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Document 52000PC0723

Proposta modificata di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, dei giovani che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

/* COM/2000/0723 def. - COD 2000/0021 */

52000PC0723

Proposta modificata di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, dei giovani che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2000/0723 def. - COD 2000/0021 */


Proposta modificata di RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, dei giovani che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

1. ITER

a) Il 21 gennaio 2000, la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio la propria proposta di decisione (COM (1999) 708 - C5-0052/2000 - 2000/0021 (COD)).

b) Il 27 aprile 2000, il Comitato economico e sociale ha emesso parere favorevole.

c) Il 15 giugno 2000, il Comitato delle regioni ha emesso parere favorevole.

d) Il 31 giugno, il relatore sig. R. Evans ha presentato il primo progetto di relazione.

e) Il 24 maggio, la commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha formulato il proprio parere.

f) L'11 luglio, la commissione per le petizioni ha formulato il proprio parere.

g) Il 13 settembre, la commissione per la cultura ha votato il progetto di relazione.

h) Il 5 ottobre, il Parlamento europeo ha adottato in prima lettura una risoluzione favorevole, comprensiva di 56 emendamenti alla proposta della Commissione.

2. OGGETTO DELLA PROPOSTA

Nel contesto della realizzazione del mercato interno e quindi di uno spazio senza frontiere, la mobilità delle persone interessate a un'attività di formazione o a un periodo di insegnamento o di volontariato diventa una dimensione sempre più importante dell'affermazione della cittadinanza europea e uno strumento d'integrazione interculturale e sociale. Fin dalla loro adozione, i programmi comunitari Socrates, Leonardo e Gioventù per l'Europa, insieme ad altri aggiuntisi successivamente come il Servizio volontario europeo, hanno consentito a centinaia di migliaia di europei di soggiornare in un altro paese della Comunità per svolgere un'attività di formazione, di insegnamento o di volontariato.

Tenendo conto degli articoli 149 e 150 del trattato, la proposta di raccomandazione persegue i seguenti obiettivi:

- ottenere dagli Stati membri la rimozione dei grandi ostacoli ancora esistenti, malgrado l'acquis comunitario, in materia di libera circolazione degli studenti, delle persone in fase di formazione, dei giovani volontari, degli insegnanti e dei formatori;

- invitare gli Stati membri a introdurre strategie volte a integrare l'aspetto della mobilità transnazionale - al fine d'incoraggiarla - nelle loro politiche nazionali applicate alle categorie cui questa raccomandazione si rivolge.

3. POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

3.1. Emendamenti accolti dalla Commissione [1]

[1] In ragione del numero elevato e della diversità contenutistica degli emendamenti, non è possibile raggrupparli in categorie. Si è pertanto deciso di seguire l'ordine di presentazione di cui alla scheda GAP.

La Commissione accoglie un certo numero di emendamenti senza modifiche. Si tratta degli emendamenti 4 (inserimento delle prime proposte del Foro europeo per la trasparenza delle qualifiche), 5 (chiarimento della natura delle attività transnazionali di volontariato), 11 (menzione delle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona), 12 (correzione del riferimento alle conclusioni di Tampere e menzione dell'iniziativa della Commissione sul diritto d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi a fini di studio e di formazione professionale), da 16 a 18 (indicazione delle misure volte a ridurre gli ostacoli linguistici e culturali, ad agevolare il finanziamento della mobilità e la promozione di uno spazio europeo delle qualifiche), da 25 a 28 (precisazioni sugli studenti e le persone in fase di formazione che ricorrono alla mobilità: snellire le procedure di dimostrazione della copertura sanitaria, inserimento dello studente che si avvale della mobilità, riconoscimento della formazione, moduli più trasparenti per i certificati di formazione professionale), 30 (mantenimento delle indennità di disoccupazione durante il periodo di formazione), 31 (periodo di attesa per ottenere le indennità di disoccupazione), da 33 a 38 (precisazioni sulle misure per i volontari), 40 (regime fiscale e sociale degli insegnanti), 41 (facilitare la mobilità degli insegnanti), 44 (valorizzazione della mobilità), 53 (definizione di mobilità di breve durata), 54 (definizione di volontario) e 55 (definizione di formatore), che si pongono l'obiettivo di apportare alcune precisazioni ai termini della proposta di raccomandazione o di rafforzare la proposta della Commissione. Tali emendamenti sono in sintonia con le preoccupazioni della Commissione in materia.

