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Document 52003PC0127

    Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (presentata dalla Commissione a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) (versione codificata)

    /* COM/2003/0127 def. - COD 99/0085 */

    52003PC0127

    Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (presentata dalla Commissione a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) (versione codificata) /* COM/2003/0127 def. - COD 99/0085 */


    Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla protezione dei lavoratori contro rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (presentata dalla Commissione a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) (versione codificata)

    RELAZIONE

    1. L'8 aprile 1999, la Commissione ha presentato una proposta di direttivadelConsiglio intesa a codificare la direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) [1].

    [1] COM (1999) 152 definitivo dell'8.4.1999.

    Con parere dell'11 maggio 1999, il gruppo consultivo dei servizi giuridici istituito in virtù dell'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi [2] ha dichiarato che la proposta sopra indicata si limita in effetti a una pura e semplice codificazione, senza modificazioni sostanziali degli atti che ne fanno oggetto.

    [2] GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

    2. A seguito dei risultati dei lavori già svolti in sede di Consiglio sulla proposta di cui al punto 1, la Commissione - a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE - ha deciso di presentare una proposta modificata di codificazione della direttiva.

    Tale proposta modificata tiene altresì conto dei ritocchi di natura puramente redazionale o formale, suggeriti dal gruppo consultivo dei Servizi giuridici, di cui si constatata la fondatezza [3].

    [3] Si veda pure il parere del gruppo consultivo dell'11.5.1999 trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio ed alla Commissione il 21.6.1999.

    3. Rispetto alla proposta iniziale, i cambiamenti apportati dalla presente proposta modificata sono i seguenti:

    3.1. Nel titolo della direttiva (che diventa una "DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO"), sono aggiunte le parole "o mutageni" dopo "cancerogeni" e "del Consiglio" dopo "direttiva 89/391/CEE".

    3.2. L'istituzione che agisce diventa " IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA"

    3.3. Al primo visto, "articolo 118A" sostituito con " articolo 137, paragrafo 2".

    3.4. "visto il parere del Comitato delle Regioni2" inserito come nuovo quarto visto, con nota a pi di pagina "GU C del, pag.".

    3.5. La fine del precedente quarto visto diventa "procedura di cui all'articolo 251 del trattato3" con una nota a pi di pagina "GU C del, pag.".

    3.6. La nota a pi di pagina che in precedenza era n. 3 diventa n. 4; il suo contenuto completato dal testo: "Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/38/CE (GUL 138 dell'1.6.1999, pag. 66)".

    3.7. Al considerando (1), sono inserite le parole "più volte e" prima di "in manierasostanziale5", con in nota "Allegato IV, Parte A"; le parole "dalla direttiva97/42/CE" e la nota n. 4 sono soppresse. Nella frase successiva soppressa la parola "pertanto".

    3.8. Ai considerando già (2), (4) e (7), sono inserite le parole "o mutageni" dopo "cancerogeni".

    3.9. Al considerando (3), dopo "disposizioni più vincolanti", le parole "e/o specifiche" sono sostituite da "o più specifiche".

    3.10. Vengono aggiunti i nuovi considerando "(5) mutageni delle cellule germinative sono sostanze che possono indurre un cambiamento permanente nella quantità o nella struttura del materiale genetico di una cellula con conseguente mutamento nelle caratteristiche fenotipiche della suddetta cellula, che può essere trasferito alle cellule figlie discendenti" e "(6) A causa del loro meccanismo d'azione i mutageni delle cellule germinative possono produrre effetti cancerogeni".

    3.11. Il considerando già (5) diventa il considerando (7) e la fine della nota a pi di pagina relativa modificata nella maniera seguente: " Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 199 del 30.7.1999, pag. 57).".

    3.12. Il considerando già (6) diventa il considerando (8) e la frase "direttiva 88/379/CEE delConsiglio del 7 giugno 1988" sostituita da "direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999"; la nota a pi di pagina relativa al suddetto considerando sostituita dal testo seguente: "GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1".

    3.13. I considerando già (7), (8) (9) diventano rispettivamente (9), (10) e (11) e le parole "o mutageni" sono inserite ai considerando (9) e (11), dopo "cancerogeni".

    3.14. Il considerando già (10) diventa il considerando (12) ed sostituito dal testo seguente: "(12) Per contribuire alla riduzione di questi rischi, occorre stabilire valori limite, ed altre disposizioni direttamente connesse, per tutti gli agenti cancerogeni o mutageni per i quali l'informazione disponibile, compresi i dati scientifici e tecnici, lo renda possibile.".

    3.15. Il considerando già (11) diventa (13).

    3.16. Vengono inseriti i nuovi considerando "(14) tutela della salute dei lavoratori deve essere applicato il principio di precauzione" e "(15) Devono essere prese misure preventive ai fini della protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti agli agenti cancerogeni o mutageni".

