Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52001XC0606(01)

    Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di carbone attivato in polvere originario della Repubblica popolare cinese

    GU C 163 del 6.6.2001, p. 7–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52001XC0606(01)

    Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di carbone attivato in polvere originario della Repubblica popolare cinese

    Gazzetta ufficiale n. C 163 del 06/06/2001 pag. 0007 - 0009


    Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di carbone attivato in polvere originario della Repubblica popolare cinese

    (2001/C 163/04)

    A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza(1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di carbone attivato in polvere originario della Repubblica popolare cinese ("paese interessato"), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000(3) del Consiglio ("regolamento di base").

    1. Domanda di riesame

    La domanda è stata presentata il 5 marzo 2001 dal Consiglio europeo dell'industria chimica - CEFIC ("richiedente") per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria, in questo caso oltre l'80 %, della produzione comunitaria totale di carbone attivato in polvere.

    2. Prodotto

    Il prodotto oggetto del riesame è costituito da carbone attivato in polvere (CAP) originario della Repubblica popolare cinese ("prodotto in questione"). Il CAP si ottiene da numerose materie prime quali carbone, torba, lignite, legno, noccioli di olive o gusci di noce di cocco, attivate mediante vapore o un procedimento chimico. Viene utilizzato per depurare l'acqua, per il trattamento delle acque reflue, nonché dall'industria alimentare, chimica e farmaceutica per l'assorbimento di colori e impurità. Il prodotto è attualmente classificabile al codice NC ex 3802 10 00. Il codice NC è indicato a titolo puramente informativo.

    3. Misure in vigore

    Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping sotto forma di importo fisso, istituito dal regolamento (CE) n. 1006/96 del Consiglio(4).

    4. Motivazione del riesame

    La richiesta viene motivata dal fatto che la scadenza delle misure comporta un rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.

    Stando al richiedente, le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese nella Comunità hanno continuato ad essere effettuate con notevoli margini di dumping.

    A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il richiedente ha determinato il valore normale per la Repubblica popolare cinese in base al prezzo praticato da un appropriato paese ad economia di mercato (indicato al punto 5.1, lettera d), del presente avviso). La denuncia di persistenza del dumping si basa sul confronto tra il valore normale, di cui alla precedente frase, e il prezzo all'esportazione nella Comunità del prodotto in questione. Il margine di dumping così calcolato è significativo.

    Si afferma inoltre che le esportazioni verso altri paesi terzi quali gli Stati Uniti d'America vengono effettuate a prezzi bassissimi e di dumping.

    Per quanto riguarda il rischio di ulteriori pratiche di dumping, il richiedente ha presentato prove del fatto che, tenuto conto dell'esistenza di capacità inutilizzate nel paese interessato, della limitata capacità di assorbimento delle esportazioni, da parte dei paesi coinvolti nel procedimento, prevista in mercati tradizionali diversi dall'UE e della presenza di canali di distribuzione delle esportazioni nella Comunità già ben consolidati, l'eventuale scadenza delle misure provocherebbe probabilmente un aumento del livello delle importazioni del prodotto in questione. Ne potrebbe conseguire un riorientamento delle esportazioni da altri paesi terzi verso la Comunità.

    Per quanto riguarda il pregiudizio, il denunziante sostiene inoltre che l'eliminazione del pregiudizio è dovuta per lo più all'esistenza delle misure e che, qualora si lasciassero scadere le misure, l'eventuale ripresa di importazioni consistenti a prezzi pregiudizievoli di dumping dal paese interessato provocherebbe probabilmente una reiterazione del pregiudizio subito dall'industria comunitaria in termini di perdita di quota di mercato, pressione sui prezzi e calo della redditività.

    5. Procedura

    Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

    5.1. Procedura per la valutazione del rischio di dumping e di pregiudizio

    L'inchiesta stabilirà se sia probabile o meno che lo scadere delle misure provochi il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio.

    a) Campionamento

    In vista dell'apparente ampio numero di esportatori, la Commissione può applicare tecniche di campionamento, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

    i) Campionamento per esportatori/produttori

    Per consentire alla Commissione di decidere se occorra ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che operano per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro il termine specificato al punto 6, lettera b), del presente avviso:

    - fatturato in valuta locale e volume in tonnellate del prodotto in questione venduto per l'esportazione verso la Comunità nel periodo compreso tra il 1.o giugno 2000 e il 31 maggio 2001,

