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Document 52000SC1734
Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information Society
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi alla società dell'informazione
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi alla società dell'informazione
/* SEC/2000/1734 def. - COD 97/0359 */
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi alla società dell'informazione /* SEC/2000/1734 def. - COD 97/0359 */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi alla società dell'informazione 1. Premesse La Commissione ha adottato la proposta di direttiva [COM(1997)628 definitivo - 1997/0359 (COD)] il 10 dicembre 1997 [1]. [1] GU C 108 del 7.4.1998, p. 6. La proposta è stata trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato Economico e sociale in data 21 gennaio 1998. In merito, il Comitato Economico e Sociale ha emesso un parere in data 9 settembre 1998 [2]. [2] GU C 407 del 28.12.1998, p. 30. Il 10 febbraio 1999 [3] il Parlamento europeo adottava, in prima lettura e in base alla procedura di codecisione, una risoluzione legislativa con cui approvava la proposta della Commissione, pur con gli emendamenti contenuti nella risoluzione e si appellava alla Commissione perché modificasse la proposta nel senso da essi indicato. [3] GU C 150 del 28.5.1999, p. 171. Il 21 maggio 1999 [4] la Commissione ha adottato, ai sensi dell'articolo 251 del trattato della CE, una proposta modificata che tiene conto, alla lettera o rispettandone lo spirito, della maggior parte degli emendamenti votati dal Parlamento europeo in prima lettura. [4] GU C 180 del 25.6.1999, p. 6. Il 28 settembre 2000 il Consiglio, ai sensi dell'articolo 251 del trattato CE, ha adottato una posizione comune sulla proposta di direttiva. La presente comunicazione illustra il parere della Commissione sulla posizione comune del Consiglio, ai sensi dell'articolo 251 del trattato CE. 2. Scopo della proposta della Commissione La direttiva proposta dalla Commissione mira a garantire il mercato interno dei diritti d'autore e dei diritti connessi, con particolare attenzione ai prodotti e ai servizi (sia quelli "on-line" che quelli presenti su supporti fisici) nella società dell'informazione. Tale direttiva adatta ed integra il quadro normativo dell'UE sui diritti d'autore e rappresenta una risposta alle nuove sfide tecnologiche. La proposta applica inoltre le principali disposizioni dei due nuovi trattati internazionali: il "Trattato WIPO sul diritto d'autore" (WCT) e il "Trattato WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi" (WPPT) adottati il 20 dicembre 1996 dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO). La proposta è necessaria per l'adesione della Comunità ai nuovi trattati WIPO (di pari passo con la ratifica da parte degli Stati membri della CE). 3. Osservazioni sulla posizione comune del Consiglio 3.1. Sommario della posizione della Commissione La Commissione si compiace del fatto che la posizione comune abbia tenuto conto degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in prima lettura, accettati dalla Commissione e inclusi nella proposta modificata. La posizione comune resta simile, per struttura e contenuto, alla proposta modificata della Commissione. Nella posizione comune, il Consiglio ha successivamente perfezionato alcune modifiche chiave introdotte dal Parlamento europeo e adottate dalla Commissione nella proposta modificata. In particolare, la posizione comune contiene ora ulteriori obiettivi chiave che stavano alla base delle modifiche iniziali introdotte dal Parlamento europeo, che non erano state accettate dalla Commissione nella proposta modificata. In particolare, il concetto dell'equo compenso per alcune eccezioni (articolo 5, paragrafo 2), il requisito dell'utilizzo legittimo in ordine all'eccezione obbligatoria per determinati atti tecnici di riproduzione (articolo 5, paragrafo 1) e la struttura della disposizione sulla protezione giuridica delle misure tecnologiche (articolo 6), come formulati nella posizione comune, riflettono gli emendamenti proposti in prima istanza dal Parlamento europeo. La posizione comune rappresenta una risposta proporzionata che offre in numerosi casi soluzioni più duttili ed equilibrate rispetto alla proposta modificata. Per facilitare la rapida approvazione della direttiva, che è urgente per il mercato interno e per il rispetto degli obblighi internazionali della Comunità, la Commissione ha accettato tutte le modifiche apportate dal Consiglio alla sua proposta modificata. 