Altri emendamenti invece sono stati accolti previa loro riformulazione. Si tratta degli emendamenti 7 e 9 (constatazione dell'esistenza di ostacoli e necessità di un'azione comunitaria a favore della mobilità), 13 (aggiunta di un riferimento alla sensibilizzazione dei paesi in via di adesione), 20 (principio di non discriminazione), 22 (soppressione delle spese di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno), 23 (preparazione interculturale alla mobilità), 29 (mantenimento dell'assistenza sanitaria), 32 (prova della disponibilità di risorse sufficienti), 43 (dimensione europea dell'ambiente educativo), 52 (sensibilizzazione dei paesi in via di adesione).

Infine, la Commissione ha accolto in parte i seguenti emendamenti: 6 (accettazione del riferimento al diritto di soggiorno come ostacolo alla mobilità; mancata accettazione del riferimento ai ricercatori), 10 (accettazione del riferimento esplicito alle categorie più emarginate e vulnerabili; mancata accettazione del riferimento ai disabili), 15 (accettazione del riferimento agli ostacoli giuridici e amministrativi; mancata accettazione del riferimento ai ricercatori), 19 (accettazione delle misure d'informazione proposte; mancata accettazione del riferimento ai ricercatori), 21 (accettazione dell'approccio relativo ai paesi terzi incentrato sui cittadini di quei paesi terzi che partecipano a un programma comunitario; mancata accettazione del riferimento ai ricercatori), 24 (accettazione della sostituzione dell'espressione "di garantire" con "di agevolare"; mancata accettazione della rimanente parte).

3.2. Emendamenti non accolti dalla Commissione

Gli emendamenti relativi ai ricercatori non possono essere accolti per motivi di base giuridica. Le esigenze di questa categoria specifica saranno oggetto di un documento ad hoc nel quadro del seguito da dare alla comunicazione "Verso uno spazio europeo della ricerca". Si tratta dei seguenti emendamenti: 1, 2, 3, 6 (parzialmente), 13 (parzialmente), 14, 15 (parzialmente), 19 (parzialmente), 21 (parzialmente), 39, 42 (parzialmente), 45, 52 (parzialmente), 56.

Per quanto riguarda l'emendamento numero 8, va ricordato che i capi di Stato e di governo hanno riconosciuto, nelle conclusioni del Consiglio europeo straordinario di Lisbona, l'importanza della mobilità a fini di istruzione e formazione, e che gli Stati membri sono contestualmente stati invitati ad adottare i provvedimenti necessari per incoraggiare detta mobilità.

Gli emendamenti da 46 a 51 - che rivolgono inviti alla Commissione e agli Stati membri affinché garantiscano un seguito alla raccomandazione - non sono stati accolti per via della decisione adottata dal Collegio dei commissari in data 4 ottobre relativa alle risorse necessarie per tradurre in pratica le nuove attribuzioni. Delle preoccupazioni contenute negli emendamenti si terrà conto nel quadro del nuovo metodo di coordinamento aperto auspicato dal Consiglio europeo straordinario di Lisbona.

2000/0021 (COD)

Proposta modificata di RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, dei giovani che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 149, paragrafo 4, e 150, paragrafo 4;

vista la proposta della Commissione [2],

[2] GU C 708 del 21.1.2000.

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

[3] GU C 168 del 16.6.2000, p.25.

visto il parere del Comitato delle regioni [4],

[4] GU C del , p.CdR 20/2000.

deliberando in conformità della procedura prevista all'articolo 251 del trattato;

considerando quanto segue:

(1) La mobilità transnazionale delle persone contribuisce al pieno sviluppo delle diverse culture nazionali e permette agli interessati di arricchire il proprio bagaglio culturale e professionale e all'insieme della società europea di beneficiare degli effetti da ciò derivanti. Detti principi acquisiti risultano tanto più necessari nelle prospettive occupazionali attualmente limitate e nell'ambito di un mercato del lavoro che richiede maggiore flessibilità e capacità di adattamento ai cambiamenti.

(2) La mobilità degli studenti, delle persone in fase di formazione, dei giovani che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori, che venga esercitata nell'ambito dei programmi comunitari o al di fuori di questi, rientra nell'ambito della libera circolazione delle persone che è una delle libertà fondamentali tutelate dal trattato CE. Il diritto di libera circolazione e il diritto di libero soggiorno sono del resto garantiti a tutti i cittadini degli Stati dell'Unione dall'articolo 18 del trattato CE [5].

