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Document 52001PC0123

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il quadro per la realizzazione del cielo unico europeo

/* COM/2001/0123 def. - COD 2001/0060 */

GU C 362E del 18.12.2001, pp. 251–254 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001PC0123

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il quadro per la realizzazione del cielo unico europeo /* COM/2001/0123 def. - COD 2001/0060 */

Gazzetta ufficiale n. 362 E del 18/12/2001 pag. 0251 - 0254


Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce il quadro per la realizzazione del cielo unico europeo

(Presentata dalla Commissione)

2001/0060 (COD)

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce il quadro per la realizzazione del cielo unico europeo

(testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C [...] del [...], pag. [...].

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

[2] GU C [...] del [...], pag. [...].

visto il parere del Comitato delle Regioni [3],

[3] GU C [...] del [...], pag. [...].

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [4],

[4] GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quando segue:

(1) La realizzazione della politica comune dei trasporti esige un sistema di trasporti aerei efficace, che permetta l'esercizio in condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi di trasporto aereo, agevolando così la libera circolazione dei beni, delle persone e dei servizi e garantendo la mobilità dei cittadini europei.

(2) Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare proposte concernenti la gestione dello spazio aereo, del traffico aereo e dei flussi di traffico, fondandosi sui lavori del Gruppo ad alto livello costituito dalla Commissione e composto dalle autorità civili e militari preposte alla navigazione aerea negli Stati membri, gruppo che ha consegnato la propria relazione nel novembre 2000.

(3) Il corretto funzionamento del sistema di trasporto aereo esige servizi di navigazione aerea che consentano un uso ottimale dello spazio aereo europeo, soddisfacendo al contempo ai compiti loro assegnati di interesse economico globale, nel rispetto del trattato.

(4) Il corretto funzionamento del sistema di trasporto aereo esige inoltre nel traffico aereo un elevato e uniforme livello di sicurezza di cui sono responsabili i servizi di navigazione aerea.

(5) Per tutte queste ragioni, e per estendere il cielo unico al maggior numero possibile di Stati europei, la Comunità deve prefiggersi obiettivi comuni e un programma di azione che veda impegnati la Comunità, i suoi Stati membri ed i vari soggetti economici, per realizzare un solo spazio europeo unitario: il cielo unico, tenendo conto degli sviluppi a livello paneuropeo in seno ad EUROCONTROL.

(6) Lo sviluppo dei servizi di navigazione aerea deve conformarsi agli obiettivi generali di sicurezza e di efficacia, coerentemente con i principi fissati dalla convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944.

(7) È necessario perseguire, all'occorrenza, una più stretta cooperazione civile e militare, indispensabile per l'uso efficace dello spazio aereo facendo ricorso, nei limiti del possibile, ai quadri di cooperazione esistenti e agli strumenti idonei a risolvere le questioni relative al traffico aereo e ai servizi di navigazione aerea a fini esclusivamente militari.

(8) Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati nell'articolo 5 del trattato, gli obiettivi del presente regolamento, cioè la definizione delle condizioni quadro per la realizzazione del cielo unico, non possono essere realizzati in misura sufficiente dai singoli Stati membri mentre a motivo delle dimensioni transnazionali di tale azione, sono meglio conseguibili a livello comunitario, garantendo modalità di applicazione che tengono conto delle specificità locali.

(9) Il quadro comunitario consente di introdurre una regolamentazione a tutta la Comunità, atta a rendere ottimali l'uso dello spazio aereo nel suo insieme e le prestazioni dei servizi di navigazione aerea dai quali tale uso dipende.

(10) Questa regolamentazione riguarda tanto l'organizzazione che l'uso dello spazio aereo nonché le relative procedure, la prestazione dei servizi di navigazione aerea, anche nei suoi aspetti economici, e le apparecchiature e i sistemi di navigazione aerea, nonché le relative procedure. L'uso dello spazio aereo deve essere organizzato e gestito in base a criteri di efficienza e di massima sicurezza, per rispondere alla domanda degli utilizzatori tanto civili che militari e per permettere la ripartizione equa e non discriminatoria delle risorse fra tutti gli utilizzatori.

