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Document 52000PC0786

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma di incentivazione, di scambi, di formazione e di cooperazione nel settore della prevenzione della criminalità (Hippokrates)

/* COM/2000/0786 def. - CNS 2000/0304 */

GU C 96E del 27.3.2001, pp. 244–246 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000PC0786

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma di incentivazione, di scambi, di formazione e di cooperazione nel settore della prevenzione della criminalità (Hippokrates) /* COM/2000/0786 def. - CNS 2000/0304 */

Gazzetta ufficiale n. 096 E del 27/03/2001 pag. 0244 - 0246


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che istituisce un programma di incentivazione, di scambi, di formazione e di cooperazione nel settore della prevenzione della criminalità (Hippokrates)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE

Il trattato di Amsterdam, entrato in vigore il 1° maggio 1999 stabilisce che l'obiettivo che l'Unione europea si prefigge è di fornire ai cittadini un elevato livello di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. In occasione del Consiglio europeo di Tampere del 15 e il 16 ottobre 1999 tale obiettivo è stato precisato con riferimento a numerosi settori, fra i quali il settore della prevenzione della criminalità di qualsiasi tipo, organizzata o meno. Nelle sue conclusioni n. 41 e n. 42, il citato Consiglio europeo afferma:

"41. Il Consiglio europeo chiede di integrare gli aspetti relativi alla prevenzione della criminalità nelle azioni contro quest'ultima e di sviluppare ulteriormente i programmi nazionali di prevenzione della criminalità. A livello di politica estera e interna dell'Unione si dovrebbero individuare ed elaborare priorità comuni nella prevenzione della criminalità delle quali tener conto nel predisporre la nuova normativa.

42. Occorre sviluppare lo scambio delle "migliori prassi", rafforzare la rete delle autorità nazionali competenti per la prevenzione della criminalità e la cooperazione tra gli organismi nazionali impegnati in tale prevenzione, esaminando a tal fine la possibilità di un programma finanziato dalla Comunità. Le prime priorità per tale cooperazione potrebbero essere la criminalità giovanile e urbana e quella connessa alla droga."

Su questa base la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale una comunicazione sulla prevenzione della criminalità nell'Unione europea. La Commissione concorda che sarebbe opportuno dotare l'Unione di un nuovo programma volto a promuovere la cooperazione tra tutti gli organismi pubblici o privati impegnati nella prevenzione contro tutte le forme di criminalità, organizzata o di altro tipo, in applicazione della citata conclusione n. 42 del Consiglio europeo di Tampere.

Al fine di mantenere la coerenza con gli altri programmi gestiti dalla Commissione e di mettere nel giusto rilievo la presente nuova azione, si propone di denominare il programma "Hippokrates", leggendario fondatore della medicina il cui motto era "meglio prevenire che curare".

L'istituzione del presente programma è compatibile con l'orientamento a più lungo termine della Commissione, che sta attualmente considerando una fusione di tutti i programmi riconducibili al Titolo VI del TUE, perché siano maggiormente conformi al programma politico di lavoro dell'Unione europea in materia di giustizia e affari interni, e perché sia tenuto conto della nuova tendenza a semplificare la gestione finanziaria all'interno di meccanismi finanziari di più vasta portata.

2. LA PROPOSTA DI DECISIONE

La proposta di decisione del Consiglio che istituisce il programma Hippokrates si basa sull'esperienza acquisita dalla Commissione nella gestione di programmi analoghi nel settore della giustizia e degli affari interni, quali i programmi OISIN, FALCONE, STOP o GROTIUS. La proposta di decisione prende a modello le proposte, attualmente in corso d'esame, fondate sulla nuova base giuridica e relative ai tre programmi che giungono a termine alla fine dell'anno. L'armonizzazione della redazione degli atti di base conferisce ai testi una maggiore leggibilità e permette l'eventuale fusione di tutti i citati strumenti finanziari. Per questo motivo, la proposta di decisione del programma Hippokrates prevede la medesima scadenza degli altri programmi gestiti dalla Commissione, ovvero il 31 dicembre 2002.

