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Document 52000PC0851

Proposta di decisione del Consiglio che modifica l'articolo 1 della decisione 1999/80/CE del Consiglio del 18 gennaio 1999

/* COM/2000/0851 def. */

52000PC0851

Proposta di decisione del Consiglio che modifica l'articolo 1 della decisione 1999/80/CE del Consiglio del 18 gennaio 1999 /* COM/2000/0851 def. */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica l'articolo 1 della decisione 1999/80/CE del Consiglio del 18 gennaio 1999

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Con lettera registrata il 19 settembre 2000 presso il Segretariato generale della Commissione, il governo della Repubblica italiana ha chiesto di essere autorizzato, conformemente all'articolo 27 della Sesta direttiva del Consiglio (77/388/CEE), del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme [1], a prorogare l'applicazione della deroga inizialmente accordata con la decisione 1999/80/CE del 18 gennaio 1999 [2] in vista dell'applicazione di una misura speciale al commercio di rottami e altri materiali di recupero.

[1] GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/17/CE (GU L 84 del 5.4.2000, pag. 24).

[2] GU L 27 del 2.2.1999, pag. 24.

2. Conformemente al summenzionato articolo 27, gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta della Repubblica italiana presentata con lettera del 17 ottobre 2000.

3. Con la suddetta decisione la Repubblica italiana è stata autorizzata ad applicare le seguenti disposizioni speciali:

*l'esonero dall'IVA (senza diritto a dedurre l'imposta a monte) delle cessioni di rottami e di altri materiali di recupero, consistenti in particolare in carta da macero, stracci, vetri, effettuate da:

i) imprese con sede fissa e con volume d'affari per l'anno precedente inferiore a 2 miliardi di lire, al netto dell'imposta,

ii) imprese senza sede fissa;

*la possibilità di optare per le normali disposizioni fiscali per le imprese con sede fissa il cui volume d'affari per l'anno precedente è superiore a 150 milioni di ITL (ma inferiore a 2 miliardi), al netto dell'imposta, previa costituzione di un'adeguata garanzia;

*l'applicazione obbligatoria delle normali disposizioni fiscali alle imprese con sede fissa il cui volume d'affari per l'anno precedente è superiore a 2 miliardi di ITL, al netto dell'imposta;

*la sospensione del pagamento dell'imposta, con il diritto di dedurre l'imposta a monte, per le cessioni di rottami non ferrosi (compresi quelli che hanno subito un'iniziale, grossolana lavorazione che li riduce in forme primarie, avvalendosi di minime ed elementari strutture tecniche), per tutte le imprese, indipendentemente dal loro fatturato.

4. L'attuale autorizzazione scade il 31 dicembre 2000.

5. Il governo italiano afferma che la legislazione derivante da tale deroga era destinata esclusivamente a combattere le frodi nel settore interessato. Precedentemente operavano in tale settore numerose società fittizie che addebitavano l'IVA ma non la versavano allo Stato, mentre gli acquirenti potevano contemporaneamente dedurla. La sospensione dell'IVA su tali operazioni ha, secondo il governo italiano, eliminato alla fonte la ragione della frode dimostrando di essere un metodo appropriato ed efficace per eradicare la pratica abusiva.

6. Il governo italiano ha chiesto la proroga della deroga fino al 31 dicembre 2003.

7. Da recenti contatti della Commissione con le amministrazioni nazionali e con rappresentanti dell'industria è emerso che, per garantire un'imposizione più equa di tutti gli operatori coinvolti nell'attività in questione in tutta la Comunità, potrebbe essere necessario istituire un regime speciale adatto al carattere particolare del settore. Un siffatto regime richiederebbe una base giuridica solida e permanente, di portata molto più ampia di una deroga ai sensi dell'articolo 27 della sesta direttiva IVA. Nel quadro del programma d'azione della sua nuova strategia volta a migliorare il funzionamento del regime IVA nel mercato interno, pubblicata il 7 giugno 2000 [3], la Commissione spera di esaminare più approfonditamente tali questioni e di formulare proposte per migliorare, semplificare e ammodernare il regime IVA. In questa prospettiva la Commissione concorda che, in attesa d'introdurre un cambiamento più duraturo, la misura in questione rappresenti un deterrente efficace nei confronti dell'abuso del sistema IVA. Essa stima pertanto appropriato un rinnovo della deroga in vigore fino al 31 dicembre 2003.