(11) L'uso dello spazio aereo deve essere organizzato e gestito in maniera efficace, in completa sicurezza, per rispondere alle esigenze dell'utenza civile e militare e per consentire una ripartizione equa e non discriminatoria delle risorse tra tutti gli utilizzatori.

(12) La prestazione di servizi di navigazione aerea deve garantire un elevato e uniforme livello di sicurezza del traffico aereo che dipende da tali servizi; i servizi in questione sono prestati al livello massimo che garantisce il miglior sfruttamento possibile delle risorse europee nello spazio aereo.

(13) Le soluzione tecniche e operative devono salvaguardare e aumentare il livello di sicurezza, la capacità globale del sistema, lo sfruttamento pieno ed efficace delle capacità disponibili.

(14) Alcuni dei provvedimenti necessari alla realizzazione del cielo unico prevedono che la Commissione eserciti le competenze di esecuzione ad essa conferite, ove di ragione, dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 [5], a fini di efficacia e rapidità; per la realizzazione del cielo unico è pertanto necessario introdurre un dispositivo di cooperazione con gli Stati membri, grazie alla costituzione di un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri che sono portavoce degli interessi civili e militari nel quale possono essere consultati esperti esterni.

[5] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23

(15) Il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare l'adesione della Comunità all'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL); questa adesione è molto importante per la realizzazione del cielo unico paneuropeo.

(16) Indipendentemente dall'adesione della Comunità ad EUROCONTROL, la Commissione può concludere opportuni accordi per permettere ad EUROCONTROL di contribuire alla preparazione della normativa comunitaria sulla navigazione aerea in Europa.

(17) È auspicabile estendere la realizzazione del cielo unico ai paesi terzi sia nel quadro della partecipazione della Comunità europea ai lavori di EUROCONTROL, qualora la Comunità europea aderisca a tale organizzazione internazionale, sia grazie ad accordi conclusi dalla Comunità con i paesi terzi.

(18) È necessario predisporre un'assistenza alle attività della Commissione per il monitoraggio e controllo dell'applicazione dei provvedimenti necessari per la realizzazione del cielo unico, fornita in modo efficace e regolare, grazie in particolare all'esperienza degli Stati membri e di EUROCONTROL.

(19) Le prestazioni del sistema globale dei servizi di navigazione aerea a livello europeo devono essere costantemente seguite, per verificare l'efficacia dei provvedimenti adottati e per suggerirne di nuovi.

(20) Fatto salvo il ruolo delle parti sociali nelle situazioni previste dall'articolo 138 del trattato, la Commissione può informare e consultare le parti sociali su qualsiasi provvedimento che abbia importanti ripercussioni sociali. Può inoltre consultare il comitato del dialogo sociale, istituito con decisione 1998/500/CE della Commissione [6].

[6] GU L 225 del 12.8.1998, pag. 27

(21) Per elaborare i provvedimenti necessari alla realizzazione del cielo unico è necessario consultare anche gli operatori industriali del settore; a tale scopo questi ultimi hanno facoltà di formulare pareri sulla realizzazione del cielo unico.

(22) L'impatto dei provvedimenti presi in applicazione del presente regolamento sarà valutato alla luce delle relazioni che la Commissione presenterà regolarmente.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 (Obiettivo)

Oggetto del presente regolamento è la realizzazione, entro il 31 dicembre 2004, di uno spazio aereo europeo, organizzato e gestito come uno spazio unico, che presenta condizioni ottimali di sicurezza e di efficienza globale per il traffico aereo nella Comunità e garantisce un livello di capacità corrispondente alla domanda degli utilizzatori civili e militari. Tale spazio unico è denominato nel prosieguo "cielo unico".

Esso precisa gli orientamenti generali che presiedono alla realizzazione del cielo unico e specifica i settori di intervento della Comunità ed i mezzi necessari a realizzare il cielo unico, in termini di strutture, procedure e risorse, tenendo conto della missione di EUROCONTROL di realizzare uno spazio aereo paneuropeo.

L'applicazione di tali orientamenti comporta l'applicazione di regole comuni in materia di sicurezza e di efficienza dei servizi di navigazione aerea, grazie a dispositivi che garantiscano la migliore utilizzazione dello spazio aereo a livello comunitario e al coinvolgimento di tutti i soggetti economici e delle parti sociali interessate.

