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Document 52003DC0346
26th Annual activity report of the Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health Protection at Work - 2001
26a Relazione annuale d'attività del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro 2001
26a Relazione annuale d'attività del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro 2001
/* COM/2003/0346 def. */
26a Relazione annuale d'attività del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro 2001 /* COM/2003/0346 def. */
26a RELAZIONE ANNUALE D'ATTIVITÀ DEL COMITATO CONSULTIVO PER LA SICUREZZA, L'IGIENE E LA TUTELA DELLA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO 2001 INDICE SINTESI 1. CARATTERISTICHE DEL COMITATO 1.1. Istituzione, competenze, mandato 1.2. Struttura e modalità di funzionamento 2. ATTIVITÀ DEL 2001 2.1. 25a relazione d'attività del Comitato 2.2. Pareri adottati 2.2.1. Parere del Comitato (documento n. 0966/1/01) sui progetti di mandato di normalizzazione destinati agli organismi europei di normalizzazione e che figurano nei documenti 3/2001, 4/2001 e 5/2001 2.2.2. Parere del Comitato (documento n. 0860/2/00) sui servizi pluridisciplinari della protezione e della prevenzione / sorveglianza medica 2.2.3. Parere del Comitato (documento n. 0702/1/01) sul progetto di proposta di direttiva della Commissione che fissa un secondo elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in applicazione della direttiva 98/24/CE 2.2.4. Parere del Comitato (documento n. 0983/1/01) sui disturbi muscolo-scheletrici 2.2.5. Parere del Comitato (documento n. 2505/1/01) su una nuova strategia comunitaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2002-2006 2.2.6. Parere del Comitato (documento n. 1947/2/01) relativo al Libro bianco sulla futura strategia nel settore delle sostanze chimiche 2.2.7. Parere del Comitato (documento n. 1564/2/01) sulla violenza sul lavoro 2.2.8. Parere intermedio del Comitato (documento n. 2107/1/01) riguardante la relazione sull'Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro 2.2.9. Parere del Comitato sul Progetto di programma di lavoro dell'Agenzia di Bilbao per il 2002 2.3. Procedure operative 2.3.1. Programma di lavoro 2002 3. ATTIVITÀ DEI GRUPPI / STRUTTURA ALLA FINE DELL'ANNO 3.1. Gruppi di lavoro attivi nel 2001 e che proseguono i loro lavori nel 2002 3.1.1. Programmazione 3.1.2. Normalizzazione 3.1.3. Relazione sull'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro 3.1.4. Telelavoro 3.1.5. Malattie professionali 3.1.6. ATEX 3.2. Istituzione di gruppi di lavoro nel 2001 3.2.1. Strategia comunitaria 2002-2006 (documento n. 0994/01) 3.2.2. Salute e sicurezza nel settore ospedaliero (documento n. 2103/1/01) 3.2.3. Pesca (documento n. 2504/01) 3.2.4. Sostanze chimiche sul luogo di lavoro (documento n. 2502/1/01) 3.3. Scioglimento di gruppi di lavoro 3.3.1. Servizi pluridisciplinari della protezione e della prevenzione/sorveglianza medica dei lavoratori 3.3.2. Disturbi muscolo-scheletrici 3.3.3. Fissazione dei livelli di esposizione 3.3.4. Orientamenti relativi agli agenti chimici 3.3.5. Prevenzione della violenza sul luogo di lavoro 4. COLLABORAZIONE CON ALTRI ORGANI 4.1. Organo permanente 4.2. Comitato degli Alti responsabili dell'Ispettorato del lavoro 4.3. Comitato scientifico per i limiti di esposizione professionale agli agenti chimici 4.4. Parti sociali 4.5. Ufficio tecnico sindacale 4.6. Ufficio internazionale del lavoro (UIL) 4.7. Fondazione europea 4.8. Agenzia europea di Bilbao ALLEGATO A ALLEGATO B ALLEGATO C ALLEGATO D SINTESI 26a RELAZIONE ANNUALE SULLE ATTIVITÀ DEL COMITATO CONSULTIVO PER LA SICUREZZA, L'IGIENE E LA TUTELA DELLA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO 2001 (Doc. xxxx/01 IT) In considerazione dell'opportunità di creare un organismo permanente incaricato di assistere la Commissione nella preparazione e nell'attuazione di attività nel campo della sicurezza, dell'igiene e della tutela della salute sul luogo di lavoro e di facilitare la cooperazione tra le amministrazioni nazionali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, il Consiglio delle Comunità europee ha istituito con la decisione 74/325/CEE del 27 giugno 1974 un Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro. Il Comitato è un organismo tripartito composto da membri titolari, comprendenti per ciascuno Stato membro due rappresentanti del governo, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e due rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro. Per ciascun membro titolare viene nominato un membro supplente. I membri titolari e i membri supplenti del Comitato sono nominati dal Consiglio che, per informazione, ne pubblica l'elenco sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il Comitato è presieduto da un membro della Commissione o, in caso d'impedimento, da un funzionario della Commissione da lui designato. Il Comitato redige annualmente una relazione sulle sue attività, che la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale [1]. [1] Il Comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, al quale è stata trasmessa la relazione d'attività conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 74/325/CEE ha concluso le sue attività nel 2002 in seguito alla scadenza del Trattato CECA. Nel 2001 il Comitato si è riunito due volte a Lussemburgo. In entrambe le riunioni la Commissione ha informato il Comitato sull'evoluzione dei dossier relativi alla salute, alla sicurezza e all'igiene sul luogo di lavoro. Il Comitato ha adottato la relazione annuale sulle sue attività del 2000 e i nove pareri riportati al punto 2.2 della presente relazione ed ha esaminato i temi che potrebbero costituire il suo programma di lavoro per il 2002. 1. CARATTERISTICHE DEL COMITATO 1.1. Istituzione, competenze, mandato Il Comitato consultivo per l'igiene, la sicurezza e la tutela della salute sul luogo di lavoro è stato istituito dal Consiglio delle Comunità europee con Decisione 74/325/CEE del 27 giugno 1974 nell'intento di disporre d'un organismo permanente che assistesse la Commissione nella preparazione e nell'attuazione delle iniziative d'igiene e sicurezza del lavoro, agevolando la cooperazione fra le amministrazioni nazionali e le organizzazioni di categoria dei lavoratori e degli imprenditori. Al comitato sono in particolare demandati i compiti seguenti (art. 2, 2° capoverso, della decisione): a) procedere, sulla base delle informazioni ricevute, a scambi d'idee e d'esperienze sulle normative vigenti o previste; b) contribuire ad un'impostazione comune per la soluzione dei problemi d'igiene e sicurezza del lavoro, alla definizione delle priorità comunitarie nel settore ed all'ideazione degli interventi necessari; c) segnalare alla Commissione i settori in cui si rendono necessarie l'acquisizione di nuove conoscenze e l'impostazione di opportune iniziative di formazione professionale e di ricerca; d) definire, nell'ambito dei programmi d'azione comunitari e in collaborazione con l'Organo permanente per l'igiene e la salubrità nelle miniere di carbone: -criteri ed obiettivi della lotta contro i rischi d'infortunio sul lavoro ed i pericoli per la salute in