    3.17. Il considerando già (12) diventa (16).

    3.18. Il considerando (13) diventa il considerando (17) ed sostituito dal seguente: "A norma della decisione 74/325/CEE del Consiglio10, la Commissione ha acquisito il parere del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, al fine di elaborare le proposte relative alle direttive codificate nella presente direttiva.".

    3.19. Il considerando già (14) diventa (18).

    3.20. Nella formula "HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA" la parola "HA" sostituita da "HANNO".

    3.21. All'articolo 1, paragrafo 3, all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 5, lettera g), all'articolo 6, lettera a), all'articolo 8, paragrafo 1, primo comma dopo "lavoratori", all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma dopo "lavoratori", all'articolo12, lettere a) dopo "lavoratori", b) dopo "lavoratori", d) dopo "medico" e f) dopo "lavoratori", all'articolo 13, all'articolo 14, paragrafo 1, dopo "legislazioni", paragrafo 6 dopo "legislazioni", e paragrafo 8, all'articolo 15, primo comma e secondo comma, la parola "e/" inserita prima di "o"; secondo i termini utilizzati dalla direttiva 90/394/CEE.

    3.22. All'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 3, paragrafo 1, paragrafo 2, primo e secondo comma e paragrafo 4, all'articolo 5, paragrafo 2 e paragrafo 5, lettere a), c), d), e) e j), all'articolo 6, lettere a) e b), all'articolo 10, paragrafo 1, testo introduttivo e letteraa), all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafi 3 e 8, all'articolo 16, paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafo 2, e all'allegato II, punto 1, le parole "agenti cancerogeni" sono sostituiti da "agenti cancerogeni o mutageni".

    3.23. All'articolo 1, il paragrafo 4 sostituito dal testo seguente: "4. Per quanto riguarda l'amianto, oggetto della direttiva 83/477/CEE del Consiglio11, le disposizioni della presente direttiva si applicano se sono più favorevoli alla salute e alla sicurezza sul lavoro." con in nota a pi di pagina "GU L 263 del 24.9.1983, p. 25."

    3.24. All'articolo 2, lettera a), ii, secondo trattino, le parole "l'allegato I della direttiva88/379/CEE" sono sostituite da "l'allegato II, parte B della direttiva1999/45/CE".

    3.25. All'articolo 2, inserita la lettera b) seguente:

    "b) "agente mutageno":

    i) una sostanza che risponde ai criteri di classificazione nella categoria 1 o 2 degli agenti mutageni, come stabilito nell'allegato VI della direttiva67/548/CEE;

    ii) un preparato costituito da una o più delle sostanze di cui al punto i) allorch la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti previsti in materia di limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nella categoria 1 o 2 degli agenti mutageni, come stabilito:

    - dall'allegato I della direttiva 67/548/CEE; o

    - dall'allegato II, parte B della direttiva 1999/45/CE nel caso in cui la sostanza o le sostanze non figurino nell'allegato I della direttiva67/548/CEE o vi figurino senza limiti di concentrazione;".

    La precedente lettera b) diventa lettera c).

    3.26. All'articolo 2, lettera c), all'articolo 4, paragrafo 1, le parole "agente cancerogeno" sono sostituite da "agente cancerogeno o mutageno".

    3.27. All'articolo 16, paragrafo 1 e all'articolo 17, paragrafo 1, le parole "118 A del trattato" sono sostituite dalle parole "137, paragrafo 2 del trattato".

    3.28. All'articolo 20, primo comma, le parole "la direttiva" sono sostituite da "le direttive".

    3.29. La formula per la firma completata.

    3.30. Nell'allegato I, aggiunto il punto (5) seguente: "5. lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro12 " con in nota a pi di pagina " Un elenco di tipi di legno duro figura nel volume 62 delle monografie sulla valutazione dei rischi cancerogeni per la salute umana "Wood Dust and Formaldehyde" pubblicato dal Centro internazionale di ricerca sul cancro, Lione 1995."

    3.31. Nell'allegato III, la menzione "(articolo 16, paragrafo 1)" che figura sotto il titolo sostituita da "(articolo 16)" che figurava nell'allegato III della direttiva 90/394/CEE.

    3.32. Nell'allegato III, la parte A stata modificata dal nuovo atto modificatore che ha aggiunto due denominazioni (cloruro di vinile e polveri di legno duro) e la tavola stata modificata di conseguenza.

    3.33. Nell'allegato IV, parte A, le parole "e la sua modificazione" sono sostituite dalle parole "e modificazioni successive" e sono aggiunte le parole "direttiva 1999/38/CE del Consiglio (GU L 138 del 1.6.1999, pag. 66)"; nell'allegato IV, parte B, sono inserite le parole seguenti: "1999/38/CE" (colonna di sinistra) e "29 aprile 2003" (colonna di destra).

    3.34. stata approntata la tavola di concordanza (allegato V) in funzione dei punti sovraelencati.

    3.35. Questo punto contiene alcune questioni puramente linguistiche che hanno un impatto solamente su alcune lingue.

    4. Per facilitare la lettura e l'esame, si allega inoltre il testo completo della proposta di codificazione modificata.

    90/394/CE

    Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del [...]