La struttura proposta rispecchia quella degli altri programmi gestiti dalla Commissione nel settore "Giustizia e affari interni", che sono stati presentati al Consiglio ai fini di una proroga. La proposta di decisione verte quindi essenzialmente sulle disposizioni necessarie per l'istituzione del programma e rinvia ai programmi di lavoro annuali, adottati previo parere del comitato, tutti gli aspetti attinenti alle priorità annuali del programma stesso e alle azioni da intraprendere.

In applicazione dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 (punto 34), la proposta di decisione non indica alcun importo di riferimento finanziario; la Commissione proporrà tuttavia che tale importo sia pari a 2 milioni di euro. Tale cifra sembra adeguata, tenuto conto del fatto che si tratta di un'azione in fase di avvio, fondata su una nuova politica dell'Unione europea. Appare opportuno limitare l'ampiezza finanziaria del programma nella prima fase per essere in grado di valutarne l'interesse, prima di proporne eventualmente il rinnovo e il potenziamento.

Come avviene per gli altri programmi, la Commissione propone di limitare al 70% il tasso di cofinanziamento dei progetti presentati dagli Stati membri, per sollecitare gli organizzatori dei progetti ad effettuare una corretta valutazione dei costi e prevenire il rischio che gli stanziamenti siano sottoutilizzati. La Commissione propone tuttavia che il programma possa finanziare in parallelo, al 100%, delle azioni specifiche e delle misure complementari utili al conseguimento dei suoi obiettivi.

Gli obiettivi del programma sono deliberatamente presentati in maniera generale nella proposta di decisione, da un lato perché non si conoscono ancora le reazioni alla comunicazione della Commissione, dall'altro perché l'applicazione dello strumento finanziario dipenderà essenzialmente dalle priorità che saranno definite nei programmi di lavoro annuali, in connessione con le priorità politiche generali indicate nel Quadro di controllo.

Le modalità di esecuzione del programma sono le stesse degli altri programmi in materia di giustizia e di affari interni. Anche in questo caso, un comitato assiste la Commissione nell'esecuzione dei programmi. Le procedure applicabili hanno preso a modello le procedure descritte nella decisione del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Le procedure consultiva e di gestione, benché applicabili automaticamente soltanto agli strumenti che rientrano nella competenza comunitaria, sembrano in pratica perfettamente idonee all'esecuzione dei programmi del terzo pilastro. La procedura di gestione sarà seguita pertanto nell'adozione del programma annuale di lavoro e delle eventuali azioni specifiche, mentre la procedura consultiva sarà applicata per l'approvazione dei progetti presentati dagli organizzatori e delle misure complementari.

3. COMMENTO DEGLI ARTICOLI

Articolo 1

L'articolo 1 istituisce il programma Hippokrates per un periodo di due anni a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Articolo 2

L'articolo 2 fissa gli obiettivi generali del programma, inserendoli nell'ambito dell'obiettivo generale dell'Unione europea sancito all'articolo 29 del trattato sull'Unione europea. Il programma è pertanto inteso a promuovere la cooperazione tra tutti gli organismi pubblici o privati degli Stati membri impegnati nella prevenzione della criminalità, organizzata o di altro tipo. Esso prevede anche di associare i paesi candidati all'adesione alle azioni sostenute dal programma.

Articolo 3

L'articolo 3 descrive gli organismi che possono avere accesso al finanziamento del programma e le condizioni di ammissibilità dei progetti con riferimento alla loro dimensione europea, specificando il numero minimo di Stati membri che partecipano obbligatoriamente all'organizzazione dei progetti. Esso prevede anche che il programma possa finanziare azioni specifiche o misure complementari atte a conseguire gli obiettivi fissati.

Articolo 4

L'articolo 4 definisce le categorie di azioni che possono essere oggetto di cofinanziamento a titolo del programma.