3.2. Emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura 3.2.1. Emendamenti del Parlamento europeo In prima lettura, il Parlamento europeo ha approvato 56 emendamenti alla proposta originale della Commissione europea. Al fine di riflettere l'opinione del Parlamento europeo, la Commissione ha inserito nella sua proposta modificata numerosi emendamenti sostanziali. Nella sua proposta modificata, la Commissione ha incorporato, alla lettera o rispettandone lo spirito, 44 emendamenti del Parlamento europeo su 56: emendamenti 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58 e 82. 3.2.2. Emendamenti del Parlamento europeo accettati dalla Commissione e inclusi nella posizione comune alla lettera, in parte o rispettandone lo spirito Gli emendamenti che seguono, accettati dal Consiglio nella sua proposta modificata, sono stati inseriti dal Consiglio nella sua posizione comune: emendamenti 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 29, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58 e 82. Tra gli emendamenti conservati, alcuni sono stati modificati in modo lieve o parziale, mentre altri sono stati modificati in modo significativo, sebbene l'obiettivo di base delle modifiche apportate dal Parlamento europeo sia stato comunque mantenuto. Le modifiche sostanziali verranno illustrate in seguito. 3.2.3. Emendamenti del Parlamento europeo accettati dalla Commissione ma non inseriti nella posizione comune Gli emendamenti che seguono sono stati accettati dalla Commissione nella sua proposta modificata, ma non sono stati inseriti dal Consiglio nella sua posizione comune: emendamenti 13, 31, 41 e 55. Nel suo emendamento 13, che riguardava il considerando esplicativo al diritto di comunicazione al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico materiali protetti, come previsto dall'articolo 3, il Parlamento europeo ha consigliato di chiarire nel relativo considerando che tale diritto non riguarda le "rappresentazioni e le comunicazioni dirette". La Commissione ha accettato tale consiglio nella sua proposta modificata. Sebbene favorevole all'obiettivo alla base di questo emendamento nella sua posizione comune, il Consiglio ha deciso di non utilizzare questi termini, che potrebbero risultare ambigui dal punto di vista giuridico in mancanza di una definizione accettata a livello comunitario. Il Consiglio ha invece chiarito l'effettivo campo d'applicazione dei diritti di cui all'articolo 3, così come è stato armonizzato dalla presente direttiva nei considerandi 23 e 24, con descrizione esplicita degli atti compresi, sottolineando che tutti gli altri atti dovrebbero essere esclusi. Nel suo emendamento 31, sempre relativo all'articolo 3, il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di inserire nel testo dell'articolo 3 un nuovo paragrafo sullo stato legale della "semplice messa a disposizione di infrastrutture" conformemente alla dichiarazione congiunta del WCT circa l'articolo 8. La Commissione ha accolto tale richiesta (cfr. l'articolo 3, paragrafo 4 della proposta modificata). Il Consiglio ha deciso che tale paragrafo non era necessario. Il paragrafo è quindi stato stralciato a causa della sua natura puramente dichiaratoria e della presenza di un'affermazione corrispondente nel considerando 17 della proposta modificata della Commissione (ora considerando 27). Nel suo emendamento 41 all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), il Parlamento europeo aveva suggerito di concedere agli