    90/394/CEE (adattato)

    sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    90/394/CEE

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [4],

    [4] GU C [...] del [...], pag. [...].

    visto il parere del Comitato delle regioni [5],

    [5] GU C [...] del [...], pag. [...].

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [6],

    [6] GU C [...] del [...], pag. [...].

    considerando quanto segue:

    (1) La direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva89/391/CEE) [7] stata modificata più volte ed in maniera sostanziale [8]. opportuno, a fini di chiarezza e razionalità, procedere alla codificazione della direttiva90/394/CEE.

    [7] GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/38/CE (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 66).

    [8] Vedi Allegato IV, Parte A.

    90/394/CEE considerando 5

    197/42/CE considerando 10 (adattato) + 1999/38/CE considerando 14 (adattato)

    (2) L'osservanza delle prescrizioni minime atte a garantire un maggior livello di salute e di sicurezza, per quanto concerne la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro costituisce un'esigenza inderogabile per assicurare la salute e la sicurezza dei lavoratori 1nonch un livello minimo di protezione per tutti i lavoratori nella Comunità .

    90/394/CEE, considerando 6

    (3) La presente direttiva una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, sull'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nel luogo di lavoro [9]. Pertanto, le disposizioni di detta direttiva si applicano pienamente al settore dell'esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni, fatte salve le disposizioni più vincolanti o più specifiche contenute nella presente direttiva.

    [9] GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

    97/42/CE considerando 11 (adattato)

    (4) Un livello uniforme di protezione dai rischi derivanti dagli agenti cancerogeni omutageni deve essere determinato per tutta la Comunità e tale livello di protezione deve essere fissato non già tramite requisiti particolareggiati ma attraverso un insieme di principi generali, in modo da consentire agli Stati membri di applicare di conseguenza i requisiti minimi.

    1999/38/CE considerando 3

    (5) I mutageni delle cellule germinative sono sostanze che possono indurre un cambiamento permanente nella quantità o nella struttura del materiale genetico di una cellula con conseguente mutamento nelle caratteristiche fenotipiche della suddetta cellula, che può essere trasferito alle cellule figlie discendenti.

    1999/38/CE considerando 4

    (6) A causa del loro meccanismo d'azione, i mutageni delle cellule germinative possono produrre effetti cancerogeni.

    1990/394/CE considerando 7 (adattato)

    (7) La direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose [10], contiene all'allegato VI i criteri di classificazione, unitamente alle procedure di etichettatura di ciascuna sostanza.

    [10] GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 199 del 30.7.1999, pag. 57).

    90/394/CEE considerando 8 (adattato)

    (8) La direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31maggio1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi [11], contiene delle precisazioni sui criteri di classificazione e sulle procedure di etichettatura di tali preparati.

    [11] GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

    97/42/CE considerando 4 (adattato)

    (9) La protezione dei lavoratori nei confronti dei preparati contenenti uno più agenti cancerogeni o mutageni, nonch dei composti cancerogeni o mutageni che si formano sul lavoro, deve essere assicurata in ogni situazione lavorativa.

    97/42/CE considerando 5

    (10) Per alcuni agenti necessario tenere presenti tutte le vie di assorbimento, compresa quella cutanea, al fine di garantire il miglior livello di protezione possibile.

    90/394/CEE considerando 10 (adattato)

    (11) Nonostante le attuali conoscenze scientifiche non consentano di fissare un livello al di sotto del quale si possano escludere rischi per la salute, una limitazione dell'esposizione agli agenti cancerogeni o mutageni ridurrà nondimeno questi rischi.

    90/394/CEE considerando 11 (adattato)

    (12) Per contribuire alla riduzione di questi rischi, occorre stabilire valori limite, ed altre disposizioni direttamente connesse, per tutti gli agenti cancerogeni o mutageni per i quali l'informazione disponibile, compresi i dati scientifici e tecnici, lo renda possibile.

    97/42/CE considerando 8

    (13) I valori limite di esposizione professionale devono essere considerati una componente importante del regime generale di protezione del lavoratore. Essi devono essere rivisti qualora risultino superati alla luce dei dati scientifici più recenti.

    1999/38/CE considerando 9 (adattato)

    (14) Alla tutela della salute dei lavoratori deve essere applicato il principio di precauzione.

    90/394/CEE considerando 12 (adattato)

    (15) Devono essere prese misure preventive ai fini della protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti agli agenti cancerogeni o mutageni .

    90/394/CEE considerando 14

    (16) La presente direttiva costituisce un elemento concreto nel quadro della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno.

    90/394/CEE considerando 15 (adattato) + 97/42/CE considerando 13 (adattato) + 1999/38/CE considerando 17 (adattato) + 90/394/CEE secondo visto (adattato) + 97/42/CE terzo visto (adattato) + 1999/38/CE terzo visto (adattato)

    (17) A norma della decisione 74/325/CEE del Consiglio [12], la Commissione ha richiesto il parere del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, ai fini dell'elaborazione delle proposte di direttive codificate nella presente direttiva.

