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Document 52000SC0068

    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente azioni intese a promuovere la totale integrazione della dimensione ambientale nel processo di sviluppo dei paesi in via di sviluppo

    /* SEC/2000/0068 def. - COD 99/0020 */

    52000SC0068

    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente azioni intese a promuovere la totale integrazione della dimensione ambientale nel processo di sviluppo dei paesi in via di sviluppo /* SEC/2000/0068 def. - COD 99/0020 */


    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente azioni intese a promuovere la totale integrazione della dimensione ambientale nel processo di sviluppo dei paesi in via di sviluppo

    1999/0020 (COD)

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla

    posizione comune del Consiglio sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente azioni intese a promuovere la totale integrazione della dimensione ambientale nel processo di sviluppo dei paesi in via di sviluppo

    1. Cronistoria della proposta

    La proposta di regolamento della Commissione (COM (1999) 36 def. - 1999/0020 (COD)) è stata adottata il 28 gennaio 1999. Essa è stata trasmessa al Parlamento europeo lo stesso 28 gennaio 1999 e al Consiglio il 29 gennaio 1999.

    Il Parlamento europeo ha espresso in prima lettura il suo parere il 5 maggio 1999.

    L'accordo politico del Consiglio su un progetto di posizione comune è stato definito a livello di gruppo di lavoro il 25 ottobre 1999. Il Consiglio ha formalmente adottato la posizione comune il 17 dicembre 1999.

    Il Comitato economico e sociale ha espresso il suo parere il 7 luglio 1999. Il Comitato delle regioni ha informato il Consiglio che non formulerà un parere in merito alla proposta.

    2. Oggetto della proposta della Commissione

    La proposta in oggetto è ritenuta uno strumento essenziale per consentire alla Comunità di rispettare gli impegni giuridici e politici assunti in materia di protezione dell'ambiente nel contesto dello sviluppo sostenibile. Essa è diretta ad assicurare il proseguimento delle attività condotte a norma del regolamento (CE) n. 722/97 del Consiglio, del 22 aprile 199 17,] dopo la sua scadenza in data 31 dicembre 1999. Tenendo conto degli sviluppi verificatisi in questo campo all'interno della Comunità e sulla scena internazionale, nonché dell'esperienza acquisita nell'attuazione del regolamento in vigore, viene proposto un nuovo strumento giuridico. Il regolamento proposto definisce il quadro di gestione della linea di bilancio B7-6200, che costituisce lo strumento finanziario più specifico di cui disponga la CE nell'ambito dell'attuazione degli impegni summenzionati.

    3. Osservazioni sulla posizione comune

    3.1. Osservazione di carattere generale

    La Commissione ha elaborato una proposta modificata che introduce alcune nuove disposizioni sulla base dell'esame in prima lettura del Parlamento europeo, tiene conto delle discussioni che si sono svolte in seno al Consiglio e comporta un certo numero di emendamenti dettati dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam.

    3.2. Seguito dato agli emendamenti del Parlamento europeo in prima lettura

    Sulla base di una relazione redatta dalla sig.ra Van Putten, il 5 maggio 1999 il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura la proposta della Commissione, con 53 emendamenti.

    La Commissione ha accettato, integralmente o in parte, 28 degli emendamenti proposti dal Parlamento; in alcuni casi il testo è stato modificato o gli emendamenti sono stati inseriti in un'altra parte del regolamento rispetto alla proposta iniziale. Talune modifiche sono divenute superflue in seguito ai chiarimenti apportati al testo della proposta.

    Gli emendamenti respinti dalla Commissione, o parti sostanziali di essi, possono essere raggruppati sotto una o più delle seguenti categorie:

    - precisazioni riguardanti temi e attività che erano già stati affrontati in altre parti del regolamento e/o che si è ritenuto potessero appesantire la struttura e l'equilibrio del testo senza incidere sulla sua completezza;

    - altre modifiche che si è ritenuto siano già state prese in considerazione nella versione originale del regolamento proposto;

    - citazioni o precisazioni riguardanti diversi documenti di orientamento politico e atti giuridici applicabili considerati superflui ai fini del regolamento;

    - modifiche riguardanti l'interpretazione della portata del regolamento e che si è ritenuto rendessero tale portata troppo ampia o troppo limitativa;

    - questioni di carattere amministrativo, di competenza della Commissione;

    - modifiche non conformi alle formulazioni e alle prassi che si applicano di norma a regolamenti analoghi;

    - modifiche ambigue, superflue, inapplicabili o troppo limitative.