Stati membri la facoltà di prevedere eccezioni per finalità didattiche e di ricerca scientifica, a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso. Tale suggerimento era stata accettato dalla Commissione nella sua proposta modificata. Il Consiglio ha deciso di non inserire tale condizione visto il limitato campo d'applicazione dell'eccezione e vista la presenza di un'eccezione simile nell'acquisito comunitario nel campo dei diritti d'autore e dei diritti connessi senza alcun riferimento a un "equo compenso". Il Consiglio ha nondimeno chiarito in un nuovo considerando 36 che nulla impediva agli Stati membri di subordinare una qualsiasi eccezione o limitazione alla condizione di un equo compenso. Viste tali premesse, la Commissione dà il proprio consenso. Nel suo emendamento 55 relativo all'articolo 8, paragrafo 1 (sanzioni e mezzi di ricorso), il Parlamento europeo aveva suggerito che tali sanzioni o mezzi di ricorso dovessero servire anche da deterrente per ulteriori violazioni. Tale proposta è stata adottata dalla Commissione. Il Consiglio ha deciso che tale formulazione non era necessaria. La formulazione è stata pertanto rimossa in quanto la disposizione impone già che le sanzioni siano efficaci, proporzionali e dissuasive. La Commissione può accettare questo stralcio visto che la particolare formulazione dell'articolo 8, paragrafo 1 è già stata utilizzata a più riprese nell'ambito di misure comunitarie simili e visto che il Consiglio ha provveduto ad inserire tale formulazione nel considerando 57. 3.2.4. Differenze tra la proposta modificata della Commissione e la posizione comune del Consiglio Considerandi Il Consiglio ha aggiunto ulteriori nuovi considerandi ed ha modificato numerosi considerandi esistenti al fine di evidenziare maggiormente determinate disposizioni chiave. In particolare, i concetti di utilizzo legittimo e di equo compenso (articolo 5) sono illustrati nei considerandi (considerando 33 e considerandi 35, 36). Inoltre, il meccanismo introdotto dal Consiglio nell'articolo 6 (la protezione legale delle misure tecnologiche) per garantire che i titolari dei diritti favoriscano gli interessi legittimi dei beneficiari di determinate eccezioni o limitazioni è illustrato in termini piuttosto dettagliati in due considerandi (considerandi 51 e 52). La Commissione è del parere che le modifiche ai considerandi chiariscano il testo e garantiscano una migliore comprensione del delicato equilibrio tra i differenti diritti e interessi in gioco. In seguito si rimanda alla principali modifiche ai considerandi suddivise in base alle disposizioni pertinenti. Articolo 1 (Campo d'applicazione) In prima lettura il Parlamento europeo non aveva suggerito alcun emendamento a tale disposizione. Nonostante ciò, il Consiglio era del parere che fosse necessario un chiarimento rispetto alla relazione tra le disposizioni della presente direttiva e le direttive esistenti nel campo del diritto d'autore e dei diritti connessi. In relazione all'articolo 1, paragrafo 2, il Consiglio ha adottato la formulazione della proposta modificata, ad eccezione della parola "specifiche" che è stata rimossa dietro parere favorevole della Commissione. La Commissione si è preoccupata della necessità di chiarire la relazione della presente direttiva con l'acquisito comunitario ed ha convenuto che la parola "specifiche" avrebbe potuto creare dubbi. Con l'inserimento del considerando 20, la relazione con l'acquisito è stabilita senza ombra di dubbio e si applicheranno le disposizioni delle direttive esistenti, tranne nei casi espressamente stabiliti (come nell'articolo 11). Articolo 3 (Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti) Il titolo di questo articolo è stato riformulato al fine di chiarire il campo d'applicazione del diritto di messa a disposizione del pubblico che, ai fini della direttiva, si riferisce a materiali diversi dalle opere. A questo riguardo, tale diritto dovrà essere distinto dal diritto di comunicazione al pubblico. I considerandi 23 e 24 si