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Document 52001PC0421
Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 772/1999 imposing definitive anti-dumping and countervailing duties on imports of farmed Atlantic salmon originating in Norway
Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 772/1999 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi sulle importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento originario della Norvegia
Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 772/1999 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi sulle importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento originario della Norvegia
/* COM/2001/0421 def. */
Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 772/1999 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi sulle importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento originario della Norvegia /* COM/2001/0421 def. */
Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 772/1999 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi sulle importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento originario della Norvegia (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Con regolamento (CE) n. 772/1999 (modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. ¦), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi sulle importazioni di salmone dell'Atlantico d'allevamento originario della Norvegia . 2. Tuttavia, sono state concesse esenzioni dal pagamento dei dazi per le esportazioni del prodotto effettuate da uno degli esportatori norvegesi da cui la Commissione ha accettato un impegno individuale sui prezzi (cfr. decisione 97/634/CE, modificata da ultimo dalla decisione ¦/CE). L'elenco di tali società compare negli allegati del regolamento e della decisione menzionati sopra. 3. Tuttavia, due di queste società norvegesi non hanno rispettato i termini dei loro impegni per quanto riguarda l'obbligo di presentare alla Commissione europea, entro un determinato periodo, una relazione trimestrale sulle loro vendite del prodotto in questione effettuate nella Comunità europea. Avendo stabilito che questi esportatori non hanno adempiuto a tale obbligo, la Commissione ritira l'accettazione degli impegni da essi offerti. 4. Pertanto, nei confronti delle due società interessate occorre istituire un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi. 5. Altre due società norvegesi hanno dichiarato di essere "nuovi esportatori" ai sensi del regolamento antidumping di base e hanno offerto impegni. Dopo aver esaminato la questione, la Commissione ha ritenuto che tali offerte di impegni fossero accettabili. 6. In seguito alla riorganizzazione delle sue attività, un esportatore norvegese ha chiesto che nell'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati il suo nome venga sostituito con quello di una società collegata. Altri due esportatori norvegesi hanno comunicato alla Commissione di aver cambiato ragione sociale e hanno chiesto che l'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati sia modificato di conseguenza. 7. Le richieste sono state esaminate e giudicate tutte accettabili, poiché non comportano modifiche sostanziali tali da rendere necessaria una nuova valutazione del dumping o delle sovvenzioni, né influiscono in alcun modo sulle considerazioni che hanno determinato l'accettazione dell'impegno. 8. In considerazione di quanto precede, quindi, è necessario modificare l'allegato del regolamento (CE) n. 772/1999, dove sono elencate le società esentate dai dazi antidumping e dai dazi compensativi. 9. Parallelamente, la Commissione sta modificando l'allegato della decisione 97/634/CE in cui figura l'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati. Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 772/1999 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi sulle importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento originario della Norvegia IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 [2], in particolare l'articolo 8, [1] GU L 56 del 06.03.1996, pag. 1. [2] GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2. visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea [3], in particolare l'articolo 13, [3] GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: A. PRECEDENTI FASI DEL PROCEDIMENTO (1) Il 31 agosto 1996 la Commissione ha annunciato, con due distinti avvisi pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, l'apertura di un procedimento antidumping [4] e di un procedimento antisovvenzioni [5] relativi alle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia. [4] GU C 253 del 31.8.1996, pag. 18. [5] GU C 253 del 31.8.1996, pag. 20. (2) Al termine dei procedimenti suddetti, nel settembre 1997 sono stati istituiti, con i regolamenti (CE) n. 1890/97 [6] e n. 1891/97 [7] del Consiglio, dazi antidumping e dazi compensativi per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping e delle sovvenzioni. [6] GU L 267 del 30.09.1997, pag. 1. [7] GU L 267 del 30.09.1997, pag. 19. (3) Contemporaneamente, la Commissione ha accettato, con decisione 97/634/CE [8], gli impegni di 190 esportatori norvegesi. Le importazioni nella Comunità del salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia (di seguito denominato "il prodotto in esame") esportato da queste società sono state pertanto esentate dai dazi antidumping e dai dazi compensativi summenzionati. [8] GU L 267 del 30.09.1997, pag. 81. Decisione modificata da ultimo dalla decisione CE, GU L [numero] del [data], pag. [pagina]. (4) I regolamenti (CE) nn. 1890/97 e 1891/97 sono poi stati sostituiti dal regolamento (CE) n. 772/1999 [9] in seguito alla modifica della forma del dazio. [9] GU L 101 del 16.04.