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Document 52002PC0139

    Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari

    /* COM/2002/0139 def. - CNS 2002/0066 */

    GU C 181E del 30.7.2002, p. 275–279 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002PC0139

    Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari /* COM/2002/0139 def. - CNS 2002/0066 */

    Gazzetta ufficiale n. 181 E del 30/07/2002 pag. 0275 - 0279


    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    Il 14 luglio 1992, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari. Detto regolamento è entrato in vigore il 26 luglio 1993 ed è stato successivamente modificato dal regolamento (CEE) n. 535/97 del Consiglio. Si tratta di un sistema volontario che offre ai produttori e/o trasformatori interessati la possibilità di far proteggere sul piano comunitario, tramite una registrazione, il nome geografico di un prodotto. La nozione di protezione delle denominazioni o indicazioni geografiche consiste nel riservare il loro uso esclusivo ai produttori e/o trasformatori, in altre parole alle imprese, che esercitano la propria attività nelle regioni o nei luoghi che tali nomi designano. Ciò significa che, quando una denominazione geografica è registrata sul piano comunitario, l'uso di tale denominazione è riservato alle sole imprese della zona e vietato a tutte le altre.

    Con tale normativa comunitaria si è voluta armonizzare la tutela dei nomi geografici per tutti i prodotti agroalimentari diversi dai vini e dalle bevande spiritose - già disciplinati da una normativa specifica - al fine di rendere più trasparente il mercato e proteggere in maniera forte ed efficace i produttori e i consumatori contro imitazioni ed usi abusivi di tali nomi.

    La tutela delle indicazioni geografiche in quanto diritti di proprietà intellettuale figura nella sezione 3 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS, 1994). Tale accordo comprende disposizioni specifiche relative all'esistenza, l'acquisizione, la portata e il mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale nonché i mezzi per farli rispettare ed esercitarli in modo da promuovere il commercio mondiale ed evitare le distorsioni degli scambi derivanti dall'assenza di una tutela sufficiente ed efficace di questa proprietà intellettuale.

    - Campo di applicazione del regolamento (articolo 1 e allegato I)

    Da un lato, si è ritenuto opportuno evitare l'assenza di una possibilità di protezione per i nomi geografici relativi all'aceto di vino. Essendo infatti quest'ultimo un prodotto vitivinicolo, e dunque per il momento escluso dal campo di applicazione del regolamento, ma che risulta altresì privo di protezione possibile nel quadro del settore del vino e delle bevande spiritose, l'articolo 1 viene modificato per includere la possibilità di proteggere le denominazioni conformi al regolamento medesimo e relative a questo tipo di prodotti.

    D'altra parte, per quanto riguarda le centinaia di domande di registrazione relative ad acque minerali e acque di sorgente, dato che l'esame di tali domande ha evidenziato molteplici problemi (l'esistenza di nomi identici per acque distinte, l'esistenza di nomi di fantasia non coperti dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2081/92, il fatto che i nomi in causa mal si prestano alla registrazione ai sensi del suddetto regolamento, in particolare a causa delle conseguenze derivanti dal suo articolo 13) e poiché esse già formano oggetto della direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, che ha introdotto a livello comunitario una regolamentazione sufficiente e in continua evoluzione per questo tipo di acque, non sembra opportuno registrare denominazioni per le acque, sebbene talune siano già state registrate. Occorre pertanto sopprimere le acque dal campo di applicazione del regolamento e dunque dal suo allegato 1; per quanto riguarda quelle già registrate, un periodo transitorio volto ad evitare qualsiasi pregiudizio è previsto a partire dalla data in cui le denominazioni interessate saranno escluse dal registro delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine.

    - Omonimie (articolo 5 bis e articolo 13, paragrafo 5)

    Dato che il regolamento (CEE) n. 2081/92 non prevedeva norme precise per risolvere i conflitti in caso di omonimia tra denominazioni degli Stati membri conformi al regolamento medesimo, una serie di precisazioni sono state aggiunte per facilitare la decisione in questo tipo di situazione.

