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Document 52003AE1401
Opinion of the European Economic and Social Committee on the "Initiative of the Kingdom of the Netherlands with a view to the adoption of a Council Regulation amending Regulation (EC) No 44/2001 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgements in civil and commercial matters"
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla"Iniziativa del Regno dei Paesi Bassi in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale"
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla"Iniziativa del Regno dei Paesi Bassi in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale"
GU C 32 del 5.2.2004, pp. 88–91
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla"Iniziativa del Regno dei Paesi Bassi in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale"
Gazzetta ufficiale n. C 032 del 05/02/2004 pag. 0088 - 0091
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla"Iniziativa del Regno dei Paesi Bassi in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale"(1) (2004/C 32/18) Il Consiglio europeo, in data 27 novembre 2002, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla iniziativa di cui sopra. La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Retureau, in data 7 ottobre 2003. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il 29 ottobre 2003, nel corso della 403a sessione plenaria, con 63 voti favorevoli, 11 voti contrari e 7 astensioni, il seguente parere. 1. La proposta legislativa 1.1. La proposta è il frutto di un'iniziativa del Regno dei Paesi Bassi(2) riguardante la modifica di una disposizione del regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in appresso "il regolamento"), entrato in vigore il 1o marzo 2002 e recante disposizioni per l'applicazione uniforme della convenzione di Bruxelles I, che tratta la stessa materia. Tale convenzione resterà tuttavia in vigore per il Regno di Danimarca, mentre per alcuni paesi terzi continuerà a vigere la convenzione di Lugano (1988). 1.1.1. L'emendamento proposto consiste in una richiesta di deroga alle disposizioni del regolamento che stabiliscono la competenza giurisdizionale per i contratti di lavoro transfrontalieri. 1.1.2. Sotto il profilo giuridico la proposta si fonda sugli articoli 61, lettera c), e 67, paragrafo 1, del Trattato CE, che, unitamente all'articolo 65 cui rimanda il primo degli articoli succitati, trattano della competenza del Consiglio e del diritto d'iniziativa dei suoi membri (parallelo a quello della Commissione, ma limitato nel tempo a un periodo di 5 anni a partire dall'entrata in vigore del Trattato CE modificato a Amsterdam) nel settore della competenza, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni giudiziali in materia civile e commerciale. Con l'entrata in vigore del Trattato di Nizza, il diritto d'iniziativa diventa prerogativa esclusiva della Commissione: ai membri del Consiglio rimarrà unicamente la facoltà di suggerire proposte a titolo individuale. 1.2. L'articolo 20 del regolamento rispecchia le norme in materia di competenza giurisdizionale stabilite per quanto riguarda le azioni relative al contratto di lavoro avviate dal datore di lavoro contro i propri dipendenti domiciliati in un altro Stato membro: in linea di principio, tali istanze sono di competenza degli organi giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il dipendente. 1.2.1. Si tratta di una norma generale di attribuzione della competenza, applicabile a ogni azione intrapresa a titolo del regolamento: sono tuttavia previste alcune eccezioni restrittive. 1.3. La proposta di emendamento mira a modificare questa norma per i casi di risoluzione giudiziale del contratto su iniziativa del datore di lavoro, che chiede al tribunale di autorizzare il licenziamento e di determinarne le conseguenze, segnatamente quelle pecuniarie: secondo gli autori della proposta, la risoluzione giudiziale sembra essere ammessa in alcuni Stati membri, e nei Paesi Bassi può addirittura essere obbligatoria nel caso di lavoratori protetti contro il licenziamento. 1.3.1. L'emendamento proposto mira a dare al datore di lavoro la possibilità di presentare la sua istanza all'organo giurisdizionale del luogo in cui il dipendente svolge abitualmente la propria attività e non più, almeno in linea di principio, presso l'organo del luogo in cui questo è domiciliato. Secondo la proposta, questa facoltà di scelta, pur essendo unilaterale, andrebbe a vantaggio di entrambe le parti. 2. Osservazioni generali 2.1. La proposta offre essenzialmente un nuovo vantaggio al datore di lavoro, dandogli la possibilità di adire gli organi giurisdizionali del luogo di esecuzione del contratto, anziché quelli del luogo in cui è domiciliato il convenuto. Nel contempo ciò priverebbe il convenuto stesso della possibilità di esercitare il diritto di scegliere la giurisdizione competente (luogo del domicilio del convenuto o luogo di lavoro o sede del datore di lavoro). 