Articolo 5

L'articolo 5 descrive le norme generali di gestione finanziaria del programma, nonché le regole applicabili al finanziamento dei progetti.

Articolo 6

L'articolo 6 riguarda l'esecuzione del programma, che avviene in cooperazione con gli Stati membri. Il paragrafo 3 enumera le varie misure d'esecuzione che incombono alla Commissione, mentre il paragrafo 4 stabilisce le norme per l'esame di tali misure da parte del comitato del programma. Esso stabilisce anche quale sia la procedura applicabile per ciascuna categoria di misure d'esecuzione. Il paragrafo 5 indica i criteri generali di valutazione e di selezione dei progetti, affinché gli organizzatori potenziali possano attenervisi all'atto dell'elaborazione dei loro progetti. La Commissione si baserà su tali criteri nelle sue proposte di approvare o respingere i progetti.

Articolo 7

L'articolo 7 prevede che la Commissione sia assistita nella gestione del programma da un comitato composto da un rappresentante per Stato membro. Si precisa che dei rappresentanti dei paesi candidati all'adesione possono essere invitati a riunioni informative che faranno seguito alle riunioni del comitato.

Articolo 8

L'articolo 8 fa riferimento alla procedura consultiva definita dalla decisione 1999/468/CE.

Articolo 9

L'articolo 9 fa riferimento alla procedura di gestione definita dalla decisione 1999/468/CE.

Articolo 10

L'articolo 10 fa obbligo alla Commissione di procedere ad una valutazione annuale delle azioni condotte ai fini dell'esecuzione del programma e di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione dello stesso.

Articolo 11

L'articolo 11 stabilisce che la decisione che istituisce il programma entri in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2000/0304 (CNS)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che istituisce un programma di incentivazione, di scambi, di formazione e di cooperazione nel settore della prevenzione della criminalità (Hippokrates)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l'iniziativa della Commissione del ... 2000,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 29 del trattato sull'Unione europea stabilisce che l'obiettivo che l'Unione si prefigge è di fornire ai cittadini un elevato livello di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un'azione in comune, in particolare nel settore della prevenzione della criminalità, organizzata o di altro tipo.

(2) Le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere sollecitano a rafforzare la cooperazione nel settore della criminalità e a considerare la possibilità di istituire un programma finanziato dalla Comunità destinato al sostegno di tale cooperazione.

(3) L'esperienza acquisita nella gestione di altri programmi d'intervento finanziati con risorse comunitarie, quali OISIN o FALCONE, conferma l'interesse di uno strumento analogo nel settore della prevenzione della criminalità, da finanziarsi a carico del bilancio delle Comunità europee.

(4) Un'impostazione che consideri l'insieme dei fenomeni criminosi nel loro complesso, attinenti alla criminalità organizzata o di altro tipo, può assicurare la massima efficacia all'intervento dell'Unione europea.

(5) La complessità dei fenomeni criminosi negli Stati membri e la diversità delle politiche di prevenzione già attuate negli Stati membri rendono necessario un approccio al contempo multidisciplinare e basato sulla conoscenza della criminalità.

(6) Al pari degli altri programmi di cooperazione in materia di giustizia ed affari interni, il presente programma è aperto ai paesi candidati all'adesione, agevolandone la partecipazione ai progetti sostenuti dal programma.

(7) Alla luce dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [1], è opportuno che le misure di esecuzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 4, secondo trattino della presente decisione siano adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della citata decisione 1999/468/CE.

[1] GU L 184, del 17.7.1999, pag. 23.

(8) Le misure necessarie per l'applicazione della presente decisione, previste all'articolo 3, paragrafo 4, primo trattino ed all'articolo 6, paragrafo 3, primo trattino, costituiscono delle misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [2]; esse devono pertanto essere adottate secondo la procedura di gestione prevista all'articolo 4 della stessa,

[2] GU L 184, del 17.7.1999, pag. 23.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione del programma

1. La presente decisione istituisce un programma di cooperazione in materia di prevenzione della criminalità, denominato "Hippokrates".