    È stato inoltre ritenuto opportuno creare un contesto giuridico adeguato per decidere un'eventuale soluzione di compromesso tra una denominazione d'origine protetta (DOP) o un'indicazione geografica protetta (IGP) e un nome geografico identico non oggetto del regolamento, utilizzato legalmente e che non pretenda di evocare la DOP o l'IGP.

    - Procedura di opposizione (articolo 7)

    L'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede una procedura di opposizione. Al fine di adempiere all'obbligo derivante in particolare dall'articolo 22 dell'accordo TRIPS è opportuno apportare determinati chiarimenti ai dispositivi del suddetto regolamento per garantire che i cittadini di tutti i membri dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) beneficino di questo regime, qualora siano legittimamente interessati e secondo gli stessi criteri stabiliti al suddetto articolo. Trattandosi di un diritto territoriale, le prove e le valutazioni di tali criteri devono essere giustificate in riferimento al territorio comunitario, ossia quello in cui la protezione concessa dal regolamento si applica. Una procedura parallela a quella dell'articolo 7 è stata pertanto introdotta per i cittadini dei membri OMC con l'articolo 12 quinquies.

    - Annullamento di una denominazione dal registro (articolo 11)

    Al fine di risolvere alcuni casi, su richiesta volontaria dei titolari della DOP o dell'IGP e a condizione di presentare una dichiarazione motivata, è prevista la possibilità di annullare una denominazione registrata.

    - Applicazione ai prodotti provenienti da un paese terzo (articolo 12)

    Fatte salve le disposizioni degli accordi internazionali, l'articolo 12 prevede che il presente regolamento si applichi ai prodotti agricoli o alimentari provenienti da un paese terzo. Tale applicazione avviene su una base di reciprocità e in condizioni di equivalenza. Per garantire che la procedura comunitaria di registrazione sia disponibile per i paesi che soddisfano le suddette condizioni di equivalenza e su una base di reciprocità, una serie di precisazioni sono state aggiunte all'articolo 12 e una procedura parallela a quella dell'articolo 6 è stata creata di conseguenza in virtù degli articoli 12 bis, 12 ter e 12 quater.

    - Conflitti tra indicazioni geografiche e marchi (articolo 14)

    - Articolo 14, paragrafo 1 : Affinché i marchi e le indicazioni geografiche ricevano lo stesso trattamento, le varie situazioni previste all'articolo 14 verranno risolte prendendo come data di riferimento la data di presentazione della domanda di registrazione dell'indicazione geografica o della denominazione geografica anziché la data di pubblicazione che concede il diritto di opposizione (in materia di marchi si applica la data di presentazione).

    - Articolo 14, paragrafo 2 : Inoltre, per tener conto della linea dell'accordo TRIPS che, all'articolo 24, paragrafo 5, prevede la possibilità di coesistenza tra un'indicazione geografica e un marchio, all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2081/92 sono state introdotte alcune precisazioni per autorizzare questa possibilità di coesistenza. Il suddetto articolo riguarda infatti non solo i marchi registrati o depositati, ma anche quelli che possono essere acquisiti tramite l'uso. Per quanto concerne le date di riferimento da utilizzare in caso di conflitto e per decidere in merito ad un'eventuale coesistenza, si tiene conto della data della protezione nel paese di origine per le denominazioni registrate in virtù dell'articolo 17 (procedura detta "semplificata") e della data di presentazione della domanda di registrazione per quelle registrate in virtù dell'articolo 5 (procedura detta "normale").

    Le precisazioni e i chiarimenti menzionati faranno sì che il regolamento (CEE) n. 2081/92 si applichi conformemente alle norme stabilite dall'accordo TRIPS.