    [12] GU L 185 del 9.7.1975, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

    (18) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione in diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato IV, parte B,

    90/394/CEE

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    90/394/CEE

    Articolo 1

    Oggetto

    90/394/CEE

    11999/38/CE art. 1, punto 3

    1. La presente direttiva ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute e la loro sicurezza dall'esposizione agli agenti 1cancerogeni o mutageni durante il lavoro, ivi compresa la prevenzione di tali rischi.

    90/394/CEE

    Essa fissa le prescrizioni minime particolari in questo settore, compresi i valori limite.

    2. La presente direttiva non si applica ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

    3. La direttiva 89/391/CEE si applica pienamente a tutto il settore di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più vincolanti o specifiche contenute nella presente direttiva.

    1999/38/CE art. 1, punto 1

    4. Per quanto riguarda l'amianto, oggetto della direttiva 83/477/CEE del Consiglio [13], le disposizioni della presente direttiva si applicano quando esse sono più favorevoli alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

    [13] GU L 263 del 24.9.1983, pag. 25.

    97/42/CE art. 1, punto 2, art. 2

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini della presente direttiva,

    a) per "agente cancerogeno" si intende:

    i) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE;

    ii) un preparato contenente una o più delle sostanze di cui al punto i), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti:

    - dall'allegato I della direttiva 67/548/CEE; o

    97/42/CE art. 1, punto 2 (adattato)

    - dall'allegato II, parte B della direttiva 1999/45/CE nel caso in cui la sostanza o le sostanze non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE o vi figurino senza limiti di concentrazione;

    iii) una sostanza, un preparato o un procedimento di cui all'allegato I, nonch una sostanza o un preparato emessi durante un procedimento di cui a detto allegato;

    1999/38/CE art. 1, punto 2

    b) per "agente mutageno" si intende:

    i) una sostanza che risponde ai criteri di classificazione nella categoria 1 o 2 degli agenti mutageni, come stabilito nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE;

    ii) un preparato costituito da una o più delle sostanze di cui al punto i) allorch la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti previsti in materia di limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nella categoria 1 o 2 degli agenti mutageni, come stabilito:

    - nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, o

    1999/38/CE art. 1, punto 2 (adattato)

    - nell'allegato II, parte B della direttiva 1999/45/CE nel caso in cui la sostanza o le sostanze non figurino nell'allegato I della direttiva67/548/CEE o vi figurino senza limiti di concentrazione;

    97/42/CE art. 1, punto 2

    11999/38/CE art. 1, punto 4

    c) per "valore limite" si intende, se non altrimenti specificato, la media ponderata in funzione del tempo del limite di concentrazione di un 1"agente cancerogeno o mutageno" nell'aria entro la zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito all'allegato III della presente direttiva.

    90/394/CEE

    11999/38/CE art. 1, punto 3

    Articolo 3

    Campo di applicazione -- Individuazione e valutazione dei rischi

    1. La presente direttiva si applica alle attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad 1agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa.

    2. Per qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione ad 1agenti cancerogeni o mutageni, si dovrà determinare la natura, il grado e la durata dell'esposizione dei lavoratori in modo da poter valutare i rischi per la salute o la sicurezza dei lavoratori e determinare le misure da adottare.

    Tale valutazione deve essere rinnovata periodicamente e comunque ogniqualvolta si verifichi un cambiamento delle condizioni che possa influire sull'esposizione dei lavoratori agli 1agenti cancerogeni o mutageni.

    I datori di lavoro debbono fornire alle autorità responsabili, dietro loro richiesta, gli elementi utilizzati per tale valutazione.

    97/42/CE art. 1 punto 3 (adattato)

    3. Nella valutazione del rischio, si deve tenere conto di tutti gli altri modi di possibile esposizione, come quelli in cui vi assorbimento cutaneo.

    90/394/CEE

    11999/38/CE art. 1, punto 3

    4. I datori di lavoro, all'atto della valutazione di cui al paragrafo 2, rivolgono un'attenzione particolare agli eventuali effetti concernenti la salute o la sicurezza dei lavoratori a rischio particolarmente sensibili e prendono, tra l'altro, in considerazione l'opportunità di non far operare tali lavoratori in aree in cui essi possono essere a contatto con 1agenti cancerogeni o mutageni.

    90/394/CEE

    CAPO II

    OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO

    90/394/CEE,

    11999/38/CE art.1 punto 4

    Articolo 4

    Riduzione e sostituzione

    1. I datori di lavoro riducono l'utilizzazione di un1agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro, in particolare sostituendolo, sempre che ciò sia tecnicamente possibile, con una sostanza, un preparato o un procedimento che, nelle condizioni in cui viene utilizzato, non sia o sia meno nocivo alla salute o, eventualmente, alla sicurezza dei lavoratori.