azienda, -metodi utilizzabili dalle imprese e dal personale per valutare e potenziare il livello di tutela: e) contribuire ad informare delle iniziative comunitarie le amministrazioni nazionali e le organizzazioni di categoria dei lavoratori e dei datori di lavoro, al fine d'incentivarne la cooperazione e di stimolarne le attività di scambio delle esperienze e la definizione di criteri di buone prassi. Struttura e modalità di funzionamento Il Comitato è un organo tripartito composto di membri titolari, tra i quali ciascuno Stato membro dispone di due rappresentanti del governo, di due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e di due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Per ciascun membro titolare, viene nominato un membro supplente. I componenti titolari e supplenti del comitato sono nominati dal Consiglio, che ne pubblica l'elenco per informazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il Comitato è presieduto da un membro della Commissione o, in caso di suo impedimento, da un funzionario della Commissione da lui designato. Il Comitato può istituire gruppi di lavoro presieduti da un suo membro. Essi presentano i risultati dei propri lavori, sotto forma di relazioni, durante una riunione del Comitato. Il Comitato è tenuto a redigere un rapporto d'attività annuale, copia del quale è trasmessa, a cura della Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale [2]. [2] Il Comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, al quale è stata trasmessa la relazione d'attività conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 74/325/CEE ha concluso le sue attività nel 2002 in seguito alla scadenza del Trattato CECA. I pareri del Comitato sono adottati tutti a maggioranza assoluta dei voti validi espressi. Le deliberazioni del Comitato sono valide quando due terzi dei membri sono presenti. Il Comitato ha adottato il proprio Regolamento interno, che è entrato in vigore il 30 aprile 1976 dopo l'approvazione del Consiglio su parere della Commissione. I rappresentanti dei governi, dei sindacati dei lavoratori e delle associazioni di categoria degli imprenditori si sono organizzati in tre distinti gruppi portatori d'interessi, ciascuno dei quali designa un portavoce. Ogni portavoce partecipa alle riunioni del gruppo d'interesse che lo ha designato e alle riunioni e del Comitato, dove gode del diritto di parola per esporre la posizione del proprio gruppo. Il collegamento fra i componenti del gruppo d'interesse dei governi è garantito da un membro del comitato rappresentante il governo del paese che detiene in quel momento la presidenza del Consiglio, quello tra i membri del comitato che rappresenta i datori di lavoro è garantito dall'Unione delle confederazioni delle industrie della Comunità europea (UNICE), e per quanto riguarda i rappresentanti dei lavoratori è l'organizzazione sindacale dei lavoratori a livello comunitario che essi hanno scelto, la Confederazione europea dei sindacati (CES), che li aiuta a coordinare la loro posizione. I lavori di segretariato del Comitato e dei gruppi di lavoro sono curati dalla Commissione. Il segretariato dipende dalla Direzione Generale EMPL (Unità D/5). ATTIVITÀ DEL 2001 Il 18 dicembre 2000 il Consiglio, su proposta degli Stati membri, ha proceduto alla nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato per il periodo dal 18 dicembre 2000 al 17 dicembre 2003, essendosi conclusi i mandati precedenti, che valevano per il periodo dal 7 luglio 1997 al 6 luglio 2000. L'elenco dei membri dell'anno 2001 figura in allegato B. Nel 2001, il Comitato si è riunito due volte a Lussemburgo nei mesi di maggio e novembre. A ciascuna riunione la Commissione ha informato il Comitato dell'evoluzione dell'insieme dei dossier relativi alla salute, alla sicurezza e all'igiene sul luogo di lavoro. Le riunioni dei Comitato sono state precedute la vigilia da una riunione dei suoi membri rappresentanti il governo, i datori di lavoro e i lavoratori riuniti in gruppi di interesse. I gruppi di interesse hanno tenuto durante l'anno due riunioni supplementari. I lavori del Comitato nel corso del 2001 hanno progredito al ritmo delle attività della Commissione. L'approvazione di una comunicazione della Commissione su una nuova strategia in materia di salute e sicurezza sul lavoro essendo prevista nel 2002, il programma direttivo quadriennale del Comitato per il periodo 1996-2000 è stato prolungato di un anno. I lavori e le priorità sono stati proposti al Comitato del gruppo di lavoro "Programmazione" che si è riunito quattro volte. I lavori degli undici gruppi istituiti per studiare settori specializzati sui quali il Comitato intendeva esprimere un parere hanno richiesto l'organizzazione di 17 riunioni. Il Comitato ha sciolto cinque gruppi il cui lavoro era terminato, ossia: -Servizi pluridisciplinari -Disturbi muscolo-scheletrici -Fissazione dei nuovi livelli di esposizione -Orientamenti relativi agli agenti chimici -Prevenzione della violenza sul luogo di lavoro Il Comitato ha istituito quattro gruppi di cui ha adottato il mandato, ossia: -Strategia comunitaria 2002-2006 (documento n. 0994/01) -Salute e sicurezza nel settore ospedaliero (documento n. 2103/1/01) -Pesca (documento n. 2504/01) -Sostanze chimiche sul luogo di lavoro (documento n. 2502/1/01) Inoltre, il Comitato ha rivisto il mandato del gruppo "ATEX" (documento n. 3453/1/00). Una sintesi del lavoro dei gruppi figura al punto 3 della presente relazione. L'attività del Comitato si è tradotta nell'adozione della relazione annuale delle sue attività nel 2000 e con l'approvazione di 9 pareri di cui si ha una rassegna al punto 2.2 della presente relazione e con lo studio di argomenti che potrebbero costituire il suo programma di lavoro del 2002. 2.1. 25a relazione d'attività del Comitato documento 1943/01 Il Comitato ha approvato la sua 25a relazione, riguardante le attività svolte nel 2000, nella sua 63a sessione plenaria, il 29 novembre 2001. 2.2. Pareri adottati 2.2.1. Parere del Comitato (documento n. 0966/1/01) sui progetti di mandato di normalizzazione destinati agli organismi europei di normalizzazione e che figurano nei documenti 3/2001, 4/2001 e 5/2001 -Doc. 3/2001 - Pubblicazione del riferimento della norma armonizzata "Sicurezza dei giocattoli - Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche" nella GUCE Benché l'oggetto di questo mandato sia di competenza prioritaria del "mercato interno", esso si riferisce a titolo accessorio al settore del CCSHS nella misura in cui i giocattoli sono utilizzati in specie nei centri ricreativi, nei negozi, al momento delle prove. Essendo i bambini particolarmente sensibili al rumore e che sembra escluso di far loro indossare attrezzature di protezione individuale, il Comitato constata che occorre ridurre il più possibile il livello sonoro emesso dai giocattoli. In ogni caso, il livello dovrebbe essere inferiore ai livelli di rumore accettabili senza indossare attrezzature di protezione individuale. -Doc. 4/2001 - Progetto di decisione della Commissione relativa alla pubblicazione dei riferimenti delle norme EN 13428:2000 - 13432:2000 sulla GUCE nel quadro della direttiva 94/62/CE relativa agli