    - Procedura semplificata (articolo 17)

    La procedura detta "semplificata" di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 è stata introdotta per riconoscere a livello comunitario le denominazioni già protette o consacrate dall'uso negli Stati membri. Tale procedura non prevede il diritto di opposizione, condizione essenziale per garantire diritti acquisiti o per evitare pregiudizi al momento della registrazione. Per ragioni di certezza giuridica e di trasparenza è pertanto opportuno sopprimere la procedura in questione. Inoltre, per motivi di coerenza, il periodo transitorio di cinque anni previsto per le denominazioni registrate in virtù della disposizione in causa è soppresso, fatto salvo l'esaurimento di tale periodo in relazione alle denominazioni registrate.

    - Altri aspetti oggetto di modifica

    Sono stati introdotti chiarimenti formali sulla versione della norma EN 45011 da applicare in materia di controllo (articolo 10), sulla necessità di pubblicare la decisione di annullamento di una denominazione registrata (articolo 11) nonché sulla procedura di comitatologia che è stata adattata alla nuova decisione 1999/468/CE in materia (articolo 15).

    2002/0066 (CNS)

    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

    vista la proposta della Commissione [1],

    [1] GU C ... del ..., pag. ...

    visto il parere del Parlamento europeo [2],

    [2] GU C ... del ..., pag. ...

    visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

    [3] GU C ... del ..., pag. ...

    visto il parere del Comitato delle regioni [4],

    [4] GU C ... del ..., pag. ...

    considerando quanto segue:

    (1) L'allegato 1 del trattato che istituisce la Comunità europea [5] fissa i prodotti cui si applica il titolo II del trattato stesso.

    [5] GU C 340 del 10.11.1997, pag. 303.

    (2) Il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio [6] non si applica né ai prodotti del settore vitivinicolo né alle bevande spiritose; per evitare un'assenza di protezione, sembra invece opportuno includere l'aceto di vino nel campo di applicazione previsto all'articolo 1.

    [6] GU L 208 dell'24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2796/2000 della Commissione (GU L 324 del 21.12.2000, pag. 26).

    (3) L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2081/92, contenente i prodotti alimentari che possono essere registrati, include fra l'altro le acque minerali naturali e le acque di sorgente. L'esame delle domande di registrazione ha evidenziato molteplici problemi. Essi riguardano in particolare l'esistenza di nomi identici per acque distinte, l'esistenza di nomi di fantasia che non sono coperti dalle disposizioni del suddetto regolamento nonché il fatto che i nomi in causa mal si prestano alla registrazione ai sensi di tale regolamento, in particolare tenuto conto delle conseguenze derivanti dall'articolo 13. Tali problemi hanno suscitato molteplici conflitti pratici all'atto dell'applicazione del regolamento.

    (4) Le acque minerali e le acque di sorgente sono già oggetto della direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento della legislazione degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali [7]. Benché tale direttiva non abbia esattamente la stessa finalità del regolamento (CEE) n. 2081/92, essa offre tuttavia una regolamentazione sufficiente a livello comunitario delle suddette acque minerali e acque di sorgente; non è pertanto opportuno registrare le denominazioni relative a tali acque. Occorre dunque sopprimere le acque minerali e le acque di sorgente dall'allegato I del regolamento (CEE) n. 2081/92. Dato che talune denominazioni erano già state registrate in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio [8], per evitare ogni pregiudizio è opportuno prevedere un periodo transitorio di cinque anni successivamente al quale tali denominazioni non faranno più parte del registro previsto all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2081/92.

    [7] GU L 229 dell'30.8.1980, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/70/CE (GU L 299 del 23.11.1996, pag. 26).

    [8] GU L 148 dell'21.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2703/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 25).

    (5) È opportuno risolvere in maniera adeguata, soprattutto al fine di salvaguardare il patrimonio di produttori degli Stati membri, i casi di denominazioni geografiche totalmente o parzialmente identiche sia per quanto riguarda le denominazioni conformi ai criteri di registrazione sia per quelle che, pur non essendo conformi a tali criteri, soddisfano tuttavia talune condizioni di utilizzazione precisamente stabilite.

