concedergli una licenza contrattuale; e

    ii) l'invenzione costituisce un progresso tecnico significativo di notevole interesse economico rispetto alla varietà vegetale protetta.

    b) Qualora sia stata concessa a un titolare, per consentirgli di acquisire o di utilizzare la sua privativa comunitaria sui ritrovati vegetali, una licenza obbligatoria ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della suddetta direttiva sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche per lo sfruttamento non esclusivo di un'invenzione brevettata, l'Ufficio concede al titolare del brevetto per tale invenzione, dietro sua richiesta, una licenza dipendente non esclusiva a condizioni ragionevoli per utilizzare la varietà protetta.

    c) All'atto di concedere una licenza o una licenza dipendente a un titolare di un brevetto ai sensi rispettivamente delle lettere a) o b), l'Ufficio restringe il campo d'applicazione territoriale della licenza o della licenza dipendente alla parte o alle parti del territorio comunitario per le quali vale il brevetto."

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

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