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Document 52000PC0505

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità nel Consiglio di associazione in merito alla partecipazione della Romania allo strumento finanziario per l'ambiente della Comunità (LIFE)

/* COM/2000/0505 def. - ACC 2000/0222 */

52000PC0505

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità nel Consiglio di associazione in merito alla partecipazione della Romania allo strumento finanziario per l'ambiente della Comunità (LIFE) /* COM/2000/0505 def. - ACC 2000/0222 */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione della Comunità nel Consiglio di associazione in merito alla partecipazione della Romania allo strumento finanziario per l'ambiente della Comunità (LIFE)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999 ha confermato il processo di allargamento avviato in occasione della riunione del 1997 a Lussemburgo. Il Consiglio ha ribadito le caratteristiche della strategia di preadesione rafforzata, di cui un aspetto importante è costituito dalla partecipazione di 13 Stati candidati ai programmi comunitari.

Per quanto attiene ai dieci paesi candidati dell'Europa centrale e orientale (PECO), la partecipazione ai programmi è prevista dai rispettivi accordi europei. Conformemente a tali accordi, le condizioni e le modalità della partecipazione di questi paesi sono definite dai rispettivi Consigli di associazione.

Per quanto attiene all'ambiente, la Romania ha partecipato alla seconda fase del programma LIFE nel 1999 e tale partecipazione ha costituito un elemento importante nel processo di preadesione del paese. La decisione del Consiglio di associazione che fissava le modalità della partecipazione, così come il regolamento del Consiglio che ha istituito la seconda fase di LIFE, sono scaduti il 31 dicembre 1999.

La seconda fase di LIFE sarà sostituita a breve termine dalla terza fase. Il regolamento che istituisce la terza fase di LIFE stabilisce che, a decorrere dal 2000, tale programma deve essere aperto alla partecipazione dei paesi PECO (art. 6), tuttavia dato il ritardo nella sua adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, tale partecipazione sarà possibile solo a decorrere dal 2001.

La Romania ha confermato la propria volontà di partecipare ai nuovi programmi a partire dal 2001 e di versare il proprio contributo finanziario, che proverrà in parte dal bilancio nazionale e in parte dalla sua dotazione annuale Phare.

I progetti di decisione dei Consigli di associazione interessano in particolare i seguenti punti:

*i progetti e le iniziative presentati dai partecipanti rumeni sono soggetti alle stesse condizioni, norme e procedure che, nell'ambito del programma LIFE, vengono applicate agli Stati membri, con particolare riguardo alla presentazione, alla valutazione e alla selezione delle domande, nonché in relazione alle responsabilità delle autorità nazionali nell'attuazione dei programmi e alle attività connesse al controllo della loro partecipazione ai programmi stessi;

*la Romania verserà ogni anno un contributo conformemente a quanto stabilito dalle decisioni dei Consigli di associazione. Tale contributo non verrà rimborsato alla Romania se, alla fine dell'anno, i risultati non saranno all'altezza del contributo versato;

*come stabilito nelle conclusioni della riunione del Consiglio europeo di Lussemburgo, esperti rumeni saranno invitati a partecipare ai comitati del programma LIFE in qualità di osservatori, per i punti che li riguardano;

*le decisioni saranno applicabili per la durata dei programmi, a partire dal 1° gennaio 2000, ed entreranno in vigore il giorno della loro adozione.

Una sollecita adozione delle decisioni dei Consigli di associazione consentirebbe alla Romania di continuare a partecipare senza interruzioni a questo strumento interno della Comunità nel quadro di una strategia rafforzata di preadesione. Essa riveste pertanto un'importanza politica considerevole.

Pertanto, si invita il Consiglio ad adottare l'allegata proposta di decisione relativa alla posizione della Comunità nel pertnente Consiglio di associazione.

