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Document 52002PC0561

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

/* COM/2002/0561 def. */

GU C 45E del 25.2.2003, pp. 65–68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002PC0561

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari /* COM/2002/0561 def. */

Gazzetta ufficiale n. 045 E del 25/02/2003 pag. 0065 - 0068


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il 24 giugno 1991 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari [1].

[1] GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

Il 19 luglio 1999 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1804/1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 e stabilisce i principi e le misure di controllo specifiche in materia di produzione animale biologica, di produzione di prodotti animali non trasformati e di prodotti destinati all'alimentazione umana contenenti ingredienti di origine animale.

Secondo tali principi, nel metodo di produzione biologico l'alimentazione è intesa ad assicurare una produzione di qualità piuttosto che a massimizzare la produzione nonché a soddisfare il fabbisogno nutritivo degli animali nei vari stadi del loro sviluppo.

Il metodo di produzione biologico impone limiti rigorosi per quanto riguarda l'alimentazione degli animali. Essi devono infatti essere nutriti con mangimi ottenuti con metodi di produzione biologici. Sostanze essenziali, quali alcuni aminoacidi e vitamine per diverse specie animali, dovrebbero essere somministrate con metodi naturali. Tuttavia, per garantire il benessere degli animali, vitamine di sintesi identiche a quelle naturali sono consentite per gli animali monogastrici. Nell'ambito dell'agricoltura biologica non sono finora stati autorizzati aminoacidi di sintesi.

Queste norme armonizzate applicabili all'allevamento biologico (adottate nel 1999) sono ancora piuttosto recenti e gli allevatori incontrano difficoltà nell'adeguarsi alle restrizioni da esse derivanti. Inoltre le fonti di materie prime naturali sono attualmente limitate, fra l'altro a causa del divieto temporaneo esistente nell'Unione europea di utilizzare proteine animali nei mangimi.

In tali circostanze gli allevatori che si servono di metodi biologici possono incontrare difficoltà nel fornire ai propri animali tutti gli elementi essenziali di cui essi hanno bisogno per una crescita armoniosa.

Tenendo conto di questa situazione, nel dicembre 2001 la Commissione ha presentato un progetto di regolamento al comitato di regolamentazione per uno scambio di opinioni. Nella proposta si autorizzava l'impiego di talune materie prime ricche di aminoacidi naturali (lievito di birra e uova) nell'agricoltura biologica. Si consentiva inoltre, per un periodo transitorio, l'utilizzo di vitamine liposolubili di sintesi (vitamine A, D ed E) come integratori alimentari per i ruminanti e di tre aminoacidi di sintesi (metionina, lisina e treonina) per il pollame.

Una versione riveduta della proposta è stata inserita all'ordine del giorno del comitato di regolamentazione del 21-22 marzo per uno scambio di opinioni e un eventuale parere. La lisina e la treonina di sintesi erano state eliminate dal testo in quanto era stato scoperto che esse sono ottenute principalmente da organismi geneticamente modificati, il che è contro i principi del metodo di produzione biologico. Lo scambio di opinioni in seno al comitato di regolamentazione ha portato alla conclusione che non era possibile ottenere un parere favorevole.

Sulla base dei risultati del dibattito si è concluso quanto segue:

- consentire l'impiego di aminoacidi di sintesi rappresenta indubbiamente un punto di svolta nell'agricoltura biologica, con conseguenze imprevedibili.

- Il caso delle vitamine di sintesi è diverso in quanto:

* il regolamento (CEE) n. 2092/91 consentiva già l'utilizzo di tali sostanze nei mangimi per i non ruminanti (animali monogastrici);

* tali sostanze dovevano altrimenti essere prescritte come medicinali veterinari per evitare problemi alla salute degli animali, almeno nei paesi nordici in cui il contenuto di alcune vitamine nei foraggi grossolani è quasi nullo nel lungo periodo invernale;

* il problema delle vitamine non è correlato all'impiego di razze e varietà ad alta produttività, come talvolta succede con gli aminoacidi di sintesi.

- L'uso di aminoacidi di sintesi è fortemente contestato da numerosi Stati membri. Inoltre soltanto il Regno Unito, la Francia e l'Irlanda hanno una reale necessità di questi prodotti a causa delle restrizioni giuridiche particolarmente rigorose vigenti in questi paesi circa l'uso delle farine di pesce. Al contrario, diversi Stati membri chiedono che sia autorizzato l'impiego delle vitamine di sintesi.

Sulla base delle considerazioni suesposte, il 30 aprile 2002 una proposta riveduta è stata presentata al comitato di regolamentazione per uno scambio di opinioni e un eventuale parere.

Tale proposta prevedeva di consentire l'impiego nell'agricoltura biologica delle seguenti sostanze:

1. vitamine di sintesi (A, D e E) come integratori alimentari per i ruminanti, per un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2005, previa autorizzazione degli Stati membri;

2. 'lieviti di birra' e 'uova e ovoprodotti' nei mangimi;

3. si prevedeva inoltre una leggera modifica al punto 4.10 dell'allegato I, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

Nonostante le modifiche apportate a quest'ultima proposta, l'incontro del 30 aprile 2002 si concludeva ancora una volta con l'impossibilità di ottenere un parere favorevole.