[5] Vedasi il documento "Diritto comunitario applicabile nel campo della mobilità, nella Comunità, degli studenti, delle persone in fase di formazione, dei giovani volontari, degli insegnanti e dei formatori".

(3) La direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità [6], modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, riconosce il diritto di soggiorno dei lavoratori dipendenti e dei membri della loro famiglia. La direttiva 93/96/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti [7], obbliga gli Stati membri a riconoscere il diritto di soggiorno a qualsiasi studente cittadino di un altro Stato membro ammesso a seguire una formazione professionale, così come al coniuge e ai figli a carico che non godono dello stesso diritto sulla base di un'altra disposizione del diritto comunitario. Inoltre, la direttiva 90/364/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno [8] riconosce, più in generale, il diritto di soggiorno ai cittadini europei, a determinate condizioni.

[6] GU L 257 del 19.10.1968, p.13.

[7] GU L 317 del 18.12.1993, p. 59.

[8] GU L 180 del 13.7.1990, p. 26.

(4) La mobilità degli studenti, delle persone in fase di formazione, dei giovani che esercitano attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori, rientra anch'essa nell'ambito del principio di non discriminazione in base alla nazionalità previsto all'articolo 12 del trattato. Il suddetto principio si applica nei settori disciplinati dal trattato, come la Corte di giustizia ha avuto modo di affermare più volte. Esso si applica quindi nei settori dell'istruzione, della formazione professionale e della gioventù, di cui agli articoli 149 e 150 del trattato CE.

(5) Sono state parzialmente estese agli studenti le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [9], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1399/1999 [10].

[9] GU L 149 del 5.7.1971, p. 2. Versione aggiornata allegata al regolamento (CE) n. 118/97, GU L 28 del 30.1.1997, p. 4.

[10] GU L 164 del 30.6.1999, p. 1.

(6) Il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio [11], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/92 [12], prevede la parità di trattamento, per quanto riguarda l'accesso all'istruzione e alla formazione professionale, dei lavoratori dipendenti e dei loro familiari che hanno esercitato il proprio diritto alla libera circolazione.

[11] GU L 257 del 19.10.1968, p. 2.

[12] GU L 245 del 26.8.1992, pag. 1.

(7) Il riconoscimento delle qualifiche professionali in vista dell'accesso e dell'esercizio delle professioni regolamentate, come quella d'insegnante, è disciplinato, nella Comunità, dal sistema generale posto in essere dalle direttive 89/48/CEE del Consiglio [13] e 92/51/CEE del Consiglio [14], modificata da ultimo dalla direttiva 97/38/CE [15].

[13] GU L 19 del 24.1.1989, p. 16.

[14] GU L 209 del 24.7.1992, p. 25.

[15] GU L 184 del 12.7.1997, p. 31.

(8) La risoluzione del Consiglio del 3 dicembre 1992 sulla trasparenza delle qualifiche professionali [16], e quella del 15 luglio 1996 sulla trasparenza dei certificati di formazione professionale [17] hanno invitato la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure tese al "miglioramento della comprensione reciproca dei sistemi di qualifiche dei diversi Stati membri, e delle qualifiche stesse", rendendoli più chiari e leggibili e quindi più trasparenti. È stato inoltre creato un Foro europeo nel settore della trasparenza delle qualifiche professionali, con il compito di presentare proposte concrete per l'attuazione di dette risoluzioni. Le prime proposte sono state presentate nel febbraio del 2000.

[16] GU C 49 del 19.2.1993, p. 1.

[17] GU C 224 dell'1.8.1996, p. 7.

(9) La partecipazione delle persone alle attività transnazionali di volontariato contribuisce al loro orientamento professionale per l'avvenire, favorisce lo sviluppo della loro attitudine alla socialità e un'integrazione equilibrata nella società, contribuendo così alla formazione di una cittadinanza attiva.

(10)Gli Stati membri hanno d'altra parte invitato la Commissione a valutare la fattibilità dell'attuazione, su una base volontaria, di un complemento europeo al titolo di studio universitario, al fine di creare sinergie fra il riconoscimento accademico e il riconoscimento professionale [18]. I lavori intrapresi in questo senso dalla Commissione, congiuntamente al Consiglio d'Europa e all'UNESCO, sono stati terminati e saranno presto seguiti da una campagna di sensibilizzazione.

[18] GU C 195 del 6.7.1996, p. 6.