2.2. Si tratterebbe di una deroga a principi di competenza che appaiono ormai consolidati nel regolamento in esame, il cui obiettivo è quello di tutelare le parti più deboli in alcuni contratti caratterizzati da una disparità tra le parti di tipo economico o di competenza tecnico-professionale (datori di lavoro/dipendenti, commercianti/consumatori, assicuratori/assicurati ecc.). Il Comitato, tra l'altro, si era già espresso a favore di questo regolamento nel parere del 1o marzo 2000(3). 2.3. Se, ratione materiae, la sicurezza sociale è esplicitamente esclusa dal campo d'applicazione della convenzione e del regolamento, il diritto del lavoro rientra invece nel suo ambito, benché sia difficile considerarlo come una branca del diritto privato. 2.3.1. Questo è il risultato della giurisprudenza della Corte di giustizia, cui compete l'interpretazione della convenzione, la quale stabilì che la prima versione del documento riguardava il contratto di lavoro solo implicitamente, non facendovi alcun riferimento diretto; in seguito a due revisioni della convenzione il contratto di lavoro è stato interamente incluso nella convenzione stessa. 2.3.2. Tutte le deroghe al diritto comune dei contratti e alle relative competenze giudiziali in materia di contratti di lavoro derivano logicamente dal fatto che il diritto del lavoro costituisce un campo del tutto particolare. 2.3.3. Esso è infatti fortemente impregnato di una serie di disposizioni riguardanti l'ordine pubblico. Nella maggioranza degli Stati membri, gli obiettivi di tutela dei lavoratori e dei loro rappresentanti si traducono generalmente in un intervento dei poteri pubblici nelle condizioni di formazione, esecuzione e risoluzione del contratto (ispezioni del lavoro, regolamentazione di talune disposizioni del contratto, clausole obbligatorie o vietate, tutela rafforzata per alcune categorie di lavoratori, regolamentazione delle condizioni di lavoro e dei contratti in base alla professione, per via legislativa o tramite contratti collettivi di categoria, nazionali o regionali) e in molte altre deroghe al principio della libertà contrattuale. 2.3.4. Gli sforzi intrapresi per costituire un diritto contrattuale europeo non affrontano peraltro il capitolo del contratto di lavoro, giudicato troppo legato alle condizioni sociali e giuridiche di ciascun paese e troppo soggetto a criteri di ordine pubblico e ad altri elementi di diritto o di fatto. La situazione diventerà ancor più complessa e diversificata con l'allargamento dell'Unione. 2.3.5. Parallelamente, si va formando un cospicuo corpus comunitario di diritto del lavoro, che influisce sul contenuto del contratto di lavoro stesso e mira a un'armonizzazione che favorisca la mobilità della manodopera nel Mercato unico e l'attuazione del principio di uguaglianza, assicurando inoltre a lavoratori e lavoratrici un elevato grado di protezione. 2.4. Nella maggior parte dei paesi europei la possibilità che un tribunale proceda al licenziamento di un lavoratore su istanza del datore di lavoro costituisce, con ogni evidenza, un caso particolare, sia perché non contemplato affatto dal diritto nazionale o sia perché si tratta di un'azione esperita solo eccezionalmente nella pratica: è quindi lecito interrogarsi sull'opportunità di modificare una norma procedurale fondamentale del regolamento per contemplare istanze che in realtà risultano essere poco correnti. 2.4.1. In teoria la risoluzione giudiziale di un contratto privato o commerciale può intervenire nei casi in cui una delle parti giudichi l'altra inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali e il contenzioso non sia stato risolto tramite transazione o arbitrato: in realtà, invece, questa situazione è lungi dall'essere frequente nel caso dei contratti di lavoro, che, se sono a tempo determinato, di solito terminano alla data prevista, o, in generale, per volontà di una delle parti, sempre nel rispetto delle clausole e dei regolamenti applicabili, oppure su iniziativa di una delle parti in caso di colpa grave della controparte, eventualmente sotto il controllo del giudice qualora vi sia disaccordo sulla definizione dei motivi e sulle conseguenze pecuniarie della rottura del contratto. 2.4.2. In assenza di una delle usuali condizioni di rottura o cessazione del contratto, e in particolare di una procedura di licenziamento diretto avviata su richiesta del datore di lavoro per colpa o per causa economica, la risoluzione giudiziale del contratto di lavoro costituisce un'eccezione. Per tutta la durata del periodo di protezione, che varia a seconda dei paesi, il licenziamento dei lavoratori che godono di una tutela speciale in questo senso è disciplinato da norme specifiche. L'obbligo di intentare un'azione giudiziale per ottenere il licenziamento dei lavoratori che godono di questo tipo di tutela (rappresentanti dei lavoratori) sembra esistere in pochi paesi: nella proposta viene citato solo il caso dei Paesi Bassi. 