riferiscono, rispettivamente, al campo di applicazione del diritto di comunicazione al pubblico e al diritto di rendere disponibile il materiale menzionato nell'articolo 3, paragrafo 2. L'emendamento 13 e l'emendamento 31 del Parlamento europeo, accettati dalla Commissione nella sua proposta modificata, ma non dal Consiglio, sono già stati presi in considerazione al punto precedente. Articolo 4 (Diritto di distribuzione) Il testo di questo articolo è stato leggermente modificato dal Consiglio al fine di garantire la coerenza con la definizione contenuta negli articoli 2 e 3, nonché con l'acquisito comunitario nel campo del diritto d'autore e dei diritti connessi. Sono state inoltre apportate aggiunte al considerando 28 e al considerando 29 che chiariscono la relazione con la direttiva 92/100/CEE [5]. In particolare, per quanto riguarda la direttiva 92/100, il considerando 28 dispone che il diritto di distribuzione lasci impregiudicati i diritti di noleggio e prestito, mentre il considerando 29 dispone che il principio dell'esaurimento non si applichi ai diritti di noleggio e prestito. [5] GU L 346 del 27.11.92, p. 61. Articolo 5 (Eccezioni e limitazioni degli articoli 2, 3 e 4) Articolo 5, paragrafo 1 L'articolo 5, paragrafo 1 contempla l'unica eccezione obbligatoria al diritto di riproduzione per gli intermediari e per taluni altri in circostanze limitate per determinati atti di riproduzione. Nella sua proposta modificata la Commissione ha incorporato parzialmente l'emendamento 33 del Parlamento europeo. Nella sua posizione comune, il Consiglio ha ulteriormente modificato e migliorato tale disposizione. È ancora necessario soddisfare svariate condizioni prima che possa applicarsi l'esenzione. Si sono conservati i termini "essenziale", "transitori" e "accessori", incorporati nella proposta modificata in seguito all'emendamento 33 del Parlamento europeo. Per poter beneficiare di tale esenzione, gli atti di riproduzione devono costituire una parte essenziale di un procedimento tecnologico e potranno essere "transitori" o, in alternativa, "accessori". Il Consiglio compie inoltre una distinzione tra quegli atti il cui solo scopo è quello di garantirne la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario (tralasciando l'uso fatto da chi riceve la trasmissione) e quegli atti il cui solo scopo è quello di garantire un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali. La posizione comune contiene ora, nel considerando 33, una definizione di utilizzo legittimo. Adottando un approccio che prende in considerazione l'utilizzo che potrà essere fatto di un'opera, la posizione comune è ora più strettamente allineata con l'emendamento 33 del Parlamento europeo. Al considerando 33 sono stati inoltre aggiunti elementi provenienti dalla direttiva sul commercio elettronico [6] e sono state apportate lievi modifiche al testo del considerando 16. [6] GU L 178 del 17.7.2000, p.1. Articolo 5, paragrafi 2 e 3 Conformemente alla proposta modificata della Commissione, l'articolo 5, paragrafi 2 e 3 contiene un elenco esauriente, ma facoltativo, delle eccezioni e delle limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione e messa a disposizione del pubblico. Il Consiglio ha tuttavia aggiunto alcune nuove eccezioni e limitazioni formulate in modo restrittivo. Il Consiglio ha accettato gli emendamenti del Parlamento europeo (34, 36, 37 e 41) nella proposta modificata della Commissione, relativi alla subordinazione dell'applicazione di determinate eccezioni o limitazioni al riconoscimento di un equo compenso per i titolari dei diritti. Nella proposta modificata non esisteva alcuna definizione della formula "equo compenso" che è stata ora fornita dal Consiglio nel considerando 35. Inoltre, un nuovo considerando 36 concede agli Stati membri la facoltà di applicare un equo compenso a qualsivoglia eccezione o limitazione, anche nei casi in cui ciò non sia espressamente prescritto dalla direttiva. Tale principio si applica ora a tre delle eccezioni e limitazioni, vale