(11)Malgrado le disposizioni di cui ai punti precedenti, il Libro verde "Istruzione, formazione, ricerca: gli ostacoli alla mobilità transnazionale", adottato dalla Commissione nel mese di ottobre del 1996, constatava l'esistenza di ostacoli alla mobilità. La diversità degli statuti riconosciuti negli Stati membri agli studenti, alle persone in fase di formazione, agli insegnanti e ai formatori, per quanto riguarda segnatamente alcune disposizioni in materia di diritto di soggiorno, di diritto del lavoro, di previdenza sociale o di tassazione, costituisce quindi un ostacolo alla mobilità. Del pari, il fatto di non riconoscere la specificità del servizio di volontariato costituisce un ostacolo alla mobilità dei giovani che lo prestano.

(12) Coloro che cercano di effettuare una mobilità nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù, in particolar modo gli studenti, le persone in fase di formazione, i volontari, gli insegnanti e i formatori, sono spesso scoraggiati dai numerosi ostacoli incontrati, come dimostrano le petizioni da essi stessi inviate al Parlamento europeo. In un tale contesto, l'azione dell'Unione europea deve rispondere alle aspirazioni dei suoi cittadini per quanto riguarda la mobilità nel settore dell'istruzione e della formazione.

(13)Il Libro verde proponeva una serie di piste d'azione tese all'eliminazione di questi ostacoli. Dette piste hanno trovato il più ampio consenso nell'ambito dei dibattiti organizzati in proposito in tutti gli Stati membri. È quindi necessario eliminare detti ostacoli alla mobilità. Un'attenzione particolare va prestata alle esigenze dei gruppi più svantaggiati e vulnerabili.

(14) Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 si è pronunciato a favore della mobilità come elemento essenziale per la nuova società del sapere e per la promozione della formazione permanente. Ha invitato gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a:

- adottare, nell'ambito delle loro competenze, le misure necessarie a incoraggiare la mobilità degli studenti, degli insegnanti e dei formatori, in particolare mediante l'eliminazione degli ostacoli alla mobilità stessa, mediante un'accresciuta trasparenza nel riconoscimento delle qualifiche e dei periodi di studio e formazione, nonché mediante misure specifiche per sopprimere gli ostacoli alla mobilità degli insegnanti entro l'anno 2002;

- mettere a punto un modello comune europeo di curriculum vitae per favorire la mobilità, aiutando gli istituti di insegnamento e di formazione e i datori di lavoro a meglio valutare le conoscenze acquisite.

Il Consiglio europeo ha inoltre invitato il Consiglio e la Commissione ad avviare la creazione di una banca dati europea sulle possibilità di lavoro e di formazione che possa facilitare la mobilità, migliorando la capacità di inserimento professionale e il deficit di qualifiche.

(15) La mobilità favorisce la scoperta di nuove realtà culturali e sociali; è dunque opportuno facilitare la preparazione culturale e la dimestichezza con le pratiche di vita quotidiana, di apprendimento e lavorative nei diversi paesi europei, nonché il loro reinserimento sociale al ritorno nella comunità di origine, in particolare impartendo una formazione interculturale al personale di riferimento competente per ciascun gruppo considerato (professori universitari e personale amministrativo, insegnanti e formatori professionali, insegnanti e coordinatori didattici, personale di organizzazioni di origine e ospitanti ecc.) e di incoraggiare gli istituti di istruzione e formazione a prevedere personale addetto a coordinare e a facilitare la formazione interculturale.

(16)La presente raccomandazione è conforme al principio di sussidiarietà nella misura in cui, come è stato sottolineato, un'azione comunitaria completata dall'azione degli Stati membri risulti necessaria affinché vengano rimossi gli ostacoli alla mobilità. In detto contesto è opportuno sottolineare, in relazione al paragrafo 5 del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, che la mobilità, in quanto presenta per definizione aspetti transnazionali, richiede un intervento comunitario. La presente raccomandazione è inoltre conforme al principio di proporzionalità, in quanto non impone alcun vincolo ai destinatari, bensì consente la massima flessibilità per la realizzazione degli obiettivi perseguiti.