    (6) È opportuno adattare il riferimento alla norma EN 45011 che figura all'articolo 10 al fine di prevedere eventuali successive modifiche.

    (7) Qualora, per motivi debitamente giustificati, un'associazione o una persona fisica o giuridica desideri rinunciare alla registrazione di un'indicazione geografica o di una denominazione d'origine, è opportuno prevedere l'annullamento della denominazione in causa dal registro comunitario.

    (8) L'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS, 1994, oggetto dell'allegato 1C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio), comprende disposizioni specifiche relative all'esistenza, l'acquisizione, la portata, il mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale nonché i mezzi per farli rispettare.

    (9) La protezione mediante registrazione concessa dal regolamento (CEE) n. 2081/92 è aperta alle denominazioni dei paesi terzi su base di reciprocità e in condizioni di equivalenza secondo quanto previsto all'articolo 12 del suddetto regolamento. Occorre precisare le disposizioni di detto articolo al fine di garantire che la procedura comunitaria di registrazione sia disponibile per i paesi che soddisfano le condizioni suddette.

    (10) L'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede una procedura di opposizione. Al fine di adempiere all'obbligo derivante in particolare dall'articolo 22 dell'accordo TRIPS, è opportuno precisare tali disposizioni per garantire che i cittadini di tutti i membri dell'OMC beneficino di questo regime e che le disposizioni medesime si applichino effettivamente, fatti salvi gli accordi internazionali, secondo quanto previsto all'articolo 12. Il diritto di opposizione sarà concesso ai cittadini dei membri dell'OMC qualora legittimamente interessati e secondo gli stessi criteri stabiliti all'articolo 7, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Le prove e le valutazioni di tali criteri devono essere giustificate in riferimento al territorio comunitario, ossia quello in cui la protezione concessa dal regolamento si applica.

    (11) L'articolo 24, paragrafo 5, dell'accordo TRIPS contempla non solo i marchi registrati o depositati ma anche i casi di marchi che possono essere acquisiti con l'uso, la data di riferimento prevista e in particolare la data di protezione nel paese di origine. Occorre pertanto modificare l'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92: la data di riferimento ivi prevista diventa quella di protezione nel paese di origine o quella di presentazione della domanda di registrazione dell'indicazione geografica o della denominazione d'origine, a seconda che si tratti rispettivamente di una denominazione ai sensi dell'articolo 17 o dell'articolo 5 dello stesso regolamento; inoltre, all'articolo 14, paragrafo 1, la data di riferimento diventa quella di presentazione della domanda di registrazione anziché quella della prima pubblicazione.

    (12) Poiché le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 sono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [9], è opportuno che tali misure siano decise secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione suddetta.

    [9] GU L 184 dell'17.7.1999, pag. 23.

    (13) La procedura semplificata di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, destinata alla registrazione delle denominazioni esistenti, protette o consacrate dall'uso negli Stati membri, non prevede il diritto di opposizione. Per motivi di certezza giuridica e di trasparenza è opportuno sopprimere tale disposizione. Occorre inoltre, per coerenza, sopprimere il periodo transitorio di cinque anni previsto al paragrafo 2 dell'articolo 13 e destinato alle denominazioni registrate in virtù di tale disposizione, fermo restando l'esaurimento del suddetto periodo transitorio per quanto riguarda le denominazioni registrate nell'ambito dell'articolo 17 sopra citato.

    (14) Gli elementi sopra illustrati inducono alla modifica del regolamento (CEE) n. 2081/92,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 2081/92 è modificato come segue.