Articolo 2 (Definizioni)

Ai fini del presente regolamento per:

a) "servizi di navigazione aerea" si intende l'insieme dei servizi di controllo del traffico aereo, compresi i servizi ausiliari di fornitura delle infrastrutture di comunicazione, navigazione e sorveglianza, dei servizi meteorologici destinati agli utilizzatori dello spazio aereo, dei servizi di ricerca e salvataggio e dei servizi di informazione aeronautica. Tali servizi sono forniti agli utilizzatori dello spazio aereo durante ogni fase del volo;

b) "soggetti che prestano servizi di navigazione aerea" si intende qualsiasi entità, pubblica o privata, incaricata dell'esecuzione e gestione dei servizi di navigazione aerea;

c) "traffico aereo" si intendono tutti i movimenti di aeromobili civili e statali, compresi gli aeromobili della difesa, dei servizi doganali e della polizia;

d) "utilizzatori dello spazio aereo" si intendono tutti gli aeromobili civili e statali, compresi gli aeromobili della difesa, dei servizi doganali e di polizia;

e) "EUROCONTROL" si intende l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea, istituita dalla Convenzione internazionale del 13 dicembre 1960, emendata dal protocollo del 12 febbraio 1981 e riveduta dal protocollo del 27 giugno 1997.

Articolo 3 (Settori di intervento della Comunità)

1. I provvedimenti necessari a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1 sono adottati conformemente al trattato e riguardano i seguenti settori, nel rispetto di un livello ottimale di sicurezza per la navigazione aerea:

- organizzazione e uso dello spazio aereo e relative procedure;

- prestazione di servizi di navigazione aerea, compresi i suoi aspetti economici;

- apparecchiature e sistemi di navigazione aerea e relative procedure.

2. Tali provvedimenti sono conformi agli orientamenti generali di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente regolamento.

3. Tali provvedimenti definiscono gli obiettivi e, eventualmente, i mezzi che permettono di realizzarli per garantire il rispetto del pubblico interesse.

Articolo 4 (Principi nel campo dell'organizzazione e dell'uso dello spazio aereo)

I provvedimenti relativi allo spazio aereo di cui all'articolo 3 del presente regolamento devono far sì che:

- lo spazio aereo soprastante al territorio della Comunità europea sia considerato una risorsa comune, che costituisce un continuum;

- l'uso dello spazio aereo sia flessibile, cioè non comporti segmentazioni permanenti grazie ad una durata ottimale delle segmentazioni provvisorie a fini militari;

- fatte salve le esigenze della sicurezza, della tutela dell'ambiente, della gestione dei flussi del traffico aereo, la maggior parte dei voli si effettui in linea retta tra il punto di partenza e quello di arrivo o secondo il percorso più vicino a tale linea retta;

- lo spazio aereo sia ripartito in settori di controllo del traffico aereo in funzione, a titolo prioritario, delle esigenze operative;

- la programmazione e la gestione dei flussi di traffico aereo consentano una circolazione aerea flessibile, garantendo la miglior utilizzazione delle capacità disponibili.

Articolo 5 (Principi nel settore della prestazione di servizi di navigazione aerea)

I provvedimenti relativi alla prestazione di servizi di navigazione aerea, di cui all'articolo 3 del presente regolamento devono essere tali da permettere:

- la definizione e il controllo dell'applicazione delle regole di cui all'articolo 1 del presente regolamento distintamente dall'esercizio dei servizi di navigazione aerea soggetti alle medesime regole;

- ai soggetti che prestano servizi di navigazione aerea di procedere a consultazioni formali e periodiche con gli utilizzatori dello spazio aereo sulle modalità e sul costo dei servizi di navigazione aerea, per garantire che le esigenze degli utilizzatori siano integrate nella definizione dei servizi;

- ai soggetti che prestano servizi di navigazione aerea di garantire l'adeguata trasparenza dei servizi di navigazione aerea grazie alla pubblicazione dei bilanci e di rapporti annui, e di procedere regolarmente nei loro confronti ad un audit indipendente;

- un esercizio dei servizi di navigazione aerea armonizzato per garantire l'integrazione e la coerenza delle operazioni dei soggetti che prestano servizi di navigazione aerea, degli utilizzatori dello spazio aereo e degli aeroporti;