a dire la riprografia (fotocopie articolo 5, paragrafo 2, lettera a), le riproduzione per uso privato, articolo 5, paragrafo 2, lettera b)) e una nuova eccezione o limitazione introdotta dal Consiglio rispetto alle riproduzioni di emissioni radiotelevisive effettuate da determinate istituzioni sociali pubbliche che perseguono fini non commerciali (articolo 5, paragrafo 2, lettera e)). Emendamenti alle eccezioni e alle limitazioni esistenti da parte del Consiglio Nei suoi emendamenti 36 e 37, il Parlamento europeo aveva proposto di vincolare la copia privata analogica e la copia privata digitale a un equo compenso per i titolari dei diritti, sostenendo però che esse dovessero essere valutate separatamente. Tali emendamenti sono stati adottati nell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 2, lettera b) bis della proposta modificata della Commissione. Pur accettando che l'equo compenso debba applicarsi alla copia privata, il Consiglio era del parere che non fosse necessario compiere alcuna distinzione tra copia analogica e copia digitale. Di conseguenza, l'articolo 5 paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 2, lettera b) bis sono stati fusi in quello che è divenuto l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) nel quale si fa ora riferimento alle riproduzioni "su qualsiasi supporto". Tuttavia, i considerandi 38 e 39 riconoscono che si debbano prendere debitamente in considerazione le differenze tra la copia privata analogica e la copia privata digitale. Il Consiglio ha inoltre rimosso dalla proposta modificata il riferimento all'uso privato come "strettamente personale" in quanto tale formulazione offriva un'interpretazione troppo restrittiva del termine "uso privato". Da ultimo, il Consiglio ha adottato l'espressione "effettuata per uso privato" al fine di coprire le riproduzioni eseguite da o per conto di una persona fisica. Nel suo emendamento 38, il Parlamento europeo aveva proposto di limitare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera c) (relativo alle biblioteche ed organismi simili) ai soli atti di riproduzione a fini specifici (archiviazione o conservazione) pur garantendo una flessibilità circa i beneficiari di tale eccezione. Tale emendamento è stato adottato dalla Commissione nella sua proposta modificata. Nella posizione comune, tuttavia, il Consiglio ha preferito stilare un elenco esauriente dei beneficiari (biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei e archivi) e garantire una maggiore flessibilità circa i fini degli atti di riproduzione che possono ora essere diversi dall'archiviazione o dalla conservazione a patto che non sussista alcun vantaggio economico o commerciale. Il Consiglio ha anche accettato l'eccezione o limitazione a beneficio degli organismi di diffusione radiotelevisiva (articolo 5, lettera 2, paragrafo d)), così come è stato introdotto dalla Commissione in seguito all'emendamento 39 del Parlamento europeo. Il Consiglio ha tuttavia modificato il testo al fine di allineare la formulazione con l'articolo 11bis della Convenzione di Berna sostituendo il termine "fissazioni" con il termine "registrazioni". Il nuovo considerando 41 ha inoltre chiarito il termine "con i loro propri mezzi" includendo coloro che agiscono per conto dell'organismo di diffusione radiotelevisiva. È stato ulteriormente modificato l'articolo 5, paragrafo 3, lettera c) sull'uso di opere protette o altri materiali dello stesso carattere, in particolare a scopo di cronaca (tra l'altro per allinearlo maggiormente con la Convenzione di Berna). Il Consiglio ha tuttavia mantenuto la prescrizione di indicare la fonte (se possibile) che era stata introdotta dall'emendamento 43. L'articolo 5, paragrafo 3, lettera b) basato sull'emendamento 42 del Parlamento europeo e l'articolo 5, paragrafo 3, lettera e) basato sull'emendamento 45 del Parlamento europeo sono stati entrambi accettati nella posizione comune praticamente senza alcuna modifica. L'emendamento 41 del Parlamento europeo accettato dalla