    - attività specifiche svolte dall'impresa per quanto riguarda la fabbricazione del prodotto in questione,

    - nomi e attività specifiche di tutte le imprese collegate(5) che partecipano alla produzione e/o alla vendita (per l'esportazione e/o per il mercato interno) del prodotto in questione,

    - qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione nella selezione del campione,

    - l'eventuale disponibilità della o delle società ad essere inserite nel campione, il che comporta l'impegno a rispondere a un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

    Per ottenere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione dei produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità dei paesi esportatori, gli esportatori noti e tutte le loro associazioni note.

    ii) Selezione definitiva del campione

    Qualsiasi parte interessata che intenda presentare informazioni pertinenti relative alla selezione del campione dovrà manifestarsi entro il termine specificato al punto 6, lettera b), del presente avviso.

    La Commissione intende procedere alla selezione definitiva del campione dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disposte ad essere inserite nel campione.

    Le società comprese nel campione devono rispondere a un questionario entro il termine specificato al punto 6, lettera b), e collaborare nel quadro della visita di verifica.

    In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione baserà le sue conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base.

    b) Questionari

    Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la sua inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese selezionati per il campione, a tutte le associazioni di produttori esportatori, agli importatori, a tutte le associazioni di importatori citate nella domanda o che hanno collaborato all'inchiesta da cui sono scaturite le misure oggetto del presente riesame, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

    In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare senza indugio la Commissione via fax per sapere se sono incluse nella domanda e, se del caso, per richiedere un questionario entro il termine stabilito al punto 6, lettera a), punto i), poiché i termini stabiliti rispettivamente ai punti 6, lettera a), punto ii), e 6, lettera b), del presente avviso sono validi per tutte le parti interessate.

    c) Raccolta di informazioni e audizioni

    Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova pertinenti. Tali informazioni e prove devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 6, lettera a), punto ii) del presente avviso.

    Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro i termini fissati al punto 6, lettera a), punto iii) del presente avviso.

    d) Selezione del paese ad economia di mercato

    Come nelle precedenti inchieste, anche questa volta la Commissione intende utilizzare gli Stati Uniti d'America come paese ad economia di mercato adatto a stabilire il valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base. Si invitano le parti interessate a comunicare le proprie osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico fissato al punto 6, lettera c), del presente avviso.

    5.2. Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

    Qualora sia confermata la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se il mantenimento o l'abrogazione delle misure antidumping non siano contro l'interesse della Comunità. Per tale motivo, l'industria comunitaria, gli importatori, le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, purché dimostrino l'esistenza di un nesso obiettivo tra la loro attività e il prodotto in questione, possono, entro i termini generali stabiliti ai punti 6, lettera a), punto ii) e 6, lettera a), punto iii), del presente avviso, manifestarsi, fornire informazioni alla Commissione e richiedere di essere sentiti. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se sostenute da validi elementi di prova al momento della presentazione.

    6. Termini

    a) Termini generali

    i) Per la richiesta di un questionario

    Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta da cui sono scaturite le misure oggetto del presente riesame devono chiedere un questionario prima possibile, e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    ii) Perché le parti si manifestino, rispondano al questionario e forniscano ogni altra informazione

    Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta.

    Le società selezionate per il campione devono inviare la risposta al questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera b), del presente avviso.

    iii) Audizioni

    Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

    b) Termine specifico relativo al campionamento

    Tutte le informazioni pertinenti per la selezione dei campioni dovrebbero pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, in quanto la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disposte a far parte dei campioni in merito alla loro selezione finale entro il termine di 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Le risposte al questionario delle parti che figurano nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data della notifica del loro inserimento nel campione.

    c) Termine specifico per la selezione del paese ad economia di mercato

    Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta degli Stati Uniti d'America che, come risulta dal punto 5.1, lettera d), del presente avviso, vengono presi in considerazione quale paese ad economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

    Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) e devono indicare il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail nonché i numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata.

    Indirizzo della Commissione per tutti i contatti e le informazioni: Commissione europea Direzione generale del Commercio

    Direzioni B e C

    TERV - 0/13

    Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 65 05 Telex COMEU B 21877

    8. Omessa collaborazione

    Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

    Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

    (1) GU C 349 del 6.12.2000, pag. 5.

    (2) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

    (3) GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

    (4) GU L 134 del 5.6.1996, pag. 20.

    (5) Per il significato di società collegate si rinvia all'articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione relativo alle disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

    Top