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Document 52003PC0447
Opinion of the Commission pursuant to Article 251 (2), third subparagraph, point (c) of the EC Treaty, on the European Parliament's amendments to the Council's common position regarding the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on additives for use in animal nutrition amending the proposal of the Commission pursuant to Article 250 (2) of the EC Treaty
2002/0073 (COD) Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento Europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente gli additivi destinati all'alimentazione animale recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE
2002/0073 (COD) Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento Europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente gli additivi destinati all'alimentazione animale recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE
/* COM/2003/0447 def. - COD 2002/0073 */
2002/0073 (COD) Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli additivi destinati all'alimentazione animale recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE /* COM/2003/0447 def. - COD 2002/0073 */
2002/0073 (COD) PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente gli additivi destinati all'alimentazione animale RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE 2002/0073 (COD) PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente gli additivi destinati all'alimentazione animale 1. Introduzione L'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del Trattato CE recita che la Commissione formula un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. La Commissione formula il suo parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento. 2. Contesto - Adozione della proposta da parte della Commissione: 22 marzo 2002 [1] [1] COM(2002) 153 definitivo - 2002/0073(COD) . - Parere del Comitato economico e sociale europeo: 18 settembre 2002 [2] [2] GU C 61 del 14.3.2003, pag. 43. - Parere del Parlamento europeo in prima lettura: 21 novembre 2002 - Data dell'accordo politico in seno al Consiglio: 16 dicembre 2002 - Data d'adozione della proposta modificata: 18 dicembre 2002 - Data d'adozione della posizione comune: 17 marzo 2003 [3] [3] GU C 113E del 13.5.2003, pag. 1. - Adozione da parte del Parlamento della raccomandazione per una seconda lettura: 19 giugno 2003 3. Finalità della proposta Nell'ottica di rendere coerente la legislazione comunitaria all'insegna di un approccio "dai campi alla tavola", gli obiettivi della proposta, quali risultano dal Libro bianco sulla sicurezza alimentare, sono i seguenti: - distinguere in modo chiaro tra valutazione del rischio (per tenere conto dell'entrata in funzione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare - in appresso denominata AESA) e gestione del rischio (procedura del comitato); - semplificare le norme vigenti in materia di procedura d'autorizzazione di additivi nei mangimi; - elaborare disposizioni per il ritiro progressivo degli antibiotici somministrati come promotori della crescita; - mantenere l'uso dei coccidiostatici quali additivi nei mangimi; - consolidare le disposizioni comunitarie in materia di additivi destinati all'alimentazione animale. Spetterà all'AESA, per le competenze e le responsabilità attribuitele, fornire un quadro unico per la valutazione dei fascicoli relativi a tutti gli additivi per mangimi. Essa garantirà che la procedura sia chiara (gli orientamenti saranno aggiornati e adeguati ai vari tipi di additivi), efficace (un'unica valutazione) e trasparente (adozione di una relazione di valutazione e consultazione pubblica). Il presente regolamento fornisce una definizione degli additivi per mangimi. L'elenco degli additivi autorizzati sarà suddiviso in un numero ristretto di grandi categorie di additivi. I coadiuvanti tecnologici e i farmaci veterinari non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Ad eccezione dei coccidiostatici somministrati ad animali sani durante tutta la loro vita produttiva, le sostanze utilizzate per la prevenzione delle malattie, in particolare gli antibiotici, non sono ammesse come additivi per mangimi. Nel parere adottato il 28 maggio 1999, il comitato scientifico direttivo (CSD) raccomandava che gli agenti antimicrobici usati in qualità di promotori della crescita, appartenenti a classi utilizzate o passibili di essere utilizzate nella medicina umana o veterinaria, avrebbero dovuto essere ritirati il prima possibile e successivamente aboliti. Un secondo parere del CSD sulla resistenza agli antimicrobici, adottato il 10-11 maggio 2001, ha confermato la necessità di pianificare e coordinare il procedimento di ritiro e di compiere sforzi per sostituire gli antimicrobici in questione con prodotti alternativi. Al fine di adempiere alla raccomandazione del CSD, si sta procedendo come segue: - esclusione degli antibiotici dall'ambito di applicazione della nuova legislazione sugli additivi per mangimi, il che significa che non sarà più consentito richiedere l'autorizzazione di antibiotici in qualità di additivi per mangimi; - adozione di un periodo di transizione per il ritiro dei quattro antibiotici rimanenti, in modo da consentire un adeguamento delle prassi di produzione animale. Le sostanze in questione saranno proibite a partire dal 1° gennaio 2006. 4. Parere della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo La Commissione ritiene che gli emendamenti migliorino il testo della sua proposta e pertanto accoglie la totalità degli emendamenti votati dal Parlamento: l'emendamento 7 prevede che il parere dell'AESA sia reso pubblico; l'emendamento 9, concernente il rinnovo delle autorizzazioni per gli additivi destinati all'alimentazione animale, non ritiene necessario subordinare tale rinnovo allo svolgimento di studi sull'efficacia; Gli emendamenti di compromesso, da 14 a 20, sono stati discussi in precedenza e accolti dal COREPER. Essi riguardano: un riferimento alla legislazione generale in materia alimentare (regolamento 178/2002) in un considerando, un ordine di priorità per la rivalutazione degli additivi, una relazione della Commissione, entro il 2008, sull'utilizzazione dei coccidiostatici come additivi per mangimi e sulle alternative disponibili, norme specifiche sull'etichettatura degli aromi, autorizzazione provvisoria di un additivo da parte della Commissione. 5. Conclusioni In applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato, la Commissione modifica la sua proposta come illustrato ai punti precedenti.