Commissione nella sua proposta modificata, ma non dal Consiglio, è già stato considerato al punto precedente. Nuove eccezioni e limitazioni Nel caso dell'articolo 5, paragrafo 2, il Consiglio ha aggiunto la lettera e) al fine di consentire l'effettuazione di talune riproduzioni di emissioni radiotelevisive per assicurarne la visione o l'ascolto da parte di persone residenti in istituzioni sociali non commerciali. Nel caso dell'articolo 5, paragrafo 3, il Consiglio ha aggiunto nuove eccezioni e limitazioni che si riferiscono all'utilizzo di discorsi, estratti di conferenze aperte al pubblico o simili (articolo 5, paragrafo 3, lettera f)); utilizzo durante cerimonie religiose o pubbliche (articolo 5, paragrafo 3, lettera g)); utilizzo di opere realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici (articolo 5, paragrafo 3, lettera h)); inclusione occasionale di opere o materiali di altro tipo in altri materiali (articolo 5, paragrafo 3, lettera i)); utilizzo al fine di pubblicizzare un'esposizione al pubblico o una vendita di opere d'arte (articolo 5, paragrafo 3, lettera j)); utilizzo a scopo di caricatura, parodia o pastiche (articolo 5, paragrafo 3, lettera k)); utilizzo collegato a dimostrazioni o riparazioni di attrezzature (articolo 5, paragrafo 3, lettera l)); utilizzo di un'opera d'arte consistente in un edificio o in un disegno o progetto di edificio con lo scopo di ricostruire quest'ultimo (articolo 5, paragrafo 3, lettera m)); taluni utilizzi all'interno di biblioteche aperte al pubblico ed istituzioni simili a scopo di ricerca o di attività privata di studio e non soggetti a vincoli di vendita o di licenza (articolo 5, paragrafo 3, lettera n)); e, da ultimo, gli Stati membri possono continuare ad applicare le eccezioni o limitazioni esistenti nei casi di minore importanza già contemplati nella legislazione nazionale a patto che si riferiscano esclusivamente agli usi analogici e non incidano sulla libera circolazione di beni e servizi, fatte salve le altre eccezioni e limitazioni (articolo 5, paragrafo 3, lettera o)). Articolo 6 (Obblighi relativi alle misure tecnologiche) Nell'articolo 6, conformemente alla proposta modificata della Commissione, il Consiglio ha mantenuto la struttura dell'articolo 6 come era stata proposta dal Parlamento europeo nei suoi emendamenti dal 49 al 54. Il Consiglio ha apportato modifiche di scarsa rilevanza ai primi due paragrafi al fine di chiarire il testo ed ha eliminato le parole "destinate a proteggere i diritti d'autore o... direttiva 96/9" e "indebita" in quanto compaiono già nella definizione nel paragrafo 3. La relazione tra la protezione giuridica delle misure tecnologiche e le eccezioni (articolo 5) ha costituito uno degli argomenti più politicizzati e controversi della presente direttiva. La questione era stata affrontata dal Parlamento europeo nel suo emendamento 47. Il parere del Parlamento europeo è che la protezione giuridica delle misure tecnologiche debba sempre prevalere sulle eccezioni contemplate nell'articolo 5. Tale posizione non era stata accettata dalla Commissione nella sua proposta modificata. La Commissione ha conservato l'approccio della sua proposta iniziale in base al quale dovevano essere protette solo le misure tecnologiche che prevengono o impediscono la violazione del diritto d'autore. A questo proposito, il Consiglio ha raggiunto un compromesso ragionevole che si colloca a metà strada tra l'emendamento 47 del Parlamento europeo e la proposta modificata della Commissione. Tale compromesso mira a conciliare gli interessi dei titolari dei diritti e di coloro che beneficiano delle eccezioni. In talune circostanze, è previsto l'intervento (obbligatorio o discrezionale) degli Stati membri al fine di assicurare che i beneficiari delle eccezioni dispongano dei mezzi per beneficiare delle stesse. Nell'articolo 6, paragrafo 3, la posizione comune riporta una definizione di misure tecnologiche protette più ampia di quella fornita nella proposta modificata della Commissione. Tale