2000/0222 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione della Comunità nel Consiglio di associazione in merito alla partecipazione della Romania allo strumento finanziario per l'ambiente della Comunità (LIFE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto dell'articolo 175, paragrafo 1 con l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) il protocollo aggiuntivo all'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra, è stato adottato con decisione del Consiglio e della Commissione del 4 dicembre 1995;

(2) Ai sensi dell'articolo 1 di detto protocollo aggiuntivo, la Romania può partecipare a programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o ad altre azioni della Comunità, in particolare nel settore dell'ambiente e, ai sensi dell'articolo 2, è il Consiglio di associazione a stabilire le condizioni e le modalità di partecipazione della Romania a tali attività;

(3) A seguito della decisione 1/98, del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra, del 15 settembre 1998 [1], la Romania partecipa dal 1° gennaio 1999 allo strumento finanziario per l'ambiente LIFE;

[1] GU L 35 del 9.2.1999, pag. 1.

(4) Il regolamento (CE n. .../2000), del ... 2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) [2], in particolare l'articolo 6, stabilisce che LIFE sarà aperto alla partecipazione dei Paesi dell'Europa centrale e orientale candidati all'adesione conformemente alle condizioni stabilite negli accordi di associazione e sulla base delle disposizioni contenute nelle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione,

[2] GU L ...

DECIDE:

La posizione che la Comunità adotterà nell'ambito del Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra, in merito alla partecipazione della Romania allo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) è contenuta nell'allegato progetto di decisione del Consiglio di associazione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

Progetto di

DECISIONE N. .../ 2000 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra

che adotta le condizioni e le modalità di partecipazione della Repubblica di Romania allo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra [3]

[3] GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2.

visto il protocollo aggiuntivo agli Accordi europei che istituiscono un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra, relativo alla partecipazione della Romania ai programmi comunitari, in particolare gli articoli 1 e 2 [4];

[4] GU L 317 del 30.12.1995, pag. 40.

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 1 del citato protocollo aggiuntivo, la Romania può partecipare a programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o a altre azioni della Comunità, in particolare nel settore dell'ambiente;

(2) Ai sensi dell'articolo 2, il Consiglio di associazione stabilisce le condizioni e le modalità della partecipazione della Romania a tali attività;

(3) A seguito della decisione 1/98, del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra, del 15 settembre 1998 [5], la Romania partecipa dal 1° gennaio 1999 allo strumento finanziario per l'ambiente LIFE;

[5] GU L 35 del 9.2.1999, pag. 1.

DECIDE:

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 2001, la Romania parteciperà allo strumento finanziario per l'ambiente (di seguito LIFE) conformemente alle condizioni e alle modalità stabilite negli allegati I e II che formano parte integrante della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica per tutta la durata della terza fase di LIFE, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Articolo 3

Le proposte presentate dalla Romania alla Commissione entro il 31 ottobre 2000, per il programma "Life natura", ed entro il 30 novembre 2000, per il programma "Life ambiente", saranno ammesse alla valutazione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del Consiglio di associazione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

ALLEGATO I Condizioni e modalità di partecipazione della Repubblica di Romania allo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)

1. La Romania partecipa a tutte le azioni del programma LIFE in conformità degli obiettivi, dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dal regolamento (CE n. .../2000) del ... 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo strumento finanziario in questione;

2. Per partecipare al programma, la Romania versa ogni anno un contributo al bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità indicate nell'allegato II.

Al fine di tener conto degli sviluppi del programma LIFE o dell'evoluzione della capacità di assorbimento della Romania, il comitato di associazione è autorizzato, se necessario, ad adeguare il contributo, in modo da evitare squilibri di bilancio nell'attuazione di LIFE.

3. Le condizioni e le modalità di presentazione, valutazione e selezione delle domande delle istituzioni, delle organizzazioni e dei cittadini rumeni aventi diritto, sono le stesse che valgono per le istituzioni, le organizzazioni e i cittadini aventi diritto nella Comunità.

La Commissione può prendere in considerazione anche esperti rumeni, quando, conformemente alle pertinenti disposizioni delle decisioni che istituiscono il programma, si avvale di esperti indipendenti per la valutazione dei progetti.

4. Per garantire la dimensione comunitaria di LIFE, i progetti e le attività transnazionali proposti dalla Romania devono, laddove opportuno, includere almeno un partner di uno degli Stati membri della Comunità.

