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Document 52003PC0157
Proposal for a Council Decision authorising the Kingdom of Spain to extend until 7 March 2004 the Agreement on mutual fishery relations with the Republic of South Africa
Proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Regno di Spagna a prorogare fino al 7 marzo 2004 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana
Proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Regno di Spagna a prorogare fino al 7 marzo 2004 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana
/* COM/2003/0157 def. */
Proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Regno di Spagna a prorogare fino al 7 marzo 2004 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana /* COM/2003/0157 def. */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza il Regno di Spagna a prorogare fino al 7 marzo 2004 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Il 14 Agosto 1979 il Regno di Spagna ha firmato con la Repubblica sudafricana un accordo sulle relazioni mutue di pesca, entrato in vigore al 8 marzo 1982 per un periodo iniziale di dieci anni; è previsto che l'accordo rimane in vigore per un periodo non determinato salvo se e denunciato con un preavviso di 12 mesi. Il detto accordo di pesca prevede che delle licenze annuali di pesca possono essere offerte alle navi battenti bandiera spagnola; come fu il caso sin dal 1989. A norma dell'articolo 167, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, i diritti e gli obblighi derivanti per il Regno di Spagna dagli accordi di pesca conclusi con i paesi terzi rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni degli accordi stessi sono provvisoriamente mantenute. In virtù del paragrafo 3 del citato articolo 167, il consiglio, deliberando necessarie per preservare le attività di pesca risultanti dagli accordi, compresa la possibilità di proroga dei medesimi per periodi di un anno al massimo. La presente proposta autorizza il Regno di Spagna a prorogare fino al 7 marzo 2004 il suddetto accordo. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza il Regno di Spagna a prorogare fino al 7 marzo 2004 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 167, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C [...] del [...], pag. [...]. considerando quanto segue: (1) L'accordo sulle reciproche relazioni di pesca tra il governo del Regno di Spagna e il governo della Repubblica sudafricana, firmato il 14 agosto 1979, è entrato in vigore l'8 marzo 1982 per un periodo iniziale di dieci anni; che, in seguito, esso resta in vigore a tempo indeterminato se non viene denunciato con un preavviso di dodici mesi. (2) A norma dell'articolo 167, paragrafo 2 dell'atto di adesione, i diritti e gli obblighi che derivano per il Regno di Spagna dagli accordi di pesca conclusi con paesi terzi rimangono invariati durante il periodo in cui sono provvisoriamente mantenuti. (3) A norma dell'articolo 167, paragrafo 3 dell'atto di adesione, prima della scadenza di tali accordi di pesca il Consiglio adotta le disposizioni necessarie per preservare le attività di pesca risultanti da detti accordi, compresa la possibilità di proroga per un periodo massimo di un anno; che l'accordo di cui sopra è stato prorogato fino al 7 marzo 2003 [2]. [2] GU L 116 del 03.05.2002, pag. 31. (4) E opportuno autorizzare il Regno di Spagna a prorogare fino al 7 marzo 2004 l'accordo di pesca in oggetto. HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il Regno di Spagna è autorizzato a prorogare fino al 7 marzo 2004 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana, entrato in vigore l'8 marzo 1982. Articolo 2 Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il [...] Per il Consiglio Il Presidente