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Document 52001PC0562

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità in merito alla creazione di un comitato consultivo paritetico che dovrà essere decisa dal Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro

/* COM/2001/0562 def. */

52001PC0562

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità in merito alla creazione di un comitato consultivo paritetico che dovrà essere decisa dal Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro /* COM/2001/0562 def. */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione della Comunità in merito alla creazione di un comitato consultivo paritetico che dovrà essere decisa dal Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. A norma dell'articolo 14, paragrafo 3 dell'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, entrato in vigore il 1° giugno 1973, il Consiglio di associazione può decidere di istituire comitati atti ad assisterlo nello svolgimento dei suoi compiti.

2. Sebbene l'accordo di associazione non preveda esplicitamente la creazione di un meccanismo consultivo per il dialogo tra le autorità regionali e locali di entrambe le Parti, la Commissione propone che il Consiglio di associazione istituisca un comitato consultivo paritetico che rappresenti le autorità regionali e locali di entrambe le Parti, il cui vivo interesse al riguardo è stato espresso, per la Comunità, dal Comitato delle regioni e, per la Repubblica di Cipro, dal Comitato di collegamento cipriota per la cooperazione con il Comitato delle regioni della Comunità europea.

3. Il comitato consultivo paritetico proposto dovrebbe costituire una sede di dialogo e di cooperazione tra le autorità regionali e locali della Comunità europea e le autorità regionali e locali della Repubblica di Cipro, onde dare un prezioso contributo allo sviluppo delle loro relazioni e all'integrazione europea. Il dialogo e la cooperazione permetteranno di preparare la futura collaborazione con il Comitato delle regioni e l'adesione all'Unione europea, di agevolare gli scambi di informazioni sulle questioni di comune interesse, fornendo in particolare un quadro aggiornato dell'andamento della politica regionale della CE e del processo di adesione, di favorire gli scambi di informazioni sull'applicazione pratica del principio della sussidiarietà in tutti gli aspetti della vita a livello regionale e locale e di discutere delle altre questioni pertinenti sollevate da una delle Parti. Il Consiglio di associazione potrà inoltre consultare, a sua discrezione, il comitato consultivo paritetico prima di prendere decisioni sulle questioni di chiaro interesse regionale.

4. La creazione proposta del comitato consultivo paritetico non avrà ripercussioni finanziarie sul bilancio della Comunità, poiché le spese dei partecipanti ciprioti e della controparte comunitaria saranno coperte, rispettivamente, da detti partecipanti e dal bilancio del Comitato delle regioni.

5. In allegato figura il testo della proposta di decisione del Consiglio riguardante la posizione che la Comunità dovrà assumere nell'ambito del Consiglio di associazione a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1246/73 del Consiglio, del 14 maggio 1973, relativo alla conclusione del suddetto accordo di associazione. Si chiede al Consiglio di adottare tale testo previa consultazione del Parlamento europeo.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione della Comunità in merito alla creazione di un comitato consultivo paritetico che dovrà essere decisa dal Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, secondo e terzo trattino,

visto l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1246/73 del Consiglio, del 14 maggio 1973, relativo alla conclusione dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C del , pag. .

considerando quanto segue:

(1) a norma dell'articolo 14, paragrafo 3 del suddetto accordo di associazione, il Consiglio di associazione può decidere di istituire comitati atti ad assisterlo nello svolgimento dei suoi compiti;

(2) il dialogo e la cooperazione tra le autorità regionali e locali della Comunità europea e della Repubblica di Cipro possono dare un contributo prezioso alla piena attuazione dell'accordo di associazione;

(3) si ritiene opportuno che detta cooperazione si svolga tra i membri del Comitato delle regioni della Comunità europea e i membri del Comitato di collegamento cipriota per la cooperazione con il Comitato delle regioni della Comunità europea,

DECIDE:

La posizione che la Comunità dovrà assumere nell'ambito del Consiglio di associazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3 dell'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro in merito alla creazione di un comitato consultivo paritetico si baserà sul progetto di decisione del suddetto Consiglio di associazione allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

.