La stessa proposta è stata infine presentata per parere al comitato di regolamentazione del 9 luglio 2002. Con 39 voti favorevoli di Danimarca, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia e Svezia; 33 voti contrari di Spagna, Italia, Portogallo e Regno Unito; e 15 astensioni di Belgio e Francia, il comitato non ha espresso un parere.

Motivi dei voti contrari e delle astensioni:

Francia:

- deplora l'eliminazione degli aminoacidi di sintesi dalla proposta. Ritiene che il benessere degli animali sia minacciato dal divieto di utilizzare aminoacidi di sintesi nell'allevamento biologico;

- reputa che non si dovrebbe prevedere alcuna scadenza per l'impiego di vitamine di sintesi come integratori alimentari per i ruminanti, come si fa già per i non ruminanti (animali monograstrici);

- contesta l'impiego di 'uova e ovoprodotti' nell'alimentazione degli animali per motivi sanitari. Fa inoltre osservare che galline ovaiole nutrite con questi prodotti tendono a colpire le uova col becco.

Regno Unito:

- deplora l'eliminazione degli aminoacidi di sintesi dalla proposta. Si rende conto che alcuni Stati membri hanno reale necessità di utilizzare vitamine di sintesi per il benessere degli animali e per tale motivo approva l'inserimento di queste sostanze nella proposta. Non può tuttavia accettare la proposta in quanto anche l'inserimento degli aminoacidi di sintesi era stato chiesto per motivi di benessere degli animali;

- contesta l'impiego di 'uova e ovoprodotti' nell'alimentazione degli animali per motivi sanitari.

Spagna:

- contesta l'inserimento delle vitamine di sintesi come integratori alimentari per i ruminanti. Ritiene che tali sostanze debbano essere somministrate con metodi naturali;

- contesta l'impiego di 'uova e ovoprodotti' nell'alimentazione degli animali per motivi sanitari.

Italia e Portogallo:

- contestano l'inserimento delle vitamine di sintesi come integratori alimentari per i ruminanti. Ritengono che tali sostanze debbano essere somministrate con metodi naturali.

Belgio:

- spiega che nel paese l'opinione è divisa sull'impiego delle vitamine di sintesi come integratori alimentari per i ruminanti e per questo motivo si astiene.

In assenza di un parere del comitato di regolamentazione competente, la Commissione, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, della decisione 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, sottopone al Consiglio la presente proposta di regolamento e ne informa il Parlamento.

La presente proposta non incide sul bilancio comunitario.

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la proposta della Commissione [2],

[2] GU C ... del ..., pag. ...

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/2001 della Commissione [4], in particolare l'articolo 13, secondo trattino,

[3] GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

[4] GU L 337 del 20.12.2001, pag.9.

considerando quanto segue:

(1) La tutela della salute e del benessere degli animali deve essere basata innanzitutto sulla prevenzione, attraverso misure quali un'adeguata selezione delle razze e delle varietà e diete equilibrate e appropriate.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2092/91 impone condizioni ben precise in fatto di alimentazione animale. In particolare, le sostanze essenziali, come le vitamine, devono essere somministrate con metodi naturali.

(3) Le norme armonizzate applicabili all'allevamento biologico sono piuttosto recenti e gli allevatori possono ancora incontrare difficoltà nell'ottenere animali muniti di capacità di adattamento alle condizioni locali e/o nell'adeguarsi a sistemi di gestione appropriati nonché nel fornire ai propri animali tutti gli elementi essenziali di cui essi hanno bisogno per una crescita armoniosa, soprattutto per quanto riguarda talune vitamine liposolubili nel caso dei ruminanti.

(4) È pertanto necessaria una deroga che autorizzi in condizioni specifiche, a titolo eccezionale e unicamente per un periodo di transizione, il ricorso alle vitamine A, D ed E.

(5) Tale autorizzazione sarà accompagnata dall'obbligo di notifica alla Commissione da parte degli Stati membri.

(6) Il comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91 non ha emesso un parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue:

a) la parte B dell'allegato I è modificato conformemente al punto 1 dell'allegato del presente regolamento;

b) le parti C e D dell'allegato II sono modificate conformemente al punto 2 dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

1. La parte B dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificata come segue:

Il testo del punto 4.10 è sostituito dal seguente:

"4.10. Per il pollame la razione utilizzata nella fase d'ingrasso deve contenere almeno il 65% di un miscuglio di cereali, colture proteiche e semi oleosi".

2. L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato some segue:

a) alla parte C è aggiunto il seguente punto 2.3:

"2.3 Uova e ovoprodotti destinati all'alimentazione del pollame, provenienti di preferenza dalla stessa azienda.";

b) la parte D è modificata come segue:

i) al punto 1.2 è aggiunto il seguente comma:

"In deroga al primo comma e durante un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2005, l'autorità competente di ciascuno Stato membro può autorizzare l'uso di vitamine di sintesi del tipo A, D ed E per i ruminanti, sempre che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- le vitamine di sintesi sono identiche a quelle naturali;

- l'autorizzazione rilasciata dagli Stati membri si basa su criteri precisi ed è notificata alla Commissione.

I produttori possono avvalersi di questa autorizzazione soltanto se hanno dimostrato, con piena soddisfazione dell'organismo o servizio di controllo dello Stato membro, che la salute e il benessere dei propri animali non possono essere garantiti senza fare ricorso a dette vitamine di sintesi.";

ii) al punto 2 è aggiunto il testo seguente:

- "Lieviti di birra".

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