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n., GU L [numero] del [data], pag. [pagina]. B. MANCATO RISPETTO DELL'IMPEGNO (5) Gli impegni offerti dalle società norvegesi impongono loro, tra l'altro, di inviare alla Commissione relazioni trimestrali dettagliate sulle loro vendite nella Comunità del prodotto in esame. Le relazioni devono pervenire alla Commissione entro 30 giorni dalla fine del trimestre in questione. (6) Per il quarto trimestre del 2000, due società norvegesi, Marstein Seafood AS (impegno n. 1/93, codice addizionale Taric 8197) e Westmarine AS (impegno n. 1/192, codice addizionale Taric 8625), non hanno adempiuto all'obbligo di presentare le relazioni sulle vendite entro il termine prescritto, senza peraltro offrire alcuna spiegazione in merito al mancato rispetto dell'impegno. Le conclusioni della Commissione a questo proposito sono illustrate più diffusamente nella decisione 2001/.../CE della Commissione [10]. [10] GU L [numero] del [data], pag. [pagina]. (7) Dal momento che sono state constatate violazioni degli impegni, la Commissione ha ritirato l'accettazione di detti impegni. Pertanto, nei confronti delle due società interessate occorre istituire senza indugio un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi. C. NUOVO ESPORTATORE E CAMBIAMENTO DI NOME (8) Due società norvegesi, Atlantis AS e Cape Fish AS, hanno affermato di essere "nuovi esportatori" ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 772/1999 in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96 e con l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2026/97, e hanno offerto impegni. Dopo aver esaminato la questione, si è stabilito che i richiedenti soddisfacevano le condizioni necessarie per essere considerati nuovi esportatori e, di conseguenza, la Commissione ha accettato gli impegni offerti. L'esenzione dal pagamento dei dazi antidumping e compensativo dovrebbe pertanto essere estesa a queste società. (9) Un esportatore norvegese che ha assunto impegni ha informato la Commissione che il gruppo di società a cui appartiene è stato riorganizzato e che un'altra società del gruppo si occupa ora delle esportazioni nella Comunità. L'esportatore in questione ha chiesto pertanto che il suo nome venga sostituito nell'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati allegato alla decisione 97/634/CE, come pure nell'elenco delle società che beneficiano di un'esenzione dai dazi antidumping e compensativo allegato al regolamento (CE) n. 772/1999. (10) Altri due esportatori hanno comunicato alla Commissione di aver cambiato ragione sociale e hanno chiesto che fossero modificati gli elenchi delle società di cui al precedente considerando. (11) Avendo esaminato la natura delle richieste, la Commissione ritiene che siano tutte accettabili poiché non comportano modifiche sostanziali tali da rendere necessaria una nuova valutazione del dumping o delle sovvenzioni, né influiscono in alcun modo sulle considerazioni che hanno determinato l'accettazione dell'impegno. Le conclusioni della Commissione a questo proposito sono illustrate più diffusamente nella decisione 2001/.../CE della Commissione. D. MODIFICA DELL'ALLEGATO DEL REGOLAMENTO (CE) N. 772/1999 (12) In considerazione di quanto precede, occorre modificare l'allegato del regolamento (CE) n. 772/1999, in cui figura l'elenco delle società esentate dai dazi antidumping e dai dazi compensativi definitivi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (CE) n. 772/1999 è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 1.(a) Sono istituiti dazi antidumping e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico (non allo stato libero) di cui ai codici NC ex 0302 12 00 (codici Taric: 0302 12 00*21, 0302 12 00*22, 0302 12 00*23 e 0302 12 00*29), ex 0303 22 00 (codici Taric: 0303 22 00*21, 0303 22 00*22, 0303 22 00*23 e 0303 22 00*29), ex 0304 10 13 (codici Taric: 0304 10 13*21 e 0304 10 13*29) ed ex 0304 20 13 (codici Taric: 0304 20 13*21 e 0304 20 13*29) originario della Norvegia ed esportato dalla Marstein Seafood AS o dalla Westmarine AS. (b) I dazi non si applicano al salmone d'allevamento dell'Atlantico allo stato libero (codici Taric: 0302 12 00*11, 0304 10 13*11, 0303 22 00*11 e 0304 20 13*11). Ai fini del presente regolamento, per salmone allo stato libero s'intende quello catturato in mare, per il quale le parti interessate abbiano fornito prove soddisfacenti alle autorità competenti degli Stati membri di sbarco mediante tutti i documenti doganali e di trasporto necessari. 2. (a) L'aliquota del dazio compensativo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è del 3,8%. (b) L'aliquota del dazio antidumping applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è pari a 0,32 EUR/kg di peso netto del prodotto. Se tuttavia il prezzo franco frontiera comunitaria, al lordo dei dazi compensativi e antidumping, risulta inferiore al prezzo minimo corrispondente di cui al paragrafo 3, il dazio antidumping da riscuotere equivale alla differenza tra detto prezzo minimo e il prezzo franco frontiera comunitaria, al lordo del dazio compensativo. 3. Ai fini del paragrafo 2, si applicano i seguenti prezzi minimi per chilogrammo di peso netto del prodotto: >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente Elenco delle società i cui impegni sono stati accettati e che sono pertanto esentate dai dazi antidumping e dai dazi compensativi definitivi >SPAZIO PER TABELLA>