imballaggi e ai residui di imballaggi Pur facendo notare che il progetto di decisione non è di competenza del CCSHS, il Comitato solleva alcune questioni di principio. Talune delle norme i cui riferimenti dovranno essere pubblicati, sono incomplete rispetto alla direttiva 94/62/CE. Il CCSHS considera questa situazione insoddisfacente ed esprime l'auspicio che in futuro vengano evitate situazioni analoghe. -Doc. 5/2001 - Mandato di normalizzazione dato al CEN nel quadro della direttiva 98/37/CE relativa alle macchine, in vista di una revisione della norma EN 848-3 :1999 riguardante la sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno Il Comitato condivide le critiche constatate ed emesse dal governo svedese nella misura in cui esse sono molto serie. Il Comitato, constatando che il termine inizialmente previsto è stato prolungato di un anno, si preoccupa del lasso di tempo che si dovrà trascorrere in assenza di macchinari sicuri. Pur accettando il fatto che l'attuale norma continuerà nel frattempo a dare presunzione di conformità, il Comitato chiede al CEN di accelerare nella misura del possibile i suoi lavori nel settore. Benché il Comitato accetti di chiedere alla Commissione di prendere misure adeguate per allertare gli utenti sui rischi dovuti alle deficienze del parco macchine attuale, esso sottolinea anche che i fornitori rimangono responsabili della sicurezza delle macchine fornite, e che tale responsabilità non può essere attenuata da tali misure di precauzione. Un'appropriata pubblicità deve accompagnare queste raccomandazioni visto il periodo transitorio durante il quale le macchine che presentano rischi seri resteranno in uso. Il 15 maggio 2001 il Comitato ha adottato il progetto all'unanimità. 2.2.2. Parere del Comitato (documento n. 0860/2/00) sui servizi pluridisciplinari di protezione e di prevenzione / sorveglianza medica Rispettivamente gli articoli 7 e 14 della direttiva-quadro 89/391/CEE prevedono misure tendenti a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori per quanto riguarda in modo specifico i servizi di protezione e di prevenzione/sorveglianza medica. In questo contesto, nel 1996, il Comitato consultivo ha deciso l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di esaminare i problemi constatati e gli insegnamenti raccolti nell'attuazione di servizi pluridisciplinari di protezione e di prevenzione per i lavoratori di tutti i settori, di tutte le imprese pubbliche o private e di analizzare le modalità di sorveglianza della salute dei lavoratori nei vari Stati membri. Un primo progetto di parere era stato sottoposto al Comitato nel corso della 59a sessione plenaria del 27 ottobre 1999. Su domanda del Comitato di rivedere il progetto di parere, un testo riveduto da un gruppo ristretto di redazione aveva formato oggetto di discussione nel corso della 60a sessione plenaria del Comitato del 18 maggio 2000. In seguito alle riserve emesse da tutti i gruppi d'interesse, detto testo era stato rinviato al gruppo di lavoro. Nel corso della sua ultima riunione, il 20 febbraio 2001, il gruppo di redazione ha finalizzato un nuovo progetto di parere che il Comitato ha quindi adottato nel corso della sua 62a sessione plenaria, con commenti del gruppo "Datori di lavoro" che figurano in allegato al testo del parere. Il Comitato ha convenuto di trattare separatamente i due aspetti dei "servizi pluridisciplinari di protezione e di prevenzione" da un alto, e della "sorveglianza medica" dall'altro, pur mantenendoli collegati in un solo documento finale. Per quanto riguarda i servizi di protezione e di prevenzione, sono state identificate norme di buone prassi che possono applicarsi in modo generalizzato, qualunque sia il settore d'attività. È richiesto un controllo di qualità agli Stati membri, nonché, da parte dei datori di lavoro che sono responsabili dell'attuazione delle misure di sicurezza, la capacità di garantire la partecipazione dei lavoratori e di fare appello a un'assistenza qualificata che sia competente per effettuare questi compiti. Per quanto riguarda la sorveglianza medica, essa consiste nell'istituire procedure appropriate destinate a individuare sistematicamente e regolarmente i segni precoci di una malattia di origine professionale presso i lavoratori esposti a rischi per la salute e in seguito, di prendere le disposizioni che s'impongono. In quanto tale, la sorveglianza medica si iscrive pertanto in un programma globale di prevenzione dei rischi professionali. La responsabilità della gestione del rischio per la salute e quindi della sorveglianza della salute incombe al datore di lavoro che deve conformarsi alla legislazione nazionale applicabile in materia di salute e sicurezza. Sulla base della constatazione che non esiste un modello di sorveglianza medica unico, a circostanze diverse corrispondono approcci diversi, il Comitato sottolinea tuttavia l'esigenza di convalidare qualsiasi nuova procedura in funzione di cinque criteri principali, ossia: necessità, utilità, validità scientifica, efficacia, norme etiche. Il 15 maggio 2001 il Comitato ha adottato il progetto di parere all'unanimità 2.2.3. Parere del Comitato (documento n. 0702/1/01) sul progetto di proposta di direttiva della Commissione che fissa un secondo elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in applicazione della direttiva 98/24/CE Il 27 ottobre 1999 il Comitato ha deciso l'istituzione di un gruppo di lavoro "Fissazione dei livelli di esposizione sul luogo di lavoro", incaricato di fornirgli un parere sulle procedure da seguire per la raccolta e la valutazione dei dati necessari per la fissazione dei livelli di esposizione sul lavoro, di elaborare osservazioni del CCSHS sul risultato delle valutazioni effettuate dalla Commissione sulla base delle analisi del gruppo di esperti scientifici nonché di elaborare un progetto di parere del CCSHS sulle proposte di direttive della Commissione in questo settore. Il gruppo si è riunito quattro volte, ossia il 14 dicembre 1999, il 5 aprile e il 25 ottobre 2000 e il 5 aprile 2001, e ha lavorato su un progetto di proposta di direttiva della Commissione relativa all'elaborazione di un secondo elenco di valori limite di esposizione professionale in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio (doc. 531/3/99). Il testo del progetto di parere presentato dal gruppo di lavoro e adottato dal Comitato è suddiviso in tre parti: una parte A, contenente osservazioni sul progetto di proposta di direttiva presentato dalla Commissione, una parte B sui metodi di misurazione, e una parte C riguardante la procedura relativa ai VLIEP per i quali non si dispone di sufficienti informazioni scientifiche, ovvero di nessuna. Le osservazioni principali contenute nella parte A del progetto di parere hanno determinato emendamenti e cambiamenti nell'elenco delle sostanze e dei valori presentati inizialmente. In particolare, per quanto riguarda una serie di sostanze (toluene, n-esano, acido nitrico e cloro), il gruppo d'interesse "datori di lavoro" dichiara di non poter accettare i valori limite proposti. Gli argomenti e i commenti relativi figurano in un allegato al parere adottato. Per quanto riguarda la parte B, il Comitato si congratula con la Commissione per il suo nuovo approccio tendente ad elaborare un inventario dei metodi analitici appropriati per le sostanze chimiche già pubblicati nell'allegato alla direttiva 2000/39/CE. Da ultimo, per quanto riguarda il punto C, il Comitato attira l'attenzione sul problema collegato all'utilizzo di prodotti chimici per i quali non esistono sufficienti dati scientifici per fissare un VLIEP. Il 15 maggio 2001 il Comitato ha adottato il progetto di parere all'unanimità. 