    In generale, si è constatata una larga convergenza di vedute tra la Commissione e il Consiglio sull'insieme dei punti sollevati dal Parlamento e relativi alla sostanza del regolamento.

    3.3. Nuove disposizioni introdotte dal Consiglio

    Il Consiglio non ha introdotto nuove disposizioni in merito alla sostanza del regolamento.

    3.4. Punti di divergenza tra la proposta modificata della Commissione e la posizione comune del Consiglio

    Nella fase attuale, la Commissione mantiene delle riserve essenziali sui seguenti aspetti della posizione comune del Consiglio:

    - importo di riferimento finanziario: la Commissione non è contraria all'inclusione di un riferimento finanziario, ma ritiene che l'importo di quest'ultimo non possa essere fissato che in seguito ad accordo intervenuto tra i due rami dell'autorità legislativa e di bilancio, tenendo conto in particolare dell'approvazione del bilancio per l'anno 2000.

    - il periodo di validità del regolamento: in considerazione soprattutto della durata media delle azioni da finanziare nel quadro del regolamento proposto e delle risorse umane di cui dispone per l'attuazione e la valutazione di tali iniziative, la Commissione ritiene che sia preferibile non fissare una scadenza per la validità dello strumento giuridico. La sua proposta modificata (cosi come la disposizione prevista dall'articolo 11 paragrafo 2 della posizione comune) prevede la possibilità di emendarlo o di porvi fine in seguito ad una valutazione globale da effettuare dopo il quarto anno di applicazione.

    - comitatologia: la posizione comune prevede, in materia di procedura, che il processo decisionale relativo ai progetti per azioni comportanti una somma superiore ai 2 milioni di euro si svolga attraverso un comitato di gestione. Vista la natura delle decisioni da prendere e la dotazione finanziaria ipotizzabile per la durata del programma, la Commissione ritiene tuttavia più opportuno che il comitato geograficamente competente incaricato di assisterla nelle sue competenze di esecuzione sia di tipo consultivo. La Commissione si è inoltre opposta alla disposizione introdotta dalla posizione comune che prevede che gli orientamenti strategici siano sottoposti una volta all'anno all'approvazione di un comitato operante secondo la procedura di gestione.

    4. Conclusioni

    La Commissione e il Consiglio sono riusciti ad adottare oltre la metà delle modifiche proposte in prima lettura dal Parlamento europeo, evidenziando così un'ampia convergenza di vedute tra le tre istituzioni quanto alla finalità e alla portata del regolamento proposto.

    Per quanto riguarda invece le questioni orizzontali di cui alla sezione 3.4., la posizione della Commissione differisce sostanzialmente da quella del Consiglio, avvicinandosi piuttosto alle considerazioni espresse dal Parlamento. La Commissione ha infatti mantenuto il suo punto di vista su tali questioni e non ha aderito alla posizione comune, che il Consiglio ha dovuto quindi adottare all'unanimità.

    5. Dichiarazioni della Commissione

    In allegato sono riportate le dichiarazioni presentate dalla Commissione affinché venissero inserite nel verbale del Consiglio. Le prime quattro espongono i motivi in base ai quali la Commissione si è opposta ad alcune soluzioni prospettate dal Consiglio per risolvere una serie di questioni orizzontali, vale a dire: le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione e per l'adozione degli orientamenti strategici, l'importo della dotazione finanziaria e il periodo di validità del regolamento. La quinta dichiarazione risponde all'esigenza espressa da alcune delegazioni di ricevere maggiori informazioni circa l'aggiudicazione di contratti e appalti ad operatori provenienti da paesi terzi.

    Allegati:

    1. Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 9 e al considerando 19 della posizione comune.

    2. Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 8, paragrafo 2 della posizione comune.

    3. Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 7, primo comma della posizione comune.

    4. Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma della posizione comune.

    5. Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 8, paragrafo 8 della posizione comune.

    ALLEGATO 1

    Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 9 e al considerando 19 della posizione comune

    La Commissione si rammarica del fatto che, in questo caso, il Consiglio abbia modificato la sua proposta sostituendo alla procedura consultiva una procedura di gestione. Essa ritiene infatti che, oltre al fatto che in base ai criteri definiti all'articolo 2 della decisione n. 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 (recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione) le misure di gestione di cui al presente regolamento non possono essere considerate collegate all'attuazione di un programma avente rilevanti implicazioni di bilancio, la procedura di comitato consultivo proposta (quale è prevista all'articolo 3 della suddetta decisione del Consiglio) sarebbe la più appropriata e meglio adeguata alle esigenze della materia. Di conseguenza, la Commissione non può aderire alla posizione comune adottata dal Consiglio.