2. Il programma è istituito per il periodo 1° gennaio 2001 - 31 dicembre 2002.

Articolo 2

Obiettivi del programma

1. Il programma contribuisce all'obiettivo generale che mira a fornire ai cittadini un elevato livello di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. In questo contesto, è inteso a promuovere la cooperazione tra tutti gli organismi, pubblici o privati, degli Stati membri impegnati nella prevenzione della criminalità, organizzata o di altro tipo.

2. I paesi candidati all'adesione possono partecipare ai progetti, onde familiarizzarsi con l'acquis dell'Unione europea e prepararsi all'adesione. Possono partecipare al programma anche altri paesi terzi quando ciò sia nell'interesse dei progetti.

Articolo 3

Accesso al programma

1. Il programma cofinanzia i progetti presentati da organismi pubblici o privati degli Stati membri dell'Unione impegnati nella prevenzione della criminalità.

2. Per essere ammessi al cofinanziamento i progetti devono prevedere la partecipazione di almeno tre Stati membri o di due Stati membri ed un paese candidato e perseguire uno degli obiettivi indicati nell'articolo 2.

3. Il programma può altresì finanziare:

- azioni specifiche che presentino un interesse particolare con riferimento alle priorità del programma o alla cooperazione con i paesi candidati all'adesione;

- misure complementari, quali seminari, riunioni di esperti o altre azioni volte alla divulgazione delle informazioni acquisite nell'ambito del programma.

Articolo 4

Azioni del programma

Il programma comprende le seguenti categorie di azioni:

- formazione,

- scambi e tirocini,

- studi e ricerche,

- riunioni e seminari,

- diffusione dei risultati conseguiti nell'ambito del programma.

Articolo 5

Finanziamento del programma

1. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

2. Il cofinanziamento di un progetto nell'ambito del programma esclude qualsiasi altro finanziamento a titolo di un altro programma finanziato dal bilancio delle Comunità europee.

3. Le decisioni di finanziamento danno luogo alla conclusione di convenzioni di finanziamento fra la Commissione e gli organizzatori. Tali decisioni e convenzioni sono soggette al controllo finanziario della Commissione, nonché alle verifiche da parte della Corte dei conti.

4. L'intervento a carico del bilancio comunitario non può superare il 70% del costo complessivo del progetto.

5. Tuttavia, le azioni specifiche e le misure complementari citate all'articolo 3, paragrafo 4 possono essere finanziate al 100%, fino ad un massimo del 10% della dotazione finanziaria annuale assegnata al programma per ciascuna delle due categorie.

Articolo 6

Attuazione del programma

1. La Commissione è responsabile della gestione e dell'attuazione del programma, in cooperazione con gli Stati membri.

2. Il programma è gestito dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

3. Ai fini dell'attuazione del programma, la Commissione:

- elabora un programma di lavoro annuale che definisce obiettivi specifici, priorità tematiche e eventualmente un elenco di azioni specifiche e di misure complementari;

- valuta e seleziona i progetti presentati dagli organizzatori citati all'articolo 3.

4. La Commissione presenta al comitato di cui all'articolo 7 i progetti relativi alle misure da adottare per l'esecuzione del programma. L'esame dei progetti presentati dagli organizzatori e delle misure complementari avviene conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 8. Il programma annuale di lavoro e le azioni specifiche sono esaminate conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 9.