    2. I datori di lavoro comunicano l'esito delle loro ricerche alle autorità responsabili, dietro richiesta di queste ultime.

    90/394/CEE

    Articolo 5

    Disposizioni intese ad evitare o a ridurre l'esposizione

    1. Se i risultati della valutazione prevista nell'articolo 3, paragrafo 2 rivelano un rischio per la salute o la sicurezza dei lavoratori, l'esposizione di questi ultimi deve essere evitata.

    90/394/CEE

    11999/38/CE art.1 punto 4

    2. Se non tecnicamente possibile sostituire gli 1agenti cancerogeni o mutageni con una sostanza, un preparato o procedimento che, nelle condizioni in cui viene utilizzato, non sia o sia meno nocivo alla salute o alla sicurezza, i datori di lavoro provvedono affinch la produzione e l'utilizzazione degli 1agenti cancerogeni o mutageni avvengano in un sistema chiuso, sempre che ciò sia tecnicamente possibile.

    3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non tecnicamente possibile, i datori di lavoro provvedono affinch il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.

    97/42/CE art. 1 punto 4

    4. L'esposizione non deve superare il valore limite dell'agente cancerogeno stabilito all'allegato III.

    90/394/CEE

    197/42/CE art. 1, punto 4

    21999/38/CE art. 1, punto 4

    31999/38/CE art. 1, punto 3

    15. In tutti i casi di impiego di 2agenti cancerogeni o mutageni, i datori di lavoro applicano tutte le seguenti misure:

    a) limitazione delle quantità di 2agenti cancerogeni o mutagenisul luogo di lavoro;

    b) massima riduzione possibile del numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti;

    c) concezione dei processi lavorativi e delle misure tecniche in modo che sia evitata o ridotta al minimo l'emissione di 3agenti cancerogeni o mutageni nel luogo di lavoro;

    d) evacuazione alla fonte degli 3agenti cancerogeni o mutageni, aspirazione locale o ventilazione generale adeguate, compatibili con la necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

    e) impiego di metodi appropriati già esistenti per la misurazione degli 3agenti cancerogeni o mutageni, in particolare per l'individuazione precoce delle esposizioni anormali causate da un evento non prevedibile o da un incidente;

    f) applicazione di procedure e metodi di lavoro adeguati;

    g) misure di protezione collettive e, nei casi in cui l'esposizione non possa essere evitata con altri mezzi, anche misure di protezione individuale;

    h) misure d'igiene, segnatamente la pulizia periodica dei pavimenti, dei muri e delle altre superfici;

    i) informazione dei lavoratori;

    j) delimitazione delle aree a rischio e impiego di adeguati segnali d'avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali "vietato fumare" nelle aree in cui i lavoratori sono o possono essere esposti ad 3agenti cancerogeni o mutageni;

    k) introduzione di dispositivi per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni anormalmente elevate;

    l) mezzi necessari per l'immagazzinamento, la manipolazione e il trasporto in condizioni di sicurezza, in particolare tramite l'impiego di contenitori ermetici e etichettati in modo chiaro, netto e visibile;

    m) mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento in condizioni di sicurezza dei residui da parte dei lavoratori, compreso l'impiego di contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto e visibile

    90/394/CEE

    11999/38/CE art. 1, punto 3

    Articolo 6

    Informazioni da fornire all'autorità competente

    Se dai risultati della valutazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2 si evince un rischio per la salute o la sicurezza dei lavoratori, i datori di lavoro mettono a disposizione dell'autorità competente, a richiesta, appropriate informazioni riguardanti:

    a) le attività svolte e i processi industriali applicati, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati 1agenti cancerogeni o mutageni;

    b) i quantitativi prodotti o utilizzati di sostanze o preparati contenenti 1agenti cancerogeni o mutageni;

    c) il numero di lavoratori esposti;

    d) le misure di prevenzione adottate;

    e) il tipo di equipaggiamento protettivo da utilizzare;

    f) la natura e il grado dell'esposizione;

    g) i casi di sostituzione.

    90/394/CEE

    Articolo 7

    Esposizione non prevedibile

    90/394/CEE (adattato)

    1. In caso di eventi non prevedibili o di incidenti che possano comportare un'esposizione anormale dei lavoratori, i datori di lavoro ne informano i lavoratori.

    90/394/CEE

    2. Fino al ripristino delle condizioni normali e finch non sono state eliminate le cause dell'esposizione anormale:

    a) solo i lavoratori indispensabili per effettuare interventi di riparazione e altri lavori necessari sono autorizzati a lavorare nell'area colpita;

    b) indumenti protettivi e sistemi individuali di protezione della respirazione devono essere messi a disposizione dei lavoratori in questione e devono essere indossati dagli stessi; l'esposizione non può essere permanente bensì deve essere limitata, per ogni lavoratore, allo stretto necessario;

    c) i lavoratori non protetti non sono autorizzati a lavorare nell'area colpita.

