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Document 52000PC0573

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 90/425/CEE e 92/118/CEE con riguardo alle norme sanitarie relative a sottoprodotti di origine animale

    /* COM/2000/0573 def. - COD 2000/0230 */

    GU C 62E del 27.2.2001, p. 166–167 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52000PC0573

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 90/425/CEE e 92/118/CEE con riguardo alle norme sanitarie relative a sottoprodotti di origine animale /* COM/2000/0573 def. - COD 2000/0230 */

    Gazzetta ufficiale n. 062 E del 27/02/2001 pag. 0166 - 0167


    2000/0230(COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica le direttive del Consiglio 90/425/CEE e 92/118/CEE con riguardo alle norme sanitarie relative a sottoprodotti di origine animale

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    Le norme sanitarie e di polizia sanitaria per la trasformazione e l'eliminazione dei rifiuti di origine animale e per la produzione, l'immissione sul mercato, gli scambi e l'importazione di prodotti di origine animale non destinati al consumo umano sono stabilite in diverse direttive e decisioni del Consiglio e in diverse decisioni della Commissione.

    Le norme contenute in tali direttive e decisioni sono state sostituite dal regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, recante le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

    È pertanto necessario modificare di conseguenza le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE.

    Tale è l'oggetto della presente direttiva.

    2000/0230(COD)

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che modifica le direttive del Consiglio 90/425/CEE e 92/118/CEE con riguardo alle norme sanitarie relative a sottoprodotti di origine animale

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

    vista la proposta della Commissione [1],

    [1] GU C ...

    visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

    [2] GU C ...

    visto il parere del Comitato delle Regioni [3],

    [3] GU C ...

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [4],

    [4] GU C ...

    considerando quanto segue:

    (1) Le norme sanitarie e di polizia sanitaria per la trasformazione e l'eliminazione dei rifiuti di origine animale e per la produzione, l'immissione sul mercato, gli scambi e l'importazione di prodotti di origine animale non destinati al consumo umano sono state adottate con diversi atti comunitari.

    (2) Le norme contenute in tali atti sono state sostituite dalle norme del regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, recante le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano [5].

    [5] GU L ...

    (3) Per tener conto delle nuove disposizioni è pertanto necessario modificare la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [6] e la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE [7].

    [6] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CE.

    [7] GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 1999/724/CE (GU L 290 del 12.11.1999, pag. 32).

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Nella direttiva 90/425/CEE, allegato A, capitolo I, sezione 1, il settimo trattino è sostituito dal seguente:

    "Regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, recante le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L ...)"

    Articolo 2

    La direttiva 92/118/CEE è così modificata:

    1) all'articolo 2, sono soppresse le lettere e) e g);

    2) all'articolo 3, primo trattino, sono soppressi i seguenti termini:

    "nonché delle gelatine non destinate al consumo umano";

    3) all'articolo 10, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    "b) provengono, salvo altrimenti disposto dall'allegato II, da stabilimenti che figurano in un elenco comunitario da redigere secondo la procedura di cui all'articolo 18";

    4) l'allegato I è così modificato:

    a) sono soppressi i capitoli 1, 3 e 4;

    b) il capitolo 5 è così modificato:

    i) nel titolo sono aggiunti i seguenti termini: "destinati al consumo umano";

    ii) alla sezione A sono soppressi i seguenti termini:

    "A. se sono destinati all'alimentazione umana o animale";

    iii) la sezione B è soppressa;

    c) il capitolo 6 è così modificato:

    i) nel titolo sono aggiunti i seguenti termini: "destinate al consumo umano";

    ii) la parte I è così modificata:

    -la sezione A è sostituita dalla seguente:

    "A. per quanto riguarda gli scambi, alla presentazione del documento o certificato di cui alla direttiva 77/99/CEE attestante il rispetto dei requisiti di tale direttiva";

    -alla sezione B, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    "a) i prodotti soddisfano i requisiti di cui alla direttiva 80/215/CEE".

    d) al capitolo 7, la parte II è soppressa;

    e) i capitoli 8 e 10 e da 12 a 15 sono soppressi.

    Articolo 3

    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con decorrenza 1° febbraio 2003*. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva sono corredate da siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Articolo 4

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    La Presidente Il Presidente

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