5. Gli Stati membri della Comunità e la Romania, nell'ambito delle attuali disposizioni, garantiscono il loro massimo impegno per facilitare la libera circolazione e il soggiorno degli esperti e di altre persone aventi diritto, che viaggiano tra la Romania e gli Stati membri della Comunità nel quadro della loro partecipazione alle attività contemplate dalla presente decisione.

6. La Romania esenta le attività contemplate dalla presente decisione da imposte indirette e dazi doganali e non applica divieti e restrizioni sulle importazioni ed esportazioni relative a beni e servizi destinati ad essere utilizzati nell'ambito di tali attività.

7. Fatte salve le responsabilità della Commissione europea e della Corte dei conti delle Comunità europee ai fini del monitoraggio e della valutazione del programma, conformemente all'articolo 9 del regolamento CE ... 2000 (LIFE), la partecipazione della Romania al programma sarà oggetto di controllo costante e congiunto da parte della Commissione europea e della Romania. La Romania partecipa alle altre attività specifiche organizzate dalla Comunità in questo contesto.

8. Ai sensi dei regolamenti finanziari della Comunità, gli accordi contrattuali conclusi con o da organismi rumeni devono stabilire i controlli e le verifiche contabili da esperirsi da parte o sotto il controllo della Commissione e della Corte dei conti. Le verifiche contabili possono essere eseguite con lo scopo di controllare le entrate e le spese di tali organismi relativamente ai loro obblighi contrattuali nei confronti della Comunità. Le competenti autorità rumene provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l'assistenza necessaria o utile, secondo le circostanze, per l'esecuzione di tali controlli e verifiche contabili.

9. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 3, paragrafo 7 e all'articolo 11 del regolamento CE n. .../2000, i rappresentanti della Romania parteciperanno in qualità di osservatori ai pertinenti comitati di programma per gli aspetti che li riguardano. Al momento del voto, tali comitati si riuniranno senza la presenza dei rappresentanti rumeni.

10.La lingua utilizzata in tutti i contatti con la Commissione, nelle procedure relative alle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e in tutti gli altri aspetti amministrativi dei programmi sarà una delle lingue ufficiali della Comunità.

11.La Comunità e la Romania possono interrompere le attività contemplate dalla presente decisione in qualsiasi momento previo un preavviso scritto di dodici mesi. I progetti e le attività in corso al momento dell'interruzione continueranno e verranno portate a termine nelle condizioni stabilite dai pertinenti accordi.

ALLEGATO II Contributo finanziario della Repubblica di Romania a LIFE

1. Per partecipare al programma LIFE, la Romania dovrà versare al bilancio dell'Unione europea un contributo finanziario di 2.280.000 EUR per ciascuno dei primi due esercizi di bilancio. I costi aggiuntivi di natura amministrativa sono inclusi nell'importo sopraindicato.

Nel corso del 2002, il Consiglio di associazione stabilirà l'importo del contributo che la Romania dovrà versare nel periodo successivo.

2. La Romania verserà il contributo di cui sopra, attingendo in parte al bilancio nazionale rumeno e in parte dal programma nazionale PHARE per la Romania. Tramite una procedura di programmazione PHARE a parte, i fondi PHARE richiesti saranno trasferiti alla Romania mediante una convenzione finanziaria separata. Tali fondi, insieme agli importi provenienti dal bilancio nazionale rumeno, rappresenteranno il contributo nazionale della Romania, che sarà usato dal paese per effettuare i versamenti richiesti annualmente dalla Commissione.

3. I fondi PHARE saranno chiesti secondo le seguenti modalità:

- 1 093 000 EUR come contributo a LIFE per il primo anno (2001);

- 1 093 000 EUR per il secondo anno.

La parte rimanente del contributo della Romania proverrà dal bilancio statale rumeno.

4. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea si applica, in particolare, alla gestione del contributo della Romania.