    Articolo 8

    Esposizione prevedibile

    1. Per talune attività, come quelle di manutenzione, per le quali prevedibile che vi possa essere un significativo aumento dell'esposizione e per le quali sono state esperite tutte le possibilità di adottare altre misure tecniche di prevenzione intese a limitare tale esposizione, i datori di lavoro definiscono, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti nell'azienda o nello stabilimento, fatta salva la responsabilità dei datori di lavoro, le misure necessarie per ridurre al massimo la durata dell'esposizione dei lavoratori e per garantire la protezione dei medesimi durante queste attività.

    In applicazione del primo comma, i lavoratori in questione devono essere dotati di indumenti protettivi e di sistemi individuali di protezione della respirazione, che devono essere indossati fino a quando sussiste l'esposizione anormale; quest'ultima non può essere permanente bensì deve essere limitata, per ogni lavoratore, allo stretto necessario.

    2. Sono adottate le misure appropriate affinch le aree in cui si svolgono le attività di cui al paragrafo 1, primo comma, siano chiaramente delimitate e contrassegnate o affinch sia evitato con altri mezzi che persone non autorizzate accedano a tali luoghi.

    Articolo 9

    Accesso alle zone di rischio

    I datori di lavoro adottano le misure appropriate affinch le aree in cui si svolgono le attività riguardo alle quali i risultati della valutazione prevista dall'articolo 3, paragrafo 2 rivelano un rischio per la salute o la sicurezza dei lavoratori, siano accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbono accedere per motivi connessi con il loro lavoro o con la loro funzione.

    90/394/CEE

    11999/38/CE art. 1, punto 3

    Articolo 10

    Misure igieniche e di protezione individuale

    1. Per tutte le attività che comportano un rischio di contaminazione ad opera di 1agenti cancerogeni o mutagenii datori di lavoro sono obbligati ad adottare misure appropriate atte a garantire che:

    a) i lavoratori non mangino, bevano o fumino nelle aree di lavoro in cui esiste un rischio di contaminazione ad opera di 1agenti cancerogeni o mutageni;

    90/394/CEE

    b) i lavoratori siano dotati di adeguati indumenti protettivi o di altri adeguati indumenti speciali;

    c) siano disponibili posti separati per riporre gli indumenti di lavoro o gli indumenti protettivi e per gli abiti civili;

    d) siano messi a disposizione dei lavoratori servizi igienici appropriati e adeguati;

    e) gli equipaggiamenti protettivi siano correttamente riposti in un luogo ben determinato e siano controllati e puliti se possibile prima, e, comunque, dopo ogni utilizzazione;

    f) gli equipaggiamenti difettosi siano riparati o sostituiti prima di essere nuovamente utilizzati.

    2. Il costo delle misure di cui al paragrafo 1 non può essere a carico dei lavoratori.

    90/394/CEE

    11999/38/CE art. 1, punto 3

    Articolo 11

    Informazione e formazione dei lavoratori

    1. I datori di lavoro adottano le misure atte a garantire che i lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda o nello stabilimento ricevano una formazione sufficiente e adeguata, in base a tutte le informazioni disponibili, segnatamente in forma d'informazioni e di istruzioni per quanto riguarda:

    a) i rischi potenziali per la salute, compresi i rischi supplementari dovuti al consumo di tabacco,

    b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione,

    c) le prescrizioni in materia di igiene,

    d) la necessità di indossare e impiegare equipaggiamenti e indumenti protettivi,

    e) le misure che i lavoratori, in particolare quelli addetti al soccorso, devono adottare in caso di incidente e per prevenirlo.

    Detta formazione deve:

    - essere adattata all'evoluzione dei rischi e all'insorgenza di nuovi rischi e,

    - essere periodicamente ripetuta, se necessario.

    2. I datori di lavoro sono obbligati a informare i lavoratori sugli impianti e sui contenitori ad essi connessi che contengono 1agenti cancerogeni o mutageni e a provvedere a un'etichettatura univoca e chiaramente leggibile di tutti i contenitori, imballaggi e impianti contenenti 1agenti cancerogeni o mutageni, nonch ad apporre segnali di avvertimento chiaramente visibili.

    90/394/CEE

    Articolo 12

    Informazione dei lavoratori

    Vengono adottate misure atte a garantire che:

    a) i lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda o nello stabilimento possano verificare l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva o possano essere associati a tale applicazione, in particolare per quanto riguarda

    i) le ripercussioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori connesse con la scelta, il fatto d'indossare e l'impiego degli indumenti e degli equipaggiamenti protettivi, fatta salva la responsabilità dei datori di lavoro di determinare l'efficacia degli indumenti e degli equipaggiamenti protettivi;

    ii) le misure stabilite dai datori di lavoro, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, fatta salva la responsabilità dei datori di lavoro di determinare tali misure;

    b) i lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda o nello stabilimento siano informati al più presto di esposizioni anormali, comprese quelle di cui all'articolo 8, delle cause di queste e delle misure adottate o da adottare per porre rimedio alla situazione;

    c) i datori di lavoro tengano elenchi aggiornati dei lavoratori addetti alle attività che, in base ai risultati della valutazione prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori indicando, se l'informazione disponibile, il livello di esposizione al quale essi sono stati sottoposti;

    d) il medico, l'autorità competente, nonch ogni altra persona responsabile della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, abbiano accesso agli elenchi di cui alla lettera c);

    e) ciascun lavoratore abbia accesso alle informazioni contenute in detti elenchi che lo riguardano personalmente;

    f) i lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda o nello stabilimento abbiano accesso alle informazioni anonime e collettive.