(17)La presente raccomandazione si rivolge innanzi tutto ai cittadini della Comunità che desiderano maturare un'esperienza in uno Stato membro diverso dal proprio paese d'origine; il Consiglio europeo in occasione della sua sessione speciale di Tampere del 15 e 16 ottobre ha affermato che l'Unione europea deve garantire "un trattamento equo ai cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente sul territorio di uno Stato membro", e che una politica più energica in materia di integrazione deve ambire ad offrire loro diritti ed obblighi comparabili a quelli dei cittadini dell'UE [19]. È pertanto opportuno consentire ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente e che partecipano a un programma comunitario, come Socrates, Leonardo da Vinci o Gioventù, di beneficiare delle norme dell'acquis comunitario in materia di libera circolazione e parità di trattamento. La Commissione si è peraltro impegnata, nella comunicazione del 27 marzo 2000, a presentare un'iniziativa in materia di entrata e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi a fini di studio e di formazione professionale.

[19] COM(96) 462 def.

(18) I programmi comunitari in materia d'istruzione, formazione e gioventù sono aperti alla partecipazione degli Stati dell'Associazione europea di libero scambio che partecipano all'accordo sullo Spazio economico europeo (EFTA/SEE) e dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PECO), conformemente alle condizioni di cui agli accordi europei, ai loro protocolli aggiuntivi e alle decisioni dei consigli d'associazione rispettivi, di Cipro, di Malta e della Turchia. È opportuno sensibilizzare questi paesi in merito alla presente raccomandazione, nonché facilitare la mobilità dei loro cittadini i quali, nel quadro di un programma comunitario, compiano periodi di studio o formazione, partecipino a un'esperienza di volontariato, svolgano un'attività di insegnante o di formatore all'interno dell'Unione europea.

(19)I programmi comunitari, fra cui quelli citati, hanno permesso lo sviluppo a livello comunitario di buone pratiche e di validi strumenti per facilitare la mobilità degli studenti, delle persone in fase di formazione, dei giovani che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori. Si dovrebbe prevedere la più ampia applicazione possibile di queste buone pratiche e di questi strumenti.

I. RACCOMANDANO AGLI STATI MEMBRI:

1. Misure comuni a tutte le persone interessate dalla presente raccomandazione:

a) di adottare le misure che essi reputino appropriate per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi alla mobilità delle persone che intendono intraprendere in un altro Stato membro un ciclo di studi, un periodo di formazione, un'attività di volontariato, un'attività d'insegnante o di formatore nell'ambito dei programmi comunitari (Socrates, Leonardo da Vinci e Gioventù) o al di fuori di questi; di promuovere, in cooperazione con la Commissione, scambi di esperienze e di pratiche corrette relative alla mobilità transnazionale delle persone interessate e ai vari aspetti della presente raccomandazione;

b) di adottare le misure che reputino appropriate per ridurre gli ostacoli linguistici e culturali, e in particolare:

- promuovere l'apprendimento di almeno due lingue comunitarie e sensibilizzare soprattutto i giovani alla cittadinanza europea e al rispetto delle differenze culturali e sociali;

- promuovere una preparazione linguistica e culturale previa a qualsiasi azione di mobilità;

c) di adottare le misure che reputino appropriate per rispondere in modo adeguato ai problemi di finanziamento della mobilità, e in particolare:

- promuovere lo sviluppo di vari dispositivi di sostegno finanziario (indennità, borse di studio, sovvenzioni, prestiti, ecc.);

- assicurare la trasferibilità delle borse di studio e degli aiuti nazionali;

d) di adottare le misure per che essi reputino appropriate per promuovere uno spazio europeo delle qualifiche, vale a dire permettere alle persone interessate di avvalersi, presso gli ambienti in questione, segnatamente gli ambienti accademici e professionali del loro Stato d'origine, dei titoli ottenuti e dell'esperienza maturata nello Stato che le ha ospitate; ciò può avvenire realizzando gli obiettivi delle risoluzioni del Consiglio del 3 dicembre 1992 e del 15 luglio 1996 sulla trasparenza delle qualifiche e dei certificati di formazione, promuovendo l'utilizzo del documento "Europass-Formation" di cui alla decisione 1999/51/CE del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativa alla promozione di percorsi europei di formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato [20] e del supplemento europeo al diploma, e dando seguito alle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona, in particolare per quanto riguarda un modello comune europeo di curriculum vitae;

[20] GU C 49 del 19.2.1993, p. 1 L 17 del 22.1.1999, p. 45.