Progetto di

DECISIONE N. .../2001 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE

tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro

recante modifica, tramite la creazione di un comitato consultivo paritetico tra il Comitato delle regioni e il Comitato di collegamento cipriota per la cooperazione con il Comitato delle regioni, della decisione n. 1/73 relativa al regolamento interno del Consiglio di associazione

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

(1) considerando che il dialogo e la cooperazione tra le autorità regionali e locali della Comunità europea e della Repubblica di Cipro possono dare un contributo prezioso allo sviluppo delle loro relazioni e all'integrazione europea;

(2) considerando che si ritiene opportuno che detta cooperazione si svolga tra il Comitato delle regioni, da una parte, e il Comitato di collegamento cipriota per la cooperazione con il Comitato delle regioni, dall'altra, mediante l'istituzione di un comitato consultivo paritetico;

(3) considerando che ciò implica che il regolamento interno del Consiglio di associazione, adottato con decisione n. 1/73, deve essere modificato di conseguenza,

DECIDE:

Articolo 1

I seguenti articoli vengono aggiunti al regolamento interno del Consiglio di associazione:

"Articolo 20

È istituito un comitato consultivo paritetico (in appresso "comitato") incaricato di assistere il Consiglio di associazione al fine di promuovere il dialogo e la cooperazione tra le autorità regionali e locali della Comunità europea e della Repubblica di Cipro. Il dialogo e la cooperazione mireranno in particolare a:

1. preparare le autorità locali cipriote ad operare nel contesto della futura adesione all'Unione europea;

2. preparare le autorità locali cipriote a partecipare ai lavori del Comitato delle regioni dopo l'adesione della Repubblica di Cipro;

3. scambiare informazioni sulle questioni di comune interesse, segnatamente l'andamento della politica regionale e ambientale dell'UE e del processo di adesione, nonché sul grado di preparazione delle autorità locali cipriote a queste politiche;

4. promuovere un dialogo multilaterale strutturato fra a) le autorità locali cipriote e b) le regioni e le autorità locali degli Stati membri dell'UE, creando reti nei settori specifici dove i contatti diretti e la cooperazione tra di esse possano costituire il modo più efficace di risolvere determinati problemi;

5. organizzare periodicamente scambi di informazioni sulla cooperazione interregionale fra le autorità regionali e locali della Repubblica di Cipro e quelle degli Stati membri;

6. favorire gli scambi di esperienze e di competenze in merito alla politica regionale e ambientale e agli interventi strutturali fra a) le autorità locali cipriote e b) le regioni e le autorità locali degli Stati membri dell'UE, specie per quanto riguarda il know-how e le tecniche attinenti all'elaborazione dei piani o delle strategie di sviluppo regionali e locali e un uso più oculato dei fondi strutturali;

7. aiutare le autorità e locali cipriote mediante scambi di informazioni sull'applicazione pratica del principio della sussidiarietà in tutti gli aspetti della vita a livello regionale e locale;

8. discutere di tutte le altre questioni pertinenti sollevate da una qualsiasi delle Parti nell'ambito dell'attuazione dell'accordo di associazione e della strategia di preadesione.

Articolo 21

Il comitato è composto da otto rappresentanti del Comitato delle regioni della Comunità europea, da una parte, e da otto rappresentanti del Comitato di collegamento cipriota per la cooperazione con il Comitato delle regioni, dall'altra. Viene inoltre nominato un numero equivalente di supplenti.

Il comitato svolge le sue attività su consultazione del Consiglio di associazione oppure, per quanto riguarda la promozione del dialogo tra le autorità regionali e locali, di sua iniziativa.

Il comitato può formulare raccomandazioni destinate al Consiglio di associazione.

I membri vengono scelti in modo che il comitato rifletta il più fedelmente possibile i diversi livelli delle autorità regionali e locali dell'Unione europea e della Repubblica di Cipro.

Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Il comitato si riunisce con la frequenza stabilita nel suo regolamento interno.

Il comitato è copresieduto da un membro del Comitato delle regioni della Comunità europea e da un membro del Comitato di collegamento cipriota per la cooperazione con il Comitato delle regioni.

Articolo 22

Il Comitato delle regioni della Comunità europea, da una parte, e il Comitato di collegamento cipriota per la cooperazione con il Comitato delle regioni, dall'altra, sostengono le rispettive spese di partecipazione alle riunioni del comitato, sia per quanto riguarda le spese di personale, viaggio e soggiorno, sia in relazione alle spese postali e di telecomunicazione.

Le spese di interpretariato durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti in tutte le lingue ufficiali dell'UE sono a carico del Comitato delle regioni.

Le altre spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della Parte ospitante."

Articolo 23

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio di associazione

Il presidente:

I segretari:

Per la controparte cipriota

Per la Comunità europea

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