    90/394/CEE (adattato)

    Articolo 13

    Consultazione e partecipazione dei lavoratori

    La consultazione e la partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti si svolgono a norma dell'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE sulle materie contemplate dalla presente direttiva.

    90/394/CEE

    CAPO III

    DISPOSIZIONI VARIE

    90/394/CEE, art. 14

    11999/38/CE art. 1, punto 3

    Rettifica, GU L 37 del 12.2.2000, pag. 35

    Articolo 14

    Sorveglianza sanitaria

    1. Gli Stati membri adottano, conformemente alle leggi e alle prassi nazionali, provvedimenti intesi ad assicurare un'adeguata sorveglianza della salute dei lavoratori per i quali la valutazione prevista dall'articolo 3, paragrafo 2 rivela un rischio per la salute e per la sicurezza.

    2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 devono essere tali da consentire ad ogni lavoratore, se del caso, di essere sottoposto ad un'idonea sorveglianza sanitaria

    - prima dell'esposizione

    - e, in seguito, ad intervalli regolari.

    Detti provvedimenti devono essere tali da rendere direttamente possibile l'applicazione di misure mediche individuali e di misure di medicina del lavoro.

    3. Se si riscontra che un lavoratore soffre di un'anomalia che può essere stata causata da un'esposizione ad 1agenti cancerogeni o mutageni, il medico o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori può esigere di sottoporre a sorveglianza sanitaria gli altri lavoratori che sono stati esposti in modo analogo.

    In tal caso si dovrà effettuare una nuova valutazione del rischio di esposizione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.

    4. Nei casi in cui si effettua la sorveglianza sanitaria, vengono tenute cartelle sanitarie individuali ed il medico o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria propone le misure individuali di protezione o di prevenzione da adottare nei confronti dei lavoratori.

    5. Ai lavoratori devono essere forniti consigli e informazioni su qualsiasi tipo di sorveglianza sanitaria cui essi possono essere sottoposti dopo la fine dell'esposizione.

    6. In conformità delle leggi e delle prassi nazionali:

    - i lavoratori possono accedere ai risultati della sorveglianza sanitaria che li riguardano e

    - i lavoratori interessati o i datori di lavoro possono chiedere una revisione dei risultati della sorveglianza sanitaria.

    7. Nell'allegato 11 vengono fornite raccomandazioni pratiche per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

    8. Tutti i casi di cancro che, in conformità delle leggi e delle prassi nazionali, risultino essere stati causati dall'esposizione ad agenti 12cancerogeni o mutageni durante l'attività lavorativa, devono essere notificati all'autorità responsabile.

    90/394/CEE

    Articolo 15

    Tenuta della documentazione

    Gli elenchi di cui all'articolo 12, lettera c) e le cartelle sanitarie di cui all'articolo 14, paragrafo4 sono conservati, in conformità delle leggi e delle prassi nazionali, per un periodo di almeno 40 anni a decorrere dalla fine dell'esposizione.

    Questi documenti devono essere messi a disposizione dell'autorità responsabile in caso di cessazione di attività dell'impresa, conformemente alle legislazioni e alle prassi nazionali.

    90/394/CEE

    11999/38/CE art. 1, punto 3

    Articolo 16

    Valori limite

    1. Con la procedura di cui all'articolo 137, paragrafo 2 del trattato, il Consiglio fissa con direttive sulla base dell'informazione disponibile, ivi compresi i dati scientifici e tecnici, i valori limite relativi a tutti gli 1agenti cancerogeni o mutageni per cui ciò possibile e, se necessario, altre disposizioni direttamente connesse.

    2. I valori limite e le altre disposizioni direttamente connesse figurano nell'allegato III.

    90/394/CEE

    11999/38/CE art. 1, punto 3

    Articolo 17

    Allegati

    1. Gli allegati I e III possono essere modificati solo con la procedura di cui all'articolo137, paragrafo 2 del trattato.

    2. Gli adattamenti di ordine strettamente tecnico dell'allegato II in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore degli 1agenti cancerogeni o mutageni, sono adottati con la procedura di cui all'articolo17 della direttiva 89/391/CEE

    90/394/CEE

    Articolo 18

    Utilizzazione dei dati

    I risultati dell'utilizzazione delle informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 8, da parte delle autorità responsabili nazionali, sono tenuti a disposizione della Commissione

    90/394/CEE (adattato)

    Articolo 19

    Comunicazione

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

    Articolo 20

    Abrogazione

    La direttiva 90/394/CE come modificata dalle direttive di cui all'allegato IV, parte A, abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione in diritto nazionale, che figurano all'allegato IV, Parte B.