    1. All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

    « 1. Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana elencati nell'allegato I del trattato e dei prodotti alimentari elencati nell'allegato I del presente regolamento, nonché dei prodotti agricoli elencati nell'allegato II del presente regolamento. Il presente regolamento non si applica tuttavia ai prodotti del settore vitivinicolo, ad eccezione degli aceti di vino, né alle bevande spiritose. Il presente paragrafo non pregiudica l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

    A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, il regolamento (CEE) n. 2081/92 non si applicherà più alle acque minerali. Pertanto, al termine di un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le denominazioni già registrate relative ad acque minerali saranno depennate dal registro di cui all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2081/92. Gli allegati I e II del presente regolamento possono essere modificati secondo la procedura prevista all'articolo 15. »

    2. All'articolo 5, paragrafo 5, il secondo comma è soppresso.

    3. Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente articolo 5 bis:

    «Articolo 5 bis

    Nel caso in cui la domanda riguardi una denominazione che designa altresì un'area geografica situata in un altro Stato membro o paese terzo riconosciuto secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lo Stato in questione deve essere consultato prima che venga presa qualsiasi decisione.

    Le denominazioni omonime conformi al presente regolamento possono essere registrate tenendo debitamente conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi effettivi di confusione.

    L'uso di siffatte denominazioni è autorizzato solo se lo Stato d'origine è chiaramente e visibilmente indicato sull'etichetta.»

    4. All'articolo 10, paragrafo 3, il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente:

    « Per ottenere l'autorizzazione dello Stato membro ai fini del presente regolamento, gli organismi devono adempiere le condizioni stabilite dalla norma EN 45011 nell'ultima versione in vigore. ».

    5. All'articolo 11, paragrafo 4, è aggiunto il testo seguente:

    « Tali misure sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. »

    6. Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente articolo 11 bis:

    «Articolo 11 bis

    La Commissione può procedere all'annullamento della registrazione di una denominazione su richiesta debitamente giustificata dell'associazione interessata, trasmessa dallo Stato membro che aveva presentato la domanda iniziale di registrazione.

    L'annullamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. »

    7. All'articolo 12, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente testo:

    « - nel paese terzo interessato esiste un sistema di controllo e un diritto d'opposizione equivalente a quelli definiti dal regolamento ».

    8. All'articolo 12, è aggiunto il seguente nuovo paragrafo :

    « 3. Su richiesta del paese interessato, la Commissione può constatare, conformemente alla procedura prevista all'articolo 15, che un paese terzo soddisfa le condizioni di equivalenza ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, in ragione della sua normativa interna. Se la decisione della Commissione è affermativa, si applica la procedura di cui all'articolo 12 bis. ».

    9. Dopo l'articolo 12 sono inseriti gli articoli seguenti:

    «Articolo 12 bis

    1. Nel caso previsto all'articolo 12, paragrafo 3, quando un'associazione o una persona fisica o giuridica, ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, di un paese terzo desidera far registrare una denominazione ai sensi del presente regolamento, essa trasmette una domanda di registrazione alle autorità del paese terzo in cui è situata l'area geografica in questione. La domanda di registrazione include per ciascuna denominazione il disciplinare di cui all'articolo 4.

    2. Se tale paese terzo ritiene che le condizioni del presente regolamento sono soddisfatte, esso trasmette la domanda di registrazione alla Commissione corredandola:

    a) di una descrizione del contesto giuridico e dell'uso sulla base dei quali la denominazione d'origine o l'indicazione geografica è protetta o consacrata nel paese;

    b) di una dichiarazione che gli elementi previsti all'articolo 10 sono soddisfatti sul proprio territorio, e

    c) degli altri documenti su cui ha fondato la propria valutazione.

    3. La domanda e tutti i documenti trasmessi alla Commissione sono redatti in una delle lingue ufficiali della Comunità o sono accompagnati da una traduzione in una delle lingue ufficiali della Comunità.

    Articolo 12 ter

    1. La Commissione verifica, entro un termine di sei mesi, che la domanda di registrazione trasmessa sa un paese terzo includa tutti gli elementi necessari. La Commissione informa il paese interessato delle proprie conclusioni.