2.5. Le norme del regolamento relative alla competenza territoriale obbligano l'attore a presentare l'istanza presso l'organo giurisdizionale competente del luogo in cui è domiciliato il convenuto, in quanto per i contratti di lavoro non è prevista, in generale, alcuna clausola attributiva di competenza: una tale clausola, che deve inoltre essere concordata espressamente dalle parti, è eventualmente ammissibile soltanto successivamente all'insorgere del contenzioso e una volta avviato il procedimento che conduce alla rottura del contratto. A talune condizioni può tuttavia essere inserita nel contratto, soprattutto se il dipendente è domiciliato in un paese terzo. 2.5.1. Una volta che il datore di lavoro abbia deciso di chiedere la risoluzione giudiziale del contratto, niente gli impedisce dunque di negoziare con il dipendente per decidere, di comune accordo, sulla competenza giurisdizionale, secondo le condizioni ammesse dal regolamento, e di giungere a un accordo in questo senso, se, come accade in talune circostanze, segnatamente per i contratti di lavoro frontaliero, esso risulta mutuamente favorevole alle parti. 2.6. La proposta presentata al Consiglio permetterebbe però al datore di lavoro di scegliere la propria giurisdizione: ciò potrebbe avere gravi conseguenze per il lavoratore colpito dal procedimento giudiziale di licenziamento, che deve essere in grado di presentare ed esercitare la propria difesa contro l'attore nelle migliori condizioni. La proposta introdurrebbe infatti una deroga significativa ai principi procedurali generali del regolamento e rischierebbe di ledere i diritti della difesa qualora in un paese membro soggetto alle disposizioni del regolamento il lavoratore non volesse accettare, a contenzioso avviato, una clausola attributiva di competenza al tribunale del luogo di lavoro o del luogo di stipula del contratto, ma preferisse invece la competenza del tribunale del luogo in cui è domiciliato. 2.7. Soltanto nel caso in cui il convenuto sia domiciliato in un paese che non è soggetto al regolamento, e in assenza di clausola attributiva, può esercitarsi la competenza dell'organo giurisdizionale dello Stato del datore di lavoro, che in quel caso rappresenta il foro competente, che applicherà le regole del proprio diritto interno. 2.8. Il Comitato ritiene che in queste circostanze non vi sia alcun motivo imperativo di generalizzare una deroga a vantaggio esclusivo di una delle parti, quando il regolamento stabilisce un principio generale, pur autorizzando una deroga basata su un mutuo accordo che interviene a procedimento avviato: si tiene così debitamente conto delle situazioni in cui può essere conveniente per entrambe le parti che a giudicare del caso sia l'organo giurisdizionale del luogo d'attività. 2.9. Nel quadro della mobilità della manodopera in seno al mercato unico, il Comitato ritiene che, se accolta dal legislatore, la proposta: a) farebbe riconoscere e applicare negli altri Stati membri una decisione risultante da un procedimento relativamente poco diffuso nel diritto del lavoro, anche nei paesi in cui è ammissibile; b) potrebbe ledere i diritti della difesa e i principi generali posti a tutela della parte più debole in alcuni contratti; c) potrebbe essere contraria all'ordine pubblico e sociale di taluni paesi, nel caso ad esempio di dipendenti protetti/e o di motivi di licenziamento non ritenuti ammissibili nella loro giurisdizione, e la decisione potrebbe allora non essere né riconosciuta né eseguita in quei paesi, in applicazione della clausola della convenzione che permette allo Stato destinatario di opporre la deroga del proprio ordine pubblico interno all'esecuzione di una sentenza straniera; d) rappresenterebbe nei confronti delle giurisdizioni competenti degli altri Stati membri un elemento che influenzerebbe negativamente la loro competenza in materia di diritto contrattuale e la loro capacità di applicarlo, vale a dire una delle motivazioni portate a sostegno della proposta. 3. Conclusioni Il Comitato ritiene che la proposta del Regno dei Paesi Bassi non debba essere accolta, per motivi di sicurezza giuridica e di rispetto di un principio procedurale generale. Bruxelles, 29 ottobre 2003. Il Presidente del Comitato economico e sociale europeo Roger Briesch (1) GU C 311 del 14.12.2002, pag. 16. (2) GU C 311 del 14.12.2002, pag. 16. (3) GU C 117 del 26.6.2000. ALLEGATO al parere del Comitato economico e sociale europeo Il seguente emendamento è stato respinto, pur avendo ottenuto oltre un quarto dei voti espressi: Punto 3 Sostituire con il seguente testo: "L'iniziativa del Regno dei Paesi Bassi non è accettabile in quanto è venuta meno la sua base giuridica nel Trattato CE. Il Comitato raccomanda alla Commissione di esaminare il caso tenendo conto delle osservazioni da esso formulate." Motivazione Con l'entrata in vigore del Trattato di Nizza, che ha introdotto il paragrafo 5 nell'articolo 67 del Trattato CE, è venuto meno il diritto d'iniziativa concesso agli Stati membri per un periodo di transizione di 5 anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Maastricht. In questo modo all'iniziativa dei Paesi Bassi viene a mancare la base giuridica, cosa che la rende inaccettabile. Le osservazioni del Comitato dovrebbero essere comunicate alla Commissione, affinché essa possa esaminare la situazione con oggettività. Esito della votazione Voti contrari: 54, voti favorevoli: 21, astensioni: 4.