5. La Commissione valuta e seleziona i progetti presentati al finanziamento del programma secondo i criteri seguenti:

- la conformità con gli obiettivi del programma;

- la dimensione europea e l'apertura ai paesi candidati;

- la compatibilità con i lavori intrapresi o previsti nel quadro delle priorità politiche dell'Unione europea in materia di prevenzione della criminalità;

- la complementarità con altri progetti di cooperazione già conclusi, in corso o previsti per il futuro;

- la capacità dell'organizzatore di attuare il progetto;

- la qualità del progetto sotto gli aspetti della concezione, dell'organizzazione, della presentazione e dei risultati previsti;

- l'importo della sovvenzione chiesta a titolo del programma e la sua proporzionalità rispetto ai risultati previsti;

- l'impatto dei risultati previsti sugli obiettivi del programma.

Articolo 7

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato Hippokrates, composto di rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il comitato di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 adotta il proprio regolamento interno su proposta del presidente.

3. La Commissione può invitare i rappresentanti dei paesi candidati all'adesione a riunioni informative che faranno seguito alle riunioni del comitato.

Articolo 8

Procedura consultiva

Quando venga fatto riferimento al presente articolo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, fatto salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3 della stessa.

Articolo 9

Procedura di gestione

1. Quando venga fatto riferimento al presente articolo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, fatto salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3 della stessa.

2. Il periodo indicato all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è stabilito in tre mesi.

Articolo 10

Valutazione

1. La Commissione procede ogni anno ad una valutazione delle azioni svolte per l'esecuzione del programma dell'anno precedente.

2. La Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del programma. La prima relazione è presentata entro il 31 luglio 2002.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA

1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma di incentivazione e di scambi, di formazione e di cooperazione nel settore della prevenzione della criminalità (Hippokrates)

2. LINEA DI BILANCIO INTERESSATA

B5-820

3. BASE GIURIDICA

Articolo 34 TUE

4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

4.1 Obiettivo generale dell'azione

L'azione mira a sostenere la strategia europea di prevenzione della criminalità che figura tra gli obiettivi dell'Unione europea, in applicazione dell'articolo 29 del TUE. Essa costituisce uno degli strumenti per conseguire l'obiettivo della creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia su scala europea attraverso una cooperazione più stretta ed efficace in materia di prevenzione della criminalità. Essa rientra nel quadro delle conclusioni 41 e 42 del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, che invitano a rafforzare la cooperazione in questo settore, in particolare esaminando la possibilità di un programma finanziato dalla Comunità.

La Commissione ha presentato in parallelo una comunicazione generale su tale argomento, nella quale giunge alla conclusione che sia necessario istituire uno strumento finanziario a sostegno della strategia europea che propone.

Il presente strumento, denominato programma Hippokrates, è inteso a promuovere la cooperazione tra tutti gli organismi, pubblici o privati, degli Stati membri impegnati nella prevenzione della criminalità, organizzata o di altro tipo. Il programma è aperto a tutti i partner interessati, su base multidisciplinare.

Il programma cofinanzia azioni di formazione, programmi di scambi e di tirocini, l'organizzazione di riunioni, conferenze o seminari, azioni di studio o ricerche, nonché la divulgazione dei risultati delle attività finanziate a livello europeo.

4.2 Periodo interessato e condizioni per il rinnovo

Il programma è previsto per una durata di due anni (2001-2002). Ciò consentirà alla Commissione di studiare la fattibilità di una fusione dei programmi esistenti (GROTIUS, OISIN, FALCONE e STOP) in un unico programma-quadro disciplinato dalle disposizioni del titolo VI del trattato TUE, nel quale sarebbe quindi inserito il programma Hippokrates.

5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE O DELLE ENTRATE

5.1 SNO

5.2 SD

5.3 SPESE: 2 milioni di euro

6. NATURA DELLE SPESE

- sovvenzione per cofinanziamento, assieme ad altre fonti del settore pubblico o privato, delle azioni presentate dai promotori di progetti degli Stati membri fino al 70% del costo del progetto.

- sovvenzione del 100% delle azioni specifiche che riguardano aspetti prioritari d'interesse europeo e delle misure complementari, nel limite del 10% del bilancio annuale per ciascuna delle due categorie.