    ALLEGATO 2

    Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 8, paragrafo 2 della posizione comune

    La Commissione, pur avendo manifestato la sua disponibilità ad accettare che lo scambio di opinioni, che dovrebbe svolgersi una volta all'anno nel quadro di una riunione congiunta dei comitati (geograficamente competenti per lo sviluppo) incaricati di assistere la Commissione stessa, sia effettuato in base alla presentazione non di "orientamenti generali per le azioni da intraprendere nell'anno successivo" (come previsto dalla proposta iniziale della Commissione), ma di "orientamenti strategici e di priorità per l'attuazione delle iniziative da intraprendere nell'anno successivo", non può tuttavia dare il proprio consenso sul fatto che il Consiglio abbia deciso che tali orientamenti e priorità siano soggetti, prima dell'adozione, ad approvazione secondo le modalità stabilite (nella nuova decisione "Comitatologia") per la procedura di gestione.

    Di conseguenza, la Commissione non può aderire alla posizione comune adottata dal Consiglio.

    ALLEGATO 3

    Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 7, primo comma della posizione comune

    Pur riconoscendo che, ai sensi del punto 1 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995 relativa all'iscrizione di disposizioni finanziarie negli atti legislativi, quale viene ripresa e completata dal punto E 33 della parte II dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio, appare necessaria l'introduzione nel presente atto legislativo di una disposizione mediante la quale il legislatore stabilisce la dotazione finanziaria del programma in oggetto per l'intero periodo della sua durata, la Commissione ritiene che l'importo della suddetta dotazione debba essere fissato previa concertazione delle tre istituzioni (Parlamento europeo, Consiglio e Commissione) e in seguito ad accordo intervenuto tra i due rami dell'autorità legislativa e di bilancio.

    ALLEGATO 4

    Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma della posizione comune

    La Commissione si rammarica del fatto che il Consiglio abbia modificato la sua proposta optando per l'introduzione di una durata limitata di vita per il regolamento in oggetto. Essa ritiene infatti che la natura dei vari tipi di intervento previsti dal testo non consenta di limitarsi ad azioni "pilota", le quali giustificherebbero una durata limitata del regolamento.

    D'altra parte, la Commissione ritiene che, al fine di garantire la massima efficacia delle azioni e misure di promozione previste, è opportuno non pregiudicare dei risultati della valutazione globale delle attività finanziate sulla base del regolamento in oggetto che dovrà essere condotta dalla Commissione e presentata (al Consiglio e al Parlamento europeo) dopo quattro anni dall'entrata in vigore del regolamento stesso, corredata di raccomandazioni riguardanti il futuro di quest'ultimo e, se del caso, da proposte destinate a modificarlo o a porvi fine.

    Di conseguenza, la Commissione non può aderire alla posizione comune adottata dal Consiglio.

    ALLEGATO 5

    Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 8, paragrafo 8 della posizione comune

    La Commissione desidera anzitutto precisare quanto segue:

    La partecipazione di operatori di paesi terzi a gare d'appalto bandite nel quadro del regolamento in oggetto e l'eventuale assegnazione di contratti ai suddetti operatori sono ammesse soltanto in casi eccezionali, cioè allorché la Commissione constata che:

    a) al momento del bando delle gare d'appalto, per via della situazione prevalente a livello locale, non sono presenti sul mercato operatori europei o locali atti a presentare delle offerte per le prestazioni, forniture o lavori richiesti;

    b) all'atto dell'aggiudicazione dei contratti, non vi è alcuna offerta presentata da un operatore europeo o locale che soddisfi i criteri di conformità tecnica e che sia valida sul piano economico.

    La decisione di assegnare un contratto ad un operatore proveniente da un paese terzo può quindi essere presa solamente in via eccezionale, caso per caso, dai servizi centrali della Commissione.

    Nel caso eccezionale in cui, nel quadro dell'attuazione del regolamento in oggetto, le gare d'appalto e gli appalti siano aperti alla partecipazione di operatori di paesi terzi (provenienti da paesi diversi da quelli in via di sviluppo) e sia stata ammessa e decisa l'aggiudicazione di contratti a tali operatori, la Commissione si impegna a fornire questa informazione nell'ambito e in occasione delle informazioni che è tenuta a comunicare al Comitato conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, oppure agli Stati membri ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, o infine al Consiglio (e al Parlamento europeo) in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento stesso.

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