- una più intensa cooperazione tra i soggetti che prestano servizi di navigazione aerea, aventi statuto civile, specie agevolando la formazione di raggruppamenti, costituiti da due o più soggetti;

- una cooperazione più stretta tra soggetti aventi statuto civile e militare che prestano servizi di navigazione aerea;

- un'introduzione simultanea dei nuovi servizi per tutti i soggetti del settore negli Stati membri interessati;

- uno scambio reciproco tra i soggetti che prestano servizi di navigazione aerea dei dati relativi alla situazione dei voli durante tutte le fasi di volo, per agevolare l'esercizio dei servizi di navigazione aerea; libertà di accesso a tali dati per tutti i soggetti interessati, senza discriminazioni, fatti salvi gli imperativi di sicurezza;

- grazie a disposizioni di natura economica, di favorire una maggiore efficienza della prestazione di servizi di navigazione aerea e prestazioni di servizi atte a porre in essere capacità rispondenti alla domanda;

- lo sviluppo di dispositivi destinati a incentivare l'efficienza, per suscitare nuovi investimenti nel settore e remunerare una prestazione tempestiva di servizi di alta qualità che soddisfa la domanda degli utilizzatori dello spazio aereo.

Articolo 6 (Principi nel settore delle apparecchiature e dei sistemi di navigazione aerea)

I provvedimenti relativi alle apparecchiature e ai sistemi di navigazione aerea, di cui all'articolo 3 del presente regolamento, devono essere tali da:

- consentire soluzioni tecniche ed operative idonee alla pianificazione ed al funzionamento unificato del sistema europeo, inclusa l'interoperabilità;

- promuovere grazie alla realizzazione del cielo unico l'introduzione di nuove soluzioni tecniche ed operative per la navigazione aerea;

- rispondere grazie allo sviluppo e convalida delle soluzioni tecniche ed operative ad esigenze comuni degli utilizzatori dello spazio aereo e tener conto delle domande di tali utilizzatori quanto alla scelta delle rotte e ai profili di volo.

Articolo 7 (Comitato cielo unico)

1. I provvedimenti presi a norma del presente regolamento comportano, all'occorrenza, la delega dei poteri di esecuzione a norma dell'articolo 202 del trattato e della decisione 1999/468/CE del Consiglio [7], e in particolare degli articoli 3, 5 e 6. A tal fine la Commissione è assistita da un comitato, denominato Comitato cielo unico, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. I servizi della Commissione svolgono le funzioni di segreteria.

[7] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23

2. Ciascuno degli Stati membri designa due rappresentanti e due supplenti.

3. I paesi terzi vincolati da accordi in campo aereo con la Comunità sono associati ai lavori del comitato secondo le modalità stabilite da detti accordi.

4. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 8 (Relazioni con i paesi terzi)

Nell'elaborare i provvedimenti presi in applicazione del presente regolamento, la Commissione provvede a garantire la possibilità di estendere il cielo unico ai paesi che non sono membri dell'Unione europea, nel quadro di accordi bilaterali conclusi con i paesi terzi, ovvero nel quadro dell'organizzazione internazionale EUROCONTROL.

Articolo 9 (Monitoraggio e controllo)

1. I provvedimenti adottati nel quadro dell'articolo 3 del presente regolamento definiscono i dispositivi adeguati per assistere la Commissione nelle sue responsabilità di monitoraggio e controllo dell'applicazione delle disposizioni comunitarie adottate nei settori disciplinati dall'articolo 3, paragrafo 1, ivi compresa la costituzione di un gruppo di esperti tecnici, composto di civili e di militari.

2. I metodi di monitoraggio controllo si fondano sulla presentazione, da parte dei soggetti che prestano servizi di navigazione aerea, di regolari relazioni sull'applicazione dei provvedimenti adottati.

Articolo 10 (Valutazioni delle prestazioni)

La Commissione garantisce la valutazione ed il raffronto delle prestazioni della navigazione aerea, facendo ricorso, segnatamente, alla commissione per la valutazione delle prestazioni di EUROCONTROL.

