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Document 52001PC0442
Proposal for a Council Decision authorising Portugal to apply a reduced rate of excise duty in the autonomous region of Madeira on locally produced and consumed rum and liqueurs and in the autonomous region of the Azores on locally produced and consumed liqueurs and eaux-de-vie
Proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Portogallo ad applicare una riduzione dell'aliquota d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre
Proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Portogallo ad applicare una riduzione dell'aliquota d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre
/* COM/2001/0442 def. - CNS 2001/0169 */
GU C 304E del 30.10.2001, pp. 210–211
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Portogallo ad applicare una riduzione dell'aliquota d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre /* COM/2001/0442 def. - CNS 2001/0169 */
Gazzetta ufficiale n. 304 E del 30/10/2001 pag. 0210 - 0211
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza il Portogallo ad applicare una riduzione dell'aliquota d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Nelle domande presentate il 15 giugno 2000 e il 28 febbraio 2001 riguardanti le misure da prendere nel quadro dell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle regioni ultraperiferiche, il Portogallo chiede di poter applicare a Madera, per il rum e i liquori ivi prodotti e consumati, e nelle Azzorre, per i liquori e le acquaviti ivi prodotti e consumati, un'aliquota d'accisa ridotta, che tuttavia non può essere inferiore di oltre il 75% all'aliquota nazionale in vigore. Gli elementi giustificativi di cui sono corredate le domande dimostrano che questa riduzione dell'aliquota d'accisa è indispensabile per la commercializzazione dei prodotti suddetti in queste isole. Se si considerano infatti gli elevati prezzi di costo di queste attività, dovuti per lo più all'insularità (aziende di dimensioni ridotte, modesti quantitativi prodotti, lontananza, discontinuità geografica e dimensioni limitate del mercato locale), si conclude che i rum, i liquori e le acquaviti prodotti in queste isole si trovano, sui mercati locali di Madera e delle Azzorre, in posizione concorrenziale sfavorevole rispetto alle bevande alcoliche analoghe importate o fornite dal resto della Comunità. Visto che le vendite su questi mercati locali assorbono la maggior parte della produzione insulare di bevande alcoliche, una riduzione dell'aliquota d'accisa è pertanto indispensabile per mantenere in vita i settori di attività locali legati alla produzione del rum, dei liquori e delle acquaviti. Vista la necessità di garantire agli operatori economici locali il clima di sicurezza giuridica necessario per lo sviluppo delle loro attività commerciali, nonché di fissare una data limite per l'applicazione delle deroghe fiscali, la Commissione propone di autorizzare l'applicazione della presente decisione per 7 anni, fermo restando che dopo 4 anni il Portogallo presenterà una relazione su cui la Commissione possa basarsi per valutare la persistenza dei motivi che hanno giustificato la concessione dell'aliquota ridotta. Osservazioni sulle disposizioni proposte L'articolo 1 autorizza il Portogallo ad applicare un'aliquota ridotta d'accisa al rum e a determinati liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché a determinati liquori e acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre. L'articolo 2 definisce il rum e i liquori prodotti a Madera nonché i liquori e le acquaviti prodotti nelle Azzorre. L'articolo 3 stabilisce l'entità della riduzione. L'articolo 4 determina il periodo di applicazione della decisione; si chiederà una relazione di valutazione intermedia onde accertare la persistenza dei motivi che hanno giustificato la concessione della presente deroga fiscale. L'articolo 5 è puramente formale. 2001/0169 (CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza il Portogallo ad applicare una riduzione dell'aliquota d'accisa al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 299, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C del , pag. visto il parere del Parlamento europeo [2], [2] GU C del , pag. considerando quanto segue: (1) nelle domande presentate il 15 giugno 2000 e il 28 febbraio 2001 riguardanti le misure da prendere nel quadro dell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle regioni ultraperiferiche, il Portogallo fa presente che l'applicazione di un'aliquota d'accisa ridotta per il rum e i liquori prodotti e consumati a Madera e per i liquori e le acquaviti prodotti e consumati nelle Azzorre è giudicata indispensabile per la sopravvivenza dei settori di attività connessi alla produzione e alla