definizione ha un duplice effetto. In primo luogo essa comporta che l'articolo 6, paragrafo 1 protegge contro l'elusione di tutte le misure tecnologiche effettuata consapevolmente, o che si possa ragionevolmente presumere tale. In secondo luogo, in base all'articolo 6, paragrafo 2, conformemente all'emendamento 47 del Parlamento europeo, gli Stati membri devono prevedere un'adeguata protezione giuridica contro le pertinenti attività elencate nell'articolo. L'effetto di tale disposizione sarà probabilmente quello di conferire ai titolari dei diritti un controllo significativo sulle specifiche attività elencate nell'articolo 6, paragrafo 2. La Commissione può sostenere questa soluzione in quanto un approccio differente avrebbe comportato un rischio elevato di abusi e pirateria. Per controbilanciare una protezione così estesa, il Consiglio ha aggiunto un nuovo paragrafo 4 all'articolo 6, accompagnato da nuovi considerandi interpretativi (51 e 52), che prende in considerazione i diritti dei titolari e i legittimi interessi di tutte le altre parti interessate, in particolare gli interessi dei beneficiari di una qualsiasi eccezione o limitazione, nel contesto della protezione garantita in base all'articolo 6, paragrafo 1. L'articolo 6, paragrafo 4, primo comma recita che i titolari devono fornire ai beneficiari delle eccezioni e delle limitazioni elencate in quel comma, (articolo 5, paragrafo 2, lettera a), paragrafo 2, lettera c), paragrafo 2, lettera d), paragrafo 2, lettera e), paragrafo 3, lettera a), paragrafo 3, lettera b) o paragrafo 3, lettera e)), i mezzi per beneficiare dell'eccezione o della limitazione in questione volontariamente o tramite accordi con altre parti. In mancanza di misure volontarie prese dai titolari, gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire l'esistenza, in pratica, di tali mezzi. L'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma sancisce una maggiore protezione per quanto concerne la copia privata. Ciò è conforme a quanto avevano suggerito la Commissione nella sua proposta modificata (nell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) bis) e il Parlamento europeo nel suo emendamento 37, sebbene non nel contesto dell'articolo 6. Al secondo comma, sempre in mancanza di misure volontarie prese dai volontari, gli Stati membri hanno la facoltà (senza esserne obbligati) di prendere provvedimenti adeguati affinché i titolari consentano ai beneficiari di effettuare copie private in base all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b). Considerato l'effetto pregiudizievole che la copia privata e in particolare la copia privata digitale possono avere sui titolari, è stato aggiunto un riferimento all'articolo 5, paragrafo 5, il cosiddetto "test in tre fasi". Il testo riconosce inoltre che tali misure non impediscono ai titolari di adottare misure che limitino il numero di riproduzioni. L'articolo 6, paragrafo 4, quarto comma sancisce che i termini contrattuali concordati per la messa a disposizione su richiesta di opere o altri materiali protetti avranno la precedenza sulle disposizioni di questo paragrafo. L'articolo 6, paragrafo 4, quinto comma dispone che tale paragrafo si applica anche, mutatis mutandis, alle misure tecnologiche utilizzate nel contesto delle direttive 92/100/CEE e 96/9/CE. La Commissione è del parere che le soluzioni definite dal Consiglio alle controverse questioni poste dall'articolo 6 e in particolare la sua relazione con l'articolo 5 rappresentino un notevole progresso nello sforzo di garantire una protezione efficace ed adeguata dei titolari dei diritti non tralasciando, allo stesso tempo, i legittimi interessi dei beneficiari delle eccezioni. La Commissione, pertanto, appoggia pienamente tali soluzioni. Articolo 7 (Obblighi relativi alle informazioni sul regime dei diritti) La stesura dell'articolo 7 è stata leggermente modificata per allineare maggiormente il testo con le pertinenti disposizioni del WCT e del WPPT. Articolo 8 (Sanzioni e mezzi di ricorso) L'emendamento 