2.2.4. Parere del Comitato (documento n. 0983/1/01) sui disturbi muscolo-scheletrici Il 6 maggio 1999, il Comitato ha istituito un gruppo di lavoro "Disturbi muscolo-scheletrici" incaricato di elaborare un parere del Comitato consultivo su possibili azioni comunitarie in vista della prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici sul luogo di lavoro. Il gruppo ha tenuto la sua ultima riunione il 13 febbraio 2001, in seguito alla quale è stato redatto un progetto di parere che è stato in seguito adottato dal Comitato nel corso della sua 62a sessione plenaria, con alcuni commenti del gruppo "datori di lavoro", che figurano in allegato al testo del parere. Nel ricordare che i disturbi muscolo-scheletrici (DMS) rappresentano tra il 40 e il 50% dei problemi di salute collegati col lavoro e che riguardano più di 40 milioni di lavoratori nell'UE, il Comitato incita la Commissione, tenuto conto delle disposizioni esistenti, a promuovere un approccio sulla prevenzione primaria al fine di aumentare il livello di prevenzione e di protezione nelle imprese, qualunque siano le loro dimensioni, e in particolare nei settori più toccati. Il Comitato raccomanda alla Commissione di considerare, nella definizione della sua politica e in quanto elementi principali di riflessione, il rispetto dei principi di prevenzione descritti nella direttiva-quadro 89/391/CEE, la valutazione dei rischi fisici, organizzativi e vari sul posto di lavoro, l'elaborazione di passi integrati per adattare caso per caso, da parte delle organizzazioni professionali e delle imprese, l'adozione di un approccio preventivo pluridisciplinare e favorire la partecipazione a livello dell'impresa, la fornitura di informazioni e di formazione all'insieme del personale, l'integrazione di elementi relativi alla prevenzione dei DMS nella concezione e nella selezione di nuovi impianti e di nuove attrezzature, il miglioramento dei criteri diagnostici, la promozione dell'attuazione di piani d'azione correttivi e preventivi nonché di indicatori di accompagnamento dei progetti, il rischio di DMS in special modo al momento delle modifiche dell'organizzazione del lavoro. In questo contesto, occorrerebbe prevedere una nuova iniziativa regolamentare tendente in modo più specifico a prevenire i disturbi dei membri superiori. Per accrescere la sensibilizzazione di tutte le parti interessate alla necessità di prevenire i DMS e al modo di raggiungere questo fine, dovrebbero essere elaborati e promossi orientamenti generali, e, se possibile, settoriali. Il 15 maggio 2001 il Comitato ha adottato il progetto di parere all'unanimità. 2.2.5. Parere del Comitato (documento n. 2505/1/01) su una nuova strategia comunitaria in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro 2002-2006 Nella sua comunicazione "Agenda per la politica sociale", la Commissione aveva indicato la necessità di mettere a punto una nuova strategia comunitaria in materia di salute e di sicurezza sul lavoro per mezzo di una comunicazione. Nel quadro dell'esecuzione dell'Agenda, tutti gli attori del settore sono stati chiamati a rappresentare un ruolo attivo, producendo contributi specifici prima dell'adozione, da parte della Commissione, della sua comunicazione prevista nel 2002. In questo contesto, il 15 maggio 2001 il Comitato ha deciso l'istituzione del gruppo di lavoro "Strategia comunitaria 2002-2006", incaricato di elaborare un parere sulla strategia comunitaria in materia di salute e di sicurezza sul lavoro per il periodo 2002-2006. Il Comitato ha incaricato di questo compito il suo gruppo "Programmazione". Il gruppo si è riunito due volte, rispettivamente il 3 luglio e il 2 ottobre 2001, e ha lavorato su vari documenti forniti dalla Commissione, per definire le alternative che esso ritiene adeguate. Un gruppo redazionale ristretto ha completato un progetto di parere - corredato dai commenti dei tre gruppi d'interesse che figurano in allegato al documento - il quale è stato sottoposto al Comitato nel corso della sua 63a sessione plenaria. Concepito come contributo intermedio del Comitato all'elaborazione, da parte della Commissione europea, di una nuova strategia in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, il parere analizza i punti che il Comitato ritiene indispensabili per la riuscita della strategia. Nei suoi orientamenti generali, la nuova strategia dovrebbe basarsi sul principio strategico, fissato dall'Agenda sociale, di una politica tendente a garantire posti di lavoro di qualità. Una sinergia e una complementarità accresciute tra i livelli nazionali, europei e internazionali, devono essere perseguite con la mobilitazione di tutti gli attori interessati e l'integrazione degli aspetti di salute e di sicurezza sul lavoro nell'insieme delle politiche comunitarie. Tuttavia, la specificità dei problemi posti dalla salute e dalla sicurezza sul lavoro deve essere anche presa in conto, al fine di garantire il mantenimento e il rafforzamento delle esperienze, delle competenze e delle referenze comuni in materia. La concezione e l'attuazione della nuova strategia devono fondarsi, da un lato, su una conoscenza approfondita del suo campo d'applicazione e dei problemi relativi, attraverso un rafforzamento delle funzioni di osservazione, di raccolta e di diffusione dei dati e, dall'altro, su una determinazione precisa degli obiettivi e delle priorità da fissarsi in funzione della specificità delle situazioni da trattare (dimensione delle imprese, vari settori professionali e/o categorie di lavoratori). Per garantire il buon svolgimento della sua attuazione, occorre fissare un calendario accompagnato da un piano comportante valutazioni periodiche di avanzamento dei progetti. Sul piano delle misure legislative da prevedere, deve essere compiuta una valutazione concreta dell'attuazione delle direttive esistenti, senza che correlativamente l'adozione di nuove misure legislative venga trascurata, tenuto conto del fatto che la fissazione di un tale bilancio d'applicazione consentirà di meglio individuare i settori professionali, le categorie di lavoratori o i rischi che non sono coperti da una protezione sufficiente. D'altronde, il rafforzamento di una cultura di prevenzione deve occupare un posto fondamentale nel quadro della nuova strategia. All'attuazione di misure preventive mirate sul luogo di lavoro e di misure di protezione tecniche, si deve accompagnare una vera strategia di sensibilizzazione ai rischi e alla promozione della salute, attraverso azioni di formazione e di sensibilizzazione alla prevenzione destinate alla popolazione dei salariati, dei giovani in corso di scolarizzazione e delle persone in formazione professionale. In questo quadro, è importante anche favorire gli scambi di esperienze e la ricerca di criteri comuni. Da ultimo, nel quadro dell'ampliamento, il Comitato sottolinea l'esigenza di risorse significative da mobilitare verso i paesi candidati e le parti sociali per garantire gli scambi di esperienze e migliorare l'organizzazione della prevenzione. Il 29 novembre 2001 il Comitato ha adottato il progetto di parere all'unanimità. 