7. INCIDENZA FINANZIARIA

7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (rapporto tra costi singoli e costo totale)

L'importo previsto per l'attuazione del presente programma per il periodo 2001-2002 è pari a 2 milioni di euro.

Esso corrisponde ad una stima degli stanziamenti necessari per avviare una nuova azione, che ha necessariamente carattere di azione-pilota nei primi due anni di esecuzione. Tale stima si basa sulla proporzione dei progetti sostenuti negli ultimi anni dai programmi esistenti (essenzialmente OISIN e FALCONE) nel settore della prevenzione della criminalità. Tale proporzione - del 20-25% circa - da riferire ad un importo annuale di 5 milioni di euro per i due programmi, consente di stimare in 1 milione di euro il livello medio annuo del finanziamento del programma Hippokrates.

7.2 Ripartizione per elementi dell'azione

La ripartizione per elementi dell'azione dipenderà dai progetti che saranno presentati dagli Stati membri. La gestione del programma avverrà comunque sulla base di programmi di lavoro annuali che cercheranno di mettere in evidenza la necessità di trovare un equilibrio tra la parte destinata all'organizzazione di seminari e conferenze e quella degli scambi e attività di studio o ricerca, conformemente alle conclusioni della valutazione, realizzata nel 1999/2000, degli altri programmi gestiti dalla DG JAI. Sarà anche auspicabile porre l'accento su attività di studio e di ricerca in un settore nel quale l'acquisizione di conoscenze sui fenomeni criminosi è indispensabile all'attuazione della strategia europea. Con tali premesse, la ripartizione indicativa per il periodo 2001/2002 potrebbe risultare la seguente:

Stanziamenti d'impegno in milioni di euro (prezzi correnti)

>SPAZIO PER TABELLA>

7.3 Spese operative per studi, esperti, ecc. incluse nella parte B del bilancio

Non pertinente

7.4 Scadenzario degli stanziamenti d'impegno e di pagamento

Stanziamenti d'impegno in milioni di euro

>SPAZIO PER TABELLA>

8. DISPOSIZIONI ANTI-FRODE

Le disposizioni generali anti-frode sono applicabili. Inoltre, sono previsti dei controlli in loco su campione.

9. ELEMENTI DI ANALISI COSTO-EFFICACIA

9.1 Obiettivi specifici e quantificabili, destinatari dell'azione

- Obiettivi specifici: oltre all'obiettivo generale relativo alla promozione della cooperazione in materia di prevenzione della criminalità, il programma Hippokrates definirà in programmi di lavoro annuali le priorità che dovranno essere collegate quanto più strettamente possibile al Quadro di controllo per l'esame dei progressi compiuti nella creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione europea (comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo). Senza pregiudizio del primo programma di lavoro, che dovrà essere stabilito dal comitato di gestione, si possono tracciare le seguenti indicazioni:

- aumentare la conoscenza dei fenomeni criminosi negli Stati membri, sia in materia di criminalità organizzata che di criminalità generale;

- promuovere prassi preventive comuni negli Stati membri;

- stabilire relazioni di lavoro e di fiducia reciproca tra i servizi di prevenzione della criminalità, su base multidisciplinare;

- favorire il dibattito sul miglioramento della cooperazione e su metodi di lavoro applicati a titolo sperimentale,

- confrontare le reciproche tendenze in materia di criminalità e di efficacia delle attività di prevenzione;

- diffondere le informazioni sui risultati dei progetti a livello europeo.

- Destinatari dell'azione: tutti gli organismi pubblici o privati degli Stati membri impegnati nella prevenzione della criminalità, con possibilità di associare i partner degli Stati candidati all'adesione o servizi o esperti di altri Stati terzi la cui partecipazione risulti necessaria all'attuazione dell'azione. Nel caso di seminari e conferenze, il beneficiario finale è in generale un organismo pubblico di uno Stato membro dell'Unione o, eccezionalmente, un organismo pubblico di uno Stato candidato all'adesione, in associazione con promotori di progetti provenienti da due Stati membri. Per le attività di studio o ricerca, il beneficiario finale può essere un istituto pubblico o privato, o un esperto indipendente. In questo caso, il beneficiario del finanziamento deve essere selezionato attraverso le procedure applicabili agli appalti pubblici.