55 del Parlamento europeo, che era stato accettato dalla Commissione nella sua proposta modificata, ma non dal Consiglio, è già stato preso in considerazione al punto precedente. Nell'articolo 8, paragrafo 2 la posizione comune chiarisce gli obblighi degli Stati membri rispetto alle sanzioni e ai mezzi di ricorso, aggiungendo la possibilità di sequestrare le attrezzature, i prodotti o i componenti illegali di cui all'articolo 6, paragrafo 2. Una formulazione simile è stata aggiunta al considerando 57. L'articolo 8 contiene un nuovo paragrafo 3 che viene ulteriormente illustrato da un nuovo considerando 58. La disposizione obbliga gli Stati membri ad assicurarsi che i titolari dei diritti possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore o diritti connessi. Tale possibilità non può essere vincolata alla legittimità degli atti degli intermediari. La Commissione accoglie con favore questo utile chiarimento. Articolo 9 (Applicazione impregiudicata di altre disposizioni legali) In seguito all'emendamento 11 del Parlamento europeo, la proposta modificata conteneva un nuovo considerando 13a sulla non applicazione della presente direttiva ai disegni e modelli. Tale considerando è stato adottato dal Consiglio pur con leggere modifiche al testo. Nell'interesse della certezza del diritto, la posizione comune contiene una cosiddetta clausola "si salvaguardia" in base alla quale la direttiva si applica senza pregiudizio delle disposizioni giuridiche in altre aree. A questo riguardo, tale clausola è coerente con l'acquisito comunitario nel campo del diritto d'autore e dei diritti connessi. Articolo 10 (Applicazioni nel tempo) Il Consiglio ha eliminato parte dell'articolo 9, paragrafo 3 e l'intero articolo 9, paragrafo 4 in quanto il Consiglio è del parere che le questioni relative ai contratti non vadano armonizzate nel contesto di questa direttiva. Il resto dell'articolo 9, paragrafo 3 (trattamento dei diritti acquisiti) della proposta modificata della Commissione è stato fuso con l'articolo 9, paragrafo 2 (relativo al trattamento degli atti conclusi). La Commissione può accettare tali modifiche. Articolo 11 (Adeguamenti tecnici) Nell'articolo 11, paragrafo 2, la posizione comune modifica ulteriormente l'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 93/98/CEE, allineandolo più da vicino all'articolo 17 del WPPT tramite l'aggiunta di una seconda frase al paragrafo esistente. È stato inoltre aggiunto un secondo comma che limita gli effetti di questa modifica escludendo il rinnovo della protezione delle riproduzioni fonografiche non più protette prima dell'entrata in vigore della presente modifica. Articolo 12 (Disposizioni finali) Il precedente paragrafo 1 di tale disposizione è divenuto un nuovo articolo separato (articolo 13). La clausola di riesame, divenuta articolo 12, paragrafo 1, è ora più dettagliata e volta a garantire una più efficiente valutazione dell'applicazione della direttiva. Da ultimo, sono state apportate modifiche redazionali all'articolo 12, paragrafi 3 e 4, relativi al comitato di contatto. Articolo 13 (Attuazione) Per quanto riguarda la scadenza per l'attuazione, la data "entro il 30 giugno 2000" cui si faceva riferimento nella proposta modificata della Commissione, essendo trascorsa, non era più pertinente. Il Consiglio ha sostituito tale data con un periodo di attuazione di due anni. La Commissione avrebbe preferito un lasso di tempo più breve, ma può accettare tale periodo. 4. Conclusioni A parere della Commissione, la posizione comune adottata per consenso con un'astensione rappresenta un importante compromesso nel contesto della società dell'informazione. Essa consegue il giusto equilibrio tra tutti i diritti e tutti gli interessi in causa. Allo stesso tempo, la posizione comune riflette la maggior parte degli emendamenti presentati dal Parlamento europeo, pur restando fedele per struttura e sostanza alla proposta modificata della Commissione. La Commissione sottoscrive pienamente la posizione comune del Consiglio.