2.2.6. Parere del Comitato (documento n. 1947/2/01) relativo al Libro bianco - Strategia per una futura politica in materia di sostanze chimiche Nel corso della sua 62a sessione plenaria del 15 maggio 2001, il Comitato ha deciso di redigere un parere sulla comunicazione della Commissione "Libro bianco - Strategia per una futura politica in materia di sostanze chimiche" [COM (2001) 88 def.] e ha incaricato il gruppo di lavoro "Fissazione dei livelli di esposizione" della redazione di questo parere. Il gruppo si è riunito rispettivamente il 25 giugno, l'11 settembre e il 10 ottobre 2001 e ha redatto un progetto di parere che è stato presentato al Comitato nel corso della sua 63a sessione plenaria. Il Comitato consultivo lamenta di non essere stato consultato prima della pubblicazione del Libro bianco, visto che taluni aspetti abbordati in questa comunicazione avranno o hanno già avuto una grande incidenza sulla sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Esso chiede di conseguenza alla Commissione di consultarlo quando essa prevede di apportare al Libro bianco modifiche suscettibili di riguardare il settore della salute e della sicurezza sul lavoro. Il Comitato ritiene anche di avere un ruolo importante da rappresentare nel quadro dell'elaborazione di una nuova politica nel settore delle sostanze chimiche. Per questa ragione esso insiste affinché la DG EMPL sia associata alle attività dei gruppi di lavoro preparatori e del gruppo di pilotaggio della Commissione incaricato di redigere la nuova legislazione. In questo ambito, esso chiede alla Commissione di prendere nota di una serie di commenti sul Libro bianco riguardanti i differenti aspetti collegati alla politica in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, e tra essi in particolare i criteri di classificazione delle sostanze chimiche e le questioni relative all'informazione sui prodotti ("Schede di dati di sicurezza"). Il 29 novembre 2001 il Comitato ha adottato il progetto di parere all'unanimità. 2.2.7. Parere del Comitato (documento n. 1564/2/01)sulla violenza sul lavoro Di fronte all'aumento dei problemi collegati alla violenza sul lavoro, il Comitato ha istituito, il 29 ottobre 1997, un gruppo di lavoro "Prevenzione della violenza sul luogo di lavoro", incaricato di radunare gli studi e le buone prassi relative a questo argomento in vista della redazione di un progetto di parere. Il gruppo si è riunito una volta nel 2000 e due volte nel 2001, rispettivamente l'8 maggio e il 18 settembre, e ha redatto un progetto di parere che è stato presentato al Comitato nel corso della sua 63a sessione plenaria. Il parere tiene conto di tutte le forme di violenza sul lavoro, sia fisiche, sia psichiche, considerate in quanto fattori di rischio che il datore di lavoro è tenuto di valutare, di prevenire o ridurre prendendo disposizioni specifiche come per tutti gli altri fattori di rischio, conformemente all'articolo 6 della direttiva-quadro 89/391/CEE. Avendo constatato che la percezione di questo problema specifico varia considerevolmente da uno Stato membro all'altro, il Comitato invita la Commissione a elaborare, sulla base di un approccio essenzialmente preventivo, una linea direttrice che parta dalla definizione del fenomeno sotto tutte le sue diverse manifestazioni e dalla determinazione dei fattori di rischio che il datore di lavoro è tenuto di valutare in conformità delle disposizioni della direttiva-quadro. Questa direttiva dovrebbe anche andare di pari passo con una messa a punto di programmi di formazione e di campagne di sensibilizzazione e di informazione al fine di promuovere una presa di coscienza del problema e della necessità della prevenzione della violenza sul lavoro. Sarebbe inoltre auspicabile che i fattori psichici e psicosociali dell'ambiente di lavoro siano presi in conto nel quadro dell'elaborazione di indicatori della qualità del lavoro. Una dichiarazione congiunta dei tre gruppi d'interesse, che affida al gruppo "Programmazione" del Comitato il compito di una definizione più precisa della portata delle questioni abbordate e delle misure pratiche da prevedere, figura all'allegato I del parere adottato. Il gruppo "datori di lavoro", da parte sua, ha adottato il parere con riserva di una serie di osservazioni sulla forma e il contenuto del testo del parere, che figurano in allegato II. Il 29 novembre 2001 il Comitato ha adottato il progetto di parere all'unanimità. 2.2.8. Parere intermedio del Comitato (documento n. 2107/1/01) riguardante la relazione sull'Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro Il Regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio del 18 luglio 1994 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, modificato con Regolamento del Consiglio (CE) n. 1643/95 del 29 giugno 1995, contiene una disposizione di riesame che prevede che il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, al più tardi entro cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento (9 settembre 1994), sulla base di una relazione della Commissione accompagnata, se del caso, da una proposta, riesamina il presente regolamento, ivi comprese le nuove missioni dell'Agenzia che potrebbero rivelarsi necessarie. In questo contesto, il 6 maggio 1999, il Comitato ha deciso l'istituzione del gruppo di lavoro "Relazione sull'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro", incaricato di elaborare un parere sulla relazione che la Commissione europea deve redigere e accompagnarlo, come conviene, da una proposta sulla revisione del regolamento recante istituzione dell'Agenzia. Il gruppo si è riunito una volta nel 2000 su domanda della Commissione che, in una preoccupazione di trasparenza, ha voluto consultarlo sul capitolato d'oneri relativo alla gara d'appalto esterna per la valutazione del lavoro dell'Agenzia, e due volte nel 2001, rispettivamente il 21 e il 26 settembre, dopo la messa a disposizione da parte dell'Agenzia della relazione elaborata dal contraente. Poiché la Commissione non ha ancora elaborato la sua relazione e la sua proposta, è stata prevista una tappa intermedia ed è stato consegnato un progetto di parere intermedio - presentato al Comitato nel corso della sua 63a sessione plenaria. Il Comitato raccomanda che il regolamento dell'Agenzia venga modificato su tre punti, riguardanti rispettivamente gli obiettivi e le missioni dell'Agenzia, il ruolo degli attori e il funzionamento operativo dell'Agenzia. Quanto agli obiettivi e alle missioni, il Comitato chiede che l'Agenzia tenga conto, nel suo lavoro di raccolta, trattamento e diffusione di informazioni, dei fabbisogni specifici degli utenti. Il regolamento interno dell'Agenzia dovrà definire questi pubblici destinatari. Per quanto riguarda il ruolo e le funzioni dei vari attori nei confronti del lavoro dell'Agenzia, essi dovranno essere precisati nel quadro delle disposizioni del regolamento interno dell'Agenzia definiti dal suo consiglio d'amministrazione e regolarmente rivisti dallo stesso, in particolare per quanto riguarda le responsabilità dei punti focali e il rafforzamento del ruolo decisionale strategico del consiglio d'amministrazione. Per quanto riguarda in ultima analisi il funzionamento operativo dell'Agenzia, i compiti e il funzionamento dell'ufficio dovranno essere precisati e rafforzati e le competenze del consiglio d'amministrazione dovranno essere ampliate per quanto riguarda le disposizioni relative al contratto del direttore. Sarebbe opportuno discutere anche delle procedure di voto in seno al consiglio d'amministrazione. Il 29 novembre 2001 il Comitato ha adottato il progetto di parere all'unanimità. 