e) di adottare misure appropriate affinché gli interessati di cui alla presente raccomandazione possano beneficiare di tutti i vantaggi garantiti ai cittadini dello Stato ospitante che intraprende la stessa attività; questi vantaggi includono, fra l'altro riduzioni sui trasporti pubblici, sussidi per il vitto e l'alloggio, accesso alle biblioteche e ai musei, ecc.;

f) di vigilare affinché le persone interessate alla mobilità possano avere un accesso facilitato a qualsiasi informazione utile riguardante le possibilità di studiare, di formarsi, di partecipare ad un'attività di volontariato, di realizzare un'attività d'insegnante o di formatore, negli altri Stati membri, ampliando l'attività dei centri di informazione nazionali sul riconoscimento accademico, della rete europea di centri di informazione ed Europe direct, in particolare sui seguenti aspetti:

- miglioramento della diffusione delle informazioni sulle possibilità e le condizioni (in particolare sui dispositivi di sostegno finanziario) per la realizzazione della mobilità transnazionale;

- garanzia che i loro cittadini siano consapevoli dei loro diritti ai sensi degli accordi reciproci in vigore concernenti la previdenza sociale quando essi siano temporaneamente residenti in un altro Stato membro;

- promozione della formazione e dell'informazione regolare dei responsabili amministrativi di ogni livello sull'acquis comunitario in materia di mobilità;

- partecipazione all'attività di creazione di una banca dati europea sulle possibilità di occupazione e apprendistato;

g) di vigilare affinché le categorie di persone interessate dalla presente raccomandazione non siano in alcun caso svantaggiate rispetto alle stesse categorie di persone che, per un medesimo tipo di attività, non compiono un'esperienza di mobilità in un altro Stato membro;

h) di adottare le misure che essi ritengano adeguate a rimuovere gli ostacoli alla mobilità dei i cittadini dei paesi terzi che, nell'ambito di un programma comunitario, svolgono studi o seguono una formazione, partecipano ad un'esperienza di volontariato, svolgono un'attività d'insegnante o di formatore;

i) di abolire gli oneri che gravano attualmente sulle categorie di persone coperte dalla presente raccomandazione per l'esame delle richieste, il rilascio o il rinnovo di permessi di residenza a cittadini di un altro Stato membro o di paesi terzi partecipanti ai programmi comunitari;

2. Misure riguardanti più specificamente gli studenti:

a) di facilitare il riconoscimento, a fini accademici, nello Stato membro d'origine, del periodo di studi intrapreso nello Stato membro ospitante; dovrebbe essere incoraggiato, a tal fine, l'impiego del sistema ECTS (sistema europeo di trasferimento dei crediti) che, fondato sulla trasparenza dei curricula, garantisce il riconoscimento degli acquis accademici grazie ad un contratto stabilito precedentemente fra lo studente, l'istituto d'origine e quello ospitante; occorrerebbe inoltre adottare misure appropriate per garantire che le autorità competenti in materia di riconoscimento accademico motivino le loro decisioni, le adottino entro termini di tempo ragionevoli e che esse possano essere oggetto di ricorso amministrativo e/o giurisdizionale;

b) di incoraggiare gli istituti d'istruzione a rilasciare un attestato complementare europeo, sotto forma di allegato amministrativo al diploma, la cui funzione è di descrivere gli studi svolti per facilitarne il riconoscimento;

c) di adottare misure appropriate per facilitare gli studenti nell'esibizione della prova che essi dispongono di una copertura delle spese sanitarie ai fini dell'ottenimento del permesso di soggiorno;

d) di facilitare l'inserimento (orientamento accademico, aiuto psicologico, ecc.) dello studente che ricorre alla mobilità nel sistema d'istruzione del paese ospitante, così come il suo reinserimento nel sistema educativo del paese d'origine, alla stregua di quanto avviene nell'ambito del programma Socrates;

e) di adottare misure appropriate affinché le procedure di trasferimento e di pagamento delle borse di studio e di altri aiuti all'estero siano facilitate e semplificate;

f) di adottare le misure necessarie al fine di eliminare il rischio di doppia imposizione fiscale delle borse di studio e degli altri aiuti;

3. Misure riguardanti più specificamente le persone in fase di formazione:

a) di garantire il riconoscimento, nello Stato membro d'origine, della formazione perseguita nello Stato ospitante; a tal fine, dovrebbe essere incoraggiato l'impiego, fra l'altro, del documento "Europass-Formation" previsto dalla decisione 1999/51/CE del Consiglio del 21 dicembre 1998 relativa alla promozione di percorsi europei di formazione integrata dal lavoro ivi compreso l'apprendistato [21];

[21] GU L 17 del 22.1.1999, pag. 45.

b) di promuovere l'adozione di modelli più trasparenti per i certificati di formazione professionale indicati nella risoluzione del Consiglio del 15 luglio 1996 sulla trasparenza dei certificati di formazione professionale [22], nonché nelle proposte presentate dal Foro europeo nell'ambito della trasparenza delle qualifiche professionali, volte in particolare a:

[22] GU C 224 del 1.8.1996, p. 7.