9.2 Giustificazione dell'azione

- Necessità dell'intervento finanziario comunitario, in particolare in funzione del principio di sussidiarietà: contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti dal trattato di Amsterdam e dal Consiglio europeo di Tampere in materia di prevenzione della criminalità, promuovere lo sviluppo di relazioni professionali tra organismi degli Stati membri su base multidisciplinare, facilitare la creazione di reti di promotori di progetti, controllare il carattere di transnazionalità dei progetti, diffondere i risultati a livello europeo.

- Scelta delle modalità d'intervento:

* vantaggi rispetto alle misure alternative (vantaggi comparativi): diffusione dei risultati su scala europea, risposta a livello europeo alle necessità degli operatori, migliore coordinamento tra i destinatari.

* analisi di azioni analoghe eventualmente condotte a livello comunitario o a livello nazionale: a livello comunitario, non esistono altre azioni specifiche, e a livello nazionale le azioni sono limitate e non permettono di raggiungere l'effetto di rete e la diffusione delle buone prassi nello spazio europeo.

* effetti derivati e moltiplicatori previsti: sinergia e valore aggiunto su scala europea.

- Principali fattori aleatori che possono incidere sui risultati specifici dell'azione. L'esperienza maturata nelle azioni precedenti dimostra che non ve ne sono. Al contrario, vi è una crescente domanda degli Stati membri da qualche anno, manifestata in occasione di seminari organizzati con il sostegno dell'Unione europea (ad esempio la conferenza ministeriale organizzata sotto la presidenza portoghese nel maggio 2000 sugli aspetti preventivi) e una maggiore sensibilità a livello europeo per questo tipo di azione in vista della creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in Europa.

9.3 Controllo e valutazione dell'azione

- Indicatori di efficacia:

* indicatori di output (misura delle attività intraprese): analisi e diffusione dei risultati dei progetti, creazione di partenariati transnazionali,

* indicatori d'impatto secondo gli obiettivi perseguiti: miglioramento delle conoscenze dei fenomeni criminosi (numero di studi e di azioni di ricerca e loro qualità, sia in termini assoluti che in relazione agli obiettivi del programma), aumento delle azioni concrete di cooperazione (numero di sessioni di formazione, di scambi, di conferenze o seminari), divulgazione effettiva dei risultati delle azioni finanziate dal programma.

- Modalità e periodicità della valutazione prevista: valutazione interna annuale e complessiva; valutazione esterna complessiva

- Valutazione dei risultati ottenuti (in caso di prosecuzione o di rinnovo di un'azione esistente). Valutazione positiva indipendente interna ed esterna, risultati conformi agli obiettivi, necessità di continuare le azioni intraprese, domanda crescente dei promotori di progetti.

10. SPESE AMMINISTRATIVE (SEZIONE III, PARTE A DEL BILANCIO GENERALE)

Il fabbisogno di risorse umane e amministrative deve essere coperto all'interno della dotazione assegnata alla DG di gestione.

10.1 Incidenza a livello di personale

>SPAZIO PER TABELLA>

Per le risorse supplementari, indicare con quale periodicità dovranno essere messe a disposizione.

10.2 Incidenza finanziaria complessiva delle risorse umane supplementari

(EUR)

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi indicano il costo totale dei posti aggiuntivi per l'intera durata dell'azione, se essa è determinata, per 12 mesi se indeterminata.

10.3 Aumento di altre spese di funzionamento che derivano dall'azione, in particolare spese derivanti dalle riunioni di comitati e gruppi di esperti

(EUR)

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione se la durata della stessa è determinata o alle spese per 12 mesi se la durata è indeterminata.

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