commercializzazione delle bevande in questione. Se si considerano infatti gli elevati prezzi di costo di queste attività, dovuti per lo più all'insularità (aziende di dimensioni ridotte, modesti quantitativi prodotti, lontananza, discontinuità geografica e dimensioni limitate del mercato locale), solo una riduzione dell'onere fiscale che grava sul rum, sui liquori e sulle acquaviti prodotti in queste isole e venduti in pratica solo sui loro mercati locali potrà ripristinare la posizione concorrenziale di questi prodotti rispetto alle bevande alcoliche analoghe importate o fornite dal resto della Comunità, garantendo quindi la sostenibilità dei settori di attività in questione; per ripristinare questa posizione concorrenziale occorre ridurre l'onere fiscale onde compensare, per le bevande alcoliche prodotte nelle regioni autonome di Madera e delle Azzorre, lo svantaggio concorrenziale derivante dai loro costi di produzione e di commercializzazione più elevati. Dall'analisi delle cifre relative ai prezzi di vendita delle bevande alcoliche vendute nelle regioni suddette risulta che una riduzione dell'aliquota d'accisa pari al 75% della normale aliquota nazionale portoghese sull'alcole etilico permetterebbe di allineare i prezzi di vendita delle bevande alcoliche prodotte a Madera e nelle Azzorre con quelli delle bevande analoghe importate o fornite dal resto della Comunità, garantendo la sopravvivenza e l'eventuale espansione dell'industria esistente. Le vendite di bevande alcoliche prodotte a Madera e nelle Azzorre, pari attualmente a 360.000 litri all'anno, assicurano circa 130 posti di lavoro diretti, di cui 70 stagionali; (2) l'applicazione da parte del Portogallo, in deroga all'articolo 90 del trattato, di un'aliquota d'accisa ridotta al rum e ai liquori prodotti e consumati nella regione autonoma di Madera, nonché ai liquori e alle acquaviti prodotti e consumati nella regione autonoma delle Azzorre, è pertanto necessaria e giustificata dalla necessità di non compromettere lo sviluppo di queste regioni; (3) vista la necessità di garantire agli operatori economici locali il clima di sicurezza fiscale necessario per lo sviluppo delle loro attività commerciali, nonché di fissare una data limite per l'applicazione delle deroghe fiscali, la presente deroga viene concessa per un periodo di sette anni; (4) una proroga di tale durata deve tuttavia essere associata all'obbligo di presentare una relazione intermedia che consenta alla Commissione di valutare la persistenza dei motivi che hanno giustificato la deroga fiscale; (5) la presente proposta di decisione lascia impregiudicata l'eventuale applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 In deroga all'articolo 90 del trattato, il Portogallo è autorizzato ad applicare, nella regione autonoma di Madera, al rum e ai liquori ivi prodotti e consumati nonché, nella regione autonoma delle Azzorre, ai liquori e alle acquaviti ivi prodotti e consumati un'aliquota d'accisa inferiore all'aliquota normale applicabile all'alcole, fissata all'articolo 3 della direttiva 92/84/CEE del Consiglio. [3] [3] GU L 316 del 31.10.1992. Articolo 2 La deroga di cui all'articolo 1 è limitata: a) per quanto riguarda Madera - al rum definito all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1576/89 [4] avente la caratteristica geografica "Rum da Madeira" di cui all'articolo 5, paragrafo 3 e all'allegato II, punto 1 di detto regolamento; [4] (GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1), regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3378/94 (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1). - ai liquori definiti all'articolo 1, paragrafo 4, lettera r) del regolamento (CEE) n. 1576/89 ottenuti da frutta o da piante regionali. b) per quanto riguarda le Azzorre - ai liquori definiti all'articolo 1, paragrafo 4, lettera r) del regolamento (CEE) n. 1576/89, ottenuti da frutta o da materie prime regionali; - all'acquavite di vino e all'acquavite di vinaccia o marc, aventi le caratteristiche e le qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettere d) e f) del regolamento (CEE) n. 1576/89. Articolo 3 L'aliquota d'accisa ridotta applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1 può essere inferiore all'aliquota minima dell'accisa sull'alcole fissata dalla direttiva 92/84/CEE, ma non può essere inferiore di oltre il 75% all'aliquota nazionale standard sull'alcole. Articolo 4 La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2008. Entro e non oltre il 31 dicembre 2005, il Portogallo trasmette alla Commissione una relazione che le consenta di valutare la persistenza dei motivi che hanno giustificato la concessione dell'aliquota ridotta. Articolo 5 La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente >SPAZIO PER TABELLA>