Articolo 11 (Valutazione d'impatto)

Ogni cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, e per la prima volta entro il 1° luglio 2005, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla realizzazione del cielo unico. Nella sua stesura la Commissione è può chiedere il parere del comitato di cui all'articolo 7. La relazione contiene una valutazione dei risultati conseguiti mediante i provvedimenti presi in applicazione del presente regolamento nei vari settori di intervento, tenendo conto degli obiettivi iniziali e delle esigenze future.

Articolo 12 (Salvaguardia)

Le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicata l'adozione o l'applicazione, ad opera degli Stati membri, di provvedimenti motivati da ragioni di gravi disordini interni, che compromettono l'ordine pubblico, in caso di conflitto armato o tensioni internazionali gravi, che costituiscano minaccia di conflitto armato, ovvero per far fronte agli impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il [...] giorno seguente a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La Presidente Il Presidente

[...] [...]

SCHEDA FINANZIARIA

Settore di intervento : Trasporto aereo (gestione del traffico aereo)

Attività:

Titolo dell'azione: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per la realizzazione del cielo unico europeo

1. LINEA/E DI BILANCIO + TITOLO/I

Sezione B2-7 "TRASPORTI", linee di bilancio

B2-704 A "Misure di preparazione, valutazione e promozione di una politica di mobilità sostenibile - spese per la gestione amministrativa" per le spese di appoggio e

B2-704 B "Misure di preparazione, valutazione e promozione di una politica di mobilità sostenibile" per gli interventi finanziari.

2. CIFRE AGGREGATE

2.1 Dotazione complessiva dell'azione (parte B): 9,82 milioni di euro in SI (periodo 2002-2006)

2.2 Periodo di applicazione:

L'azione avrà durata illimitata. Le strutture, le procedure e le risorse messe a disposizione per realizzare il cielo unico valgono per tutti i settori di intervento contemplati dalla presente azione, a tempo indeterminato.

Il periodo di riferimento preso in considerazione per definire il costo totale dell'azione nella presente scheda è di cinque anni, dal 2002 al 2006.

2.3 Stima complessiva pluriennale delle spese:

a) Scadenzario stanziamenti d'impegno / stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (cfr. punto 6.1.1)

Milioni di euro (al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

b) Assistenza tecnica e amministrativa (ATA) e spese di appoggio (DDA) (cfr. punto 6.1.2)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

c) Incidenza finanziaria complessiva delle spese per personale e altre spese di funzionamento (cfr. punti 7.2 e 7.3)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

2.4 Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

|X| Proposta compatibile con la programmazione finanziaria esistente,

| | La proposta richiede la riprogrammazione della relativa voce delle prospettive finanziarie,

| | compreso, se de caso, il ricorso alle disposizioni dell'accordo interistituzionale.

2.5 Incidenza finanziaria sulle entrate

|X| Nessuna (riguarda aspetti tecnici relativi all'attuazione di una misura)

ovvero

| | Incidenza finanziaria - l'incidenza sulle entrate è descritta qui di seguito:

- Nota: qualsiasi precisazione e osservazione sul metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate dovrà essere acclusa su foglio a parte, allegato alla presente scheda finanziaria ...

Milioni di euro (al primo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

(Descrivere tutte le linee di bilancio implicate, aggiungendo nella tabella il numero necessario di linee se l'azione incide su più linee di bilancio)

3. CARATTERISTICHE

>SPAZIO PER TABELLA>

4. BASE GIURIDICA

Articolo 80, paragrafo 2 del trattato CE.

5. DESCRIZIONE E MOTIVAZIONE

5.1 Necessità dell'intervento comunitario

Il miglioramento della regolarità e della sicurezza del traffico aereo e la riduzione dei ritardi nei trasporti aerei esigono un programma d'azione comunitario che deve condurre entro il 31 dicembre 2004 alla realizzazione del cielo unico europeo, uno spazio aereo soprastante la Comunità, inteso e gestito come uno spazio unico e integrato.

La realizzazione del cielo unico si fonda sulla riforma delle varie componenti del settore della navigazione aerea, settore al quale viene ascritta oggi principalmente l'inefficienza dei trasporti aerei.

Prima di avviare i vari provvedimenti necessari ad attuare il cielo unico europeo, devono essere stabiliti i criteri generali della riforma, in termini di settori d'intervento, di orientamenti generali, di modalità di introduzione delle strutture e delle procedure decisionali, che costituiscono l'oggetto della presente azione.

