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Document 52002SC0467

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità

/* SEC/2002/0467 def. - COD 2001/0127 */

52002SC0467

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità /* SEC/2002/0467 def. - COD 2001/0127 */


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità

2001/0127(COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità

1. Precedenti

Proposta presentata al Parlamento europeo ed al Consiglio (COM(2001)319, COD 2001/127): 13 giugno 2001

Parere del Comitato economico e sociale: 28 novembre 2001

Parere del Parlamento europeo (prima lettura): 11 dicembre 2001

Adozione della posizione comune del Consiglio: 15 aprile 2002

2. Obiettivo della proposta della Commissione

Il regolamento n. 577/98 ha introdotto l'indagine continua sulle forze di lavoro. Vista la difficoltà di eseguire contemporaneamente l'indagine in tutti gli Stati membri, il regolamento citato consentiva agli Stati membri "... di effettuare un'indagine annuale, in primavera" qualora non fossero in grado di effettuare un'indagine a carattere continuo.

Vista la considerevole limitazione dell'utilità dell'indagine sulle forze di lavoro qualora i singoli Stati membri non effettuino un'indagine a carattere continuo, il proposto regolamento specifica che il periodo di transizione che consente agli Stati membri di "... realizzare una sola indagine annuale, che ha luogo in primavera" non possa estendersi oltre l'anno 2002.

Il Comitato economico e sociale si è espresso a favore della proposta della Commissione ritenendo che la deroga che consente agli Stati membri di eseguire una semplice indagine annuale debba essere limitata nel tempo. Il Comitato ha accettato il limite di tempo proposto.

3. Osservazioni sulla posizione comune

3.1 Generalità

In prima lettura, il PE ha approvato la proposta della Commissione senza emendamento, e ha chiesto di essere nuovamente consultato qualora la Commissione dovesse modificarla o sostituirla .

3.2 Decisioni sugli emendamenti del Parlamento europeo dopo la prima lettura.

3.2.1 Emendamenti accolti dalla Commissione e incorporati nella posizione comune

Nessuno

3.2.2 Emendamenti accolti dalla Commissione ma non incorporati nella posizione comune (posizione della Commissione)

Nessuno

3.3 Nuove disposizioni introdotte dal Consiglio e posizione della Commissione.

Il Consiglio ha chiesto l'estensione del periodo di transizione fino al 2003 per l'Italia e al 2004 per la Germania.

La Commissione ha accettato la richiesta del Consiglio che, "in via di deroga,

- il periodo di transizione venga esteso all'anno 2003 per l'Italia

- il periodo di transizione venga esteso all'anno 2004 per la Germania, a condizione che la Germania provveda stime sostitutive trimestrali per i principali aggregati dell'indagine per campione sulle forze di lavoro oltre alle stime medie annue per taluni aggregati specifici dell'indagine per campione sulle forze di lavoro."

La richiesta è stata accolta dalla Commissione perché, durante il periodo di transizione, l'Italia può fornire stime trimestrali riferite ad una singola settimana del trimestre, sulla base dell'indagine sulle forze di lavoro, e la Germania ha confermato l'elenco delle stime sostitutive trimestrali e delle stime medie annuali da presentare.

3.4 Problemi di comitatologia incontrati durante l'adozione della posizione comune (e della posizione adottata dalla Commissione).

Nessuno

4. Conclusione

In conclusione, pertanto, la Commissione è completamente d'accordo con la posizione comune del Consiglio.

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