2.2.9. Parere del Comitato sul Progetto di programma di lavoro dell'Agenzia di Bilbao per l'anno 2002 Conformemente all'articolo 10 del regolamento recante istituzione dell'Agenzia, il consiglio d'amministrazione adotta il programma di lavoro annuale dell'Agenzia sulla base di un progetto elaborato dal direttore, previa consultazione della Commissione e del Comitato consultivo. Il consiglio d'amministrazione dell'Agenzia ha tenuto la sua riunione il 6 e 7 novembre 2001, mentre il Comitato non ha potuto tenere la sua plenaria nel mese di ottobre poiché i suoi gruppi di lavoro non avevano ancora terminato i loro lavori. Nel corso della riunione succitata, il consiglio d'amministrazione dell'Agenzia ha quindi adottato il programma di lavoro 2002 con riserva del parere che il Comitato deve emettere. Tale programma, presentato al Comitato nel corso della sua 63a sessione plenaria del 29 novembre 2001, ha formato oggetto di osservazioni da parte dei tre gruppi d'interesse, le cui posizioni rispettive possono essere riassunte come segue: i tre gruppi insistono affinché la procedura fissata dal regolamento che istituisce l'Agenzia venga rispettata, affinché il Comitato possa discutere il programma di lavoro dell'Agenzia prima che esso venga adottato. I tre gruppi esprimono il loro accordo con il programma dell'Agenzia. Il gruppo "lavoratori" chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire una base giuridica per un programma riguardante le PMI. Per quanto riguarda la settimana europea, esso sottolinea l'esigenza di una riflessione globale in seno all'Agenzia. 2.3. Procedure operative 2.3.1. Programma di lavoro 2002 documento 2480/01 Nel corso della seduta del 29 novembre 2001, il Comitato ha adottato il proprio programma di lavoro per il 2002, che prolunga di un anno il suo programma di interventi quadriennale. 3. ATTIVITÀ DEI GRUPPI / STRUTTURA ALLA FINE DELL'ANNO 3.1. Gruppi di lavoro attivi nel 2001 e che proseguono i loro lavori nel 2002 3.1.1. Programmazione Il gruppo programmazione ha tenuto quattro riunioni nel 2001 per elaborare i nuovi mandati e organizzare e seguire il lavoro dei gruppi. 3.1.2. Normalizzazione I lavori di questo gruppo sono di natura continua. Il Comitato delega al gruppo lo studio dei mandati di normalizzazione che gli sono presentati dalla Commissione. Il gruppo tratta inoltre problemi di natura generale riguardanti la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro nel quadro della normalizzazione. Nel 2001, il gruppo si è riunito due volte e ha discusso 8 progetti di mandato CEN/CENELEC/ETSI. Un progetto di parere vertente sui 3 progetti di mandato discussi (vedasi punto 2.2.1) è stato presentato al Comitato consultivo ed è stato approvato il 15 maggio 2001. 3.1.3. Relazione sull'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro Questo gruppo, istituito nel maggio 1999, si è riunito due volte nel 2001. Un progetto di parere intermedio riguardante la relazione sull'Agenzia di Bilbao (vedasi punto 2.2.8) è stato presentato al Comitato consultivo e adottato il 29 novembre 2001. Il gruppo continuerà i suoi lavori nel 2002. 3.1.4. Telelavoro Questo gruppo, istituito il 18 maggio 2000, ha il mandato di elaborare un parere del Comitato consultivo su un'eventuale azione comunitaria riguardante le questioni di salute e di sicurezza associate al telelavoro. Il gruppo non si è riunito nel 2001. 3.1.5. Malattie professionali Questo gruppo, istituito il 18 maggio 2000, ha il mandato di elaborare un parere del Comitato consultivo sulle proposte della Commissione riguardanti l'aggiornamento dell'"Elenco europeo delle malattie professionali" (allegato I della raccomandazione 90/326/CEE della Commissione). Il gruppo non si è riunito nel 2001. 3.1.6. ATEX Questo gruppo, istituito il 19 dicembre 2000, ha il compito di assistere la Commissione nei lavori di preparazione di una guida di buone prassi che consenta al datore di lavoro di elaborare un documento denominato "Documento relativo alla protezione contro le esplosioni" conformemente all'articolo 8 della direttiva 1999/92/CEE "ATEX". Detti lavori preventivi e preparatori saranno avviati tramite bando di gara. A tal fine il gruppo si riunirà con la Commissione e il contraente all'inizio dei lavori e al momento della presentazione della relazione intermedia e della relazione finale per riferire al Comitato consultivo. Il gruppo non si è riunito nel 2001. 3.2. Istituzione di gruppi di lavoro nel 2001 Il Comitato ha istituito quattro gruppi di lavoro di cui ha adottato il mandato. 3.2.1. Strategia comunitaria 2002-2006 (documento n. 0994/01) Questo gruppo, istituito il 15 maggio 2001, ha il mandato di elaborare un parere del Comitato consultivo sulla strategia comunitaria in materia di salute e di sicurezza sul lavoro per il periodo 2002-2006. Il Comitato ha affidato questo compito al gruppo "Programmazione". Nel 2001 il gruppo si è riunito due volte e ha redatto un progetto di parere (vedasi punto 2.2.5) che, in quanto contributo intermedio del Comitato in vista dell'elaborazione da parte della Commissione europea della comunicazione sulla nuova strategia - è stato adottato il 29 novembre 2001. Il gruppo continuerà i suoi lavori nel 2002. 3.2.2. Salute e sicurezza nel settore ospedaliero (documento n. 2103/1/01) Lo scopo di questo gruppo, istituito il 29 novembre 2001, è di elaborare, sulla base di un documento della Commissione che specifica le azioni comunitarie proposte, un parere del Comitato consultivo in merito alle possibili azioni tendenti a migliorare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori del settore ospedaliero. Il gruppo non si è riunito nel 2001. 3.2.3. Pesca (documento n. 2504/01) Il 29 novembre 2001, il Comitato consultivo ha adottato il mandato riguardante questo gruppo, incaricato di seguire i lavori relativi alla sicurezza e alla salute dei lavoratori nelle attività della pesca nel corso dell'elaborazione di una nuova politica comune della pesca a livello europeo. In particolare, questo gruppo avrà il compito di elaborare un parere del Comitato sugli aspetti della salute, della sicurezza e dell'igiene nelle attività della pesca e di assistere la Commissione nei lavori preparatori della nuova politica comune in questo settore. Il gruppo non si è riunito nel 2001. 