[3] COM(2000)348 def.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica l'articolo 1 della decisione 1999/80/CE del Consiglio del 18 gennaio 1999

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la Sesta direttiva del Consiglio (77/388/CEE), del 17 maggio 1977 [4], in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, in particolare l'articolo 27,

[4] GU L 145 del 13.6.1977, pag.1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/17/CE (GU L 84 del 5.4.2000, pag. 24).

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 27, paragrafo 1 della Sesta direttiva IVA, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ciascuno Stato membro ad introdurre o a prorogare misure particolari di deroga alla predetta direttiva, al fine di semplificare la procedura di riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali.

(2) Con lettera registrata il 19 settembre 2000 presso il Segretariato generale della Commissione, il governo italiano ha chiesto di essere autorizzato a prorogare l'applicazione della deroga precedentemente concessa con la decisione 1999/80/CE del Consiglio del 18 gennaio 1999.

(3) Gli altri Stati membri sono stati informati il 17 ottobre 2000 della richiesta presentata dalla Repubblica italiana.

(4) La deroga in questione è volta a:

a) esonerare, senza concedere un diritto a dedurre l'imposta a monte, le cessioni di rottami e di altri materiali di recupero effettuate da imprese con sede fissa e con volume d'affari per l'anno precedente inferiore a 2 miliardi di lire al netto dell'imposta o da imprese senza sede fissa;

b) concedere alle imprese con sede fissa e con volume d'affari per l'anno precedente tra i 150 milioni di ITL e i 2 miliardi di ITL al netto dell'imposta il diritto di optare per l'applicazione delle normali disposizioni fiscali;

c) applicare le disposizioni di sospensione dell'IVA, con il diritto di dedurre l'imposta a monte, alle cessioni di rottami non ferrosi, indipendentemente dal volume di affari al netto dell'IVA dell'impresa che le effettua.

(5) La misura in questione ha dimostrato di essere uno strumento efficace per combattere l'evasione o la frode fiscale e gli elementi di diritto e di fatto che hanno giustificato la concessione di un'autorizzazione ad applicare una misura di deroga non sono cambiati e sussistono tuttora.

(6) Il 7 giugno 2000 la Commissione ha pubblicato una strategia volta a migliorare a breve termine il funzionamento del regime IVA, che prevede l'ammodernamento, la semplificazione e la lotta all'abuso delle norme vigenti nel contesto del passaggio ad un'applicazione più uniforme.

(7) Con questa strategia la Commissione spera anche di ridurre il numero delle deroghe; tuttavia, nel frattempo, mentre continua la riflessione in questo campo, la Commissione riconosce che la misura in questione riduce considerevolmente gli abusi del regime IVA.

(8) È opportuno, pertanto, prorogare l'autorizzazione concessa fino al 31 dicembre 2003 in attesa di una valutazione della compatibilità della misura in questione con l'impostazione globale del regime IVA.

(9) La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 1 della decisione 1999/80/CE è sostituito dal testo seguente:

"La Repubblica italiana è autorizzata ad applicare fino al 31 dicembre 2003 un regime particolare d'imposizione nel settore dei rottami e degli altri materiali di recupero, che contiene disposizioni derogatorie alla Sesta direttiva del Consiglio (77/388/EC) del 17 maggio 1977.

Le disposizioni derogatorie previste da detto regime sono indicate negli articoli 2 e 3."

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

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