- rilasciare, insieme a qualunque certificato nazionale ufficiale, una traduzione del certificato stesso ed un supplemento europeo al certificato;

- designare degli sportelli nazionali di riferimento incaricati di fornire informazioni sulle qualifiche professionali nazionali;

c) di adottare misure che essi reputino appropriate affinché le persone che si sono trasferite in un altro Stato membro per iniziare la formazione siano in grado di mantenere per la durata di tale formazione le loro prestazioni di previdenza sociale, segnatamente per quanto riguarda l'assistenza sanitaria;

d) di non discriminare fra un disoccupato che inizi una formazione nel proprio Stato membro di origine per meglio inserirsi nel mercato del lavoro e quello che allo stesso fine inizi una formazione in un altro Stato membro, in particolare conservando a quest'ultimo, per tutto il periodo di formazione nello Stato membro ospitante, le indennità e le altre prestazioni alle quali ha diritto ai sensi della legislazione del suo Stato d'origine;

e) di vigilare affinché le disposizioni che disciplinano le scadenze previste per il percepimento delle indennità di disoccupazione non costituiscano un ostacolo alla mobilità nel quadro di una formazione iniziata in un altro Stato membro per meglio inserirsi nel mercato del lavoro;

f) di adottare le misure che reputino appropriate per facilitare l'ottenimento della prova che la persona che avvia una formazione in un altro Stato membro disponga di risorse sufficienti ai sensi della direttiva 90/364/CEE;

4. Misure riguardanti più specificamente i giovani volontari:

a) di riconoscere che il volontariato costituisce un'attività "sui generis" che non può, in quanto tale, essere assimilata ad altre categorie di attività; di riconoscere in particolare che il servizio volontario è un'attività diversa dal lavoro retribuito; di adottare le misure che reputino appropriate affinché le disposizioni legislative e amministrative nazionali tengano conto di tale specificità;

b) di promuovere il riconoscimento, nello Stato membro d'origine, dell'attività di volontariato svolta nello Stato membro ospitante in quanto progetto di istruzione informale, attraverso un attestato di partecipazione delle persone ai progetti di volontariato, onde favorire il riconoscimento delle conoscenze acquisite in conformità dell'obiettivo di un modello europeo comune di curriculum vitae definito dal Consiglio europeo di Lisbona;

c) di adottare le misure che reputino appropriate affinché le istituzioni di previdenza sociale dello Stato membro d'origine rilascino il modulo E111 per l'intera durata dell'attività di volontariato;

d) di adottare le misure che reputino appropriate affinché i volontari e le loro famiglie non siano penalizzati, a causa della mobilità, per quanto concerne le prestazioni di disabilità, le indennità familiari e le altre prestazioni di previdenza sociale o di assistenza;

e) di prendere le misure necessarie per riconoscere al giovane volontario disoccupato o in attesa delle indennità di disoccupazione, il periodo di volontariato; questo implica segnatamente che:

- il periodo di volontariato sia incluso nel calcolo del periodo d'attesa delle suddette indennità;

- nel corso del periodo di volontariato venga sospeso il pagamento delle indennità di disoccupazione, senza che ciò vada a scapito dei rimanenti diritti del titolare di indennità di disoccupazione, nel rispetto delle scadenze;

- i titolari di indennità di disoccupazione siano esonerati nel periodo di volontariato dall'obbligo di tenersi a disposizione del mercato del lavoro;

f) di adottare le misure che reputino appropriate per evitare che le attività di volontariato siano assimilate a un'attività remunerata di natura subordinata o autonoma, e in particolare:

- di evitare, che l'indennità del volontario, così come l'alloggio e il vitto, siano sottoposti a prelievi fiscali ;

- di evitare che le organizzazioni riconosciute a livello nazionale che accolgono volontari in mobilità transnazionale siano assimilate a un datore di lavoro e pertanto obbligate a versare le quote di previdenza sociale e ad effettuare i prelievi fiscali per le attività di volontariato;