    Se la Commissione

    a) è giunta alla conclusione che la denominazione riunisce le condizioni per essere protetta, essa procede alla pubblicazione della domanda conformemente all'articolo 6, paragrafo 2; prima della pubblicazione, la Commissione può chiedere il parere del comitato previsto all'articolo 15;

    b) è giunta alla conclusione che la denominazione non riunisce le condizioni per essere protetta, essa decide previa consultazione dello Stato che ha trasmesso la domanda, secondo la procedura prevista all'articolo 15, di non procedere alla pubblicazione di cui alla lettera a).

    2. Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione prevista al paragrafo 1, lettera a), qualsiasi persona legittimamente interessata può opporsi alla domanda pubblicata ai sensi del paragrafo 1, lettera a) alle seguenti condizioni: se l'opposizione proviene da uno Stato membro dell'Unione europea o da uno Stato membro dell'OMC si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3 o le disposizioni di cui all'articolo 12 quinquies. Se l'opposizione proviene da un cittadino di un paese terzo che soddisfa le condizioni di equivalenza previste dall'articolo 12, paragrafo 3, la dichiarazione di opposizione, debitamente motivata, è trasmessa allo Stato in cui egli ha residenza o sede, che la trasmette poi alla Commissione.

    La domanda e tutti i documenti trasmessi alla Commissione sono redatti in una delle lingue ufficiali della Comunità o sono accompagnati da una traduzione in una delle lingue ufficiali della Comunità.

    3. La Commissione esamina la ricevibilità delle opposizioni conformemente ai criteri previsti all'articolo 7, paragrafo 4. Se una o più opposizioni sono ricevibili, la Commissione adotta una decisione conformemente alla procedura prevista all'articolo 15, previa consultazione dello Stato membro che ha trasmesso la domanda, tenendo conto delle prassi corrette tradizionalmente seguite e degli effettivi rischi di confusione nel territorio comunitario. Qualora si decida di procedere alla registrazione, la denominazione è iscritta nel registro previsto all'articolo 6, paragrafo 3, e pubblicata conformemente all'articolo 6, paragrafo 4.

    4. Se nessuna dichiarazione di opposizione è notificata alla Commissione, questa procede all'iscrizione della o delle denominazioni in questione al registro secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 3, e alla pubblicazione conformemente al paragrafo 4 dello stesso articolo.

    Articolo 12 quater

    L'associazione o la persona fisica o morale interessata di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, può chiedere la modifica del disciplinare di una denominazione registrata ai sensi dell'articolo 12 bis, in particolare per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivederne la delimitazione geografica.

    Si applica la procedura di cui agli articoli 12 bis e 12 ter.

    La Commissione può tuttavia decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 15, di non applicare la procedura prevista agli articoli 12 bis e 12 ter, qualora la modifica sia di scarsa rilevanza.

    Articolo 12 quinquies

    1. Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, prevista all'articolo 6, paragrafo 2, relativa a una domanda di registrazione presentata da uno Stato membro, qualsiasi persona fisica o giuridica legittimamente interessata e che sia cittadino di uno Stato membro dell'OMC o di un paese terzo riconosciuto secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 3 può opporsi alla registrazione prevista mediante l'invio di una dichiarazione debitamente motivata allo Stato membro OMC nel quale risiede o è stabilita, che la trasmette alla Commissione, redatta o tradotta in una delle lingue della Comunità. Gli Stati membri provvedono affinché qualunque persona di uno Stato membro dell'OMC o di un paese terzo riconosciuto secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 3 in grado di dimostrare un legittimo interesse economico sia autorizzata a consultare la domanda di registrazione.

    2. La Commissione esamina la ricevibilità delle opposizioni conformemente ai criteri previsti all'articolo 7, paragrafo 4. Tali criteri devono essere provati e valutati in riferimento al territorio della Comunità.