5.1.1 Obiettivi perseguiti

L'azione intende stabilire gli orientamenti e le modalità del processo di elaborazione e adozione delle misure legislative nel settore della navigazione aerea, del controllo dell'applicazione delle medesime, della valutazione a posteriori della loro efficacia.

Le misure proposte miglioreranno la regolarità e la sicurezza del traffico aereo nello spazio aereo comunitario ed europeo, agevolando quindi la mobilità di tutti i cittadini europei che si spostano in aereo in Europa.

5.1.2 Disposizioni adottate soggette a valutazione ex ante

Dopo aver presentato una comunicazione in materia [8], la Commissione ha organizzato, con l'appoggio del Consiglio, un gruppo di lavoro costituito dalle autorità civili e militari incaricate del controllo del traffico aereo negli Stati membri. La presente azione si fonda sulle conclusioni dei lavori del gruppo: il Gruppo ad alto livello sulla realizzazione del cielo unico europeo [9].

[8] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla creazione del cielo unico europeo, COM (1999) 614.

[9] Cielo unico europeo - Relazione del Gruppo ad alto livello, ottobre 2000.

In tali conclusioni si ribadisce la necessità di un'azione legislativa nel settore, per elaborare, a livello comunitario, un quadro normativo che disciplini le principali componenti del sistema di gestione del traffico aereo: l'organizzazione e l'utilizzo dello spazio aereo, la prestazione di servizi di navigazione aerea e le apparecchiature e i sistemi di navigazione aerea.

5.1.3 Disposizioni adottate a seguito della valutazione ex post

Non applicabile

5.2 Azioni previste e modalità degli interventi di bilancio

La realizzazione del cielo unico europeo porrà rimedio alle attuali carenze nel settore della navigazione aerea, aumentando la sicurezza, la capacità, l'efficienza economica delle infrastrutture e dei servizi di gestione del traffico aereo e riducendo quindi i fattori che perturbano tale traffico, come i ritardi nei voli e altri fattori penalizzanti (rotte subottimali).

Il Consiglio europeo di Feira ha invitato la Commissione a proseguire i lavori relativi alla realizzazione di uno spazio unico europeo, il cielo unico, e a presentare adeguate proposte, delle quali la presente azione rappresenta la prima tappa.

L'introduzione di una regolamentazione comune è motivata dalla transnazionalità dei problemi, e di conseguenza dei provvedimenti da adottare per porre rimedio alle carenze del settore. L'efficacia e il successo di tali provvedimenti dipendono dalla costituzione di un'autorità centrale di regolamentazione, fondata sugli strumenti comunitari.

Per quanto concerne l'uso dello spazio aereo, la sua definizione e gestione unificata consentiranno di riconciliare gli interessi civili e militari a livello europeo, facendo emergere le capacità potenziali dello spazio aereo, dovute ad una programmazione e definizione armonizzate delle rotte e delle zone di controllo su scala europea. Per permettere l'elaborazione di tali disposizioni, ogni anno sarà eseguito uno studio sulla regolamentazione nel settore.

La riforma della prestazione dei servizi di navigazione aerea permetterà di migliorare la sicurezza e l'efficienza economica del settore, con vantaggio per gli utilizzatori dello spazio aereo e nel rispetto degli obblighi dettati dal pubblico interesse. Per permettere l'elaborazione di tali disposizioni, ogni anno sarà eseguito uno studio sulla regolamentazione del settore.

Lo sviluppo e l'installazione delle apparecchiature e dei sistemi di navigazione aerea a livello europeo offriranno ai prestatori di servizi i mezzi per garantire il livello di sicurezza e capacità dello spazio aereo necessario a far fronte all'aumento del traffico previsto per gli anni a venire. La disponibilità di un meccanismo di ideazione, sviluppo e convalida delle apparecchiature e dei sistemi di navigazione aerea consentirà inoltre di consolidare la posizione dei produttori di tali apparecchiature e sistemi nei mercati europeo e mondiale. Per permettere l'elaborazione di tali disposizioni, ogni anno sarà eseguito uno studio sulla regolamentazione nel settore.

La realizzazione del cielo unico apporterà un sostegno fondamentale alle politiche comunitarie nel settore dei trasporti aerei e dei trasporti in genere.