3.2.4. Sostanze chimiche sul lavoro (documento n. 2502/1/01) Sulla base della raccomandazione del gruppo di lavoro "Fissazione dei livelli di esposizione sul luogo di lavoro" (doc. 2105/01), il gruppo "Programmazione" ha proposto l'istituzione di questo nuovo gruppo il cui mandato è stato adottato dal Comitato nel corso della sua 63a sessione plenaria del 29 novembre 2001. Questo gruppo avrà il compito: (1) di riprendere il mandato del gruppo ad hoc "Fissazione dei livelli di esposizione sul luogo di lavoro", (2) di riprendere il mandato del gruppo ad hoc "Orientamenti relativi agli agenti chimici", (3) di garantire l'accompagnamento delle azioni derivanti dalla comunicazione della Commissione "Libro bianco - Strategia per una futura politica in materia di sostanze chimiche" [COM (2001) 88 def.], (4) di prevedere le azioni future riguardanti i problemi collegati ai solventi organici (doc. 1941/01 - Conferenza dell'UE sui solventi organici e le psicosindromi organiche, Delft, Paesi Bassi, 10 dicembre 1999). Il gruppo non si è riunito nel 2001. 3.3. Scioglimento di gruppi di lavoro Il Comitato ha deciso di sciogliere cinque gruppi il cui lavoro era terminato. 3.3.1. Servizi pluridisciplinari della protezione e della prevenzione/sorveglianza medica dei lavoratori Questo gruppo, istituito nel novembre 1996, si è riunito varie volte nel 1999 e nel 2000. Nel corso della sua ultima riunione del 20 febbraio 2001, un gruppo redazionale ristretto ha terminato un progetto di parere che il Comitato ha adottato nella sua 62a sessione plenaria. Il gruppo è stato formalmente sciolto il 15 maggio 2001. 3.3.2. Disturbi muscolo-scheletrici Istituito il 6 maggio 1999, questo gruppo ha tenuto la sua ultima riunione il 13 marzo 2001, in seguito alla quale è stato redatto un progetto di parere. Dopo adozione del suddetto parere da parte del Comitato, il gruppo è stato sciolto il 15 maggio 2001. 3.3.3. Fissazione dei livelli di esposizione Istituito il 27 ottobre 1999, questo gruppo si è riunito quattro volte nel 2001 e ha presentato due progetti di parere al Comitato consultivo, che sono stati adottati rispettivamente il 15 maggio e il 29 novembre 2002 (vedansi punti 2.2.3 e 2.2.6). Nel quadro della valutazione delle missioni affidate ai gruppi di lavoro attivi nel settore delle politiche comunitarie riguardanti le sostanze chimiche - ossia i gruppi "Fissazione dei livelli di esposizione" e "Orientamenti relativi agli agenti chimici" - il Comitato consultivo ha deciso, nel corso della sua 63a sessione plenaria del 29 novembre 2001, l'istituzione di un nuovo gruppo "Sostanze chimiche sul lavoro", la cui missione è di riprendere, tra l'altro, i mandati dei due gruppi esistenti nel settore. In seguito all'adozione del nuovo mandato (vedasi punto 3.2.4), il gruppo "Fissazione dei livelli di esposizione" è stato formalmente sciolto il 29 novembre 2001. 3.3.4. Orientamenti relativi agli agenti chimici Istituito il 6 maggio 1999, questo gruppo era incaricato di redigere, all'intenzione del Comitato consultivo, un parere riguardante un documento di orientamento sulle questioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 e all'allegato II, punto 1, della direttiva 98/24/CE del Consiglio del 7 aprile 1998 riguardante la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dagli agenti chimici sul luogo di lavoro. Il gruppo non si è riunito nel 2001. In seguito alla ripresa del suo mandato nel quadro delle missioni del nuovo gruppo di lavoro "Sostanze chimiche sul lavoro", il gruppo è stato formalmente sciolto il 29 novembre 2001. 3.3.5. Prevenzione della violenza sul luogo di lavoro Istituito il 29 ottobre 1997, questo gruppo si è riunito due volte nel 2001. Un progetto di parere è stato presentato al Comitato nel corso della sua 63a sessione plenaria. In seguito all'adozione di tale parere, il gruppo è stato sciolto il 29 novembre 2001. 4. COLLABORAZIONE CON ALTRI ORGANI 4.1. Organo permanente L'Organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbone e nelle altre industrie estrattive ha principalmente il compito di seguire l'andamento della salubrità e della sicurezza nell'industria estrattiva, presentando ai governi degli Stati membri proposte pratiche di migliorie dei luoghi di lavoro e stimolando lo scambio d'informazioni sull'argomento. A partire dal 1994, alle sedute del Comitato consultivo partecipano, in veste d'osservatori, rappresentanti dell'Organo permanente. Analogamente, rappresentanti del Comitato sono invitati alle riunioni plenarie dell'Organo permanente in ragione di due osservatori per gruppo di interesse. Questo procedimento garantisce una migliore circolazione dell'informazione fra i due organi. L'esperienza maturata finora, benché abbia rivelato la presenza di punti in comune fra l'attività dei due istituti, ha peraltro confermato l'impressione di divergenze sostanziali tra le loro finalità e modalità operative: l'Organo permanente è essenzialmente un organo a vocazione tecnica che si occupa di problemi di sicurezza specifici alle industrie estrattive. Gli aspetti tecnici concreti figurano in primo piano dei suoi lavori, mentre il Comitato consultivo è anche qualificato per dibattere le questioni fondamentali di sicurezza e di tutela della salute sul lavoro. 4.2. Comitato degli Alti responsabili dell'Ispettorato del lavoro Istituito dalla Commissione con Decisione 95/319/CE del 12 luglio 1995, il Comitato in oggetto si compone di due membri, rappresentanti dei Servizi d'ispezione del lavoro, per ciascun paese ed è presieduto da un rappresentante della Commissione. Il Comitato presenta una relazione annuale alla Commissione sulle sue attività, in particolare su qualsiasi problema legato all'applicazione o al controllo dell'applicazione del diritto comunitario derivato nel settore della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. La Commissione trasmette tale relazione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro. 4.3. Comitato scientifico per i limiti di esposizione professionale agli agenti chimici Istituito su invito del Consiglio con decisione 95/320/CE della Commissione del 12 luglio 1995, detto Comitato scientifico è incaricato di studiare gli effetti degli agenti chimici sulla salute dei lavoratori sul lavoro. I suoi lavori sono seguiti dal Comitato consultivo e più particolarmente dal gruppo di lavoro "Fissazione dei livelli d'esposizione" nel contesto dell'elaborazione dei suoi pareri sui progetti di proposta di direttive della Commissione che adottano, a titolo della direttiva del Consiglio 98/24/CE, valori limite di esposizione professionale. 4.4. Parti sociali Alle sedute del Comitato consultivo sono invitati ad assistere, in qualità di osservatori, un rappresentante della Confederazione europea dei sindacati (CES) e un membro dell'Unione delle confederazioni dell'industria (UNICE). 