Le spese di viaggio e di soggiorno, sostenute dai rappresentanti e dagli esperti rumeni nel quadro della loro partecipazione in qualità di osservatori ai lavori del comitato di cui all'allegato I, punto 9, o ad altre riunioni nel quadro dell'attuazione di LIFE, sono rimborsate dalla Commissione in base e conformemente alle procedure attualmente applicabili agli esperti non governativi degli Stati membri dell'Unione europea.

5. Dopo l'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione invierà alla Romania una richiesta di fondi, corrispondente al contributo di tale paese a LIFE contemplato dalla presente decisione.

Il contributo è espresso in euro e versato su un conto bancario in euro della Commissione.

In risposta alla richiesta di fondi, la Romania verserà il proprio contributo:

- entro il 1° aprile per la parte finanziata dal bilancio nazionale, purché la Commissione invii la richiesta di fondi prima del 1° marzo, altrimenti il versamento verrà effettuato al più tardi un mese dopo l'invio della richiesta di fondi;

- entro il 1° aprile per la parte finanziata dai fondi PHARE, purché gli importi corrispondenti siano stati inviati alla Romania entro tale data, altrimenti il versamento avverrà entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui tali fondi sono stati inviati alla Romania.

Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo darà luogo ad un pagamento, da parte della Romania, di interessi sull'importo restante alla data di scadenza. Il tasso di interesse è pari al tasso applicato alla data della scadenza dalla Banca centrale europea per le sue operazioni in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

SCHEDA FINANZIARIA

1. Denominazione dell'azione

Partecipazione della Romania allo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE).

2. Linee di bilancio

B 4-3200A, B 4-3201A e B7-030 (Aiuto economico ai paesi associati dell'Europa centrale e orientale) e 6091 (Entrate provenienti dalla partecipazione di paesi candidati ai programmi comunitari).

3. Base giuridica

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto dell'articolo 175, paragrafo 1 con l'articolo 300, paragrafo 2;

Il protocollo aggiuntivo all'Accordo europeo con la Romania, che disciplina la partecipazione di tale paese ai programmi comunitari;

Regolamento (CE n. .../2000) del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... 2000, relativo allo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE), in particolare l'articolo 6.

4. Descrizione dell'azione

4.1 Obiettivo generale

I protocolli aggiuntivi all'accordo europeo con la Romania prevedono la partecipazione di tale paese ai programmi comunitari in numerosi settori, tra cui quello dell'ambiente.

In linea con la comunicazione della Commissione "Agenda 2000" del 16 luglio 1997 e con le conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo, la partecipazione della Romania a LIFE rientra nella strategia rafforzata di preadesione a sostegno della preparazione del paese alla futura adesione all'Unione.

La partecipazione della Romania a LIFE, oltre a contribuire alla sua preparazione in vista dell'adesione all'Unione e all'attuazione delle disposizioni degli Accordi europei relativi alla cooperazione economica e ambientale, consentirà al paese di familiarizzarsi con le procedure e i metodi utilizzati nei programmi comunitari.

Dal 1° gennaio 1999, la Romania partecipa al programma LIFE. Il processo decisionale per l'apertura dei programmi presuppone una decisione del Consiglio di associazione tra l'Unione e la Romania. La decisione del Consiglio di associazione del 15 settembre 1998, che sancisce la partecipazione della Romania a LIFE è scaduta il 31 dicembre 1999.

Questa nuova proposta di decisione del Consiglio di associazione intende consentire il proseguimento della partecipazione della Romania e garantire la continuità tra la nuova (terza) fase di LIFE e la fase precedente. Come la prima decisione, anche la presente fissa le condizioni, in particolare riguardo al contributo finanziario della Romania, e le modalità pratiche della partecipazione a LIFE.

4.2 Periodo previsto per l'azione e modalità di rinnovo

Fino alla fine del programma comunitario in questione (31.12.2004).