5. Misure riguardanti più specificamente gli insegnanti e i formatori

a) di adottare le misure che ritengono opportune per garantire che un insegnante o formatore in mobilità di durata limitata in un altro Stato membro assoggettato a imposizione fiscale in uno Stato membro ma coperto dalla previdenza sociale di un altro Stato membro venga trattato in modo altrettanto favorevole, quanto ai contributi previdenziali, alle detrazioni e trattenute fiscali come se fosse soggetto ai regimi previdenziale e fiscale di un unico Stato membro;

b) di adottare le misure che ritengono opportune per facilitare agli insegnanti e ai formatori la mobilità verso un altro Stato membro, in particolare:

- prevedendo meccanismi di supplenza per gli insegnanti e i formatori in mobilità europea;

- adoperandosi per l'introduzione di meccanismi che facilitino il loro inserimento nell'istituto di accoglienza;

c) di considerare la possibilità di introdurre periodi sabbatici europei che aumentino la consapevolezza circa le opportunità esistenti in termini di mobilità, oltre a quelle già disponibili nel quadro dei programmi comunitari e diano maggiori possibilità agli insegnanti e ai formatori di maturare un'esperienza di mobilità;

d) d'incoraggiare l'introduzione di una dimensione europea nell'ambiente educativo, sulla base delle esperienze maturate nell'ambito del programma Socrates e Leonardo, in particolare:

- nel contenuto dei programmi di formazione degli insegnanti e dei formatori;

- favorendo i contatti fra i centri di formazione degli insegnanti e dei formatori situati in altri paesi della Comunità europea, anche tramite scambi e periodi di tirocinio in un altro Stato membro;

e) di promuovere il debito riconoscimento del valore dell'esperienza acquisita da insegnanti e formatori in un altro Stato membro come uno degli elementi della carriera di cui tener conto ai fini delle promozioni.

II. INVITANO GLI STATI MEMBRI:

a redigere una relazione biennale sull'attuazione dei diversi aspetti oggetto della presente raccomandazione e a trasmetterla alla Commissione;

III. INVITANO LA COMMISSIONE:

a) a costituire un gruppo di esperti, di cui faranno parte persone che conoscano i diversi gruppi di interessati di cui alla presente raccomandazione e in cui saranno rappresentati tutti gli Stati membri, al fine di permettere lo scambio d'informazioni e di esperienze sui diversi aspetti della raccomandazione stessa;

b) a sottoporre all'attenzione del Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione biennale basata sui contributi degli Stati membri e riguardante l'attuazione dei diversi aspetti oggetto della presente raccomandazione.

Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La Presidente Il Presidente

ALLEGATO

CATEGORIE DI PERSONE INTERESSATE DALLA RACCOMANDAZIONE

Osservazione: le persone menzionate in appresso sono contemplate dalla presente raccomandazione soltanto nella misura in cui prevedono di maturare un'esperienza di mobilità di durata limitata, fra due Stati membri della Comunità, lo Stato d'origine e lo Stato ospitante, che termina, in linea di principio, con un ritorno nello Stato d'origine; Queste persone conservano la residenza legale, così come definita dalla legislazione di ciascuno Stato membro, nello Stato di origine.

I. STUDENTI:

le persone che svolgono degli studi negli istituti d'insegnamento, quali gli studi di cui all'articolo 149, paragrafo 2, terzo trattino, del trattato CE;

II. PERSONE IN FASE DI FORMAZIONE:

le persone che, indipendentemente dalla loro età, intraprendono una formazione professionale, a prescindere dal livello, o anche studi di livello universitario;

III. VOLONTARI:

le persone che, nell'ambito del modulo "Servizio volontario europeo" del programma "Gioventù" o nell'ambito dei progetti transnazionali di volontariato che rispondono a condizioni simili al "Servizio volontario europeo" e sono riconosciuti dalle autorità nazionali, s'impegnano in un'attività di solidarietà concreta, senza scopi di lucro e non remunerata, che li aiuti ad acquisire competenze e specialità sociali e personali;

IV. INSEGNANTI:

le persone che offrono un insegnamento negli istituti d'insegnamento, come quelli di cui all'articolo 149, paragrafo 2, terzo trattino del trattato CE;

V. FORMATORI

le persone che offrono una formazione sia nell'ambito di istituti d'insegnamento o di formazione professionale come quelli di cui all'articolo 150, paragrafo 2, quarto trattino del trattato CE, che nell'ambito dei centri d'apprendimento o delle imprese.

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