4.5. Ufficio tecnico sindacale L'Ufficio tecnico sindacale europeo per la salute e la sicurezza (UTS) è stato istituito nel 1989 dalla IES per poter seguire da vicino lo svolgimento dei lavori tecnici delle organizzazioni di normalizzazione. Istituito con l'appoggio del Parlamento europeo, il quale ha iscritto una linea di bilancio nel 1989, l'UTS ha, lo stesso anno, firmato una convenzione pluriennale con la Commissione. Esso conduce studi e fornisce informazioni in stretta relazione con i lavori di armonizzazione e di normalizzazione europea nel settore della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro e con il gruppo di lavoro "Normalizzazione" del Comitato. Un rappresentante dell'UTS assiste in qualità di osservatore alle riunioni del Comitato. 4.6. Ufficio internazionale del lavoro (UIL) Un rappresentante dell'UIL è invitato ad assistere alle riunioni del Comitato. 4.7. Fondazione europea Un rappresentante della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro è invitato alle riunioni del Comitato al quale presenta, tra l'altro, il programma di lavoro della Fondazione. 4.8. Agenzia europea di Bilbao per la sicurezza e la salute sul lavoro In applicazione della decisione istitutiva, l'Agenzia di Bilbao è tenuta a presentare al Comitato il proprio programma e la relazione annuale di lavoro. ALLEGATO A DECISIONE DEL CONSIGLIO BASI GIURIDICHE (Estratto) Decisione del Consiglio del 27 giugno 1974 che istituisce un Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro [Estratti] "Il Consiglio delle Comunità europee (...) considerando che occorre prevedere un organismo permanente con il compito di assistere la Commissione nella preparazione e nell'esecuzione delle attività nei settori della sicurezza, dell'igiene e della tutela della salute sul luogo di lavoro, nonché di facilitare la cooperazione tra le amministrazioni nazionali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro ..., DECIDE Articolo 1 : È istituito un comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, in appresso denominato "Comitato". Articolo 2 : Il comitato ha il compito di assistere la Commissione nella preparazione e nell'esecuzione delle attività nei settori della sicurezza, dell'igiene e della tutela della salute sul luogo di lavoro. Articolo 3 : 1. Il Comitato elabora annualmente una relazione sulle sue attività. 2. La Commissione invia tale relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio". Articolo 4 : 1. Il Comitato è composto di [...] membri titolari, tra i quali ciascuno Stato membro dispone di due rappresentanti del governo, di due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e di due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro 2. Per ogni membro titolare è nominato un membro supplente. (....) 3. I membri titolari e i supplenti del comitato sono nominati dal Consiglio il quale, per quanto riguarda i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, cerca di realizzare nella composizione del comitato un'equa rappresentanza dei vari settori economici interessati. 4. L'elenco dei membri titolari e supplenti è pubblicato dal Consiglio, a titolo informativo, nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. Articolo 5 : 1. La durata del mandato dei membri titolari e dei membri supplenti è di tre anni. Il mandato è rinnovabile. Articolo 6 : 1. Il Comitato è presieduto da un membro della Commissione o, in caso di impedimento e a titolo eccezionale, da un funzionario della Commissione da lui designato. Il presidente non partecipa al voto. 2. Il Comitato si riunisce su convocazione del presidente, per iniziativa di quest'ultimo o a richiesta di almeno un terzo dei membri. 3. Il Presidente può, di propria iniziativa, invitare al massimo due esperti a partecipare alle riunioni del Comitato. 4. Il Comitato può istituire gruppi di lavoro presieduti da un suo membro. Essi presentano i risultati dei propri lavori, sotto forma di relazioni, durante una riunione del Comitato. 5. I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del Comitato e dei gruppi di lavoro. Il segretariato del Comitato e dei gruppi di lavoro è assicurato dai servizi della Commissione. Articolo 7 : 1. Le deliberazioni del Comitato sono valide quando due terzi dei membri sono presenti. Articolo 8 : Il Comitato adotta il suo regolamento interno che entra in vigore previa approvazione del Consiglio su parere della Commissione. ALLEGATO B COMPOSIZIONE DEL COMITATO nel 2001 I. RAPPRESENTANTI GOVERNATIVI a) Membri titolari >SPAZIO PER TABELLA> b) Membri supplenti >SPAZIO PER TABELLA> II. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI a) Membri titolari >SPAZIO PER TABELLA> b) Membri supplenti >SPAZIO PER TABELLA> III. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO a) Membri titolari >SPAZIO PER TABELLA> b) Membri supplenti >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO C GRUPPI DI LAVORO 2001 PROGRAMMAZIONE Presidente : Sig. Felipe MANZANO (DAT LAV) Vicepresidente : Sig. Marc BOISNEL (GOV) Relatore : Sig. Maurice SEDES (LAV) >SPAZIO PER TABELLA> Funzionario responsabile: Sig. A. CAMMAROTA - Tel. 34515 FISSAZIONE DEI LIVELLI DI ESPOSIZIONE Presidente : Sig. Marcel WILDERS (LAV) Vicepresidente : Sig.ra Carole SULLIVAN (GOV) Relatore : Sig. Jos BORMANS (DAT LAV) >SPAZIO PER TABELLA> Funzionario responsabile : Sig. A. ANGELIDIS - Tel. 33747 e Dr. ARESINI - Tel: 32260 NORMALIZZAZIONE Presidente : Sig. Paul WEBER (GOV) Vicepresidente : Sig. Tom MELLISH (LAV) Relatore : Sig. Franco GIUSTI (DAT LAV) >SPAZIO PER TABELLA> Altri esperti Sig. B.J MERTENS / CENELEC Sig. André PLISSART, CEN Funzionario responsabile : Sig. A. LOMMEL - Tel. 33871 VIOLENZA SUL LAVORO Presidente : Sig.ra Raili PERIMÄKI (LAV) Vicepresidente : Sig.ra Natascha WALTKE (DAT LAV) Relatore : Sig.ra Giovanna ROCCA-ERCOLI (GOV) >SPAZIO PER TABELLA> Funzionario responsabile : Dr. F.J. Alvarez HIDALGO - Tel. 34547 "rELAZIONE SULL'AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO" Presidente : Sig. Marc BOISNEL (GOV) Vicepresidente : Sig. Tony BRISCOE (DAT LAV) Relatore : Sig. Jan Toft RASMUSSEN (LAV) >SPAZIO PER TABELLA> Funzionario responsabile : Sig. A. LOMMEL - Tel. 33871 ORIENTAMENTI RELATIVI AGLI AGENTI CHIMICI Presidente : Sig. Sven BERGSTRÖM (LAV) Vicepresidente : Sig. Bent Horn ANDERSEN (GOV) Relatore : Sig. Patrick LEVY (DAT LAV) >SPAZIO PER TABELLA> Funzionario responsabile : Sig. A. ANGELIDIS - Tel. 33747 TELELAVORO Presidente : Sig. Alexander HEIDER (LAV) Vicepresidente : Sig. Alvaro DURAO (GOV) Relatore : Sig. J.J.H. KONING (DAT LAV) >SPAZIO PER TABELLA> Funzionario responsabile : MALATTIE PROFESSIONALI Presidente : Sig. Eric JANNERFELDT (DAT LAV) Vicepresidente : Sig.ra Maud VALAT-TADDEI (GOV) Relatore : Sig. Owen TUDOR / UK (LAV) >SPAZIO PER TABELLA> Funzionario responsabile : Dr. F.J. ALVAREZ HIDALGO - Tel. 34547 atex Presidente : Sig. Mario ALVINO (GOV) Vicepresidente : Sig. Torben JEPSEN (DAT LAV) Relatore : Sig. Maurice SEDES (LAV) >SPAZIO PER TABELLA> Funzionario responsabile : Sig. A. FUENTE MARTIN - Tel. 32739 SERVIZI PLURIDISCIPLINARI E SORVEGLIANZA MEDICA GRUPPO DI REDAZIONE >SPAZIO PER TABELLA> Funzionari responsabili : Dr. F. ALVAREZ HIDALGO - Tel. 34547 e Dr. G. AresinI - Tel. 32260 DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI Presidente : Sig. Patrick LEVY (DAT LAV) Vicepresidente : Sig.ra Fiona MURIE (LAV) Relatore : Sig. Malcolm DARVILL (GOV) >SPAZIO PER TABELLA> Funzionari responsabili : Dr. ALVAREZ HIDALGO - Tel. 34547 e Dr. G. ARESINI - Tel. 32260 ALLEGATO D CALENDARIO 2001 >SPAZIO PER TABELLA>