5. Classificazione delle spese/entrate

5.1 Spese non obbligatorie.

5.2 Stanziamenti dissociati.

5.3 Tipi di entrate previste

Poiché l'articolo 3 del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo stabilisce che la Romania coprirà i costi derivanti dalla propria partecipazione, il paese verrà invitato a versare un contributo di partecipazione ai programmi. Poiché, ai sensi dello stesso articolo, la Comunità può fornire un'integrazione al contributo della Romania, tale paese contribuirà solo parzialmente, attingendo al proprio bilancio nazionale. La parte rimanente del suo contributo proverrà dal programma nazionale PHARE per la Romania. I necessari fondi PHARE saranno imputati alla linea di bilancio B7-030 e trasferiti alla Romania mediante una convenzione finanziaria separata. Tali fondi, insieme agli importi provenienti dal bilancio nazionale rumeno, rappresenteranno il contributo nazionale della Romania, che sarà usato dal paese per effettuare i versamenti richiesti annualmente dalla Commissione. Una volta che la Romania avrà versato l'intero contributo, tale importo verrà trasferito alla voce 6091 delle entrate di bilancio UE.

6. Natura delle spese o delle entrate

-Sovvenzione al 100%;

-Sovvenzione nel quadro di un cofinanziamento con altre fonti del settore pubblico o privato;

-Nessuna disposizione circa il rimborso parziale o totale del contributo finanziario comunitario;

-Per quanto concerne le entrate, il contributo della Romania a copertura dei costi derivanti dalla sua partecipazione rientra nella voce 6091. Le entrate saranno attribuite alle voci di spesa del programma in questione e, se del caso, alle relative voci delle spese operative. Il totale delle entrate previste è indicato al punto 7.4.

7. Incidenza finanziaria

7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (rapporto tra costi individuali e costi totali)

Sulla base del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con la Romania, le disposizioni finanziarie e di bilancio per il programma in questione sono le seguenti: il contributo della Romania tiene conto di due elementi:

- i costi operativi prevedibili, calcolati sulla base del rapporto tra PIL pro capite e parità di potere d'acquisto in relazione al bilancio di LIFE (progetto preliminare di bilancio per LIFE 2000), della stima della capacità di assorbimento del paese e della sua precedente esperienza di partecipazione a LIFE;

- i costi amministrativi prevedibili, che corrispondono alle riunioni e alle missioni. I costi amministrativi annui sono stimati in 12 000 EUR per le missioni e la partecipazione alle riunioni (capitolo A) e in 68 000 EUR per il monitoraggio del progetto(capitolo B).

(Per finanziare il proprio contributo ai costi operativi, la Romania utilizzerà una parte del proprio programma nazionale annuale PHARE a complemento degli importi provenienti dal bilancio nazionale).

7.2 Ripartizione per elementi dei costi dell'azione

>SPAZIO PER TABELLA>

7.3 Spesa operativa per studi, esperti, ecc., inclusa nella parte B del bilancio

Tale spesa può arrivare a un importo massimo proporzionato agli stanziamenti dello stesso tipo nelle dotazioni EUR 15 a favore del programma (massimo 5%), ma entro i limiti consentiti dalla parte di contributo proveniente dal bilancio nazionale del paese.

7.4 Scadenzario degli stanziamenti di impegno e di pagamento

Importi da imputare alla voce B7-030:

1 093 000 EUR nel 2001 e lo stesso importo nel 2002 in stanziamenti di impegno e in stanziamenti di pagamento.

Le entrate annuali prevedibili per il 2001 e il 2002 sono le presenti:

2 280 000 EUR di cui 2 200 000 EUR per i costi operativi e 80 000 EUR per i costi amministrativi.

8. disposizioni antifrode

Tutti i contratti, gli accordi e gli altri impegni giuridici della Commissione prevedono controlli in loco da parte della Commissione stessa e della Corte dei conti. Inoltre, i beneficiari delle azioni sono tenuti a redigere relazioni e rendiconti finanziari, che sono analizzati in relazione al contenuto e all'accettabilità delle spese, conformemente agli obiettivi del finanziamento comunitario.

Le disposizioni antifrode delle voci di bilancio di base si applicano anche a questa voce, adattate al caso dei paesi dell'Europa centrale.

9. Elementi d'analisi costo-efficacia

9.1 Obiettivi specifici e quantificabili; beneficiari

L'apertura alla Romania dello strumento finanziario LIFE ha l'obiettivo di consentire a questo paese di beneficiare di vantaggi simili a quelli di cui usufruiscono gli Stati membri della Comunità.