    3. Se l'opposizione è ricevibile, la Commissione adotta una decisione conformemente alla procedura prevista all'articolo 15, previa consultazione dello Stato che ha trasmesso la domanda di opposizione, tenendo conto delle prassi corrette tradizionalmente seguite e degli effettivi rischi di confusione. Se si decide di procedere alla registrazione, la Commissione procede alla pubblicazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 4. »

    10 L'articolo 13 è modificato come segue.

    a) Il paragrafo 2 è soppresso.

    b) Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4. Per quanto riguarda le denominazioni la cui registrazione è richiesta ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 12 bis, il periodo transitorio non superiore a cinque anni può essere previsto, nel quadro dell'articolo 7, paragrafo 5, lettera b) e degli articoli 12 ter, paragrafo 3 e 12 quinquies, paragrafo 3, solo nel caso in cui un'opposizione sia stata dichiarata ricevibile in quanto la registrazione della denominazione proposta danneggerebbe l'esistenza di una denominazione totalmente o parzialmente omonima o l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione prevista all'articolo 6, paragrafo 2. Questo periodo transitorio può essere previsto solo a condizione che le imprese abbiano legalmente immesso in commercio i prodotti in questione utilizzando in modo continuativo tali denominazioni durante almeno i cinque anni che precedono la data di pubblicazione prevista all'articolo 6, paragrafo 2.»

    c) È aggiunto il seguente paragrafo 5:

    « 5. La Commissione può decidere, secondo la procedura prevista dall'articolo 15, di far coesistere una denominazione registrata e una denominazione che designa un luogo di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese terzo riconosciuto secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 3, qualora questa denominazione sia identica alla denominazione registrata, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    - la denominazione identica sia stata legalmente utilizzata sul territorio comunitario durante almeno i venticinque anni precedenti l'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2081/92, sulla base di pratiche legali e costanti, e

    - sia provato che tale uso non intendesse sfruttare, in alcun momento, la reputazione della denominazione registrata e che non abbia indotto né abbia potuto indurre il pubblico in errore quanto alla vera origine del prodotto, e

    - il problema relativo alla denominazione identica sia stato evocato prima della registrazione della denominazione.

    La coesistenza della denominazione registrata e della relativa denominazione identica potrà durare al massimo per un periodo di quindici anni.

    L'impiego della denominazione geografica interessata è autorizzato solamente se lo Stato membro di origine è chiaramente e visibilmente indicato sull'etichetta.»

    11. L'articolo 14 è modificato come segue.

    a) Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    « 1. Qualora una denominazione d'origine o un'indicazione geografica sia registrata conformemente al presente regolamento, la domanda di registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13 e concernente lo stesso tipo di prodotto viene respinta, purché la domanda di registrazione del marchio sia presentata alla Commissione successivamente alla data di presentazione della domanda di registrazione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica.

    I marchi registrati in modo contrario al primo comma sono annullati. »

    b) Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    « 2. Nel rispetto del diritto comunitario, l'uso di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13, depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso, in buona fede sul territorio comunitario, anteriormente alla data di protezione nel paese d'origine o anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica alla Commissione, può proseguire, nonostante la registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica, qualora il marchio non incorra nella nullità o decadenza per i motivi previsti dalla direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui marchi [10], e/o dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario [11]. »

    [10] GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 1.

    [11] GU L 11 dell'14.1.1994, pag. 1.

    12. Il testo dell'articolo 15 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 15

    1. La Commissione è assistita dal comitato per le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

    2. Ove sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione prevista all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto del disposto del suo articolo 7, paragrafo 3.

    3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

    4. Il Comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal Presidente, sia per iniziativa di quest'ultimo, sia per richiesta del rappresentante di uno Stato membro. »

    13. L'articolo 17 è soppresso.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    >SPAZIO PER TABELLA>

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