    I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e sono letti secondo la tavola di concordanza che figura all'allegato V.

    Articolo 21

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 22

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il [...]

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il Presidente Il Presidente

    [...] [...]

    90/394/CEE

    ALLEGATO I

    Elenco di sostanze, preparati e procedimenti

    (Articolo 2, lettera a), punto iii))

    1. Produzione di aurammina.

    97/42/CE art. 1, punto 5

    2. Lavori comportanti esposizione agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.

    90/394/CEE

    3. Lavori comportanti esposizione alle polveri, fumi o nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.

    4. Procedimenti agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.

    1999/38/CE art. 1, punto 5

    5 Lavori comportanti esposizione a polvere di legno duro [14].

    [14] Un elenco di tipi di legno duro figura nel volume 62 delle monografie sulla valutazione dei rischi cancerogeni per la salute umana "Wood Dust and Fromaldehyde" pubblicato dal Centro internazionale di ricerca sul cancro, Lione 1995.

    90/394/CEE

    11999/38/CE art. 1, punto 3

    Rettifica, GU L 37 del 12.2.2000, pag. 35

    ALLEGATO II

    Raccomandazioni pratiche per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori

    (Articolo 14, paragrafo 7)

    1. Il medico o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad 12agenti cancerogeni o mutageni devono essere al corrente delle condizioni e delle circostanze dell'esposizione di ciascun lavoratore.

    2. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori va effettuata in conformità dei principi e delle prassi della medicina del lavoro; essa deve comprendere almeno le seguenti misure:

    - tenuta della documentazione relativa ai precedenti sanitari e professionali del lavoratore;

    - un'intervista personale;

    - ove necessario, il controllo biologico e l'accertamento degli effetti precoci e reversibili.

    Per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria possono essere decise eventuali ulteriori prove e analisi da effettuare, alla luce delle più recenti conoscenze disponibili in materia di medicina del lavoro.

    ALLEGATO III

    Valori limite ed altre disposizioni direttamente connesse

    (Articolo 16)

    1999/38/CE art. 1, punto 6 (adattato)

    1Rettifica, GU L 265 del 30.9.1998, pag. 35

    A. VALORI LIMITE PER L'ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

    >SPAZIO PER TABELLA>

    90/394/CEE

    B. ALTRE DISPOSIZIONI DIRETTAMENTE CONNESSE

    p.m.

    ALLEGATO IV

    Parte A

    Direttiva abrogata e modificazioni successive

    (di cui all'articolo 20)

    Direttiva 90/394/CEE del Consiglio // (GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1)

    Direttiva 97/42/CE del Consiglio // (GU L 179 del 8.7.1997, pag. 4)

    Direttiva 1999/38/CE del Consiglio // (GU L 138 del 1.6.1999, pag. 66)

    Parte B

    Termini di attuazione in diritto nazionale

    (di cui all'articolo 20)

    Direttiva // Termine di attuazione

    90/394/CEE // 31 dicembre 1992

    97/42/CE // 27 giugno 2000

    1999/38/CE // 29 aprile 2003

    ALLEGATO V

    TAVOLA DI CONCORDANZA

    Direttiva 90/394/CEE // Presente direttiva

    Articolo 1 // Articolo 1

    Articolo 2, lettera a) // Articolo 2, lettera a)

    Articolo 2, lettera a) // Articolo 2, lettera b)

    Articolo 2, lettera b) // Articolo 2, lettera c)

    Articoli da 3 a 9 // Articoli da 3 a 9

    Articolo 10, par. 1, lettera a) // Articolo 10, par. 1, lettera a)

    Articolo 10, par. 1, lettera b), primo elemento di frase // Articolo 10, par. 1, lettera b)

    Articolo 10, par. 1, lettera b), secondo elemento di frase // Articolo 10, par. 1, lettera c)

    Articolo 10, par. 1, lettera c) // Articolo 10, par. 1, lettera d)

    Articolo 10, par. 1, lettera d), primo e secondo elemento di frase // Articolo 10, par. 1, lettera e)

    Articolo 10, par. 1, lettera d), terzo elemento di frase // Articolo 10, par. 1, lettera f)

    Articolo 10, par. 2 // Articolo 10, par. 2

    Articoli da 11 a 18 // Articolo da 11 a 18

    Articolo 19, par. 1, primo comma // --------

    Articolo 19, par. 1, secondo comma // --------

    Articolo 19, par. 1, terzo comma // --------

    Articolo 19, par. 2 // Articolo 19

    -------- // Articolo 20

    -------- // Articolo 21

    Articolo 20 // Articolo 22

    Allegato I // Allegato I

    Allegato II // Allegato II

    Allegato III // Allegato III

    -------- // Allegato IV

    -------- // Allegato V

    --------

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