Per quanto riguarda il progetto LIFE Natura, l'obiettivo specifico prioritario è quello di promuovere le misure necessarie all'individuazione, al mantenimento o al ripristino degli habitat naturali nonché alla conservazione della fauna selvatica e della flora di importanza comunitaria e/o europea.

Laddove le misure non riguardano la protezione della natura, gli obiettivi sono i seguenti:

*Contribuire all'individuazione degli investimenti infrastrutturali più opportuni per applicare la legislazione comunitaria in materia di ambiente e realizzare azioni dimostrative per aumentare l'efficacia degli aiuti comunitari all'ambiente;

*Contribuire allo sviluppo industriale sostenibile promuovendo progetti di dimostrazione che utilizzino tecniche e metodi innovativi e puliti;

*Promuovere un uso migliore della terra integrando protezione dell'ambiente e sviluppo sostenibile allo scopo di rendere le attività socioeconomiche più rispettose dell'ambiente, in particolare nelle aree urbane.

Infine, per quanto riguarda le misure di accompagnamento, l'obiettivo è quello di garantire un miglior rapporto costi-benefici per i contributi erogati dallo strumento e di prevenire le frodi.

Come illustrato dalla esperienza passata di LIFE, i possibili beneficiari sono i seguenti:

* Settore privato (PMI, partnership di imprese), ad es. nell'ambito delle nuove tecnologie e del riciclaggio dei rifiuti;

* Settore pubblico (autorità locali e centrali);

* Partnership tra il settore pubblico e quello privato;

* Associazioni e organizzazioni non governative, in particolare a livello locale/regionale;

* Università (in particolare per quanto attiene alla conservazione della natura).

9.2 Giustificazione dell'azione

-Necessità dell'aiuto finanziario della Comunità

Considerando gli alti costi legati alla partecipazione al programma e la precaria situazione di bilancio della Romania, l'assistenza di PHARE è indispensabile.

-Scelta delle modalità d'intervento

Grazie al contributo proveniente dal bilancio nazionale, a cui si aggiunge un contributo PHARE, la partecipazione della Romania a LIFE permetterà ai responsabili rumeni di acquisire familiarità con l'"acquis" ambientale della UE. Di conseguenza, LIFE sarà funzionale al duplice obiettivo di fornire alla Romania una adeguata base preparatoria in questo settore e di integrare gli organismi rumeni nella rete comunitaria e contribuire in modo fattivo alla futura adesione di questo paese.

-Principali incognite che gravano sui risultati specifici dell'azione

Poiché la selezione dei progetti avverrà su base qualitativa, l'impatto reale potrà essere valutato soltanto in funzione delle capacità di risposta delle imprese e degli enti e delle organizzazioni non governative rumene agli inviti a presentare proposte che saranno lanciati dalla Commissione nel quadro di LIFE.

9.3 Controllo e valutazione dell'azione

Le procedure di controllo e monitoraggio previste da LIFE (secondo quanto previsto dal regolamento del programma) si applicheranno anche ai beneficiari rumeni.

10. Spese amministrative (sezione III, parte A del bilancio)

La mobilitazione effettiva delle risorse amministrative necessarie dipenderà dalla decisione annuale della Commissione in materia di assegnazione delle risorse, che terrà conto dell'entità del personale e degli importi supplementari autorizzati dall'autorità di bilancio.

10.1 Incidenza sull'organico

>SPAZIO PER TABELLA>

10.2 Impatto finanziario complessivo legato alle risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

(*)Utilizzando le risorse esistenti necessarie a gestire l'azione (calcolo basato sui titoli A1, A2, A4, A5 e A6)

10.3 Aumento di altre spese amministrative a seguito dell'azione

>SPAZIO PER TABELLA>

Per le spese di cui sopra si utilizzeranno le entrate (articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento finanziario) derivanti dal contributo della Romania (cfr. punti 5.3 e 7.4 della scheda finanziaria).

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