5.3 Modalità di applicazione

Gli obiettivi dell'azione saranno perseguiti facendo ricorso alle seguenti modalità:

- studi per permettere di elaborare le regole comunitarie;

- contributo ai lavori delle parti sociali e dell'industria (riunioni di esperti);

- lavori in seno al Comitato Cielo unico (articolo 7 del regolamento).

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1 Incidenza finanziaria complessiva sulla parte B (per tutto il periodo di programmazione).

6.1.1 Intervento finanziario

Milioni di euro (al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

6.2. Calcolo delle spese per i singoli provvedimenti previsti nella parte B (per l'intero periodo di programmazione) [10]

[10] Per maggiori informazioni si rinvia al documento orientativo.

SI in milioni di euro (al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

7. INCIDENZA SULL'ORGANICO E SULLE SPESE AMMINISTRATIVE

7.1. Incidenza sul personale

>SPAZIO PER TABELLA>

7.2 Incidenza finanziaria complessiva del personale

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono al totale delle spese per dodici mesi.

7.3 Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione

>SPAZIO PER TABELLA>

(*) In deroga al regolamento interno, in via eccezionale il rimborso è erogato a due persone per ogni Stato membro, per permettere che le delegazioni siano composte da due rappresentanti, uno civile e uno militare.

Gli importi corrispondono al totale delle spese per l'azione su dodici mesi.

(1) Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene

I. Totale annuo (7.2 + 7.3)

II. Durata dell'azione

III. Costo complessivo dell'azione (I x II) // 706 500 EUR

10 anni

7 065 000 EUR

(Nella valutazione del personale e delle risorse amministrative necessarie per l'azione, le DG/servizi dovranno tener conto delle decisioni prese dalla Commissione nel corso del dibattito orientativo e dell'approvazione del progetto preliminare di bilancio (PPB). In altri termini le DG dovranno indicare che le spese per il personale rientrano nel pacchetto dello stanziamento preliminare indicativo previsto in sede di adozione del PPB.

In via eccezionale, quando le azioni non fossero prevedibili all'atto della preparazione del PPB, sarà necessario che la Commissione decida se l'azione proposta possa essere approvata e, in caso affermativo, con quali modalità (modifica dello stanziamento preliminare indicativo, storno ad hoc, bilancio rettificativo e suppletivo o lettera rettificativa allegata al progetto di bilancio).

8. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

8.1 Sistema di monitoraggio

Il disposto dell'articolo 9 prevede l'istituzione di dispositivi atti a garantire il controllo della realizzazione del cielo unico sulla base di relazioni periodiche di esperti, sotto la direzione della Commissione, di concerto con gli Stati membri.

L'articolo 10 prevede un'entità indipendente cui affidare il compito di valutare l'impatto delle misure per la realizzazione del cielo unico; essa dovrebbe configurarsi su una struttura tipo quella della commissione di valutazione delle prestazioni di EUROCONTROL.

La valutazione e le conclusioni forniranno elementi probanti e raccomandazioni per un eventuale riesame delle misure adottate. Le conclusioni della valutazione saranno messe a disposizione di tutti gli operatori economici e del pubblico.

8.2 Modalità e periodicità della valutazione

Entro il primo semestre del 2005 la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente azione. Tale relazione stabilirà se siano stati conseguiti gli obiettivi dell'azione e comprenderà un'analisi costi-benefici e la valutazione del conseguimento degli obiettivi basata su indicatori di efficienza. Permetterà inoltre di verificare se l'azione comunitaria risponda alle esigenze attuali e future.

9. MISURE ANTIFRODE

Per quanto concerne la fornitura di competenze tecniche, nel contratto-quadro fra la Commissione ed EUROCONTROL sono inserite clausole per il controllo e un eventuale audit

Prima di procedere al pagamento i servizi della Commissione verificano se le sovvenzioni e l'accettazione delle prestazioni e degli studi preparatori, di fattibilità o di valutazione commissionati sono conformi agli obblighi contrattuali e ai principi di economia e di buona gestione finanziaria o globale.

In tutti gli accordi o contratti stipulati tra la Commissione e i soggetti che beneficiano di somme sono comprese clausole antifrode (controllo, presentazione di rapporti, ecc.).

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